Sentenza 5 maggio 2011
Massime • 1
Non deve tenersi conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, una volta riconosciuta all'imputato l'attenuante dell'art. 8, comma primo, del medesimo D.L. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 abbia come effetto l'elisione automatica della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del medesimo d.l.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2011, n. 26826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26826 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 05/05/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania rel. Consigliere N. 581
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. Consigliere N. 45792/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO ET, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 22.7.2010 dalla Corte di assise d'appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Mariastefania;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Battezzati Alessandro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 1.12.2006, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato EC ET responsabile di tre omicidi volontari pluriaggravati (capi 5, 8 e 13), di un tentato omicidio pluriaggravato (capo 1), nonché di furti e di diversi fatti di ricettazione, detenzione e porto di armi, anche clandestine, alcuni aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, commessi tra giugno - luglio 1999 e sino a giugno 2000, riconoscendo al EC l'attenuante del D.L. n. 152 del 1991, art. 8 e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e condannandolo alla pena finale di dieci anni di reclusione. Il calcolo della pena (unico aspetto rilevante ai fini del ricorso) veniva così formulato: per l'omicidio più grave (capo 13), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle aggravanti contestate, anni ventuno di reclusione;
aumentati per la continuazione ad anni 24 di reclusione;
ridotti per l'attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 a quindici anni di reclusione;
ridotti per il rito a dieci anni.
2. Con la decisione in epigrafe, resa il 22 luglio 2010, la Corte d'assise d'appello di Catanzaro dichiarava prescritti i reati ai capi 2), 11), 14) e 16) (furti e detenzioni illegale di armi) e rideterminava la pena in sette anni di reclusione.
La Corte di assise di appello respingeva in particolare le deduzioni difensive con le quali si sosteneva l'intervenuta prescrizione anche dei reati di ricettazione contestati ai capi 4), 7), 10), e 15) e dei reati di porto di armi clandestine ai capi 3), 6) e 9), in base al rilievo che si trattava di reati aggravati dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e osservava che in relazione al reato di omicidio aggravato posto a base del calcolo, atteso il concorso dell'attenuante del D.L. n. 152 del 1991, art. 8 e delle circostanze attenuanti generiche,
occorreva dapprima ridurre la pena ai termini dell'art. 8 e quindi operare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche. Così calcolava per l'effetto la pena: per l'omicidio al capo 13), pena base pari a dodici anni di reclusione, corrispondente al minimo edittale previsto per effetto del D.L. n. 152 del 1991, art. 8; pena ridotta a otto anni di reclusione per le circostanze attenuanti generiche (da fare "operare nella massima estensione, attese le condivisibili argomentazioni svolte dal primo giudice"); aumentata quindi a complessivi dieci anni e sei mesi per la continuazione in ragione di quattro mesi di reclusione per il capo 1), di sei mesi di reclusione per ciascuno dei reati ai capi 5) e 8), di due mesi di reclusione per ciascuno dei reati ai capi 3), 4), 6), 7), 9), 10) e 15); ridotta infine di un terzo per il rito abbreviato.
3. Ricorre ET EC a mezzo del difensore e chiede l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa declaratoria dell'estinzione per prescrizione dei reati ai capi 3), 4), 6), 7), 9), 10) e 15) e alla determinazione della pena.
2.1. In relazione al primo aspetto deduce che erroneamente il giudice d'appello aveva escluso la prescrizione considerando, in relazione alle modifiche recate all'art. 157 c.p. dalla L. n. 251 del 2005, la pena prevista edittalmente per i singoli reati aumentata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Essendo stata riconosciuta per tutti i reati l'attenuante del cit. D.L., art. 8, a mente del comma 2 di detto articolo, secondo quanto ricordato da S.U. n. 10713 del 2010, le disposizioni dell'art. 7 non potevano difatti essere applicate.
2.2. In relazione al secondo aspetto denunzia che erroneamente la Corte d'assise d'appello aveva ritenuto che la diminuzione della pena per effetto del D.L. n. 152 del 1991, art. 8 doveva operare sulla pena edittale dell'ergastolo, anziché sulla pena da applicarsi in concreto. Lamenta quindi difetto di motivazione sulla determinazione non corrispondente ai minimi edittali e violazione dell'art. 442 c.p.p., comma 2, e art. 78 c.p. secondo i principi di S.U. n. 45583
del 2007. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che attiene soltanto alla prescrizione dei reati minori, di porto e ricettazione di armi ai capi 3), 4), 6), 7), 9), 10) e 15), posti in continuazione, e al calcolo della pena per il reato di omicidio a seguito del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, è fondato quanto al primo aspetto.
2. I reati di ricettazione ai capi 4), 7) e 10) sono stati contestati come "commessi", rispettivamente: fino al 14.6.1999; fino al 15.7.1999; fino al 27.7.1999; i reati di porto illegale di arma comune clandestina ai capi 3), 6) e 9) sono stati contestati come commessi, rispettivamente, fino al 14.6.1999; fino al 15.7.1999;
fino al 27.7.1999. Per tutti era stata contestata l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7; in relazione a tutti è stata però riconosciuta sin dal primo grado l'attenuante del cit. D.L., art. 8, comma 1. In relazione al reato di ricettazione al capo 15), commesso sino al 19.6.2000, non risulta invece contestata l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. La sentenza di primo grado è del 1 dicembre 2006, successiva quindi alla L. n. 251 del 2005 che ha modificato i termini di prescrizione. S'applicano per conseguenza i nuovi termini in concreto più favorevoli.
Sia per i reati di ricettazione (cui corrispondono quelli ai capi 4, 7, 10, e 15, liti ex art. 648 c.p. con pena massima di otto anni di reclusione) sia per i reati di porto di arma clandestina (cui corrispondono quelli ai capi 3, 6, e 9, parimenti puniti con la pena massima di otto anni di reclusione, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4), il tempo di massimo di prescrizione sarebbe dunque di dieci anni (otto anni, aumentati di un quarto).
2.1. La Corte di appello ha ritenuto che nessuno di tali reati fosse prescritto perché la contestazione faceva riferimento all'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Ha ragione però il ricorrente quando afferma che, una volta riconosciuta all'imputato l'attenuante del cit. decreto, art. 8, comma 1, le disposizioni dell'art. 7 non potevano trovare applicazione alcuna, tanto tassativamente escludendo l'art. 8, comma 2.
L'effetto del riconoscimento della circostanza della dissociazione attuosa di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 opera difatti, secondo la icastica definizione di Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, quale "elisione automatica della circostanza aggravante di cui al(l') art. 7" (cfr., testualmente, punto 7.1. del diritto;
nonché, implicitamente, le conclusioni raggiunte nel caso esaminato dalle S.U., della prescrizione del delitto contestato, derivante dalla non applicazione dell'aggravante).
È dunque errata la ragione per la quale la Corte di appello ha respinto l'istanza difensiva di declaratoria di prescrizione. Occorre di conseguenza verificare se i reati cui si riferiva la richiesta rigettato erano effettivamente prescritti almeno in parte alla data della sentenza impugnata, del 22.7.2010, di modo che, essendo almeno in parte il ricorso fondato sul punto, viene in rilievo anche la prescrizione medio tempore intervenuta.
2.2. È da considerare che già dalla sentenza di primo grado risultava che il procedimento aveva subito una serie di rinvii disposti su istanza del difensore per impedimento dell'imputato o del difensore stesso, dopo la fissazione del giudizio abbreviato e sino al 26.5.2006.
Più in particolare dagli atti risulta che il procedimento è stato rinviato in primo grado dal 27.10.2006 al 1. 12.2006 su richiesta difensiva (1 mese e 4 giorni); dal 19.1.2006 al 20.4.2006 (3 mesi e 1 giorno, da ridurre a 2 mesi e 1 giorno - ovverosia a 60 giorni più quello dell'impedimento - ex art. 159 c.p.p., comma 1, n. 3), e dal 20.4.2006 all'8.6.2006 (1 mese e 18 giorni) per impedimenti della parte;
e in secondo grado dal 3.2.2009 al 22.6.2010 per impedimento dell'imputato (periodo corrispondente al rinvio a nuovo ruolo, da ridurre a 2 mesi e 1 giorno per quanto prima detto, ex art. 159 c.p., comma 1, n. 3) e dal 22.6.2010 al 22.7.2010 per analoga ragione (1
mese) Complessivamente i termini di prescrizione devono dunque ritenersi essere stati sospesi per 7 mesi e 24 giorni. In relazione al reato di ricettazione al capo 15), commesso sino al 19.6.2000, non risulta contestata l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Trattandosi di reato punito con pena massima di otto anni di reclusione, il tempo di massimo di prescrizione è di dieci anni (otto anni, aumentati di un quarto) e sarebbe caduto il 19.6.2010. Considerate le sospensioni di cui si è detto (7 mesi e 24 giorni) il termine deve considerarsi scaduto il 12.2.2011. Gli altri reati sono stati però contestati come "commessi", rispettivamente: fino al 14.6.1999 (capi 3 e 4); fino al 15.7.1999 (capi 6 e 7); fino al 27.7.1999 (capi 9 e 10). Per conseguenza i termini massimi di prescrizione, considerate le sospensioni cadevano, rispettivamente il giorno 8.2.2010; il 9.3.2010 e il 21.3.2010, ovverosia prima della decisione della Corte di appello impugnata.
2. È invece infondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena a seguito del riconoscimento dell'attenuante del D.L. n. 152 del 1991, art. 8 e delle circostanze attenuanti generiche.
Va premesso che il primo giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Aveva per conseguenza correttamente - alla luce di quanto riconosciuto da S.U., sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010 (dep. 18 marzo 2010), Contaldo, Rv. 245930 - dapprima determinato la pena sulla base di tale giudizio di comparazione;
applicato quindi la riduzione determinata dal riconoscimento dell'attenuante speciale dell'art. 8 sulla pena così "in concreto" risultante.
È vero, quindi, che il giudice d'appello ha errato quando - ignorando persino la decisione delle S.U. nel frattempo intervenuta - ha censurato tale modo di procedere alla determinazione della pena in presenza di circostanze attenuanti eterogenee, e ha preteso di calcolare la diminuzione di pena per l'attenuante speciale sulla pena in astratto (come se la norma parlasse di reati puniti con l'ergastolo anziché di "pena dell'ergastolo"), computando solo all'esito le circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, poiché il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate non è stato in alcun modo modificato, tale modo di procedere è andato a beneficio e non a detrimento dell'imputato. E tale beneficio (non emendabile in assenza di impugnazione del Pubblico ministero) è stato determinato proprio dall'irrazionale (così stigmatizzato da S.U. citate) criterio adottato, che travisando la ratio della regola che l'attenuante dell'art. 8 è sottratta al giudizio di bilanciamento, ha di fatto determinato una sorta di automatica esclusione della operatività di tutte le aggravanti contestate, per il solo fatto del riconoscimento, in aggiunta all'attenuante speciale sottratta al bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche equivalenti.
3. Consegue a quanto sin qui rilevato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di ricettazione ai capi 4), 7), 10), e 15) e ai reati di porto di arma clandestina ai capi 3), 6), e 9) perché estinti per prescrizione, con eliminazione delle pene irrogate per tali reati, pari (secondo il computo riportato in fatto) a complessivi 9 mesi e 10 giorni di reclusione e rideterminazione della pena per i residui reati in 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione.
Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di ricettazione ai capi 4), 7), 10), e 15) e ai reati di porto di arma clandestina ai capi 3), 6), e 9) perché estinti per prescrizione. Elimina le relative pene di 9 mesi e 10 giorni di reclusione e ridetermina la pena per i residui reati in 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011