Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2015, n. 49983
CASS
Sentenza 9 aprile 2015

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In tema di getto pericoloso di cose con il termine "molestia alla persona" deve intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano; ne deriva che tale idoneità deve essere accertata, dal giudice di merito, identificando la natura delle cose gettate e ricostruendo le concrete modalità della condotta. (In motivazione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, non essendo stata descritta la natura degli oggetti gettati dall'imputato sul balcone del vicino, né la loro idoneità in concreto ad arrecare molestia).

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2015, n. 49983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49983
Data del deposito : 9 aprile 2015

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