Sentenza 6 luglio 2010
Massime • 1
Non rientra tra le cause di sospensione della prescrizione il rinvio del processo in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata in altro procedimento.
Commentario • 1
- 1. Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione (1) (2)https://www.filodiritto.com/
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. 313; c.p.p. 343, 344] (3); 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. 3, 479] (3) 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2010, n. 32454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32454 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 06/07/2010
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2742
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 2279/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ID, n. 23.4.1960;
RM ZI, n. 2.11.1957;
RD RI, n. 24.9.1962;
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 5.5.2008;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Fumu;
Udito il Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'annullamento s.r. nei confronti di ON e RM perché il reato è estinto per prescrizione e l'inammissibilità del ricorso RD;
Uditi i difensori avvocati D'Urbano F.B. in sostituzione dell'Avv. Olivo R. (per la parte civile Telecom spa), Mercurelli M. (per ON), Inches (per RM), Arbia G. (per RD). MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ON ID, RM ZI e RD RI impugnano la sentenza della Corte di appello di Roma con la quale, per quanto qui rileva, è stata confermata la decisione di primo grado che aveva ritenuto ON ID colpevole del delitto di cui all'art. 416 c.p., comma 1, e RM ZI colpevole del delitto di cui all'art. 416 c.p., comma 2, (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio), ed altresì dichiarato n.d.p. nei confronti di RD RI in ordine al delitto di partecipazione alla medesima associazione perché estinto per prescrizione, ferme le statuizioni civili.
2. ON denuncia, con ricorso a firma dell'avv. Mercurelli:
1 - violazione dell'art. 159 c.p.; deduce il ricorrente l'illegittimità del provvedimento con il quale la Corte di appello ha sospeso la decorrenza dei termini di prescrizione - al di fuori di ogni ipotesi di sospensione legislativamente prevista - in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine a questione di costituzionalità (concernente il computo dei termini di estinzione nel giudizio di appello) sollevata in altro processo;
2 - mancanza della motivazione in ordine alla configurabilità del reato associativo, essendo rimasta indimostrata la sussistenza di una struttura organizzata;
3 - vizio della motivazione in relazione al riconoscimento, in suo capo, del ruolo di promotore ed organizzatore del sodalizio;
4 - omessa dichiarazione di estinzione del reato associativo.
3. Con ricorso a firma dell'avv. Maimone l'imputato ON denuncia altresì:
1 - omessa dichiarazione di prescrizione del reato associativo, per l'illegittimità dell'ordinanza di sospensione dei termini e per l'erronea individuazione del momento di cessazione della permanenza del reato.
4. RM denuncia:
1 - omessa dichiarazione di prescrizione del reato associativo (analogo ai motivi 1 dei ricorsi ON);
2 - vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione criminosa;
3 - mancanza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
4 - violazione di legge con riferimento al rigetto dell'eccezione concernente il difetto di legittimazione attiva della parte civile Telecom spa, motivato sull'erroneo presupposto della tardività della sua proposizione.
5. I ricorsi, per l'analogia dei loro contenuti, richiedono trattazione congiunta.
6. L'eccezione di prescrizione è fondata.
Con ordinanza assunta d'ufficio in data 24.9.2007 la Corte di appello ha disposto il rinvio del processo al giorno 14.1.2008, sospendendo i termini della prescrizione, "in attesa della decisione della Corte costituzionale in tema di prescrizione". Tale provvedimento, nella parte in cui incide sulla decorrenza del termine per l'estinzione del reato, si colloca al di fuori dell'ordinamento, atteso che le cause di sospensione della prescrizione sono tassative, che il loro effetto discende direttamente dalla legge (art. 159 c.p.) e che nessuna norma contempla il potere del giudice di disporre discrezionalmente detta sospensione, in occasione di un rinvio del processo, al di fuori delle ipotesi tipiche (tra le quali non rientra, all'evidenza, l'attesa della risoluzione di una questione di costituzionalità sollevata in altro procedimento).
Ne consegue che nessun effetto sospensivo è derivato dall'abnorme ordinanza del giudice di merito, e che la prescrizione del delitto di associazione per delinquere contestato agli imputati è maturata (quindici anni a partire al dicembre 1992) nel dicembre del 2007, cioè prima che il processo riprendesse il suo corso (peraltro con ulteriori rinvii allo stesso modo giustificati) il giorno 14.1.2008. 7. La Corte deve dunque procedere alla declaratoria di estinzione del reato, non rinvenendosi le condizioni per una pronuncia liberatoria. I motivi posti a sostegno dei ricorsi ON in ordine all'affermazione di responsabilità sono invero in parte generici ed in parte (dove contestano il ruolo di promotore) inammissibili perché enuncianti questioni non dedotte ritualmente in appello;
quelli posti a sostegno del ricorso RM sono pure privi del necessario contenuto di specificità (quanto alla contestazione della partecipazione al sodalizio), manifestamente infondati (quanto alla contestazione della carenza di legittimazione attiva della parte civile, correttamente disattesa perché eccepita oltre il termine di cui all'art. 491 c.p.p.), ovvero assorbiti nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione (quelli sul trattamento sanzionatorio).
Restano dunque ferme le statuizioni civili.
8. RD denuncia vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sua responsabilità per il delitto di cui al capo R (art.416 c.p.), dichiarato estinto per prescrizione;
lamenta il ricorrente l'omesso esame degli specifici motivi di gravame concernenti la non univocità degli elementi indiziar esistenti a suo carico ed il travisamento di altri e diversi elementi di fatto.
Il ricorso è fondato.
La motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, invero, si palesa in parte mancante ed in parte illogica.
A fronte delle specifiche deduzioni difensive formulate dall'imputato con l'atto di appello, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che "la sua partecipazione all'associazione emerge dall'attività svolta", senza ulteriori precisazioni;
ma contemporaneamente ha pronunciato assoluzione, con la formula "perché il fatto non sussiste", dal reato-fine a lui ascritto (ricettazione di cui al capo Q), trascurando qualsiasi argomentazione al riguardo (la notizia si apprende solo dal dispositivo) e omettendo totalmente di verificare la compatibilità logica tra la pronuncia pienamente liberatoria e l'asserzione sulla quale si è fondato il giudizio di responsabilità (anche civile) per il reato dichiarato prescritto.
9. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in parte qua. Al giudice di rinvio il compito di sanare il vizio motivazionale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON ID e RM ZI in ordine al reato di cui al capo R) perché estinto per prescrizione, ferme le statuizioni civili. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RD RI con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Condanna i ricorrenti ON e RM alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010