Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2010, n. 32454
CASS
Sentenza 6 luglio 2010

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Massime1

Non rientra tra le cause di sospensione della prescrizione il rinvio del processo in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata in altro procedimento.

Commentario1

  • 1Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione (1) (2)
    https://www.filodiritto.com/

    Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. 313; c.p.p. 343, 344] (3); 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. 3, 479] (3) 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2010, n. 32454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32454
Data del deposito : 6 luglio 2010

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