Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/1999, n. 11076
CASS
Sentenza 10 maggio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In materia di attività di vigilanza, l'art. 220 disp. att. al codice di procedura penale prescrive che quando, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle norme del codice. Dalla disposizione si evince, per converso, che l'obbligo non ricorre quando, ancora, non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all'atto ispettivo o di vigilanza. (Fattispecie relativa a dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza che la Corte ha ritenuto utilizzabili in quanto ricevute prima che a carico del ricorrente emergessero indizi di reità).

Il reato di cui all'art. 2 della L. n.898 del 1986, con il quale si punisce la esposizione di dati e notizie falsi per l'indebito conseguimento di contributi erogati dalla C.E.E., non comprende ogni condotta riconducibile alla fattispecie del delitto di truffa che può ipotizzarsi quando l'agente non si limita a indicare dati o notizie falsi, ma fa, anche, ricorso ad ulteriori artifici, attraverso la formazione e l'utilizzazione di false bollette di accompagnamento e fatture che attengono ad operazioni commerciali inesistenti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/1999, n. 11076
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11076
    Data del deposito : 10 maggio 1999

    Testo completo