Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 2
In materia di attività di vigilanza, l'art. 220 disp. att. al codice di procedura penale prescrive che quando, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle norme del codice. Dalla disposizione si evince, per converso, che l'obbligo non ricorre quando, ancora, non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all'atto ispettivo o di vigilanza. (Fattispecie relativa a dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza che la Corte ha ritenuto utilizzabili in quanto ricevute prima che a carico del ricorrente emergessero indizi di reità).
Il reato di cui all'art. 2 della L. n.898 del 1986, con il quale si punisce la esposizione di dati e notizie falsi per l'indebito conseguimento di contributi erogati dalla C.E.E., non comprende ogni condotta riconducibile alla fattispecie del delitto di truffa che può ipotizzarsi quando l'agente non si limita a indicare dati o notizie falsi, ma fa, anche, ricorso ad ulteriori artifici, attraverso la formazione e l'utilizzazione di false bollette di accompagnamento e fatture che attengono ad operazioni commerciali inesistenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/1999, n. 11076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11076 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 10-5-1999
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Scelfo " N. 907
3. " IU La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio AG " N. 29563/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT NC, AN NA MA, DE NG NZ
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 26-2-1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Ugo Scelfo
Udito, per la parte civile, l'avv. Diana Ranucci dell'Avvocatura Generale dello Stato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli
Che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi salvo eventuale declaratoria di prescrizione parziale nei confronti del DE NG NZ
Udito il difensor Avv. Andrea Guida del Foro di Taranto Fatto e Diritto
Con sentenza in data 02. 04. 1997, il Tribunale di Lecce condanna:
TT NC alla pena di anni cinque di reclusione e
L.
4.300.000 di multa;
AN NA MA ad anni due di reclusione e 2.500. 000 di multa;
DE NG NZ a mesi dieci di reclusione e 5. 500. 000 di multa;
tutti alle relative pene accessorie dichiara condonate, ex art. d.P.R. n. 394/90, nella misura di due anni, le pene detentiva e, per intero, le multe inflitte al TT e alla AN nonché quelle accessorie comminate ai tre imputati a norma dell'art. 6 L. n. 516/82;
al DE concede il beneficio di cui all'art. 163 c.p.;
condanna i predetti, in solido, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore dell'AIMA costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alle spese di costituzione che determina in L. 2. 000. 000. Al TT e alla AN, legali rappresentanti, il primo, delle s.a.s. "International Service" e "Jolly International", la seconda della s.r.l." Alisud", si contesta il delitto di associazione per delinquere, promossa e organizzata da SS MI e AN, IU, diretta alla commissione di più delitti di emissione di fatture false per operazioni di vendita di burro inesistenti e di truffe pluriaggravate (capo A della rubrica), nonché i reati di concorso nella emissione e nella utilizzazione, tra il 1987 ed il 1989, di numerose fatture, per vendite fittizie di burro C.E.E., di cui ai capi di imputazione B, C, D, E, F, G, H punto 1, M, N;
a DE NG NZ si contesta solo la falsa fatturazione descritta al capo H, punto 2, della rubrica.
Il Tribunale evidenzia che, dall'istruttoria dibattimentale, è emerso che, tra il novembre del 1987 e il 26 febbraio del 1989, le società indicate nelle imputazioni commercializzano fittiziamente grossi quantitativi di burro comunitario (oltre tre milioni di chili nella provincia di Lecce) e che gli imputati utilizzano le relative fatture e bolle di accompagnamento, che riguardano operazioni commerciali inesistenti, per consumare truffe ai danni, dell'AIMA, che consistono nel riscuotere, indebitamente, i contributi comunitari.
Impugnano il TT, la AN e il DE.
In data 26.02.1998, la Corte di Appello di Lecce conferma la sentenza di I grado e condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali e a quelle di costituzione della parte civile liquidandole, complessivamente, in L. 2.500. 000.
Ricorre TT NC e deduce.
A) La violazione dell'art 606 I CO lett. b) C.P.P., in relazione al Regolamenti C.E.E. n.ri 262/1979, 1932/1981 570/1 e 3143/85, introdotti nell'ordinamento italiano con decreti ministeriali. La normativa riguarda il consumo diretto e a prezzo agevolato, rispetto a quello di mercato, di burro comunitario destinato o alla fabbricazione di prodotto dolciari e alimentari ovvero ad alberghi, ristoranti, cliniche ecc..
Ma, osserva l'imputato, in nessun caso, agli acquirenti è stato riconosciuto il diritto a percepire "aiuti comunitari" che, invece, spettano agli imbottigliatori di oli di oliva, con un "capovolgimento di valori giuridici" e "con grave manifesta ingiustizia" Il ricorrente, censura, inoltre, la sentenza per illogicità della motivazione, adducendo le seguenti ragioni.
1) Egli è solo destinatario delle fatture emesse nei confronti di taluni grossi acquirenti e, tuttavia, i giudici affermano che le ha utilizzate per ottenere, indebitamente, gli aiuti comunitari che spettano alle imprese che commercializzano il burro in argomento, consumando, in questo modo, truffe miliardarie ai danni dell'AIMA, che, però, non indica specificamente;
2) Da una parte, i giudici ancorano la condanna al mancato ritrovamento presso le sedi delle società, ivi comprese le sue aziende, dei registri di carico e scarico del burro C.E.E.. Dall'altra, richiamano la deposizione del teste NI dell'Ispettorato Repressioni Frodi di Lecce, addetto alla vidimazione dei registri, il quale dichiara che lo ha visto, ripetute volte, nel suo ufficio per gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico del burro comunitario, il che, evidenzia il TT, dimostra che i registri c'erano ed erano tenuti regolarmente. B) La violazione dell'art. 606 I CO lett. b) C.P.P., in relazione all'art. 191 C.P.P., con riferimento agli artt. 62, 350, CO VII e 513, 195 e 234 C.P., per i seguenti motivi. 1) Sono inutilizzabili le dichiarazioni che egli ha reso agli ispettori del "Sevizio Repressioni Frodi" o al finanzieri della G.d.F. nel corso delle indagini di P.G., acquisite al processo per mezzo dei verbali di accertamento e di constatazione, in quanto sono atti che, in sede penale, non garantiscono la necessaria certezza. 2) I testimoni-verbalizzanti si riferiscono a persone escusse nel corso della verifica fiscale le quali, se indiziate, avrebbero dovute essere sentite con le garanzie difensive, mentre se erano informate dei fatti, avrebbero dovute essere interrogate in dibattimento: invece i relativi interrogatori si sono svolti senza l'osservanza delle norme del codice.
Il ricorrente osserva, poi, che è improprio il richiamo alla sentenza delle S.U. del 15.03.1996 operato dalla Corte territoriale, in quanto, nella fattispecie, sono state sentite "solo alcune persone a campione", non tutte, come nel caso di cui alla citata decisione. 3) Nonostante che la prova documentale sia stata acquisita (ordin. dell'1.03.1994) nei limiti della formale utilizzabilità descrittiva delle operazioni svolte (quindi avrebbero dovuto rimanere impregiudicate, come affermano gli stessi giudici, le parti "ulteriori e diverse") invece nella motivazione della sentenza i giudici si soffermano, in modo diffuso, sul provvedimento. In definitiva, con riguardo ai punti n.ri 2 e 3, il ricorrente osserva che, non solo i giudici non si attengono alle loro stesse premesse, ma, inoltre, pervengono "ad uno strano giudizio di colpevolezza a campione".
C) La violazione dell'art. 606 I CO lett. b) ed e C.P.P. in relazione all'art. 4 CO V L. n. 516/82, perché egli è semplice, inconsapevole, destinatario delle fatture e, tuttavia è stato ritenuto concorrente nel fatti e colpevole dei reati ascrittigli, pur in presenza di specifica contestazione sull'uso delle fatture in questione.
D) La violazione dell'art. 606 I CO lett. b) ed e) C.P.P., in relazione all'art. 640 C.P., perché, essendo estraneo alla emissione e alla utilizzazione delle fatture, è astrattamente ipotizzabile nel suoi confronti solo il delitto di cui all'art. 2 l. n. 896/86. E) La violazione dell'art. 606 I CO lett. b ed e C.P.P., in relazione all'art. 514 C.P.P., dato che la sentenza è stata emessa sulla base delle dichiarazioni rese da lui e da testimoni alla P.G., per giunta durante la verifica fiscale.
Conseguentemente, non può affermarsi, come, si opina nella impugnata sentenza, che l'ufficiale di P.G., sentito al dibattimento, fosse legittimato a riferire dichiarazioni rese da altro ufficiale di P.G., nella specie il sottufficiale della G.d.F. e l'ispettore del Servizio Repressioni Frodi.
F) La violazione dell'art. 606 I CO lett. b) ed e) C.P.P., in relazione all'art 416 C.P., in quanto per ritenerlo partecipe del sodalizio criminale non basta affermare che egli ha avuto rapporti commerciali con alcune imprese acquirenti all'ingrosso. Occorre, pure, dimostrare che i rapporti hanno dato luogo ad una programmazione delittuosa associativa.
E poiché è, anche, venuto meno un anello ineludibile della prova del vincolo associativo (costituito secondo la stessa accusa, dalla partecipazione al sodalizio criminale del direttore dell'Ufficio Repressione Frodi (D'Abbabbo), stante che il funzionario è stato assolto dal delitto associativo e dagli altri reati ascrittigli), l'addebito che gli viene mosso non si giustifica più. Ricorre AN NA MA e deduce.
1) La violazione dell'art. 606 I CO lett. b ed e C.P.P., in relazione agli artt. 125 e 192 C.P.P., perché la motivazione dei giudici della Corte territoriale non spiega l'esistenza della "societas sceleris" tra i vari protagonisti della vicenda giudiziaria e, soprattutto, non spiega la sua consapevolezza di fare parte dell'associazione.
Questa carenza si desume, anche, osserva il ricorrente, dalla posposizione della trattazione dell'imputazione associativa alla motivazione relativa al singoli reati fine.
Infatti, l'accordo criminoso volto alla consumazione di un numero indeterminato di delitti costituisce un "prius" rispetto alla prova dei fatti illeciti che si risolvono nella concreta attuazione del programma criminale.
Osserva, inoltre, il ricorrente che gli indizi posti a fondamento della impugnata sentenza sono privi dei necessari requisiti di precisione, concordanza e gravità.
2) La violazione dell'art. 606 I CO lett. b ed e C.C.P., in relazione agli artt. 125 C.P.P., 62 bis e 133 C.P., in quanto la motivazione adottata dal giudici di merito in ordine al diniego delle attenuanti generiche (si fa riferimento alla gravità delle condotte illecite e al rilevante danno patrimoniale subito dall'AIMA) può essere utilizzata per determinare l'entità della pena, ma non per motivare la mancata applicazione dell'art. 62 bis C.P.. La "ratio" della norma è quella di adeguare la pena al caso concreto, quando sussiste una manifesta sproporzione tra pena edittale e l'obbiettiva non gravità del fatto.
Pertanto, i giudici avrebbero irrogarla nel minimo edittale, concedendo all'imputato le attenuanti generiche affinché la sanzione penale rispondesse ai criteri di adeguatezza e proporzionalità e alle finalità di rieducazione costituzionalmente previste e garantite(art. 27 della Costituzione). Ricorre DE NG NZ e deduce.
A) la violazione dell'art. 606 I CO lett. c) ed e) C.P.P., in relazione agli artt. 486 e 178 C.P.P., perché egli ha documentato l'impedimento a comparire all'udienza dibattimentale con certificato medico.
I giudici, però, non hanno accolto l'istanza sulla base del rilievo della mancata visita fiscale che non era stata eseguita per la sua assenza dall'abitazione, ma, la predetta circostanza non esclude, rileva il ricorrente, la gravità della malattia della quale è affetto, comprensibile da chiunque, e quindi, ricorre illegittimo impedimento.
B) la violazione dell'art. 606 I CO lett.e) c.p.p., in relazione all'art. 192 C.P.P., perché le dichiarazioni di AN AN non consentono di qualificare prestazioni inesistenti i trasporti di merci documentati dalle fatture e dalla sottoscrizione delle bolle di beni operata da autisti.
C) La violazione dell'art. 606 I CO lett. b) C.P.P., in relazione all'art 157 C.P.P., perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione.
La Corte ritiene che, preliminarmente, debbano essere esaminate le questioni di ordine processuale che il TT solleva nel ricorso sub lett. B) ed E).
Nella prima, egli, innanzitutto, si duole della utilizzazione delle dichiarazioni che ha reso agli ispettori del Servizio Repressione Frodi e ai funzionari della G.d.F., in quanto, afferma, i verbali sono validi solo ai fini della verifica fiscale. Il Collegio ritiene infondata la censura.
Infatti, le dichiarazioni del TT sono utilizzabili nel giudizio penale, essendo state raccolte dai funzionari in sede amministrativa prima che nei confronti del ricorrente emergessero indizi di reità in ordine al delitto associativo e agli altri reati ascrittigli.
Con ragionamento "a contrario", ciò si desume dall'art. 220 disp. att. C.P.P.. La norma prescrive che quando, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle norme del codice.
Pertanto, evidenzia il Collegio, dalla disposizione, si evince, per converso, che l'obbligo non ricorre quando, ancora, non sono e emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all'atto ispettivo o di vigilanza.
È, parimenti, infondata, per le stesse ragioni, ma, anche, per la sua genericità, la censura relativa alla utilizzabilità delle deposizioni dei testimoni-verbalizzanti che, in giudizio, richiamino dichiarazioni rese da persone sentite nel corso della verifica fiscale le quali, per essere valide, osserva il TT, se indagate, avrebbero dovuto essere interrogate con le garanzie difensive, se informate dei fatti, avrebbero dovuto confermare in dibattimento le loro dichiarazioni.
Con riguardo alla doglianza che attiene alla utilizzazione piena e totale della prova documentale, il Collegio osserva che è inammissibile, essendo del tutto generica.
Il ricorrente, infatti, non specifica, quali sono i documenti formati dopo che erano sorti indizi di reità contro il TT e utilizzati, in quanto atti irripetibili.
In ordine al motivo di ricorso sub lett. E), la Corte ritiene che i giudici di merito hanno correttamente motivato il punto evidenziato che il capitano PA e il maresciallo della G.d.F. RT, escussi quali testimoni in dibattimento, quindi con le garanzie del contraddittorio, avevano ben il diritto di consultare i verbali e gli altri atti di documentazione delle attività compiute nel corso delle indagini svolte, dato che è solo questa la condizione richiesta per l'esercizio di tale facoltà, prescindendosi anche, dalla materiale redazione degli atti di documentazione (Cfr. Sez. Un. 24.01.1996 Panigoni;
Sent. n. 24 del 1992 della Corte Costituzionale). D'altra parte, va tenuto presente, come emergerà in sede di merito, che alla condanna del ricorrente si perviene, soprattutto, sulla base di altri, diversi, e specifici elementi probatori. In via preliminare, va, anche, affrontata la questione posta con la censura di cui alla lett. D), dove il TT sostiene che, essendo rimasto estraneo alla em1ssione ed utilizzazione delle fatture, vanno esclusi, nei suoi confronti, i delitti di truffa pluriaggravata ascrittigli alle lett. C, E,, G ed N, in quanto, con riferimento a tali fatti, è ipotizzabile solo il reato di cui all'art. 2 L. n. 896/86. Osserva il Collegio che quest'ultimo reato, con il quale si punisce la esposizione di dati e notizie falsi per l'indebito conseguimento di contributi erogati dalla C.E.E., non comprende ogni condotta riconducibile alla fattispecie del delitto di truffa che può ipotizzarsi quando l'agente non si limita a indicare dati o notizie falsi, ma fa, anche, ricorso ad ulteriori artifici, attraverso la formazione e l'utilizzazione di false bollette di accompagnamento e fatture che attengono ad operazioni commerciali inesistenti. (cfr.Cass. II 05.02.1993, Sarno;
Cass. Sez. II 20.07.1994 Cazzetta ed altri;
Cass. Sez.II 24.07.1997 P.G./ Milano). Pertanto, il problema della qualificazione che il ricorrente prospetta sub lett. E) può essere risolto, ma solo sulla base delle modalità esecutive dei fatti quali sono emersi dal dibattimento e, quindi, la sua soluzione va differita al momento dell'esame delle censure relative ai reati per i quali si procede ora, con riguardo agli addebiti mossi agli imputati, va evidenziato che, negli atti di impugnazione, i ricorrenti, tranne per quanto concerne il delitto associativo ascritto a TT e AN, deducono doglianze che investono cumulativamente le operazioni fittizie e truffaldine di vendita del burro comunitario.
D'altra parte, va considerato che la stessa motivazione dei giudici si sviluppa, soprattutto, con riferimento agli elementi probatori comuni alle ipotesi delittuose di cui agli artt.640 C.p., e art.4 lett. d) L.07.08.1982 n.516 ascritte agli imputati e, secondo l'accusa, programmate nell'ambito dell'associazione per delinquere, promossa e organizzata da SS IN e AN IU. Al riguardo, infatti, la Corte territoriale evidenzia una serie di elementi rivolta a dimostrare sia la natura fittizia dei rapporti commerciali indicati nei capi di imputazione e sia il "pactum sceleris" finalizzato all'indebito riscossione, dei contributi comunitari.
In particolare, i giudici rilevano.
1^) Dalla documentazione risulta che nei depositi delle società "Assi Union", LI (legali rappresentanti, rispettivamente, AN IL e AN NA MA), e "International Service" e "Jolly International" (legale rappresentante il TT), in soli quattro mesi, sono affluiti quantitativi di burro assolutamente sproporzionati alle esigenze del locale mercato (tre milioni di chili per la provincia di Lecce).
E, a tal proposito, precisano che, se si dovessero ritenere veritiere le fatture e le bolle di accompagnamento, le società "Assi Union" e "Ali Sud", nel predetto arco di tempo, avrebbero dovuto vendere, nella sola Squinziano, un milione e trecentocinquantamila chilogrammi di burro che, rapportati al numero di abitanti, corrispondono a circa 79 chili di consumo "pro capite"!
2^) Il mancato ritrovamento, presso le sedi delle quattro società, da parte della Guardia di Finanza, delle scritture contabili, compresi taluni registri di carico e scarico del burro C.E.E., e le inverosimili giustificazioni fornite sul punto dai responsabili delle imprese che vanno, dalla distruzione fortuita delle scritture (LI), al furto ("International Service" e "Jolly International").
3^) Il burro comunitario, come attestano le relative fatture, è stato prelevato a Palermo e poi trasportato nella provincia di Lecce con mezzi che appartengono alle società acquirenti, ma, in proposito, i finanzieri hanno accertato che:
la società LI non disponeva di alcun veicolo idoneo al trasporto del burro;
la società "Assi Union" aveva solo alcuni automezzi, quasi tutti in stato di abbandono o inefficienti, e alcuni, anche, privi di targhe e non assicurati da più di due anni;
uno degli autisti, indicato come vettore nelle bolle della Alisud, tale AN SA, addirittura, era privo di patente di guida.
4^) La inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dal Delli Turri, ove si consideri che il predetto riferisce che per potere conservare il burro acquistato in grande quantità, è stato necessario svuotare le celle frigorifere di altri prodotti (salami e formaggi) che, spesso, andavano a male e che, parte del burro, rimaneva fuori dalle celle, sulle pedane, persino durante il periodo estivo.
5^) La forma di pagamento impiegata per l'acquisto del burro era quella in contante e, quindi, assolutamente atipica nella prassi di queste operazioni commerciali.
6^) La Guardia di Finanza ha poi constatato che:
nel deposito della LI, in data 01.03.1989, non vi era neppure un panetto di burro, nonostante che dalla documentazione fiscale risultasse che la società, solo due mesi prima, aveva acquistato dalla "Comad" e dalla "Baraggioli", ben 61.000 chili di burro comunitario;
i responsabili delle centinaia di ditte che figurano, quali acquirenti del burro comunitario dichiarano di non avere avuto rapporti con l'"International Service" e di non avere mai acquistato tale prodotto per la preparazione degli alimenti.
7^) Due funzionari dell'ispettorato Repressioni Frodi di Lecce, il 04.07.1987, si sono recati nei depositi della società "International Service", dove non hanno trovato alcuna traccia dei 25.000 kg di burro comunitario che figuravano nella documentazione contabile e hanno pure appurato che:
i locali sono stati presi in affitto, addirittura,
successivamente alla data in cui le due partite di burro, formalmente, risultavano scaricate nel predetti depositi;
il proprietario del secondo stabilimento della "Internazional Service", per come egli ha riferito, negli anni precedenti, non ha mai notato automezzi per il trasporto del burro (solo in un occasione ha visto entrare nello stabilimento un camion che recava la scritta "Scope Pippo");
il 25.03.1989, nei pressi del deposito della "International Service" di Cerfignano, vi era una cella frigorifera non funzionante e all'esterno di essa vi erano 100 quintali di burro, ivi collocati all'evidente scopo di creare una parvenza di attività commerciale, dato che il TT non seppe fornire ai funzionari alcuna indicazione sulla destinazione della merce;
il consumo di energia segnato dal contatore Enel (sette kilowatt), poi, era del tutto incompatibile con l'asserita custodia nei predetti locali, durante i primi quattro mesi, di diecine di quintali di burro.
Pertanto, a questo punto, può affermarsi che, in base agli elementi probatori emersi in dibattimento, il TT e la AN non si sono limitati ad esporre dati e notizie false nelle fatture e nelle bolle di accompagnamento, ma hanno concorso nella utilizzazione dei falsi documenti allo scopo di fare figurare, di concerto tra loro e con promotori del sodalizio descritto sub lett. A della rubrica operazioni di vendita di burro comunitario inesistenti, ma che fanno apparire reali ricorrendo ad artifici vari, tra i quali vi sono le inverosimili dichiarazioni fornite dagli imputati, in ordine al mancato ritrovamento dei registri di carico e scarico. Pertanto, ritiene il Collegio che i fatti di cui alla lett. C, E, G ed N, correttamente sono stati qualificati truffe pluriaggravate.
Per quanto concerne le censure che attengono al delitto associativo, la Corte osserva che, nella fattispecie, ricorrono, indubbiamente, gli elementi costitutivi del reato p. e p. dall'art. 416 C.P., sia nei confronti del TT che nei riguardi della AN,
essendo rimasto accertato che entrambi erano organicamente inseriti nel sodalizio criminale, promosso dal SS MI e da AN IU, finalizzato alla commissione di truffe in danno dell'AIMA, attività delittuosa protrattasi per circa due anni (Cfr. Cass. 12. 02. 1986 Fois).
Infatti, dal dibattimento è emerso che, tra il mese di novembre del 1987 e il 26 febbraio del 1989, le società di cui il TT e La AN erano legali rappresentanti, hanno simulato il commercio di grossi quantitativi di burro comunitario con false fatture e bolle di accompagnamento e fittizi depositi del prodotto in questione, al fine di ottenere i contributi comunitari.
Sono, quindi, destituiti di qualsiasi fondamento le censure sub lett. a) del TT e quello sub n. 1 della AN, richiamate nella parte espositiva.
La prima è, addirittura, estranea al "thema decidendum". in quanto l'imputato deduce che nella normativa europea, recepita nel nostro ordinamento, si riscontra una disparità di trattamento tra gli acquirenti di burro comunitario e gli imbottigliatori di olio di oliva, circostanza che, in ogni caso, non incide sulla responsabilità penale degli imputati.
Nella seconda censura si denunzia un vizio logico della motivazione, in quanto l'accertamento del "pactum sceleris" avrebbe dovuto precedere le statuizioni in ordine ai reati-fine. La Corte, però, ritiene che non sussista tale illogicità, perché è proprio dall'esecuzione del programma delittuoso che correttamente e agevolmente, si può desumere, come è avvenuto nella fattispecie, l'esistenza del vincolo associativo (Cfr. Cass. 20. 03.1984 Caruso).
Quindi, per quanto evidenziato, nel fatto ascritto agli imputati ricorrono gli elementi costitutivi del delitto p. e p. dall'art. 416 C.P. e cioè:
la formazione e permanenza del vincolo associativo tra più persone, tra cui vi sono il TT e la AN, vincolo protrattosi, almeno, per circa due anni e finalizzato a commettere un numero indeterminato di truffe in danno dell'AIMA, con le modalità descritte in precedenza.
Con riferimento agli altri motivi di ricorso dedotti dagli imputati, il Collegio osserva.
Per quanto concerne AN NA MA la quale, nella seconda censura si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte osserva che la motivazione adottata al riguardo dai giudici di merito (oggettiva gravità delle condotte illecite e rilevante danno alla parte civile) è esente da vizi logici e giuridici, come costantemente ha affermato questa Corte (Cfr. Cass. 07. 02.1975 Scuderi;
Cass. 17. 02.1988, Criolesi).
Per quanto riguarda il DE, la Corte osserva che è infondato la censura sub lett. A del ricorso dell'imputato.
Infatti, i giudici motivano in modo adeguato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio.
Escludono la impossibilità a comparire che il ricorrente deduce sulla base di una grave malattia, perché, osservano, in occasione della visita fiscale disposta nei suoi confronti il medico non lo ha trovato a casa.
Pertanto, poiché la motivazione dell'ordinanza di rigetto della istanza di rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato è esente da vizi logici e giuridici, il provvedimento si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte (Cfr. Cass. 08.11.1995 Pranno).
Il reato per il quale si procede nei confronti dell'imputato è, però estinto per prescrizione, in quanto gli addebiti contestati al DE, punibili con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire, risalgono agli anni 1987, 1988 e 1989, per cui è maturato il termine previsto dal n. 3 dell'art. 157 C.P.. Conseguentemente sul punto l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio e, quindi, va adottata la relativa declaratoria. Nei riguardi di TT NC e di AN MA, invece, i ricorsi vanno rigettati per le ragioni già addotte e i predetti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della AIMA, (la sola ricorrente in tutti e tre i gradi di giudizio, come si rileva dalle sentenze e dagli atti del processo) spese che, per il giudizio di legittimità, si liquidano in complessive L. 8.000.000, comprensive di onorari.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di DE NG NZ, perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione.
Rigetta i ricorsi di TT NC e di AN NA MA che condanna al pagamento, in solido, delle spese processuali nonché alla rifusione alla parte civile costituita delle spese sostenute che si liquidano in complessive L. 8.000.000, comprensive di onorari. Così deciso in Roma, il 10 maggio 1999
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999