Sentenza 28 aprile 2011
Massime • 1
La causa estintiva della prescrizione, una volta dichiarata con sentenza, non può essere oggetto di rinuncia nei gradi successivi. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove ciò avvenisse, sarebbe violato il divieto di "reformatio in peius").
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2011, n. 20832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20832 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/04/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 919
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 26783/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA VI nato il [...];
avverso la sentenza del 10.11.2009 del GIP del Tribunale di Agrigento;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 10.11.2009 il GIP del Tribunale di Agrigento dichiarava non doversi procedere nei confronti di RA VI in ordine al reato di cui al capo a), relativamente alla condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex artt.81 cpv., 110 e 640 bis c.p. D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 con riferimento alle fatture emesse negli anni 1998, 1999 e 2000, nonché relativamente alla condotta ex artt. 81 cpv, 110 e 640 bis c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1 di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse negli anni 1998 e 1999, in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 640 bis c.p. D Lgs. N. 74 del 2000, art. 8 ascritto al capo b) e al capo d),
al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 640 bis c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, ascritto al capo c), con riferimento alle fatture emesse nell'anno 2000, per essere detti reati estinti per intervenuta prescrizione.
Precisava il GIP che l'effetto estintivo relativo ad eventuale intervenuto condono, con riferimento alla esposizione di elementi passivi fittizi, non potesse allo stato essere dichiarato, richiedendosi accertamenti non pienamente compatibili con la natura e le finalità tipiche della fase processuale.
2) Ricorre per cassazione RA VI, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo, la violazione di legge. Dalla semplice lettura dei capi di imputazione risulta che la pubblica accusa confonde il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 con quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare I1errore e provvedere conseguentemente. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge, nonché la contraddittorietà della motivazione, non avendo il Decidente preso in considerazione la documentazione prodotta attestante la presentazione di richiesta di condono ed il pagamento integrale degli importi relativi, essendosi limitato a dichiarare la prescrizione. Tale mancata vantazione ha determinato una lesione dei diritti dell'imputato, il quale andava mandato assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Al fine di consentire una pronuncia nel merito il RA dichiara di rinunciare ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 7 alla prescrizione dei reati dichiarata con la sentenza del GIP.
3) Il ricorso è infondato.
3.1) Il primo motivo è generico (il ricorrente si limita a far riferimento ad un errore ed a una "confusione" nella contestazione), perché non adempie all'onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581 c.p.p., lett. c)) proponendo censure completamente disancorate dal tessuto argomentativo della pronuncia gravata.
3.2) Quanto al secondo motivo, il GIP non ha omesso di prendere in considerazione la documentazione prodotta, ma ha solo evidenziato che allo stato non potesse essere dichiarato l'effetto estintivo derivante dal condono, richiedendosi accertamenti presso gli uffici competenti. E tali accertamenti, oltre che non pienamente compatibili con la fase (come sottolinea il GIP) erano certamente incompatibili con il disposto dell'art. 129 c.p.p., comma 1 (declaratoria immediata della causa di estinzione del reato per prescrizione). 3.3) La rinuncia ex art. 157 c.p., comma 7 alla prescrizione è, infine, tardiva, in quanto proposta, in sede di impugnazione, dopo che la causa estintiva era stata già dichiarata con la sentenza del GIP.
Il Collegio non può che ribadire, in proposito, il principio enunciato con la sentenza di questa medesima sezione del 7.7.2009 n. 37583 ("La prescrizione dichiarata con sentenza non pud essere nei gradi successivi oggetto di rinuncia ..."). Si evidenzia in motivazione: "La Corte considera in primo luogo che la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione va effettuata dall'imputato dopo che i termini massimi sono maturati (tra le tante, prima sezione pen., sentenza n. 18391 del 2007, Cariglia, rv236576) ma prima che si giunga alla sentenza che conclude il giudizio in corso, così che il giudice, ormai esclusa per espressa volontà dell'imputato l'applicazione della prima parte dell'art. 129 c.p.p., possa pronunciarsi "liberamente" sul merito della contestazione con affermazione di assoluzione o di condanna dell'imputato stesso. Una volta che il giudice si sia pronunciato sulla contestazione dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può ammettersi che nei successivi gradi di giudizio l'imputato manifesti per la prima volta la propria rinuncia alla prescrizione che, in presenza del principio del divieto di reformatio in peius, altererebbe la pienezza della vantazione del giudice e la parità tra le parti processuali".
3.4) Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011