Articolo 73 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 72Articolo 74
Versione
6 marzo 1992
Art. 73. (Acquisizione indebita di erogazioni FEOGA) 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 , e' sostituito dal seguente:
"1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall' articolo 640-bis del codice penale , chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando l somma indebitamente percepita e' pari od inferiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti".
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente