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28 dicembre 1986
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9 novembre 1987
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6 marzo 1992
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26 ottobre 2000
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29 luglio 2009
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10 luglio 2010
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30 luglio 2020
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6 novembre 2022
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Art. 2. 1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall' articolo 640-bis del codice penale , chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
3. Con la sentenza il giudice determina altresi' l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. (1)
(( 3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale , in quanto compatibili )) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (in G.U. 10/09/1987, n. 211) convertito in legge con modificazioni con la L. 4 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n. 262) ha disposto che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge e' da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
3. Con la sentenza il giudice determina altresi' l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. (1)
(( 3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale , in quanto compatibili )) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (in G.U. 10/09/1987, n. 211) convertito in legge con modificazioni con la L. 4 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n. 262) ha disposto che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge e' da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.
Commentari • 56
- 1. Cassazione penale n. 11497/1998https://www.brocardi.it/ · 19.70659
[…] invero, ha funzione strumentale, mentre nel dispositivo è estrinsecata la volontà del giudice. (Fattispecie in materia di omessa statuizione sanzionatoria nei confronti dell'imputato cui la corte di merito aveva erroneamente ovviato con la correzione materiale). (massima n. 2) Per i fatti anteriori alla modifica introdotta con l'art. 73 legge 19 febbraio 1992, n. 142 il reato di frode comunitaria (art. 2 legge 898/1986) ha carattere sussidiario (e non speciale) rispetto a quello di truffa aggravata. […] lungi dal costituire la mera esposizione di dati e notizie falsi, secondo il dettato dell'art. 2 legge n. 898/1986, rappresentasse l'artificio connotante la condotta nel reato di truffa).
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10339Provvedimento: […] di primo grado del 16.06. 2022 (cfr. doc. 6 del fascicolo del ricorrente) ha escluso la riqualificazione della fattispecie contestata (ex art. 640 bis c.p.) nel diverso delitto di cui all'art. 2 legge 898/1986 , […] arrivando ad escludere un ulteriore rinvio pregiudiziale alla CGUE riguardo alla questione relativa alla legittimità convenzionale del sistema della doppia punizione di cui agli artt. 2 e 3 legge 898/1986 . […] ha precisato come “applicando il test di A & B al sistema del doppio binario di cui agli artt. 2 e 3 legge n. 898 del 1986 , […] aumentata sino al triplo” - non può trovare applicazione riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 della legge 898/1986 […]Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- prescrizione quinquennale·
- giurisdizione penale·
- opposizione a ingiunzione sanzionatoria·
- ne bis in idem·
- doppia punibilità·
- indebita percezione aiuti comunitari·
- art. 24 Legge n. 689/1981·
- competenza amministrativa·
- art. 3 Legge n. 898/1986