Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2010, n. 5428
CASS
Sentenza 22 gennaio 2010

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Massime1

Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la "locupletatio" dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, essendo irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell'agente, il momento della consegna dei titoli da parte del "deceptus". (Fattispecie in tema di competenza per territorio).

Commentario1

  • 1Art. 8 c.p.p. Regole generali
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2010, n. 5428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5428
Data del deposito : 22 gennaio 2010

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