Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la "locupletatio" dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, essendo irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell'agente, il momento della consegna dei titoli da parte del "deceptus". (Fattispecie in tema di competenza per territorio).
Commentario • 1
- 1. Art. 8 c.p.p. Regole generalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2010, n. 5428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5428 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 22/01/2010
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 297
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 28083/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LU ON, n. 13.12.1951;
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 5.5.2008;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. FUMU Giacomo;
Udito il Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Antimiani P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. CA LU ON, dichiarato con doppia sentenza conforme colpevole del delitto di truffa aggravata, denuncia:
2. - incompetenza per territorio del Tribunale di Forlì, eccepita fin dal primo grado di giudizio;
deduce in proposito che si versi nel caso di specie in un ipotizzato caso di truffa perpetrata a mezzo di titoli di credito e che dunque, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il momento (ed il luogo) consumativo del reato debba essere individuato in quello in cui i titoli sono stati posti all'incasso, a nulla rilevando, sotto tale profilo, che si tratti di pagamento effettuato con assegni circolari;
ne deduce che, essendo stati gli assegni incassati nel circondario del Tribunale di Novara, a questo doveva attribuirsi la competenza territoriale;
3. - vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento alla mancata individuazione della effettiva finalità della consegna del denaro all'imputato da parte della persona offesa, che in realtà intendeva partecipare ad un investimento reputato redditizio;
4. - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7. 5. La prima doglianza è fondata ed assorbente.
6. Hanno invero affermato le Sezioni unite penali di questa Corte (sentenza del 21.6.2000, ric. Franzo, rv 216429), sulla scorta di risalente elaborazione giurisprudenziale in tal senso, che la truffa è reato istantaneo e di danno il quale si perfezione nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatici dell'agente; ne consegue che qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione, da parte dell'agente, della relativa valuta attraverso la loro riscossione o utilizzazione, perché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'autore del reato e nel contempo diviene definitiva la lesione del patrimonio della persona offesa. Tale principio non è derogato nell'ipotesi in cui il deceptus abbia corrisposto assegni circolari, atteso che in questo caso è anticipata - rispetto alla corresponsione di assegni bancari - la lesione del suo patrimonio, che si verifica nel momento della loro consegna, ma non quello della locupletatio dell'agente, che si realizza quando quest'ultimo abbia concretamente acquistato la disponibilità giuridica della somma di denaro portata nel titolo. L'assegno circolare, invero, pur costituendo un mezzo di pagamento in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della sua regolarità, conserva la natura di titolo di credito la cui consegna non equivale al pagamento essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno stesso (Sez. Un. civ., n. 26617/2007, rv 601099; sez. 1^ Civ., n. 11851/2006, rv 589399; sez. 3^ civ., n. 6291/2008, rv 601983).
7. Da quanto premesso deriva che, essendo stati i titoli in questione posti all'incasso in Borgomanero, la competenza si appartiene al tribunale di Novara. La sentenza impugnata e quella di primo grado devono pertanto essere annullate senza rinvio. Gli atti al competente Procuratore della Repubblica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010