Sentenza 1 dicembre 2011
Massime • 1
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità. (In motivazione la Corte ha precisato che l'accertamento della sussistenza dell'induzione in errore costituisce una tipica indagine di fatto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2011, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 01/12/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 2591
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 23434/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appello di RI nonché, ai soli effetti civili, dall'Avvocatura dello Stato;
nei confronti di:
Di RI PE, nato ad [...] il 27 agosto del 1966;
avverso la sentenza del tribunale di Trani sezione distaccata di Andria del 13 giugno del 2001;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il procuratore generale nella persona del dott. Pietro Gaeta, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 640 bis;
udito l'avvocato dello Stato Massimo Rossano Giannusai, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Di RI PE è stato tratto al giudizio del tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, perché rispondesse dei seguenti reati:
a) del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, perché, quale amministratore della "Riveroli s.r.l." con sede in Andria, al fine di evadere le imposte sul reddito e sull'IVA, nell'anno 1996, aveva annotato ed utilizzato le fatture, analiticamente indicate nel capo d'imputazione, per operazioni inesistenti relative all'acquisto dell'olio di oliva;
del reato di cui all'art. 640 bis c.p., perché non artifici e raggiri, costituiti dall'emissione di fatture di acquisto di olio di oliva, tutte relative ad operazioni inesistenti, nell'anno 1993 richiedeva ed otteneva aiuti finanziari al consumo dell'olio di oliva per lire 182.698.153 Fatto commesso nel 1994.
Il tribunale, con sentenza del 13 giugno del 2001, dichiarava non doversi procedere nei confronti del prevenuto in relazione al delitto sub a) perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato ed in ordine al delitto di cui all'art. 316 ter c.p., così qualificato il fatto sub b), perché si era estinto per prescrizione Avverso la sentenza hanno proposto appello, limitatamente al reato sub b), sia il Procuratore generale che l'Avvocatura dello Stato, quest'ultima ai soli effetti civili, in rappresentanza dell'GE (Agenzia per le Erogazioni Agricole) subentrata all'AIMA. Il Procuratore generale deduce la violazione della norma incriminatrice perché il fatto contestato al capo b), configurava il delitto di cui all'art. 640 bis c.p., che all'epoca non era ancora prescritto, per avere l'imputato ottenuto aiuti comunitari grazie ad un meccanismo truffaldino che non si esauriva nel falso documentale. In subordine (qualora la Corte dovesse ritenere configurabile il delitto di cui all'art. 316 bis c.p., e trattandosi di reato devoluto alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, si chiede la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
L'avvocatura dello Stato sostiene che la clausola di salvaguardia che costituisce l'incipit della previsione di cui all'art. 316 ter, introdotta con la L. n. 300 del 2000, art. 4, conferma la sussidiarietà della nuova fattispecie rispetto all'art. 640 bis;
precisa che i fatti contestati non possono essere inquadrati neppure in astratto nella nuova previsione incriminatrice introdotta dalla L. n. 300 del 2000, giacché nella fattispecie emergono artifici e raggiri che non si esauriscono nel mendacio documentatela consistono anche in condotte fraudolente diverse.
Gli appelli sono stati trasmessi a questa Corte essendo stati proposti avverso una sentenza predibattimentale che è impugnabile solo con ricorso per cassazione ex art. 469 c.p.p.. IN DIRITTO
Le impugnazioni sono infondate. L'art. 316 ter c.p., (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), inserito con la L. 29 novembre del 2000, n. 300, art. 4, dispone che "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dalla Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità Europee è punito ecc.".
Il rapporto tra il delitto di cui all'art. 316 ter c.p., e quello di cui all'art. 640 bis c.p., ha dato luogo ad una serie di contrasti, sia in dottrina che in giurisprudenza, solo parzialmente risolti dall'intervento delle Sezioni unite n. 16558 del 2007. Secondo l'opinione più recente di questa Corte (Cass. n 28665 del 2007, n. 30155 del 2007) che sembra in linea con la decisione della Corte Costituzionale n. 95 del 12 marzo del 2004, ferma restando la sussidiarietà dell'art. 316 ter, rispetto all'art. 640 bis, la differenza tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse - che hanno in comune l'elemento dell'indebita percezione di contributi da parte dello Stato o altri enti pubblici o dalle Comunità Europee - va ravvisata nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del primo reato, della induzione in errore del soggetto passivo, presente invece nel secondo. Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 316 ter c.p., e non quella di cui all'art. 640 bis c.p.. La fattispecie di cui all'art. 640 bis richiede, quindi, oltre all'esposizione di dati falsi, anche un quid pluris idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta da parte dell'autorità. In definitiva, come è stato sottolineato da una parte della dottrina, in linea con la giurisprudenza dianzi citata, l'art. 316 ter c.p." si accontenta di qualcosa di meno, dispensando l'accusa dall'onere di altri accertamenti, colpendo insomma là dove l'altro più grave delitto non fosse presente o dimostrabile, compensando in questo modo, anche mediante una semplificazione probatoria, una tutela sensibilmente meno intensa con una a più ampio raggio. L'accertamento della sussistenza nel singolo caso concreto dell'elemento dell'induzione in errore, oltre al falso documentale, è rimessa la giudice del merito la cui motivazione si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivata.
Nella fattispecie il tribunale ha escluso la truffa avendo ritenuto insussistente o non provata l'induzione in errore, la quale non poteva desumersi secondo il tribunale dal semplice falso documentale, ed ha considerato il fatto ascritto inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p., e non nella truffa. Il Procuratore generale dimostra di avere aderito all'orientamento dianzi espresso e recepito dal tribunale allorché ha sottolineato che l'elemento oggettivo del reato nella fattispecie non era costituito solo dal falso documentale indicato nel capo d'imputazione (fatture false), ma anche da altri artifì ci Tuttavia, pur condividendo l'orientamento del tribunale, non ha indicato in concreto gli ulteriori elementi contenuti nella contestazione che avrebbero dovuto configurare l'induzione in errore nè ha contestato l'affermazione del tribunale secondo il quale l'induzione in errore non poteva desumersi dal semplice falso documentale. Invero, per indicare il quid pluris, ha fatto genericamente riferimento a una simulazione di transazioni commerciali inesistenti, senza precisare se siano o no cosa diversa dalle operazioni inesistenti indicate nel capo d'imputazione, e senza indicare l'idoneità di tali transazioni ad indurre in errore l'autorità preposta ai controlli.
L'avvocatura generale a sua volta, dopo avere correttamente precisato che nella fattispecie tra le due norme in questione vi è un rapporto di sussidiarietà e non di specialità, come ritenuto dal tribunale, ha sostenuto anch'essa la necessità di un quid pluris rispetto al falso documentale ma ha ravvisato tale ulteriore elemento nella pluralità dei falsi documentali (fatture, bolle ecc). A tal fine ha citato una decisione di questa Corte: la n 4569 del 1998. La giurisprudenza citata, pur riguardano una fattispecie in cui il falso documentale era costituita da fatture emesse per operazioni inesistenti, non è pertinente, sia perché si riferisce ad un periodo in cui non era entrato ancora in vigore l'art. 316 ter, ma era operante la L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2, sia soprattutto perché anche in quella fattispecie per la configurabilità della truffa non si è ritenuta sufficiente la semplice esposizione di dati falsi, ma si è richiesta un'ulteriore malizia diretta all'induzione in errore del soggetto passivo. Tale decisione non si discosta quindi dall'orientamento diffuso recepito da questo collegio in base al quale l'art. 316 ter tipizza la sola informativa falsa o omessa in quanto tale, cioè non accompagnata da note di inganno validi a configurare gli elementi del più grave reato di cui all'art. 640 bis Secondo le Sezioni unite di questa Corte(cfr sentenza ni6558 del 2007 già citata) l'introduzione nel codice penale dell'art. 316 ter ha in realtà messo in discussione una risalente giurisprudenza, che ha sempre riconosciuto il falso come idoneo a integrare gli artifici o raggiri costitutivi della truffa. Infatti l'art. 316 ter c.p., che pure fa salva l'applicazione dell'art. 640 bis c.p., prevede come punibile l'indebita erogazione di contributi pubblici ottenuta non solo con la mera "omissione di informazioni dovute", che potrebbe riconoscersi talora inidonea a integrare da sola gli estremi della frode, bensì anche "mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere", vale a dire per mezzo di condotte comunemente riconosciute idonee a integrare gli artifici e i raggiri propri del delitto di truffa. Orbene, pur essendo insita nel falso un'idoneità all'inganno, non ogni inganno presuppone un falso e la realizzazione dell'inganno mediante un falso è una mera eventualità (Cass., sez. 5^, 13 giugno 2000, Casano, m. 218018). Questo collegio non contesta quindi che il reato di cui all'art. 640 bis c.p., possa essere commesso mediante la presentazione di fatture per operazioni inesistenti, allorché per le modalità di presentazione o per altri elementi anche intrinseci al falso, possa ravvisarsi una malizia ulteriore idonea ad indurre in errore il soggetto passivo, come già affermato da questa Corte proprio in relazione alla presentazione di fatture per operazioni inesistenti (Cass. 28 ottobre del 2005 rv 232785) Rileva invece che l'accertamento dell'idoneità del falso a trarre in errore l'autorità costituisce una tipica indagine di fatto riservata al giudice del merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità se non manifestamente illogica.
Nella fattispecie concreta il tribunale, come già accennato, a torto o a ragione, ha escluso il quid pluris richiesto dalla giurisprudenza prevalente per la configurabilità della truffa ossia l'induzione in errore ritenendo insufficiente il semplice falso documentale. I ricorrenti hanno invece affermato la ricorrenza dell'induzione in errore senza indicare in cosa essa nel caso concreto dovrebbe consistere e senza peraltro precisare che nella fattispecie si identificava con il falso stesso perché di per sè idoneo, per le modalità di presentazione e per altre caratteristiche, a trarre in errore l'autorità. Non si è precisato neppure se il prevenuto si era avvalso di fatture predisposte da terzi o era stato egli stesso l'artefice del falso.
Concludendo si possono ribadire i seguenti principi:il delitto di cui all'art. 216 ter c.p., si distingue da quello di cui all'art. 640 bis c.p., per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore che è
invece presente nel secondo. Tale induzione può anche desumersi dal falso documentale, allorché lo stesso per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche sia di per sè idoneo a trarre in errore l'autorità. L'accertamento della sussistenza dell'induzione in errore costituisce una tipica indagine di fatto rimessa alla valutazione del giudice del merito, la quale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. Nel caso in esame, come già detto, il tribunale ha escluso l'induzione in errore ed i ricorrenti non hanno indicato le ragioni per le quali essa doveva invece considerarsi sussistente Peraltro allo stato anche il reato di truffa è prescritto.
La dichiarazione di estinzione del reato ritenuto dal giudice rende inutile un annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al P.M., per la violazione del criterio di ripartizione dei procedimenti tra tribunale in composizione monocratica o collegiale.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta i ricorsi. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2012