Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 3
Il termine di 180 giorni per la raccolta delle dichiarazioni accusatorie previsto per i "collaboratori di giustizia" dall'art. 16-quater D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14 della L. 13 febbraio 2001, n. 45, non è applicabile alle dichiarazioni rese dai "testimoni di giustizia".
In tema di estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., essendo le stesse ancorate a presupposti di fatto diversi, in quanto la prima consiste nell'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, cod. pen., oppure nel fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose o camorristiche, mentre la seconda richiede l'appartenenza dell'estorsore o del rapinatore ad un'associazione prevista dall'art. 416-bis, cod. pen..
La sanzione di inutilizzabilità che, ai sensi dell'art. 16-quater, comma nono, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14 L. 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2008, n. 27040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27040 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 22/01/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 131
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 26240/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AR AO, nato il [...] a [...];
2. OL VI, nato il [...] a [...];
3. IN ND, nata il [...] a [...];
4. IN TI, nato il [...] a [...];
5. RA LA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria 26 febbraio 2007 n. 292. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. VI GERACI, rigetto di tutti i ricorsi.
Sentite le arringhe dei difensori, avv.ti Pizzuto ES per la parte civile, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
OS OM per il DE;
OS PE per i LA e SU NT per PA e TR.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell'8 luglio 2005 n. 1168 il Tribunale di Palmi dichiarava AO PA e VI TR colpevoli A) del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 2, artt. 81 cpv e 629 c.p., commi 1 e 2 (con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, n.
3) e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. in L. n. 203 del 1991, commesso in Gioia Tauro, a decorrere dalla seconda metà del 1998 sino a giugno 2000; PA AO, VI TR, DE LA, TI LA, ND LA e NE FR colpevoli B) del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 2, artt. 81 cpv e 629 c.p., commi 1 e 2 (con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3) e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991, commesso nei territori delle province di Reggio Calabria e Siracusa, con inizia della continuazione nella prima, a decorrere dal gennaio 1999 sino al gennaio 2002. Avverso la predetta sentenza gli imputati proponevano appello, chiedendo di essere assolti;
e, in subordine, la riduzione della pena inflitta, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, con i benefici di legge.
Con sentenza del 26 febbraio 2007 n. 292 la Corte d'appello di Reggio Calabria in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva l'aggravante dell'art. 629 c.p., comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 nei confronti del DE e riduceva la pena a lui inflitta a cinque anni di reclusione ed Euro 900,00 di multa, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza il ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- l'PA e il TR.
1. violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)) in merito alla qualità di TA AE, personaggio contiguo ad ambienti malavitosi, di testimone di giustizia e non di collaboratore di giustizia;
alla mancata redazione del verbale illustrativo della collaborazione, obbligatorio anche per i testimoni di giustizia;
nonché all'omessa valutazione dell'attendibilità del teste, di cui sono state svilite le contraddizioni e le incongruenze in cui è incorso nelle dichiarazioni rese nel corso delle udienze dibattimentali;
e al difetto ed illogicità della motivazione in ordine alla genesi della collaborazione del TA e alla scelta dei molteplici resoconti, tra loro inconciliabili, da lui offerti in dibattimento;
2. violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) in merito alla condanna per il capo a) per contraddittorietà processuale e manifesta illogicità, in quanto il TA non ha mai riferito di un intervento di PA AO, tramite TR VI, per ottenere la riduzione a L. 30 milioni della tangente chiesta ai Mangiafico dal Clan LI;
per travisamento della prova anche in ordine alla mancata conferma da parte del TA delle deposizioni de relato rese dai Mangiafico;
violazione dell'art. 238 bis c.p.p. in quanto l'acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili è consentita solo ai fini della prova dei fatti in esse accertati, mentre nella specie ne è stato desunto il concorso nell'estorsione di soggetti di origine siciliana quando la sola condotta estorsiva acclarata era quella relativa alla richiesta della somma di L. 30 milioni da parte di soggetti della Piana di Gioia Tauro;
3. violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in merito alla condanna per il capo b) per contraddittorietà processuale, manifesta illogicità, travisamento della prova in ordine al percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, la quale ha disatteso l'ipotesi alternativa fornita dagli appellanti in ordine all'esistenza di un giro di false fatturazioni, ritenendo il circuito delle truffe corresse parallelamente a quello delle intimidazioni, nel cui contesto di collocavano senza intaccarlo;
violazione di legge per l'acquisizione dei verbali della AN, inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni, da lei rese nel corso delle indagini preliminari, illegittimamente acquisiti dopo che la stessa si è avvalsa della facoltà di non rispondere ai sensi del quarto comma dell'art. 500 c.p.p. in difetto di prova della consumazione di un inquinamento probatorio, e difetto di motivazione sul punto.
4. violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d) ed e) in merito alla mancata audizione di ON AN e alle altre richieste di rinnovazione;
violazione del diritto alla controprova;
difetto e comunque manifesta illogicità.
LA TI.
1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e all'art.629 c.p., commi 1 e 2 (con riferimento art. 628 c.p., comma 3, n. 3)
e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. in L. n. 203 del 1991 perché la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi sul presupposto che la ricostruzione della sentenza appellata fosse attendibile, laddove la difesa giunge a conclusioni opposte, valutando in maniera logica e critica gli stessi elementi fattuali valutati dai Giudici, i quali hanno assunto a fondamento della propria decisione le dichiarazioni rese dal TA, valutandole a senso unico, senza considerare le dichiarazioni dei fratelli Mangiafico, che non riguardano il LA;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione all'art. 192 c.p.p., in ordine alla valutazione delle prove a carico e di quelle a discarico. - LA ND.
1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e all'art.629 c.p., commi 1 e 2 (con riferimento art. 628 c.p., comma 3, n. 3)
e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. in L. n. 203 del 1991;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione all'art. 192 c.p.p., in ordine alla valutazione delle prove a carico e di quelle a discarico. - Il DE.
1. violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) circa la qualità di TA AE;
la mancata redazione del verbale illustrativo della collaborazione;
l'omessa valutazione dell'attendibilità del teste;
e difetto ed illogicità della motivazione;
2. violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) in merito alla condanna per il capo b) della rubrica per contraddittorietà processuale, manifesta illogicità, travisamento, mancata conferma delle deposizioni de relato;
3. violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) per avere ritenuto sussistente l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, in contrasto con l'esclusione dell'aggravante del secondo comma dell'art. 629 c.p. in relazione al comma 2, n. 3;
4. violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato in concreto e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza.
Le impugnazioni proposte sono infondate.
L'art. 16 bis, inserito dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45 nel D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv, in L. 15 marzo 1991, n. 82, recante disposizioni per l'applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia, ne distingue nettamente la posizione processuale rispetto a quella dei collaboratori di giustizia, individuandoli come coloro che assumono, rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni, esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato o di persona informata sui fatti o di testimone.
Il rilievo di tale differenziazione è che il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, da redigere entro centottanta giorni a pena d'inammissibilità (L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 16 quater), avendo la funzione di registrare preventivamente, ai fini della concessione delle speciali misure di protezione, l'entità, l'ampiezza, la natura e la qualità delle notizie, informazioni e dati in possesso della persona che ha manifestato la volontà di collaborare e, quindi, la sua effettiva capacità di collaborazione, non è, invece, richiesto per i testimoni di giustizia, per i quali l'oggetto delle dichiarazioni è determinato dai singoli e determinati fatti delittuosi in relazione ai quali hanno assunto la posizione processuale di persona offesa, di persona informata sui fatti stessi o di testimone (Cass., Sez. 5, 13 marzo 2002 n. 18061, ric. Bagarella L ed altri;
Sez. 2,21 novembre 2002 n. 42851, ric. Bertuca, citate nella sentenza impugnata).
Tale conclusione, risultante dall'analisi logico-esegetica della norma, trova conferma tanto nell'elemento sistematico, perché l'art. 16 quater cit. è inserito nella L. n. 82 del 1991, capo 2 ter, che è stato introdotto dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14, concernente l'emanazione di nuove norme sul trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, mentre le norme per la protezione dei testimoni di giustizia, dettate agli artt. 16 bis e 16 ter, sono comprese nel precedente e autonomo capo 2 bis: quanto nell'elemento letterale, perché l'art. 16 quater cit. ed i successivi riguardano formalmente la persona che ha manifestato la volontà di collaborare e la collaborazione da questi prestata. La sentenza impugnata si è attenuta a quest'orientamento, osservando che nella specie il TA ha assunto sin dalle fasi iniziali del processo la qualità di persona offesa dalle condotte di estorsione ascritte agli imputati e, come tale, la sua posizione era quella di un testimone di giustizia, per il quale non era prescritta la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.
Valido è altresì il richiamo della Corte di merito, con riferimento al caso di specie, in cui le dichiarazioni di AE TA sono state rese in dibattimento, al principio per cui la sanzione di inutilizzabilità che, ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art.16 quater, comma 9, conv. in L. 15 marzo 1991, n. 82 (introdotto dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14), colpisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non, dunque, alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento, anche in considerazione del fatto che, se la collaborazione si manifesta proprio in tale fase processuale, all'interessato possono esser concesse, ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quinquies, comma 3, le attenuanti conseguenti alla collaborazione, pur in mancanza del verbale illustrativo, che dovrà essere redatto successivamente (Cass., Sez. 5, 13 marzo 2002 n. 18061 (Bagarella L ed altri). Il rilievo, che disattende definitivamente la censura proposta, dispensa dalla considerazione che il termine di centottanta giorni per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, previsto dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 quater, conv. in L. 15 marzo 1991, n. 82 (introdotto dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14) per coloro che sotto il vigore della precedente normativa avevano già manifestato tale volontà, decorre dall'entrata in vigore della L. 13 febbraio 2001, n. 45, sia, e che, prima di tale scadenza, le predette dichiarazioni devono ritenersi sempre utilizzabili (Cass., Sez. 5, 13 marzo 2002 n. 18061, Bagarella L ed altri). La predetta censura è altresì infondata per quanto riguarda i presupposti per riconoscere al TA la qualità di testimone di giustizia.
In materia di protezione per i testimoni di giustizia la norma della L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 16 bis, nel precisare i caratteri distintivi di questa figura processuale (parte offesa o persona informata sui fatti o testimone rispetto ai reati cui si riferiscono le loro deposizioni) ha cura di definire la posizione del testimone riguardo a qualsiasi compromissione con personaggi e ambienti di criminalità organizzata, precludendo l'assunzione della predetta qualità a chi sia sottoposto o abbia in corso un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o camorristico. La ratio della disposizione è di adottare un criterio oggettivo per individuare il limite della qualità di testimone di giustizia al fine di disporne la protezione, prescrivendo che non basta che non abbia commesso delitti di criminalità organizzata, ma che deve essere altresì immune da indizi di appartenenza ad associazioni mafiose o camorristiche, appartenenza che costituisce motivo di incompatibilità con la funzione di testimone di giustizia. Resta quindi escluso che tale incompatibilità possa conseguire alla sussistenza di rapporti generici del testimone con esponenti della malavita organizzata, la cui considerazione è rimessa alla valutazione di attendibilità delle sue dichiarazioni nei processi e in relazione alle vicende su cui è chiamato a rendere le sue deposizioni.
Nella specie, la condizione del TA di vittima delle pressioni estorsive congiunte dei LI e degli PA, sia pure intervenuti su sua richiesta per ridimensionare le pretese dei primi, e di destinatario delle minacce ritorsive per la sospensione da parte sua dei pagamenti delle tangenti nei confronti dei due gruppi malavitosi è stata precisamente accertata e motivatamente ritenuta dai Giudici del merito sulla base di più fonti, a partire da AS IL, sua convivente, che aveva ricevuto avvertimenti per interrompere la relazione con lui per non condividerne i rischi e lo aveva indotto a riparare nel Norditalia;
per finire con AN FR, destinataria lei stessa dei proventi di tangenti estorsive, la quale ha attestato dei tentativi, cui anche lei aveva partecipato insieme con LA ND, convivente di PA AO, e con LA DE, per costringere il TA a riprendere i pagamenti.
La violazione di legge dedotta al riguardo col primo motivo di ricorso dell'PA risulta perciò infondata.
Nella seconda parte del predetto motivo i ricorrenti propongono ulteriori censure in ordine alla valutazione di attendibilità del teste.
In realtà, la sentenza impugnata contiene una motivazione specifica e puntuale dell'attendibilità del TA, la cui deposizione è stata verificata nel confronto con le altre testimonianze e gli altri elementi di fatto acquisiti al processo, nel quadro di una vicenda organicamente ricostruita in aderenza alle risultanze probatorie e logicamente e giuridicamente strutturata. Questa considerazione vale anche con riferimento al secondo motivo del ricorso. Il Giudice d'appello, nel ricostruire la vicenda sottoposta alla sua cognizione, ha accertato che gli PA intervennero su richiesta del TA per ridimensionare alla cifra di L. 30 milioni l'iniziale richiesta estorsiva dei LI di L. 400 o 500 milioni. Ed ha appurato inoltre che l'intervento degli PA fu tutt'altro che gratuito, in quanto gli stessi vi aggiunsero le loro pesanti richieste estorsive (la sentenza cita anche il riscontro su questo piano, proveniente da ES AR, pentito della cosca Santapaola e vicino a quella degli PA).
Le censure di illegittimità della decisione e di illogicità della motivazione, mosse nella seconda parte del primo e nel secondo motivo appaiono perciò incongrue e manifestamente infondate. In realtà, i ricorrenti propongono inammissibili valutazioni alternative delle prove, anche quando, nel terzo motivo, obiettano la presunta compatibilità con la ricostruzione dei Giudici di merito della tesi del giro di false fatturazioni, cui il TA era interessato;
tesi in realtà palesemente inconciliabile con la natura e lo svolgimento della vicenda suddetta, quale risulta documentata negli accertamenti svolti nel corso delle indagini e nella fase di merito. Non risponde peraltro a verità che la sentenza impugnata non tenga conto della lettera inviata a Natale del 1995 dal TA all'PA.
Al contrario, il Giudice d'appello l'ha presa ripetutamente in considerazione per escludere, con valutazione critica approfondita, che dal tenore di essa emergesse la parità delle posizioni dei due, quasi un rapporto fra imprenditori, ed affermare che ne risultava invece attestata documentalmente e fin da allora l'assoggettamento del primo al secondo.
Quanto all'acquisizione dei verbali della deposizione di AN FR, ordinata dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 550 c.p.p., comma 4, la sussistenza dei presupposti risulta ampiamente dimostrata dal contenuto delle dichiarazioni della stessa, riscontrate dalla AS e dalla figlia della stessa AN, IA Privitera.
Di conseguenza, anche il terzo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. E lo stesso deve concludersi per il quarto. La sentenza impugnata contiene un'intelaiatura di fatti concordanti talmente articolata e connessa da rendere del tutto prive di incisività le critiche generiche e parziali, rivolte anche col quest'ultimo motivo del ricorso in esame.
Sulla base di quanto si è detto con riguardo al ricorso dell'PA e del TR anche i ricorsi di LA TI e di ND, già di per sè generici e fondati su valutazioni alternative ed in fatto, appaiono altresì privi di fondamento. I due ricorsi, infatti, fondati sulle medesime questioni, lamentano sostanzialmente che le dichiarazioni del TA siano state interpretate a senso unico, senza tener conto che la sentenza impugnata ha svolto una motivazione organica e completa su tutti i fatti di causa, i quali non si esauriscono nella testimonianza del TA, che è stata peraltro ampiamente riscontrata da una serie di elementi obiettivi e subiettivi, i quali garantiscono l'esatta interpretazione della testimonianza da lui resa nel quadro della vicenda complessivamente ricostruita sulla base di tutte le fonti di prova acquisite.
I vizi di motivazione dedotti possono perciò ritenersi fondati. Nè le differenti valutazioni, peraltro non univoche in quanto operate sulla considerazione separata e astratta di singoli elementi di fatto, sono deducibili come vizi di legittimità.
Alla medesima conclusione si perviene per quello del DE. Le doglianze, espresse col primo motivo in ordine alla posizione del TA di testimone di giustizia e alla valutazione di attendibilità a lui riferita, restano confutate in quanto incontrano le medesime critiche rivolte al primo motivo del ricorso PA- TR:
Il secondo e il quarto motivo del ricorso in esame sono generici perché formulati, anche per quanto riguarda la mancata indicazione delle testimonianze de relato che si assumono non confermate, in termini tali da non consentire l'identificazione di specifiche censure, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Quanto al terzo motivo del ricorso del DE, la motivazione della sentenza impugnata, che si richiama al contesto di pesante intimidazione di tipo mafioso in cui si è sviluppata la condotta estorsiva, risalente alle due cosche mafiose dei LI e degli PA, ai quali ultimi il DE DE faceva capo nella sua funzione di addetto alla riscossione delle tangenti.
La sentenza riconosce questo ruolo nell'attuale ricorrente, osservando come dagli elementi di prova esaminati sia emerso che il DE è stato pienamente partecipe della strategia estorsiva ai danni delle persone offese, con un ruolo significativo reso palese dall'attribuzione del compito di riscossione delle tangenti e, in particolare, della ricerca a questo fine del TA allorché questi, sospesi i pagamenti, era fuggito nel Norditalia. Nella condotta così definita si sono identificati gli estremi dell'aggravante contestata della L. n. 203 del 1991, art. 7, mentre quella dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 è stata esclusa, con la motivazione che non sono stati acquisiti elementi per affermare che il DE DE abbia fatto parte dell'associazione mafiosa guidata dagli PA.
Il ricorrente denuncia la presunta contraddittorietà della decisione, che ha escluso l'una e riconosciuto sussistenza l'altra circostanza aggravante.
In realtà, l'aggravante dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, richiamata dall'art. 629 cpv. c.p., e quella della L. n. 203 del 1991, art. 7 sono ancorate a presupposti di fatto diversi, in quanto la prima richiede l'appartenenza del rapinatore o dell'estortore a un'associazione prevista dall'art. 416 bis c.p., mentre la seconda consiste nell'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. (il cd. metodo mafioso) oppure nel fine di agevolare l'attività
delle associazioni mafiose o camorristiche (Cass., Sez. 2, 17 giugno 1993 n. 9498, ric. P.M. in proc. Auddino). Ne deriva che le due aggravanti sono complementari, e possono quindi concorrere (Cass., Sez. U, 28 marzo/2001 n. 10, ric. Cinalli e altri;
Sez. 2, 23 maggio 2006 n. 20228, ric. Rescigno ed altri), e non alternative, per cui l'una può sussistere indipendentemente dall'altra senza che questo possa dare luogo a decisione contraddittoria.
Pertanto il contrasto invocato dal DE DE, e, quindi, la violazione di legge e il vizio di motivazione da lui in tal senso dedotti, appare insussistente. I ricorsi devono essere perciò rigettati. Segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008