Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2008, n. 27040
CASS
Sentenza 22 gennaio 2008

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Il termine di 180 giorni per la raccolta delle dichiarazioni accusatorie previsto per i "collaboratori di giustizia" dall'art. 16-quater D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14 della L. 13 febbraio 2001, n. 45, non è applicabile alle dichiarazioni rese dai "testimoni di giustizia".

In tema di estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., essendo le stesse ancorate a presupposti di fatto diversi, in quanto la prima consiste nell'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, cod. pen., oppure nel fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose o camorristiche, mentre la seconda richiede l'appartenenza dell'estorsore o del rapinatore ad un'associazione prevista dall'art. 416-bis, cod. pen..

La sanzione di inutilizzabilità che, ai sensi dell'art. 16-quater, comma nono, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14 L. 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2008, n. 27040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27040
Data del deposito : 22 gennaio 2008

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