Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 dicembre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 novembre 2022 |
Commentari • 79
- 1. IL NUOVO ART. 314 BIS C.P.: UNA PRIMA SCORAGGIANTE LETTURARedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 dicembre 2024
- 2. Il divieto di bis in idem nella elaborazione della giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di CassazioneAntonio Scarpa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Antonio Scarpa Sommario: 1.Alla scoperta del bis in idem davanti al giudice civile – 2. Specialità, ‹‹doppi binari›› e bis in idem – 3. Sanzioni tributarie e penali per lo stesso fatto – 4.Bis in idem e abusi di mercato – 5. I ‹‹non bis in idem›› – 6. Come “entra” il bis in idem nel giudizio civile di cassazione? 1. Alla scoperta del bis in idem davanti al giudice civile – E' affare a prima vista assai complesso l'adattamento al processo civile del principio del divieto di bis in idem, come riconosciuto nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE del 7 dicembre 2000, nell'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle …
Leggi di più… - 3. Cass. 331/2021: il momento consumativo della malversazione a danno dello Statohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Attuazione della 'direttiva pif': in G.U. il decreto contenente le disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 75/2020https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 5. Art. 24 disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridichehttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/10/2020, n. 23592Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 8422-2019 proposto da: NESTLE' ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante WENCEL LESZEK, che si costituisce anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIANO PROTTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO SICA; - ricorrenti - contro S--- 1 23qAo Civile Sent. Sez. U Num. 23592 Anno 2020 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 27/10/2020 AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, (già AI - Azienda per gli Interventi sul Mercato Agricolo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI …Leggi di più...
- giudicato·
- recupero indebito·
- art. 362 c.p.c.·
- contributo unificato·
- giurisdizione amministrativa·
- interpretazione giudicato·
- eccesso di potere giurisdizionale·
- potestà sanzionatoria·
- art. 114 d.lgs. n. 104/2010·
- improcedibilità del ricorso
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/10/2019, n. 24858Provvedimento: 2485 8 - 1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI composta da: Giovanni MAMMONE Primo Presidente R.G. 2314/2018 Francesco TIRELLI Cron.24858 Presidente di sezione Presidente di sezione Rosa Maria DI VIRGILIO Rep. Presidente di sezione Felice MANNA Ud. 24/9/2019 Presidente di sezione Andrea SCALDAFERRI Enrica D'ANTONIO Consigliere Consigliere Ernestino Luigi BRUSCHETTA Consigliere Rel. ricorso per motivi di Alberto GIUSTI giurisdizione Lina RUBINO Consigliere ha pronunciato la seguente Cu. SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 2314-2018 proposto da: IN AR AT, rappresentata e difesa dall'Avvocato Felice Eugenio Lorusso, con …Leggi di più...
- fondamento·
- fattispecie·
- utilizzazione diversa da quella programmata·
- prospettazione dell'assenza di interesse ad agire del p.m. contabile per mancanza di lesione·
- irrilevanza·
- mancata richiesta di tali contributi da parte del detto destinatario·
- inammissibilità·
- sussistenza·
- ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione·
- responsabilità erariale del destinatario e giurisdizione contabile·
- contributi erogati dalla p.a·
- corte dei conti·
- contenzioso contabile·
- giudizi di responsabilita'·
- giurisdizione civile
- 3. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 30/12/2024, n. 385Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: Anna Luisa CARRA Presidente Francesco Antonino CANCILLA Giudice Gaspare RAPPA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA N. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69560 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di: 1. ET OL EM 03150710832), con sede legale a PI (ME) in Via Libertà 57, nella persona del legale rappresentante p.t., ST MÈ PE (C.F.: [...]), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Via Libertà n. 57, Int. 1; 2. TO VA PE (C.F.: [...]), nato a PI (ME) il 18.12.1957 ed …Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
- art. 75 d.P.R. 445/2000·
- CAA·
- danno erariale·
- dolo·
- art. 3 L. 898/1986·
- indebita percezione di contributi·
- Politica Agricola Comune·
- occultamento doloso del danno·
- FEAGA·
- giurisdizione contabile·
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio·
- titoli di conduzione·
- art. 3-bis d.lgs. 165/1999·
- contributi agricoli
- 4. Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 11330Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AR AR, nato a [...] il [...] 2. AR OB, nato a [...] il [...] 3. SC CA IG, nato a [...] il [...] 4. IO AL, nato a [...] il [...] 5. GA QU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere IC Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di AL IO ed il rigetto degli altri ricorsi; udito il difensore di AR AR, Avv. Federico Papa anche in sostituzione dell'Avv. Antonella Calcaterra, che ha insistito per l'accoglimento del …Leggi di più...
- art. 648-bis cod. pen.·
- art. 416 cod. pen.·
- art. 81 cod. pen.·
- ne bis in idem·
- recidiva·
- art. 442 cod. proc. pen.·
- bancarotta fraudolenta·
- art. 640-bis cod. pen.·
- art. 648-quater cod. pen.·
- riciclaggio·
- art. 521 cod. proc. pen.·
- truffa·
- autoriciclaggio·
- attenuanti generiche·
- associazione per delinquere
- 5. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 05/08/2024, n. 29Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE composta dai seguenti magistrati: Maurizio Stanco Presidente Luigi Di Marco Consigliere relatore Luigia Iocca Primo referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3987 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. NA RI (C.F. [...]), nato a [...] il [...] ed ivi residente alla via Bicchierino n. 18, titolare della ditta individuale “F NA” avente P.IVA: 00971170709, esercente l'attività di coltivazioni miste cereali, legumi da granella, semi oleosi – …Leggi di più...
- responsabilità erariale·
- sospensione giudizio·
- patto di riservato dominio·
- dolo·
- interessi legali·
- controllo amministrativo·
- autonomia cognizione contabile·
- negligenza·
- autocertificazione·
- contributi comunitari agricoli·
- giurisdizione contabile·
- rivalutazione monetaria·
- spese di giudizio·
- falso in dichiarazione
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985.
2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attivita', la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della commissione delle Comunita' europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle societa' per azioni.
3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualita' di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 .
4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control e' riservata a soggetti pubblici.
5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control e' disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control e' fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Gli ispettori dell'AGE-Control riferiscono sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni e province autonome interessate, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e, all'occorrenza, alla commissione delle Comunita' europee per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza.
2. Qualora riscontrino la violazione di norme penali, gli ispettori dell'AGE-Control presentano rapporto all'autorita' giudiziaria ai sensi dell' articolo 2 del codice di procedura penale , informandone il proprio presidente.
3. Salva restando l'autonomia di azione della polizia tributaria, dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica altresi' la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 ".
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZE:
Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 251 del 28 ottobre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 9 gennaio 1987. - Art. 2. 1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall' articolo 640-bis del codice penale , chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
3. Con la sentenza il giudice determina altresi' l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. (1)
(( 3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale , in quanto compatibili )) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (in G.U. 10/09/1987, n. 211) convertito in legge con modificazioni con la L. 4 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n. 262) ha disposto che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge e' da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni. - Art. 3. 1. .
2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa.
Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale e' tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilita'.
3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e puo' sospendere l'esecutivita' dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
4. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.
5. Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennita', restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.
6. Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorche' non irrevocabile o non passata in giudicato, l'amministrazione competente e tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.
7. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunita' economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunita' economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunita' economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia.