Sentenza 10 maggio 2007
Massime • 1
L'uso delle armi e il travisamento nel corso di una rapina sono condotte che si diversificano reciprocamente per il contenuto, configurando così distinte circostanze aggravanti che devono essere autonomamente considerate ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve dunque essere effettuato applicando la disciplina generale dettata nell'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di aggravanti ad effetto speciale.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 novembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Nola, con la sentenza emessa in data 21 giugno 2018 all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per i fatti loro ascritti e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato il P. alla pena di anni cinque, mesi uno e giorni dieci ed euro 2800 di multa, il R. alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 7.000 di multa, oltre le sanzioni accessorie e la confisca disposte nei confronti di entrambi. 1.1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, preso atto della rinunzia ai motivi di ricorso svolti in tema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2007, n. 27748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27748 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 10/05/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetano - Consigliere - N. 741
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 45162/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ AZ nato a [...] il [...];
2) TO RU nato a [...] il [...];
3) AL UM nato a [...] il [...];
4) IU AL nato a [...] il [...];
5) NE DO nato a [...] il [...];
6) IC CA nato a [...] il [...];
7) ON RI nato a [...] il [...];
8) NT TE nato a [...] il [...];
9) US SE nato a [...] il [...];
10) ON EP nato a [...] il [...];
11) TI ST nato a [...] il [...];
12) NN RO nato a [...] il [...];
13) NN SA nato a [...] il [...];
14) IE AR nato a [...] il [...];
15) AS AR nato a [...] il [...];
16) CU CO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 11 febbraio 2004 della Corte d'Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, i ricorsi e i motivi nuovi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Brusco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso:
- per AZ I. annullamento senza rinvio per prescrizione per il capo 16 (stupefacenti) e rigetto del ricorso per il capo 39 (rapina);
- per TO B. annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione e rigetto nel resto;
- per IU V. annullamento con rinvio;
- per IC C., NN RO e NN SA annullamento senza rinvio limitatamente alla mancata concessione della riduzione della pena;
applicazione della riduzione della pena di un terzo e rigetto nel resto;
- per ON RI e ON EP annullamento senza rinvio per prescrizione;
- per AL U., NE L., NT V., US S., IE G. e AS rigetto dei ricorsi da ciascuno proposti;
- per TI S. e CU F. inammissibilità dei ricorsi da ciascuno proposti;
Uditi i difensori avv.ti:
- VA RT per ON RI;
- RB EL ZO per NT V.;
- NI OL per ON EP;
- GI LE per TO B.;
- ST HI per IU V.;
- MA UC per IC C.;
- OL OD per US S.;
- RO RF per NE L.;
- IZ NE per TI, NN RO e NN SA;
- NO ZZ per CU F.;
i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti dai rispettivi assistiti.
La Corte:
OSSERVA
1) I giudizi di merito. La Corte d'Appello di Roma, giudicando sugli appelli proposti dal pubblico ministero e dagli imputati nel procedimento
contro
ER OM e altri 28 imputati (nei confronti dei quali si era proceduto per numerosi reati, anche di natura associativa (ordinaria e di tipo mafioso), riguardanti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio, contraffazione di valuta, reati contro la persona, incendi ed altro), ha così provveduto nei confronti delle persone tuttora parti nel presente giudizio di legittimità:
ha ridotto - sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, e previa rinunzia agli altri motivi di appello - la pena inflitta dal primo giudice a TI ST per i reati di cui alla L. n. 685 del 1975, art. 71, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (capo 18);
ha confermato le condanne inflitte dal primo giudice agli altri imputati appellanti;
ha respinto gli appelli proposti dal pubblico ministero. Preliminarmente la Corte ha respinto l'eccezione con cui era stata dedotta la nullità del giudizio di primo grado - per mutamento del collegio senza che venissero rinnovate le prove dichiarative già assunte - rilevando che, trattandosi di reati ricompresi nella previsione dell'art. 190 bis c.p.p., la mancata rinnovazione non provocava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione. La Corte di merito ha ricostruito le vicende criminali in cui erano stati coinvolte le persone imputate nel presente processo ricordando che le indagini avevano preso avvio dalle dichiarazione di DI TA UE che, dopo essersi trasferito a Roma dall'originaria Sicilia insieme ai figli, aveva, agli inizi degli anni 80, iniziato ad occuparsi di traffici di droga, armi ed esplosivi (tra l'altro utilizzati per gli attentati mafiosi di Roma e Firenze) coinvolgendo, in questa attività criminosa, numerose persone che si occupavano del trasferimento di ingenti quantitativi di eroina e cocaina dalla Calabria, nella vendita della sostanza, della contraffazione di banconote, di vari reati contro il patrimonio.
Per il raggiungimento degli scopi del sodalizio criminale gli associati non esitavano a commettere atti di violenza nei confronti di coloro che non osservavano le regole giungendo anche all'omicidio nei confronti di chi "sgarrava" (la Corte ricorda l'omicidio di CA D'AN).
In particolare la sentenza di appello ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dei ricorrenti che verranno di seguito indicati e per i quali i giudici di primo grado avevano affermato la penale responsabilità per i reati che verranno precisati. 2) I ricorsi proposti contro la sentenza drappello. Contro questa sentenza sono stati proposti i seguenti ricorsi.
A) TI ST (condannato in primo grado, come si è già accennato, per i reati di cui alla L. n. 685 del 1975, art. 71, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - capo 18 - e che ha rinunziato agli altri motivi d'appello concordando la pena con il p.m. ai sensi dell'art. 599 c.p.p.) con l'unico motivo proposto lamenta che la Corte, pur in presenza della rinunzia agli altri motivi di appello, non abbia ritenuto di applicare la L. n. 685 del 1975, art. 80, posto che i fatti a lui addebitati rientravano nel periodo di vigenza di questa legge e le indagini svolte confermavano che la sostanza stupefacente acquistata in più occasioni da DI TA era destinata all'uso personale.
B) NN RO (condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.: capo 2) e NN SA (condannato in primo grado per reati associativi e reati concernenti il porto e la detenzione di armi, il traffico illecito di sostanze stupefacenti, incendio, lesioni volontarie, contraffazione di banconote e altro:
capi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), con ricorso congiunto, hanno dedotto i seguenti motivi di ricorso:
- la violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2; secondo i ricorrenti sarebbe erronea la tesi della Corte di merito (che ha escluso la nullità della sentenza di primo grado in base al disposto dell'art.190 bis c.p.p.) perché la giurisprudenza di legittimità ha più
volte ribadito che le dichiarazioni non confermate non possono essere utilizzate dal giudice diversamente composto e che questa violazione comporta la nullità della sentenza pronunziata in violazione di questo principio essendo consentito utilizzare queste dichiarazioni solo se vi è consenso delle parti;
- la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) perché la Corte di merito non avrebbe considerato che numerose sentenze avevano già ritenuto inattendibile il dichiarante DI TA UE sulle cui dichiarazioni è stata fondata l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti;
inoltre gli elementi di prova acquisiti sono insufficienti per affermare l'esistenza di un sodalizio mafioso al più potendosi ravvisare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
- la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e del medesimo codice perché erroneamente sarebbe stata esclusa la riduzione di pena per il giudizio abbreviato malgrado il tribunale avesse riconosciuto che il dissenso del p.m. era immotivato.
NN RO ha presentato un motivo "aggiunto" con il quale deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art.
8. Si ribadisce, nel motivo nuovo, che la sentenza impugnata ha completamente omesso di esaminare la posizione di NN RO ed ha inoltre omesso di esaminare le specifiche doglianze proposte con i motivi di appello.
C) ON EP (condannato in primo grado per il reato di cui alla L. n. 685 del 1975, art. 71: capo 16) si duole invece dei seguenti vizi da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata. - la violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2 sotto un diverso profilo rispetto alla prospettazione dei FR NN ON è infatti imputato del delitto di cui all'art. 71 dell'abrogata L. n.685 del 1975 e questo reato (a differenza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) non sarebbe ricompresso nell'ipotesi disciplinata dall'art.190 bis c.p.p.. E anche se volesse ritenersi che da questa violazione discende non la nullità della sentenza di primo grado ma l'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione del ricordato divieto la Corte di merito avrebbe dovuto indicare quali di queste prove erano utilizzabili e decidere in base a queste soltanto;
la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 in quanto la responsabilità del ricorrente sarebbe fondata su dichiarazioni di coimputati prive di attendibilità e non confermate da riscontri estrinseci. Inoltre la sentenza impugnata, pur avendo ristretto l'ambito della contestazione, avrebbe confermato la responsabilità dell'imputato malgrado le dichiarazioni di accusa fossero prive di precisione e coerenza, nonostante alcuni collaboratori avessero escluso la sua responsabilità ed anche gli appartenenti alla polizia giudiziaria avessero escluso che egli fosse dedito al traffico di stupefacenti;
la manifesta illogicità della motivazione perché la sentenza impugnata avrebbe affermato la penale responsabilità del ricorrente malgrado che, nel periodo ritenuto, i collaboratori che lo accusavano avessero escluso che egli fosse coinvolto nel traffico di stupefacenti.
D) Con il ricorso congiunto da loro proposto IE AR e AS AR (condannati in primo grado per il reato capo di detenzione e messa in circolazione di banconote contraffatte: capo 15) hanno dedotto i seguenti motivi di ricorso:
la violazione degli artt. 511, 514, 525 c.p.p., comma 2, e art. 526 c.p.p. per essere state ritenute utilizzabili, dal giudice di primo grado, senza il consenso delle parti, le prove raccolte da un collegio diversamente composto;
la violazione di legge, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione per non avere, la sentenza impugnata, tenuto conto della circostanza che nessuno dei testimoni aveva riconosciuto il ricorrente negli "album fotografici sottoposti in visione ad eccezione della collaboratrice CL MA TA che, peraltro, lo avrebbe riconosciuto dopo essere stata "illuminata" dal P.M.; inoltre la Corte di merito alcuna risposta avrebbe dato alle numerose illogicità indicate nei motivi di appello e che vengono specificamente indicate.
E) AZ AZ (condannato in primo grado per i reati di cui all'art. 71 citato e per il delitto di rapina: capi 16 e 39) ha dedotto i seguenti motivi di censura:
la violazione dell'art. 625 c.p.p., comma 2 in relazione al mutamento del giudice del dibattimento anche sotto il profilo che il nuovo giudice non aveva provveduto alla dichiarazione di apertura del dibattimento, all'esposizione introduttiva e alla ammissione delle prove dedotte;
la violazione dell'art. 190 bis c.p.p.; questa norma è infatti di stretta interpretazione e non poteva essere applicata a casi di reati diversi da quelli indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis come quelli contestati al ricorrente anche se nel processo vi erano imputazioni di questa natura contestate ad altri imputati;
il vizio di motivazione e la violazione di legge per l'omessa motivazione sul motivo di appello concernente il momento di cessazione della continuazione del reato di cui all'art. 71 citato (capo 16). La sentenza impugnata avrebbe riferito la data di cessazione alla data di arresto di AZ I. (avvenuto nel 1983) mentre la teste CL LE aveva affermato che tale cessazione era avvenuta nel 1982 ma non avrebbe modificato la data (1985) contenuta nel capo d'imputazione in relazione al reato per il quale è intervenuta condanna e che è da ritenere ormai prescritto;
la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 in merito alla affermata attendibilità dei coimputati o imputati in procedimento connesso. La Corte di merito, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata ad enunciare l'attendibilità del coimputato DI TA UE (peraltro limitandosi ad affermare che il medesimo in altri processi era stato ritenuto attendibile) ma nulla avrebbe detto sull'attendibilità degli altri dichiaranti e delle loro dichiarazioni;
inoltre non avrebbe tenuto conto della possibilità che i dichiaranti avevano avuto di comunicare tra di loro e della circostanza che una delle collaboratrici (CL LE) era stata convivente del ricorrente e poteva ragionevolmente nutrire astio nei suoi confronti. Il ricorrente poi evidenzia le discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori censurando la valutazione dei giudici di merito che le hanno ritenute di modesto rilievo;
il medesimo vizio con riferimento alla condanna per il delitto di rapina (capo 39). Il ricorrente sottolinea in particolare le contraddizioni in cui sarebbero incorsi DI TA e gli altri collaboratori che hanno riferito dell'episodio ed evidenzia comunque che difetterebbe alcun elemento di riscontro individualizzante nei suoi confronti. Inoltre i giudici di merito avrebbero utilizzato un elemento di prova (la dichiarazione della persona offesa secondo cui nella rapina sarebbe stata utilizzata una A 112) non utilizzabile perché la p.o. non era stata in grado di riferire da chi aveva avuto questa informazione. Il fatto inoltre, secondo le affermazioni dei dichiaranti, si sarebbe svolto in tre epoche diverse (1982, 1984 e 1987);
il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della continuazione tra i due reati per i quali è stata affermata la sua penale responsabilità.
Il ricorrente AZ AZ ha poi depositato, il 9 febbraio 2006, motivi aggiunti con i quali vengono ribadite le censure riguardanti la data del commesso reato di cui al capo 16: l'unica dichiarante li colloca fino al 1982 e comunque il ricorrente è stato arrestato nel 1983. Il reato deve quindi ritenersi prescritto.
Il medesimo AZ I., in data 8 aprile 2006, ha depositato ulteriori motivi aggiunti, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nella L. n. 46 del 2006, art. 10 riportando il testo delle dichiarazioni rese da CL DA (delle quali viene altresì allegata copia) secondo cui i trasporti di droga erano durati fino agli inizi del 1982; a tale data deve dunque ritenersi cessata la consumazione dei reati contestati.
F) TO RU (condannato in primo grado per i reati continuati di cui alla L. n. 685, art. 71, e D.P.R. n. 309, art. 73 già citati:
capo 17) ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo, la questione di nullità del giudizio di primo grado per le ragioni già indicate in altri ricorsi a seguito del mutamento della persona fisica del giudice.
Con il medesimo motivo il ricorrente denunzia poi altra violazione di legge per avere, il primo giudice, utilizzato le dichiarazioni da lui rese il 22 febbraio 1996 al p.m. in violazione dell'art. 513 c.p.p. e nonostante il dissenso del difensore e per non avere, i giudici di appello, fornito alcuna risposta all'eccezione proposta. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dei criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p. Le accuse del coimputato DI TA, secondo il ricorrente, sarebbero caratterizzate da estrema genericità e sarebbero idonee, al più, a dimostrare che TO B. era cliente abituale del predetto per acquisti per uso personale. Inoltre i singoli episodi contestati sarebbero privi di qualunque indicazione sull'epoca dei fatti, sui quantitativi commerciati e sulle altre circostanze idonee a individuare i singoli episodi contestati.
Il terzo motivo riguarda invece la richiesta di applicazione dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) in relazione a condanne intervenute per identici fatti relativi a traffici di sostanze stupefacenti o, in subordine, della continuazione per fatti analoghi commessi nello stesso periodo di tempo. Il ricorrente evidenzia poi come sia stato a lui contestato il reato continuato fino al 1992 pur essendo pacifico che egli era detenuto dal 24 luglio 1991. Quanto alla continuazione il ricorrente sottolinea di aver adempiuto all'onere di allegazione avendo prodotto il provvedimento di cumulo con specifica indicazione delle condanne riportate che dimostravano l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della continuazione. In merito al diniego delle attenuanti generiche il ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto della circostanza che i reati per i quali era intervenuta condanna erano riconducibili al suo stato di tossicodipendenza e della circostanza che il reato a lui attribuito è stato ritenuto rientrare nell'ipotesi attenuata. Infine, sulla determinazione della pena, si sottolinea che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della giovane età del ricorrente, del notevole periodo di tempo decorso dall'epoca dei fatti, delle sue condizioni socio economiche, del ruolo "inconsistente" svolto e dell'ottimo comportamento processuale. G) CU CO (condannato in primo grado per il reato di rapina aggravata - capo 39 - commessa in concorso con DI TA e AZ I.) ha proposto ricorso con il quale ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sua partecipazione alla rapina contestata;
partecipazione che sarebbe fondata su argomentazioni illogiche (quali la considerazione che il ricorrente avrebbe compiuto la rapina per procurarsi il danaro necessario per l'acquisto di droga essendo egli tossicodipendente) o prive di rilievo (le persone presso le quali i rapinatori si rifugiarono hanno dichiarato che i medesimi avevano l'accento siciliano); parimenti privo di rilievo è poi il fatto che DI TA lo abbia indicato come partecipe anche perché la collaborazione è iniziata quindici anni dopo il fatto. Del tutto generica sarebbe poi l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'accusa sarebbe stata confermata da altri "pentiti" senza che siano state analizzate queste dichiarazioni e poste a confronto con gli altri elementi indicati;
il medesimo vizio con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche senza che venissero indicate le ragioni del diniego;
la nullità assoluta derivante dall'omessa citazione per il giudizio di appello per non essere state compiute le formalità previste dall'art. 157 c.p.p. ne' effettuate le ricerche per verificare l'eventuale suo stato di detenzione;
la prescrizione del reato.
CU CO ha poi depositato motivi nuovi con i quali vengono ulteriormente ribadite e specificate le censure contenute nel primo motivo di ricorso.
H) AL UM (condannato in primo grado per i reati di cui alla L. n. 685 del 1975, artt. 71, 74 cpv. e 75, e D.P.R. n. 309, art. 80 cpv., citati artt. 416 e 416 bis cod. pen., sequestro di persona, lesioni volontarie, porto e detenzione illegali di armi anche da guerra, incendio, reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricettazione: capi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14, 18, 32, 36, 40 e 41) ha proposto ricorso deducendo, come unico motivo, la nullità della sentenza di primo grado per il mutamento della persona fisica del giudice che avrebbe come conseguenza la nullità assoluta della prima sentenza.
I) IC CA (condannato in primo grado per i reati di cui alla L. n. 685 del 1975, artt. 71, 74 cpv. e 75, e D.P.R. n. 309, art. 80 cpv., citati artt. 416 e 416 bis cod. pen., sequestro di persona,
lesioni volontarie, porto e detenzione illegali di armi ed esplosivi, incendio e ricettazione) ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi :
la nullità della sentenza di primo grado per le ragioni già illustrate in altri ricorsi per il mutamento della persona fisica del giudice con la precisazione dell'inapplicabilità dell'art. 190 bis c.p.p. trattandosi di norma eccezionale;
la violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 3 perché le dichiarazioni di accusa dei coimputati o imputati in procedimento connesso sono prive di "riscontri interni di coerenza, costanza e precisione del chiamante e l'inesistenza di qualsivoglia riscontro esterno"; i giudici di merito non hanno considerato che l'imputato (che pure ha confessato gravissimi reati quali un omicidio) ha negato la sua partecipazione al traffico di stupefacenti spiegando il suo legame con DI TA per il suo stato di tossicodipendenza e questa giustificazione ha trovato ampia conferma nelle prove assunte;
il vizio di motivazione e quello di violazione di legge con riferimento alla affermata responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. posto che il gruppo che faceva capo a DI TA era privo di alcuna struttura organizzativa e soprattutto di forza d'intimidazione tanto più che i reati fine ipotizzati (per es. il traffico di banconote contraffatte) non rientrano tra quelli tipici dell'associazione di tipo mafioso. In particolare erronea sarebbe l'affermazione che trae il carattere mafioso del sodalizio non dal programma criminoso ma dall'esistenza di regole "disciplinari" per punire gli associati che si sottraggono alla disciplina dell'organizzazione;
la violazione dell'art. 442 c.p.p. per la mancata concessione della riduzione di pena per la scelta del rito sull'erroneo presupposto, di cui la Corte di merito non si è resa conto, che il diniego fosse stato motivato sulla base della non definibilità del processo allo stato degli atti. In realtà il Tribunale aveva ritenuto che il processo fosse definibile allo stato degli atti e non si era avveduto che la richiesta di giudizio abbreviato era stata formulata, da IC C., all'udienza preliminare;
la mancanza di motivazione sul diniego di concessione delle attenuanti generiche.
IC CA ha poi depositato motivi nuovi, ai sensi della L. n.46 del 2006, con i quali si ribadiscono le ragioni di censura contenute nei motivi principali denunziando il vizio di motivazione sulla mancata concessione della diminuente per il giudizio abbreviato.
L) NE DO (condannato in primo grado per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti: capi 21 e 24) ha dedotto i seguenti motivi:
la violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2; le argomentazioni sono analoghe a quelle contenute in altri ricorsi e già riassunte;
il ricorrente sottolinea peraltro che un'interpretazione dell'art. 190 bis c.p.p., quale quella accolta dalla Corte di merito, porterebbe a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di questa norma - in riferimento al principio di uguaglianza - e a ritenere la norma in contrasto con i principi dell'equo processo previsti dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
la violazione dell'art. 649 c.p.p.; premesse ampie considerazioni sul principio del ne bis in idem il ricorrente precisa che i fatti relativi a cessioni di sostanze stupefacenti gli sono stati contestati come commessi in Roma per il periodo fino al settembre 1991. Peraltro poiché NE L. è stato arrestato il 19 novembre 1987 e alcuna fonte ha riferito di fatti commessi nel periodo successivo il periodo anteriore non può che ritenersi rientrare in quello preso in considerazione dalla sentenza dei giudici di Palermo che l'hanno condannato per attività identiche compiute fino al 1987;
la violazione dell'art. 192 in tema di valutazione della prova perché i giudici di appello, dopo aver richiamato le dichiarazioni di accusa nei confronti del ricorrente, avrebbero dovuto valutare l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti e delle loro dichiarazioni nonché l'esistenza di riscontri oggettivi delle dichiarazioni dei coimputati o imputati in procedimento connesso. A questo compito la sentenza impugnata si è sottratta integralmente e ciò, in particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni di accusa nei suoi confronti rese dai collaboranti DI TA UE ed LE per le quali è stato completamente omesso l'accertamento del requisito dell'autonomia delle dichiarazioni;
autonomia inesistente (trattandosi di evidente "circolarità" delle dichiarazioni) con conseguente impossibilità, per ciascuna di esse, di fungere da riscontro oggettivo individualizzante dell'altra. M) US SE (condannato in primo grado per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti: capo 21) con il ricorso da lui proposto denunzia i seguenti vizi:
la violazione dell'art. 649 c.p.p. perché erroneamente, la Corte di merito, avrebbe escluso che i fatti addebitati al ricorrente formassero oggetto del processo nel quale il Tribunale di Palermo lo aveva assolto, con sentenza 15 febbraio 1993, con la formula "perché il fatto non sussiste"; la Corte avrebbe tratto questo erroneo convincimento dalla diversità dell'epoca del commesso reato (quelli oggetto del processo palermitano risultano contestati fino al 19 novembre 1987; quelli del presente processo sono contestati fino al settembre 1991) ma il ricorrente indica tutte le fonti di prova che dimostrano che in realtà nessuno dei dichiaranti ha riferito di viaggi a Roma di US S. per il trasporto dello stupefacente successivi al 1987. Priva di rilievo è altresì la circostanza che da alcune dichiarazioni risulterebbe che il ricorrente si è recato a Roma fino al 6 giugno 1989 perché comunque il capo di imputazione nel processo palermitano faceva riferimento anche ad un periodo successivo al 1987;
il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di accusa formulate da DI TA nei confronti del ricorrente;
la Corte di merito avrebbe infatti totalmente omesso di valutare la credibilità e attendibilità del dichiarante, non avrebbe indicato alcun riferimento cronologico per individuare i viaggi di US S., non avrebbe tenuto conto del fatto che alcuno aveva mai visto il medesimo in possesso di droga, avrebbe ricondotto l'ospitalità offerta da DI TA al ricorrente agli illeciti traffici e non alla attività di commercio di abiti svolta dal medesimo;
alcuna motivazione sarebbe stata poi fornita sulle doglianze relative alla genuinità e spontaneità delle dichiarazioni fornite dai familiari di DI TA prive di alcuna specificità e indipendenza come emerso in dibattimento;
la mancanza di motivazione in relazione alle censure formulate in merito alla misura della pena irrogata e alla mancata diminuzione massima per le concesse attenuanti generiche.
US SE ha depositato motivi nuovi ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10 indicando, nel primo motivo, gli atti dai quali emergerebbe che i fatti oggetto del giudicato palermitano e quelli che formano oggetto di questo processo sono gli stessi (si tratta degli esami di DI TA UE, CL IE, AL SI, IC CA). Con il secondo motivo nuovo si sostiene che l'introduzione del principio del "ragionevole dubbio" farebbe ritenere non raggiunto questo livello probatorio, in merito alla ritenuta frequentazione di DI TA da parte del ricorrente, posto che l'esistenza di ragioni diverse da quelle relative al traffico di stupefacenti erano state confermate dalla figlia del DI TA. N) NT TE (condannato in primo grado per vari acquisti di quantitativi non modici di cocaina: capo 27) ha proposto ricorso deducendo la seguenti censure:
l'inosservanza di norme processuali per avere, la sentenza di primo grado, disposto la lettura delle prove dichiarative acquisite da un diverso collegio senza il consenso delle parti essendo estranea a questa ipotesi la disciplina prevista dall'art. 190 bis c.p.p.;
la violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2 perché non di semplice inutilizzabilità potrebbe parlarsi nel caso indicato, come ha ritenuto la Corte di merito, ma di nullità del giudizio di primo grado;
il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento del ricorrente come la persona indicata col soprannome AL complice dei traffici di DI TA. In realtà ne' DI TA ne' i suoi familiari hanno riconosciuto il ricorrente in fotografia e l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui NT V. sarebbe stato riconosciuto da AL U. in udienza è smentita dalla circostanza che il medesimo AL U. non ha riconosciuto NT V. nella fotografia sottopostagli;
il vizio di motivazione in relazione all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui determinati rapporti (quelli con DI TA) di NT V. sarebbero confermati dalla sentenza 28 novembre 1997 della Corte d'Appello di Roma che non riguarda in alcun modo il ricorrente;
l'affermazione in tal senso contenuta nella sentenza di primo grado aveva formato oggetto di un motivo di gravame neppure preso in considerazione dai giudici di appello. O) ON RI (condannato in primo grado per plurime cessioni di cocaina ed eroina: capo 16) deduce i seguenti motivi di censura:
la violazione dell'art. 190 bis c.p.p., perché l'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, cui la prima norma rinvia, non comprende il reato previsto dal previgente L. n. 685 del 1975, art. 71 del quale il ricorrente è stato chiamato a rispondere. Nei suoi confronti andava quindi dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2; comunque, anche se di mera inutilizzabilità si trattasse, il giudice d'appello avrebbe dovuto individuare quali fossero gli atti utilizzabili nei suoi confronti;
la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 perché la Corte di merito non avrebbe effettuato alcun controllo sull'attendibilità delle dichiarazioni di accusa formulate nei confronti del ricorrente;
dichiarazioni caratterizzate dalla mancanza di precisione e coerenza e dall'inesistenza di riscontri estrinseci;
non avrebbe inoltre tenuto conto della circostanza che alcuni dei collaboratori (IC CA e EC RI) non avevano confermato tali dichiarazioni di accusa;
la Corte avrebbe poi omesso di valutare il complesso delle dichiarazioni isolando solo quelle che confermavano la tesi d'accusa;
il vizio di motivazione con riferimento alle medesime circostanze oggetto della censura relativa alla violazione di legge. P) IU AL (condannato in primo grado per ripetuti acquisti di quantitativi non modici di eroina e cocaina: capo 17) premesso che con i motivi di appello aveva denunciato la genericità delle accuse rivolte nei suoi confronti da DI TA ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
la mancanza di motivazione sulle censure proposte con l'appello con particolare riferimento all'inesistenza di riscontri esterni delle dichiarazioni del collaboratore che la Corte di merito ha continuato a non individuare;
la mancanza di motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche immotivatamente respinta.
Anche IU AL ha proposto motivi nuovi ai sensi della citata L. n. 46 del 2006 ribadendo la genericità delle accuse di DI TA e della circostanza che la Corte d'Appello non abbia preso in considerazione le dichiarazioni di AL UM che aveva riferito che il ricorrente era oggetto di ritorsioni da parte degli appartenenti all'organizzazione solo perché amico di tale IA EP che non aveva pagato alcune forniture di sostanze stupefacenti.
3) Il ricorso proposto da TI ST. Il ricorso proposto da TI ST contro la sentenza indicata - che ha rideterminato nella misura indicata dalle parti, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, e previa rinunzia agli altri motivi di appello, la pena a lui inflitta dal primo giudice - deve essere dichiarato inammissibile.
Il cd. patteggiamento in appello (art. 599 c.p.p., comma 4) presuppone che l'imputato rinunci ai motivi di appello diversi da quelli oggetto dell'accordo con il P.M.. Egli non può quindi riproporre le questioni su cui sia intervenuto l'accordo ne' dedurre quelle sollevate con i motivi cui abbia rinunziato, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento o che sia applicabile l'art. 129 c.p.p. o che vengano dedotte nullità intervenute nel procedimento camerale d'appello;
tutte ipotesi che non ricorrono nel caso di specie. Qualora poi l'accordo abbia riguardato esclusivamente la pena (o gli altri casi previsti nell'art. 599 c.p.p., comma 1) l'intervenuta rinunzia agli altri motivi preclude la possibilità di rimettere in discussione l'esistenza degli elementi oggettivi o soggettivi del reato o di censurare i criteri di determinazione della pena concordata. Come è stato recentemente affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza 28 gennaio 2004 n. 1, Gallo, per est. in Cass. pen., 2004, 1595) nel procedimento di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4 richiesta e consenso sono "espressione della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito con l'allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura".
Nel caso in esame il ricorrente pretende di rimettere in discussione l'elemento indicato in contrasto con l'accordo e la rinunzia intervenuti ma questo sindacato esula, per le ragioni indicate, dalle attribuzioni del giudice di legittimità. Le censure proposte sono infatti espressamente dirette ad ottenere una diversa valutazione delle prove rispetto a quella effettuata dal giudice di merito laddove ha escluso che gli acquisti di sostanze stupefacenti fossero finalizzati all'uso personale.
In ogni caso manifestamente infondata deve ritenersi la pretesa di ritenere disciplinata, la sua condotta, dalla sola previgente L. n.685 del 1975 e non dal D.P.R. n. 309 del 1990 posto che la contestazione dei reati perdura fino al settembre 1991 e il giudice di primo grado ha escluso che la continuazione sia cessata anteriormente (nè potrebbe questa valutazione essere compiuta dal giudice di legittimità dalle cui funzioni palesemente esula). 4) Le censure riguardanti il mutamento della persona fisica del giudice. Lettura di verbali di prove assunte da giudice diversamente composto. Numerosi ricorrenti (NN RO, NN SA, ON EP, IE AR, AS AR, AZ AZ, AL UM, IC CA, NE DO, NT TE e ON RI) hanno proposto una censura comune con cui è stata dedotta la nullità del giudizio di primo grado perché il Tribunale, dopo che erano state assunte varie prove dichiarative, essendo intervenuto mutamento della composizione personale dell'organo giudicante, aveva, senza il consenso delle parti, dato lettura dei verbali delle medesima prove - ritenendo erroneamente che fosse applicabile l'art.190 bis c.p.p. - invece di provvedere a riassumerle incorrendo quindi nella violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2 sanzionata a pena di nullità assoluta.
La censura è infondata.
Il problema che si pone all'esame di questa Corte riguarda l'interpretazione dell'art. 190 bis c.p.p. che, nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis (in via di larga approssimazione i delitti di criminalità organizzata) prevede che i testimoni o le persone indicate nell'art. 210 c.p.p. vengano esaminate in dibattimento solo se si tratti di fatti o circostanze nuove ovvero esistano specifiche esigenze.
La formulazione attuale della norma è quella risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 3 sul giusto processo. All'epoca del processo di primo grado la precedente formulazione era più restrittiva perché era previsto che l'esame venisse ammesso "solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario".
Ma il tema sollevato nei ricorsi non riguarda l'applicazione nel tempo della vecchia normativa (da alcuno posta in discussione) ma l'applicabilità della norma al caso del mutamento della persona fisica del giudice;
in particolare il quesito che si pone è se, avvenuto questo mutamento, possano essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento, nei processi di criminalità organizzata, le dichiarazioni precedentemente rese dalle persone nella norma indicate.
La risposta al quesito deve essere positiva. Come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 6^, 20 aprile 2005 n. 6221, Aglieri, rv. 233087; sez. 5^, 15 dicembre 2004 n. 3406, Giugliano, rv. 231413; sez. 6^, 9 maggio 2003 n. 26119, Cottone, rv. 228300; sez. 5^, 4 aprile 2001 n. 31072, Carta, rv. 219635) nei processi per i delitti indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, l'art. 190 bis c.p.p., consente l'acquisizione dei verbali delle prove dichiarative in questa norma indicate che siano state in precedenza assunte, nel medesimo processo, da un giudice in composizione diversa.
Questa soluzione è confermata anche dalle sezioni unite di questa Corte che, nella sentenza 17 febbraio 1999 n. 1, Iannasso, rv. 212395 - che pure adottò un criterio restrittivo sulla possibilità di utilizzare, nel caso di mutamento della persona fisica del giudice, la testimonianza precedentemente raccolta senza ripetizione dell'esame - affermò il principio indicato facendo espressamente salva l'ipotesi (ritenuta "eccezionale") prevista dall'art. 190 bis c.p.p.. I ricorrenti ON EP, ON RI e AZ AZ sottolineano un aspetto particolare di inapplicabilità nei loro confronti dell'art. 190 bis c.p.p. (che si riferisce al solo art. 74): la circostanza che i ricorrenti erano imputati del previgente L. n. 685 del 1975, art. 71 (quindi neppure di un reato associativo); e poiché la norma indicata è di stretta interpretazione non poteva essere applicata nei loro confronti anche se nel processo vi erano imputazioni di art. 74.
La censura è peraltro da ritenere infondata: il riferimento dell'art. 190 bis c.p.p. ai procedimenti di cui all'art. 51, comma 3 bis, è infatti da ritenere esteso a tutti i reati trattati nel processo purché, naturalmente, si tratti di reati connessi o comunque riferibili al contesto di criminalità organizzata che ha giustificato la deroga normativa al principio di immediatezza, peraltro con una disciplina non difforme da quella prevista dall'art.238 c.p.p.. Dal punto di vista della ratio della norma deve poi osservarsi che sussistono in tutti questi casi i presupposti dell'applicazione della disciplina costituiti dalla necessità di evitare l'usura delle fonti di prova e il pericolo della loro intimidazione (v. Cass., sez. 6^, 9 maggio 2003 n. 26119, Cottone, rv. 228301; sez. 1^, 12 giugno 2001 n. 29826, Bagarella, rv. 219626). Nè può affermarsi, come si sostiene nel ricorso proposto da NE DO, che, se interpretati nel senso indicato, gli artt. 525 c.p.p., comma 2, e art. 190 bis c.p.p. sarebbero in contrasto con l'art. 111 Cost., con i principi stabiliti dal codice di rito e con i principi affermati nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Questa Corte ha in più occasioni ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190 bis c.p.p. (v. le già citate sentenze di questa Corte Cottone e Bagarella) e questa valutazione non può che essere confermata da questo collegio rilevando come, contrariamente a quanto si afferma nei motivi di ricorso, la soluzione accolta non deroga affatto ai principi della formazione della prova in contraddittorio ribaditi dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., trattandosi di prove assunte nel contraddittorio delle parti sia pure davanti ad un giudice diversamente composto - ma semmai il principio (anch'esso tipico del processo accusatorio) della formazione della prova davanti al giudice che dovrà decidere la causa.
Ma questo principio non ha copertura costituzionale (a differenza di quello della formazione della prova in contraddittorio con le deroghe espressamente previste) e dunque non può porsi un problema di costituzionalità nel senso indicato.
Sulla conformità ai principi ispiratori del codice di rito non si può che rinviare alle considerazioni svolte sull'estensione dell'art. 190 bis al caso in esame mentre, per quanto riguarda la Convenzione invocata dal ricorrente, non si intende il richiamo se non nell'erronea ottica della (inesistente) violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Un ultimo problema deve essere esaminato ed è posto nel ricorso di AZ AZ il quale, come si è già accennato, denunzia la violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2 in relazione al mutamento del giudice del dibattimento anche sotto il profilo che il nuovo giudice non aveva provveduto alla dichiarazione di apertura del dibattimento, all'esposizione introduttiva e alla ammissione delle prove dedotte.
Ma anche questa censura è infondata perché la norma di cui si lamenta la violazione riguarda la corrispondenza tra giudici che deliberano la sentenza e giudici che hanno partecipato al dibattimento - e quindi è stata correttamente, anche se infondatamente, richiamata in relazione al mutamento della persona fisica del giudice dopo che erano state assunte prove dichiarative - ma non riguarda il problema della ripetizione di attività preparatorie ed accessorie del dibattimento delle quali peraltro neppure la mancanza totale è sanzionata di nullità.
Il principio di immutabilità del giudice previsto dall'art. 525, comma 2 ricordato riguarda infatti le acquisizioni probatorie, la soluzione di questioni incidentali, le decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio ma non anche l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti all'ordinato svolgimento del processo e comunque le attività non influenti sulle valutazioni in tema di responsabilità (in questo senso v. Cass., sez. 1^, 17 gennaio 2003 n. 35669, Prinzivalli, rv. 226066, in tema di espletamento di una perizia volta a verificare l'impedimento a comparire per malattia dell'imputato; sez. 3^, 11 marzo 2003 n. 18856, Scalise, rv. 224912; sez. 1^, 2 aprile 2001 n. 20216, rv. 218807, in tema di mancata rinnovazione della relazione introduttiva nel giudizio di appello).
5) Valutazione delle dichiarazioni dei coimputati o imputati in procedimento connesso. Premessa. Alcuni ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata sia sotto il profilo del vizio di motivazione che sotto quello della violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa del coimputato o imputato in procedimento connesso previsti dall'art. 192 c.p.p., comma 3. All'esame di queste censure vanno premesse alcune considerazioni sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (a partire dalla fondamentale sez. un., 21 ottobre 1992, Marino, per est. in Cass. pen., 1993, 1939; più recentemente cons. Cass., sez. 2^, 12 dicembre 2002 n. 15756, Contrada, rv. 225565; 18 gennaio 2000 n. 4888, Orlando, rv. 216047) che si sono formati sulla ricostruzione delle linee guida che il giudice di merito deve seguire al fine di accertare il rispetto dei criteri previsti dall'art. 192 c.p.p., commi 3 4. Il giudice deve prima accertare la credibilità soggettiva del dichiarante con riferimento a tutto ciò che concerne la sua personalità, le condizioni socio economiche e familiari, la vita anteatta, le ragioni della sua collaborazione, i rapporti con i chiamati in correità, l'esistenza di ragioni di ritorsione o di vendetta nei confronti delle persone accusate;
insomma tutto ciò che può illuminare sulla personalità del dichiarante (per es. una persona che abbia già subito condanne per calunnia o che risulti aver accettato compensi o altri vantaggi per accusare taluno, o per escluderlo dalle accuse, ben difficilmente potrà superare questo sbarramento;
superamento che invece non può essere negato prendendo a motivo la gravità dei reati commessi o la circostanza che le ragioni della collaborazione siano riconducibili al perseguimento del trattamento premiale).
Il passaggio successivo è quello dell'accertamento dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaborante (ed in particolare, inutile dirlo, delle dichiarazioni di accusa nei confronti dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso) che devono avere caratteristiche di coerenza, precisione, costanza nel tempo, spontaneità. Una ricostruzione fantasiosa o del tutto generica dei rapporti criminali sui quali il dichiarante riferisce, o contrastante con elementi di prova di natura oggettiva, incrina irrimediabilmente l'attendibilità delle dichiarazioni di accusa sul singolo episodio o su una pluralità di episodi criminosi anche se, in linea di massima, il dichiarante sia stato dichiarato soggettivamente credibile.
È peraltro consentita la c.d. "valutazione frazionata" che si verifica nei casi in cui l'attendibilità intrinseca sia ritenuta per una parte soltanto delle dichiarazioni purché non esistano interferenze fattuali e logiche tra le dichiarazioni ritenute inattendibili e quelle ritenute invece attendibili e purché queste ultime siano adeguatamente riscontrate (v. Cass., sez. 6^, 20 aprile 2005 n. 6221, Aglieri, rv. 233095; sez. 4^, 10 dicembre 2004 n. 5821, Alfieri, rv. 231300; sez. 1^, 20 gennaio 2000 n. 2884, Ferrara, rv. 215505; 18 dicembre 2000 n. 468, Orofino, rv. 217820). Naturalmente la valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dovrà essere ancor più rigorosa nel caso di chiamata in reità rispetto alla chiamata in correità (cfr. Cass., sez. 5^, 8 ottobre 1999 n. 14272, Cervellione, rv. 215800). Questa seconda verifica, nella normalità dei casi, prescinde dell'esistenza della buona fede del dichiarante;
buona fede che anzi, superato il primo vaglio, deve presumersi perché, se fosse accertato che le dichiarazioni sono volutamente false, dovrebbe, in linea di massima, escludersi anche la credibilità soggettiva del dichiarante;
a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto il dichiarante a rendere quella singola dichiarazione falsa. Si è detto che la credibilità soggettiva riguarda prevalentemente il mendacio mentre l'attendibilità intrinseca concerne prevalentemente l'errore. Se è provato che il dichiarante mente scientemente è da escludere la sua credibilità e, a maggior ragione, l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Ma non viceversa: l'errore ben può connotare le dichiarazioni di persona credibile che però si sbaglia nel riferire taluni fatti.
Il più delle volte, quindi, l'esclusione dell'attendibilità intrinseca è riferibile a ricordi imprecisi o errati, all'incapacità di ricostruzione degli eventi, alla confusione tra i fatti, i luoghi, le persone;
l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni può essere minata da tutti quegli elementi che, connotando le propalazioni come prive dei caratteri di specificità o precisione, non consentono di ritenere le dichiarazioni di accusa dotate di quel grado di credibilità necessaria per ritenere la fondatezza dell'accusa.
Naturalmente la precisione e specificità delle dichiarazioni va posta in relazione anche alle caratteristiche dei fatti riferiti;
è ovvio che per i fatti che si connotano per la loro unicità (per es. un omicidio) il grado di specificità dei dettagli e la loro precisione dovrà essere richiesta con maggiore rigore rispetto ad un'attività ripetitiva ed uniforme con pluralità di condotte giornaliere (tipica in questo senso è l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti).
Per quanto riguarda poi il terzo requisito, costituito dall'esistenza dei riscontri oggettivi (l'unico normativamente previsto mentre gli altri criteri sono di creazione giurisprudenziale), è opportuno precisare soltanto, per il momento, che la costante giurisprudenza di legittimità ammette che le dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimento connesso o collegato probatoriamente possano riscontrarsi reciprocamente (v. da ultimo Cass., sez. 4^, 10 dicembre 2004 n. 5821, Alfieri, rv. 231301; 16 aprile 2003 n. 35569, Zungri, rv. 228299; sez. 1^, 19 marzo 2003 n. 19683, Vitale, rv. 223848; sez. 5^, 15 giugno 2000 n. 9001, Madonia, rv. 217729; sez. 2^, 17 dicembre 1999 n. 3616, Calascibetta, rv. 215558; sez. 1^, 22 settembre 1999 n. 13885, Greco, rv. 215803) purché le dichiarazioni si caratterizzino per la loro convergenza, indipendenza e specificità. Si è inoltre affermato che è necessario che esista concordanza sul nucleo essenziale del narrato mentre non hanno rilievo eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto purché non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti (v. Cass., sez. 1^, 4 novembre 2004 n. 46954, Palmisani, rv. 230592; sez. 1^, 19 marzo 2003 n. 19683, Vitale, rv. 223848).
6) L'applicazione dei principi indicati da parte dei giudici di merito. Ciò premesso va rilevato, in linea generale, che, contrariamente a quanto si afferma nei ricorsi degli imputati, i problemi relativi alla credibilità soggettiva dei dichiaranti sono stati risolti dalla sentenza di primo grado che, difatti, viene integralmente richiamata, sotto questi aspetti, dalla sentenza impugnata.
In particolare la sentenza di primo grado (della quale quella d'appello richiama "la pregevole ed esaustiva motivazione") ha ampiamente tratteggiato la figura di DI TA UE lumeggiandone la caratura criminale, la molteplicità delle attività illegali cui si dedicava, la gravità delle condotte (anche un omicidio in danno di tale D'AN CA, un associato del sodalizio criminoso eliminato perché registrava le conversazioni con i sodali e quindi ritenuto potenziale pericolo per l'associazione). Ancora: i primi giudici hanno motivatamente escluso che la sua decisione di collaborare - certamente ricollegabile ad intenti egoistici perché seguita alla conclusione delle indagini sulle sue attività criminali - fosse dettata da intenti calunniosi o di vendetta o di rivalsa.
Non si è poi sottratta, la sentenza di primo grado, all'esame delle dichiarazioni dei familiari di DI TA per verificare se le loro dichiarazioni fossero frutto di una circolazione di notizie all'interno della famiglia pervenendo ad escludere queste caratteristiche delle dichiarazioni sia per l'assenza, anche nei familiari, di interessi, volontà di rivalsa, vendetta o calunnia nei confronti degli accusati;
sia per la varietà e la "microdimensione" dei fatti narrati incompatibili con accordi preventivi;
sia per la diversità terminologica e di angolazioni narrative. Analogamente è stata confermata l'attendibilità e l'assenza di ragioni di astio nelle dichiarazioni di IC CA coinvolto ad elevato livello nelle più gravi vicende criminose del sodalizio (il traffico di stupefacenti, l'omicidio indicato, il recupero dei crediti con atti di violenza e di intimidazione).
Quanto poi ai riscontri "esterni" - diversi dalle varie dichiarazioni dei collaboratori che peraltro già si riscontrano tra di loro - nella sentenza di primo grado, richiamata sul punto da quella oggi impugnata, ne vengono richiamati diversi a partire da quelli riguardanti le sentenze divenute definitive riguardanti l'omicidio di D'AN C. - confessato da più imputati - e quelli relativi a diversi traffici di sostanze stupefacenti i cui contenuti confermano l'esistenza dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e confermano altresì i singoli episodi contestati, la creazione di una rete distributiva delle medesime sostanze, la disponibilità delle armi, le aggressioni all'incolumità fisica e al patrimonio di terzi.
Dunque i primi giudici hanno ampiamente spiegato le ragioni che consentivano di attribuire piena credibilità ai dichiaranti e alle loro propalazioni e hanno indicato i riscontri esterni idonei a corroborare le dichiarazioni di accusa di coimputati e imputati in procedimenti connessi.
La sentenza d'appello ha recepito integralmente queste argomentazioni e ha ritenuto l'infondatezza delle argomentazioni contenute nei motivi di appello rilevando altresì come le critiche di genericità rivolta alle dichiarazioni di DI TA fossero infondate. È vero che difetta una trattazione separata sui criteri di valutazione delle prove costituite dalle dichiarazioni dei coimputati o imputati in procedimenti connessi ma la Corte non ha eluso questi temi che sono stati affrontati adeguatamente nell'esame dei singoli appelli (in particolare nell'esame di carattere generale sui reati associativi p. 5 ss. - sia nell'esame delle singole posizioni degli imputati). 7) Il vizio di motivazione dopo la L. n. 46 del 2006. Un'ulteriore premessa va fatta per quanto riguarda i motivi nuovi proposti da alcuni imputati ai sensi della norma transitoria prevista dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 5.
In questa parte verranno esaminati i motivi nuovi proposti dagli imputati in cui si enunciano ragioni di dissenso proposte anche in riferimento alle modificazioni introdotte nel nuovo testo dell'art.606 c.p.p., lett. e) (non vi sono censure che riguardano la lett. d)
pure innovata dalla nuova Legge). Ma ciò richiede una premessa sui limiti delle modificazioni introdotte dalla nuova normativa sul preesistente giudizio di legittimità.
In estrema sintesi le innovazioni introdotte dalla nuova normativa che riguardano il vizio di motivazione deducibile nel giudizio di legittimità sono due: l'aver introdotto il vizio di
"contraddittorietà" della motivazione accanto ai preesistenti vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
l'aver esteso la rilevabilità del vizio oltre il testo del provvedimento impugnato con il riferimento ad "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Su queste innovazioni va intanto rilevato che, per una parte (quella che si riferisce alla "contraddittorietà" della motivazione), le novità sono in realtà solo apparenti: la contraddittorietà della motivazione, in quanto incidente sulla congruità logica delle argomentazioni del giudice e idonea ad inficiarne la coerenza intrinseca, era già ritenuta pacificamente rientrare nel vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità. Per converso anche oggi non potrebbe ritenersi rilevante nello scrutinio di legittimità ogni contraddizione in cui sia incorso il giudice di merito ma solo quelle che abbiano un rilievo decisivo sulle conclusioni cui il medesimo sia pervenuto.
Diverso è il discorso per quanto riguarda la possibilità di esame degli atti per accertare l'esistenza del vizio. Su questo tema occorre un approfondimento per verificare se il legislatore abbia inteso introdurre nel sindacato di legittimità il vizio di "travisamento del fatto" nel qual caso andrebbero riviste le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta su questo tema e che sono state illustrate nella parte riguardante la causalità a proposito di varie censure proposte dalle parti civili. L'esame della norma consente però di ribadire, come primo risultato di questa verifica, che questo non fosse l'intendimento del legislatore quale risulta dalla nuova formulazione della norma. Il vizio, non diversamente da quando risulta dal testo del provvedimento impugnato, deve risultare da altri atti del processo. Risultare non significa che l'altro atto deve essere rivalutato e soprattutto non significa che debba essere rivalutato unitamente agli altri atti acquisiti al processo.
Insomma anche l'esame dell'atto deve rimanere nell'ambito del sindacato di legittimità; non è consentito al giudice di legittimità interpretare l'atto diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito (a meno che la valutazione non sia contraddittoria o manifestamente illogica) ma soltanto di verificare se il testo dell'atto, di per se soltanto, sia idoneo ad inficiare il ragionamento del giudice.
Del resto uno stravolgimento così eclatante delle funzioni della Corte di cassazione - tale da ricondurla alle funzioni di terzo grado di merito - non poteva che richiedere una espressa previsione che consentisse al giudice di legittimità di operare anch'egli come "giudice del fatto", non diversamente da quanto già avviene in materia processuale.
Ciò però non autorizza, secondo questo collegio, a dare dell'innovazione legislativa una lettura sostanzialmente abrogante come pure è emerso in alcune decisioni di legittimità che hanno ricondotto il riferimento ai soli atti "dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice di merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva" (v. in questo senso Cass., sez. 5^, 12 aprile 2006 n. 16955, Mangion, rv. 233463). Il tenore dell'innovazione legislativa sembra invece orientato ad evitare un diverso rischio: quello di una condanna fondata su prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito. Sono i casi classici della "prova inventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente (il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco").
La dottrina ha inquadrato questa patologia nel concetto di "travisamento della prova", concetto ben distinto dal "travisamento del fatto" perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova rigorosamente osservando il divieto, per il giudice di legittimità, di ricostruire i fatti diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito le cui conclusioni fattuali restano dunque immodificabili. Secondo questa ricostruzione non può la Corte di cassazione, per esempio, ritenere attendibili i testi che il giudice di merito non abbia ritenuto tali;
optare per una ricostruzione del fatto diversa e ritenuta più convincente rispetto a quella accolta nelle precedenti fasi del giudizio;
sovrapporre le proprie massime di esperienza a quelle (logicamente) ritenute esistenti ed utilizzate nella sentenza impugnata. Insomma il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova è un compito che appartiene esclusivamente al giudice di merito.
Può invece il giudice di legittimità, secondo questa ricostruzione anteriore all'innovazione legislativa, compiere un'operazione del tutto neutra e non valutativa consistente nella verifica se un fatto o un risultato di prova, affermato esistente dal giudice di merito, sia invece pacificamente inesistente;
potrà quindi, se investito da specifica censura, verificare non solo che il riferimento alla deposizione di un teste che avrebbe detto "nero" è in contrasto con le dichiarazioni da lui rese avendo il teste incontestabilmente detto "bianco"; che un fatto pacificamente avvenuto di giorno sia stato affermato come avvenuto di notte.
In questi, e negli altri innumerevoli esempi che potrebbero farsi, la Corte di cassazione non si attribuisce compiti che esulano dalle sue funzioni perché costituisce pur sempre un vizio di legittimità verificare - in assenza di elementi di controvertibilità del fatto - se il giudice di merito abbia (non interpretato ma) fotografato correttamente la realtà processuale non nel senso di una sua ricostruzione ma nel senso nell'individuazione ed esame del singolo atto al fine di verificarne, avalutativamente, la corrispondenza con quanto affermato in sentenza.
E si tratta di una funzione di legittimità perché il giudice non si immerge nel contesto processuale come fa il giudice di merito ma si limita ad individuare il vizio;
come è stato affermato in dottrina "nel travisamento del fatto il giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicola la prova".
Al fine di rendere sindacabili questi incontestabili errori dei giudici di merito non era ritenuta sufficiente la distinzione operata, da una parte della dottrina, tra travisamento degli atti (sindacabile in sede di legittimità) e travisamento delle risultanze (non sindacabile) perché anche per queste ultime si pone l'identico problema di una loro lettura indiscutibilmente errata. La più ampia nozione di "travisamento della prova", come sinteticamente accennata, consente invece per un verso di salvaguardare gli stretti confini del controllo di legittimità e, per altro verso, di censurare le decisioni, pur apparentemente coerenti e motivate, che abbiano non interpretato la realtà ma preso atto di una realtà (pacificamente) inesistente o diversa da quella ipotizzata incorrendo quindi in un vizio ben più grave rispetto alla mancanza o all'illogicità (sia pur manifesta) della motivazione.
Questa interpretazione dei limiti del sindacato di legittimità era ritenuta confermata dall'esame di due disposizioni del codice di rito: la previsione, tra i motivi di ricorso in cassazione, del vizio della mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 c.p.p., lett. d)) e la previsione, tra i requisiti della sentenza, della mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie a quelle poste a base della decisione (art. 546 comma 1 lett. e in riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3). Si era rilevato come non avesse senso censurare la sentenza di merito perché non era stata ammessa una prova decisiva - o imporre al giudice di spiegare le ragioni che lo convincono a ritenere non attendibili le prove contrarie a quelle poste a fondamento della decisione - e poi escludere il sindacato di legittimità sull'enunciazione dell'esistenza di una prova (decisiva) che, in ipotesi, non esiste.
Restava aperto, secondo questa ricostruzione, il problema dell'inquadramento sistematico di questo vizio dovendosi condividere l'opinione dottrinale secondo cui il vizio non poteva essere considerato attinente alla motivazione perché la disciplina prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) richiedeva che il vizio risultasse dal testo del provvedimento impugnato (sia pure inteso come comprensivo dell'esame congiunto dei motivi di impugnazione) anche perché il vizio di cui parliamo è un errore non di valutazione ma di percezione del giudice e nulla ha a che fare, questo vizio, con la tecnica argomentativa di ricostruzione del fatto.
In base a questo orientamento si riteneva dunque, poiché il requisito minimo perché l'accertamento del fatto possa ritenersi corretto è che si fondi su elementi di prova esistenti e non inventati, che il vizio denominato "travisamento della prova" dovesse farsi rientrare nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - che disciplina l'inosservanza di norme processuali stabilite, tra l'altro, a pena di inutilizzabilità - sotto il profilo della violazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1 e art. 191 c.p.p., comma 1. Se il giudice (art. 526 c.p.p., comma 1) "non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento" come può ritenersi legittimamente acquisita nel dibattimento una prova che non esiste e che quindi non è mai stata acquisita? Ma neppure poteva dubitarsi della ragione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 191 c.p.p. ("le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla Legge non possono essere utilizzate"). Se è vietato al giudice di utilizzare prove assunte in violazione di divieti - prove che quindi, pur viziate, esistono - poteva sostenersi che potesse invece utilizzare una prova neppure acquisita perché non esiste o un'informazione probatoria incontestabilmente del tutto difforme da quella realmente esistente?
Si può dunque ragionevolmente pervenire ad una prima conclusione ritenendo che la nuova disciplina prevista dalla L. n. 46 del 2006, abbia avuto l'effetto di riportare nell'ambito del vizio di motivazione anche il c.d. "travisamento della prova" nei casi in cui, dal solo esame dell'atto specificamente indicato, emerga il vizio di motivazione che ovviamente deve avere carattere di decisività (in questo senso esistono già diversi precedenti di legittimità: v. Cass., sez. 1^, 14 luglio 2006 n. 25117, Stojanovic, rv. 234167; sez. 2^, 24 maggio 2006 n. 19850, Saraceno, rv. 234163; sez. 4^, 28 aprile 2006 n. 20245, Francia, rv. 234099; sez. 2^, 23 marzo 2006 n. 13994, Napoli, rv. 233460).
Sarebbe però riduttivo ridurre l'ambito dell'innovazione contenuta nella novella legislativa sul vizio di motivazione alla conferma normativa della possibilità di dedurre, in sede di legittimità, il vizio di travisamento della prova dovendosi riconoscere che l'innovazione si riferisca anche a casi diversi quale quello in cui il semplice esame dell'atto (non la sua interpretazione e tanto meno il suo esame all'interno del compendio probatorio acquisito al processo) sia idoneo a dimostrare l'esistenza del vizio. Come è stato affermato gli atti devono essere "autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione" (in questo senso Cass., sez. 6^, 24 marzo 2006 n. 14054, Strazzanti, rv. 233454). Si deve dunque trattare di un atto di qualunque genere che abbia un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Un esempio può chiarire il concetto: se il giudice afferma nella sentenza che tutta la documentazione medica acquisita dimostra l'inesistenza di una certa patologia e nel ricorso si indicano specificamente certificazioni che invece affermano il contrario ciò può costituire motivo di ricorso ove naturalmente l'eventuale accoglimento del motivo di gravame abbia carattere di decisività, cioè sia idoneo a determinare un diverso esito finale del giudizio.
In questo caso il giudice non travisa la prova ma la ricostruisce partendo da un presupposto errato che non risulta dal testo del provvedimento impugnato. E il vizio in questione può risultare anche nel caso di omesso esame di un elemento di prova decisivo pacificamente acquisito agli atti del processo (è il caso esaminato da Cass., sez. 1^, 14 luglio 2006 n. 25117, Stojanovic, rv. 234167). Può in conclusione affermarsi che la corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - possa, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di inerito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità; fermo restando il divieto, per il giudice di legittimità, di operare una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco.
In base ai principi enunciati i motivi nuovi proposti, in base alla ricordata norma transitoria contenuta nella L. n. 46 del 2006, da NN RO, AZ AZ, IC CA, US SE e IU AL sono da ritenere inammissibili o infondati (con esclusione di quello proposto da CU CO da ritenere assorbito per l'accoglimento del motivo principale e preliminare relativo alla mancata citazione nel giudizio di appello).
In tutti questi ricorsi non viene infatti indicato alcun atto o fatto accertato il cui contenuto o il cui risultato di prova sia idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio del giudice di merito ma si introducono, in tutti i casi, elementi di valutazione idonei a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti ma non decisivi perché possa ritenersi, da parte del giudice di legittimità, che la ricostruzione dei giudici di merito appaia manifestamente illogica o contraddittoria.
Ciò vale in particolare per quello, tra i ricorsi indicati, che appare maggiormente ispirato allo spirito e alla lettura dell'innovazione legislativa, quello di US SE (gli altri ricorsi in realtà sono prevalentemente rivolti a sviluppare ulteriormente i motivi principali).
Nel ricorso di US S. si è infatti adempiuto all'onere di indicare specificamente gli atti dai quali risulterebbe il vizio di motivazione ma, come è agevole constatare dalla semplice lettura dei motivi nuovi, nessuno di questi atti ha le caratteristiche descritte potenzialmente idonee ad incrinare definitivamente la ricostruzione fattuale dei giudici di merito.
In particolare dagli esami indicati nei motivi nuovi (quelli di DI TA UE, CL IE, AL SI e IC CA) risulterebbe, secondo la ricostruzione del ricorrente, che i traffici romani di US S. (le forniture di sostanze stupefacenti a DI TA) sarebbero avvenute negli anni 1983-1985 e ciò consentirebbe di ritenere l'imputazione compresa in quella già giudicata dal Tribunale di Palermo.
Ma - a parte il rilievo, che da queste dichiarazioni, non emerge in modo indiscutibile che la frequentazione tra DI TA e US s. non possa essere avvenuta anche successivamente - va rilevato che si tratterebbe comunque di prove inidonee a dimostrare l'identità dei fatti trattati nei due processi essendo insuperabile l'ostacolo costituito dalla diversità soggettiva tra i traffici presi in esame nei due distinti processi. Inoltre i giudici di merito, in particolare quelli di primo grado (la cui sentenza, come si è più volte ricordato, è richiamata da quella d'appello) hanno fatto riferimento anche al contenuto di altre dichiarazioni per cui può concludersi che, anche in questo, viene richiesta al giudice di legittimità una inammissibile rilettura complessiva del compendio probatorio.
8) Specifiche censure di singoli ricorrenti. Alcuni dei ricorrenti hanno proposto specifici motivi sulla loro posizione personale che devono dunque essere adesso esaminati (omettendosi l'esame delle censure di carattere generale relative ai temi oggetto delle considerazioni che precedono).
In particolare:
a) NN RO e NN SA propongono una censura di inattendibilità delle dichiarazioni di DI TA nei loro confronti sostenendo che DI TA sarebbe stato ritenuto inattendibile in varie sentenze (compresa quella per l'omicidio D'AN C. in cui era imputato SA) senza peraltro fornire alcun elemento di verifica di queste affermazioni. Trattasi dunque di censura inammissibile per genericità.
I motivi comuni dei due indicati ricorrenti riguardano i temi già esaminati. NN RO, nel motivo nuovo presentato ai sensi della L. n. 46, ha dedotto, come si è già precisato, che la sentenza impugnata avrebbe completamente omesso di esaminare la sua posizione ed avrebbe inoltre omesso di esaminare le specifiche doglianze proposte con i motivi di appello.
Ma il motivo è manifestamente infondato. L'esame della sentenza impugnata (v. pp. 9 ss.) dimostra l'infondatezza della censura perché i giudici di appello hanno esaminato le accuse di DI TA e degli altri collaboratori nei confronti di entrambi i FR NN dedicando ovviamente un maggiore spazio a SA imputato di un numero ben superiore di reati ma non per questo hanno omesso di esaminare - non diversamente da quanto compiuto dalla sentenza di primo grado - la posizione del ricorrente ed i motivi di appello da questi proposti (del resto i motivi di appello sono stati proposti congiuntamente dai due FR ed è quindi conseguente che le censure comuni siano state congiuntamente esaminate). b) ON EP e ON RI. Nei ricorsi dai medesimi proposti (di contenuto identico malgrado siano stati redatti da difensori diversi) per un verso vengono proposte censure generiche sull'attendibilità dei dichiaranti su cui la Corte di merito ha sufficientemente motivato;
per altro verso si propongono censure di merito che richiederebbero una completa rivalutazione del compendio probatorio da parte del giudice di legittimità ovvero si rilevano circostanze prive di alcuna rilevanza (che alcuni dei dichiaranti o gli ufficiali di p.g. del luogo di residenza - secondo l'assunto dei ricorrenti - non fossero a conoscenza degli illeciti traffici svolti dai FR ON).
c) IE AR e AS AR, oltre a proporre censure di carattere più generale esaminate in precedenza, sostengono che la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione alcune delle censure proposte con l'appello (mancato riconoscimento di IE G. negli albums fotografici ad eccezione di CL AR ET;
inesistenza della confessione ritenuta dai primi giudici;
mancanza di prova della detenzione di banconote contraffatte). Anche in questo caso le censure sono infondate: la sentenza impugnata non ha infatti omesso di considerare le censure proposte con l'appello ma ha rilevato come i fatti evidenziati non fossero di valenza probatoria tale da incrinare gli elementi di prova già acquisiti costituiti dalla prova che i due ricorrenti si erano recati da Napoli a Roma nell'abitazione di DI TA per ritirare una partita di carta che doveva essere consegnata allo stampatore delle banconote. A conferma del coinvolgimento di IE G. e AS G. la sentenza indica poi la "punizione" inflitta da DI TA ai due ricorrenti e allo stampatore (OZ EL) i quali si erano impossessati di tutte le banconote false stampate provocando la reazione degli altri partecipi.
Come è agevole verificare trattasi di una ricostruzione certamente non illogica dei fatti che si sottrae al vaglio di legittimità essendo esente dai vizi denunziati.
d) AZ AZ, oltre alle censure di carattere generale sull'attendibilità dei dichiaranti ne propone di specifiche in relazione all'intervenuta sua condanna per il reato previsto dall'art. 71 della previgente disciplina sugli stupefacenti (L. n.685 del 1975. In merito a questo reato deve però ritenersi fondata la richiesta del ricorrente che il reato medesimo venga dichiarato estinto per prescrizione. Il reato previsto dal ricordato art. 71 era infatti punito con la reclusione da quattro a quindici anni di reclusione e quindi il termine massimo di prescrizione decorreva dopo ventidue anni e sei mesi.
È vero che questo reato, a quanto risulta dal capo d'imputazione, è stato commesso in concorso con ON EP, ON RI e CL AR (nei confronti di quest'ultima si è proceduto separatamente) - e quindi sarebbe ravvisabile l'aggravante prevista dalla citata L. n. 685, art. 74, comma 1, n. 2 con conseguente aumento del termine massimo di prescrizione - ma è altrettanto vero che questa aggravante non è mai stata formalmente contestata all'imputato (e neppure ai concorrenti FR ON) e neppure se ne è tenuto conto nel calcolo della pena da parte di entrambi i giudici di merito (sia pure per il giudizio di comparazione delle circostanze).
Con la conseguenza (v. in questo senso Cass., sez. 2^, 17 dicembre 2004 n. 11008, Morrone, rv. 231772; sez. 5^, 5 marzo 1999 n. 4412, Albanese, rv. 213111) che non può tenersi conto di tale circostanza ai fini della determinazione del tempo necessario a far ritenere il reato estinto per prescrizione.
Ciò premesso va osservato che il reato è stato contestato nel capo d'imputazione fino al 1985 ma i giudici di appello hanno ritenuto cessata la continuazione nel 1983 e la data effettiva di tale cessazione può essere individuata nell'arresto di AZ avvenuto il 24 maggio 1983 (la cessazione della carcerazione è avvenuta il 13 giugno 1998). Ne consegue, in mancanza di cause di sospensione del decorso della prescrizione per periodi significativi, che il termine massimo di prescrizione del reato in esame deve ritenersi decorso il 24 novembre 2005.
Il ricorrente ha richiesto l'applicazione della prescrizione in via principale per cui gli ulteriori motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti. In ogni caso sarebbe da escludere l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., comma 2 al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito pur in presenza di una causa di estinzione del reato.
Com'è noto il presupposto per l'applicazione della norma indicata è costituito dall'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato. In questo caso la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento (l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale, il non averlo l'imputato commesso) devono però risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale.
In presenza di una causa estintiva del reato non è quindi più applicabile la regola probatoria, prevista dall'art. 530 c.p.p., comma 2, da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che emerga "positivamente" dagli atti, e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova dell'innocenza dell'imputato (cfr. Cass., sez. 5^, 2 dicembre 1997 n. 1460, Fratucello;
sez. 1^, 30 giugno 1993 n. 8859, Mussone). È stato affermato che, in questi casi, il giudice procede, più che ad un "apprezzamento", ad una "constatazione" (Cass., sez. 6^, 25 marzo 1999 n. 3945, Di Finto;
25 novembre 1998 n. 12320, Maccan). Da ciò consegue altresì che non è consentito al giudice di applicare l'art. 129 c.p.p. in casi di incertezza probatoria o di contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti al processo anche se, in tali casi, ben potrebbe pervenirsi all'assoluzione dell'imputato per avere, il quadro probatorio, caratteristiche di ambivalenza probatoria.
Coerente con questa impostazione è anche la uniforme giurisprudenza di legittimità che, fondandosi anche sull'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, esclude che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato (cfr. la citata sentenza Maccan della 5^ sezione ed inoltre sez. 1^, 7 luglio 1994 n. 10822, Boiani). Alla luce di questi principi va escluso che la Corte possa esaminare le censure che si riferiscono al vizio di motivazione mentre le ricordate argomentazioni dei giudici di merito sull'attendibilità di DI TA e degli altri dichiaranti (in particolare di CL LE per la quale è stata motivatamente esclusa ogni ragione di astio) escludono che possa parlarsi, nel caso in esame, di "evidenza dell'innocenza" del ricorrente.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente al reato indicato. Il motivo relativo al diniego dell'applicazione della continuazione tra i due reati per i quali AZ I. era stato condannato è ovviamente assorbito a seguito di questa pronunzia. Così come devono ritenersi assorbite le censure contenute nei motivi nuovi tutte riferite al reato di cui all'art. 71 già ricordato. Infondato, e ai limiti dell'ammissibilità, è invece il motivo che si riferisce all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata. Le censure proposte per un verso riguardano la credibilità di DI TA, l'attendibilità delle sue dichiarazioni e la asserita mancanza di riscontri estrinseci (peraltro numerosi e indicati analiticamente dalla Corte di merito) e su queste censure non può che rinviarsi alle considerazioni in precedenza svolte. Le altre doglianze proposte dal ricorrente in merito alla responsabilità per questo reato riguardano esclusivamente censure di merito proposte nei confronti della sentenza impugnata perché si riferiscono esclusivamente ai criteri di valutazione della prova utilizzati dai giudici di merito i quali hanno tratto conferma della veridicità delle dichiarazioni di DI TA da numerose circostanze che vengono indicate nella sentenza impugnata e delle quali il ricorrente non contesta l'esistenza.
Per questo reato non può invece ritenersi decorso il termine di prescrizione. Il reato risulta commesso il 27 gennaio 1982 ma, in questo caso, risultano contestate almeno due (la terza, più persone riunite, si ricava dal testo dell'imputazione) aggravanti ad effetto speciale: l'uso delle armi e l'essere stata, la rapina, commessa da persone travisate. Trattasi infatti di distinte aggravanti che vanno autonomamente considerate in quanto si diversificano reciprocamente per il contenuto ne' si pongono in rapporto tale da consentire di ritenerle l'una comprensiva dell'altra: v. Cass., sez. 5^, 13 gennaio 2000 n. 135, Lo Gatto, rv. 215485. Nel caso di più aggravanti ad effetto speciale è applicabile il disposto dell'art. 63 c.p., comma 4: si applica cioè la pena stabilita per la circostanza più grave ma il giudice può aumentarla fino ad un terzo per l'altra o le altre circostanze (cfr. Cass., sez. 1^, 20 maggio 1996 n. 3433, Celona, rv. 205307). Ne consegue che, in base al disposto dell'art. 157 c.p., comma 2, nella formulazione previgente applicabile al presente processo, la pena di anni venti di reclusione aumentata di un terzo supera i ventiquattro anni e quindi il termine massimo di prescrizione è pari a trenta anni (il superamento dei ventiquattro anni peraltro si verificherebbe anche se fossero applicabili i nuovi termini di prescrizione previsti dopo l'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251). e) TO RU. La prima censura formulata dal ricorrente è manifestamente infondata: in base all'art. 513 c.p.p. non è infatti vietata l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni rese al P.M. dall'imputato nel corso delle indagini preliminari in presenza dei presupposti indicati dalla norma indicata, comma 1 (la cui esistenza il ricorrente non contesta). Le limitazioni all'utilizzazione di queste dichiarazioni riguardano semmai i terzi e solo di costoro è richiesto il consenso (art. 513, comma 1, u.p.).
Quanto al secondo motivo - mancanza di prova degli acquisti e comunque destinazione ad uso personale - la Corte di merito ha sufficientemente motivato il suo convincimento richiamando per un verso le ammissioni di TO B. di avere, in numerose occasioni, effettuato acquisti di droga da DI TA (e queste ammissioni escludono che possa parlarsi di genericità della contestazione);
sotto il secondo profilo la sentenza impugnata sottolinea, non illogicamente, che DI TA non spacciava al minuto ma solo a persona che rivendevano la sostanza per cui è da escludere che egli rifornisse il ricorrente per il suo esclusivo fabbisogno personale;
f) CU CO ha proposto varie censure ma è preliminare l'esame della censura che si riferisce alla mancata notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello.
Dall'esame degli atti - consentito a questa Corte essendo stato dedotto un vizio di natura processuale - non risulta in effetti che questa citazione sia avvenuta. Nella relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario il 28 febbraio 2003 è stato infatti annotato che la notifica non è stata effettuata all'indirizzo indicato perché "il notificato risulta trasferito altrove;
probabilmente detenuto Roma".
Se dunque l'imputato fosse stato effettivamente detenuto la citazione doveva essergli notificata secondo le regole previste in questi casi. Non risulta se la notificazione sia stata tentata presso un domicilio dichiarato ma se anche così fosse si sarebbe dovuto procedere alla notificazione presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 mediante consegna dell'atto al difensore.
In ogni caso non essendo avvenuta la notificazione del decreto di citazione deve essere dichiarata la nullità del giudizio di appello con conseguente annullamento della sentenza impugnata nei confronti di CU F. e trasmissione degli atti alla medesima Corte per il giudizio di secondo grado.
g) IC CA. Le censure proposte contro la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la partecipazione del ricorrente sia all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sia a quella di tipo mafioso sono infondate.
In merito a queste imputazioni si rinvia a quanto già esposto sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Deve aggiungersi che la sentenza impugnata, nella trattazione dei reati associativi (p. 5 ss.) ha analizzato - dopo aver richiamato la motivazione della sentenza di primo grado - anche la partecipazione del ricorrente rilevando come il medesimo abbia in parte ammesso le condotte contestategli, come siano state provate condotte significative della sua partecipazione al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti e come sia erronea l'impostazione del ricorrente sull'associazione di tipo mafioso, riprodotta nel giudizio di legittimità, secondo cui le azioni intimidatorie erano rivolte soltanto all'interno della medesima (IC C. è confesso sulla partecipazione all'omicidio D'AN C.) essendo provato che gli associati, che disponevano di armi, munizioni ed esplosivi, hanno svolto anche azioni di rappresaglia ed intimidatorie nei confronti di persone estranee all'associazione.
h) Il terzo e quarto motivo di NT TE sono inammissibili in quanto diretti ad una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. In particolare la sentenza impugnata ha fondato il suo convincimento sulla frequentazione di DI TA da parte di NT V. su dichiarazioni di una terza persona e sul riconoscimento in udienza da parte di AL U.. Nè maggior pregio ha la censura che si riferisce all'aver tratto elementi di prova da una sentenza del Tribunale di Roma: pur essendo vero che questa sentenza non riguarda NT V. la sentenza di primo grado precisa l'esistenza di traffici relativi a sostanze stupefacenti tra DI TA e il ricorrente.
i) Infine devono ritenersi inammissibili nel giudizio di legittimità le ulteriori censure - relative ad aspetti peculiari e specifici della posizione dei singoli ricorrenti - proposte dai ricorrenti US SE (che intende riferire i contatti tra lui e DI TA ad un asserito commercio di abiti svolto dal ricorrente) e di IU AL i cui motivi sono stati ritenuti incomprensibili dalla Corte di merito. Giudizio incensurabile al quale si sovrappone comunque un giudizio di non decisività perché non è dato comprendere - anche dopo i chiarimenti contenuti nei motivi nuovi - come i rapporti tra IU V., DI TA e tale IA, cui il ricorrente fa continuo riferimento, possano influire sull'affermazione di responsabilità pronunziata dai primi giudici.
9) Il divieto di un secondo giudizio. La continuazione. Alcuni dei ricorrenti (TO RU, NE DO e US SE) hanno proposto censure riguardanti la violazione del principio del ne bis in idem (divieto di un secondo giudizio) previsto dall'art. 649 c.p.p.. Su questo tema va premesso che il "fatto" cui l'art. 649 c.p.p. fa riferimento è il fatto storico, da un punto di vista fattuale e giuridico, su cui si è formato il giudicato e non il fatto come è stato giuridicamente configurato nel giudizio nei suoi elementi non essenziali. Il medesimo fatto deve infatti risultare tale nei suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità considerati non solo nella loro dimensione storico naturalistica ma anche in quella giuridica: v. Cass., sez. 5^, 19 giugno 1998 n. 4071, Abbrescia, rv. 211617; sez. 6^, 8 novembre 1996 n. 459, Privitera, rv. 207729) e purché, naturalmente, si realizzi nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone (v. Cass., sez. 2^, 15 aprile 1994 n. 5386, Matrone, rv. 198642). Per esemplificare: con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. si è affermato che non rilevano - per escludere la medesimezza del fatto - gli eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione ne' i mutamenti sull'ampiezza del programma criminoso (cfr. Cass., sez. 2^, 18 gennaio 2005 n. 8697, Romito, rv. 230791); e una conferma di questi principi, sempre in tema di associazione mafiosa, è fornita da Cass., sez. 4^, 17 gennaio 2003 n. 6262, Agate, rv. 227711, secondo cui l'assoluzione per la mera partecipazione all'associazione di tipo mafioso preclude la possibilità di un secondo giudizio per la partecipazione - con funzioni di promozione, direzione o organizzazione - alla medesima associazione.
Questa interpretazione - che fa riferimento al fatto storico accertato e non alle modalità della condotta o ai variabili aspetti dell'elemento soggettivo - è confermata anche dalla lettera dell'art. 649 c.p.p., comma 1 che estende il divieto di secondo giudizio anche alla diversa considerazione "per il titolo" con ciò significando che, se identico è il fatto storico, non si può procedere per il medesimo anche se il titolo di reato è diverso (una sentenza di assoluzione passata in giudicato per il reato di danneggiamento nei confronti di chi abbia rimosso una parte di un bene pubblico non consente di procedere per il delitto di furto in relazione alla medesima condotta).
Certo il giudice può valutare il fatto storico su cui si sia formato il giudicato ai fini di accertare l'esistenza di un diverso reato (v. Cass., sez. 4^, 11 novembre 2004 n. 10180, Antoci, rv. 231134; sez. 1^, 2 dicembre 1998 n. 1495, Archine, rv. 212271) ma non certo al fine di rivalutare il medesimo reato sia pure diversamente formulato. Significativa in questa senso è la sentenza Cass., sez. 5^, 4 gennaio 2000 n. 15, Luparello, rv. 215977, che ha ritenuto valutabile, ai fini dell'appartenenza all'associazione criminosa, l'ospitalità concessa ad un latitante per la quale sia già intervenuta una sentenza di condanna per favoreggiamento personale. Nè si pone in contrasto con questi principi l'orientamento ormai consolidato (espresso da Cass., sez. 6^, 16 novembre 1999 n. 3755, Balzano, rv. 214951; sez. 2^, 4 marzo 1997 n. 10472, Diez, rv. 209022; sez. 2^, 10 gennaio 1994 n. 3116, Lo Nobile, rv. 196818;
contra, in precedenza, sez. 5^, 3 dicembre 1992 n. 2631, Bellicoso, rv. 194324) che, nel caso di giudicato per uno dei reati in concorso formale, afferma non essere precluso l'esercizio dell'azione penale per l'altro reato. Anche in questo caso si tratta infatti di un fatto diverso con un diverso evento.
Ed è stata esclusa l'applicabilità del principio del ne bis in idem previsto dall'art. 649 c.p.p. anche nel caso di imputazioni alternative (concussione e corruzione passiva) per le quali sia intervenuto un giudicato per una delle due imputazioni (v. Cass., sez. 6^, 22 gennaio 1999 n. 6837, Starnai, rv. 214686; sez. 6^, 30 giugno 1993 n. 8282, Necchi, rv. 194979). Soluzione che appare corretta, e non contrastante con i principi riassunti, perché in questo caso erano stati contestati due diversi reati. Alla luce dei principi enunciati le censure formulate dai ricorrenti devono ritenersi infondate.
Ma prima ancora va rilevato che le censure formulate sul punto da TO RU sono del tutto generiche come del resto erano generici di motivi di appello proposto contro la sentenza di primo grado nei quali l'appellante si limitava ad indicare le precedenti condanne subite per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti senza peraltro indicare quali fatti fossero in esse ricomprese. È vero che il divieto di un secondo giudizio può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma qualora sia eccepito dall'imputato esiste quanto meno un onere di allegazione dell'identità dei fatti. In realtà a questo onere di allegazione non poteva adempiersi atteso che il capo 17 contestato al ricorrente ricomprende acquisti di sostanza stupefacente successivamente venduta da DI TA e altri che non figurano nelle contestazioni per le quali sono intervenute diverse condanne.
E analoghe considerazioni vanno fatte in relazione alla richiesta subordinata di ritenere i fatti in esame in continuazione con quelli per i quali TO B. ha già subito condanne. L'unico elemento addotto dal ricorrente a fondamento di questa richiesta è la circostanza dell'esistenza di plurime condanne per reati analoghi indicate in un provvedimento di cumulo ma alcun elemento di valutazione il ricorrente indica (pur ammessane la rilevabilità nel giudizio di legittimità) a fondamento della richiesta di ritenere i reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Più specifiche sono le censure proposte da NE DO il quale invoca l'applicazione dell'art. 649 ricordato con riferimento alla condanna a lui inflitta dal Tribunale di Palermo con sentenza 15 febbraio 1993 divenuta definitiva. Ma sull'estraneità delle condotte contestate in questo procedimento rispetto a quelle già giudicate la sentenza impugnata ha motivato in modo del tutto adeguato facendo riferimento alla diversità dei soggetti coinvolti, alle diverse località in cui si sono svolti i fatti e alle diverse modalità di esecuzione. In quel processo non risulta inoltre coinvolto DI TA che, nelle vicende oggi giudicate, risulta il più importante acquirente delle sostanze stupefacenti commerciate da NE L. ma in alcun modo appare nei fatti accertati dai giudici palermitani.
La motivazione della Corte di merito deve dunque ritenersi del tutto appagante e le censure proposte non valgono a scalfirne il nucleo decisionale.
Analogamente infondate sono le analoghe censure proposte sul punto da US SE. La sentenza cui fa riferimento il ricorrente è la stessa richiamata da NE L.: Trib. Palermo 15 febbraio 1993 che, in questo caso, avrebbe però assolto il ricorrente US S.. La Corte di merito ha però rilevato, non diversamente da NE L., che le forniture da US S. eseguite a favore di DI TA (US S. aveva preso il posto di AZ I. dopo il suo arresto) non comparivano tra le imputazioni elevate nei confronti di US S. e questa circostanza da sola vale ad escludere l'applicabilità del principio del ne bis in idem.
Ma, ha aggiunto la Corte di merito, diversi sono anche i parametri temporali perché nel processo di Palermo erano contestati fatti commessi fino al 1987 mentre nel presente processo sono stati contestati fatti commessi fino al 1991. È vero che il ricorrente contesta l'esistenza di prove idonee a dimostrare che le sue attività sarebbero continuate anche dopo il 1987 (al massimo fino al 1989 ma la sentenza del Tribunale di Palermo si riferirebbe anche a periodi successivi al 1987) ma l'esame di questa censure richiederebbe la ricostruzione del quadro probatorio compiuta dai giudici di merito in modo certamente non illogico e non contraddittorio e questo compito esula dalle funzioni del giudice di legittimità.
10) Le censure sul trattamento sanzionatorio. Nei ricorsi proposti dagli imputati sono state formulate varie censure nei confronti delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata e relative al trattamento sanzionatorio.
In merito a queste censure va preliminarmente rilevato che il trattamento sanzionatorio - comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione - rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito e così anche la determinazione della pena da infliggere in concreto che, per l'art. 132 cod. pen., è applicata discrezionalmente dal giudice che deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere.
Nel giudizio di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.
Nel caso in esame è possibile affermare che la sentenza impugnata si sia attenuta (salvo il caso di cui si dirà) ai criteri indicati facendo riferimento, per motivare il diniego sulle richieste formulate, a corretti criteri di valutazione. In particolare:
a) Mancata concessione delle attenuanti generiche a AZ AZ:
è vero che la sentenza impugnata non contiene un'espressa pronunzia di rigetto della richiesta ma deve ritenersi che la globale considerazione delle ragioni che non giustificavano una mitigazione del trattamento sanzionatorio possa ricomprendere anche questa pronunzia anche perché il ricorrente non contesta gli elementi posti dai primi giudici a fondamento del diniego (gravità dei fatti e precedenti penali) limitandosi ad evidenziare come i precedenti riguardassero fatti assai risalenti;
circostanza che viene presa in considerazione dai giudici di appello la cui motivazione deve dunque essere ritenuta sufficiente sul punto.
b) Diniego di concessione delle attenuanti generiche e riduzione della pena nei confronti di TO RU. Anche in questo caso i giudici d'appello hanno proceduto ad una valutazione complessiva ritenendo che i numerosi e gravi precedenti non consentissero la concessione del beneficio richiesto ne' (implicitamente: ma i primi giudici avevano applicato una pena prossima al minimo) una riduzione della pena inflitta nel primo grado del giudizio.
c) Diniego di concessione delle attenuanti generiche a IC CA: in questo caso la Corte ha effettivamente omesso ogni pronunzia sulla richiesta proposta con specifico motivo di appello con il quale si evidenziavano le ragioni che, secondo il giudizio del ricorrente, giustificavano la concessione del beneficio. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata su questo punto (oltre che su quello relativo alla diminuente per il giudizio abbreviato di cui si dirà) con rinvio alla Corte di appello di Roma.
d) Misura della pena irrogata a US SE e mancata riduzione massima per la concessione delle attenuanti generiche. In questo caso invece la sentenza impugnata è sufficientemente motivata sulla richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio con il riferimento alla personalità dell'imputato e alla gravità dei fatti accertati a suo carico.
e) Mancata concessione delle attenuanti generiche a IU AL:
anche in questo caso la statuizione di rigetto della richiesta di concessione del beneficio è incensurabile nel giudizio di legittimità avendo, i giudici di merito, sufficientemente motivato il diniego con riferimento alla gravità dei fatti accertati. 11) La riduzione per il giudizio abbreviato. La sentenza di primo grado ha ritenuto che sia il dissenso del P.M. di procedere al giudizio abbreviato sia il rigetto del Gip di respingere le richieste di giudizio abbreviato per gli imputati per i quali vi era stato il consenso del P.M. erano da ritenere ingiustificati. Il primo giudice ha quindi applicato la diminuente per il rito agli imputati per i quali ha pronunziato sentenza di condanna (US SE, DI TA LE, AL UM, DI TA UE, NT TE, TO RU, NE DO e NN NI). Sul motivo di appello proposto sul punto da IC C., NN RO e NN SA la Corte d'Appello ha affermato in buona sostanza che il dissenso del P.M. era giustificato "stante l'arricchimento probatorio che il dibattimento ha portato nei suoi confronti".
In realtà la sentenza di primo grado non indica IC C. e i FR NN tra coloro che hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. A fronte di uno specifico motivo di appello proposto dai tre ricorrenti indicati la sentenza di appello sembra invece dare per scontata la circostanza dell'esistenza della richiesta tanto che afferma di ritenere giustificato il dissenso del pubblico ministero (questa fase del processo si è svolta prima delle modifiche al giudizio abbreviato introdotte dalla L. n. 479 del 1999). Questa risposta appare peraltro del tutto incongrua perché contrasta con quanto ritenuto dal primo giudice che ha ritenuto, con valutazione di carattere generale e non riferita a singole specifiche posizioni, che il processo fosse definibile allo stato degli atti nei confronti di tutti coloro che avevano richiesto il rito alternativo (sia che vi fosse sia che non vi fosse il consenso del pubblico ministero). Il diniego della diminuente nei confronti di IC C. e dei FR NN da parte del primo giudice non riguardava dunque la definibilità allo stato degli atti ma la stessa esistenza della richiesta di giudizio abbreviato.
Non poteva quindi il giudice d'appello, non investito del problema della definibilità, immutare una valutazione congruamente motivata dal primo giudice;
tanto più che i giudici di appello omettono di indicare quali arricchimenti probatori avrebbe apportato il dibattimento.
Deve dunque ritenersi che la valutazione di definibilità allo stato degli atti formulata dal primo giudice sia divenuta definitiva e che il giudice d'appello, avendo verificato l'esistenza della richiesta di procedere al rito abbreviato, avrebbe dovuto applicare la relativa diminuente.
Poiché la scelta del rito comporta una diminuzione in misura fissa la diminuzione di pena può essere applicata direttamente da questa Corte per NN RO e NN SA, previo annullamento senza rinvio sul punto, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l). Nei confronti di NN RO, al quale era stata inflitta una pena di anni sei di reclusione, la pena viene dunque determinata in anni quattro di reclusione;
nei confronti di NN SA, al quale era stata inflitta la pena di anni dieci e mesi tre di reclusione, la pena viene invece determinata in anni sei e mesi dieci di reclusione. Analoga operazione non è invece consentita nei confronti di IC C.; l'annullamento con rinvio per omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche richiede infatti una preventiva valutazione, da parte del giudice di merito, sulla concedibilità del beneficio richiesto. All'esito sarà possibile applicare la riduzione cui IC C. ha diritto.
12) In conclusione la sentenza impugnata va annullata nei confronti di NN RO, NN SA (per entrambi senza rinvio con rideterminazione della pena), IC CA (con rinvio) e AZ AZ (senza rinvio per un solo reato ed eliminazione della relativa pena) nei limiti in precedenza indicati. Oltre alla sentenza impugnata va invece annullato l'intero giudizio di secondo grado nei confronti di CU CO con rinvio per nuovo giudizio di appello.
I restanti ricorsi devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali con eccezione del ricorso di TI S. che deve essere dichiarato inammissibile con condanna del medesimo (oltre che al pagamento in solido delle spese processuali) al pagamento della somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende non ravvisandosi elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NN RO e NN SA limitatamente alla determinazione delle pene ai medesimi inflitte che determina: - in anni quattro di reclusione per NN RO;
- in anni sei e mesi dieci di reclusione per NN SA. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IC CA limitatamente alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AZ AZ limitatamente all'imputazione di cui alla L. n. 685 del 1975, art. 71 (capo 16) per essere il reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di anni sei di reclusione e L. 60.000.000 di multa.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CU CO con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per il giudizio.
Rigetta neo resto i ricorsi di NN RO, NN SA, AZ AZ e IC CA e rigetta inoltre integralmente i ricorsi di ON EP, ON RI, IE AR, AS AR, TO RU, AL UM, NE DO, US SE, NT TE e IU AL.
Dichiara inammissibile il ricorso di TI ST. Condanna TI ST, ON EP, ON RI, IE AR, AS AR, TO RU, AL UM, NE DO, US SE, NT TE e IU AL al pagamento in solido delle spese processuali e TI S. inoltre al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2007