Sentenza 12 dicembre 2017
Massime • 2
Lo stato di detenzione all'estero dell'imputato latitante (nella specie, nell'ambito di una procedura di estradizione)non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen., se non è portata a conoscenza del giudice dalla polizia giudiziaria o dall'imputato anche attraverso il suo difensore.
Il mancato rilascio della copia in formato forense, cd. "bit a bit" o per immagini, dei file audio delle intercettazioni, richiesta per permettere di evidenziare manipolazioni o interventi sui testi con alterazione delle tracce originali, non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in assenza di una specifica disposizione di legge che preveda siffatta sanzione.
Commentario • 1
- 1. Schiaffi delle maestre: è maltrattamento? (Cass. 45096/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 novembre 2023
L'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito, mentre l'uso sistematico della violenza quale metodo di trattamento del minore, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nella fattispecie di abuso di mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del più grave reato di maltrattamenti; l'abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate. Corte di Cassazione Sez. VI penale sentenza 8 novembre 2023, n. 45096 SENTENZA sul ricorso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2017, n. 50021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50021 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2017 |
Testo completo
50021-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1369/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente - UP 12/12/2017 -CAIRO ANTONIO - Relatore . VANNUCCI MARCO R.G.N. 39581/2017 NI FIORDALISI ROBERTO BINENTI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IL NT nato a [...] il [...] ON NI nato a [...] il [...] OT NZ nato a [...] il [...] CU LE nato a [...] il [...] CA EO nato a [...] il [...] RA RO nato a [...] il [...] TO GI QU nato a [...] il [...] TU DI nato a [...] il [...] PI LE PA nato a [...] il [...] OM NZ nato a [...] il [...] PL GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
-udita la relazione svolta dai Consiglierei VANNUCCI MARCO CAIRO ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI CORASANITI, che conclude per il rigetto dei ricorsi di CO, CA, CI e تر per l'inammissibilità degli altri ricorsi. uditi i difensori: avvocato CANONACO LUCIANA, quale sostituto processuale dell'avvocato LA BELLA MARIO NI NZ, difensore della parte civile REGIONE CALABRIA, che conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese;
avvocato D'ASCOLA NZ NICO, in difesa di OM NZ, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
avvocato LOJACONO FRANCESCO, in difesa di OT NZ, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
avvocato MANAGO' ANTONIO, in difesa di ON NI, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
avvocato IARIA GIACOMO, in difesa di ON NI, CU LE, TU DI, nonchè quale sostituto processuale dell'avvocato GENOVESE EMANUELE MARIA, difensore di TO GI QU, che conclude per l'accoglimento dei motivi dei ricorsi;
avvocato VECCHIO GIOVANNI SISTO, in difesa di RA RO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
avvocato ALVARO ANDREA, in difesa di PL GI, nonchè quale sostituto processuale dell'avvocato NETO NI, difensore di PI LE PA, che conclude per l'accoglimento dei motivi dei ricorsi;
avvocato CALABRESE FRANCESCO, in difesa di CA EO, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2 ☑ RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di GG RI, con sentenza emessa il 13 dicembre 2014, dichiarò: a) NI IL colpevole della commissione dei delitti di illegale detenzione e di successivo illegale porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (capo q); b) DO CO colpevole della partecipazione all'associazione per delinquere di 'ndrangheta, armata, denominata "clan OR-CA-Zindato" (capo a) nonché della commissione: del delitto, pluriaggravato, di concorso, unitamente a PP PL, in estorsione ai danni di IO CE (capo d); del tentativo, sempre in concorso con PP PL, di estorsione, pluriaggravata, ai danni dello stesso IO CE (capo e); del tentativo di estorsione, pluriaggravata, ai danni di non identificato imprenditore operante nel territorio del quartiere "AN OR" di GG RI (capo i); del delitto di estorsione, pluriaggravata, ai danni dell'imprenditore DO ZE (capo 1); del tentativo di estorsione, pluriaggravata, ai danni del Consorzio Facility Management s.r.l. (capo m); c) NZ TA, NA LA, LE CA, OS CA, PP QU IT, EG CI e NZ OM, rispettivamente responsabili della partecipazione all'associazione per delinquere di 'ndrangheta, armata, denominata “clan OR-CA-Zindato" (capo a); ...d) NA OL AM responsabile del tentativo di estorsione, pluriaggravata, ai danni di imprenditore non identificato (capo p); ...e) PP PL responsabile: del concorso esterno nel delitto associativo sopra indicato (capo b); del delitto, pluriaggravato, di concorso, unitamente a DO CO in estorsione ai danni di IO CE (capo d); del tentativo, sempre in concorso con CO, di estorsione, pluriaggravata, ai danni della medesima persona offesa (capo e); In conseguenza di tali accertamenti, il giudice di primo grado condannò ciascuna delle sopra indicate persone alla pena specificamente indicata, emise le conseguenti statuizioni dispositive di pene accessorie e misure di sicurezza, accolse le domande risarcitorie proposte dalle parti civili, Comune di GG RI e IO RI, emettendo le sollecitate condanne.
2. In parziale riforma di tale sentenza, la Corte di appello di GG RI, con sentenza emessa il 22 novembre 2016, così decise: a) quanto ad AM: rideterminò la pena nella misura di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.300 di multa, riducendo a cinque anni il periodo di interdizione dai pubblici uffici;
confermò nel resto la sentenza impugnata;
li b) quanto a IL: escluse la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 e dichiarò non doversi procedere nei suoi confronti quanto al reato di detenzione di arma comune da sparo perché estinto per prescrizione, determinò per l'altro delitto la pena di due anni di reclusione ed euro 200 di multa, con revoca della pena accessoria, della misura cautelare e delle statuizioni civili;
c) quanto a CO: lo assolse, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di avere commesso il reato di cui al capo d); rideterminò la pena relativa agli altri reati in misura pari a venti anni di reclusione ed euro 2.500 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata;
d) quanto a PL: lo assolse, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di avere commesso il reato di cui al capo d); qualificò il fatto descritto nel capo b) quale partecipazione alla sopra indicata associazione per delinquere (art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen.) e rideterminò la pena nella misura di nove anni di reclusione ed euro 2.100 di multa;
confermò nel resto la sentenza di primo grado. La sentenza di appello confermò infine le decisioni di condanna emesse nei confronti di CA (condanna a undici anni e sei mesi di reclusione), CA (condanna a nove anni e sei mesi di reclusione), LA (condanna a dieci anni di reclusione), IT (condanna a dieci anni e sei mesi di reclusione), CI (condanna a nove anni e sei mesi di reclusione), OM (condanna a undici anni di reclusione) e TA (condanna a undici anni e sei mesi di reclusione).
2.1 La sentenza da ultimo citata ricostruisce in primo luogo, attraverso la rielaborazione di sintesi dei dati emersi nel giudizio di primo grado, la struttura dell'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata 'ndrangheta e, in particolare, del sodalizio denominato "cosca OR-CA-Zindato", operante, quale articolazione della più ampia cosca "BR" e finalizzato al controllo dei quartieri "Modena", "Ciccarello", "AN OR extra" di GG RI, previa spartizione tra i gruppi criminali, sulla base di deliberati mafiosi, del territorio d'influenza e delle attività criminali da perpetrare sullo stesso;
in ciò avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava per commettere delitti come omicidi, estorsioni, danneggiamenti, detenzione e porto illegale di armi, anche da guerra, ed esplosivi;
per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo e la gestione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici;
e, comunque, per realizzare per sé o altri profitti e vantaggi ingiusti;
impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Con il ruolo di reggente del li 2 sodalizio attribuito a LE CA a seguito della sottoposizione a custodia cautelare dei suoi fratelli (NI, SA e RU CA). Dopo la ricognizione del materiale istruttorio e degli elementi, tratti anche da altri procedimenti (i procedimenti rispettivamente denominati "Operazione Alta Tensione", "Meta" e "Crimine" e il più remoto procedimento "Armonia"), si dà conto dell'esistenza e della continuità nel tempo dell'associazione per delinquere denominata "cosca OR-CA-Zindato", con attribuzione di ruoli primari ai germani CA e a IO Zindato, in diretto contatto con il ritenuto "vertice" della confederazione delle cosche operanti nell'intera provincia di GG RI (capoluogo e versanti ionico e tirrenico), individuato in DO Oppedisano, di ROrno. Sono poi sintetizzati gli argomenti posti a sostegno della decisione di primo grado nella ricostruzione delle estorsioni tentate e consumate, poste in essere in danno di IO CE (pagg. 42 e segg.) e la decisione riassume il ragionamento e gli elementi utilizzati per fondare l'affermazione di responsabilità di PL, in relazione alla condotta di concorso esterno nell'associazione a lui contestata (pagg. 57 e segg.). Ancora, la decisione riporta: la ricostruzione dei fatti descritti nei capi g) e h) e quella del fatto oggetto della imputazione di cui al capo i), relativa a tentativo di estorsione in danno di un imprenditore non identificato, costretto a pagare una somma compresa tra il 2,5 e il 5% dell'importo dei lavori appaltati, nonché dei fatti di cui al capo I) (tentativo di estorsione in danno dell'imprenditore DO ZE -a cui si era tentato di estorcere una somma imprecisata su opere che avrebbe dovuto eseguire) e di cui al capo m) (estorsione in danno degli ospedali Morelli); l'estorsione contestata ad AM di cui al capo p), condotta con cui si era indotto tale "Mastro Ciccio", non altrimenti e meglio identificato, a corrispondere una somma di denaro, e il reato di cui al capo q) attribuito al IL. relativo alla detenzione e al porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. Ricostruite le coordinate giuridico-fattuali della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in generale, la Corte territoriale, nell'esaminare i motivi di appello di ciascun imputato, enuclea gli elementi fondanti le rispettive decisioni.
2.2 Esaminando la posizione di AM, il giudice di appello asserisce che: il tentativo di estorsione, per il quale vi era stata condanna in primo grado, è convalidato dal testo dell'intercettazione all'interno della vettura in uso al ricorrente avvenuta il 3 aprile 2010; il contenuto del colloquio documenta l'iniziativa verso la persona -nota sola come "Mastro Ciccio"-, il mancato pagamento di costui a CA AN e l'irritazione dell'AM che replicava assumendo che la prossima volta non avrebbe permesso di iniziare alcun lavoro;
3 è dunque chiara la causale della pretesa e la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art 7 della legge n. 203 del 1991. 2.3 Quanto alla posizione di CA, la sentenza, premesse alcune generali osservazioni sulla condotta associativa e sugli elementi di prova raccolti tra il 2007 e il 2011, si sofferma sulla vicenda relativa alla assunzione di un dipendente presso il centro, di prossima apertura, del CA (Le Muse). L'assunzione era stata avversata da CC OS -moglie di Quattrone AN PP- che, evidentemente, aveva ritenuto pregiudizievole quell'assunzione sotto il profilo della concorrenza per la sua attività (centro Galatea). Il medesimo dipendente aveva, infatti, già lavorato per conto della CC presso il centro Galatea. La questione era stata affrontata dal ricorrente sia con SA CA, che con i BR. Ciò attesta, a giudizio della Corte d'appello, l'intraneità alla struttura in ragione di quanto aveva riferito il medesimo CA. Viene, ancora, richiamata la parte di motivazione a commento del colloquio tra CO US e AN US sull'incendio del centro estetico, evento che si stentava a credere fosse frutto di un attentato e che era stato, infatti, dovuto, a una causa accidentale (epilogo, tuttavia, ignorato dai due conversanti). La Corte territoriale si sofferma, ancora, sulla questione relativa all'interpretazione dei colloqui che davano conto dell'aspirazione del CA ad una qualifica di 'ndranghestista di maggiore rilevanza per il sodale OM, oltre ai suoi colloqui e incontri con soggetti intranei al gruppo, in uno alla partecipazione a riunioni associative (pranzi del 13, 23 e 30 novembre 2007). Viene poi ricostruita la vicenda CR e quella afferente la partecipazione di CA alla campagna elettorale di PP PL, così incrociando gli elementi enucleati con le dichiarazioni rese dal collaboratore RI De RO, per giungere a confermare la decisione di primo grado.
2.4 La decisone di primo grado relativa a CA viene confermata (pagg. 165 e segg.): di lui si riconosce l'intraneità all'omonimo sodalizio e gli si attribuisce il ruolo direttivo, a seguito dell'arresto dei suoi fratelli, con consumazione del reato tutt'ora in corso, nella città di GG RI, sulla base di una serie di elementi. In primo luogo, vengono valorizzate la chiamate in correità rispettivamente rese da RO MO e da NI Lo DI, già membri, rispettivamente, delle cosche della 'ndrangheta reggina denominate "Tegano" e "Lo DI", circa l'appartenenza del CA al gruppo 'ndranghetistico. L'imputato era identificato da MO attraverso la sua attività commerciale, sia pur indicato erroneamente col nome di "RU". Si valorizzano i contenuti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai quali è emersa la cointeressenza in posizione apicale di CA, nella gestione dell'omonima cosca, a seguito della detenzione dei fratelli. Seguono poi i richiami alle conversazioni del 21 giugno 2011 tra DO 4 CO (cognato dell'imputato CA) e altro uomo non identificato a proposito di una somma di euro 30.000 che, secondo l'ignoto interlocutore, sarebbe stata arbitrariamente trattenuta da LE CA per asserite esigenze del proprio fratello- e alla conversazione del 6 ottobre 2011 tra lo stesso CA e PP CR, circa un danneggiamento subito da quest'ultimo in Medicina (Comune in Provincia di Bologna) il 14 luglio 2011, consistito nell'incendio di due autovetture, ad opera di tale DE (identificato in OS DE), soggetto vicino alla "cosca CA". In questa logica, si sottolinea anche l'appoggio ricevuto, nella detta azione criminosa, da altri sodali del medesimo gruppo, fra i quali CA, OM e CO, tutti confluiti e presenti in Emilia-Romagna immediatamente prima del fatto. Questi elementi sono ritenuti tutti idonei ad inquadrare il ruolo del medesimo CA. Ancora sono stati richiamati i contenuti di intercettazioni di colloqui in carcere tra SA CA ed i suoi congiunti (ai quali non era stato tuttavia presente LE CA) prima dell'arresto di quest'ultimo, per inferirne la direzione degli interessi della cosca stessa e degli affari di famiglia, direzione delegata da SA CA, detenuto, al fratello LE, ancora libero (inclusa la vendita del negozio di ortofrutta appartenente alla famiglia, nel quartiere AN OR di GG RI, costituente il luogo tradizionale di riunione dei componenti la cosca). La stessa Corte ha tuttavia ritenuto di correggere il ragionamento svolto nella sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che l'esercizio dell'attività di commercializzazione del caffè da parte del CA costituisse riscontro esterno alla dichiarazione del collaboratore MO, così come l'attività svolta in relazione alla vicenda del Chiosco fosse egualmente elemento di supporto all'attendibilità estrinseca della fonte collaborativa, ma non potesse assurgere a elemento esterno di riscontro. Sul punto si è osservato che diversi progressivi attestavano il coinvolgimento di CA LE nelle trattative per l'affitto di un chiosco, formalmente intestato alla nipote CO OR, struttura ritenuta, tuttavia, nella disponibilità degli stessi germani CA. Si trattava di una vicenda che, pur potendo essere valorizzata per ritenere confermata la dichiarazione della fonte collaborativa, secondo cui il chiosco risultava un luogo in cui i sodali avrebbero potuto incontrare proprio i CA, non valeva, tuttavia, a offrire elementi esterni di supporto alla credibilità della fonte sul ruolo associativo dell'imputato stesso, dovendosi collegare il suo intervento a rapporti di natura e genesi familiare e non necessariamente ad un elemento che potesse offrire riscontro sul ruolo associativo di costui.
2.5 Quanto a IL, la Corte ribadisce l'attendibilità del collaboratore PP EG ed afferma che riscontro estrinseco al contenuto della dichiarazione li fosse, appunto, la dichiarazione di AR TO, convergente sul nucleo essenziale dell'addebito.
2.6 Per la posizione di CO, la sentenza, dopo avere illustrato le ragioni a sostegno della reiezione dell'eccezione relativa all'omesso rilascio delle copie in "formato forense" delle intercettazioni, ricostruisce il contesto associativo in cui si era inserito il contributo del CO, analizzando i singoli macroeventi e le vicende su cui si era fondata la ricostruzione probatoria dell'apporto offerto dal CO al clan. In questa logica sono affrontati gli eventi collegati alla candidatura di PP PL e quelli legati ai rapporti con i Rom, oltre quelli relativi il rinvenimento di una "cimice" all'interno della vettura in uso ed all'episodio relativo alle dazioni di denaro, da parte del EN;
ancora, risultano ricostruiti fatti che caratterizzano la vicenda OM, CR e quelli legati alla gita presso il ANtuario di Polsi, unitamente alle dichiarazioni rese sul conto specifico dal collaboratore MO. La Corte, poi, richiama i fatti estorsivi in danno di ZE e IN, oltre quello relativo alla stipula del contratto di lavoro con IA LA, così ritenendo sussistenti i delitti, contestati sia in forma consumata che tentata .
2.7 Quanto alla posizione di LA la sentenza impugnata valorizza la sua partecipazione alla campagna elettorale del PL non come unico elemento, ma come dato da leggere in chiave mafiosa, in funzione della indicata proposizione di PL come candidato sostenuto dalla cosca stessa e per il quale si era anche preteso il rientro di soggetti che vivevano fuori la RI nella terra di origine. Risultano richiamati i contenuti delle intercettazioni ed i passaggi che danno conto delle elargizioni di denaro agli associati.
2.8 La Corte d'appello conferma la decisione di condanna anche di IT per la partecipazione all'associazione richiamando il contenuto delle intercettazioni e le premure anche di costui all'esito del rinvenimento della microspia all'interno della autovettura in uso al CO. Osserva la Corte come le intercettazioni ei commenti captati diano conto di un pieno coinvolgimento di IT negli affari associativi e nelle attività di estorsione poste in essere. La Corte si sofferma ancora sulla circostanza, in parte travisata dal Tribunale, che una somma di 3.000 euro fosse stata pagata per ritenere che si tratta di un dato marginale nella ricostruzione del ruolo e richiama, ancora una volta, la vicenda che aveva interessato LE CA, relativa alla riscossione di 30.000 euro, denaro cui il medesimo IT al pari era in parte interessato. Si tratta di una vicenda in cui emerge il ruolo gerarchico delle divisioni interne al gruppo associativo e l'accettazione, da parte dell'IT stesso, di ruoli e comportamenti che egli riteneva ingiusti e che, tuttavia, accettava, pur dolendosene con il CO. Si considera infine, e ad adiuvandum, il coinvolgimento dell'imputato nella vicenda li 6 relativa al sostegno elettorale di PL e si esclude che i mancati riferimenti del collaboratore De RO alla posizione dell'imputato ne potessero escludere la partecipazione all'associazione.
2.9 Conferma altresì la Corte territoriale il giudizio di colpevolezza di OM, respingendo la valutazione frazionata nella lettura dei contenuti delle intercettazioni operata dalla difesa nell'impugnazione. Annota il giudice di appello che il nucleo di partenza nella ricostruzione a carico si fissa proprio sulle conseguenze di "fibrillazione" indotte dall'incontro conviviale del 13 novembre 2007, allorquando una parte del gruppo di commensali spinse per una rivisitazione delle cariche interne al sodalizio nella logica di attribuire ruoli e livelli di maggiore importanza proprio a OM che, tuttavia, era stato deluso dalla scelta di non modificare il suo status. Del resto la stessa interpretazione dell'espressione pronunciata dal OM durante la captazione "mi devono fare a me" non determina conclusioni idonee a disarticolare il ragionamento seguito dal giudice di primo grado. In questa ottica, infatti, si annota come pur potendo interpretarsi l'espressione come legata allo stesso momento di fibrillazione e alla possibile volontà di uccidere il medesimo OM, da parte della struttura 'ndranghetisitica, quell'espressione non sarebbe stata idonea a disarticolare la costruzione a carico. Per altro verso, insignificante risulta il particolare di fatto che relativo al trasferimento del OM medesimo in area emiliana -essendosi egli portato a Parma ove viveva e lavorava come Vigile del Fuoco-. In questa ottica la Corte d'appello ritiene infatti che ciò non attesti recisione dei legami associativi e che la carenza di informazioni significative si spieghi con la mancanza di investigazioni, tanto che il suo ruolo era rimasto inalterato. Ciò è dimostrato dall'intervento in occasione della campagna elettorale in favore di PL e dall'iniziativa assunta verso CO per far cessare la relazione extraconiugale di quest'ultimo con OR TE.
2.10 La sentenza conferma il giudizio espresso dal primo giudice ulla responsabilità dl CI e valorizza in primo luogo la vicenda relativa all'intervento di costui nella azione posta in essere dai Rom contro il PI. In questa logica sono richiamati i testi delle intercettazioni che attestavano il suo intervento e che trovano fondamento nell'autorità di costui nella locale di Indrangheta, autorità spesa dall'imputato nella risoluzione del momento di contrasto. Inattendibile è ritenuta la deposizione dibattimentale del PI sul punto che aveva affermato d'aver richiesto l'intervento del CI non in ragione della sua posizione, ma in quanto compare del nonno di CO QU, appartenente alla comunità Rom. giudice di appello si sofferma2.11 Nell'esaminare la posizione di PL, innanzitutto sull'appello incidentale del pubblico ministero, atto con cui era stato M richiesto che il fatto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. fosse qualificato come delitto di partecipazione associativa, non ricorrendo nel caso in esame, alle luce delle acquisizioni processuali, un ruolo conforme dell'imputato allo stato del concorrente esterno e profilandosi con chiarezza quello di elemento stabilmente inserito e compenetrato nel gruppo 'ndranghetistico. La Corte introduce l'esame con la valutazione delle condotte contestate nei capi di imputazione d) ed e), spiegando la ragione per la quale IO CE fosse attendibile nella parte in cui aveva riferito asetticamente gli eventi e non lo fosse allorquando aveva omesso di rivelare i patti in occasione degli accordi pre- elettorali. La tesi seguita è, invero, che costui avesse ceduto all'accordo di ricevere il sostegno elettorale impegnandosi a far assumere presso il Consiglio regionale della RI un componente la famiglia CO. Del resto, CE aveva chiarito di essersi già giovato -proprio attraverso PL dell'appoggio dei - CO in occasione delle precedenti consultazioni, appoggio successivamente e nella nuova consultazione messo in dubbio, poiché costoro non avevano ricevuto, come promesso, alcuna assunzione di membri del gruppo familiare. Attraverso la persona di PL, invero, si ritiene fosse assicurato il collegamento con il mondo politico-amministrativo, collegamento che non si sarebbe potuto, tuttavia, attuare e completare attraverso l'assunzione di DO CO, elemento che direttamente avrebbe attestato l'infiltrazione 'ndranghetista in Consiglio comunale. Il patto, dunque, fu attuato attraverso l'assunzione della LA, che pur legata a quelle famiglie, non avrebbe indotto l'immediato e medesimo effetto. L'assunzione non fu, però, "imposta", né il CE si sentì mai coartato;
costituì, piuttosto, l'iniziativa atto di libero adempimento ad un accordo in precedenza stipulato da CE, con conseguente assoluzione del PL dal delitto contestato sub d). La Corte territoriale, poi, ritiene attendibile CE sul ruolo di PL. Quanto al tentativo di estorsione di cui al capo e) la Corte stessa ne descrive gli elementi che inducono a ritenere esistente il contributo di tale imputato ai fatti e la ragione per la quale ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, essendo emerso che CE stesso temeva il CO in quanto alle spalle di costui si muoveva la cosca. Infatti, CE, offerto il rinnovo contrattuale alla LA a condizioni economiche ritenute non vantaggiose, subiva la pressione del CO, attraverso la persistente e ferma intermediazione del PL (tra l'altro cugino del CO stesso). Gli interventi di quest'ultimo si rivelavano vani e non fruttuosi per lo scopo avuto di mira dal CO e da quel momento si aprivano le minacce al medesimo CE e, in particolare, quella attuata lasciando una tanica piena di liquido e munita di innesco sul cofano della automobile di tale persona. La Corte territoriale ha, 800 pertanto ritenuto, integrato il concorso di PL nel tentativo di estorsione descritto nel capo e). Segue l'esame della impugnazione relativa al fatto di cui al capo b). In primo luogo la Corte territoriale stima ininfluenti le argomentazioni spese sulla storica e consolidata attività politica familiare che metteva già capo al genitore dell'imputato, elemento inidoneo quest'ultimo ad escludere che nella specie vi fosse stato l'apporto elettorale del gruppo di 'ndrangheta. Dall'altro lato, si afferma che egualmente irrilevante risulta l'analisi dei flussi dei voti espressi, non essendo stato posto a fondamento dell'assunto accusatorio e dell'iter decisorio il fatto che l'elezione stessa fosse avvenuta con i soli voti espressi dalla 'ndrangheta. Esaminati tutti gli elementi a carico, la Corte ritiene che la condotta del ricorrente non è di concorso nel delitto associativo dall'esterno dell'ente, bensì costituisce partecipazione all'associazione in questione.
2.12 La Corte conferma le conclusioni cui era giunto il Tribunale quanto alla responsabilità di TA, ritenendo non appaganti gli argomenti svolti nell'atto di impugnazione. L'iter decisorio ha ritenuto di valorizzare i contenuti delle intercettazioni, il rapporto con il CO e la stessa vicenda relativa alla campagna elettorale di PL, evento ritenuto di rilevanza e significato indubbiamente mafioso, profili da non poter trascurare nell'esame del ruolo specifico del TA stesso. D'altro canto, il quadro a disposizione trova conforto nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia De RO, che parimenti aveva riferito in merito alle vicende in esame supportando una ricostruzione che già risultava chiara alla luce dei dati istruttori acquisiti. In questa logica si è ritenuto di valorizzare gli esiti di fibrillazione derivati dalla "mangiata" del 13/11/2007 che aveva visto deluse le aspettative di molti sulla attribuzione di nuove cariche. In particolare è stata richiamata la posizione del OM a favore del quale si sarebbe schierato proprio il TA, unitamente al CO e al CA. Il tema era stato poi affrontato anche in un dialogo tra CO US e SA CA, avendo ribadito costui che la questione doveva essere trattata direttamente dal fratello NI.
3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso: OS CA (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato IO Vecchio), NI IL (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato NI Delfino), DO CO (due atti, rispettivamente sottoscritti dai difensori di fiducia, IO Managò e Giacomo Iaria), NA LA (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato Giacomo Iaria), NZ TA (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato AN Lojacono), LE CA (atto sottoscritto 9 dal difensore di fiducia, avvocato AN Calabrese), PP QU IT (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato Emanuele Genovese), EG CI (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato Giacomo Iaria), NA OL AM (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato DO Neto), NZ OM (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato NZ Nico D'Ascola) e PP PL (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato Andrea Alvaro). Gli imputati CA e PL hanno anche depositato memorie e copie di atti e documenti acquisiti al processo. CONSIDERATO IN DIRITTO A) Il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis, primo comma, cod. pen.) e la circostanza aggravante della disponibilità di armi (art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.).
1. Prima di procedere ad un esame analitico dei motivi di ricorso dei singoli imputati è necessario, per quanto qui rileva, tracciare le coordinate giuridiche e materiali del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen. per appurare se, nel delineare il contributo e il ruolo partecipativo di ciascuno degli imputati, i giudici di merito abbiano, o meno, fatto corretta applicazione dei principi di diritto enucleati da questa Corte di legittimità; come del resto dedotto specificamente da alcuni ricorrenti.
1.1 Deve, innanzitutto, richiamarsi l'affermazione secondo cui in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale la persona "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia -, idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione) (cfr. Cass. ľ 10 S.U., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231670; Cass. Sez. 6, n. 12554 del 1 marzo 2016, Archinà, Rv. 267418). Anche sul piano della tipicità e della definizione del ruolo del partecipe questa Corte ha avuto modo di spiegare che il delitto va indubbiamente ritenuto a forma libera, di guisa che non occorre una catalogazione dei ruoli in termini stabili e predefiniti in punto di definizione della condotta del singolo associato, poiché il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicché le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (cfr. Cass. Sez. 5, n. 6882 del 6 novembre 2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064).
1.2 Affinché, d'altro canto, un sodalizio possa ritenersi corrispondente al modello di incriminazione in esame, e definirsi di tipo mafioso, occorre che sia in grado, per il solo fatto della sua esistenza, di esprimere una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti nella specifica area territoriale di operatività (cfr. Cass. Sez. 1, n. 25242 del 16 maggio 2011, Baratto). Il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione (cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 5888 del 10 gennaio 2012, Garcea;
Cass. Sez. 6, n. 30059 del 5 giugno 2014, Bertucca). La forza di intimidazione deve, cioè, proiettarsi anche verso l'esterno e deve risultare effettiva e tale da indurre una condizione di assoggettamento e di omertà nei consociati. In mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la capacità dell'associazione di incutere timore, sia dalla generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo criminale che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici e indiretti, si sia accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo (cfr. Cass. Sez.1, n. 9604 del 12 dicembre 2003, dep. 2004, Marinaro).
1.3 Quello della dotazione armata del gruppo e della comunicabilità ai singoli associati dell'anzidetta disponibilità di armi è l'altro aspetto su cui occorre richiamare gli insegnamenti di questa Corte, in funzione dei motivi di impugnazione sviluppati da più ricorrenti. li 11 In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è configurabile per ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. In funzione dell'accertamento in esame può assumere rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (cfr. Cass. Sez. 1, n. 44704 del 5 maggio 2015, Iaria, Rv. 265254; nel senso che non è censurabile la decisione che ritiene sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi quando il delitto associativo è contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "Cosa Nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi è provata a carico di un solo appartenente: cfr. Cass. Sez. 5, n. 18837 del 5 novembre 2013, dep. 2014, Corso, Rv. 260919). In senso non dissimile si è anche affermato che non richiede la diretta detenzione, né il porto di esse e, una volta provato l'apparato strutturale mafioso, l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni associati, ben può ritenersi finalizzata, in linea di principio, al conseguimento degli scopi propri dell'associazione. È, dunque, sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante, di natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, non sussistendo - attesa l'ampia formulazione dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., introdotto dalla legge n. 19 del 1990 logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione (cfr. Cass. Sez. 1, n. 9958 del 27 ottobre 1997, Carelli, Rv. 208936). B) Il ricorso di NI IL (tre motivi di impugnazione).
2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'imputazione di cui al capo q) della rubrica, relativa al porto illegale di arma comune da sparo, delitto ritenuto provato nonostante la mancanza di riscontri. Alla dichiarazione di TT EG erroneamente sarebbe stata abbinata quella di AR TO e quest'ultima non avrebbe potuto assolvere la funzione di riscontro esterno. Il delitto era stato contestato, in concorso, anche a EG RO;
che però era stato assolto. La Corte territoriale aveva ritenuto che TO riscontrava la chiamata operata da EG, sia per la coincidenza della descrizione fisica fattane, sia perché il medesimo TO aveva visto accedere esso IL all'interno della cartoleria di una delle proprie figlie in via Pio XI. li 12 Il ragionamento risultava, contrariamente, viziato, avendo il giudice di merito ritenuto inattendibile la fonte, EG, giudizio all'esito del quale era derivata l'assoluzione di RO. Mancava, in particolare, ogni spiegazione su come e quando si fossero incontrati esso IL e EG;
su quando e come esso ricorrente fosse venuto a conoscenza dell'intenzione di EG e di TO di vendere l'arma e su come esso ricorrente si fosse procurato il denaro impiegato per il pagamento del prezzo della pistola. La Corte territoriale era, altresì, incorsa in un travisamento in punto di valutazione della dichiarazione di TO. Costui aveva, invero, dichiarato di aver seguito il cinquantenne e di aver visto che faceva accesso in via Pio XI, traversa De Blasio, vicino a una cartoleria, nei pressi del supermercato all'insegna "Iracarni". Non vi era stato, pertanto, alcun ingresso all'interno di una cartoleria e ancor meno la compagnia con tale PP. Ancora, la cartoleria cui si faceva riferimento era di proprietà della madre di RO e non delle figlie di esso ricorrente. Anche in punto delle modalità di acquisto dell'arma vi erano diversità non marginali tra le dichiarazioni rispettivamente rese da EG e da TO;
diversità che non avrebbero permesso incrocio e riscontro specifico.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., basandosi la sentenza su una viziata valutazione delle risultanze istruttorie e su di un travisamento della prova. Il giudice d'appello non avrebbe considerato il contrasto esistente tra le dichiarazioni delle due fonti e, contrariamente a quanto aveva fatto per il RO, per la posizione di esso ricorrente aveva ritenuto attendibile il EG;
giungendo alla condanna di esso IL e all'assoluzione di RO. Senza una valida spiegazione sarebbero stati dunque impiegati metri di giudizio difformi per le due posizioni.. 2.3 I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili. 1 2.3.1 La prima questione attiene all'idoneità della dichiarazione resa da TO a fungere da riscontro esterno alla chiamata di correo operata da EG nei confronti di IL in relazione al fatto descritto nel capo q) della rubrica. Contrariamente a quanto dedotto sul punto dal ricorrente, non v'è alcun vizio della motivazione, né violazione della legge processuale o altro aspetto di illogicità manifesta della decisione. E ciò, sia considerando il percorso seguito dalla Corte territoriale - che ha inteso valorizzare, appunto, la dichiarazione di TO, come riscontro alle affermazioni di EG -, sia considerando il diverso epilogo decisorio cui il giudice di merito è addivenuto quanto a RO, concorrente nel fatto, cui era stato egualmente 心 13 contestato il concorso nella condotta di detenzione e porto dell'arma comune da sparo. Il ricorso riprende il tema dell'attendibilità della fonte collaborativa, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione della decisione impugnata e propone i medesimi argomenti che, in definitiva, erano stati sollevati con l'appello e che sono stati disattesi dal giudice dell'impugnazione di merito con una motivazione immune dalle censure rivolte. del collaboratore che aveva reso la Proprio al tema dell'attendibilità dichiarazione essenziale a carico, la Corte ha dedicato ampia parte della motivazione. Richiamando le osservazioni del giudice di primo grado, ha spiegato che, pur a fronte di possibili e marginali discrasie rispetto alla vicenda descritta da TO, non sono idonee esse discrasie a mettere in discussione l'attendibilità dei due dichiaranti sul contenuto delle affermazioni rispettivamente rese. Del resto, il giudice territoriale si è soffermato anche sul possibile atteggiamento di ritorsione e contrasto che avrebbe potuto muovere le dichiarazioni di EG, spiegando che un eventuale antagonismo al più si sarebbe potuto risolvere in quanto la fonte aveva asserito
contro
RO e non
contro
IL. D'altro canto, e ad adiuvandum, la Corte di merito ha spiegato che anche i possibili aspetti di attrito tra i due soggetti (EG e RO) si inscrivevano in un rapporto di lavoro pregresso e assumevano contorni di valenza indubbiamente marginale;
sì che non era ipotizzabile che effettivamente le dichiarazioni d'accusa avessero tratto scaturigine da quanto era accaduto e da un contrasto afferente a questioni di portata non rilevante (legate cioè alla registrazione o meno di un rapporto di lavoro e del contratto che vedeva EG legato a RO o ancora alla sottrazione di talune somme di denaro, peraltro di minimo ammontare, connesse alla vendita di bombole di gas). A confutazione degli argomenti a discarico, la Corte territoriale ha, poi, richiamato le affermazioni di TO, altra fonte cui aveva fatto riferimento EG e la convergenza sui nuclei essenziali dei rispettivi risultati narrativi. L'affermata impossibilità, pertanto, di valorizzare le dichiarazioni di quest'ultimo come riscontro esterno alla chiamata di EG in danno di IL non trovava supporto, né da un punto di vista logico, né da un punto di vista materiale, risultando contrariamente la conferma offerta da TO ampiamente valida a riscontrare la dichiarazione dell'anzidetto EG. TO, infatti, ha confermato di aver procurato l'arma ed ha offerto - ha spiegato la Corte territoriale - più d'un elemento con tratti idonei ad individualizzare la posizione del ricorrente rispetto al delitto contestato e rispetto al contenuto della chiamata di correo operata da EG. Al di là della sovrapponibilità dei contenuti delle dichiarazioni rese sul nucleo fondamentale della vicenda narrata, si è ritenuta ampiamente confermata 14 la circostanza che EG si fosse recato ad acquistare la pistola a forma di mitraglietta da TO (il riferimento a "PP di AR come nominativo che avrebbe identificato EG confermava quel dato) e che non vi potesse essere dubbio sulla descrizione anche dell'accompagnatore (da identificare proprio nella persona di IL). Erano già, quelli indicati, dati che convalidavano ampiamente la chiamata di correo in relazione alla posizione di IL. La descrizione fisica, l'età e la circostanza che poi costui, ritornato presso l'abitazione per il saldo, si fosse allontanato entrando nella cartoleria di una figlie (nella traversa di via Pio XI) non lasciava residuare seri margini per dubitare della valenza del riscontro sull'attendibilità della chiamata di EG. Né discrasie ritenute marginali sul prezzo o altri aspetti della vicenda, compatibili anche con il difetto di ricordo (hanno annotato i giudici di merito che i fatti si svolgevano nel 2008 ed erano ricostruiti la prima volta nel contraddittorio nel 2013), potevano concorrere a screditare la fonte di prova e incrinare il profilo dell'attendibilità. Non induce vizio di motivazione, d'altro canto, l'epilogo decisorio cui è pervenuta la Corte territoriale con l'assoluzione di RO;
là dove la decisione si fonda sulla portata e sulla delimitazione del riscontro esterno individualizzante. In particolare, nella specifica vicenda era stato infatti ritenuto che il portato dichiarativo del TO avesse validi connotati individualizzanti verso il solo IL e non anche verso RO, posizione che, sia pur logicamente strettamente connessa alla dichiarazione di EG, non era tale da ritenersi adeguatamente riscontrata anche dal punto di vista esterno rispetto alla affermazione d'accusa resa dallo stesso EG. In altri termini il solo narrato di costui non era elemento sufficiente a chiudere il modello di prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in ragione della qualificazione della fonte dichiarativa a carico.
2.3.2 Egualmente privi di decisività e, ancora, inammissibili risultano i rilievi che attengono all'affermato travisamento della prova nella parte in cui si rappresenta che la cartoleria era di proprietà della madre di RO e non delle figlie di esso ricorrente. In questa logica, basta osservare che si rimette alla Corte territoriale una valutazione di puro fatto su un tema tra l'altro solo affermato e privo di supporto dimostrativo anche per il profilo di autosufficienza del ricorso. Del resto, la questione prospettata non si confronta con la motivazione della decisione nella parte in cui si annota che l'appartenenza della cartoleria era uno degli aspetti su cui si era fatto leva per indurre equivoco e che aveva, del resto, indotto lo stesso giudice di primo grado ad affermare che la figlia di IL poteva essere proprio la moglie di RO (aspetto che avrebbe eliso in nuce ogni profilo di assunto contrasto con la stessa dichiarazione del collaboratore in parte qua). 15 Deve, comunque, osservarsi che la doglianza prospettata sul tema risulta finalizzata a rielaborare un aspetto di merito, attraverso un procedimento di rivisitazione del dato informativo, privo di autosufficienza e inammissibile in sede di legittimità. Oggetto di travisamento è, poi, l'affermazione contenuta in ricorso secondo cui il giudice territoriale sarebbe incorso in contraddizione là dove aveva inteso ritenere EG inattendibile per la posizione del RO e, al contrario, attendibile quanto al ricorrente;
così giungendo alla conclusione di assoluzione del primo e di condanna del secondo. A parte la circostanza che una valutazione frazionata ben potrebbe indurre una decisione ragionevole in termini conformi a quella assunta, là dove constasse una spiegazione valida e persuasiva della conclusione cui si addiviene, deve, tuttavia, osservarsi come il giudice di appello, contrariamente a quanto dedotto, abbia assolto dalla contestazione RO non facendo leva sull'inattendibilità di EG, ma come detto - evidenziando la - mancanza di riscontro esterno alla sua affermazione. La questione, dunque, non concerne l'attendibilità soggettiva, né il profilo di credibilità intrinseca della dichiarazione sul fatto. Piuttosto, la Corte di merito ha ritenuto che l'affermazione a carico di RO non fosse supportata "esternamente" in termini conformi al disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., giungendo a ritenere che il riscontro individualizzante a suo carico era inadeguato. Si intende come tale premessa siffatta destrutturi la critica contenuta nel ricorso e come, soprattutto, imponga di respingere il tema di doglianza articolato, non constando alcun profilo di manifesta illogicità della decisione, né alcun aspetto di contraddittorietà di essa.
2.4 Con il terzo motivo IL si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione del trattamento sanzionatorio. ل م 2.5 La sentenza impugnata reca un'adeguata, sia pur concisa, motivazione sul punto, avendo evidenziato che alla concessione del beneficio erano d'ostacolo l'obiettiva gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputato, quale desumibile dalla sua condanna, sia pur risalente nel tempo. E' principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (che va qui ribadito) quello secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio;
sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle sue 2. 16 cfr.,modalità di esecuzione può essere sufficiente in tal senso (in questo senso, per tutte, Cass. Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone, Rv. 249163). Di talché la sentenza impugnata, avendo esplicitato le ragioni preponderanti della propria decisione sul punto, in modo adeguato e non illogico, non può essere sindacata in sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 6, n. 42688 del 24 settembre 2008, CA, Rv. 242419). Il giudice di appello, infatti, ha motivato le ragioni della mancata concessione delle anzidette circostanze chiarendo che, alla luce del precedente a carico, sia pur risalente, si delineava un quadro sintomatico di una personalità incline alla violenza. Per altro verso, risulta valorizzata la gravità della condotta e l'intensità del dolo, elementi che inducevano a non ritenere che vi fossero egualmente dati atipici che si sarebbe potuto valorizzare in funzione della concessione delle circostanze anzidette. La decisione sul punto è dunque immune dalle censure ad essa mosse dal ricorrente. C) Il ricorso di DO CO (atto sottoscritto dall'avvocato Managò, contenente sette motivi di impugnazione;
atto sottoscritto dall'avvocato Iaria, contenente due motivi di censura).
3.1 Con il primo motivo dell'atto sottoscritto dall'avvocato Managò il ricorrente deduce violazione di legge e lesione del diritto di difesa in ordine al mancato rilascio delle copie dei files contenenti i colloqui captati in c.d. "formato forense". Sul punto la Corte territoriale avrebbe reso motivazione contraddittoria poiché solo nella disponibilità delle copie forensi si sarebbe potuta accertare l'avvenuta manipolazione e operare ogni tipo di confronto tra i testi delle conversazioni impressi sui meri formati digitali e quelli rilasciati con la modalità forense.
3.2 Censura di segno sostanzialmente conforme è contenuta nel primo motivo dell'atto sottoscritto dall'avvocato Iaria: con esso il ricorrente si duole del mancato rilascio della c.d. "copia forense" delle intercettazioni e la violazione dell'art. 254-bis cod. proc. pen. in relazione alla Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva con legge n. 48 del 2008. La Corte territoriale non avrebbe considerato che il disposto dell'art. 268, comma 8, cod. proc. pen. dovrebbe necessariamente coordinarsi con il successivo testo della legge di ratifica della Convenzione di Budapest che fissa il diritto della parte di ottenere copia conforme di documento elettronico. li 17 3.3 Tale motivo, relativo, in buona sostanza, alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, asseritamente derivata dal mancato rilascio dei relativi contenuti "in copia forense", è, per una parte infondato e, per altra parte, inammissibile. Al riguardo si osserva che la legge n. 48 del 2008, recante immissione nell'ordinamento interno delle disposizioni contenute nella citata Convenzione di Budapest del 2001, non prevede alcun regime di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, né contempla una specifica procedura di rilascio di copia delle stesse la cui violazione invaliderebbe l'esito processuale e il contenuto delle captazioni stesse. Basta qui annotare che i campi di intervento della legge di ratifica sono finalizzati, rispettivamente, al rafforzamento degli istituti rilevanti in sede di cooperazione internazionale, ad una miglior armonizzazione e disciplina in ambito di diritto sostanziale relativa al c.d. "cybercrime" e, in ultimo, alla predisposizione di strumenti processuali comuni e condivisi atti all'acquisizione e conservazione delle evidenze elettroniche. Le novità processuali, contenute all'interno del Capo III della legge n. 48 del 2008, hanno ad oggetto le modifiche al codice di procedura penale e al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003. Il legislatore dota l'intero sistema processuale di strumenti atti all'acquisizione e valutazione della nascente disciplina sulla prova informatica, recependo il concetto di digital evidence, come risultato di attività d'indagine volta sia all'identificazione dell'autore di crimini informatici, sia all'identificazione, mediante l'impiego di procedure informatiche, dell'autore di reati comuni, anche se non commessi col mezzo informatico. Si interviene sulla c.d. "conservazione rapida dei dati", prevista dall'art. 16 della Convenzione e introdotta mediante l'aggiunta di commi all'art. 132 del c.d. "codice della privacy". Molteplici sono gli interventi di rettifica lessicale cui sono state sottoposte numerose disposizioni come la materia di ispezioni e rilievi tecnici (art. 244, comma 2, cod. proc. pen.), l'esame di atti, documenti e corrispondenza presso banche (art. 248, comma 2, cod. proc. pen.), i doveri di esibizione e consegna (art. 256, comma 1, cod. proc. pen.), gli obblighi e le modalità di custodia (art. 259, comma 2, cod. proc. pen.), i sigilli e i vincoli delle cose sequestrate (art. 260, commi 1 e 2, cod. proc. pen.), l'acquisizione di plichi e corrispondenza (art. 353, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) e, infine, gli accertamenti urgenti e il sequestro (art. 354, comma 2, cod. proc. pen.). Per le disposizioni anzidette risultano inserite espressioni che rimandano ad attività connesse a "dati, informazioni e programmi informatici". 18 Al di là della scelta sul metodo interpolatorio seguito per l'adattamento delle disposizioni del codice di rito alle norme contenute nella Convenzione, non si rinvengono affatto disposizioni che incidano sulle sanzioni né sui profili di patologia degli atti. In altri termini, il mancato rispetto di determinate procedure, ovvero di protocolli informatici, potrebbe determinare inattendibilità dei dati acquisiti a monte, ma non trasforma l'attività stessa in risultati ex se invalidi ovvero inutilizzabili, per difetto di previsioni specifiche in questo senso. Né il coordinamento tra le disposizioni del codice di rito e le norme anzidette permette di ricavare, in ossequio alla regola di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.) e della inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione di disposizioni di legge (art 191 cod. proc. pen.), nuove ed ulteriori fattispecie invalidanti, legate appunto al mancato rilascio di copie c.d. "forensi". Nella specie, si deve osservare che non ricorre alcuna nullità o inutilizzabilità dei dati informativi, secondo quanto dal ricorrente dedotto. La sentenza impugnata, per altro verso, affronta espressamente la questione e la risolve sottolineando come alcun elemento avrebbe attestato, sotto altro profilo, la manipolazione dei dati ritratti dalle intercettazioni. Le spiegazioni offerte alle pagg. 227 e segg. della motivazione risultano, infatti, esaustive e condivisibili, richiamandosi, tra l'altro, la Corte all'ordinanza da essa emessa 12 maggio 2016. La questione, anche legata al merito della vicenda e ad una possibile incidenza indiretta del lamentato mancato rilascio di una copia c.d. "forense" del contenuto delle conversazioni intercettate, risulta adeguatamente affrontata dal giudice d'appello che, sul punto, evidenzia che: il tema non risultava neppure espressamente e specificamente dedotto con l'atto di impugnazione della decisione di primo grado;
la questione era piuttosto stata sviluppata in sede di richiesta di rinnovazione istruttoria e di discussione. Ebbene, la Corte territoriale se ne è, comunque, occupata e lo ha affrontato nel merito, chiarendo che non risultava neppure validamente argomentato il richiamo dell'appellante a Cass. n. 20300 del 22 aprile 2010, dal momento che con tale decisione era stata affrontata la diversa questione del mancato rilascio dei files audio delle intercettazioni poste a base di ordinanza cautelare. In questa logica la sentenza impugnata evidenzia che, diversamente, nel caso concreto i files vennero rilasciati anche su supporto digitale e che la doglianza aveva per oggetto la distinta questione del mancato rilascio di una copia cd. “bit a bit" o per immagini che potesse permettere di evidenziare manipolazioni o interventi sui testi con alterazione delle tracce originali. li 19 In questa prospettiva, tuttavia, la sentenza impugnata chiarisce che i dialoghi complessivi e la sequenza logica delle battute locutorie induce a escludere ogni forma di intervento in questa direzione. Nessuno degli elementi a disposizione permette in fatto, secondo la Corte di appello, di affermare che i files stessi, rilasciati in formato digitale, non fossero conformi a quelli originali e che vi fossero state manipolazioni o interventi tendenti ad incidere sulla veridicità dei testi trascritti. La motivazione resa sul punto risulta immune dalle censure ad essa rivolte dal ricorrente. D'altro canto, è da osservare che i motivi di ricorso articolati dal ricorrente al riguardo sono, per un verso, generici e, per altro, privi del carattere di decisività. L'eccezione, nella prospettazione a discarico, fonderebbe un ragionamento finalizzato a far emergere un pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente. Costui, si assume, non avrebbe avuto la possibilità di confrontare i testi delle conversazioni captate riprodotti nei files digitali con quelli originali. Due sono le considerazioni da svolgere sul punto. La prima è che i files anzidetti derivano dagli originali registrati nel server della competente Procura della Repubblica duplicando le tracce anzidette e, come tali, deve presumersi, salvo prova contraria, la conformità agli originali dei relativi contenuti. Né emergono in alcun modo dati o profili che possano indurre il sospetto di manipolazioni o alterazioni nei contenuti relativi. Essi provengono, invero, da operazioni di riproduzione eseguite da pubblici ufficiali, a ciò preposti per dovere d'ufficio. La seconda considerazione concerne la struttura ed il contenuto della doglianza che si sviluppa nel motivo di ricorso. Essa si risolve, in ultima analisi, in una mera prospettazione congetturale. Si adombra, infatti, una non conformità o una non coincidenza tra le tracce digitali. L'ipotesi, così ricostruita, tuttavia, per essere rispondente al reale dovrebbe essere frutto di un intervento specifico di manipolazione sul contenuto delle tracce foniche duplicate o, ancora, dovrebbe trarre scaturigine da una casuale modifica di cui, contrariamente, non v'è indizio né dati materiali che possano supportare l'eventualità di un suo concreto verificarsi. Si intende, allora, come il motivo di ricorso si traduca in una mera e astratta possibilità, priva di margini razionalmente apprezzabili, su base probabilistica e, prima ancora, in un'ipotesi che non si aggancia ad alcun dato di fatto nel processo allegato. Invero, sul tema, la medesima parte che si duole della questione non risulta aver allegato nei giudizi di merito alcun dato informativo che potesse fondare la tesi patrocinata e concorrere a destrutturare la decisione assunta dalla Corte d'appello. 20 نار 20 Alla luce di quanto premesso, pertanto, la doglianza è priva di fondamento e, a prescindere dalla sua valenza congetturale, si risolve in una rappresentazione puramente astratta.
3.4 Con il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato Managò si deduce violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Si è ritenuto esso ricorrente partecipe dell'associazione 'ndranghetista "OR-CA-Zindato", facente parte della cosca più ampia dei "BR". Sono state utilizzate le sentenze, passate in cosa giudicata, emesse in altri processi e si è ritenuto, appunto, che l'indicata cosca "BR" fosse stata accertata nella sua esistenza fino al luglio 2007 (sentenza denominata "Testamento") mentre la cosca "OR-CA-Zindato" sino all'11 giugno 2011 (sentenza denominata "Alta Tensione"). Non si sarebbe, tuttavia, fatta corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento agli artt. 238 e 238-bis cod. proc. pen., né si sarebbero valorizzati correttamente i dati a disposizione per ritenere l'attualità del gruppo mafioso. L'impiego dell'intercettazione tra il ricorrente e il LL (utilizzata per fondare le contestazioni relative all'estorsione su un appalto di 98 mila euro e ai due tentativi di estorsione -capi i), I) e m)-) era, al più, relativa ad episodi provenienti dal singolo e non dall'associazione. Il preteso capo NI CA era stato assolto dal reato associativo. Erroneamente sarebbe stato valorizzato l'incendio subito da DO MA (reo di aver licenziato NA LA,cognato di esso ricorrente), altro episodio che si inscriveva, comunque, in una dimensione di risentimento personale. Anche i rapporti con i nomadi non sarebbero stati significativi. Si è assunto che esso CO aveva svolto attività di intermediario tra costoro e le persone derubate delle proprie autovettura. Si trattava, tuttavia, e ancora una volta, ammesso che vi fosse stata soggezione, di un atteggiamento indotto dal singolo e non dall'associazione e che, in ogni caso, sarebbe smentito dall'atteggiamento di CO QU, che attestava di non temere per nulla il colloquio con esso CO. Altra vicenda era quella relativa a tale PI che aveva chiamato EG CI, perché era stato malmenato dagli zingari. Secondo il ricorrente si sarebbe trattato di un intervento legato al solo rapporto che CI aveva con QU. Ancora, è richiamato l'impegno politico in favore di PP PL, impegno in campagna elettorale non tradottosi in azioni di tipo mafioso, giacché la mancata affissione dei manifesti in favore della candidata RA era avvenuta M 21 per pure ragioni economiche (essendo stata corrisposta solo la somma di euro 40 a tale DO ER) e non per iniziative di intimidazione in questa direzione. Non significativo sarebbe stato il rinvenimento, avvenuto il 10 ottobre 2011, della c.d. "cimice" all'interno dell'autovettura Fiat, modello "Panda", di esso CO, proprio alla luce di quanto captato il successivo 21 ottobre 2011: nel corso di tale colloquio esso ricorrente ebbe ad affermare la sua tranquillità, non avendo commesso reati particolarmente gravi. La stessa cassa comune, funzionale al sostentamento dei detenuti, non era a beneficio degli associati in generale, ma di singoli elementi legati da rapporto di parentela al ricorrente con impossibilità di valorizzare anche quel dato come indicativo della esistenza del gruppo mafioso. Il rapporto con i CA sarebbe stato oggetto di un travisamento. Le intercettazioni non documenterebbero alcuna "fibrillazione", né un pactum sceleris con quella cosca. Il pranzo a Rimini cui si era fatto anche riferimento (pag. 334) era relativo a una mera operazione finanziaria, così come risultava priva di valenza la visita al ANtuario di Polsi e la dichiarazione resa dal collaboratore di giustizia RO MO. Questi aveva indicato il ricorrente e IP CO come gemelli, là dove il dato non rispondeva al vero ed aveva additato esso ricorrente come autista di NO CA. Durante la guerra di mafia nel 1985, tuttavia, esso ricorrente aveva appena nove anni e ne aveva quindici quando era finito lo scontro tra le fazioni (1991). Privo di rilevanza risulterebbe il contenuto della narrazione dell'altro collaboratore, De RO, che ha riferito solo di un lavoro di ristrutturazione, particolare che non avrebbe potuto avere alcuna valenza sulla condotta associativa. Anche la relazione che il ricorrente aveva con OR TE, nipote di PP CA, era un profilo avente valore ben definito. Sul punto l'intervento del TA non era in funzione della tutela dell'immagine mafiosa del CO, ma esclusivamente in funzione della tutela della famiglia del CO stesso e del rapporto con i figli che erano piccoli.
3.5 Con il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato Iaria si censura la violazione di legge e la valutazione della prova eseguita. Nella specie si sarebbe trattato di una serie di elementi indiziari erroneamente valutati dal giudice territoriale. Gli indizi sarebbero privi dei requisiti di gravità e precisione. In primo luogo farebbe difetto nella specifica vicenda processuale la prova relativa all'esistenza della cosca "CA-OR-Zindato". di 22 In secondo luogo, vi sarebbe stata una erronea valorizzazione di una serie di elementi in funzione della prova della condotta associativa. Quanto alla candidatura di PP PL, non si sarebbe tenuto presente che costui aveva capacità e risorse elettorali che prescindevano da ogni forma di coartazione. In ordine ai rapporti con i Rom si afferma che l'intercettazione a disposizione non sarebbe indicativa di alcuna partecipazione mafiosa, così come il rinvenimento della microspia non permetteva di trarre conclusione alcuna nel senso delineato nell'impugnata sentenza. Nella stessa direzione si sarebbe mossa la vicenda EN sulla elargizione del denaro ai detenuti e su un piano egualmente ininfluente, ai fini dell'accertamento della condotta associativa, si sarebbe posto il dialogo con RO OM sul rapporto di CO con OR TE. Del pari irrilevanti sarebbero i particolari relativi agli eventi in danno dell'CR, alla visita al ANtuario di Polsi ed alle dichiarazioni rese dal collaboratore MO. In particolare, quanto al danneggiamento delle auto dell'CR, lamenta il ricorrente che la difesa aveva spiegato le ragioni (lecite) del viaggio a Gravellona e, contrariamente, la Corte territoriale, pur in difetto di elementi che attestassero una conoscenza tra CR e CO, aveva ritenuto questi coinvolto nel danneggiamento delle vetture del primo. La vicenda inerente la visita al ANtuario di Polsi era stata suggestivamente richiamata, ma non affrontata in maniera obiettiva, né erano stati indicati elementi che potessero condurre l'evento a una logica di tipo mafioso. Le stesse dichiarazioni del MO non erano precise, né sul rapporto tra i due fratelli CO, né sull'attività lavorativa (noleggio di auto, attività del solo CO IP), né sul ruolo di entrambi, quali autisti di CA nel periodo della guerra di mafia svoltasi tra il 1985 e il 1991. 3.6 I motivi contenuti nei due atti sono da trattare congiuntamente in ragione della sostanziale identità delle critiche rivolte alla sentenza impugnata. Le censure di asserita violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen., sono infondate e al limite dell'inammissibilità. Il percorso logico segnato dalla decisione della Corte territoriale, con cui si è ritenuto il CO partecipe dell'associazione 'ndranghetista denominata "OR-CA-Zindato", facente parte della cosca più ampia dei "BR" è immune da vizi logici, né consta la violazione di legge segnalata. ド 23 Sono state utilizzate le sentenze, passate in cosa giudicata, emesse in altri processi e si è ritenuto, invero, che l'indicata cosca "BR" fosse stata giudizialmente accertata nella sua esistenza fino al luglio 2007 (sentenza denominata "Testamento") mentre la cosca "OR-CA-Zindato" sino all'11 giugno 2011 (sentenza denominata "Alta Tensione"). L'impiego delle decisioni anzidette è, contrariamente a quanto dedotto, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento agli artt. 238 e 238-bis cod. proc. pen., e, parimenti, immune da violazioni risulta il richiamo all'intercettato colloquio tra il ricorrente ed il LL e il significato dato al contenuto del colloquio (cfr pag. 230, in relazione ai lavori che in AN OR avrebbe dovuto svolgere l'MA). Né vale la rivalutazione del dato di prova relativo a quei fatti che si pretende di operare nel ricorso, valorizzando gli episodi stessi come provenienti dal singolo e non come eventi riferibili all'associazione e posti in essere nell'esecuzione di un programma superindividuale. Invero si è spiegato in sentenza, che si trattava di fatti che rientravano in quel programma e che, già dal punto di vista razionale, sarebbe stato impossibile ipotizzare, per le modalità commissive, un collegamento delle condotte anzidette al CO, uti singulus, e non in ragione della sua posizione associativa. Non disarticola poi il ragionamento svolto il richiamo all'assoluzione di NI CA dal fatto associativo. Si tratta di una posizione diversa e, nella specie, legata ad un'autonoma e diversa valutazione del risultato della prova acquisita nei suoi confronti. Temi di fatto sono poi rimessi alla valutazione di questa Corte su aspetti che non presentano né tratti di contraddittorietà, né di manifesta illogicità, richiamando, appunto, la valorizzazione dell'incendio subito da DO MA (che aveva licenziato NA LA, cognato del ricorrente), vicenda diversamente valutata in ricorso, che non presenta, tuttavia, aspetti in concreto censurabili attraverso il ricorso in esame. Si pretende, infatti, di ottenere da questa Corte una distinta valutazione, collegando l'episodio ad una dimensione di risentimento personale, secondo un meccanismo di rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità. Anche il richiamo ai rapporti con i nomadi propone una diversa valutazione dei risultati della prova, rispetto ai quali si auspica un diverso apprezzamento dal giudice di legittimità. E', ancora una volta, una metodica inammissibile, poiché il ricorrente propone una diversa soluzione interpretativa, suggerendo una lettura degli eventi da lui ritenuta maggiormente attendibile e preferibile. li 24 In questa logica il ricorrente non si avvede, tuttavia, che, proprio affermando di aver svolto attività di intermediario tra gli zingari e le persone derubate delle autovetture, egli finisce per ammettere un contributo indicativo di un ruolo specifico nella vicenda, e chiama la Corte di legittimità a una distinta e nuova valutazione proprio sul significato della portata di intimidazione che da quel gesto derivò. Invero, il giudice di appello ha razionalmente escluso lo spessore dell'ipotesi adombrata, secondo cui, ammessa una soggezione, si sarebbe trattato di un atteggiamento indotto dal singolo e non dall'associazione. Ha svalutato, invero, l'ipotesi che quella conclusione si potesse ritenere supportata anche dall'atteggiamento di CO QU, che dimostrava di non temere il colloquio con esso CO, così escludendo una chiave di lettura che collegasse la vicenda ad un aspetto personale e non ad una soluzione legata alla forza associativa. Si comprende come la motivazione resista nel suo percorso logico e sul punto risulti immune da censure, laddove il ricorso torna alla diversa valutazione del risultato della prova, in difetto di un travisamento o di una falsificazione rilevante dei dati informativi. Discorso non diverso riguarda la lettura della vicenda del PI, che aveva chiamato EG CI, dopo il contrasto con gli zingari. Anche a voler ammettere un rapporto privilegiato tra CI e QU, deve osservarsi come sulla vicenda la sentenza impugnata esprima una motivazione priva di incongruenze o contraddizioni quanto alla valenza associativa dell'intervento del primo presso il secondo. Non condivisibili risultano, ancora, richiami all'impegno politico in favore di PP PL, impegno in campagna elettorale sulla cui valenza associativa la Corte d'appello non ha avuto dubbio e ha spiegato, con motivazione immune da vizi tale specifico convincimento (cfr. pag. 235 e par. 5.2.2.). Priva di decisività e non valorizzabile nel senso indicato dal ricorrente risulta anche la vicenda del ritrovamento, il 10 ottobre 2011, della c.d. "cimice" all'interno dell'autovettura del CO. Sulla captazione del 21 ottobre 2011, infatti, la Corte di merito ha dato una lettura plausibile, annotando come i commenti si legassero al tentativo di ridimensionare il ruolo degli interlocutori, proprio alla luce dell'anzidetto rinvenimento. In fatto, e non condivisibili nel merito, sono gli ulteriori rilievi afferenti alla cassa comune, funzionale al sostentamento dei detenuti. Non appare davvero ragionevole, alla luce del quadro probatorio richiamato nella sentenza impugnata, che essa possa essere ritenuta non a beneficio degli associati in generale, ma di singoli soggetti al ricorrente legati da rapporto di parentela. 1 25 Quanto al rapporto con i CA non vi sono tratti di travisamento. I contenuti delle intercettazioni documentano esattamente quanto indicato in sentenza e non sussistono le condizioni per attribuire allo stesso pranzo in Rimini -cui si era fatto anche riferimento (pag. 334)- il significato di un incontro relativo a una mera operazione finanziaria. I relativi rilievi sviluppati dal ricorrente si sostanziano in critiche di fatto e chiamano la Corte a nuove, inammissibili, valutazioni della prova. Di spessore non diverso sono le considerazioni sulla visita al ANtuario di Polsi. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RO MO, deve annotarsi come la decisione abbia al relativo contenuto operato riferimenti puramente ad adiuvandum e come il ricorso non indichi il profilo di decisività dei rilievi e delle critiche svolte nello scrutinio del relativo portato dichiarativo. Ciò vale sia per le indicazioni sul ricorrente e IP CO, additati contrariamente al vero come gemelli, sia in relazione a quanto affermato su DO CO, indicandolo come autista di NO CA. L'obiezione che durante la guerra di mafia nel 1985 il primo avesse appena nove anni e, dopo la fine dello scontro tra fazioni (1991), ne avesse solo quindici, non risulta affatto decisiva. In questa logica, invero, mette conto osservare che a parte la mancanza di riferimenti temporali precisi al periodo in cui effettivamente il CO avesse svolto le anzidette mansioni, anche la non verificabilità della dichiarazione del MO non è idonea a mettere in discussione gli altri elementi utilizzati dalla decisione impugnata, per ritenere provato il rapporto associativo, che la Corte territoriale ha costruito fondando la sua conclusione su ben altri elementi. Egualmente privi del crisma di decisività risultano i riferimenti alla narrazione del collaboratore De RO e la relazione di CO con OR TE, nipote di PP CA. Pur ammesso un intervento di TA in funzione della tutela della famiglia del CO stesso e del suo rapporto con figli, ciò non disarticolerebbe affatto il costrutto decisorio posto a fondamento della decisione impugnata;
che, plausibilmente ravvisa in quell'intervento anche lo scopo di tutelare il "prestigio sociale" dell'interessato come componente l'associazione 'ndranghetista Deve, pertanto, affermarsi l'infondatezza della denunciata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione agli aspetti esaminati. La dedotta violazione della norma, in tale articolo del codice di rito contenuta, non ricade nell'ipotesi prevista dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché la sua inosservanza - che non è sanzionata da nullità, decadenza, inammissibilità o inutilizzabilità- refluisce nell'ambito di applicabilità dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Così delimitato il tema di indagine in sede legittimità, si deve concludere che il primo motivo di ricorso, in parte qua, è infondato, al limite dell'inammissibilità, li 26 perché propone temi in fatto e per altro verso argomenti già dedotti in appello, senza introdurre elementi di novità idonei a costituire critica efficace della chiara motivazione contenuta nella sentenza impugnata in risposta a tali motivi.
3.7 Con il terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato Managò viene denunciata la violazione dell'art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen, avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto armata l'associazione. Gli elementi valorizzati non erano idonei, contrariamente, a sostenere la sussistenza dell'aggravante; peraltro esclusa nel parallelo giudizio abbreviato.
3.8 Non ricorre alcuna violazione dell'art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen, avendo la Corte d'appello correttamente ritenuto armata l'associazione. La disponibilità di armi in capo a singoli associati era pacifica e tale dato è stato legittimamente ritenuto idoneo ad affermare la sussistenza dell'associazione dotata del carattere armato. Si deve ribadire, invero, che la circostanza aggravante della dotazione armata del gruppo può riferirsi anche alla disponibilità di armi legalmente detenute da parte degli associati, poiché la condizione obiettiva cui la norma in esame appresta tutela prevedendo un'aggravante ad effetto speciale è relativa alla maggiore pericolosità che discende dalla detenzione delle armi stesse e dalla relativa disponibilità che ne abbiano gli associati per delinquere di stampo mafioso. E', pertanto, nell'anzidetto profilo di pericolosità soggettiva che si espande dal gruppo al singolo che si incentra l'oggetto dell'intervento sanzionatorio, con la conseguenza che l'incremento di pena per l'aggravante della "partecipazione armata" trova razionale giustificazione proprio nell'anzidetto aspetto del pericolo concreto che deriva dalla disponibilità e dalla possibilità di utilizzare armi che gli associati hanno per raggiungere gli scopi dell'ente cui W aderiscono;
essendo irrilevante che le stesse siano legalmente o illegalmente detenute (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 2, n. 2833 del 27 settembre 2012, dep. 2013, Adamo, Rv.254295; Cass. Sez. 1, n. 3385 del 26 settembre 1991, Ruga, Rv. 188445). La dotazione armata di un'associazione e la relativa circostanza aggravante che si comunica agli associati può, in particolare, riferirsi ad armi legalmente detenute, poiché il nucleo di maggiore lesività che giustifica l'aggravante non si incentra sulla semplice disponibilità delle armi stesse da parte di un singolo soggetto, ma sulla particolarità che esse armi, caratterizzano la posizione di un soggetto intraneo ad una struttura mafiosa, rinvigorendone la pericolosità individuale ed espandendola alla struttura plurisoggettiva che, come anticipato può realizzare le sue finalità con maggiore facilità. Si tratta di un accrescimento li 27 di pericolosità biunivoco, individuale e collettivo, che giustifica l'incremento della carica lesiva del fatto e l'inasprimento della pena. In ciò sta, tra l'altro, la costruzione come oggettiva dell'aggravante in discorso (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 5, n. 1703 del 24 ottobre 2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258956; Cass. Sez. 6, n. 42385 del 5 ottobre 2009, Ganci, Rv. 244904).
3.9 Con il quarto motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato Managò si duole il ricorrente della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, tra gli altri, agli artt. 629 e 393 cod. pen. In ordine al capo e) della rubrica era stata erroneamente ritenuta la tentata estorsione in danno di CE. In realtà, esso ricorrente avrebbe agito mosso dallo scopo di ottenere ciò che, a suo giudizio, gli spettava (un posto di lavoro) che era stato oggetto di un patto pre-elettorale con lo stesso CE. Il ricorrente censura la sentenza sul punto relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991. Si era ritenuto il delitto di estorsione tentata in ragione di una conversazione tra esso ricorrente e LL in cui si faceva riferimento ad una somma di danaro da riscuotere in relazione ad un lavoro del valore di 98.000 euro. Sia pure come estorsione tentata, il fatto neutro era stato ritenuto provato ex se, così non permettendo alcun contraddittorio sulla prova e senza individuare neppure la persona offesa. Il ricorrente lamenta d'aver svolto funzioni di intermediario per la ditta MO e non esclude che il contenuto della conversazione si potesse legare, appunto, a quella attività. La stessa conversazione aveva fondato la contestazione di cui al capo I), poiché il LL riferiva quanto detto dal ZE, secondo il quale avrebbe pagato al momento dell'apertura del cantiere. La mancata escussione della fonte di prova ZE riduceva i margini dimostrativi dell'intercettazione. Sul capo m), priva di motivazione appagante risulterebbe la sentenza impugnata che ha ritenuto di frazionare le dichiarazioni di IL, assumendo che costui avesse detto il vero fino ad un certo punto e mentito nel momento in cui aveva negato di aver pagato l'estorsione.
3.10 In ordine al capo e) della rubrica il ricorrente afferma che è stata erroneamente ritenuta la tentata estorsione in danno del CE. La questione risulta esattamente affrontata dalla Corte territoriale, con motivazione, ancora una volta, immune da vizi in questa sede rilevanti (cfr. pagg. 260 e 261 e ss.). La pregressa resistenza del CE al duo PL-CO connota il fatto, secondo il giudice territoriale, come tentativo di estorsione e li 28 caratterizza la minaccia posta in essere per costringere CE a rinnovare il contratto con la LA alle condizioni volute da CO. La Corte d'appello si è soffermata sulla materialità del fatto e sull'elemento soggettivo che si caratterizzò come dolo di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Facendo leva sul simbolismo, gravemente intimidatorio, espresso dal gesto posto in essere (di riporre una tanica sul cofano dell'autovettura di CE), si è escluso, da un lato, che potesse avere significato il mancato accertamento sulla natura del liquido interno alla tanica stessa e, dall'altro, che le modalità di confezionamento dell'ordigno (tanica e innesco con miccia) consentissero ipotesi e letture alternative. D'altro canto, l'illiceità della pretesa e la genesi della posizione per la quale si agiva escludeva in radice la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria con la conseguenza di non poter configurare l'ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Infondate risultano, poi, le censure del ricorrente sulla circostanza aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991. Oltre a riproporre temi già specificamente sottoposti alla Corte territoriale e da questa affrontati, la doglianza sul punto risulta generica e priva di aspetti che possano costituire effettiva critica alla motivazione che ha indotto la Corte d'appello a confermare la decisione impugnata. In particolare, il giudice di merito si è soffermato sulla questione dell'aggravante in esame (cfr. pagg. 397 e 398) nel duplice profilo del metodo e della finalità ed ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice. Risultano richiamate, in funzione della conclusione raggiunta, proprio le dichiarazioni del teste e quelle rese dallo stesso CE, che aveva manifestato agli inquirenti tutto il suo timore per le possibili reazioni del CO. Di costui, infatti, conosceva lo spessore mafioso e la fermezza che avrebbe dimostrato sulla vicenda proprio in funzione della tutela della struttura associativa e della sua credibilità in ragione del rispetto del patto siglato con il politico, cui costui si sarebbe dovuto conformare. Egualmente infondati sono i rilievi sulle ulteriori condotte qualificabili come estorsione. Immune dalle censure rivolte è il ragionamento posto a fondamento della decisione sul delitto di estorsione tentata sulla base del contenuto della conversazione tra il ricorrente e LL, in cui si faceva riferimento alla somma di danaro da riscuotere in relazione ad un lavoro del valore di 98.000 euro. Non ha rilievo l'obiezione secondo cui il fatto non sia stato ritenuto provato ex se. In realtà la prova è nella stessa intercettazione, dal contenuto chiaro, e risulta ininfluente la mancata individuazione della persona offesa. D'altro canto li 29 meramente congetturali risultano le affermazioni sulle funzioni di CO di intermediario per la ditta MO e sulla possibilità che il contenuto della conversazione si potesse legare, appunto, a quella attività. Quanto al fatto di cui alla contestazione contenuta nel capo 1), a sua volta ricostruito attraverso il richiamo alla medesima intercettazione, laddove il LL riferiva quanto detto da DO ZE, secondo il quale avrebbe pagato al momento dell'apertura del cantiere, la mancata escussione della fonte di prova (ZE, appunto) non aveva avuto alcuna incidenza sulla struttura della prova stessa, né avrebbe, come erroneamente dedotto in ricorso, ridotto i margini dimostrativi dell'intercettazione. Corretta risulta la motivazione sul capo m), anche nella parte in cui si era inteso frazionare la dichiarazione del IL;
e ciò, in particolare, alla luce del contenuto della conversazione stessa che dava, appunto conto della "convocazione" del IL che negava contrariamente l'estorsione, non offrendo, tuttavia, una spiegazione appagante proprio sull'anzidetto particolare. La contestazione, invero, era relativa al tentativo di estorsione in danno del consorzio Facility Management s.r.l., attuato relazionandosi con l'indicato IL, amministratore di tale società consortile e preposto alla gestione tecnica della consorziata Sipam s.r.l., sulle attività appaltate per la pulizia all'interno dell'ospedale Morelli. La sentenza spiega le ragioni a sostegno della assoluzione di QU BR, chiarendo, da un lato, che essa assoluzione non aveva nessi di collegamento con la posizione del CO e, dall'altro, che la difesa nello stesso motivo di appello non aveva neppure indicato in che punto e per quale aspetto le due statuizioni fossero in rapporto di contraddittorietà (v. anche infra, par. 3.16).
3.11 Con separato motivo dell'atto sottoscritto dall'avvocato Managò il ricorrente censura il ragionamento posto a fondamento della negazione delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio.
3.12 Tale motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha, invero, spiegato che, a parte la genericità del motivo di appello sullo specifico punto, v'era al riguardo ampia motivazione nella sentenza di primo grado e le deduzioni dell'appellante si risolvevano in una identica censura per una serie di imputati;
con ciò convalidando l'inammissibilità della doglianza relativa alla misura della pena. 30 ک ے 3.13 Con gli ultimi due motivi del ricorso sottoscritto dall'avvocato Managò sono denunciati: a) il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati accertati;
b) l'affermata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 in relazione ai capi i), 1) e m).
3.14 E' infondata la doglianza avanzata sul regime della continuazione (tra il reato associativo e quelli c.d. "di scopo"), negata dal giudice di primo grado e, tuttavia, non espressamente devoluta con l'appello: tale particolare ha imposto al giudice di appello, in ossequio alla regola di devoluzione (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.), di non ritenersi investito della relativa questione. Del resto questa Corte ha avuto modo di precisare che la questione relativa all'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 81, secondo comma, cod. pen. deve essere prospettata con i motivi d'appello e non in sede di conclusioni nel giudizio di secondo grado di merito (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 2, n. 17077 del 8 febbraio 2011, Biscaro, Rv.250245; Cass. Sez. 2, n. 10470 del 12 febbraio 2016, Gargano, Rv.266655). La doglianza articolata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 in relazione ai capi i), I) e m), risulta invece intrinsecamente generica, aspecifica e non correlata sul punto alla decisione di merito impugnata, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di censura.
3.15 Con l'atto di impugnazione sottoscritto dall'avvocato Iaria il ricorrente lamenta quanto segue. Quanto al tentativo di estorsione ai danni dell'imprenditore DO ZE (capo I)), la motivazione -a giudizio del ricorrente- sarebbe carente. I dati tratti dall'intercettazione sui lavori che avrebbe dovuto iniziare il ZE non sarebbero stati sufficienti a documentare l'assunto accusatorio. Era rimasto ignoto, infatti, l'imprenditore e il lavoro oggetto di dialogo, così non permettendo il pieno esercizio del diritto al contraddittorio sulla prova. Non diversa sarebbe risultata la vicenda relativa al tentativo di estorsione di cui al capo i), fatto rispetto al quale era rimasta ignota l'identità della vittima e l'oggetto del lavoro stesso. Quanto al capo m), DO IL aveva escluso di aver ricevuto pressioni estorsive. La decisione di merito aveva incentrato la sua ricostruzione sul solo dato intercettivo, senza spiegare, tra l'altro, la ragione per la quale si fosse addivenuti ad assoluzione di QU BR, accusato della commissione del medesimo delitto. li 31 La decisione impugnata era censurabile anche sull'estorsione tentata ai danni del consigliere regionale IO CE, di cui al capo e), per un triplice ordine di ragioni. Sulle minacce e sugli atti intimidatori la sentenza si fonda sulla sola testimonianza della vittima del reato che aveva riferito di un incontro successivamente al fatto e al velato richiamo ad una tanica da parte del ricorrente. Pur alla luce del rinvenimento della tanica stessa la serietà della minaccia era ridimensionata per l'inoffensività del liquido contenuto e per la sua conoscibilità da parte della medesima vittima. In terzo luogo, esso ricorrente avrebbe preteso semplicemente l'esecuzione di un patto che rientrava in un accordo stipulato in condizione di parità (conclusione di un contratto lavorativo il cui corrispettivo sarebbe stato corrisposto dall'Ente IO RI e non dal CE). Sul punto la motivazione non avrebbe affrontato il profilo del pregiudizio patrimoniale. Su tutti i reati fine farebbe poi difetto, anche graficamente, la motivazione sia in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, erroneamente ritenuta, sia alla circostanza della dotazione armata di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che la motivazione sul trattamento sanzionatorio in relazione all'art. 133 cod. pen.
3.16 In ordine a tali doglianze valgono le seguenti considerazioni. Non decisivi risultano i particolari relativi agli eventi in danno dell'CR, alla N visita al ANtuario di Polsi e alle dichiarazioni rese dal collaboratore MO (secondo quanto si è già avuto modo di annotare). Si tratta di aspetti non risolutivi che sono sviluppati nello stesso ricorso in maniera intrinsecamente generica. Anche le questioni afferenti al delitto nei confronti del ZE sono state già esaminate e si è avuto modo di dire perché non vi fosse alcuna violazione della regola del contraddittorio, emergendo la prova direttamente dal testo dell'intercettazione, pur non essendo stata esattamente identificata la vittima dell'estorsione, là dove al contrario emergeva con certezza la condotta conforme al paradigma d'incriminazione testé evocato. A conclusioni non dissimili si perviene in ordine alla vicenda che interessò DO IL che, pur avendo escluso di aver ricevuto pressioni estorsive, come si è detto, non aveva spiegato le ragioni della sua "convocazione" che emergeva dal testo dell'intercettazione, così inducendo una conclusione di inattendibilità sul punto specifico. 心 32 Quanto alla assoluzione di QU BR dall'accusa di avere commesso il medesimo fatto, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la sentenza impugnata (pag. 266) rinvia espressamente a quanto ritenuto nella decisione di primo grado (pagg. 592-594); così legittimando, in presenza di c.d. "doppia conforme", l'incorporazione di quel ragionamento nella ulteriore decisione, pur avendo la Corte d'appello già indicato di aver condiviso la ricostruzione in esame già operata. Il giudice di appello ha ricostruito i fatti spiegando come CO, venuto a conoscenza dell'aggiudicazione a DO IL dell'appalto per la pulizia dell'Ospedale Morelli, avesse convocato tale persona, senza essere ancora riuscito a parlargli. Il tutto era oggetto di dialogo tra il medesimo CO e il LL (cfr. anche pagg. 76 e ss della decisione impugnata). Il primo spiegava che avrebbe insistito, rinnovando l'invito al IL, per ottenerne la presenza, attraverso il cognato (GI RO) che lavorava alle sue dipendenze. Si apprendeva che già in passato (circa due anni prima) il medesimo CO si era attivato, sollecitando altro pagamento (estorsivo) in relazione ad analogo appalto. La ragione dell'assoluzione di QU BR QU, con formula del non aver commesso il fatto si fondava, dunque, nella mancanza di prova di un suo contributo rilevante alla vicenda in esame, interamente gestita da CO. Né, osserva la decisione impugnata, il motivo di censura alla prima sentenza aveva spiegato in che misura l'assoluzione in questione potesse avere nessi di collegamento con la posizione di CO, là dove il contenuto del materiale valutato e scrutinato dava, appunto, conto di un ruolo sostanzialmente esclusivo di costui nei fatti e delle sue responsabilità. Le critiche del ricorrente non colgono nel segno neppure quanto alla tentata estorsione di cui al capo e). La vicenda in questione è relativa all'assunzione a tempo determinato di IA LA (nipote di IO OR), presso la struttura del gruppo consiliare del P.D.L. del Consiglio regionale della IO RI, per effetto della minaccia, implicita esercitata, sul consigliere regionale CE, minaccia indotta dall'appartenenza di CO alla cosca BR-CA. Si è osservato come alla scadenza del rapporto a tempo determinato si fosse tentato di far rinnovare il rapporto, con le medesime modalità e ricorrendo, per altro verso, alla minaccia esplicita, attraverso il gesto di lasciare una tanica sul cofano dell'automobile di CE. Ebbene la Corte territoriale ha ritenuto, come si è già avuto modo di anticipare, che, nel primo segmento d'azione, contestato al capo d), in relazione alla assunzione richiestagli non _ vi fu imposizione estorsiva. Piuttosto e 33 contrariamente si rientrava nel libero adempimento, con l'intermediazione ed il sostegno di PP PL, ad un preesistente patto pre-elettorale (nullo) al quale aveva aderito il CE e che segnava il vincolo di fedeltà e di sostegno tra la cosca e il medesimo CE, facendo assurgere CO, come già era accaduto in passato, a "grande elettore" dell'uomo politico. Proprio il PL e il suo ruolo anche politico e familiare avevano permesso di indirizzare i voti del CO e di evitarne la dispersione facendoli, dunque, convergere verso l'indicato CE. Si trattò, allora, di un'assunzione voluta in primo luogo dal CE -che intendeva onorare e rispettare il patto- e in questa logica si è inteso escludere la tipicità della condotta estorsiva in relazione alla assunzione della LA. Contrariamente, per il delitto di cui al capo e) -relativo al rinnovo del contratto- il CE, nell'impossibilità anche per ragioni di contenimento della spesa pubblica, di garantire quel rinnovo subì le pressioni prima del PL e, poi, del CO che rivendicava quanto assumeva gli spettasse e che non esitò a passare alle minacce esplicite. La valorizzazione della testimonianza della vittima del reato è il nucleo centrale nella ricostruzione del fatto e i riferimenti alla tanica e alla serietà della minaccia non ridimensionano affatto la questione, in ragione dell'inoffensività del liquido contenuto all'interno. Le affermazioni, infatti, non si correlano al ragionamento seguito dalla Corte di appello che ha evocato il mezzo commissivo in funzione del simbolismo di intimidazione che ne derivava e che venne colto, in tutto il suo spessore, dal CE. Né, infine, sul punto ha rilievo il richiamo alla pretesa relativa alla esecuzione di un patto connesso ad un (giuridicamente inefficace) accordo pre-elettorale stipulato in condizione di parità (conclusione di un contratto lavorativo il cui corrispettivo sarebbe stato corrisposto dall'Ente IO RI e non da CE). Sul punto, invero, la Corte territoriale ha spiegato chiaramente come la prima assunzione di IA LA quale collaboratrice, a tempo determinato, del gruppo consiliare del P.D.L. presso il Consiglio regionale della IO RI, avvenuta nel mese di settembre 2010, fosse stata esecuzione di quell'accordo, tanto che non v'era stata percezione di imposizione o di minaccia e la condotta era stata realizzata come se si trattasse di un atto dovuto, esecutivo del pregresso (nullo) patto pre-elettorale. Ne era, infatti, derivata l'assoluzione con formula d'insussistenza. Contrariamente sugli eventi successivi la Corte di appello ha chiarito le ragioni a fondamento dell'incriminazione estorsiva dando conto, secondo quanto si è avuto modo di anticipare della struttura del delitto ascritto. Quanto al profilo del pregiudizio patrimoniale patito, appunto, dalla IO e non direttamente dal destinatario della condotta minacciosa, si tratta di un 34 aspetto marginale e che non incide sulla struttura della fattispecie configurabile anche a fronte della anzidetta particolarità. Per le doglianze avanzate in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, alla circostanza della dotazione armata di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla motivazione alla base della determinazione della misura della pena in relazione all'art. 133 cod. pen., si può rinviare a quanto già detto al riguardo sub 3.8, 3.12 e 3.14, essendo le censure riproduttive di temi sopra trattati D) Il ricorso di NZ TA (due motivi di impugnazione).
4.1 Tale ricorrente deduce in primo luogo che: la Corte di appello aveva omesso di considerare l'esistenza di un contributo tangibile di esso TA al raggiungimento dello scopo associativo, contributo non emerso essendo stata ritenuta sufficiente la "messa a disposizione"; del resto, era priva di fondamento, e non confermata dal contenuto dell'intercettazione, l'interpretazione offerta dalla Corte territoriale che aveva ritenuto di convalidare il ragionamento del primo giudice e che aveva ritenuto che il TA stesso fosse intervenuto per sollecitare una riflessione di SA CA sul malumore del OM per la mancata attribuzione di cariche in seno al gruppo mafioso;
in questa logica quel malumore era interpretabile egualmente come timore di essere ucciso nella decisione del gruppo 'ndranghetistico; la sentenza aveva valorizzato diverse intercettazioni del separato procedimento (denominato "Crimine") che non avevano neppure portato ad aprire un'indagine su esso ricorrente;
non risultava che esso TA fosse stato affiliato, né che possedesse una carica e le stesse battute scambiate tra US e SA CA attestavano che l'attribuzione della carica al ricorrente fosse al più in corso di assegnazione e si discutesse di un avanzamento del cursus honorum;
ammesso il sostegno della cosca a PP PL per l'elezione al consiglio comunale di GG RI, non era stato dimostrato che il procurare voti fosse avvenuto attraverso il condizionamento del corpo elettorale e avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo;
del resto, unica azione documentata di esso TA era verso il figlio e non a nome del clan o nell'interesse del gruppo, ma in funzione del conseguimento di scopi personali;
prive di ogni significato associativo erano ancora le frequentazioni con altri soggetti imputati e le dichiarazioni captate nel corso di un colloquio relativo ad L 35 una relazione extraconiugale di DO CO, così come la visita al santuario di Polsi: sì che nella specie non risultava, dunque, un contributo specifico al gruppo da parte del ricorrente.
4.2 Tale motivo di impugnazione è inammissibile. In primo luogo la Corte territoriale si è soffermata sulle ragioni per cui ha affermato l'esistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, questione su cui il TA stesso si era soffermato assumendone l'insussistenza; e ciò per travolgere l'affermazione di penale responsabilità per la commissione di quel delitto (cfr. pagg. 473-481 sentenza impugnata). Quanto al tema della omessa considerazione di un contributo tangibile al conseguimento dello scopo associativo, contributo non emerso, essendo stata, contrariamente, ritenuta sufficiente la "messa a disposizione", la Corte ha offerto spiegazioni appaganti chiarendo una serie di profili in fatto che davano, appunto, conto della compenetrazione del ricorrente nella struttura associativa in esame e, in definitiva, del contributo di costui al gruppo. In questa logica sono state richiamate le intercettazioni risalenti al 2007 del processo denominato "Crimine" (cfr. pagg. 482 e ss.) e sono stati operati rinvii significativi alla decisione di primo grado (pagg. 280-285) da cui si ricavava la fibrillazione che aveva tratto scaturigine dall'incontro (cena) del 13 novembre 2007. Si trattava di un'occasione importante per la vita associativa cui prese parte il ricorrente che, unitamente a CO ed a CA, manifestò tutto il suo disappunto per la scelta assunta di non assegnare a OM una "carica sociale" di maggiore spessore rispetto a quella che gli era stata riconosciuta. In questa logica, era emersa la decisione e l'iniziativa di TA, a seguito dell'indicata "mangiata", per discutere con CA dei rimpiazzi e avviare un tentativo di "abboccamento" con SA CA, presso la nota rivendita di frutta in ANt'Anna. Il fine era quello di far emergere i malumori che erano scaturiti dalla decisione del giorno precedente. Quel summit, infatti, aveva generato scontento aprendo gli assetti associativi a possibili strappi, da ricucire nell'immediato. Tuttavia, l'incontro si risolse in un nulla di fatto e proprio TA manifestò tutta la sua irritazione, per essersi CA rifiutato anche di parlare dell'argomento, con la conseguenza che gli incontri successivi (tra TA, CO, CA e OM) si svolsero con una serie di cautele proprio per evitare che si potesse ingenerare sospetto da parte del primo. Si dissolve, dunque, la critica contenuta in ricorso secondo cui il contenuto dell'intercettazione non confermerebbe l'interpretazione offerta dalla Corte نال 36 territoriale che ha condiviso il ragionamento del primo giudice, secondo cui TA intervenne proprio per sollecitare una riflessione di SA CA sul malumore di OM per la mancata attribuzione di cariche in seno al gruppo mafioso. In realtà, si rimette in discussione il significato del contenuto di intercettazioni, pur in assenza di una ricostruzione apertamente e chiaramente illogica o contraddittoria. Questa Corte ha spiegato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. S.U., n. 22741 del 26 febbraio 2015, Sebbar, Rv. 263715). Del resto, la spiegazione offerta risulta coerente, ed in linea con tutti i dati acquisiti al processo, anche nella parte in cui ha ritenuto che nel colloquio si sottolineasse - da parte del OM medesimo che interloquiva con il TA - il timore di essere eliminato dal gruppo 'ndranghetistico, ipotesi alla quale il primo aveva già pensato delineando contromisure che irritavano ulteriormente lo stesso TA. Ininfluente il rilievo sulla valorizzazione delle diverse intercettazioni del separato procedimento (denominato "Crimine") che non avevano neppure portato ad aprire inizialmente un'indagine; e ciò in ragione del fatto che la scelta di tenere fuori TA dalle prime investigazioni e determinazioni sull'azione penale non significava affatto sua estraneità, né determinava forme di preclusione alla decisione postuma di rielaborare quel materiale, intendendo e ricostruendo un ruolo associativo che si era ritenuto da esse derivasse in maniera piana. Proprio attraverso i testi delle intercettazioni si documentava, secondo i giudici territoriali, il massimo punto di scontro interno alla cosca stessa che, da un alto vedeva la posizione di vertice gestita da SA CA e, dall'altro, vedeva CO, TA, CA e OM irritati dalle decisioni assunte sull'assegnazione delle cariche e dei ruoli in essa struttura. Non risultano, altresì, condivisibili i rilievi sulla mancata affiliazione di TA o sulla mancanza di una "carica" in seno all'associazione. A parte i contenuti dei dialoghi che il medesimo TA aveva intrattenuto con l'ala separatista, delusa dalle iniziative del gruppo, dialoghi che lo avevano visto promotore, tra l'altro, di una linea attendista e unificante, TA stesso era stato oggetto di riferimenti ulteriori e chiari in altri colloqui. Erano, infatti, evidenti i riferimenti alla sua persona nel contesto locutorio tra US e SA CA (intercettazione del 13 settembre 2008, richiamata dalla Corte territoriale). Il colloquio risulta chiaramente interpretato non nel senso ド 37 indicato in ricorso per cui si sarebbe discusso di un extraneus al gruppo. Si trattava, piuttosto, di riferimenti che postulavano chiaramente l'intraneità di TA e che evocavano, in previsione, la possibilità di assegnare a costui ruoli di maggiore rilevanza nel gruppo, determinazioni su cui si sarebbe, tuttavia, dovuto discutere con il vertice assoluto della struttura (NI CA). La valorizzazione del sostegno della cosca (e in essa del TA) a PL per l'elezione al Consiglio comunale di GG RI era altro aspetto significativo e, pur trattandosi di un affare che caratterizzava la specifica dinamica associativa, non è stato un elemento in sé considerato autosufficiente a fondare l'affermazione della responsabilità penale per il delitto in esame. Piuttosto, la sentenza impugnata lo richiama a conforto degli altri dati a disposizione e di quanto emerso attraverso la lettura delle intercettazioni, spiegando che esso funge da elemento teso a corroborare la posizione del ricorrente già chiara per quanto anticipato. In questa logica, ancora, si richiama il colloquio con la nipote, CR, colloquio durante il quale il medesimo TA inserisce chiaramente se stesso e il CO nel contesto associativo che mette capo al CA e compara le relative posizioni individuali con la sua. Si tratta di una finalità locutoria che altro significato non ha, secondo la Corte di appello, se non quello di sottolineare la medesima condizione di appartenenza. La Corte territoriale ha anche affrontato (pagg. 491 e ss) la questione relativa ad una relazione extraconiugale di CO, così come la visita al ANtuario di Polsi, con un ragionamento immune da censure e valorizzando elementi di fatto insindacabili in questa sede. A ben vedere, allora, non colgono nel segno le critiche contenute in ricorso e le affermazioni secondo cui il ruolo associativo sarebbe stato inferito da una generica e astratta condotta di messa a disposizione del gruppo, non tradottasi in contributi concreti alla struttura superindividuale. Piuttosto si è avuto modo di sottolineare come il TA stesso abbia contribuito alla vita e alla sopravvivenza della struttura, sia attraverso la sua "disponibilità", di deciso spessore concreto, at candidato presietto per ittradottasi anche nel sostegno elettorale alla elezione del Consiglio regionale of allineandosi alle direttive impartite dal gruppo secondo i desiderata del PL- ,e, soprattutto, abbia "rivelato" il suo inserimento nella cosca attraverso contatti e commenti che ne attestavano la piena adesione materiale e psicologica. Per il primo aspetto le intercettazioni danno conto del ruolo e del contributo offerto durante la campagna elettorale del PL, della frequentazione da parte del ricorrente della segreteria politica di costui e del contenuto dei colloqui con il CO, contenuto che il TA stesso rivelava al figlio, rassicurandolo sulla sua assunzione e sul rispetto del patto pre-elettorale che il PL avrebbe dovuto assicurare, tenendo fede agli impegni presi con il medesimo CO. Л 38 Del resto la Corte territoriale ha spiegato ampiamente in più punti (e in particolar e e per quanto qui rileva, nelle pagg. 479 e ss) le ragioni per le quali la campagna elettorale svolta nell'interesse del PL fu una iniziativa di chiara matrice 'ndranghetistica che si svolse non come attività privata о nell'interesse del singolo soggetto, ma per attuare la tipica finalità incriminata dall'art. 416 bis cod. pen., come si ricavava dalle dichiarazioni del collaboratore De RO su quella vicenda che avevano trovato ulteriore e definitivo riscontro, sul tema del volantinaggio e delle affissioni, nelle intercettazioni del CI a ciò deputato. Sono stati, poi, richiamati proprio i commenti e le considerazioni svolte sugli assetti organici del gruppo 'ndranghetistico e sulle rivendicazioni inerenti l'assegnazione delle cariche relative. Si tratta di aspetti di importanza centrale in una struttura in cui la stessa distribuzione del potere e dei margini operativi di ciascun aderente è in stretto collegamento con il ruolo e con la posizione assegnata a livello di inquadramento cd. organico. Ciò spiega perché la partecipazione dello stesso TA al summit sopra richiamato e la sua interlocuzione, al cospetto di altri aderenti, riveli una condizione di piena partecipazione, non potendo, diversamente, neppure ipotizzarsi che il ricorrente potesse interloquire in quella congiuntura su temi sensibili direttamente afferenti le cariche associative, senza essere parte della struttura. Né può ritenersi che egli potesse prendere liberamente parte a una riunione durante la quale gli stessi vertici del gruppo si confrontavano su quei particolari che rivelavano i ruoli e le posizioni "interne" degli aderenti, esponendoli a conoscenze reciproche che solo fidati e stretti concorrenti avrebbero potuto condividere. In realtà il TA mantiene rapporti diretti con SA CA e diviene il portavoce delle esigenze degli aderenti più giovani e, in questa logica, assume, in definitiva, anche il ruolo di delineare una strategia alternativa alla assegnazione delle cariche associative, non pienamente in linea con quelle che risultano le indicazioni dei vertici del gruppo. Infine, il TA è soggetto riconosciuto come intraneo dagli altri aderenti (CO, CA e CA) e, soprattutto, detto ruolo è noto nel contesto allargato anche in ambiti associativi opposti a quello d'appartenenza. Lo stesso MA, appartenente al gruppo RO, condividente la cosca di AN OR Extra, ne ha conoscenza e cognizione ed irrilevante, si è spiegato nella decisione impugnata, è il particolare relativo alla mancata indicazione e conoscenza del TA da parte del collaboratore De RO, anche associato, ma con ruolo di c.d. colletto bianco, posizione che renderebbe assolutamente probabile la mancata conoscenza dell'imputato. li 39 4.3 Il ricorrente censura in secondo luogo la sentenza che, con motivazione errata in diritto, aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., atteso che le armi che avevano fondato l'affermazione della circostanza erano detenute per la caccia e con regolare autorizzazione di Pubblica Sicurezza 4.3 La motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta corretta;
con conseguente infondatezza del motivo di impugnazione. Per quanto già detto, non valgono, a sostegno della deduzione del ricorrente, i rilievi sulla particolarità che le armi fossero detenute per la caccia e con regolare autorizzazione di pubblica sicurezza. Sul punto si rinvia agli argomenti ed ai principi esposti in linea generale (punto 1.3) e nell'esame del ricorso di DO CO (punto 3.8). E) Il ricorso di NA LA (tre motivi di impugnazione).
5.1 Con il primo motivo anche tale ricorrente si duole del mancato rilascio delle copie delle intercettazioni in "formato forense". Le disposizioni di cui agli artt. 116 e 268 cod. proc. pen. si sarebbero dovute interpretare alla luce della convenzione di Budapest ratificata dalla legge n. 48 del 2008, con la conseguenza che il mancato rilascio dei testi intercettivi nella forma richiesta aveva realizzato una indiscutibile lesione del diritto di difesa.
5.2 La questione dedotta in tale motivo è sovrapponibile a quella agitata nel ricorso di CO. Sul punto è dunque sufficiente rinviare a quanto affermato nel precedente punto 3.3; va anche aggiunto che la Corte territoriale ha indicato che, nell'interesse del ricorrente, la richiesta non era stata avanzata nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 283).
5.3 Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. La decisione di condanna si era fondata essenzialmente sugli esiti dell'attività di intercettazione che non fornivano la dimostrazione della duratura messa a disposizione del ricorrente con carattere di stabilità per le attività del sodalizio criminoso. Si era valorizzato il rapporto di parentela tra il ricorrente, CO ed i fratelli OR senza considerare, tuttavia, l'assenza di contributo materiale al gruppo associativo. 40li Il costrutto d'accusa si era poggiato sul coinvolgimento di LA nella campagna elettorale di PL, là dove esso ricorrente era stato passivamente presente ad un solo incontro che lo aveva visto mero recettore dell'azione di CO. Si erano, ancora, trascurate le possibili ragioni lecite sottostanti la consegna di denaro da DO IO EN (incaricato della consegna di danaro a persone detenute in carcere) a taluni soggetti detenuti. In particolare, la conversazione n. 8489 dava conto semplicemente dell'interesse del ricorrente (che dava l'indicazione a EN di consegnare danaro a "DO" in luogo di tale "Davide") di non perdere il denaro destinato a CO OR, in ragione del rapporto di parentela intercorrente tra i due soggetti. La consegna frazionata mensile era legata a ragioni di prassi carcerarie. Il denaro di cui si parlava tra CO ed IT nella conversazione n. 1128 del 1 agosto 2011 aveva diversa causale ed era legato, come sostenuto dalla difesa, alla necessità di pagare uno dei legali di IO OR. Né gli incontri di esso ricorrente con OL AT e NA NN, in ragione del rapporto di affinità con il primo, avevano alcun significato associativo. Né sarebbe valso il richiamo alla condanna per l'omicidio di PO essendo stata esclusa in quel giudizio la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991. 5.4 Il motivo testé riassunto è complessivamente infondato. La decisione di condanna valorizza, contrariamente a quanto dal ricorrente dedotto, una serie di elementi, tra i quali, in via principale, gli esiti dell'attività di intercettazione che, uniti al rapporto di parentela con CO ed i fratelli OR e al contributo offerto, in favore di PL, in occasione della consultazione elettorale, sono stati ritenuti ampiamente dimostrativi del contributo materiale di LA al gruppo associativo. Né smentisce il costrutto a fondamento della decisione di condanna l'affermazione secondo cui il ricorrente, durante la campagna elettorale di PL, presenziò ad un solo incontro che lo vide mero assistente passivo dell'azione del CO. Si è infatti osservato come il CO fu il principale propulsore di quella attività che ridondava in favore del gruppo associativo, risultando PL candidato della cosca e ponendosi l'evento stesso come affare da realizzare nell'interesse del sodalizio che aveva, addirittura, imposto il rientro anche dei soggetti residenti in altre parti del territorio perché votassero per PL o partecipassero alle attività di propaganda elettorale. Né risultano convincenti, alla luce del contesto e della spiegazione offertane dalla Corte territoriale, le interpretazioni alternative del contenuto dei colloqui che propone il ricorrente ipotizzando possibili ragioni lecite sottostanti la ricorrente 41 consegna di denaro da DO IO EN (coimputato e condannato, con sentenza non definitiva alla pena di sei anni di reclusione per partecipazione ad associazione di stampo mafioso) a taluni soggetti detenuti. A parte la rilettura dei testi captativi che, in difetto di una motivazione contraddittoria 0 manifestamente illogica, apre a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, emerge come la Corte territoriale abbia (cfr. pagg. 284 e ss.) chiaramente esposto le ragioni a sostegno dell'interpretazione criticata e, soprattutto, abbia spiegato perché la confusa spiegazione alternativa, funzionale ad una lettura a discarico, si rivelasse poco convincente. Anche il richiamo all'intercettazione nr. 1128, che dava conto della necessità di dividere il danaro tra CO, LA ed IT confermava la natura dell'attività, non svolgendo costoro alcuna attività d'impresa, né gestendo collettivamente ambiti da cui potessero derivare profitti leciti da ripartire. Del resto, la lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini proposta nel ricorso in esame si risolve nella mera interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni e costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. Essa, dunque, si sottrae al giudizio di legittimità se come nel caso concreto · le valutazioni del giudice di merito - risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione dei contenuti di tali captazioni. Sul punto, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, è compito esclusivo del giudice di merito che deve accertare se il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione (in questo senso, cfr.: Cass. S.U., n. 22741 del 26 febbraio 2015, Sebbar, Rv. 263715; Cass. Sez. 6, n. 29530 del 3 maggio 2006, Rispoli, Rv. 235088). Anche i richiami agli incontri con OL AT e NA NN, pur a fronte del rapporto di affinità con il primo, risultano operati in funzione di mero supporto al tema della prova della condotta associativa, così come la condanna per l'omicidio di PO (delitto rispetto al quale la stessa Corte di appello ha dato atto dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991) o l'assenza di intercettazioni sull'estorsione a CE, responsabile dell'assunzione al lavoro di cui aveva beneficiato, per effetto dell'intervento di CO, proprio la figlia di LA, risultano segmenti che, lungi dal fondare la base dimostrativa dell'ascritta partecipazione, delimitano con mera funzione di li 42 supporto un quadro già autonomamente delineato attraverso i contenuti delle intercettazioni.
5.5 Con il terzo motivo ricorrente contesta la violazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. relativa alla partecipazione armata estesa a carico del ricorrente in assenza dei presupposti di legge;
in violazione, in particolare, del criterio di imputazione subiettiva di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen.
5.6 Il motivo è infondato. Esso propone una questione già esaminata e si può, pertanto, operare rinvio a quanto già detto con riferimento alla violazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (punto 1.3 e punto 3.8, relativo al ricorso di CO). F) Il ricorso di LE CA (quattro motivi di impugnazione).
6.1 Con il primo motivo tale ricorrente deduce la violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. La Procura generale presso la Corte d'appello di GG RI aveva ricevuto 1'8 agosto 2016 dal Ministero dell'Interno comunicazione dell'arresto del ricorrente in Svizzera ed a costui erano stati concessi gli arresti domiciliari;
e ciò in attesa dell'estradizione. Lo stato di detenzione all'estero costituiva pertanto legittimo impedimento alla comparizione. L'imputato non risultava, dunque, più latitante, con la conseguenza che si era determinata nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. In questa logica, il ricorrente ha richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui l'arresto dell'imputato all'estero, nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa, comporta la cessazione dello stato di latitanza (Cass. S.U., n. 21035 del 26 marzo 2003, CA, Rv. 224134). N 6.2 La presenza dell'imputato al suo processo, anche se non espressamente prevista dall'art. 6 della Convenzione EDU tra i diritti fondamentali correlati ad un giusto processo, assume indubbio rilievo;
e ciò in funzione del ragionevole equilibrio tra il diritto di partecipare personalmente all'udienza e gli interessi pubblici e di giustizia alla celebrazione dei processi nel caso di assenze ingiustificate. Deve osservarsi come l'aspetto essenziale della specifica questione di diritto posta è che il giudice procedente abbia avuto contezza della condizione di detenuto all'estero dell'imputato; condizione da cui è scaturigine il legittimo impedimento. 43 li Il tema è stato affrontato anche successivamente e si è affermato il principio per il quale la conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi. In questa logica si è anche affermato che la detenzione dell'imputato, per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (cfr. Cass. S.U, n. 37483 del 26 settembre 2006, Arena, Rv. 234600). Per la soluzione della questione restano fermi i principi secondo cui: la conoscenza di un legittimo impedimento preclude la dichiarazione di contumacia ovvero di assenza;
è legittimo impedimento la detenzione per altra causa a condizione che il giudice ne sia comunque reso edotto, anche a fronte dell'inerzia dell'imputato e sempre che costui non abbia rinunciato a presenziare. La giurisprudenza si è generalmente conformata ai principi anzidetti, ribadendo che l'arresto dell'imputato all'estero, anche per altra causa, comporta la cessazione dello stato di latitanza e puntualizzando, sempre, la necessità che lo stato di detenzione sia noto all'autorità giudiziaria procedente. Ciò perché l'assenza di qualunque atto che documenti la cognizione giudiziale al momento della notifica fa venir meno la conoscenza del fatto processuale che integra l'impedimento dell'imputato a partecipare al processo (cfr. Cass. Sez. 6, n. 14239 del 15 dicembre 2003, Farina, Rv. 231455). D'altro canto l'assoluto impedimento a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., deve "risultare" dagli atti e non deve essere verificato dal giudice. Sarebbe aberrante un'ipotesi che imponesse al giudice, prima di compiere qualsiasi attività processuale di svolgere un'indagine per verificare la causa della mancata presenza dell'imputato al processo ovvero finalizzata ad accertare se sia eventualmente cessata la condizione di latitanza con relativo stato di detenzione (cfr. Cass. Sez. 4, n. 36780 del 30 giugno 2004, Rv. 229760; per segnalazioni generiche di detenzione all'estero senza precisazioni: Cass. Sez. 2, n. 24535 del 29 maggio 2009, Volpe, Rv. 244252; per l'affermazione secondo cui la causa di cessazione della latitanza rileva solo se portata a conoscenza del giudice procedente: Cass. Sez. 1, n. 15410 del 25 marzo 2010, Arizzi, Rv. 246751; secondo Cass. Sez. 1, n. 29503 del 1 marzo 2013, le notificazioni all'imputato latitante devono essere eseguite mediante consegna di copia al li 44 difensore di fiducia o d'ufficio sino a quando non sia stata processualmente accertata la cessazione della latitanza, senza che sia necessaria la rinnovazione delle ricerche ad ogni passaggio di fase o grado). Del resto, ed a ben vedere, il nucleo centrale della questione sta nella valutazione, in termini probatori, del fatto impediente costituito dalla detenzione all'estero. In tale prospettiva, è chiaro che si conferma la tesi secondo la quale l'impedimento derivante dallo stato di privazione della libertà personale all'estero deve "risultare" al giudice procedente, dal momento che l'evento impeditivo, come fatto esterno al processo, in tanto può produrre effetti in quanto l'autorità giudiziaria sia messa in condizione di apprezzarne processualmente la sussistenza. In questa logica, dunque, si è precisato (Cass. S.U, n. 18822 del 27 marzo 2014, Avram, Rv. 258793) che la cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto avvenuto all'estero in relazione ad altro procedimento penale, non implica la illegittimità delle successive notificazioni, eseguite nelle forme previste per l'imputato latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell'arresto. Occorre, pertanto, che l'evento specifico che integra il fatto processuale di impedimento sia portato a conoscenza dell'organo decidente e ciò può accadere da parte dell'imputato anche all'udienza stessa. Non è, tuttavia, ammissibile ipotizzare che costui possa, contrariamente, non far risultare quel dato pur avendone cognizione e dolersene successivamente, così violando una regola di lealtà immanente al sistema processuale e provvedendo non ad esercitare legittimamente un diritto (quello di presenziare al suo giudizio), ma realizzando un abuso di esso che si sostanzia nella deliberata e mancata comunicazione dell'impedimento in funzione di precostituire un elemento invalidante cui, in definitiva, è la parte stessa a dare causa. E' fuori discussione, infatti, che, nella pendenza del processo, i canali di conoscenza di quel fatto processuale sono essenzialmente due. Da un lato, la polizia giudiziaria, deputata alle ricerche del latitante, ha l'obbligo di procedere alla costante verifica di tutte le informazioni, desumibili, tra l'altro, dai sistemi informativi nazionali ed internazionali e di comunicare prontamente alla autorità giudiziaria procedente l'eventuale arresto della persona ricercata. In questa logica rilevano anche le comunicazioni alla stessa parte pubblica che esercita l'accusa nel giudizio. Dall'altro lato, la stessa possibilità pertiene all'imputato che è direttamente interessato dalla specifica azione di cattura e dalla cessazione della condizione di latitanza. Anche costui, dunque, e a maggior ragione nel processo al quale si li 45 riferisce la sua cattura in funzione della richiesta di estradizione, è tenuto a dare ->comunicazione anche attraverso il suo difensore della avvenuta cessazione della latitanza, là dove intenda presenziare al processo e non voglia permettere che esso si continui a svolgere in sua assenza o contumacia. Nel caso di specie ciò non è accaduto. Risulta pacificamente, anche dallo stesso ricorso, che all'autorità giudiziaria decidente non venne data comunicazione dell'avvenuto arresto di CA. Ciò accadde sia per una mancata indicazione da parte della Procura generale presso la Corte di appello di GG RI, che aveva ricevuto l'8 agosto 2016 dal Ministero dell'Interno comunicazione dell'arresto in Svizzera di esso ricorrente, sia per una omissione da parte del medesimo imputato. A costui, risulta, erano stati concessi gli arresti domiciliari in Svizzera ed egli aveva la possibilità di comunicare, in attesa dell'estradizione, con il suo difensore e di dare informazioni alle altre autorità e prima ancora al giudice procedente, al fine di rappresentare lo stato di detenzione sopravvenuto. La volontaria e mancata comunicazione del legittimo impedimento alla partecipazione al processo esclude, dunque, che costui se ne possa dolere in questa sede di legittimità invocando una nullità che non ricorre, poiché al giudice non risultava in alcun modo l'anzidetta condizione impediente che avrebbe, appunto, dovuto delibare e che era onere, innanzitutto, delle parti far risultare nel processo. Né il ricorrente allega elementi da cui si possa intendere, o altrimenti apprezzare, la sua condizione di non poter comunicare con l'autorità giudiziaria procedente italiana o con il suo difensore in funzione dell'obiettivo di far constare nel processo la sua detenzione in Svizzera. principio secondo cui lo stato diAlla luce di quanto premesso va ribadito detenzione all'estero, in esecuzione dell'estradizione, specie se relativo al processo in corso, impone al giudice di ritenere legittimamente impedito l'imputato a presenziare, sempre che processualmente risulti l'anzidetto fatto impediente. E', pertanto, onere delle parti darne comunicazione, non potendosene dolere, in difetto, a meno che non si alleghino dati di fatto idonei a dimostrare la obiettiva impossibilità di far constare l'impedimento stesso all'autorità procedente. Ciò che non si è verificato nel caso in esame. In conclusione, il motivo è infondato.
6.3 Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione ed il mancato ovvero l'incompiuto esame dei motivi d'appello, mediante articolazione delle sue censure intorno a diversi temi. In primo luogo egli richiama le conclusioni cui era pervenuta la Corte territoriale su RO MO, elevando a riscontro della chiamata di correo elementi che 46 avevano al più funzione di supporto dell'attendibilità intrinseca della fonte collaborativa. In questa logica si era da un lato correttamente esclusa la funzione di riscontro estrinseco all'attività svolta dal ricorrente di commercio nella distribuzione del caffè e, dall'altro, il suo coinvolgimento nelle trattative per l'affitto di un chiosco di frutta e verdura intestato alla nipote OR CO, attività non collocabili in contesti necessariamente mafiosi;
come aveva, del resto, ritenuto anche questa Corte di legittimità in sentenza resa in sede cautelare. Si era, in particolare, richiamato il contributo narrativo di IO Lo DI nonostante fosse relativo ad eventi risalenti nel tempo e per i quali il ricorrente risultava assolto con sentenza irrevocabile, e il contesto anche familiare in cui si inscriveva la condotta del medesimo imputato, senza indicare elementi idonei a supportare la sussistenza del fatto associativo. Il riscontro esterno era stato tratto dal contenuto della conversazione del 18 aprile 2011 tra NZ TA e sua nipote, CR TA, colloquio che avrebbe dato conto dell'intraneità del ricorrente, del quale NZ TA parlava attestando il proprio disappunto verso costui e documentando con le sue parole la contrapposizione tra il gruppo di CO e quello dei CA cui apparteneva lo stesso LE CA. Illogica e contraddittoria sarebbe anche la valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore IO Lo DI, il quale ha riferito circa l'appartenenza di LE CA al sodalizio con riguardo ad epoca alquanto remota (antecedente al 1991), già oggetto di precedente processo denominato "Wood", definito con sentenza irrevocabile di assoluzione dello stesso CA dal delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen.. Né sarebbe stato valorizzabile il contenuto della conversazione del 21 giugno 2011 tra CO DO ed un uomo non identificato circa il trattenimento, da parte di CA LE, della somma di Euro 30.000 con l'esternata destinazione di essa alle esigenze del proprio fratello. Il contenuto della conversazione, infatti, non aveva consentito di affermare la derivazione di tale somma di denaro dalle attività della cosca;
le modalità con le quali LE CA l'avrebbe trattenuta non potrebbero essere apoditticamente ascritte ad un metodo mafioso ovvero alla pretesa posizione di rilievo dello stesso ricorrente nella compagine criminosa, trattandosi di elementi privi di alcun specifico supporto;
né si sarebbe potuta escludere la destinazione della somma ad esigenze familiari ovvero private del nucleo CA del tutto indipendenti dagli interessi e dalle finalità della cosca. Non spettava certo al CA dimostrare la natura lecita dell'affare oggetto del colloquio intercettato, quanto al pubblico li 47 ministero la illiceità dell'operazione ovvero la riconduzione di essa nell'alveo degli interessi e delle attività del sodalizio mafioso. Assolutamente generiche risultavano, poi, le dichiarazioni rese dal collaboratore De RO ascoltato in appello;
né sarebbe stata svolta una motivazione adeguata sulla valutazione della chiamata operata da MO. Costui non aveva neppure saputo riferire il prenome del CA, genericamente indicato come "da sempre" associato all'omonima cosca;
né avrebbe superato tale deficit la valorizzazione dell'attività svolta dal chiamato nell'ambito del commercio all'ingrosso del caffè. Di conseguenza, non solo sarebbe stata omessa la valutazione di intrinseca affidabilità oggettiva della chiamata in reità operata da MO, ma a suo sostegno, sia pure ai soli fini dell'identificazione del chiamato nell'attuale ricorrente, sarebbero state addotte una serie di conversazioni telefoniche attestanti l'attività economica svolta dal CA con modalità del tutto lecite, senza alcun elemento indicativo dell'utilizzo, da parte dello stesso, della forza di intimidazione derivante dall'associazione 'ndranghetistica, per imporsi nella città di GG RI come commerciante all'ingrosso di caffè, sgominando la concorrenza, poiché tale tesi sarebbe rimasta una mera asserzione di MO, priva di specifico e concreto riscontro nei contenuti delle conversazioni intercettate. Egualmente le dichiarazioni rispettivamente rese da Lo DI e De RO erano inidonee a fondare qualsiasi conclusione di colpevolezza a carico di esso ricorrente.
6.4 Il motivo è inammissibile, mirandosi con esso ad ottenere dalla Corte di legittimità una rivalutazione dei dati informativi e del risultato della prova già scrutinati dal giudice di merito. La Corte di appello ha, in parte, corretto la motivazione del primo giudice nell'esame delle dichiarazioni di RO MO, spiegando come più d'un elemento valorizzato nel primo giudizio non fungesse da riscontro esterno al portato dichiarativo di costui, ma costituisse invece un supporto all'attendibilità intrinseca della fonte collaborativa. Ciò valeva per l'attività svolta dal ricorrente nel commercio del caffè e per il suo coinvolgimento nelle trattative per l'affitto di un chiosco di frutta e verdura intestato alla nipote OR CO. Erano fatti, si è osservato, da collocare in contesti non necessariamente associativi (come del resto aveva ritenuto anche questa Corte di legittimità con sentenza resa nell'ambito di incidente cautelare). Né vale richiamare quanto riferito da IO Lo DI per destrutturare la motivazione contenuta nella sentenza impugnata;
e ciò, pur considerando che si trattava di un portato narrativo relativo ad eventi risalenti nel tempo e per i quali li 48 il ricorrente risultava assolto con sentenza irrevocabile e il contesto anche familiare in cui si inscriveva la condotta. Il motivo di ricorso sul punto, invero, non si correla alla motivazione del provvedimento impugnato ed alla valutazione ben più ampia che ha operato la Corte territoriale. Infatti, si legge (pag. 187) che la funzione probatoria riconosciuta a quelle dichiarazioni era di mero supporto, con il chiarimento che allorquando era intervenuta l'assoluzione del ricorrente nel processo denominato "Wood", il medesimo Lo DI non aveva ancora iniziato la sua collaborazione e non aveva reso dichiarazioni. Piuttosto il riscontro esterno, al di là di quanto anche affermato dal Lo DI, è ritenuto in ragione del contenuto della conversazione del 18 aprile 2011 tra NZ TA e CR TA (nipote del primo). Alla luce di tale contenuto, infatti, con una motivazione immune da censure si dà atto dell'intraneità inferibile in capo al ricorrente stesso del quale il TA aveva parlato attestando il suo disappunto verso costui e documentando con le sue parole la contrapposizione tra i due gruppi CO e CA, cui apparteneva lo stesso LE CA. Quanto al contenuto della conversazione del 21 giugno 2011 tra DO CO ed un uomo non identificato circa il trattenimento, da parte del ricorrente, della somma di euro 30.000 con l'esternata destinazione di essa alle esigenze del fratello, non colgono nel segno le critiche contenute nel ricorso. A parte la diversa interpretazione che si tende a fornire dei contenuti del colloquio stesso, recuperandone l'oggetto ad una vicenda afferente relazioni familiari questione di fatto di competenza esclusiva del giudice di merito -, si deve in questa sede rimarcare come la critica stessa non si correli alla compiuta motivazione che è stata sviluppata dal giudice di appello. Nella sentenza impugnata, invero, si osserva che la "situazione" da cui derivava la necessità di dividere la somma di 30.000 euro non era stata altrimenti chiarita, neppure in corso di processo e che, soprattutto, se ne inferiva una valenza illecita per assenza di indicatori della legittima necessità di dividere quel danaro. I due soggetti, da un lato, non svolgevano attività in comune e, dall'altro, non si dedicavano ad attività lecite che potessero indurre quel profitto e determinare una causa di riparto, quale emersa dall'intercettazione (cfr pagg. 188 e segg.). A fronte di affermazioni siffatte la prospettazione alternativa resta una mera congettura che tende a sostituirsi alla coerente e compiuta valutazione operata dalla Corte d'appello, con una critica che auspica una lettura del colloquio nei termini che ritiene maggiormente favorevoli al ricorrente, secondo un percorso che induce inammissibilità della doglianza. Infondati risultano i rilievi sviluppati dal ricorrente sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia De RO (ascoltato nel giudizio di appello) e sulle critiche Li 49 avanzate in relazione alla dichiarazione di MO. Sul punto la sentenza impugnata ha in primo luogo rilevato come lo stesso De RO avesse senza esitazione inserito LE CA nella struttura associativa di cui al capo a), spiegando che si occupava degli interessi economici che gravitavano intorno alla diffusione del caffè e non fosse inserito nel settore immobiliare. Inoltre, ha spiegato che di tanto era stato informato da SA CA e da RU CA. Proprio la diversità di ambiti operativi aveva ridotto le occasioni di relazione tra il collaboratore ed il ricorrente e, tuttavia, il giudice di appello ha evidenziato che quelle affermazioni confermavano quanto già risultava in maniera chiara dal processo. Il tema dell'attendibilità è, d'altro canto, affrontato dal giudice di appello richiamando la sentenza di primo grado (pagg. 168 e segg. per MO) e, soprattutto, incrociando il contributo dichiarativo con quanto emergeva dalla trascrizione dei colloqui. Essi davano egualmente conto di un importante significato di supporto all'attendibilità della fonte e la riscontravano anche estrinsecamente. Quanto ai rilievi formulati su De RO, si tratta di critiche generiche che non tengono conto delle valutazioni sull'attendibilità della fonte che la Corte territoriale ha effettuato (cfr pagg. 157 e segg.) oltre che della indicazione offerta dalla stessa Corte che ha premesso all'esame delle dichiarazioni del collaboratore l'annotazione secondo cui la prova a carico si rivelava già autosufficiente nei confronti del ricorrente. Da ciò si intende, allora, come la descritta doglianza risulti in parte qua priva del crisma di decisività. Né l'anzidetto requisito è altrimenti esplicitato in ricorso chiarendo la portata e la possibile incidenza della dichiarazione di De RO su un risultato diverso della decisione. Nella specie, deve in definitiva condividersi il percorso logico seguito dal giudice territoriale che ha valorizzato in particolare i canali di conoscenza che, pur risultando sulla posizione del ricorrente autonomi e strutturalmente distinti, si rivelavano comunque coincidenti sul medesimo ruolo imprenditoriale, in guisa da rafforzare proprio il portato logico della prova a carico.
6.5 Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen., circostanza aggravante imputata al ricorrente in violazione dei criteri subiettivi di addebito degli elementi circostanziali.
6.6 La doglianza è infondata. A parte quanto già detto sul tema, cui si può operare rinvio (v., supra, il punto 1.3 ed il punto 3.8, relativo al ricorso di CO), la Corte territoriale ha esaminato specificamente la questione in esame, ritenendo (pagg. 191 e segg.) generico l'appello di CA sul punto, richiamando la decisione di primo grado che, oltre alle armi legittimamente li 50 detenute, aveva posto l'accento sulla cessione di armi, dietro cocaina, dal TO allo Zindato, a capo di altra costola della medesima associazione.
6.7 Con il quarto motivo si lamenta la violazione tanto dell'art. 62-bis cod. pen. che del successivo 133 per avere la sentenza impugnata: negato senza una motivazione coerente e adeguata le circostanze attenuanti generiche;
omesso egualmente la motivazione relativa alla misura della pena inflitta.
6.8 Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice di appello ha affrontato la questione sanzionatoria (cfr. pag. 192) ed ha escluso la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche per la biografia del ricorrente e per i suoi precedenti penali. Sui criteri di determinazione della misura della sanzione criminale la stessa Corte di appello ha, ancora, richiamato la gravità della condotta e della adesione a una struttura associativa di stampo mafioso di tipo 'ndranghetistico e l'intensità del dolo. In questa logica, pertanto, si è inteso confermare la decisione di primo grado con una motivazione che risulta immune da censure;
con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso devolvendosi un tema che risulta di esclusiva competenza del giudice di merito. G) Il ricorso di OS CA (due motivi di impugnazione).
7.1. Con il primo motivo CA deduce il vizio di motivazione illogica e l'omesso esame delle argomentazioni difensive. La sentenza impugnata non aveva dato conto delle condotte tipiche dell'agire mafioso ascritte ad esso ricorrente offrendo una motivazione carente e congetturale. In particolare, ad esso ricorrente era stata contestata la sola fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. in difetto di altri delitti fine. Nella specie, la vicenda relativa alla assunzione di un dipendente presso il centro estetico denominato "Le Muse", di cui esso ricorrente era titolare, era indicativa del mero piegarsi di CA a logiche di sottomissione, chiedendo il permesso, ma non di un comportamento attivo a favore dell'associazione stessa. Nonostante il ricorrente avesse appurato presso SA CA e BR come affrontare la questione, e pur emergendo espressioni come:erano "tutti gli stessi", non si trattava di dati da cui poter inferire una condotta di partecipazione ad associazione mafiosa. Esso CA aveva in animo di assumere (presso il centro "Le Muse") un parrucchiere, che era stato già dipendente del centro estetico denominato "Galatea". Sulla questione era subentrato una sorta di veto da parte di OS CC (legata ai BR) e alle cui dipendenze era stato il lavoratore anzidetto. Esso CA, dunque, interloquiva con il CA, spiegando che aveva rivolto la proposta di lavoro solo dopo che il dipendente si era licenziato dalla struttura نه 51 precedente. Era stato, pertanto, necessario un incontro di chiarificazione con i BR stessi, all'esito del quale si era compreso che era stato montato un equivoco e che nel contesto della cosca "erano tutti gli stessi", espressione erroneamente intesa, nella decisione impugnata, come partecipi del medesimo gruppo. Ancora, nel colloquio tra CO e AN US v'era il riferimento alla circostanza che SA CA non avesse pubblicizzato la sua protezione verso il sopra indicato centro estetico e quel dato non attestava alcunché né sarebbe stato elemento idoneo ad essere ancora valorizzato nell'ottica tracciata, essendo emerso dagli stessi accertamenti eseguiti che l'incendio del centro era avvenuto per cause accidentali. La vicenda del centro estetico "Le Muse", di cui i US (CO e AN), nel corso del colloquio intercettato il 13 febbraio 2008, sospettavano la matrice mafiosa, era stata di origine fortuita. Parimenti priva di solido fondamento sarebbe la supposta attesa di una promozione criminale da parte del ricorrente, per la quale doveva attendersi, secondo l'interpretazione di una frase captata a CO US, la liberazione del riconosciuto capo, all'epoca, della cosca, NI CA, non sostituibile dal fratello, SA CA. Anche la frequentazione del US e del CA non sarebbe stata significativa della indicata condotta di partecipazione, poiché essa si sarebbe risolta nella sostituzione di una pretesa massima di esperienza al dato da dimostrare. Non si era spiegato, infatti, sulla scorta di quali elementi le frequentazioni di soggetti appartenenti all'associazione legittimavano la conclusione che gli incontri medesimi erano finalizzati a trattare di questioni illecite proprie dell'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico. Anche la pretesa partecipazione di esso CA al danneggiamento delle autovetture nella disponibilità di PP CR, in lite con OS DE che avrebbe richiesto l'appoggio della cosca CA sarebbe una deduzione del tutto congetturale ritratta dalla conversazione n. 4301 del 13 luglio 2011 che dava solo conto che il CA stesse raggiungendo in Emilia il OM, costui contrariamente presente sul luogo del fatto. Quanto all'appoggio di PL alle elezioni: esso ricorrente non aveva partecipato ad alcuna attività di sostegno diversa da un normale coinvolgimento dei propri familiari;
non era a conoscenza di attività che potessero legare PL ai consociati, né aveva concordato il sostegno elettorale in cambio di utilità o favori;
PL aveva rapporti con CO e in ciò evidentemente stava la ragione del sostegno stesso, non essendo mai stato controllato il ricorrente con il politico. La prova che attestava il contatto con il CA era prossima alle elezioni e non vi sarebbe stato tempo materiale per organizzare la confluenza di 52 voti, là dove egli viveva fuori dalla RI da anni e non aveva svolto attività né assunto iniziative di sostegno elettorale. Tale motivo è dal ricorrente ulteriormente sviluppato nella memoria depositata il 29 novembre 2017. 7.2 Il motivo è inammissibile. Non risponde in primo luogo alle emergenze processuali la doglianza che nella prospettiva del ricorrente fonderebbe il vizio di motivazione e l'omesso esame delle argomentazioni difensive secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe dato conto delle condotte tipiche dell'agire mafioso al ricorrente contestate. Deve premettersi che la contestazione della sola fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., in difetto dell'imputazione di delitti fine, non incide sulla ricostruzione del ruolo associativo, né implica l'acquisizione di elementi ostativi alla configurabilità di condotta siffatta, pur in difetto di altri e definiti fatti costituenti reato. La Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali la vicenda relativa alla assunzione del dipendente presso il Centro "Le Muse" non fosse indicativa di un mero piegarsi a logiche di sottomissione (cfr. pagg. 312 e segg). La Corte ha poi richiamato i colloqui riportati nella sentenza di primo grado (alle pagg.. 215 e segg.), e si è soffermata sui motivi per i quali la richiesta del "permesso" dovesse essere intesa come un comportamento attivo a favore dell'associazione illecita. Le stesse dinamiche che avevano caratterizzato la vicenda confermavano quella lettura e l'intervento attuato dal ricorrente presso SA CA e BR su come affrontare la questione ne dava piena conferma. In questa logica si è spiegato che la proposta di assunzione del parrucchiere presso il centro "Le Muse" era avvenuta solo dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con il centro estetico denominato "Galatea", gestito da OS CC OS, e che nell'iniziativa non v'era alcun intento di disattendere eventuali indicazioni contrarie, pervenute al CA dal gruppo 'ndranghetistico. Infatti, costui, inteso un veto all'assunzione, da parte della medesima CC, veto che per come rappresentato si sarebbe collegato ai BR, si era determinato a chiarire definitivamente la vicenda e a confrontarsi proprio con i BR, per comprendere se vi fossero controindicazioni effettive da parte loro. Accertato, pertanto, che non v'erano elementi ostativi e compreso che si era trattato di un equivoco creato, in definitiva, dalla stessa CC, la vicenda era oggetto di commento tra CA e SA CA. Durante quel colloquio (cfr. pag. 136 sent. imp.) si captava l'espressione che erano "tutti gli stessi". Ciò si collegava, nella ricostruzione effettuata dal giudice di appello, alla reazione, evincibile dal colloquio stesso, di stupore da parte di entrambi alla notizia che vi li 53 potesse essere una obiezione da parte dei BR a quell'assunzione. Stupore, indotto proprio dalla convinzione che erano tutti parte della medesima struttura associativa. In questa logica era stata, allora, intesa la riportata esclamazione "siamo tutti gli stessi" e si era aggiunto il chiarimento che il CA medesimo riportava al CA, spiegando che il BR _ si era risentito per l'atteggiamento della CC e per il fatto che costei avesse "indebitamente" speso un nome senza essere stata autorizzata, generando l'equivoco anzidetto e l'idea di un possibile atteggiamento contrario all'assunzione da parte dei BR stessi. La sentenza impugnata contiene sul punto (pagg. 136 e segg.) una spiegazione coerente del contenuto della captata conversazione ed esplora ogni singolo aspetto dell'interlocuzione tra i due colloquianti. Il colloquio tra CO e AN US è stato anche correttamente letto e valorizzato in funzione della decisione. Si è elaborato, alla luce del suo contenuto, il riferimento alla circostanza che SA CA non avesse pubblicizzato la sua protezione verso il Centro "Le Muse", interessato da un incendio fortuito. A giudizio della Corte reggina l'episodio attesta, proprio nella lettura degli interlocutori, la difficoltà di ipotizzare un attentato incendiario in danno del CA. Da ciò si è inferita la possibile incidenza della mancata pubblicizzazione dell'appartenenza del centro al medesimo CA. Si tratta di un colloquio che, dunque, ha indotto correttamente i giudici di merito a escludere la logica praticabilità di una collocazione della posizione del CA tra gli imprenditori vittime di azioni di intimidazione. Sono stati richiamati i colloqui che attestavano la stretta relazione esistente tra CA e SA CA e le ragioni per le quali il primo, nell'interlocuzione tra i due cugini US, figurasse come affiliato che aspirava a una carica di livello maggiore, carica per la quale non erano ancora maturi i tempi e rispetto alla quale egli doveva necessariamente attendere (pagg. 145 e 146), tra l'altro, la liberazione del riconosciuto capo, all'epoca, della cosca, NI CA, non sostituibile dal fratello, SA CA. A prescindere dalla frequentazione del US e del CA e dal contenuto del colloquio che attestava l'organizzazione degli incontri con altri soggetti del contesto 'ndranghetistico, la sentenza impugnata evidenzia che CA partecipò a riunioni associative che coinvolgevano tutti i partecipi al gruppo su temi di rilevanza delinquenziale. La decisione impugnata, ancora, si è confrontata anche con la questione della partecipazione del ricorrente al danneggiamento delle autovetture nella disponibilità di PP CR, in lite con DE OS -che avrebbe richiesto l'appoggio della cosca CA. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte 54 li reggina ha richiamato la decisione di primo grado condividendone la lettura e aggiungendo che la vicenda stessa aveva valore davvero di mero contorno agli elementi già enucleati a carico del ricorrente. In questa logica d'altro canto si è annotato come il CA fosse stato espressamente visto e riconosciuto oltre che denunciato dall'CR (cfr pag. 152 sentenza impugnata). La Corte d'appello ha richiamato, a supporto del ritenuto quadro dimostrativo, la questione dell'appoggio elettorale a PP PL. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, secondo cui esso ricorrente non avrebbe partecipato ad alcuna attività di sostegno diversa da un normale coinvolgimento dei propri familiari, è emerso come CA fosse stato richiamato da Roma per quella consultazione. Il richiamo avvenne da parte del CO e l'attivazione del CA stesso fu pronta e realizzata nella consapevolezza di agire sinergicamente all'azione degli altri associati in favore di PL. Ciò accadde essendo ben consapevoli tutti del fatto che si trattava di un affare della cosca e non di un apporto individuale. Nessuna rilevanza hanno i rilievi tesi a negare la conoscenza di attività che potessero legare PL ai consociati, né quelli afferenti al non aver concordato il sostegno elettorale in cambio di utilità o favori ovvero, ancora, quelli secondo cui PL aveva rapporti con CO, legame che fondava il sostegno stesso. A ben vedere attraverso le indicazioni tracciate - su cui la Corte territoriale, anche richiamando la sentenza di primo grado, dà la sua lettura diversa da quella proposta in ricorso, elaborando i dati in una complessiva valutazione si tende ad ottenere in sede legittimità una non consentita valutazione distinta del risultato della prova, correttamente apprezzata nel giudizio di merito. La prova, osserva la Corte di appello, si completa alla luce del contenuto delle dichiarazioni di De RO, collaboratore di giustizia che aveva reso più dichiarazioni indicando di aver direttamente conosciuto il ricorrente tramite NO CA e RU CA, e di aver avuto contatti in occasione di un'operazione immobiliare in cui costoro erano coinvolti ed in cui CA fungeva da alter ego di NO CA. Il ricorrente, si legge, figurava come soggetto che unitamente a De RO stesso avrebbe dovuto realizzare l'operazione immobiliare e sarebbe, appunto, entrato nell'affare in rappresentanza di NO CA.
7.3 Con il secondo motivo CA contesta la imputazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. in difetto dei suoi presupposti. li 55 7.4. Tale motivo è infondato per le ragioni già illustrate nella premessa comune a tutti i ricorrenti (supra, punto 1.3) e nella trattazione dell'analogo motivo di censura da CO dedotto (supra, punto 3.8). H) II ricorso di PP QU IT (tre motivi di impugnazione).
8.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza di appello sarebbe caratterizzata da violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sua partecipazione all'associazione per delinquere di 'ndrangheta nella sentenza menzionata, per i motivi specificamente indicati nelle pagg.
3-6 del ricorso, non avendo individuato alcuna condotta specifica, imputabile ad esso ricorrente, evidenziante adesione al programma criminale dell'associazione.
8.2 La sentenza impugnata desume l'appartenenza di IT all'associazione in discussione dall'unitaria considerazione in termini di chiarezza, precisione e concordanza, degli indizi desumibili dal contenuto: delle, captate, conversazioni intercorse fra tale persona e, rispettivamente, DO CO, reggente della cosca, e LE CA, evidenzianti come gli argomenti delle conversazioni fossero le riunioni o fatti di 'ndrangheta, l'emersione di nuovi possibili pentiti le cui dichiarazioni erano ancora secretate, le possibili conseguenze del rinvenimento della microspia collocata all'interno dell'autovettura di CO, talune questioni connesse a fatti di estorsione, l'obbedienza, ancorché riluttante, di IT al volere del sovraordinato LE CA, la disponibilità di IT a procurare a CO la detenzione di appartamento per il caso in cui costui avesse avuto necessità di nascondersi per sottrarsi ad un eventuale arresto conseguente alle indagini che CO sapeva essere in corso;
di altre, captate, conversazioni, evidenzianti come anche IT fosse fra coloro che parteciparono alla campagna elettorale dalla cosca organizzata per favorire l'elezione di PP PL. La doglianza del ricorrente, per come formulata, è inammissibile, dal momento che con essa viene sollecitata in questa sede una interpretazione del contenuto delle captate conversazioni diversa da quella data, con argomentazione non illogica ovvero contraddittoria, dalla sentenza impugnata (pagg. 337-342), mentre l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti le cui conversazioni sono intercettate, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. S.U., n. 22741 del 26 febbraio 2015, Sebbar, Rv. 263715). 56 نار 8.3 Con il secondo motivo IT denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente nei suoi confronti la circostanza aggravante prevista dal quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., dal momento che: non sarebbe stato acquisito al processo alcun elemento di prova da cui desumere che la cosca avesse la disponibilità di armi;
le armi legalmente detenute, per usi esclusivamente personali, da taluni imputati non potrebbero essere prese in considerazione in funzione della sussistenza di tale circostanza aggravante.
8.4 La censura è priva di fondamento per i motivi illustrati supra nei punti 1.3 e 3.8 (relativo al ricorso di CO), ai quali è sufficiente far riferimento.
8.5 Con il terzo motivo (formulato in subordine) la sentenza viene censurata per avere confermato la condanna di esso ricorrente alla consistente pena di dieci anni e sei mesi di reclusione, senza che tale decisione sia sorretta da motivazione di sorta;
avendo il giudice di appello omesso, al pari di quello di primo grado, di indicare specificamente quali criteri, fra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti in funzione della determinazione concreta della sanzione criminale.
8.6 Premesso che la pena applicabile per l'accertata partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere di tipo mafioso armata in discussione è, in ragione del tempo del commesso delitto (l'accertamento di sussistenza del rapporto associativo deve ritenersi riferito al 13 dicembre 2014, giorno di emissione della sentenza di primo grado, in ragione della contestazione c.d. "aperta" recata dal capo di imputazione a)), da nove a quindici anni di reclusione (art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., nel testo vigente prima della modificazione allo stesso recata dalla legge n. 69 del 2015), la sentenza impugnata è immune dalla censura ad esso rivolta, avendo evidenziato, con motivazione sintetica ma sufficiente, che la pena era stata determinata in misura di poco superiore (per un anno e sei mesi) a quella minima prevista dalla legge "tenuto conto del coefficiente di gravità oggettiva e partecipazione soggettiva del reo". I) Il ricorso di NA OL AM (due motivi di impugnazione).
9.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza sarebbe caratterizzata da violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta commissione del tentativo di estorsione aggravata asseritamente commesso prima del 3 aprile 2010 ai danni di non identificato imprenditore (capo p), avendo il giudice di merito fondato tale convincimento esclusivamente alla luce del 57 li contenuto della, captata, conversazione avvenuta fra esso ricorrente e CA MA il 3 aprile 2010. Secondo il ricorrente: il contenuto della conversazione non sarebbe indicativo dell'esistenza di rapporto di collaborazione illecita, né un effetto di intimidazione della loro condotta in danno di un non identificato imprenditore;
erroneamente è stato fatto onere ad esso ricorrente di indicare una causa lecita al contenuto della conversazione, essendo invece onere del pubblico ministero dare prova del contrario.
9.2 Il motivo, per come formulato è inammissibile, dal momento che con esso il ricorrente sollecita in questa sede una interpretazione del contenuto della sopra citata captata conversazione diversa da quella data, con argomentazione non illogica ovvero contraddittoria, dalla sentenza impugnata (pagg. 119-122), mentre l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti le cui conversazioni sono intercettate, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. S.U., n. 22741 del 26 febbraio 2015, Sebbar, Rv. 263715). Esattamente, poi, la correttezza dell'interpretazione data al contenuto della conversazione in discorso è stata dalla sentenza impugnata indirettamente confermato dal passaggio in cosa giudicata (in conseguenza di Cass. Sez. 2, n. 12871 del 9 marzo 2016, MA) della sentenza di condanna del concorrente MA a definizione del separato processo nei suoi confronti celebrato nelle forme del giudizio abbreviato. Infine, è appena il caso di ricordare che l'identificazione della persona offesa non costituisce elemento essenziale del delitto di estorsione, con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, la responsabilità dell'autore non può essere esclusa dall'essere rimasta ignota la vittima (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 48421 del 19 giugno 2013, Strano, Rv.-2137973) 9.3 Con il secondo motivo il ricorrente afferma che la sentenza è caratterizzata da violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, non essendosi punto dimostrato che nel colloquio fra MA e l'ignoto imprenditore (di cui è menzione nel captato colloquio) siano state poste in essere condotte evocative di forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo di esso ricorrente ovvero di MA. 58 li 9.4 Anche tale doglianza è inammissibile, avendo la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, accertato che l'estorsione descritta nel corso della captata conversazione costituiva "la tipica manifestazione delle potestà 'ndranghetistiche" e, dunque, era in sé considerata, estrinsecazione del c.d. "metodo mafioso" (al riguardo è da ricordare che la prima delle circostanze aggravanti previste dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, è riferibile anche a persona che non faccia parte di associazione di tipo mafioso, ha natura oggettiva e si sostanzia in un'azione tale da ingenerare nella vittima del reato la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione, anche se il rapporto associativo non sussiste: in questo senso,cfr., fra le altre: Cass. Sez. 6, n. 41772 del 13 giugno 2017, Vicidomini, Rv. 271103; Cass. Sez. 2, n. 16053 del 25 marzo 2015, Campanella, Rv. 265525; Cass. Sez: 2, n. 322 del 2 ottobre 2013, Ferrise, Rv. 258103; Cass. Sez. 2, n. 17879 del 13 marzo 2014, Pagano, Rv. 260007), essendo il credito nei confronti dell'ignoto imprenditore sorto per effetto di autorizzazione ad esso data per esercitare la propria attività nel territorio controllato dalla cosca e tale credito costituiva il corrispettivo dovuto, in conseguenza di tale autorizzazione, per la "protezione" all'imprenditore assicurata dall'associazione medesima. J) Il ricorso di EG CI (quattro motivi di impugnazione). 10.1 Con il primo motivo il ricorrente censura l'errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di merito per non avere rilasciato "copia forense" conforme agli originali dei contenuti delle intercettazione oggetto del processo;
ritenendo invece conforme al precetto di cui all'art. 268, comma 8, cod. proc. pen. il rilascio di copia di tali atti mediante trasposizione degli stessi su supporto magnetico e la conservazione dei files fino al passaggio in giudicato della sentenza. Il contenuto precettivo della citata disposizione del codice di rito deve necessariamente coordinarsi con la disciplina recata dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, cui è stata data esecuzione con la legge n. 48 del 2008, a garanzia della integrità della prova informatica e del consequenziale diritto della difesa ad ottenere "copia forense" conforme all'originale di tali dati informatici. 10.2 La questione giuridica coinvolta dal motivo è identica a quella dedotta dai ricorrenti CO (punto 3.1) e LA (punto 5.1): è dunque sufficiente richiamare le considerazioni svolte nel precedente punto 3.3 (relativo al ricorso di CO) per affermare che nessun errore di diritto è sul punto specifico imputabile alla sentenza impugnata. حال 59 10.3 Con il secondo motivo CI deduce che la sentenza di appello sarebbe caratterizzata da violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sua partecipazione all'associazione per delinquere di 'ndrangheta nella sentenza menzionata, dal momento che: fondamentale, ai fini della prova della partecipazione di esso ricorrente all'associazione, stato ritenuto il contenuto delle dichiarazioni rese, nel corso del giudizio di appello, dal collaboratore di giustizia RI De RO;
le dichiarazioni di costui non sarebbero però qualificabili come chiamata in correità in quanto mancherebbe nelle sue dichiarazioni una descrizione del proprio rapporto associativo;
inoltre, le dichiarazioni di De RO si sarebbero limitate ad indicare, senza ulteriori specificazioni, esso ricorrente come associato alla cosca;
sarebbe poi mancata ogni verifica estrinseca in ordine alla veridicità delle dichiarazioni di tale collaboratore, anche perché effettuate dopo il giudizio di primo grado;
e ciò avrebbe dovuto imporre una valutazione particolarmente approfondita della genuinità di tali dichiarazioni;
i contenuti delle captate conversazioni sarebbero stati relegati a mero elemento di riscontro estrinseco alle dichiarazioni di De RO;
in realtà tali riscontri esterni sarebbero di quanto mai scarsa consistenza ai fini della prova della sussistenza del rapporto associativo per i motivi indicati nelle pagg. 19-23 del ricorso;
inoltre, l'esistenza del rapporto associativo è stata desunta dal contenuto di conversazioni svoltesi nei mesi di maggio e giugno 2011 e nessun ulteriore elemento di prova sussiste in ordine alla pregressa partecipazione di esso ricorrente all'associazione; del resto gli altri collaboratori di giustizia escussi nulla avrebbero riferito su esso ricorrente;
in buon sostanza, gli indizi acquisiti al processo non sarebbero gravi, precisi e concordanti, sì da costituire prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. 10.4 Il motivo, per come formulato, è inammissibile, in quanto: nella sentenza impugnata il contenuto delle dichiarazioni rese (per la prima volta nel corso del giudizio di appello) da De RO è indicato come ulteriore elemento di conferma della sussistenza del rapporto associativo fra CI e la cosca in questione;
tale rapporto è desumibile dal contenuto degli altri elementi di prova acquisiti al processo di primo grado che, sufficienti ad affermare la responsabilità di tale imputato, sono considerati anche riscontro esterno al contenuto delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità; ai fini di tale qualificazione è sufficiente che il chiamante si autoaccusi, come nella specie, di far parte della cosca (peraltro, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dal contenuto delle pagg. 158-160 della sentenza emerge con chiarezza quale fosse il ruolo di De RO all'interno della cosca) e ciò è indice di attendibilità intrinseca del dichiarante (per tale giudizio si vedano sempre le pagg. 158-160 della sentenza); dal contenuto delle, captate, conversazioni svoltesi nei mesi di maggio e giugno 60 li 2011, la sentenza impugnata ha, con motivazione logica, desunto che il rapporto associativo era da tempo in corso;
le considerazioni che si leggono nelle pagg. 19-23 del ricorso, risolvendosi in una critica atomisitica di ciascun indizio, sono solo funzionali, mediante la doglianza di illogicità della motivazione (che deve risultare dal testo della sentenza impugnata), a sollecitare una, inammissibile, rivalutazione degli elementi di prova fondanti la decisione di merito. 10.5 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente nei confronti di esso ricorrente la circostanza aggravante prevista dal quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. sul semplice rilievo che taluni avessero la lecita detenzione di fucili per la caccia;
dovendo, al contrario, dimostrarsi che le armi siano detenute dai compartecipi per il conseguimento delle finalità proprie dell'associazione. Il giudice di appello avrebbe dunque omesso di prendere in considerazione l'elemento della destinazione delle armi al conseguimento delle finalità dell'associazione. 10.6 La censura è priva di fondamento per i motivi illustrati supra nei punti 1.3 e 3.8 (relativo al ricorso di CO): ad essi è dunque sufficiente fare rinvio. 10.7 Con il quarto motivo, subordinato, la sentenza viene censurata per non avere concesso ad esso ricorrente circostanze attenuanti generiche sul solo rilievo della partecipazione a pericolosa associazione per delinquere di 'ndrangheta e per avere confermato la condanna di esso ricorrente alla consistente pena di dieci anni e sei mesi di reclusione, senza che tale decisione sia sorretta da motivazione di sorta;
avendo il giudice di appello omesso, al pari di quello di primo grado, di indicare specificamente quali criteri, fra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti in funzione della determinazione concreta della sanzione criminale. 10.8 La censura è manifestamente priva di oggetto, avendo la sentenza affermato (pagg. 450 e 451) l'inammissibilità (in applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) tanto del motivo di appello relativo alla mancata concessione di circostanze attenuanti generiche che di quello relativo alla determinazione della misura della sanzione in ragione della genericità dei motivi medesimi (in violazione, dunque, del precetto recato dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen.). Tale genericità è secondo la sentenza impugnata dimostrata dalla constatazione che nell'interesse del ricorrente tali motivi vennero proposti dal relativo difensore negli stessi termini letterali caratterizzanti i motivi di 61 ľ impugnazione su tali punti dallo stesso avvocato dedotti nell'interesse di altri appellanti da lui difesi. Il ricorrente non si confronta in alcun modo con il contenuto di tale decisione: di qui l'inammissibilità del motivo di impugnazione;
affatto eccentrico rispetto a tale contenuto. K) Il ricorso di NZ OM (due motivi di impugnazione). 11.1 Con il primo motivo (1.a) tale ricorrente critica innanzitutto la sentenza per la ricostruzione operata della fattispecie descritta nell'art. 416-bis cod. pen., deducendo che in funzione della verificazione della sussistenza del rapporto associativo è necessario che i soggetti si avvalgano in concreto del potere di con la intimidazione proprio della associazione, in concreto sussistente;
conseguente necessità di condotte dei partecipanti alla vita dell'ente aventi una rafforzamento effettiva incidenza eziologica sulla sussistenza e sul dell'associazione. Inoltre, il ricorrente deduce (1.b) che il giudice di appello non avrebbe fatto corretto governo, in funzione dell'accertamento della sussistenza del rapporto associativo fra esso ricorrente e la cosca, della regola legale di valutazione della prova indiziaria, avendo in buona sostanza valorizzato allo scopo essenzialmente il contenuto, non univoco, della captata conversazione del 1 dicembre 2007, anche perché nessun rilievo sarebbe stato dato al soggiorno permanente di esso ricorrente in Parma dal 2007 fino al giorno del suo arresto (avvenuto nel mese di dicembre 2011), mentre i dati relativi alla campagna elettorale in favore di PL e quelli relativi alla "vicenda TE" sarebbero privi di un qualche valore dimostrativo quanto alla sussistenza del reato contestato. 11.2 Quanto alla critica alla ricostruzione della fattispecie, è sufficiente rinviare a quanto sopra precisato in ordine alla interpretazione del contenuto precettivo dell'art. 416-bis cod. pen. (punto A, sub 1.1 e 1.2), non avendo oltretutto il ricorrente precisato quale sia stata la rilevanza nel caso concreto dell'interpretazione, da lui non condivisa, offerta dalla sentenza impugnata;
con la conseguenza che la critica all'interpretazione della legge penale si connota nel caso di specie in termini di assoluta astrattezza. La seconda parte del primo motivo è inammissibile in quanto, da un lato la critica alla sentenza si connota, ancora una volta, in termini di astrattezza (pagg. 17-20) e di mera assertività (l'interpretazione del contenuto del, captato, dialogo del 1 dicembre 2007 "è tutt'altro che univoca": pag. 20 del ricorso) e, dall'altro, la sentenza impugnata ha, con motivazione logica, dato esauriente risposta, 62 quanto alla prosecuzione del rapporto associativo fra il ricorrente e la cosca dopo la fine del'anno 2007, alle deduzioni contenute nei motivi di appello del ricorrente (specificate nella pag. 21 del ricorso), avendo affermato che costui partecipò attivamente, obbedendo all'ordine far rientro da Parma in GG RI, tanto alla campagna elettorale organizzata dalla cosca in favore di PP PL (tale partecipazione costituisce, secondo la sentenza impugnata, "ulteriore elemento di prova a riscontro della dimostrazione dell'associazione per i soggetti per i quali la prova della condotta contestata si rinvenga però aliunde": pag. 356), quanto all'iniziativa di TA, finalizzata a convincere DO CO a por termine alla sua relazione (extraconiugale) con OR TE (la rilevanza di tale vicenda in termini di questione interessante il clan è, con motivazione logica, come tale in questa sede non sindacabile, con chiarezza evidenziata nelle pagg. 357-358 della sentenza impugnata). 11.3 La sentenza è, in subordine, censurata (secondo motivo) per non avere concesso ad esso ricorrente le, sollecitate, circostanze attenuanti generiche sulla base degli stessi elementi utilizzati per determinare l'entità della pena, mentre alla disposizione contenuta nell'art. 62-bis cod. pen. dovrebbe assegnarsi un ruolo autonomo, consistente nel permettere di cogliere un valore positivo del fatto diverso dai valori presi in considerazione dall'art. 62 ovvero dall'art. 133 cod. pen.,non tipizzabile in linea generale ed astratta. In altre parole, i fatti, non specificamente compresi fra quelli indicati dall'art. 62 cod. pen., giustificanti la concessione del beneficio, non sarebbero compresi fra quelli da valutare ai sensi del successivo art. 133. Inoltre, pena la violazione del principio del ne bis in idem, uno degli elementi, fra quelli indicati dall'art. 133, che sia stato valutato ai fini della determinazione della pena in misura più favorevole all'imputato, non può essere valutato una seconda volta ai fini della concessione di circostanze attenuanti generiche. 11.4 La censura, per come formulata, è manifestamente infondata, costituendo affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui ai fini della determinazione della misura della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie costituito dalla certa gravità della condotta e, soprattutto, della intensità dell'elemento psicologico caratterizzante il reato) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione;
ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili (nel caso concreto, in funzione di conferma di diniego di circostanze attenuanti generiche e di determinazione della misura della pena) per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (in questo senso cfr., fra le molte, Cass. li 63 Sez. 2, n. 24995 del 14 maggio 2015, Rechichi, Rv. 264378; Cass. Sez. 6, n. 45623 del 23 ottobre 2013, Testa, Rv. 257425; Cass. Sez. 2, n. 45206 del 9 novembre 2007, Grasso, Rv. 238511 L) Il ricorso di PP PL (cinque motivi di impugnazione). 12.1 Con il primo motivo il ricorrente critica la sentenza per averlo ritenuto responsabile del tentativo di estorsione aggravata ai danni di IO CE (capo e), in quanto: è affermato che, prima di tale fatto, vi fu accordo corruttivo elettorale fra CE e PP CO e, poi, con i di lui figli IP e DO;
PP CO non è mai stato coinvolto in procedimenti penali riguardanti associazioni di 'ndrangheta; IP CO è stato assolto dal delitto descritto nel capo a); la sentenza muoverebbe dunque dall'erroneo, quanto contraddittorio, presupposto che la famiglia CO sia una "famiglia mafiosa"; le conclusioni relative al tentativo di estorsione si fondano su di una premessa errata e contraddittoria;
del pari illegittima sarebbe la sentenza nella parte in cui ha ritenuto credibile CE quanto all'attribuzione ad esso ricorrente di ruolo nella vicenda di IA LA;
agli atti del processo vi è infatti avviso di conclusione di indagini preliminari nei confronti di PP, IP e DO CO, di IO CE e di IO CI per il reato di corruzione elettorale di cui esso ricorrente non è indicato come partecipe;
CE avrebbe quindi nascosto la corruzione elettorale con i CO attribuendo ad esso ricorrente un ruolo di mediatore fra l'uomo politico e la famiglia CO;
la condotta contestata ad esso ricorrente è successiva al momento in cui la LA decise di non sottoscrivere il rinnovo del contratto;
la Corte di appello, nell'assolvere esso ricorrente dall'accusa di estorsione di cui al capo d), ha accertato che l'assunzione di LA era conseguenza di un accordo corruttivo fra CE ed i tre CO, con conseguente contraddittorietà dell'affermazione secondo cui il rifiuto di LA a rinnovare il contratto costituì «riattivazione nella massima pienezza della stretta estorsiva sul CE»; inoltre, non vi sarebbe prova della consapevolezza di esso ricorrente dei successivi incontri fra DO CO e CE e delle minacce dal primo rivolte al secondo. 12.2 Con il quarto motivo, in subordine proposto, il ricorrente deduce che la sentenza è caratterizzata da violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 riferita al delitto di tentata estorsione ai danni di IO CE, contestato nel capo e), essendo insussistente la prova di condotta, riferibile ad esso ricorrente, concretamente evocativa della forza intimidatrice li 64 derivante dal vincolo associativo, dal momento che il giudice di appello ha trascurato il dato, emerso nel processo, secondo cui CE aveva dichiarato di essere stato intimorito solo dalle caratteristiche somatiche di DO CO. 12.3 I due motivi sono da esaminare congiuntamente, attenendo essi allo stesso capo di sentenza. La prima censura coglie nel segno, essendo in concreto ravvisabile una contraddittorietà della motivazione desumibile dal testo della sentenza impugnata (art. 606, lett. e), cod. proc. pen.). La sentenza impugnata ha escluso che l'assunzione di IA LA quale collaboratrice, a tempo determinato, del gruppo consiliare del P.D.L. presso il Consiglio regionale della IO RI, avvenuta nel mese di settembre 2010, fosse conseguenza di minacce, imputabili a PL ed a DO CO, alla persona di IO CE, consigliere della regione RI, sul rilievo che tale assunzione venne da CE sollecitata su pressioni, non qualificabili in termine di minacce, esercitate da PL ovvero da CO, volte a convincerlo ad adempiere a specifico patto pre-elettorale illecito, a sua volta non occasionato da violenze o minacce, da lui concluso con CO. Il, successivo, tentativo di estorsione commesso, nel mese di settembre 2010, da CO in danno di CE si sostanziò nel collocare una tanica di plastica contenente liquido infiammabile con applicato un panno costituente la miccia di combustione sul cofano dell'autovettura di proprietà di CE onde costringerlo a rinnovare il contratto a tempo determinato con LA (capo e); supra, punti 3.10 e 3.16 relativi al ricorso di CO). La stessa sentenza ha poi evidenziato che: fra CO e CE insorsero seri motivi di attrito in vista del successivo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato della LA, determinante "definitiva frattura tra le parti" del patto elettorale illecito (pag. 392); nei giorni successivi a tale "frattura", CE "cercherà allora di prendere tempo, forse proverà pure a cercare "sponda" nel PL per convincere il cugino che di più non può offrire, ma è certo che quest'ultimo non svolgerà alcuna mediazione"; il ricorrente aveva esaurito "gli ambiti del suo diretto intervento nella vicenda" e "non c'era più da convincere il CE a fare quanto preteso, c'era da costringere, e questo era il compito dell azionista" CO" (pag. 393); le condizioni indicate da CE per il rinnovo del contratto in replica alle richieste di CO "riattivarono nella massima pienezza la stretta estorsiva sul CE" (pag. 394); la scelta di PL, che nel corso delle trattative precedenti l'assunzione a tempo determinato di LA aveva assunto un ruolo "dialogante", di ritirarsi dalle trattative per il rinnovo del contratto fu da costui compiuta "scientemente...allo scopo di li 65 rafforzare l'efficacia intimidatoria dell'azione del CO" e risultò "concretamente agevolatrice (perché fortemente complementare in chiave di rafforzamento) della azione intimidatrice compiuta dal CO, prima più apertamente, poi simbolicamente (con la tanica), infine esplicitamente (con le minacce rivolte al CE per il tramite del figlio)" (pag. 395). Premesso che nel capo di imputazione e) non vi è traccia di minacce verbali a CE rivolte da CO ovvero da PL per il tramite del proprio figlio, la sentenza è contraddittoria nella parte in cui da un lato afferma che l'assunzione di LA presso il Consiglio regionale della IO RI fu conseguenza di libero adempimento (ancorché preceduto da pressioni esercitate dal ricorrente e da CO) di CE a patto pre-elettorale illecito e, dall'altro, asserisce che dopo il rifiuto di CE a prorogare il rapporto di lavoro di LA alle condizioni richieste da CO, le proposte sul punto di CE "riattivarono nella massima pienezza la stretta estorsiva sul CE". Inoltre, la stessa sentenza afferma che dopo la "frattura" il ricorrente non fu presente ad alcuno dei successivi incontri fra CO e CE;
sì che le affermazioni che si leggono nella pag. 395 si risolvono in una mera congettura quanto al concorso (morale) del ricorrente con CO nella commissione del delitto descritto nel capo di imputazione e). La sentenza impugnata è dunque sul punto da annullare, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro affinché dia adeguata risposta ai motivi di appello dal ricorrente prospettati per contestare il capo della sentenza di primo grado recante sua condanna per concorso nel tentativo di estorsione in discorso. Quanto alla critica dal ricorrente mossa (nel quarto motivo di ricorso) alla sentenza impugnata nella parte in cui afferma essere sussistente nel caso concreto la circostanza aggravante prevista dal citato art. 7 della legge n. 203 del 1991, è opportuno evidenziare che al ricorrente ed a CO venne contestato di avere commesso, in concorso, il delitto di tentata estorsione di cui si discute in quanto "soggetti appartenenti alla cosca mafiosa OR - CA - Zincato" ed "avvalendosi della capacità di intimidazione della stessa ed al fine di favorire la cosca di appartenenza". L'art. 7 della legge n. 203 del 1991 contiene due diverse circostanze aggravanti i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo: la prima consiste nella commissione del reato da parte di soggetto che si avvale delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. (aggravante del c.d. "metodo mafioso"); la seconda si sostanzia nella commissione del delitto al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. li 66 La circostanza del c.d. "metodo mafioso", attinente alle modalità esecutive dell'azione e riferibile anche a persona che non faccia parte di associazione di tipo mafioso, ha natura oggettiva e si sostanzia in un'azione tale da ingenerare nella vittima del reato la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione, anche se il rapporto associativo non sussiste (cfr., fra le altre: Cass. Sez. 6, n. 41772 del 13 giugno 2017, Vicidomini, Rv. 271103; Cass. Sez. 2, n. 16053 del 25 marzo 2015, Campanella, Rv. 265525; Cass. Sez. 2, n. 322 del ottobre 2013, Ferrise, Rv. 258103; Cass. Sez. 2, n. 17879 del 13 marzo 2014, Pagano, Rv. 260007). Di contro, la circostanza aggravante consistente nell'agevolazione dell'attività dell'associazione di tipo mafioso ha invece natura soggettiva e, per tale ragione, richiede per la sua configurazione il dolo specifico, riferibile anche a chi non sia parte dell'associazione, di favorire il medesimo ente a base collettiva, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo diretto della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capo dell'associazione con quelli dell'ente medesimo (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. Sez. 1, n. 54085 del 15 novembre 2017, Quaranta, Rv. ; Cass. Sez. 6, n. 44698 del 22 settembre 2015, Cannizzaro, Rv. 265359; Cass. Sez. 6, n. 31437 del 12 luglio 2012, Messina, Rv. 253218) Tale distinzione è con nettezza delineata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte: Cass. Sez. 2, n. 49090 del 4 dicembre 2015, Maccariello, Rv. 265515; Cass. Sez. 6, n. 25510 del 22 maggio 2010, Realmuto, Rv. 270158) ed è in questa sede ribadita. A fronte della prospettazione alternativa dell'aggravante contenuta nel capo di imputazione, la sentenza impugnata, nel ritenere CO responsabile (anche) della commissione del tentativo di estorsione in discussione, ha confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui questa affermò la sussistenza nel caso di specie della circostanza aggravante del c.d. "metodo mafioso" quanto al delitto in discussione (pag. 57 e pag. 397). Tale accertamento è divenuto definitivo per effetto del rigetto del ricorso proposto da CO per la cassazione del capo di sentenza in discussione. Il giudice di rinvio, nel rivalutare i motivi di appello di PL, dovrà quindi tenere conto della definitività di tale accertamento e, di conseguenza, per il caso di conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ritenne tale persona responsabile, in concorso con CO, anche della tentata estorsione contestata nel capo e), non potrà che affermare la sussistenza dell'aggravante di diritto speciale in discorso. li 67 12.4 Con il quinto motivo il ricorrente assume che erronea sia stata la decisione del giudice di appello di ritenere ammissibile l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero, con conseguente riapertura dell'istruzione dibattimentale, dal momento che: l'appello incidentale della parte pubblica può investire esclusivamente i punti della sentenza oggetto dell'appello proposto dall'imputato; l'appello di esso ricorrente non prospettò, neppure in via subordinata, una diversa qualificazione del fatto descritto nel capo d'imputazione b), avendo esso per oggetto solo la riforma della sentenza di primo grado relativa all'accertamento di responsabilità per la commissione del reato nello stesso capo contestato;
l'appello incidentale sarebbe stato comunque inammissibile per mancanza di concreto interesse all'impugnazione, avendo il pubblico ministero ottenuto nel giudizio di primo grado (anche) la condanna di esso ricorrente per tale reato;
inoltre, la prova acquisita (escussione del collaboratore di giustizia De RO) era precedente la definizione del giudizio di primo grado e nota al pubblico ministero, sì che essa avrebbe dovuto essere acquisita in tale grado. 12.5 Tale motivo è da esaminare con priorità logica rispetto a quelli relativi all'affermazione di responsabilità del ricorrente quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.: con esso è invero dedotta questione preliminare di rito relativa all'ammissibilità dell'appello incidentale con il quale il pubblico ministero ebbe a contestare la fondatezza della qualificazione, da parte della sentenza di primo grado, dei fatti descritti nel capo di accusa b) in termini di concorso esterno all'associazione di 'ndrangheta descritta nel precedente capo a) e chiese che gli stessi venissero dal giudice di appello qualificati come costituenti indici di partecipazione del ricorrente all'associazione medesima. Il motivo (che si sostanzia nella ripetizione dell'eccezione contenuta in memoria dal ricorrente depositata nel giudizio di appello: pag. 381 della sentenza impugnata) è manifestamente infondato. Premesso che il ricorrente non deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di correlazione fra accusa e sentenza contenuto nell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., si rammenta che l'appello incidentale (art. 595 cod. proc. pen.) è ammissibile solo se proposto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi (così Cass. S.U., n. 10251 del 17 ottobre 2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699; nello stesso senso, cfr., fra le altre: Cass. Sez. 6 n. 1187 del 29 maggio 2014, dep. 2015, G., Rv. 261834; Cass. Sez. 6, n. 18526 del 18 gennaio 2017, Mauro, Rv. 269834). b 68 Tenuta presente tale regola di interpretazione, nel caso di specie la sentenza impugnata ha fatto buon governo di tale interpretazione dell'art. 595 cod. proc. pen. dal momento che: a) risulta dal contenuto della sentenza impugnata che nelle conclusioni rese nel giudizio di primo grado il pubblico ministero ebbe a sollecitare la condanna del ricorrente quale associato all'associazione di cui si discute, ritenendo che i fatti a lui contestati nel capo di imputazione b) dovessero in tal senso essere qualificati;
b) l'imputato appellò la sentenza di primo grado nella parte in cui lo ritenne responsabile di concorso esterno nell'associazione medesima e ad esso inflisse la relativa pena ritenuta di giustizia (in particolare, dal riassunto dei motivi di appello contenuto nella sentenza risulta che il ricorrente si dolse anche della mancata concessione di circostanze attenuanti generiche nonché della misura della pena); c) l'appello incidentale del pubblico ministero sollecitò al giudice di appello una qualificazione giuridica dei fatti descritti nel capo di imputazione b) diversa da quella contenuta nella sentenza di primo grado ed una sanzione più elevata di quella inflitta con tale atto (nella parte, ovviamente, relativa all'aumento di pena derivante da tale diversa qualificazione); d) tale diversa qualificazione ben avrebbe potuto essere effettuata officiosamente dal giudice di appello (senza quindi violazione della regola imposta dall'art. 512, comma 1, cod. proc. pen.), dal momento che la partecipazione ad associazione mafiosa e concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. non rappresentano due diverse ipotesi criminose ma distinte modalità di partecipazione criminosa (in questo senso, con riferimento al rinvio a giudizio per concorso esterno ad associazione mafiosa e condanna per partecipazione alla medesima associazione, cfr. Cass. Sez. 6, n. 10457 del 11 luglio 2000, Aleci, Rv. 220534; Cass. Sez. 2, n. 12838 del 16 dicembre 2002, dep. 2003, Bellofiori, Rv. 224879; nel medesimo senso, quanto all'ipotesi di rinvio a giudizio per associazione mafiosa e condanna per concorso esterno alla medesima associazione, cfr. Cass. Sez. 6, n. 49820 del dicembre 2013, Billizzi. Rv. 258138); e) l'appello incidentale del pubblico ministero era dunque in stretta correlazione con l'appello dell'imputato contenente contestazione tanto dell'accertamento della sua responsabilità per concorso esterno all'associazione in questione quanto della pena inflitta anche per la commissione di tale reato;
f) l'interesse concreto del pubblico ministero all'impugnazione incidentale si sostanziava nel sollecitato aumento della pena da infliggere quanto al reato dall'appellante incidentale ritenuto sussistente. 69 人 La doglianza relativa all'acquisizione della prova nel giudizio di appello risulta affatto inapprezzabile alla luce del precetto recato dall'art. 603, comma 1, cod. proc., facoltizzante, per quanto qui interessa, il giudice di appello a disporre l'assunzione di nuove prove, preesistenti al giudizio di primo grado, qualora ritenute necessarie ai fini del decidere. 12.6 Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza per avere, con motivazione illogica e contraddittoria, affermato che esso ricorrente era associato alla cosca onde consentire a questa di infiltrarsi nella politica e nell'amministrazione comunale al fine di orientarne a proprio vantaggio le decisioni, in quanto: dopo avere affermato che la campagna elettorale di esso PL vide impegnati tutti gli associati alla cosca (con esclusione di LE CA), la stessa sentenza asserisce che né le richieste di voto e di indicazione del seggio, né il controllo numerico ex post sui voti espressi nelle singole sezioni, né la "lotta" per l'affissione di manifesti elettorali sostanziano, in sé considerate, una modalità mafiosa di controllo del voto;
erroneamente, poi, per i motivi diffusamente illustrati nelle pagg. 18-29 del ricorso, è stato ritenuto che alla candidata NT RA sia stato impedito con metodi intimidatori di affiggere i propri manifesti elettorali nella zona del quartiere AN OR Extra;
l'affermazione avrebbe trovato smentita nelle dichiarazioni rese in dibattimento dal testimone DO ER, secondo cui il suo rifiuto ad affiggere i manifesti elettorali di RA era conseguenza solo della modestia del compenso proposto dalla candidata;
per le ragioni diffusamente illustrate nelle pagg. 31-34 non poteva affermarsi che la famiglia CA salutasse con piacere il successo elettorale di esso ricorrente, essendo, al contrario sua avversaria politica (significativamente, non risulta alcuna frequentazione fra i fratelli CA ed esso ricorrente); non erano poi utilizzabili, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., le dichiarazioni rispettivamente rese, de relato, dai collaboratori Roerto MO ed RI De RO;
inoltre, per i motivi diffusamente illustrati nelle pagg. 38-71 la motivazione della sentenza sarebbe illogica e contraddittoria quanto alla sussistenza del rapporto associativo. Il motivo è ulteriormente sviluppato nella memoria dal ricorrente depositata. 12.7 La sentenza impugnata afferma che il ricorrente è associato alla cosca descritta nel capo di imputazione a) alla luce dei seguenti elementi, dalla sentenza di primo grado unitariamente considerati: tutti i componenti della cosca si mobilitarono, nel rione denominato "AN OR Extra", zona di esercizio di egemonia dell'associazione, per la propaganda elettorale, dalla cosca pagata, in favore del ricorrente in occasione della consultazione per le elezioni al consiglio comunale di GG RI del 2011, anche perché a PL era stato dal li 70 Sindaco promesso, in caso di elezione, un prestigioso incarico;
del resto, la cosca già aveva appoggiato l'elezione di PL nello stesso consiglio comunale in occasione della consultazione del 2007 e il ricorrente era da tempo l'uomo politico cui la cosca poteva fare riferimento al bisogno (contenuto di conversazioni, captate, nel procedimento c.d. "Testamento"; dichiarazioni sul punto rese, rispettivamente, dai collaboratori di giustizia RO MO ed RI De RO, che, correttamente, sono state ritenute utilizzabili in riferimento a quanto da lui appreso nell'ambito dell'associazione di cui era parte, alla luce del principio ribadito da Cass. Sez. 1, n. 23242 del 6 maggio 2010, Ribisi, Rv. 247585); il contenuto delle conversazioni captate evidenzia che PL era a disposizione di DO CO, reggente la cosca, sia durante la campagna elettorale che dopo la sua elezione per le più diverse esigenze di volta in volta a lui prospettate;
PL, del resto, ebbe ad affiancare attivamente DO CO nelle pressioni esercitate su CE per l'assunzione di LA. Nell'ottica dell'accertamento del rapporto associativo fra il ricorrente e la cosca è affatto irrilevante nel caso di specie accertare se nel corso della competizione elettorale svoltasi nel 2011 i componenti l'associazione illecita abbiano, o meno, tenuto verso terzi comportamenti propri del c.d. "metodo mafioso", essendo la questione dell'uso di violenza o minaccia durante la campagna elettorale affatto esterna all'esistenza dell'oggetto dell'accertamento medesimo: trattasi di post factum in tesi rilevante quale indizio di esistenza di pregresso rapporto associativo. Quel che conta è che la cosca si mobilitò, anche finanziariamente, per fare eleggere il ricorrente e che, dopo la sua elezione, questi era a disposizione dell'associazione; arrivando anche a sollecitare l'ex moglie a dare, a titolo di mutuo, 700 euro a RU CA, esponente di massimo livello della cosca (pag. 407). Correttamente, poi, la sentenza impugnata esclude la necessità di accertare se i numerosi interventi da DO CO sollecitati a PL abbiano avuto esito conforme alle richieste, essendo invece rilevante la circostanza secondo cui per incidere sulla gestione della cosa pubblica si poteva seguire "il canale clientelare garantito dal protettorato 'ndranghetistico, che aveva accesso diretto all'utenza privata dell'assessore" (pag. 410): il ricorrente era dunque persona che accettò i voti dell'associazione, ovvero dall'associazione attivamente sollecitati, nella consapevolezza della relativa provenienza e, una volta eletto, si mise stabilmente a disposizione della cosca (rappresentata dal suo reggente DO CO) per favorirne gli interessi ed assecondarne i desiderata, consistenti nella elargizione di favori alle persone che, per ottenere le rispettive utilità, si 71 li rivolgevano a CO, "autorevole" rappresentante dell'associazione e cugino di PL. In buona sostanza, la motivazione della sentenza è intrinsecamente logica e resiste dunque alle critiche ad essa mosse dal ricorrente, evidenzianti questioni di fatto ovvero segnalanti interpretazione di taluni elementi di fatto acquisiti al processo alternativa a quella del giudice di appello;
sì da sollecitare una rivalutazione dei fatti in questa sede non consentita. In conclusione, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie della regola di interpretazione dell'art. 416-bis cod. pen., qui da confermare, secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo dell'associazione criminale, tale da implicare un suo ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale la persona prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'organizzazione illecita per il perseguimento dei comuni fini criminosi (sul punto cfr., fra le più recenti: Cass. Sez. 2, n. 25452 del 21 febbraio 2017, Beniamino, Rv. 270171); sì che è da considerare vincolato da rapporto organico all'associazione e non semplice "concorrente esterno", sulla cui disponibilità l'ente a base collettiva non può invece contare, che sia stato una più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni il soggetto che, consapevolmente, accetti i voti dell'associazione mafiosa e che, una volta eletto a cariche pubbliche, diventi il punto di riferimento della cosca mettendosi a disposizione, in modo stabile e continuativo, di tutti gli affiliati della consorteria, alla quale rende conto del proprio operato (in questo senso Cass. Sez. 2, n. 53675 del 10 dicembre 2014, OS, Rv. 261620). 12.8 In via subordinata, il ricorrente censura (terzo motivo) la sentenza nella parte in cui ha qualificato come "armata" l'associazione sul mero presupposto della detenzione di armi da caccia lecitamente detenute da parte di taluni associati;
dovendo, al contrario, dimostrarsi, ai fini dell'accertamento della sussistenza della circostanza aggravante indicata nell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., che le armi siano detenute dai compartecipi per il conseguimento delle finalità proprie dell'associazione. Inoltre, nessun elemento di prova sussiste in ordine alla consapevolezza di esso ricorrente dell'uso delle armi lecitamente detenute da parte degli associati per i fini dell'associazione. 12.8 La censura è priva di fondamento per i motivi illustrati supra nei punti 1.3 e 3.8 (relativo al ricorso di CO): ad essi è dunque sufficiente fare rinvio. 72 تا M) Conclusioni. In definitiva: a) i ricorsi di CO, TA, LA, CA, CA, IT, CI e OM sono da rigettare, con conseguente condanna di costoro al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.); b) i ricorsi di IL e di AM sono invece inammissibili, con conseguente condanna anche di costoro al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento da parte di ciascuno, alla Cassa delle ammende, di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare nella misura di duemila euro (art. 616 cod. proc. pen.); c) AM, CO, TA, LA, CA, CA, IT, CI e OM debbono essere condannati a rimborsare, con il vincolo della solidarietà passiva, alla IO RI, parte civile che ha partecipato al giudizio di cassazione, le spese processuali da questa anticipate nel presente grado di giudizio, da liquidare nella misura di cinquemila euro per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie (pari al 15% del compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) per effetto della decisione di rigetto del ricorso di PL nella parte in cui è stata impugnata la decisione, contenuta nella sentenza impugnata, di accertamento della partecipazione di tale persona all'associazione per delinquere di 'ndrangheta descritta nel capo di imputazione a), passa in cosa giudicata l'accertamento della responsabilità di tale ricorrente quanto alla commissione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; e) la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di GG RI, nella sola parte in cui ha ritenuto PL responsabile della commissione, in concorso con CO, anche del delitto di tentata estorsione pluriaggravata in danno di IO CE (capo di imputazione e); f) il giudice di rinvio dovrà dare motivata risposta (diversa da quella in questa sede censurata) ai motivi di appello da PL proposti per la riforma del capo di sentenza di condanna per la commissione di tale delitto e, nel caso, di conferma della decisione di primo grado sul punto, dovrà uniformarsi al principio secondo cui la circostanza aggravante del "metodo mafioso", contemplata dall'art. 7, comma, 1, prima ipotesi, della legge n. 203 del 1991 (di conversione, con li 73 modificazioni, del d.l. n. 152 del 1991), in quanto attinente alle modalità esecutive dell'azione e riferibile anche a persona che non faccia parte di associazione di tipo mafioso (nel caso concreto è però definitivamente accertato che, al momento dell'emissione della sentenza di primo grado, PL era associato alla cosca di 'ndrangheta denominata "OR - CA Zincato"), - ha natura oggettiva e si sostanzia in un'azione tale da ingenerare nella vittima del reato la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione;
g) il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulla regolamentazione delle spese anticipate dalla parte civile IO RI e da PP PL (onde resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dalla IO RI) nel giudizio di appello, nel presente giudizio e nel giudizio di rinvio, facendo applicazione della regola di soccombenza sancita dall'art. 91 cod. proc. civ. (cfr., per tutte: Cass. Sez. 2, n. 32440 del 10 luglio 2003, Larnè, Rv,. 226260; Cass. Sez. 5, n. 25469 del 23 aprile 2014, Greco, Rv. 262561).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di IL NI e AM NA OL che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei riguardi di PL PP limitatamente al reato di cui al capo e) e rinvia per nuovo giudizio, al riguardo, ad altra sezione della Corte di appello di GG RI. Rigetta nel resto il ricorso di PL. Rigetta i ricorsi di CO DO, TA NZ, LA NA, CA LE, CA OS, IT PP QU, CI EG e OM NZ e li condanna al pagamento delle spese processuali e, unitamente ad AM NA OL, alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, a favore della parte civile, IO RI, che liquida nella complessiva somma di euro cinquemila per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed a CPA ed IVA, come per legge. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2017. I Consiglieri estensori Il Presidente Marco Vannucci IO Cairo Antonella Patrizia Mazzei Upmage Палиши DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 NOV 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA