Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2017, n. 50021
CASS
Sentenza 12 dicembre 2017

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Massime2

Lo stato di detenzione all'estero dell'imputato latitante (nella specie, nell'ambito di una procedura di estradizione)non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen., se non è portata a conoscenza del giudice dalla polizia giudiziaria o dall'imputato anche attraverso il suo difensore.

Il mancato rilascio della copia in formato forense, cd. "bit a bit" o per immagini, dei file audio delle intercettazioni, richiesta per permettere di evidenziare manipolazioni o interventi sui testi con alterazione delle tracce originali, non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in assenza di una specifica disposizione di legge che preveda siffatta sanzione.

Commentario1

  • 1Schiaffi delle maestre: è maltrattamento? (Cass. 45096/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 novembre 2023

    L'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito, mentre l'uso sistematico della violenza quale metodo di trattamento del minore, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nella fattispecie di abuso di mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del più grave reato di maltrattamenti; l'abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate. Corte di Cassazione Sez. VI penale sentenza 8 novembre 2023, n. 45096 SENTENZA sul ricorso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2017, n. 50021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50021
Data del deposito : 12 dicembre 2017

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