Sentenza 8 febbraio 2011
Massime • 1
È conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione, con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta e concorso del coniuge: fino a dove si estende il confine della responsabilità penale? (Cass. Pen. n. 29449/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2025
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 14 dicembre 2022 del Tribunale di Torino che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Sp.Gi. e Fa.Gi., quali amministratori della Carigen Srl, dichiarata fallita in data 21 dicembre 2015, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in concorso con Ha.Ra., e documentale, nonché per il reato di bancarotta semplice ed aveva condannato i predetti e Ha.Ra. alle pene ritenute di giustizia, nonché tutti gli imputati eccetto Ha.Ra. al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare della suddetta società, costituitasi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2011, n. 17077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17077 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 08/02/2011
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - rel. Consigliere - N. 406
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 32135/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
SC NO n. Biella il 30 agosto 1972;
avverso la sentenza emessa il 1 aprile 2010 dalla Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Con sentenza in data 1 aprile 2010 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 30 gennaio 2007 dal Tribunale di Biella con la quale BI NO era stato dichiarato colpevole di tre distinti reati di ricettazione - accertati il 7 ottobre 2010, il 15 settembre 1998, il 16 gennaio 2001 - ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, ravvisata l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 c.p., comma 2, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce l'inosservanza dell'art. 81 cpv. c.p. e la mancanza e illogicità della motivazione con riferimento al diniego di applicazione della continuazione con l'analogo reato (relativo ad assegni tratti sul medesimo conto corrente bancario e provenienti dallo stesso furto), giudicato in un separato procedimento con sentenza del Tribunale di Biella del 24 gennaio 2007, irrevocabile il 20 marzo 2007, avendo la Corte di appello demandato la questione alla fase esecutiva senza specificare le ragioni per le quali non le era consentito di decidere.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte rileva infatti che l'applicazione della continuazione con il reato di ricettazione oggetto della sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti dell'imputato dal Tribunale di Biella non costituiva oggetto del gravame e che solo nelle conclusioni formulate dalla difesa nell'ambito del giudizio di appello era stata formulata la relativa richiesta. Il giudice dell'impugnazione non aveva quindi l'obbligo di pronunciarsi, stante la correlazione che per effetto del principio devolutivo deve esistere tra motivi d'impugnazione e la cognizione del giudice del gravame (Cass. Sez. Un. 19 gennaio 2000 n. 1, Tuzzolino). Del resto la decisione del giudice di appello di non provvedere, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, sull'applicazione della disciplina del reato continuato, demandando la relativa valutazione alla fase esecutiva in cui il BI avrebbe potuto presentare richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non è preclusiva per il ricorrente dell'accoglimento della richiesta. Può quindi ritenersi che, nel caso in esame, l'imputato per la mancata pronuncia sul punto da parte del giudice della cognizione non abbia nemmeno l'interesse al ricorso per cassazione (come si desume da Cass. sez. 6 30 settembre 2010 n. 36648, Cosentino;
sez. 4 28 settembre 2006 n. 1023, D'Andrea). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011