Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2003, n. 32440
CASS
Sentenza 10 luglio 2003

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Massime2

La parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame.

Integra il reato previsto dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197, in tema di uso illecito di carte di credito o di pagamento, la condotta di chi procede a ricaricare il cellulare utilizzando indebitamente codici relativi a carte di credito telefoniche fraudolentemente sottratte da altri a chi le deteneva legittimamente, dovendosi ritenere che, ai sensi del citato art. 12, la scheda prepagata sia un "documento analogo" alle carte di credito o di pagamento, che abilita alla prestazione dei servizi telefonici (nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di ricettazione, dal momento che l'imputato non aveva ricevuto denaro o cose provenienti da reato, ma aveva semplicemente digitato numeri di codici fornitigli da altri soggetti; inoltre, ha pure escluso la sussistenza dei delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico e di detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici nonché di frode informatica, rispettivamente previsti dagli artt. 615-ter, 615-quater e 640-ter cod. pen., in quanto non vi era stata alcuna condotta diretta ad introdursi abusivamente nel sistema informatico del gestore del servizio telefonico e neppure alterazione del funzionamento del medesimo sistema al fine di conseguire un ingiusto profitto).

Commentario1

  • 1Calunnia: sussiste in caso di falsa accusa per reato procedibile a querela, se questa è tardiva
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023

    La massima Configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela e questa sia stata presentata tardivamente, qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini (Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza emessa in data 18 febbraio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2003, n. 32440
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32440
Data del deposito : 10 luglio 2003

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