Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 1
L'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, la cui identità sia sconosciuta all'indagato, non osta all'applicazione dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., ben potendo l'interessato, con l'ordinaria diligenza, assumere informazioni dall'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2012, n. 29505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29505 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 06/06/201
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere - N. 1573
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 21550/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT presso il Tribunale di Napoli;
Nei confronti di:
BA IO, nato in [...] il [...];
AR FA, nato in [...] il [...];
PA AY, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 24/11/2009 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza emessa il 24/11/2009, depositata il 15/02/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti di BA IO, AR YE e PA AY, imputati dei reati di cui all'art. 648 c.p., comma 2, e L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 1, lett. d), e comma 2, lett. a), (come contestati loro in atti) perché l'azione penale non poteva essere iniziata in violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), ed L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6. 2. Il PM presso il Tribunale di Napoli proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il PM ricorrente esponeva che le notifiche relative all'art. 415 bis c.p.p., erano state regolari perché effettuate ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Tanto dedotto il PM ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. Il Tribunale di Napoli ha emesso declaratoria di non doversi procedere nei confronti degli imputati BA IO, AR YE e PA AY, poiché le notifiche degli avvisi di rito - ad iniziare da quello di cui all'art. 415 bis c.p.p. - erano nulle perché effettuate, ex art. 161 c.p.p., presso un difensore di ufficio, il cui nominativo non era stato portato a conoscenza degli imputati medesimi.
Trattasi di statuizione errata in diritto per le seguenti ragioni principali:
1.1. L'elezione di domicilio effettuata dall'indagato presso un difensore nominato di ufficio, ex art. 97 c.p.p., - la cui identità gli sia sconosciuta al momento in cui viene effettuata relazione di domicilio - non osta all'operatività del disposto dell'art. 161 c.p.c., comma 4, ben potendo l'interessato, con l'ordinaria diligenza, attivarsi presso l'A.G. competente per conoscere il difensore di ufficio, nominato da detta A.G.. Nella fattispecie va evidenziato che gli indagati avevano dichiarato di essere privi di residenza, domicilio o dimora in Italia.
1.2. L'eventuale nullità delle notifiche di rito, comunque, poteva tutt'al più determinare la nullità del decreto di citazione a giudizio degli attuali imputati, con trasmissione degli atti al PM per la rinnovazione delle notifiche e dei conseguenti atti processuali. Detta eventuale nullità non poteva di certo legittimare una declaratoria di non luogo a procedere perché l'azione penale non poteva essere iniziata, come statuito dal Tribunale. La ritualità delle notifiche, invero,attiene all'osservanza del diritto di difesa ed al principio del 1 contraddittorio, non ad una condizione oggettiva di procedibilità, esterna alla ritualità del contraddittorio.
2. Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 24/11/2009, con rinvio a detto Ufficio Giudiziario per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012