Sentenza 12 febbraio 2016
Massime • 1
È conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che omette di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati oggetto di titoli pregressi formulata, anziché con l'atto introduttivo, solo in corso di procedimento unitamente alla produzione dei titoli stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2016, n. 10470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10470 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2016 |
Testo completo
1047 0/ 1 6 Yo REPUBBLICA ITADAN REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/02/2016 SENTENZA 463/2016 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. MARIO GENTILE Presidente Dott. UGO DE CRESCIENZO Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. MIRELLA CERVADRO Consigliere N /2015- 44754/2014 Dott. IGNAZIO PARDO Rel.Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI Consigliere SENTENZA Sul ricorso proposto da: GA LE N. IL 27/8/1949 avverso la sentenza n.13/2015 CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, dell'8/03/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBICA UDIENZA del 12/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale del dott. Stefano Tocci che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore avv.to Madia Nicola Giuseppe che si riporta ai motivi del ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 8 marzo 2013, la Corte di Appello di Perugia, confermava la sentenza del G.I.P. dello stesso Tribunale dell'8 ottobre 2004 che condannava RG AL alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione ed € 2000,00 di multa, perché ritenuto colpevole dei delitti di rapina aggravata commessa il 3 marzo 1999 ai danni di un'agenzia bancaria e furto aggravato di un'autovettura utilizzata per la consumazione del più grave delitto di cui all'art. 628 cod. pen.. P 1.2 Riteneva la Corte perugina che a carico del RG sussistessero elementi certi di responsabilità desumibili dalla perizia antropometrica, che aveva concluso per la compatibilità tra le fattezze fisiche dell'imputato e quelle di uno dei rapinatori raffigurati nelle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza attivo all'interno dell'istituto bancario, e dai riconoscimenti fotografici effettuati positivamente da tre distinti testimoni.
1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al travisamento della prova posto che l'esito dell'accertamento tecnico era stato solo in termini di compatibilità e non di certezza mentre le individuazioni fotografiche non potevano ritenersi confortanti in quanto in sede di sommarie informazioni gli stessi testimoni avevano riferito circostanze difformi rispetto alle caratteristiche fisiche del rapinatore, poi individuato nel RG. Con il secondo motivo eccepiva la totale assenza di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli oggetto del provvedimento di cumulo e, con la terza ragione di doglianza, lamentava ancora l'illogicità della motivazione con riguardo al rigetto dell'istanza di unificazione ex art. 81 cpv cod. pen. con i fatti giudicati dalla Corte di Appello di Trento in data 18 febbraio 2000. All'udienza del 12 febbraio 2016 le parti concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2.1 Quanto al primo motivo, va innanzitutto ricordato che, nel caso in esame, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, circostanza questa non sussistente nel caso in esame e neppure adeguatamente prospettata (Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 Rv. 236130). I giudici di merito, infatti, hanno fornito un giudizio più che adeguato con riguardo alla sussistenza di plurimi elementi di prova i quali, riscontrandosi e confortandosi vicendevolmente, non possono fare permanere alcun dubbio circa la colpevolezza del RG con riguardo all'episodio di rapina allo stesso contestato;
il materiale probatorio costituito dall'esito della perizia antropometrica in termini di compatibilità e le positive ricognizioni fotografiche ad opera dei testimoni ZI, RI e SI, richiamate nella sentenza di appello, sono elementi adeguatamente valutati come dimostrazione certa della colpevolezza del ricorrente. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
2.2 Gli ulteriori motivi di ricorso sono generici ed anche manifestamente infondati;
la doglianza esposta con il secondo motivo, relativa al riconoscimento del vincolo della continuazione del fatto giudicato nel presente procedimento rispetto a quelli oggetto delle sentenze indicate nel provvedimento di cumulo, è formulata in termini del tutto indeterminati non essendo in alcun modo individuato l'episodio criminoso rispetto al quale ritenere sussistente l'unica preventiva deliberazione. Peraltro tale argomento non risulta neppure oggetto degli originari motivi di appello sicchè, rispetto allo stesso, alcun difetto di motivazione della sentenza di secondo grado può prospettarsi proprio perché mai tempestivamente dedotto attraverso le doglianze proposte al giudice dell'impugnazione. Avuto difatti riguardo alla natura ed essenza del giudizio di secondo grado, fase di impugnazione destinata all'eliminazione di vizi ed errori del procedimento e/o del provvedimento di primo grado, specificamente dedotti attraverso i motivi di impugnazione proposti dalla parte, deve escludersi che il giudice di appello debba prendere in esame prima e specificamente motivare poi in ordine ad una richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata nel corso del procedimento di gravame stesso, attraverso la produzione di sentenze o provvedimenti di cumulo emessi da differenti autorità giudiziarie per altri fatti di reato. La sede per l'analisi dell'istanza di unificazione di diversi titoli di reato ex art. 81 cpv cod. pen. è infatti quella dell'esecuzione nel corso della quale il giudice, individuato ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., procede all'esame dei differenti provvedimenti individuando, ove ritenga sussistere l'unicità del disegno criminoso, il reato più grave e stabilisce gli aumenti per i c.d. reati satellite. Al proposito, questa Corte ha già avuto modo di statuire che è conforme all'effetto devolutivo dell' appello la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione, con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni (Sez.2, n.17077 dell'8/2/2011, Rv. 250245). Quanto poi al riconoscimento del vincolo della continuazione tra la rapina in Valfabbrica il 3 marzo 1999 ed il fatto analogo oggetto di giudizio dinanzi al Corte di Appello di Trento, il giudizio di esclusione del vincolo ex art. 81 cpv cod. pen., appare corretto nella misura in cui fa riferimento a circostanze di fatto insindacabili nella presente fase di legittimità quali il luogo di consumazione dei diversi fatti di reato, avvenuti a rilevante distanza tra loro, sulla base dei quali si escludeva la possibilità di ritenere che i differenti episodi potessero essere frutto di un'unica preventiva deliberazione criminosa. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod. proc.pen., per manifesta infondatezza;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto 3 dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Roma, 12 febbraio 2016 IL CONSIGLIERE EST Dott. Ignazio Pardo مله IL PRESIDENTE dott. Mario Gentile Therio Gentil DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 MAR. 2016 IL "CANCELLIER D Claudia Planelli MA CAS RE P Z I E O T N R E O C 4