2. L'appello incidentale e' proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582 ((...)) e 584.
3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato puo' presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.
4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilita' dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.