Sentenza 15 novembre 2017
Massime • 2
In tema di registrazione di conversazioni effettuata da un privato, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto dei dialoghi, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.
La circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso prevista dall'art.7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, in quanto connotata dal profilo del dolo specifico, assorbente rispetto a quello attinente alle modalità di esecuzione dell'azione che denota la diversa fattispecie aggravatrice correlata all'utilizzo del metodo mafioso, ha natura soggettiva, con la conseguenza che è applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2017, n. 54085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54085 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2017 |
Testo completo
54085-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 15/11/2017 Registro generale n. 4737/2017 (n. 6) Sentenza n. 1204/2017 Composta dai Consiglieri: Presidente Dott. EN Carcano Dott. OS Anna Saraceno Dott. Luigi Fabrizio SO Dott. Palma Talerico Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) QU QU, nato il [...]; Avverso la sentenza emessa il 22/09/2016 dalla Corte di assise di appello di AR;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi peril ricorrente gli avvocati Giovanni Aricò e Sandro Furfaro;
RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14/10/2015 la Corte di assise di AR condannava QU QU alla pena dell'ergastolo, giudicandolo colpevole dei reati ascrittigli ai capi A limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 10, 12, 14 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - B, C e D della rubrica. Veniva, inoltre, emessa sentenza di proscioglimento, ai sensi degli artt. 521 e 531 cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato QU QU, in ordine al delitto di tentate lesioni personali aggravate di cui agli artt. 56, 582, 585, 577, comma primo, n. 3, cod. pen., così diversamente qualificato il delitto di tentato omicidio pluriaggravato in danno di AN RE contestato al capo A, per intervenuta prescrizione. L'imputato, infine, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere.
2. Con sentenza emessa il 22/09/2016 la Corte di assise di appello di AR, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dall'imputato, confermava la decisione impugnata, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva il coinvolgimento di QU QU nelle vicende delittuose contestate ai capi ai capi A, B, C e D, così come qualificate dalla Corte di assise di AR all'esito del giudizio di primo grado, che si ritenevano commesse in relazione alla sfera di operatività della consorteria 'ndranghetista denominata famiglia La OS, attiva nel territorio di EA. L'imputato QU QU, innanzitutto, veniva ritenuto colpevole dell'omicidio aggravato di AV CA, contestato al capo B, commesso a Santa CA di Ricadi il 12/03/2004 e dei connessi reati in materia di armi, ascrittigli ai sensi degli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 10, 12, 14 della legge n. 895 del 1967 e 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. Questa vicenda delittuosa costituisce l'episodio criminoso di maggiore rilievo edittale ai presenti fini processuali. L'imputato, inoltre, veniva ritenuto colpevole delle lesioni personali aggravate di PI CA, contestate al capo C, che risultavano commesse a Santa CA di Ricadi il 06/06/2004 e dei i connessi reati in materia di armi, 2 W che gli venivano ascritti ai sensi degli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 10, 12, 14 della legge n. 895 del 1967 e 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. L'imputato veniva ulteriormente ritenuto colpevole della detenzione e del porto in luogo pubblico illegali delle armi utilizzate per eseguire il reato di cui al capo A, commesso in danno di AN RE, così come qualificato dalla sentenza di primo grado, commesso a EA il 30/11/2002, che gli venivano ascritti ai sensi degli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 10, 12, 14 della legge n. 895 del 1967 e 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. Infine, l'imputato QU QU veniva ritenuto colpevole della detenzione e del porto in luogo pubblico illegali e continuati di armi comuni da sparo e di armi da guerra anche importate da Paesi stranieri, tra cui la - contestati al capo D, ai sensi degli artt. 81, comma secondo, 110 Slovacchia- cod. pen., 10, 12, e 14 della legge n. 895 del 1967 e 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, che risultavano commessi a Santa CA di Ricadi in un arco temporale compreso tra il 2002 e il 2009. I fatti delittuosi in contestazione, così come ascritti al ricorrente ai capi A, B, C e D, venivano accertati grazie all'apertura alla collaborazione del cittadino di nazionalità slovacca ER AC, che risiedeva da tempo nell'area tropeana in esame - dopo essersi trasferito in Italia e avere allacciato una relazione sentimentale con un'italiana, dalla quale era nato un figlio - gravitando nell'area criminale riconducibile alla famiglia La OS, nel cui ambito operava l'imputato, con cui il propalante operava in stretto collegamento, commettendo i delitti oggetto di vaglio. L'apertura alla collaborazione di ER AC, in particolare, traeva origine dall'incarico di uccidere AN Di CO detto AL, un suo amico, che gli era stato conferito dal ricorrente, per evitare di eseguire il quale il collaboratore di giustizia aveva deciso di allontanarsi dall'ambiente criminale tropeano in cui aveva gravitato, a partire dal 2002, intraprendendo un percorso collaborativo senza essere sottoposto a indagini e confessando la sua partecipazione a numerosi episodi delittuosi. In questo contesto, il 30/08/2009, AC si presentava presso il posto di polizia di EA, manifestando il suo proposito di collaborare con la giustizia e consegnando alle forze dell'ordine la pistola con cui avrebbe dovuto uccidere Di CO.
3.1. Passando a considerare i singoli episodi criminosi contestati a QU, occorre prendere le mosse dall'omicidio di AV CA, un imprenditore edile operante nell'area tropeana di Santa CA di Ricadi, che era stato eseguito da ER AC nello stesso centro il 12/03/2004 su mandato di QU QU ed era stato preceduto da un'accurata pianificazione criminosa, finalizzata a individuare le abitudini della vittima e i suoi spostamento giornalieri, 3 durata oltre due mesi, mediante lo svolgimento di appostamenti e di pedinamenti della persona offesa dal reato. Il collaborante precisava anche di avere conosciuto QU per avere lavorato alle sue dipendenze, sin dal 2002, svolgendo l'attività di addetto alle pulizie della discoteca "Casablanca" di Santa EN di Ricadi, alla cui gestione l'imputato collaborava nell'interesse della famiglia La OS. Per eseguire l'omicidio di AV CA, il propalante ER AC si era avvalso della collaborazione di OS IS un connazionale che conosceva - personalmente - e si era procurato una pistola calibro 7,65 e una pistola calibro 9, che provvedeva a munire di due silenziatori;
secondo l'originario piano criminoso, dopo l'omicidio, i due sicari dovevano essere prelevati a bordo di un'autovettura condotta da tale AS, un soggetto di nazionalità straniera contattato da AC, che non veniva identificato nei sottostanti giudizi di merito, che li attendeva presso la discoteca "Casablanca", di cui si è già detto. La mattina del 12/03/2004, tra le ore 6 e le ore 6.30, i due sicari raggiungevano l'abitazione della vittima, appostandosi nei suoi pressi e attendendo che scendesse di casa e salisse a bordo della sua autovettura;
dopo che la persona offesa saliva in macchina e si metteva alla guida, AC, debitamente travisato, affiancava a piedi il veicolo ed esplodeva all'indirizzo di CA, da una distanza di dieci, quindici metri, i due colpi di pistola calibro 7,65 che ne provocavano la morte, attingendolo all'area temporale della scatola cranica. Eseguito l'agguato, i due sicari si allontanavano a piedi dal luogo del delitto, per raggiungere veicolo a bordo del quale il predetto AS li attendeva nei pressi della discoteca "Casablanca", conformemente alle indicazioni ricevute dal propalante;
durante il tragitto AC informava QU, tramite un SMS, dell'esito dell'attentato; infine, il gruppo dei sicari si recava a Vibo Valentia, concordemente al piano criminoso che avevano predisposto d'intesa con l'imputato. Quanto al movente dell'omicidio AC riferiva che la vittima aveva creato dei dissidi con alcuni imprenditori concorrenti vicini alla famiglia La OS, ostacolando i progetti di controllo egemonico del settore imprenditoriale dove la vittima operava da parte della consorteria 'ndranghetista nella quale gravitava il ricorrente. La chiamata in correità effettuata da ER AC nei confronti dell'imputato, innanzitutto, veniva correlata alla registrazione di un colloquio intercorso tra lo stesso collaboratore di giustizia e QU, nel corso del quale i due conversanti facevano esplicitamente riferimento all'episodio delittuoso in questione e alla connessa vicenda criminosa di cui al capo C. Tale registrazione era stata 4 са effettuata da AC per costringere l'imputato a rispettare gli impegni economici che aveva assunto con il collaborante in funzione dell'esecuzione degli attentati in questione, che non erano stati soddisfatti in conformità degli accordi criminosi intercorsi tra i due soggetti. Sul contenuto di tale colloquio ci si soffermava analiticamente, mediante il richiamo testuale della conversazione, nelle pagine 32-42 della sentenza di primo grado, la quale richiamava ulteriormente gli esiti della consulenza tecnica svolta dall'ing. Mauro Davide Viggè, i cui accertamenti fonetici consentivano di affermare, con elevata probabilità statistica, che l'interlocutore del propalante era QU QU. Il contenuto di tale colloquio era stato trascritto dal perito prof. Luciano Romito, al quale la Corte di assise di AR aveva conferito apposito mandato all'udienza dell'11/03/2014. Lo stesso QU, in ogni caso, dopo avere negato di essere il soggetto con cui AC conversava nel colloquio oggetto di vaglio, nel corso della sua deposizione, resa davanti alla Corte di assise di AR, ammetteva di essere l'interlocutore del propalante. Le propalazioni di AC, inoltre, si ritenevano corroborate dalle dichiarazioni rese dal collaborante EN CE, cui ci si riferiva analiticamente nelle pagine 27 e 28 della sentenza di primo grado, che collegava l'assassinio di AV CA alla situazione di contrasto sviluppatasi tra la vittima e la famiglia La OS per i lavori metanizzazione di Santa CA di Ricadi. Il collaboratore di giustizia, in particolare, aveva appreso di questi contrasti nel corso di alcune conversazioni intrattenute con CO SO, AN RE, MO DA e NC IS, il quale ultimo gestiva per suo conto un Irish pub, all'interno del quale i colloqui si erano svolti. Gli accertamenti condotti in relazione a questo episodio delittuoso venivano ulteriormente correlati agli esiti degli accertamenti balistici svolti dal prof. Claudio Gentile e dai militari del R.I.S. dei Carabinieri di Messina, che consentivano di ritenere riscontrate, sotto il profilo delle armi utilizzare dai sicari, le propalazioni di AC. Nelle sentenze di merito, infine, si richiamavano le dichiarazioni rese dai familiari della vittima, tra cui il fratello PI CA e la moglie CA TE.
3.2. Passando a considerare le lesioni personali aggravate di PI CA, commesse a Santa CA di Ricadi il 06/06/2004, contestate al capo C e i connessi reati in materia di armi, ascritti a QU QU ai sensi degli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 10, 12, 14 della legge n. 895 del 1967 e 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, deve rilevarsi che, anche in questo caso, il nucleo probatorio essenziale è costituito dalle dichiarazioni rese dal collaboratore 5 di giustizia ER AC, che inseriva tale episodio nel medesimo contesto associativo riconducibile alle cointeressenze criminali esistenti tra QU QU e la famiglia La OS di EA - che aveva portato all'uccisione di AV CA. Per eseguire l'attentato in danno di PI CA, il collaborante AC, che non si avvaleva di complici, operando personalmente, si era procurato una pistola mitragliatrice SK CZ61, munita di silenziatore, che aveva precedentemente acquistato in Slovacchia e che aveva portato illegalmente in Italia. Anche in questo caso, dopo avere verificato le abitudini della vittima, AC, la mattina del 06/06/2014, si appostava nei pressi della sua abitazione e, quando la persona offesa era uscita di casa ed era salita a bordo della sua autovettura, il propalante, debitamente travisato, la raggiungeva ed esplodeva al suo indirizzo alcuni colpi della pistola mitragliatrice che impugnava, che ferivano CA alla spalla e al braccio. Eseguito l'agguato, AC si allontanava dal luogo del delitto e provvedeva ad avvisare QU con un SMS, seguendo lo stesso modus operandi utilizzato per commettere l'omicidio di AV CA. La chiamata in correità di ER AC nei confronti dell'imputato, in termini analoghi a quanto evidenziato con riferimento al reato di cui al capo B, veniva correlata dai Giudici di merito catanzaresi alla registrazione del colloquio intercorso tra lo stesso collaborante e QU, nel corso del quale i due conversanti facevano esplicitamente riferimento all'episodio delittuoso in questione, collegandolo a quello dell'omicidio di AV CA, che costituiva l'antecedente criminale della vicenda delittuosa in esame. Sull'episodio in questione, infine, venivano richiamate le testimonianze della persona offesa nel frattempo deceduta e degli investigatori che avevano compiuto gli accertamenti di polizia giudiziaria delegati dall'autorità giudiziaria inquirente.
3.3. Occorre, quindi, esaminare la detenzione e il porto in luogo pubblico illegali delle armi utilizzate per commettere il reato di cui al capo A, così come ascritto all'imputato ai sensi degli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 10, 12, 14 della legge n. 895 del 1967 e 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, che risultava commesso a EA il 30/11/2002, che residua a seguito della declaratoria di prescrizione delle lesioni personali aggravate poste in essere in danno di AN RE. Il nucleo essenziale probatorio, anche in questo caso, è costituito dalle propalazioni di ER AC, che riferiva che la pistola calibro 7,65, utilizzata per eseguire l'attentato in danno di AN RE, gli era stata fornita da QU 6 al momento del conferimento del mandato criminoso, per il quale era stata pattuita una somma di 12.000 o 15.000 euro. Tali propalazioni venivano correlate alle dichiarazioni rese dalla vittima e agli accertamenti eseguiti nell'immediatezza del fatto dalle forze dell'ordine procedenti, in relazione ai quali, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 20 della sentenza di primo grado, venivano richiamate le deposizioni dei testi DA e CO, che chiarivano le modalità con cui si erano sviluppate le verifiche investigative sull'episodio in questione.
3.4. Occorre, infine, esaminare l'ipotesi delittuosa di cui al capo D, relativa alla detenzione e al porto in luogo pubblico illegali e continuati di armi comuni da sparo e di armi da guerra, anche importate dalla Slovacchia, così come ascritti all'imputato ai sensi degli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 10, 12, e 14 della legge n. 895 del 1967 e 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, che si ritenevano commessi a Santa CA di Ricadi, nell'arco temporale compreso tra il 2002 e il 2009. Deve, in proposito, rilevarsi che le fonti di prova acquisite in relazione a tale vicenda criminosa si pongono in stretto collegamento con gli elementi probatori acquisiti in relazione alle ipotesi delittuose di cui ai capi A, B e C, sulle quali ci si è già analiticamente soffermati nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, cui si deve rinviare. Ai presenti fini, è sufficiente aggiungere che, secondo Giudici di merito, la disponibilità di armi, comuni e da guerra, da parte di AC era attestata dalle modalità con cui le vicende criminose in esame si concretizzavano ed era ulteriormente corroborata dai sequestri effettuati nel corso delle indagini preliminari, tra i quali peculiare rilievo probatorio doveva attribuirsi alla consegna della pistola effettuata dal propalante all'inizio della sua collaborazione e alle altre armi sequestrate nel corso delle indagini preliminari.
3.5. Il compendio probatorio che si è richiamato, con riferimento alle ipotesi delittuose di cui ai capi A, B, C e D della rubrica, veniva ulteriormente integrato dalle dichiarazioni rese dai testi RO, CO, DA, Di CO, CO, che avevano eseguito le verifiche investigative funzionali a riscontrare le propalazioni dei collaboranti AC, CE e RA, sulle quali ci si soffermava analiticamente nelle pagine 4-6 della sentenza impugnata. Tali deposizioni consentivano di inserire le vicende criminose in esame nel contesto della criminalità organizzata tropeana, che risultava egemonizzata dalla famiglia SO, suddivisa in diverse articolazioni territoriali, tra cui quella facente capo al gruppo La OS, a sua volta contrapposto al sodalizio 'ndranghetista capeggiato da EN SO, nel cui ambito gravitavano AN RE e i FR CA. Questi elementi probatori venivano ritenuti dai Giudici di merito idonei a corroborare le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia ER AC, EN CE e US RA, con riferimento a ciascuno degli episodi delittuosi contestati all'imputato ai capi A, B, C e D, che si reputavano supportate dalle attività investigative poste in essere dalle forze dell'ordine catanzaresi nei giorni immediatamente successivi all'apertura alla collaborazione del collaborante AC.
3.6. Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'imputato QU QU veniva condannato alla pena dell'ergastolo.
4. Avverso la sentenza di appello l'imputato ricorreva per cassazione, a mezzo degli avvocati Sandro Furfaro e Gregorio Viscomi, deducendo due motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, 546 e 533 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava carente sotto il profilo della valutazione del narrato del collaboratore di giustizia ER AC, il cui vaglio era stato eseguito dalla Corte territoriale catanzarese in termini incongrui e svincolati dalle emergenze processuali, risultando le propalazioni censurate prive di credibilità soggettiva, intrinsecamente inattendibili e non supportate da riscontri probatori estrinseci. Si evidenziava, in proposito, che il Giudice di appello catanzarese, nonostante le specifiche censure difensive, non aveva affrontato i temi della credibilità soggettiva e dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, del collaborante AC, esaminato nel giudizio di primo grado, omettendo di compiere quell'esame preventivo e indefettibile necessario a consentire l'utilizzazione delle propalazioni riguardanti il coinvolgimento concorsuale di QU negli episodi delittuosi contestatigli ai capi A, B, C e D. Venivano, in tal modo, pretermessi i passaggi valutativi indispensabili alla verifica della congruità del narrato di AC, sia sotto il profilo della genesi del percorso collaborativo intrapreso dal collaborante sia sotto il profilo della sua credibilità sia sotto il profilo della sua attendibilità. Secondo la difesa di QU, era necessario che la Corte di assise di appello di AR esaminasse preventivamente la biografia giudiziaria di ER AC, valutandone il percorso collaborativo fin dalla sua fase genetica, allo scopo di vagliarne la credibilità soggettiva e l'attendibilità, verificando al contempo se le propalazioni del collaborante erano state rese in modo spontaneo ed erano scevre da intenti calunniatori o di vendetta nei confronti del ricorrente. Solo attraverso un tale rigoroso percorso valutativo, non riscontrabile nel caso in 8 esame, era possibile ritenere il propalante credibile e attendibile, sulla base di un'operazione di ermeneutica processuale ineludibile, tenuto conto della ritenuta decisività della chiamata in correità di AC. A fronte di tali imprescindibili obblighi motivazionali, il Giudice di appello catanzarese si limitava a utilizzare formule generiche e prive di adeguate argomentazioni sull'attendibilità di AC e degli altri propalanti, riportando il contenuto testuale delle loro dichiarazioni e reiterando gli errori valutativi compiuti dalla Corte di assise di AR nella stesura della sentenza di primo grado, oggetto di analoghe censure. Non poteva, infine, rilevare in senso contrario il dialogo intercettato tra AC e QU, che doveva ritenersi sprovvisto di oggettività in relazione al contenuto di tale conversazione, atteso che l'unico elemento che consentiva di collegare il colloquio alle vicende criminose relative agli attentati in danno dei FR CA era costituito dal riferimento al soprannome "AF", genericamente attribuito ai due germani, senza alcuna indicazioni dei dati probatori che legittimavano l'attribuzione. Né tale riferimento nominativo era stato correlato al contenuto della captazione, con la conseguenza che il riferimento al soprannome in questione non risultava supportato dalle risultanze processuali, essendosi limitata la Corte territoriale catanzarese a collegare l'appellativo ai FR CA senza considerare il contesto colloquiale in cui era stata utilizzata l'espressione "AF".
4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata ai capi A, B, C e D, sulla cui configurazione la Corte di assise di appello di AR si era espressa in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali. Si deduceva, in proposito, che il Giudice di appello catanzarese aveva fondato il suo convincimento in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 su elementi di natura congetturale, non consentendo le propalazioni del collaborante AC l'individuazione delle connotazioni indispensabili a collegare le vicende criminose in esame alla sfera di operatività della cosca La OS, rispetto alla quale le ipotesi delittuose di sui si controverte non apparivano funzionali al rafforzamento degli obiettivi strategici del gruppo 'ndranghetista in questione. Né erano stati acquisiti elementi probatori che consentivano di affermare l'esistenza di una situazione di contrapposizione strategica tra la consorteria 'ndranghetista nella quale gravitava l'imputato e quella alla quale erano collegati 9 i FR CA e AN RE, i quali non risultavano inseriti in alcuna consorteria criminale attiva nell'area tropeana. L'assenza di una situazione di contrapposizione, dunque, rendeva evidente come le azioni criminose oggetto di vaglio dovevano essere ricondotte a moventi di natura privata, estranei agli interessi della famiglia La OS, tali da non consentire di ritenere sussistente alcun rapporto strumentale tra le condotte delittuose di cui ai capi A, B, C e D della rubrica e la sfera di operatività del sodalizio criminale nel quale il ricorrente gravitava. imponevano l'annullamento della sentenza Queste considerazioni impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato QU QU deve ritenersi infondato.
2. In via preliminare, appare indispensabile richiamare i principi di carattere generale che consentono un corretto inquadramento sistematico del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato QU QU, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte.
2.1. La prima questione ermeneutica di carattere generale sulla quale occorre soffermarsi riguarda i principi generali vigenti in materia di chiamate in correità e in reità, applicabili alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ER AC, EN CE e US RA, che venivano esaminati nel giudizio svoltosi davanti alla Corte di assise di AR, la cui rilevanza probatoria veniva ulteriormente ribadita nella sentenza impugnata. In questo ambito, è anzitutto necessario richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite, applicabile nei confronti dei propalanti esaminati nel presente procedimento, secondo cui: Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale>> (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il 10 seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili;
sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del - dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151; si veda, in senso n. sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541). Invero, le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma dello stesso articolo, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni esaminate. orientamentoTale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata oggetto di vaglio giurisdizionale, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465). Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non 11 deve svilupparsi rigidamente - essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). In questi termini, ogni operazione di ermeneutica processuale tendente a frazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità escussi deve essere ritenuta inammissibile, atteso che, nel valutare le propalazioni di tali soggetti, eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato devono essere superate, vagliandone la valenza probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, attraverso un percorso argomentativo necessariamente unitario (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, cit.). Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria necessariamente unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.). Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella - o di quelle che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto 12 alle prime, della propria decisione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, occorre passare in rassegna le dichiarazioni rese ER AC, EN CE e US RA, allo scopo di vagliare la correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di AR e, nel giudizio di secondo grado, dalla Corte di assise di appello di AR nel valutare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di volta in volta, esaminate.
2.2. La seconda questione ermeneutica di carattere generale sulla quale occorre soffermarsi preliminarmente riguarda il rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado, che deve essere valutato in stretta correlazione al tema dell'ammissibilità della motivazione per relationem del provvedimento di appello che ci si trova a giudicare in sede di legittimità. Deve, innanzitutto, osservarsi che, nel vagliare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di assise di appello di AR in senso conforme alla sentenza emessa dalla Corte di assise di AR il 14/10/2015 nei confronti dell'imputato QU QU, occorre - tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni di merito, imposta dall'esistenza di una doppia conforme (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). Questi provvedimenti decisori, nei termini processuali che si sono precisati, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che sulla base dell'orientamento ermeneutico consolidato di questa Corte la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa di QU allo scopo di evidenziarne l'incongruità argomentativa. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamate il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 13 dell'01/12/2011, Valerio, Rv. 252615; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 10613 dell'01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza emessa dalla Corte di assise di AR il 14/10/2015 devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di appello, emessa dalla Corte di assise di appello di AR il 22/09/2016, componendo i due provvedimenti decisori, per effetto della doppia conforme, un percorso argomentativo unitario rispetto alla responsabilità penale di QU per i reati di cui ai capi A, B, C e D. Tale percorso argomentativo, dunque, risulta adeguato rispetto alle emergenze processuali e conforme ai parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv, 236181). In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito. Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali di volta in volta considerati (Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357). Ferme restando tali considerazioni, che impongono di escludere la sussistenza nel caso di specie di una sentenza di secondo grado motivata dalla Corte di assise di appello di AR per relationem, per il semplice riferimento a singoli passaggi processuali del sottostante giudizio di merito, si deve rilevare che, nel nostro sistema, deve ritenersi comunque ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di appello, in presenza dei presupposti -certamente ricorrenti nel nostro caso canonizzati dal seguente principio di diritto: La 14 motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato о trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajrane, Rv. 261839; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincaca, Rv. 238674). In questa cornice, occorrerà passare in rassegna le due doglianze proposte dal ricorrente, allo scopo di verificare se, su ciascuno dei passaggi motivazionali controversi, sussista o meno la possibilità di integrare la motivazione dei sottostanti provvedimenti decisori, nel rispetto dei parametri ermeneutici che si sono enunciati.
3. Occorre, quindi, passare a esaminare le due doglianze attraverso le quali si articola il ricorso proposto nell'interesse di QU QU, presentato dagli avvocati Sandro Furfaro e Gregorio Viscomi.
3.1. Deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, 546 e 533 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava carente sotto il profilo della valutazione della congruità del narrato del collaboratore di giustizia ER AC, le cui propalazioni non erano credibili e risultavano intrinsecamente inattendibili e prive di riscontri probatori estrinseci. Osserva il Collegio che l'affermazione di responsabilità dell'imputato QU QU non si basava sulle sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia ER AC, pur costituendo la sua chiamata in correità il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti del ricorrente, fondandosi il compendio probatorio valutato dalla Corte territoriale catanzarese, oltre che sulle sue accuse, sulle propalazioni dei collaboranti EN CE e US RA e sulla registrazione del colloquio intercorso tra lo stesso AC e il ricorrente dopo l'esecuzione degli attentati compiuti in danno dei FR CA e di AN RE. Tali elementi probatori, infatti, consentivano di 15 riscontrare il narrato di AC, confermando il suo coinvolgimento nelle dinamiche associative della famiglia La OS, reso evidente dal contesto imprenditoriale nel quale maturava la decisione di attentare alla vita dei FR CA e di RE, le cui condotte costituivano un ostacolo alla realizzazione delle pretese egemoniche della cosca 'ndranghetista della famiglia La OS, nella quale il gravitava ricorrente. Si consideri, in proposito, che sul contesto 'ndranghetista nel quale maturava la decisione di QU QU di attentare alla vita dei FR CA e di AN RE si registrava la convergenza delle propalazioni rese dai collaboratori di giustizia ER AC, US RA e EN CE. In particolare, le dichiarazioni del collaborante ER AC venivano esaminate nelle pagine 1-6 della sentenza impugnata;
le dichiarazioni del collaborante US RA venivano esaminate nelle pagine 6 e 7 del medesimo provvedimento;
le dichiarazioni del collaborante EN CE venivano esaminate nelle pagine 8 e 9 della stessa decisione. In questo contesto, rilievo probatorio decisivo assumevano le dichiarazioni rese da ER AC sugli episodi delittuosi contestati a QU ai capi A, B e C, che il collaborante aveva commesso su mandato del ricorrente nell'ambito dei loro rapporti di cointeressenza criminale, rilevanti per tutti e tre gli attentati, sui quali il propalante chiamava in correità il ricorrente. La collaborazione con la giustizia di AC, su cui si incentravano le censure della difesa di QU, nella sentenza impugnata, veniva esaminata nel suo articolato sviluppo, fin dalla fase genetica, in relazione alla quale la Corte territoriale catanzarese evidenziava che la credibilità soggettiva del collaborante era attestata dal fatto che si era accusato di numerosi delitti, per i quali non era mai stato indagato. Le dichiarazioni accusatorie di AC, infatti, si accompagnavano ad affermazioni confessorie relative a reati i cui procedimenti a carico di ignoti si erano conclusi con l'archiviazione, nei termini correttamente esplicitati nelle pagine 28 e 29 del provvedimento in esame. Il narrato di AC, inoltre, veniva ritenuto dai Giudici di merito catanzaresi intrinsecamente attendibile, risultando fin dall'origine connotato da completezza, costanza, precisione e puntualità, com'era evidente dal fatto che, su tutti gli episodi delittuosi sui quali il propalante riferiva, venivano richiamate circostanze dettagliate, frutto di conoscenze specifiche, la cui chiarificazione presupponeva il coinvolgimento diretto del soggetto dichiarante negli accadimenti criminosi descritti. Le propalazioni del collaboratore di giustizia, al contempo, venivano ritenute dalla Corte di assise di appello di AR riscontrate dagli elementi probatori estrinseci acquisiti al fascicolo del dibattimento. Sul punto, non si possono non 16 condividere le conclusioni alle quali giungeva il Giudice di appello, laddove, a pagina 33 della sentenza impugnata, richiamando il percorso motivazionale seguito dalla Corte di assise di AR, evidenziava che «il giudice di primo grado ha elencato una serie dettagliata di elementi di riscontro, per ciascun episodio delittuoso [...], completamente dimenticati ed omessi dalle difese, che sono stati collocati a verifica delle singole parti del narrato del collaboratore [...]». Come si è detto, le dichiarazioni di ER AC venivano correlate alle propalazioni del collaborante EN CE, che consentivano di collegare gli attentati in danno dei FR CA e di AN RE alla situazione di contrasto sviluppatosi tra AV CA e la famiglia La OS, in relazione ai lavori di metanizzazione di Santa CA di Ricadi. Il collaborante CE precisava anche di avere appreso delle dinamiche sottese a tali vicende criminose nel corso di alcuni colloqui svolti con CO SO, AN RE, MO DA e NC IS, aggiungendo che gli attentati in danno dei FR CA e dello stesso RE si inserivano nella contrapposizione esistente sul territorio tropeano tra la famiglia La OS e la cosca 'ndranghetista egemonizzata da EN SO. Le propalazioni di AC, infine, venivano correlate alle dichiarazioni rese dal collaborante US RA, che riferiva delle cointeressenze illecite esistenti tra QU e la famiglia La OS, precisando che l'imputato gestiva per conto della stessa cosca la discoteca "Casablanca" di Santa CA di Ricadi. La riconducibilità di tale attività commerciale alla famiglia La OS, del resto, costituiva un dato probatorio incontrovertibile, tenuto conto delle risultanze del processo denominato "Odissea", acquisite al fascicolo del dibattimento, cui ci si riferiva a pagina 53 della sentenza impugnata, nella quale si richiamavano le dichiarazioni di RA, secondo cui l'imputato agiva «ricevendo ordini da NI La OS [...]». In questa cornice, i resoconti dichiarativi dei collaboratori di giustizia esaminati dalla Corte di assise di AR venivano ritenuti pienamente attendibili sulla base dei parametri ermeneutici cui ci si è riferiti nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.), che il Giudice di appello richiamava evidenziando che tali propalazioni risultavano tra loro sovrapponibili, componendo un tessuto probatorio omogeneo, nel quale le dichiarazioni dei collaboranti RA e CE consentivano di riscontrare la chiamata in correità di ER AC, confermando il ruolo di mandante degli attentati commessi in danno dei FR CA e di AN RE svolto dal ricorrente. 17 Q 3.1.1. Questi convergenti elementi probatori venivano ulteriormente correlati dal Giudice di appello alla registrazione del colloquio intercorso tra collaborante AC e QU, nel corso del quale i due conversanti facevano riferimento agli attentati in danno dei FR CA e di AN RE. La registrazione era stata effettuata da AC, in un'epoca successiva alla commissione degli attentati, per indurre l'imputato a rispettare gli impegni economici che aveva assunto con il propalante, che non erano stati soddisfatti in conformità degli accordi criminosi intercorsi tra i due soggetti. Questa registrazione, come evidenziato a pagina 13 della sentenza impugnata, era stata consegnata il 05/11/2009, dal difensore di AC, l'avv. Fronte, all'isp. CO, all'interno di un plico chiuso proveniente dalla Slovacchia. La captazione costituiva un riscontro decisivo alla ricostruzione delle vicende criminose in esame, atteso che il colloquio conteneva elementi di spontaneità, esterni e autonomi dal collaborante, in conseguenza del fatto che le dichiarazioni dell'imputato provenivano dalla sua voce e confermavano il suo coinvolgimento nel progetto di eliminazione dei FR CA e di AN RE. La spontaneità della conversazione, del resto, emerge in termini inequivocabili dai citati riferimenti nominativi ai soggetti di cui i due colloquianti parlavano espressamente nel corso della registrazione - e delle somme pretese da AC e non ancora corrispostegli da QU, ammontanti a 13.000,00 euro, che confermavano l'oggetto della discussione e le ragioni delle rimostranze del collaborante. Sul contenuto del colloquio ci si soffermava in termini analitici ed esenti da discrasie argomentative mediante il richiamo testuale della conversazione, così come trascritta dal perito prof. Romito, nelle pagine 32-42 della sentenza di primo grado, la quale si soffermava anche sugli esiti della consulenza tecnica svolta dall'ing. Mauro Davide Viggè, i cui accertamenti fonetici consentivano di affermare, con elevata probabilità statistica, quantificata nella misura dell'85 %, che l'interlocutore del propalante era QU QU. A tali conclusioni l'ing. Viggè giungeva dopo avere effettuato una comparazione tra la voce registrata sulla cassetta consegnata dall'avv. Fronte e quella attribuita con certezza all'imputato, riferibile al colloquio captato nella conversazione n. 510, intercettata nel procedimento n. 688/09 R.I.T. Deve, in ogni caso, rilevarsi che l'attribuzione delle due voci della registrazione in questione a AC e all'imputato è incontrovertibile, atteso che, come correttamente evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 34 della sentenza impugnata, QU «dopo avere negato in un primo 18 momento la sua partecipazione al colloquio, in dibattimento, lo stesso imputato ha ammesso di avere avuto quella conversazione con AC [...]». In questa cornice, deve rilevarsi che il contenuto del dialogo registrato tra AC e QU impone di ritenere incontroverso che l'oggetto della conversazione fosse costituito da un credito preesistente, vantato dal collaborante nei confronti dell'imputato, non soddisfatto a fronte di operazioni illecite eseguite in conformità degli accordi intervenuti. Il credito, ammontante a 13.000,00 euro, corrisponde a una parte dei compensi pattuiti tra i due colloquianti per l'esecuzione degli attentati in danno dei FR CA e di AN RE. Invero, i riferimenti testuali utilizzati dai due interlocutori nel corso del colloquio, espressamente richiamati a pagina 14 della sentenza impugnata, erano riferibili a contesti di natura illecita, resi evidenti dal tenore delle frasi pronunciante dai conversanti. Basti considerare, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti frasi, così come trascritte dal perito prof. Romito: «ci arrestano a tutti [...]»; «mi mettono in galera [...]»; «ci vogliono le prove [...]»; se mi beccano [...]»; «però che hai perso cento euro con me non lo puoi dire, anche per il fatto di AN però tu dopo li hai presi [...]»; «e quelle due con AF ancora non sono pagate [...] e sono dimenticati [...]; «io ti ho detto che con me mille lire non li perdi [...]»; «abbiamo messo in pericolo tutti, tutti perché se quello parla succede un macello qua n'arrestanu a tutti [...]». Si trattava, quindi, di prendere in considerazione una tra le ipotesi alternative prospettate in termini ipotetici dalla difesa di QU e contrapporla a quella correttamente vagliata dai Giudici di merito catanzaresi, in presenza di elementi probatori che consentivano di riscontrare le propalazioni del collaborante AC. Tuttavia, nel caso in esame, non era ragionevole attribuire alcun valore processuale alla ricostruzione prospettata dalla difesa del ricorrente, in presenza di fonti di prova, univocamente orientate, che imponevano di escludere non solo la verosimiglianza, ma addirittura la plausibilità di ogni ricostruzione alternativa delle ipotesi delittuose contestate all'imputato ai capi A, B e C. In ogni caso, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 19 2012, Brancucci, Rv. 252066; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 15897 del 09/04/2009, Massimino, Rv. 243528).
3.1.1.1. A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tale conversazione in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di QU, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio. Sul punto, si deve richiamare la giurisprudenza consolidata in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni certamente applicabile al caso - in esame, riguardando le censure difensive l'interpretazione del contenuto della registrazione tra AC e l'imputato e del significato da attribuire alle frasi richiamate nella sentenza impugnata secondo cui in materia di intercettazioni - costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo quale, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588). Tali conclusioni certamente esportabili al caso in esame, ancorché la conversazione censurata veniva registrata al di fuori del modello procedimentale prefigurato dagli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. valgono anche con riferimento alla lettura del contenuto del colloquio tra AC e QU, rispetto alla quale è stato tratteggiato nel ricorso in esame un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai due colloquianti, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate nei sottostanti giudizi risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza concretamente utilizzate. Sul punto, allo scopo di circoscrivere con 20 maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici di merito catanzaresi sui risultati della captazione di cui si discute, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione»> (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv, 268414). Questa posizione ermeneutica, in tempi recenti, è stata ulteriormente ribadita dalle Sezioni unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Sulla base di questo compendio probatorio, il Giudice di appello catanzarese riteneva correttamente che l'imputato QU QU fosse coinvolto nella progettazione degli attentati in danno dei FR CA e di AN RE, non potendo dubitarsi del fatto che il colloquio in questione traesse origine dal mandato criminoso ricevuto da AC e che le ragioni di tale incarico si giustificassero nella scelta delle vittime di non assecondare le pretese egemoniche sul settore dell'imprenditoria edile avanzate dalla famiglia La OS, nella quale gravitava il ricorrente. Non si possono, pertanto, non condividere le conclusioni alle quali giungeva la Corte territoriale che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 37 della sentenza impugnata, evidenziava che la complessiva tenuta delle spiegazioni offerte dal AC, sulla riferibilità del racconto agli episodi di sangue e il coinvolgimento del QU, quale complice e mandante, anche su incarico di altri amici, che se ne ricava [...], non risulta in nulla scalfito dalle generiche affermazioni, poste a fondamento dell'impugnazione, che si limitano a contestare la spiegazione offerta dal collaboratore, che sarebbe priva di controllo e verifica [...]».
3.2. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il primo motivo del ricorso in esame. 4 со 212 4. Analogo giudizio di infondatezza deve esprimersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante contestata ai capi A, B, C e D della rubrica, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, sulla cui configurazione la Corte di assise di appello di AR si era espressa in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali. Osserva, in proposito, il Collegio che le ipotesi delittuose contestate a QU ai capi A, B, C e D venivano ricondotte alla sfera di operatività della consorteria 'ndranghetista denominata famiglia La OS, attiva nel territorio di EA, alle cui logiche egemoniche devono essere ricondotti tutti gli episodi criminosi oggetto di vaglio. Di tale collegamento associativo costituiscono espressione esemplare gli attentati contestati ai capi A, B e C, la cui pianificazione e la cui esecuzione si inserivano nelle strategie di controllo egemonico dell'imprenditoria edile tropeana, alla cui attuazione AV CA e AN RE si opponevano, ponendo in essere comportamenti ritenuti ostili alle pretese economiche del sodalizio criminale in esame. Questi attentati erano funzionali a favorire la cosca 'ndranghetista in cui QU gravitava, pur senza esserne affiliato, com'era desumibile dalle discussioni relative alle ragioni che avevano dato origine alla situazione di conflittualità tra la famiglia La OS e AV CA, in relazione ai lavori di metanizzazione di EA, alla quale faceva riferimento il collaboratore di giustizia EN CE, le cui dichiarazioni consentivano di corroborare il narrato di AC in ordine alle logiche egemoniche sottese all'esecuzione degli attentati di cui ai capi A, B e C. L'eliminazione di AV CA e di AN RE, dunque, era funzionale al perseguimento degli obiettivi di affermazione egemonica della famiglia La OS sull'area tropeana, di cui l'imputato su mandato del quale AC operava curava gli interessi economici. Tale obiettivo costituisce un elemento necessario e sufficiente per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto- legge n. 152 del 1991, risultando l'attività criminosa posta in essere dall'imputato funzionale al rafforzamento sul territorio della consorteria 'ndranghetista nella quale QU gravitava. Analoghe considerazioni valgono per alla disponibilità di armi in capo a QU, così come contestata al capo D, che si inseriva nel più ampio progetto di affermazione egemonica del sodalizio 'ndranghetista di cui si è detto. 22 Sul punto, a conferma della correttezza del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 44698 del 22 settembre 2015, Cannizzaro, Rv. 265359; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218). Né potrebbe essere diversamente, atteso che la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, correttamente riconosciuta dai Giudici di merito catanzaresi, ha natura soggettiva ed è connotata dal profilo del dolo specifico, che risulta «assorbente rispetto a quello attinente alle modalità di esecuzione dell'azione che denota la diversa fattispecie aggravatrice correlata all'utilizzo del metodo mafioso [...]>>. Ne consegue che tale circostanza è applicabile «solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità» (Sez. 6, n. 25510 del 22/05/2010, Realmuto, Rv. 270158). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, non si può non ribadire che i fatti delittuosi in esame si sono svolti in un inequivocabile contesto associativo, rispetto al quale gli attentati in danno dei FR CA e di AN RE - commessi con le modalità di cui ai capi A, B e C - miravano a ottenere il controllo di aree imprenditoriali nelle quali operavano aziende estranee alle logiche criminali della famiglia La OS. Ne consegue che, in questi casi, le azioni ritorsive ordite in danno di imprenditori estranei a tali logiche, come correttamente evidenziato a pagina 61 della sentenza impugnata, apparivano strumentali all'accaparramento «di appalti di opere pubbliche previste e programmate, mediante imposizione di imprese di loro fiducia [...]». Risulta, infine, dimostrato, sulla scorta delle ineccepibili considerazioni espresse nelle pagine 60-62 della sentenza impugnata, che il clan La OS, nel quale QU gravitava, pur senza esservi affiliato, era storicamente collegato al clan SO, egemonizzato da PA SO, di cui costituiva un'articolazione territoriale, operante nell'area tropeana. L'accertamento di un 23 rapporto di contiguità tra il ricorrente e il clan La OS, sul quale le sottostanti decisioni di merito convergevano, consente di collegare le ipotesi delittuose contestate ai capi A, B, C e D alla sfera di operatività del clan La OS, rendendo priva di rilievo la censura relativa all'intervenuta assoluzione del ricorrente dalla partecipazione alla consorteria 'ndranghetista in questione. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso.
5. Ne discende conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di QU QU, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/11/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Alessandro Centonze EN Carcano StentemeReme Houll DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 2424