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5 aprile 2008
5 aprile 2008
Art. 254-bis.
(( (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi
informatici, telematici e di telecomunicazioni).
1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, puo' stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformita' dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilita'. In questo caso e', comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.
(( (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi
informatici, telematici e di telecomunicazioni).
1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, puo' stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformita' dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilita'. In questo caso e', comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.
Commentari • 78
- 1. Trib. Roma, Sez. Riesame, 10 agosto 2015, G. e altri, con nota di F. Romolihttps://archiviopenale.it/ · 241.88303
Fonte immagine: it.ibtimes.com Le chat, come le mail e i social network, costituiscono il classico caso di flusso di comunicazioni relativo a sistemi telematici, per la cui intercettazione opera il disposto dell'art. 266-bis c.p.p. laddove invece il sequestro di cui all'art. 254-bis c.p.p. non riguarda appunto un flusso di comunicazioni (quale è quello che si realizza con le chat, anche se non contestuali) bensì dati detenuti da fornitori di servizi telematici (ad esempio su un hard disk o altro supporto informatico).
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Giurisprudenza • 56
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2025, n. 37827Provvedimento: […] Contro tale sentenza proponeva ricorso al difensore di VA AR che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 254-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: le videoriprese registrate dalle telecamere di sorveglianza privata sarebbero state illegittimamente considerate dalla Corte d'appello come “documenti”, trascurando la loro natura digitale;Leggi di più...
- retroattività norma sostanziale di favore·
- art. 493-ter cod. pen.·
- valutazione complessiva tenuità del fatto·
- videoriprese telecamere di sorveglianza·
- pluralità reati in continuazione·
- causa di non punibilità art. 131-bis cod. pen.·
- risarcimento post delictum·
- prova documentale