Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insufficiente, al fine di dimostrare l'adesione dell'indagato al sodalizio criminale e, quindi, la sua permanente e stabile messa a disposizione per il perseguimento dello scopo sociale, l'esistenza di un'unica conversazione oggetto di intercettazione ambientale, rimasta priva di riscontri, nel corso della quale l'indagato si era impegnato, nei confronti di uno dei promotori ed organizzatori del sodalizio criminale, a sollecitare l'intervento di un ex parlamentare, con cui lo stesso indagato era in rapporti di affari, allo scopo di influire sui giudici di appello per ottenere il ridimensionamento della pena inflitta in primo grado ad un esponente di spicco dell'organizzazione).
Commentario • 1
- 1. In materia di reato associativo di tipo mafioso, in cosa consiste la partecipazione e da cosa può essere desuntaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 settembre 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis) Il fatto Il Tribunale di Catanzaro, all'esito del riesame, confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio aveva applicato ad un indagato la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di partecipazione alla associazione di tipo mafioso denominata “ndrangheta” e di porto e detenzione illegali di un fucile nonché per due episodi di estorsione, nell'un caso consumata, nell'altro tentata, entrambi aggravati dal metodo mafioso e dall'appartenenza ad associazione mafiosa dell'autore. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 12554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12554 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
12 55 4/ 1 6 54 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da CO Ippolito - Presidente - Sent. n. sez.293 Angelo Costanzo CC 01/03/2016 R.G.N. 3518/2016 Anna Criscuolo Relatore- Ersilia Calvanese Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/11/2915 del tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv. Giovanni Aricò e Leone Fonte, che ha concluso chiedendo l'annullamento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 novembre 2015 il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di IN TO avverso l'ordinanza custodiale emessa il 19 ottobre 2015 dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, ha annullato l'ordinanza limitatamente al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. aggravato dall'art. 7 L.203/91 (oggetto del capo 26), confermandola per il delitto di cui all'art. 416 bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma cod. pen. (oggetto del capo 30). h Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al reato di partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante nel territorio della provincia di Reggio Calabria, ed in particolare alla sua articolazione denominata "locale" di Marina di Gioiosa Jonica, facente capo alla famiglia D'AQ-IO, La gravità indiziaria è stata desunta dalle risultanze di intercettazioni ambientali e telefoniche ed in particolare dalla conversazione del 20 febbraio 2013, avvenuta all'interno dell'abitazione di IO TO, nel corso della quale il fratello IO US - promotore ed organizzatore del sodalizio, scarcerato il 21/12/2012-, chiedeva all'indagato, in ragione dei buoni rapporti commerciali con la società dell'ex senatore SP NZ, un intervento di quest'ultimo per ottenere il ridimensionamento in appello della pesante condanna inflitta in primo grado ad AQ RO (caposca, condannato dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria alla pena di 11 anni e 2 mesi di reclusione per associazione mafiosa ed altri delitti), trovando la pronta adesione dell'indagato, resosi disponibile a formulare la richiesta allo SP nella consapevolezza della possibilità e del potere di intervento di quest'ultimo, che aveva già posto in essere interventi analoghi nonché nella consapevolezza del ruolo apicale dell'AQ e dell'interesse del sodalizio alla sorte di questi. La sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete è stata ritenuta in ragione della delicatezza del compito affidato all'indagato, dell'assenza di elementi di frattura o interruzione dei rapporti, con conseguente adeguatezza esclusiva della misura più rigorosa.
2. Avverso detta ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, che ne chiedono l'annullamento per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari.
2.1 Con il primo motivo si censura la mancata applicazione del canone valutativo più rigoroso previsto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nell'apprezzamento della base indiziaria, in quanto, a fronte di una contestazione cautelare, che attribuiva all'IN il ruolo di riciclatore dei proventi del narcotraffico, escluso dal Tribunale, ed il ruolo di capo ed organizzatore, consistente nella gestione dei rapporti tra la casa madre e l'articolazione 'ndranghetista canadese in Toronto, già escluso dal giudice emittente, l'unica vicenda sulla quale si fonda la partecipazione è quella relativa al preteso avvicinamento dell'ex senatore SP, mentre delle altre condotte contestate non vi è traccia nel provvedimento impugnato. Si segnala la rilevanza attribuita ad un'unica vicenda, risultante da un'intercettazione ambientale, rimasta priva di riscontro quanto all'effettivo intervento del politico sui membri del collegio 2 G giudicante, che avrebbe dovuto trattare la posizione del D'AQ: dato mancante, giustificato dal Tribunale in ragione del rinvenimento delle microspie installate nell'abitazione dei IO, valorizzandosi esclusivamente la circostanza che un incontro tra l'indagato e lo SP vi era stato il 15 marzo 2013. Si censura l'illogicità della motivazione, che in assenza di un apporto continuativo e stabile, fonda la messa a disposizione dell'indagato e la partecipazione all'associazione su quest'unico episodio. Si reputa altresì, illogico l'assunto che l'indagato avrebbe agito nell'interesse dell'associazione, mentre dagli atti risulta chiaro che l'intervento era richiesto nell'interesse di uno dei pretesi sodali.
2.2 Con il secondo motivo si censura la valutazione compiuta dal Tribunale in punto di esigenze cautelari, laddove ha trascurato l'unicità dell'episodio e la vetustà dello stesso e non ha interpretato come dato indicativo dell'interruzione del preteso rapporto associativo la circostanza che nei due anni successivi all'unico episodio non sono emersi contatti tra l'indagato e gli altri sodali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Risulta indubbio che, a fronte dell'originaria incolpazione, che inseriva l'indagato nell'articolazione del "locale" di Marina di Gioiosa Jonica e "locali" collegati e gli attribuiva il ruolo di organizzatore, incaricato della gestione dei proventi del narcotraffico, convogliati in investimenti immobiliari, e della tenuta della contabilità della cosca, relazionando a IO US ed intervenendo in situazioni di particolare delicatezza, quale la detenzione di AQ RO, l'esclusione del ruolo apicale, già operata dal GIP, e l'esclusione del ruolo di riciclatore, operata dal Tribunale con l'annullamento dell'addebito, oggetto del capo 26), abbia mutilato l'impostazione accusatoria, circoscrivendo la partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa, facente capo alle famiglie IO-D'AQ, all'episodio emerso nel corso della conversazione del 20 febbraio 2013, captata all'interno dell'abitazione di IO TO, ed intercorsa tra IO US, IO TO, ER CO e l'indagato. Il Tribunale ha fondato su quest'unico episodio la valutazione della gravità indiziaria in ragione della rilevanza degli elementi ricavabili dalla conversazione intercettata, in quanto il colloquio avviene con un esponente apicale del sodalizio, IO US, che, appena scarcerato aveva ripreso in mano le redini dell'associazione, occupandosi dei rapporti con le altre cosche, del narcotraffico e degli affari, della situazione interna del gruppo, pretendendo 3 informazioni sulla gestione del patrimonio e degli investimenti immobiliari e convocando i sodali. Tramite il ER, cognato del latitante AQ ME e fidanzato della figlia del capocosca AQ RO, IO US aveva convocato l'indagato e gli aveva esposto in termini chiari l'esigenza di un intervento corruttivo sui giudici della Corte d'appello per ottenere il ridimensionamento della pena inflitta in primo grado a D'AQ RO, condannato dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria per associazione mafiosa ed altro alla pena di 11 anni e 2 mesi di reclusione: in particolare, gli aveva chiesto in modo esplicito di parlarne con l'ex onorevole SP NZ, con il quale l'IN era in rapporti imprenditoriali, per tentare, tramite questi, di influire sui giudici, che avrebbero trattato il processo in grado di appello. All'evidenza il colloquio, riportato nell'ordinanza impugnata, da conto della fiducia riposta dal IO nell'indagato, che risulta perfettamente a conoscenza della posizione apicale dell'interlocutore e del soggetto da favorire (il IO gli dice chiaramente che "lì è la mamma di tutti, sono tutti figliocci suoi, sono tutti sotto di lui;
qua senza di lui siamo rovinati") nonché della posizione di altri componenti del sodalizio, della cui sorte IO non si preoccupa, anche perché condannati a pene più miti, in gran parte già scontate;
dimostra che l'indagato sa del potere di influenza del senatore, già attivatosi in precedenti occasioni per interventi analoghi, ed in buoni rapporti con la 'ndrangheta, dalla quale aveva ricevuto favori, tanto da affermare che la 'ndrangheta gli aveva fatto prendere lavori grossi, tolti all'Italcementi, ed il IO, che, significativamente concordava sul punto, sottolineando l'indispensabilità di tali rapporti per mantenere certi equilibri, lo sollecita a riferire allo SP della loro disponibilità ad aiutarlo in caso di bisogno (se dice "ho bisogno di...in caso pure qua", poi uno vede di impegnarsi", "l'impossibile da parte nostra vediamo quello che..lo possiamo servire in tutti i modi se ci aiuta su questo fatto di RO ci vendiamo pure l'anima al diavolo"). Dimostra ancora che l'indagato è pronto e disponibile a parlare con il senatore, garantendo che questi si è sempre interessato di queste cose, e si impegna a rispettare la consegna del silenzio, impostagli dal IO. L'intercettazione disposta sull'utenza dell'indagato attestava che l'IN aveva effettivamente incontrato il 15 marzo 2013 il senatore ed il figlio per ragioni commerciali presso la sede della loro società CAL.ME. spa, ma nulla è dato sapere dell'esito dell'incontro né dell'effettivo espletamento dell'incarico affidatogli e dell'eventuale interessamento del politico nel senso richiesto. Il Tribunale ha giustificato l'assenza di riscontro a causa del rinvenimento di microspie installate nell'abitazione del IO TO e ha ritenuto irrilevante il dato alla luce del contenuto inequivoco della conversazione, ritenuto idoneo a 4 h supportare l'accusa di partecipazione associativa in ragione della rilevanza e dell'estrema delicatezza dell'incarico affidato all'indagato, di vitale importanza per l'associazione in un momento di difficoltà. Tale valutazione non appare persuasiva non solo per l'unicità dell'episodio, privo di riscontro, ma soprattutto, per l'assenza di ulteriori elementi fattuali, emergenti dal testo dell'ordinanza impugnata, indicativi di una stabile appartenenza al sodalizio. E' ben vero che la condotta di partecipazione può estrinsecarsi in singoli atti, qualificanti l'adesione al sodalizio per rilevanza, tempi e funzionalità della condotta, risultando ininfluente la modesta durata cronologica degli apporti, rilevando piuttosto la qualità dell'apporto, il tempo, le circostanze, le modalità e la stessa efficacia della concordata e condivisa attività di partecipazione- v. Sez. 6 n. 53118 del 08/10/2014-, ma nel caso di specie viene in rilievo unicamente l'estrema delicatezza della richiesta. Pur valorizzandosi la provenienza della richiesta da un esponente apicale del sodalizio e l'importanza del favore per la vita dell'organizzazione, e pur considerando che, trattandosi di una richiesta illecita, certamente non poteva essere rivolta ad un soggetto men che fidato, sulla cui disponibilità e riservatezza assoluta si poteva fare affidamento, tali elementi, in assenza di altri dati di fatto, indicati dal Tribunale, risultano insufficienti per sostenere l'accusa formulata, atteso che la consapevolezza dell'indagato dell'esistenza del sodalizio, del ruolo apicale del IO e dell'AQ e dei rapporti del politico con la 'ndrangheta non può ritenersi patrimonio di informazioni esclusivo di un sodale in un ambiente circoscritto e ad alta densità mafiosa, come quello investigato, specie avuto riguardo ai rapporti commerciali dell'indagato con la società dello SP nonché con il ER, lo CA e AQ ME, dei quali è stato fornito riscontro al Tribunale, che, in ragione della documentata posizione creditoria dell'IN nei confronti di questi ultimi, ha escluso che la convocazione dell'indagato avesse la finalità di rendicontare al vertice del sodalizio circa gli investimenti immobiliari e che l'indagato potesse ritenersi il referente, cui chiedere dette informazioni, pervenendo ad escludere la sussistenza di un serio ed evidente quadro indiziario in ordine all'ipotesi di riciclaggio, contestata al capo 26). Dato il contesto ambientale ed i rapporti commerciali esistenti con appartenenti al sodalizio, valutati dallo stesso Tribunale, non risulta motivato che l'indagato potesse sottrarsi ad una convocazione al cospetto del IO, intermediata dal Taversene, o opporre un rifiuto alla richiesta di intermediazione rivoltagli, a fronte degli innegabili e notori suoi rapporti commerciali con lo SP, cosicché, in assenza di maggiori approfondimenti circa la natura di tali rapporti o altri favori assicurati o svolti nell'interesse del sodalizio, la mera 5 h disponibilità dell'indagato a veicolare la richiesta, emersa nella vicenda in esame, risulta di non univoca interpretazione e del tutto insufficiente a provare con il grado di elevata probabilità di colpevolezza, richiesto in sede cautelare, l'appartenenza dell'indagato al sodalizio delineato dall'accusa e la permanenza del vincolo associativo nell'ampio arco temporale, indicato nell'imputazione. E', infatti, pacifico che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (in termini, Sez. U. n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015 Rv. 263953 e Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 2008, P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238838). Secondo tale indirizzo, condiviso dal Collegio, pertanto, la "mera contiguità compiacente", la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso, non qualificano la condotta del partecipe (in termini, Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Mercadante, Rv. 235986). Va, peraltro, ribadito il principio secondo cui la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati : come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da una abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (v. Sez. 6, n.38881 del 30/07/2015 Rv.264515 e Sez. 6, n.9185 del 25/01/2012, dep. 08/03/2012, Rv. 252281). L'unicità dell'episodio, allo stato emergente dalla motivazione dell'ordinanza in esame, non consente di ritenere sussistente l'adesione dell'indagato al sodalizio, che invece, implica una permanente e stabile messa a disposizione per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, che lo riconosce ed include nella propria struttura, anche per fatti concludenti. Non risultando evidenziati o valorizzati altri elementi, indicativi di una stabilità di rapporti o di apporti continuativi e consapevoli forniti dall'indagato, in tesi d'accusa incaricato di riciclare i proventi del narcotraffico e di tenere la contabilità, va evidenziata la frattura logica conseguente al disposto annullamento del capo relativo al riciclaggio, stante la mancanza di corrispondenza tra la ritenuta partecipazione associativa, limitata e circoscritta ad un unico episodio, ed il ruolo organico, attivo e ben più ampio, contestato all'indagato. 6 h E' quindi, fondata la censura difensiva sul punto, in quanto l'ordinanza lascia irrisolta l'incongruenza tra l'unico episodio emerso ed i termini più articolati ed ampi dell'addebito provvisorio, che si risolve in un vizio di motivazione. Le ragioni esposte impongono, pertanto, un annullamento con rinvio al Tribunale per nuovo esame sui punti critici evidenziati, che colmi le lacune indicate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso il 01/03/2016 дервей Il Consigliere estensore Il Presidente CO Ippolito شا Anna Criscuolo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 MAR 2016 MADICA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO E T R O C 7