Versione
21 aprile 1942
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4 luglio 2009
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21 febbraio 2012
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Art. 91.
(Condanna alle spese).
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
((Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.))
(Condanna alle spese).
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
((Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.))
Commentari • +500
- 1. Nessuna condanna alle spese in favore del contumace vittoriosoAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 giugno 2025 · 168.944
[…] Quindi, l'originario convenuto si rivolgeva alla Corte di Cassazione deducendo, tra i motivi dell'impugnazione, la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e l'illogicità della motivazione, per averlo il Tribunale condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, non tenendo conto del fatto che quest'ultimo era rimasto contumace nel giudizio di appello. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2279Provvedimento: […] spese di lite ex art. 91 del c.p.c.; mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010. […] 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. […] Le spese di lite del primo grado di giudizio devono infatti essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita: […] 1551/2024, annulla le statuizioni ivi contenute in punto di spese di lite ex artt. 91 e 92 del c.p.c. e condanna ex art. 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto, condanna la parte appellata (in allora attrice) [...] alla rifusione, in Controparte_1 favore della parte appellante (in allora convenuta) Pt_1Leggi di più...
- mancata partecipazione mediazione·
- appello ex art. 339 c.p.c.·
- compensazione spese ex art. 92 c.p.c.·
- soccombenza·
- condanna spese mediazione·
- art. 12 bis D. Lgs. n. 28/2010·
- diritto alla provvigione·
- mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010·
- spese di lite ex art. 91 c.p.c.·
- prescrizione credito