Sentenza 18 gennaio 2017
Massime • 1
L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello che aveva accolto l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo ritenuto un rapporto di interdipendenza tra il punto concernente la responsabilità penale dell'imputato e la misura della pena).
Commentario • 1
- 1. Art. 595 - Appello incidentalehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2017, n. 18526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18526 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2017 |
Testo completo
18526-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.109 Giorgio Fidelbo - Presidente - -UP 18/01/2017 Maurizio Gianesini R.G.N. 36037/2016 Massimo Ricciarelli Gaetano De Amicis Fabrizio D'Arcangelo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da MA BO, nata ad [...] il [...] NI NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2015 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia i s o u t Cardia che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Salvatore Amatore in sostituzione dell'avv. Massimo Vittor, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di condanna, emessa in data 29 gennaio 2014 dal Tribunale di Udine, Sezione distaccata di Palmanova, ha aumentato la pena inflitta nei confronti di BO MA e NO NI per il furto aggravato delle monete poste all'interno di cinque video giochi e della macchinetta cambia soldi installate all'interno del bar gestito dalla MA e per simulazione delle tracce del furto con scasso denunciato dagli imputati come commesso da ignoti.
2. L'avv. Massimo Vittor, difensore di fiducia degli imputati, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo due motivi, e ne chiede l'annullamento.
3. Con il primo motivo, il difensore deduce la manifesta illogicità della motivazione. La sentenza aveva, infatti, applicato in modo erroneo l'art. 192 cod. proc. pen., condannando gli imputati per condotte meramente ipotetiche. Gli imputati, infatti, non erano stati colti nella flagranza del reato e l'azione criminosa non era stata ripresa da videocamere. Posto che gli ultimi avventori si erano allontanati dal bar poco dopo le ore 2.00 e l'allarme era suonato alle 3.00, inoltre, gli imputati avrebbero avuto a disposizione un brevissimo lasso di tempo per commettere il delitto. Le dichiarazioni del teste SA erano, peraltro, scarsamente credibili in ragione dei precedenti penali del medesimo. Da ultimo, l'importo delle monete complessivamente sequestrate presso l'abitazione della MA era esiguo e, pertanto, scarsamente dimostrativo sul piano indiziario.
4. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la inosservanza della legge penale, in quanto la sentenza impugnata, in violazione dell'art. 595 cod. proc. pen., aveva accolto l'appello incidentale proposto dal Procuratore Generale, ancorché tale impugnazione fosse inammissibile in quanto aveva ad oggetto un punto della decisione, il trattamento sanzionatorio, che non era risultato investito dai motivi dell'appello principale. deos CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso formulato nell'interesse di BO MA deve essere disatteso in quanto infondato, mentre deve essere dichiarato inammissibile quello proposto nell'interesse di NO NI in quanto i motivi nello stesso dedotti risultano manifestamente infondati.
2. Manifestamente infondato si rivela il primo motivo di ricorso.
2.1. Le doglianze proposte dai ricorrenti, infatti, si risolvono nella mera riproposizione di argomentazioni già svolte nei primi due gradi di giudizio ed argomentatamente disattese in tali sedi. 2 2.2. Sul punto, occorre evidenziare come i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
2.3. Le doglianze formulate dal ricorrente avverso la motivazione della sentenza impugnata, peraltro, si rivelano inammissibili anche sotto un ulteriore profilo;
le stesse sono, infatti, intese a pervenire ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e, pertanto, a sollecitare una incursione da parte della Suprema Corte nella disamina concreta di ipotesi ricostruttive alternative, che è preclusa alla giurisdizione di legittimità. Tutte le argomentazioni dedotte si sviluppano, infatti, sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita nella sentenza impugnata, più che a rilevare un vizio rientrante nel novero di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen.; tali censure risultano, pertanto, obiettivamente estranee all'ambito cognitorio del giudizio di Cassazione. Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). тох 2.4. La sentenza impugnata ha, invero, affermato la responsabilità penale di entrambi gli imputati valorizzando non illogicamente elementi indiziari che, valutati sinergicamente, hanno condotto all'accoglimento della ipotesi accusatoria, quali, ad esempio, la presenza di segni di effrazione solo all'interno (e non già all'esterno della porta di accesso), il rinvenimento nella abitazione della MA di 241 monete di un euro ciascuna, la sparizione di alcuni stracci e di un detergente, visti, all'atto del primo ingresso nel bar dopo il furto, dall'addetto alla sorveglianza, ma poi scomparsi prima dell'arrivo dei Carabinieri, il fatto che gli imputati, pur avvertiti del furto alle 3.00 di notte, siano giunti in loco solo alle 8.00. La motivazione, inoltre, evidenzia non incongruamente che l'allarme era scattato una volta e subito dopo era stato disinserito e tale operazione poteva essere posta in essere solo da chi conosceva il relativo codice-, che erano stati 3 forzati solo gli alloggiamenti ove erano custodite le, ben più ingenti, somme versate dai giocatori e non quelli ove erano allocati i premi -altra circostanza nota solo ai gestori dei videogiochi-. Il SA, pregiudicato per furti ai danni delle macchinette videopoker, aveva, inoltre, dichiarato agli inquirenti di essere stato più volte richiesto dal NI di aiutarlo a compiere un furto sugli apparecchi installati nel bar della MA, Le valutazioni espresse nella sentenza impugnata non rivelano contraddittorietà o manifeste illogicità e, pertanto, si sottraggono al sindacato di questa Corte.
3. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla asserita violazione dei limiti oggettivi dell'appello incidentale delineati dall'art. 595 cod. proc. pen., non può essere accolto.
3.1. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata erroneamente non avrebbe, dichiarato inammissibile l'appello incidentale interposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste. Era, infatti, stato violato il principio di diritto, sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale l'appello incidentale deve limitarsi ai capi ed ai punti sui quali si incentra l'appello principale (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235699). Atteso, pertanto, che l'appello principale censurava esclusivamente le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla affermazione della penale responsabilità degli imputati, la impugnazione incidentale interposta dalla Pubblica Accusa relativamente al trattamento sanzionatorio doveva essere ritenuta inammissibile.
3.2. Tale doglianza si rivela, tuttavia, manifestamente infondata, con riferimento alla posizione di NO NI, atteso che l'appello proposto nell'interesse del medesimo aveva ad oggetto anche le statuizioni sanzionatorie;
a pag. 11 di tale atto di appello, infatti, si richiedeva espressamente di "sostituire la pena detentiva allo stesso inflitta nella corrispondente sanzione sostitutiva di pena detentiva breve della semidetenzione...".
3.3. Il motivo di ricorso si rivela, peraltro, infondato anche con riferimento alla posizione di BO MA. + 3.4. Il principio affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia invocata dal ricorrente ha, invero, una portata più ampia rispetto a quella dal medesimo riportata. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia citata hanno, infatti, statuito che l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale, sotto il profilo logico-giuridico, con essi. Secondo tale decisione, infatti, l'effetto di deterrenza assegnato a tale impugnazione, subordinata ed accessoria rispetto all'appello principale, non può, tuttavia, esorbitare tale limiti, altrimenti si realizzerebbe un fine eccedente il mezzo predisposto dal legislatore, che ha attribuito a tutte le parti la legittimazione a proporre l'appello incidentale ed ha fatto discendere dalla inammissibilità dell'appello principale la caducazione della efficacia dell'appello incidentale. L'ambito oggettivo riservato all'appello incidentale non è, pertanto, esclusivamente limitato nei confini segnati dall'appello principale, ma si estende a questi capi della sentenza che, pur non oggetto di specifica censura, risultano logicamente legati a quelli impugnati da un vincolo intrinseco così intenso che stanno o cadono simultaneamente. Si tratta, invero, di una applicazione della disposizione enunciata dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., che consacra la nozione della formazione progressiva del giudicato e che è applicabile analogicamente anche in materia di appello, essendo espressione di un principio generale del sistema. Il rapporto di connessione essenziale sussiste, pertanto, quando vi sia interdipendenza tra due parti della decisione, tale che la pronuncia su una di esse comporta il riesame dell'altra, che non sia investita in via diretta dalla impugnazione. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie deve rilevarsi come allorché l'imputato appelli la sentenza al fine di ottenere l'assoluzione dai reati dei quali è stato ritenuto colpevole, legittimamente il procuratore generale può interporre appello incidentale richiedendo un aggravamento del trattamento sanzionatorio. L'ammissibilità della impugnazione incidentale sul trattamento sanzionatorio, rinviene, infatti, il suo fondamento nella connessione essenziale (rectius: nella interdipendenza) tra la affermazione di responsabilità penale dell'imputato e la misura della pena. Proprio la citata pronuncia della Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto la connessione essenziale tra tali capi della sentenza in una fattispecie in cui il ricorrente aveva appellato i punti concernenti la responsabilità e la misura 5 della pena ed il pubblico ministero aveva proposto appello incidentale sulla qualificazione del fatto. L'appello incidentale interposto dalla Procura Generale anche nei confronti di BO MA era, pertanto, pienamente ammissibile e non evidenziava alcun contrasto con la disciplina dell'art. 595 cod.proc.pen.
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso formulato nell'interesse di BO MA deve essere rigettato e la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. Il ricorso formulato nell'interesse di NO NI, invece, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi dedotti nello stesso si sono rivelati manifestamente infondati. In conformità al contenuto precettivo dell'art. 616 cod. proc. pen., NO NI deve, pertanto, essere condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità dovuti alla articolazione dei motivi formulati, secondo il dictum della Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di MA BO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NI NO che condanna al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2017. Il Présidente Il Consigliere estensore Giorgio Fidelbo Fabrizio D'Arcangelo Hosch DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito