Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2014, n. 18822
CASS
Sentenza 27 marzo 2014

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 18822/2014 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, presieduta da Giorgio Santacroce. Le parti in causa erano un imputato, il quale contestava la legittimità della dichiarazione di latitanza e la conseguente esecutività della sentenza di condanna, e il Pubblico Ministero, che chiedeva il rigetto del ricorso. L'imputato sosteneva che le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria non fossero state esaustive e che, pertanto, la notifica della sentenza fosse nulla. Inoltre, richiedeva la restituzione nel termine per impugnare la sentenza, sostenendo che la sua latitanza fosse cessata a seguito di un arresto all'estero.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che le ricerche effettuate erano state adeguate e che la dichiarazione di latitanza era legittima. Ha sottolineato che la polizia giudiziaria non è obbligata a seguire le stesse modalità di ricerca previste per l'irreperibilità, e che la volontarietà della sottrazione dell'imputato giustificava la sua condizione di latitante. Inoltre, ha stabilito che la cessazione della latitanza non implica automaticamente la nullità delle notifiche, a meno che il giudice non ne fosse informato. La Corte ha quindi confermato la validità della sentenza di condanna, evidenziando l'importanza di garantire il diritto di difesa e il rispetto delle procedure legali.

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Massime2

La cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto avvenuto all'estero in relazione ad altro procedimento penale, non implica la illegittimità delle successive notificazioni, eseguite nelle forme previste per l'imputato latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell'arresto. A tal fine, è compito della polizia giudiziaria, deputata alle ricerche del latitante, di procedere alla costante verifica di tutte le informazioni, desumibili, tra l'altro, dai sistemi informativi nazionali ed internazionali e di comunicare prontamente alla autorità giudiziaria procedente l'eventuale arresto della persona ricercata.

Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2014, n. 18822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18822
Data del deposito : 27 marzo 2014

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