Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
La detenzione all'estero anche per altra causa, sempre che risulti dagli atti, costituisce legittimo impedimento a comparire a dibattimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la dichiarazione di contumacia effettuata nel giudizio di merito posto che il difensore si era limitato a segnalare all'udienza lo stato di detenzione in Romania dell'imputato senza ulteriori precisazioni).
Commentario • 1
- 1. Detenuto all'estero, è legittimo impedimento al processo in Italia? (Cass. 43200/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 novembre 2022
Il diritto dell'interessato di partecipare personalmente al giudizio e di essere presente, soprattutto se egli sia sottoposto a restrizioni della libertà personale, costituisce espressione qualificata del fondamentale diritto di difesa. il diritto di difesa è un diritto fondamentale dell'individuo e nell'ottica del processo "tendenzialmente" accusatorio, la partecipazione dell'imputato al processo è condizione indefettibile per il regalare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al diritto di difesa e non è "conculcabile", potendo al più essere oggetto di rinuncia esplicita da parte del titolare dello stesso. Al diritto dell'imputato di partecipare al processo è riconosciuto rango …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2009, n. 24535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24535 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 29/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2550
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA IO - Consigliere - N. 2983/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LP IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, in data 7.3.2001;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IO Gialanella, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 22.10.1998, il Pretore di Nocera Inferiore dichiarò LP IO responsabile del reato di ricettazione di un'autovettura commesso nel luglio 1998 e lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione e L.
2.000.000 di multa. Con al stessa sentenza fu dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di truffa aggravata perché estinto per prescrizione. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 7.3.2001, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. violazione della legge processuale in quanto l'imputato era detenuto in Bulgaria;
del resto la Corte d'appello con provvedimento in data 7.12.2006 ha restituito l'imputato in termini prendendo atto dell'irregolarità della notifica dell'estratto contumaciale;
La Corte territoriale ne aveva preso atto durante il giudizio di secondo grado, sicché avrebbe dovuto consentirne al presenza in aula;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'imputato avrebbe ricevuto l'autovettura in buona fede, corredata di documenti e ne aveva pagato il prezzo come da regolare fattura;
nessuno, se consapevole dell'illecita provenienza, avrebbe rimesso in circolazione l'autovettura lasciando ampie tracce documentali di personale responsabilità.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte "è legittima la celebrazione del giudizio in contumacia di imputato detenuto per altra causa non risultante dagli atti quando la causa dell'impedimento a comparire sia imputabile alla condotta dello stesso detenuto che non abbia reso possibile la tempestiva traduzione alla sede dell'Ufficio procedente come nel caso di ritardata comunicazione dello stato di detenzione, effettuata solo all'udienza". (Cass. Sez. 5 sent. n. 2119 del 4.2.1997 dep.
6.2.1997 rv 207004. Nella fattispecie l'imputato, al quale era stato notificato "in stato di libertà" il decreto di citazione, veniva successivamente arrestato per altra causa e per negligenza ometteva di attivarsi tempestivamente presso l'autorità giudiziaria procedente - che non conosceva ne' poteva conoscere il sopravvenuto stato di detenzione - di guisa che fosse disposta la sua traduzione all'udienza fissata. Ha precisato in tal senso la Corte che i concetti di assoluta impossibilità, forza maggiore, etc. sono incompatibili con la mancata adozione di quel minimo di diligenza - avvisare tempestivamente l'autorità procedente - che eliminerebbe qualsiasi ostacolo alla partecipazione al giudizio dell'imputato, il quale ragionevolmente non può ignorare che l'autorità procedente non conosce il sopravvenuto stato di detenzione e quindi non disporrà la traduzione. Ha precisato peraltro la Corte che se lo stato di detenzione "sopravviene" a ridosso della data fissata per l'udienza, non consentendo, quindi, all'imputato di attivarsi tempestivamente per la traduzione, in tal caso la situazione potrà essere fatta presente anche all'udienza e determinerà l'obbligo del giudice di rinviare ad altra udienza alla quale l'imputato dovrà essere "tradotto").
Successivamente però le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 37483 del 26.9.2006 dep. 14.11.2006 rv 234600, hanno affermato che: "La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento". Ciò non può che valere anche in ipotesi di detenzione all'estero per altra causa.
La detenzione all'estero dell'imputato anche per altra causa costituisce infatti legittimo impedimento a comparire al dibattimento che si celebra in Italia nel procedimento a suo carico, sempre che tale impedimento "risulti" dagli atti. (Cass. Sez. 4 sent. n. 41687 del 17.9.2004 dep. 26.10.2004 rv 230179). Tuttavia nel caso di specie l'allegazione era generica, dal momento che il difensore aveva indicato quale Paese di detenzione la Romania, senza ulteriori precisazioni.
La Corte d'appello ha respinto la richiesta sull'assunto che l'eccezione non era documentata.
Nel caso di specie, secondo quanto risulta dall'ordinanza di restituzione nel termine, la detenzione all'estero (Bulgaria) era avvenuta a fini estradizionali in Italia.
Vero è che trattandosi di persona arrestata a seguito di provvedimento restrittivo spedito da autorità giudiziarie italiane l'accertamento sarebbe stato facilmente esperibile, ma neppure tale circostanza fu segnalata.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata in relazione alla mancanza della documentazione doganale. In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). In presenza di un motivo di ricorso ammissibile deve essere dichiarata la prescrizione del reato nel frattempo maturata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2009