Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
L'accertata assenza del ricercato del territorio dello Stato è, di per sé, circostanza sufficiente per la dichiarazione della latitanza, che cessa soltanto con l'arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero in base a indicazioni circa il luogo di residenza del destinatario latitante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2010, n. 15410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15410 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/03/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 281
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 42080/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ RM n. il 23 giugno 1976;
2) NF RC n. il 9 marzo 1984;
3) OT ZI n. il 29 ottobre 1979;
4) LD IO n. il 24 febbraio 1972;
5) AS RI n. il 18 maggio 1975;
6) AD IO n. il 24 gennaio 1957;
7) MA NG n. il 16 ottobre 1969;
8) NG AR n. il 7 dicembre 1957;
9) NG IT n. il 6 ottobre 1982;
10) EL LU n. il 18 luglio 1968;
11) NG LL n. il 5 giugno 1961;
avverso la sentenza 9 gennaio 2009 - Corte di Appello di RM;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto per NF RC, OT ZI, MA NG e NG IT la declaratoria di inammissibilità del ricorso e il rigetto per IZ RM, LD IO, AS RI, AD IO, NG AR, EL LU e NG LL il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Veneto Armando e D'Azzo Girolamo, i quali, per AD IO hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
udito il difensore avv. Turrisi Antonio, il quale, per MA NG ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. udito il difensore avv. Velia Calogero, il quale, per NG AR ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. udito il difensore avv. Grosso Dario, il quale, per EL LU ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 9 gennaio 2009, depositata in cancelleria il 10 luglio 2009, la Corte di Appello di RM, in parziale riforma della sentenza 10 maggio 2007 del Tribunale di RM, riduceva la pena inflitta:
ad IZ RM, imputato del capo B (art. 74, commi 2 e 6) e C (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, ad anni 3 mesi 6 di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa;
a NF RC, imputato del capo B (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74, commi 2 e 6) e C (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73, comma 5) ad anni 3 mesi 6 di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa;
a LD IO, imputato del capo P (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74, comma 2, aggravato dall'art. 112 c.p., comma 4),
ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, ad anni 8 mesi 6 di reclusione;
a AS RI, imputata del capo P (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74, comma 2, aggravato dall'art. 112 c.p., comma 4),
ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, ad anni 7 mesi 2 di reclusione;
ad NG IT, imputato del capo S (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73) ad anni 1 mesi 8 di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa;
confermando nel resto la gravata sentenza, vale a dire per:
OT ZI, imputato del reato di cui al capo E (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5) ritenuta la continuazione con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RM (meglio indicata in sentenza) ad anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa;
AD IO, imputato del capo R (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, capo secondo) e capo S (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73) ad anni 14 di reclusione;
MA NG, imputato del capo S (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73), ritenuta la continuazione con la sentenza del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese (meglio indicata in sentenza) ad anni 1 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa;
NG AR, imputato del capo R (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74, capo secondo) e capo S (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73), ad anni 14 di reclusione;
EL LU, imputato del capo R (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, capo secondo) e capo S (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73), ritenuta la continuazione con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento (meglio indicata in sentenza) ad anni 12 di reclusione;
NG LL, imputato del capo S (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73), ritenuta la continuazione con la sentenza del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di RM (meglio indicata in sentenza) ad anni 7 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa. 1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, nel corso delle indagini intraprese dai Carabinieri della Compagnia di RM, a seguito della morte per overdose di una persona di Campofelice di Roccella, venivano sottoposte a intercettazione alcune utenze telefoniche da cui emergeva che IZ RM, NF RC ed altri avevano costituito tra loro un'associazione criminale dedita alla spaccio di sostanze stupefacenti, con fruizione degli stessi luoghi di occultamento della droga e con spartizione paritaria dei ruoli.
OT ZI veniva invece imputato di aver acquistato dalla predetta associazione quantitativi di droga che poi rivendeva anche nei periodi in cui si trovava agli arresti domiciliari. Da ulteriori accertamenti svolti sulla famiglia LD si appurava poi che LD IO e AS RI, con gli altri familiari (genitori e fratelli) avevano costituito un vincolo associativo dedito anche questo al traffico di sostanze stupefacenti. Da successive indagini si appurava inoltre l'esistenza di altra associazione costituita da AD IO, NG AR e EL LU, sempre dedita al traffico di sostanze stupefacenti, in collegamento non solo dei nominati LD, di cui erano stati per un certo periodo anche i fornitori, ma anche di altri soggetti quali NG LL, NG CA, NG IT e MA NG (quest'ultimo in particolare in funzione di trasportatore della droga) che venivano imputati di singoli reati-fine. 1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito in via di principalità dalle disposte intercettazioni telefoniche, dalle svolte indagini di polizia giudiziaria (oltre che da specifiche osservazioni di servizio) e dalle parziali ammissioni di alcuni imputati e dalle propalazioni, quando alla famiglia LD, del collaboratore di giustizia IC IN. 1.3. - Avverso tale decisione, tramite i propri rispettivi difensori hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione tutti gli imputati (il EL anche personalmente) chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
2. - IZ RM:
a) violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 271 c.p.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed e); la Corte, pur dando implicitamente atto della carenza motivazionale dei decreti autorizzativi sia in punto delle eccezionali ragioni di urgenza che di indisponibilità degli impianti, ha ritenuto erroneamente tali giustificazioni non necessarie o comunque superate dalla emissione del successivo decreto di convalida del Giudice per le indagini preliminari ex art. 267 c.p.p. in sanatoria di ogni vizio, andando così di contrario avviso alla giurisprudenza di legittimità anche delle Sezioni Unite che prevede per contro la sanzione della inutilizzabilità insanabile per le captazioni che violano le prescrizioni di legge.
b) violazione degli artt. 444 e 448 c.p.p., in relazione all'art. 125 c.p.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed e); la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere ingiustificato il dissenso opposto dal pubblico ministero in relazione alla richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. formulata nel corso dell'udienza preliminare e successivamente rinnovata ex art. 448 c.p.p. prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, in fase di discussione e parimenti indicata nei motivi di appello. Tale omissione comporta vizio di legittimità.
c) violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, in relazione al combinato disposto degli artt. 125, 192, 526, 530 e 546 c.p.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);
la Corte territoriale non ha dato contezza dei motivi di gravame ne' delle ragioni in forza delle quali ha ritenuto sussistente il reato associativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74. La Corte ha peraltro trascurato alcune importanti conversazioni da cui nulla emerge in riferimento al vincolo associativo, ma tutt'al più si delinea un interessamento dell'IZ affinché portasse dell'erba da fumare agli amici.
Le conversazioni sono a contenuto generico e non sono sufficienti a fondare la penale responsabilità del prevenuto potendo semmai individuare un'attività di spaccio svolta in piena autonomia. In ogni caso la Corte territoriale ha meramente confermato la decisione di primo grado senza motivare il proprio convincimento anche in punto di esclusione della ipotesi concorsuale D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73.
d) violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, in relazione al combinato disposto degli artt. 125, 192, 526, 530 e 546 c.p.p, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);
la Corte territoriale non ha motivato sui singoli episodi di spaccio;
trattasi in realtà di un'unica ipotesi di cessione (quella di hashish al NF) sicché sarebbe dovuta essere esclusa la continuazione "interna".
e) violazione dell'art. 62 bis c.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);
la sentenza gravata è carente in punto di reiezione delle attenuanti generiche e della mancata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.;
il giudice del merito non ha tenuto conto del buon comportamento processuale;
è peraltro contraddittoria la sentenza che ha comunque consistentemente ridotto la pena, implicitamente valutando in modo positivo la personalità del prefato.
f) violazione dell'art. 133 c.p.p. rispetto alla pena irrogata, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);
la Corte non ha motivato la mancata riduzione della pena al minimo edittale;
g) violazione dell'art. 81 cpv., con riferimento all'aumento di pena irrogato per la continuazione;
h) omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui al procedimento e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di RM 22 gennaio 2004 passata in cosa giudicata. Il vincolo è stato escluso senza alcuna motivazione. 3. - NF RC:
a) violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); non vi è prova della esistenza di una struttura associativa, di una divisione di ruoli, di una programma criminoso condiviso e della consapevolezza di far parte di una associazione;
b) violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5;
il prevenuto faceva solo consumo di gruppo di droga leggera;
c) violazione dell'art. 62 bis c.p.; la Corte ha omesso di valutare il buon comportamento processuale;
4. - OT ZI:
- per difetto e illogicità della motivazione, in relazione all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e); la sentenza non chiarisce in base a quali elementi si debba ritenere che il "farfalla" sia da identificarsi nell'OT, ne' i motivi per i quali non debba ritenersi che le attività demandategli dal fratello non siano state lecite;
5. - LD IO:
a) violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per difetto di motivazione;
nella fattispecie non vi è alcuna prova, ne' la Corte la esplicita in motivazione, sulla esistenza della organizzazione e sulla consapevolezza del ricorrente di avervi fatto parte. b) violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); il reato associativo contestato andava derubricato nel reato di cui alla fattispecie attenuata.
Le partite di droga erano modeste e gli importi contenuti. Non è dato comprendere peraltro perché a AL PP, classe 82, sia stata applicata l'attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 e non al ricorrente, così come è
stato riconosciuta l'attenuante detta anche a AL PP classe 62 ritenuto dal giudice di merito un fornitore. Inoltre il collaboratore di giustizia IN IC, in dibattimento, ha chiarito che i LD erano spacciatori al minuto.
c) violazione dell'art. 112 c.p., commi 2 e 3; la sussistenza dell'aggravante è immotivata e apodittica oltre che non provata. d) violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); i quantitativi compravenduti sono stati di scarso importo sicché meritavano la diminuente detta.
6. - AS RI:
a) violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per difetto di motivazione;
nella fattispecie non vi è alcuna prova, ne' la Corte la esplicita in motivazione, sulla esistenza della organizzazione e sulla consapevolezza della AS di farvi parte ovvero di avervi fatto parte.
b) violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); il reato associativo contestato andava derubricato nel reato di cui alla fattispecie attenuata.
Le partite di droga erano modeste e per importi contenuti. Non è dato comprendere peraltro perché a AL PP, classe 82, sia stata applicata l'attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 e non al ricorrente, così come è
stato riconosciuta l'attenuante detta anche a AL PP classe 62 ritenuto dal giudice di merito un fornitore. Inoltre il collaboratore di giustizia IN IC, in dibattimento ha chiarito che i LD erano spacciatori al minuto.
c) violazione dell'art. 112 c.p., commi 2 e 3; la sussistenza dell'aggravante è immotivata e apodittica oltre che non provata. d) violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); non vi è nessuna prova che l'AS abbia svolto attività di spaccio. e) violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); i quantitativi compravenduti sono stati di scarso importo. 7. - AD IO:
a) violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 1, art. 268 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); i provvedimenti autorizzativi non recano traccia in relazione alla sufficienza degli indizi di reato, ne' il provvedimento autorizzativo ha chiarito le ragioni della necessità di ricorrere alla intercettazione.
Carente è altresì la motivazione che inerisce alla valutazione di inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica e sulle eccezionali ragioni di urgenza.
b) violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 125 c.p.p., comma 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 e art. 74,
comma 2; è carente la motivazione in merito alla sussistenza dell'ipotesi associativa disgiunta dai singoli episodi di spaccio e della ravvisabilità dell'accordo criminoso attorno a un programma. Ancorché la sentenza abbia individuato per l'AD la figura del fornitore, non sono stati messi a fuoco i suoi viaggi a Napoli, ove si sostiene che egli si approvvigionasse della droga, ne' che questi viaggi avessero natura illecita, anziché quella di curare l'azienda di famiglia.
Non vi è neppure prova che l'AD abbia coinvolto il MA nei progetti associativi posto che quest'ultimo non faceva parte dell'associazione.
Non vi è neppure prova di un'intraneità di NG CA nell'ipotizzato sodalizio criminale, ne' che vi fosse prova della esistenza di un pregresso sodalizio tra l'AD, NG AR e CA NG, sicché anche gli eventuali acquisti effettuati dal EL sono autonomi e avulsi dal contesto associativo.
Le intercettazioni telefoniche non sono state in grado di comprovare le singole transazioni così come ininfluenti sono stati i rilievi fotografici eseguiti dalla polizia giudiziaria.
c) eccessività del trattamento sanzionatorio;
i giudici avrebbero dovuto infliggere una pena più modesta e applicare un minor aumento per la recidiva e la continuazione;
Con memoria difensiva depositata in data 26 febbraio 2010, l'avv. Armando Veneto, ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, ribadendo tra l'altro, la violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
b) ed e) ponendo l'accento sulla motivazione contraddittoria e insufficiente della Corte di merito con riferimento alla valutazione delle prove.
8. - MA NG:
- violazione dell'art. 24 Cost., art. 530 c.p.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); la motivazione è manifestamente illogica e lacunosa. In modo del tutto illegittimo il giudice del merito ha tratto una valutazione negativa dal fatto che l'imputato si sia avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio. Parimenti in modo illogico la Corte ha inferito che, siccome il MA era stato tratto in arresto il 24 dicembre 2003 per essere stato trovato in possesso di un quantitativo notevole di hashish, non poteva che aver consegnato all'AD, in data 11 dicembre 2003, un pacco voluminoso contenente droga.
Nessuna prova è stata invece raccolta in questo senso;
neppure le intercettazioni sono risultate in questo senso dirimenti, anche perché la Polizia giudiziaria non ha provveduto al sequestro del pacco.
9. - NG AR:
a) violazione dell'art. 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3 e art.271 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e); i decreti autorizzativi delle intercettazioni, analiticamente indicati in ricorso, e che riguardano il prefato, sono illegittimi in relazione alla motivazione, in particolare per quanto concerne l'insufficienza e inidoneità degli impianti presso la Procura della Repubblica, avendo il Pubblico Ministero fatto ricorso a una formula di stile ripetitiva di quella indicata dalla legge.
b) inosservanza per erronea applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, e dell'art. 192 c.p.p. in relazione alla valutazione della prova;
la mera indicazione delle conversazioni telefoniche e dei servizi di polizia giudiziaria sono insufficienti a dare contezza delle ragioni di responsabilità in carenza di idonea motivazione.
Il giudice di merito ha meramente dedotto che i viaggi dell'AD fossero ai fini di approvvigionamento di droga in assenza di dati certi da cui desumerlo, non avendo tenuto altresì conto delle giustificazioni addotte dallo stesso AD che ha riferito di essersi recato in Napoli per motivi attinenti alla azienda di famiglia.
Parimenti solo dedotti sono stati dalla Corte di merito gli scambi di sostanza stupefacenti con il EL quando nessun accertamento è mai stato fatto neppure dalla polizia giudiziaria.
Nessuna prova è stata inoltre raggiunta in relazione al reato associativo, ne' in relazione alla struttura dell'organizzazione, ne' con riferimento al profilo soggettivo.
Gli inquirenti, nonostante che l'osservazione si sia protratta per diverso tempo non sono mai pervenuti ad asseverare uno scambio concreto di sostanze stupefacenti.
Anche le conversazioni telefoniche con il EL, per quanto suggestive, non sono state verificate dal punto di vista investigativo, facendo così venir meno il profilo associativo anche perché non vi è prova di contatti con il MA o con l'AD.
Lo stesso tenore delle intercettazioni non è chiaro e comunque non univoco circa il supposto oggetto illecito.
c) inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74, comma 6 e cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73, comma 5, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); la sentenza è da censurarsi anche là ove ha ritenuto non applicabile l'ipotesi di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.74, comma 6 e l'ipotesi attenuata del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, in considerazione comunque dei modesti quantitativi di droga ipotizzati come compravenduti.
d) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., artt.132 e 133 c.p. e per mancanza e illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); la motivazione è del tutto carente sia in punto di non applicazione delle attenuanti generiche che della mancata limitazione della pena al minimo edittale.
10. - NG IT:
- inosservanza per erronea applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73 e dell'art. 192 c.p.p. in relazione alla valutazione della prova;
è stata ritenuta probante una conversazione, quella intercettata sull'utenza intestata a tale De MO RI, in realtà a contenuto neutro e non riconducibile a una fattispecie criminosa.
Erroneamente poi la Corte di merito ha ritenuto che la conversazione sia stata intrattenuta tra il prefato e il padre, fidandosi del riconoscimento vocale del maresciallo pagana.
L'operatore nell'esprimere il suo giudizio avrebbe potuto anche sbagliarsi, cosa che doveva indurre alla effettuazione di una perizia fonica, ne' alcun accertamento è stato effettuato dalla polizia giudiziaria volto ad asseverare che quella data utenza, ad altri intestata, fosse in uso all'imputato.
11. - EL LU:
a) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in mancanza delle ragioni giustificative nei decreti autorizzativi delle ragioni di urgenza, della indisponibilità degli impianti e delle eccezionali ragioni di urgenza legittimanti l'impiego di impianti esterni a quelli della Procura della Repubblica;
il giudice di merito ha erroneamente sovrapposto le condizioni di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2 e quelle di cui all'art. 268 c.p.p., dando per contro una motivazione fittizia quanto ai vizi lamentati;
b) violazione dell'art. 99 c.p. e omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello;
la Corte non ha per vero considerato la doglianza avanzata di erroneità del calcolo della recidiva posto che la precedente condanna è successiva alla commissione del reato per cui è giudizio che è tutt'al più coeva al reato associativo. c) violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74; manifesta illogicità della motivazione;
dalla lettura delle sentenze del giudice del merito può tutt'al più ritenersi che sussista non il reato associativo, bensì solo condotte episodiche scollegate da qualsivoglia progetto programmatico;
d) omessa pronuncia sul motivo di appello con cui è stata censurata la condanna peri reati fine di cui ai capi di imputazione S) e V). Era stata formulata una doglianza di genericità non presa in considerazione, mentre nel merito vi è difetto di motivazione;
Inoltre il EL, personalmente, ha presentato altro ricorso con cui rilevava:
e) violazione dell'art. 296 c.p.p., comma 1 e art. 179 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), il decreto di latitanza emesso nei suoi confronti dal Giudice delle indagini preliminari di RM in data 30 novembre 2005 è illegittimo posto che manca la prova che egli si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della misura restrittiva emessa nei suoi confronti avendo egli ignorato finanche la pendenza giudiziaria, atteso peraltro il mancato compimento delle vane ricerche essendo per contro risultava che egli si trovava in Svizzera.
Inoltre il EL aveva eccepito sia in Tribunale che in Corte di Appello di non aver avuto alcuna citazione per il processo in quanto si trovava in Svizzera.
La notifica del decreto di citazione a giudizio è pertanto nullo perché notificato al difensore di ufficio con il rito dei latitanti. Ha pertanto errato il giudice del merito a ritenere che quella eccepita fosse una nullità a regime intermedio.
Anche se lo fosse stato, durante le spontanee dichiarazioni rese in primo grado il EL, ha dichiarato di non aver mai ricevuto la citazione relativa al processo.
f) violazione dell'art. 296 c.p.p., comma 1 e art. 295 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) con riferimento all'accertamento della volontarietà della condotta con la quale l'imputato si sarebbe sottratto alla esecuzione dell'ordinanza cautelare del 20 settembre 2005; manca del tutto la prova che egli si sia sottratto volontariamente;
vi è anzi in atti il decreto di irreperibilità emesso prima del decreto di latitanza, a comprova che la sua irreperibilità non era preordinata. g) violazione dell'art. 295 c.p.p., comma 2 e art. 169 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) non essendo state effettuate dalla Autorità giudiziaria le ulteriori ricerche in Svizzera;
dal processo verbale di vane ricerche del 26 ottobre 2005 redatto dai Carabinieri della Compagnia di Feltre il EL viene indicato come dimorante in Svizzera in procinto peraltro di essere sottoposto a un intervento chirurgico. 12. - NG LL:
a) violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 271 c.p.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed e); la Corte pur dando implicitamente atto della carenza motivazionale dei decreti autorizzativi sia in punto di eccezionale ragioni di urgenza che di indisponibilità degli impianti ha ritenuto tali giustificazioni non necessarie o comunque superate dalla emissione del successivo decreto di convalida del Giudice per le indagini preliminari ex art. 267 c.p.p. che sanerebbe ogni vizio andando così di contrario avviso della giurisprudenza di legittimità anche delle Sezioni Unite che prevede per contro la sanzione della inutilizzabilità insanabile.
b) violazione degli artt. 444 e 448 c.p.p., in relazione all'art. 125 c.p.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed e); la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere ingiustificato il dissenso opposto dal Pubblico Ministero in relazione alla richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. formulata nel corso dell'udienza preliminare e successivamente rinnovata ex art. 448 c.p.p. prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, in fase di discussione e indicate nei motivi di appello. Tale omissione comporta vizio di legittimità.
c) violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, in relazione al combinato disposto degli artt. 125, 192, 526, 530 e 546 c.p.p, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);
la Corte territoriale non ha motivato sui singoli episodi di spaccio, non tenendo altresì conto del contributo probatorio dato dalla parziale ammissione resa in dibattimento.
d) difetto di motivazione in relazione alla pena in concreto irrogata e all'art. 133 c.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); il giudice non ha dato contezza della irrogazione della pena eccessiva essendosi limitato ad una frase apodittica e di stile, non considerando in alcun modo l'intervenuta confessione resa in data 6 maggio 2003.
e) violazione dell'art. 62 bis c.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); la sentenza gravata è carente in punto reiezione delle attenuanti generiche e della mancata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; il giudice del merito non ha tenuto conto della confessione del prevenuto non motivando in relazione ad essa, cadendo in contraddizione là ove ha invece ritenuto di dover applicare il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5. f) il giudice avrebbe dovuto contenere l'aumento di pena per la continuazione esterna in relazione alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RM 20 ottobre 2005 passata in cosa giudicata.
Il provvedimento è carente nel punto in cui non da risposta alla richiesta difensiva di maggior contenimento dell'aumento di pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
13. - I ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati. Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri e, da ultimo, Sez. 1^, 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Sez. 1^, 4 aprile 1997, Proietti ed altri). Ciò posto, vanno ora esaminate le singole posizioni. Ciò posto, passando ad esaminare le singole posizioni dei ricorrenti, si osserva:
IZ RM;
13.1. - Deve rilevarsi che il primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3) non è fondato e va respinto. Va anzitutto osservato che la sanzione dell'inutilizzabilità è prevista dall'art. 271 c.p.p. solo per le intercettazioni oggettivamente (art. 266 c.p.p.) o soggettivamente (art. 103 c.p.p., comma 5) non consentite, per quelle non autorizzate dal giudice ex art. 267 c.p.p. ovvero, nei casi in cui le intercettazioni ammesse ed eseguite non siano state registrate, oppure non siano state eseguite mediante gli impianti istallati presso la Procura della Repubblica o gli altri impianti alternativamente previsti, o infine nel caso in cui non sia stato redatto verbale delle operazioni relative (ex art.268 c.p.p., commi 1 e 3).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, in materia di intercettazioni telefoniche, l'inutilizzabilità va riferita solo alla violazione delle norme dell'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, mentre le eventuali illegittimità formali ne determinano, semmai, l'invalidità (Cass., Sez. Un. 2 giugno 1998, n. 11, c.c. 25 marzo 1998, Manno ed altre). 13.1.1. - Tanto rilevato, si osserva che i decreti di intercettazione censurati si profilano per contro sufficientemente motivati essendo stato dato conto vuoi delle ragioni di indisponibilità degli impianti installati presso l'ufficio della Procura procedente, vuoi delle eccezionali ragioni di urgenza connesse con la necessità di espletare i servizi conseguenti in ragione della natura dei reati per i quali si procedeva.
Come è dato leggere per vero nei decreti autorizzativi acquisiti, esame consentito per la natura stessa della eccezione sollevata, (si tratta dei decreti analiticamente indicati nel ricorso NG AR, vale a dire quelli recanti i n. 1952/03, 1706/03, n. 452/03, n. 1627/03, n. 1369/03, n. 706/03, n. 1898/03, n. 1828/03), è stato per lo più espressamente indicato che "le postazioni in dotazione alla Procura della Repubblica sono già impegnate nell'ascolto e registrazione di intercettazioni attive nell'ambito di indagini tutt'ora in pieno svolgimento;
che pertanto gli impianti situati presso la sala di ascolto della Procura della Repubblica risultano insufficienti.
Ritenuto che
non può attendersi la prossima disponibilità di postazioni ivi collocate, atteso che sussistono obbiettive ragioni di urgenza che impongono l'immediata attivazione dell'intercettazione e che dette ragioni sono inoltre eccezionali (eccezionalità determinata dalla natura dei reati per i quali si procede, dalla constatazione che l'attività criminosa è pienamente in corso ed infine dalla imminente pericolo che ogni ulteriore ritardo possa pregiudicare l'acquisizione di importanti e determinanti elementi probatori".
In altri decreti si fa invece espresso riferimento a una certificazione attestante l'indisponibilità degli impianti, in uno sforzo argomentativo del Pubblico Ministero che può ritenersi qui esaustivo e coerente e, in quanto tale, non censurabile in questa sede di legittimità.
13.1.2 - Occorre peraltro rammentare che, secondo un orientamento di questa Corte di Cassazione, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, perché preclude qualunque discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza stessa (Cass., Sez. 2^, 4 dicembre 2006, n. 215, Figliuzzi;
Sez. 1^, 22 aprile 2004, n. 23512, in termini;
Sez. 2^, 4 maggio 2001, n. 26015, Berlingeri;
Sez. 5^, 28 ottobre 1997, n. 4714, Caputo;
Sez. 2^, 22 novembre 1994, n. 2533, Seminara). Ed è quanto accaduto nel caso di specie, in cui successivamente al decreto del pubblico ministero è tempestivamente intervenuta la convalida del giudice, che ha valutato il presupposto dell'urgenza richiesto dall'art. 267 c.p.p., comma 2, evidentemente sussistente (Cass., Sez. 6^, 16 luglio 2009, n. 35930, Iaria e altri, rv. 244872).
13.1.3 - Deve essere altresì evidenziato inoltre, per quanto riguarda specificatamente la posizione di IZ RM, che le censure difensive, in materia di irregolarità dei decreti autorizzativi, peccano di genericità e dunque sono passibili di declaratoria di inammissibilità, atteso che nessuna individuazione specifica è stata effettuata dai ricorrenti in ordine vuoi ai provvedimenti ritenuti non legittimi vuoi alla ricaduta concreta delle conversazioni ritenute illegittime sull'assetto probatorio di causa essendo stata omessa l'indicazione doverosa di quali intercettazioni sarebbero state in via specifica non utilizzabili (Cass., Sez. 4^, 6 febbraio 2008, n. 13946, D'Alterio e altri, rv. 239975).
13.2 - Da respingersi è inoltre anche il secondo motivo di gravame (violazione degli artt. 444 e 448 c.p.p). In tema di cognizione del giudice di appello, qualora l'appellante deduca come motivo principale l'infondatezza della affermazione di responsabilità e solo in via subordinata l'ingiustificato dissenso del Pubblico Ministero in ordine alla richiesta di applicazione della pena proposta in primo grado, il giudice di appello deve dapprima esaminare il motivo principale e, solo nel caso in cui ritenga di confermare l'affermazione di responsabilità formulata in primo grado, può prendere in considerazione il motivo di impugnazione subordinato e accoglierlo, ove ritenga ingiustificato il dissenso del P.M. e congrua la pena richiesta (Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2004, n. 26799, rv- 232283, Mascani ed altri). 13.2.1 - Ciò posto, deve tuttavia osservarsi che in relazione al reato contestato (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) vige il divieto applicativo dell'art. 444 c.p.p. ai sensi del comma 1 bis c.p.p. in quanto ricompreso tra i delitti di cui all'art. 51 c.p.p., commi 3 bis e 3 quater.
Stante il divieto ex lege, il giudice non aveva nessun onere di esaminare il dissenso del Pubblico Ministero in quanto del tutto giustificato dal punto di vista oggettivo e dunque facilmente verificabile.
13.3 - Il terzo motivo di impugnazione è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Le doglianze difensive costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata ovvero in travisamento della prova, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito.
Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass., Sez. Un. 2 luglio 1997, n. 6402, rv. 207944; Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930, rv. 203428; Sez. 1^, 6 maggio 1998, n. 5285, rv. 210543; Sez. 5^, 31 gennaio 2000, n. 1004, rv. 215745; Cass. Sez. 5^, ord. 14 aprile 2006, n. 13648, rv. 233381).
Il provvedimento gravato si impone peraltro con una motivazione congrua e compiuta avendo dato conto delle emergenze probatorie, segnatamente dalla conversazioni telefoniche relative al periodo 3 agosto 2003/21 dicembre 2003, da cui era emersa l'esistenza di un gruppo attivo nel campo del traffico di sostanze stupefacenti che si interessava, unitariamente, di acquisti e vendite, con suddivisione al proprio interno di ruoli e compiti avvalendosi altresì dei medesimi luoghi per l'occultamento della droga.
Del resto, in punto di valutazione della esistenza del vincolo associativo in materia di traffico di sostanze stupefacenti, è appena il caso di richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (ex pluribus, Cass., Sez. 6^, 17 giugno 2009, n. 40505, Il Grande e altro, rv. 245282). 13.3.1 - Per quanto riguardava il ricorrente il giudice della cognizione ha valorizzato gli indici rivelatori cui fa riferimento la giurisprudenza citata e, in particolare, i continui rapporti dell'IZ anche con gli altri sodali dell'associazione così come emerso, secondo il giudice del merito, dalle conversazioni telefoniche che evidenziano come il RS avesse cooptato l'IZ ritenendolo prezioso per la sua disponibilità di apprezzabili risorse economiche.
13.4 - Da respingersi è altresì il quarto motivo di gravame. Anche sul punto della sussistenza dei singoli episodi di spaccio la Corte ha dato sufficiente ragione del suo decidere atteso peraltro che è lo stesso IZ ad aver ammesso non solo di aver ceduto droga al NF ma anche di aver spacciato hashish per suo conto, con ciò ponendo l'accento su una molteplicità di episodi criminosi.
Peraltro è appena il caso di osservare che il reato di cui sub C) è stato assorbito nell'aumento per la continuazione con il reato associativo.
13.5 - Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
La Corte di merito, lungi dal negare apoditticamente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle attenuanti generiche, ha argomentato il diniego di tali attenuanti e la congruità del trattamento sanzionatorio da un lato, rilevando l'assenza in atti di un qualsivoglia elemento suscettibile di positiva valutazione a tali fini e, dall'altro lato, sottolineando la valenza ostativa di un precedente penale dell'IZ sintomatici di una sua spiccata pericolosità sociale e ciò dopo una attenta analisi delle componenti oggettive e soggettive del fatto e delle sue specifiche modalità.
E poiché la statuizione in ordine all'applicazione o meno delle circostanze attenuanti generiche deve fondarsi sulla globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole ed è censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi in cui essa appaia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, deve convenirsi sulla congruità dell'argomentare della Corte territoriale, che è privo di vizi logico-giuridici, in linea con i principi enunciati in materia da questa Corte di Cassazione ed aderente alle norme di legge. 13.5.1 - Palesemente infondato è il rilievo difensivo secondo cui la sentenza sarebbe contraddittoria essendosi comunque determinato alla riduzione della pena, posto che la medesima ben può parametrarsi, come indicato dall'art. 133 c.p.p. a criteri differenti da quelli della personalità del reo, quali la gravità del fatto. Correttamente inoltre il giudice del merito non ha dato enfatizzazione al comportamento processuale del ricorrente atteso che egli ha sostanzialmente operato ammissioni parziali, in particolare relativi al fatto della cessione al NF probatoriamente conclamata.
13.6 - Da respingersi è altresì il sesto motivo di gravame. Contrariamente a quanto ritenuto in gravame, la Corte ha fatto riferimento, ancorché in modo succinto, alle ragioni dosimetriche della pena irrogata avendo valorizzato negativamente il più che apprezzabile segmento temporale di operatività dell'IZ nel sodalizio.
13.7 - Da respingersi è altresì il settimo motivo di impugnazione. La motivazione in punto di continuazione è ricavatale implicitamente dalla valutazione espressa dal giudice nel valutare la valenza probatoria del reato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73, comma 1 quale espressione della capacità criminale del soggetto e della sua personalità.
13.8 - L'ottavo motivo di gravame è privo di fondamento e va reietto.
Il giudice ha dato per vero precisa contezza di tale esclusione, non solo rilevando la carenza di un nesso continuativo, ma lo ha motivato con il dato obbiettivo della sua commissione dopo un periodo di assenza dall'Italia, fatto questo che ha legittimato, in mancanza di differenti elementi da cui inferire il contrario (che il richiedente non ha peraltro alternativamente dedotto) il convincimento circa l'esistenza di una frattura nel processo ideativo e programmatico. NF RC;
14.1 - Il primo motivo di ricorso non è fondato e va respinto (violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6). Quanto alla valutazione generale della sussistenza della struttura organizzativa si rimanda al punto 13.3.
In relazione alla specifica posizione invece del NF, il giudice del merito ha evidenziato numerose conversazioni telefoniche da cui risulta l'intreccio collaborativo con gli altri sodali e la struttura organizzativa dell'associazione che ha trovato del resto parziale conforto probatorio nelle dichiarazioni ammissive dell'imputato che ha confessato di essersi prodigato con il RS nella vendita di droga (hashish e cocaina) e di aver consegnato all'IZ denaro per l'acquisto di erba. 14.2 - Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile (violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, comma 5).
La doglianza è per vero generica e si sviluppa sul piano fattuale. Si asserisce una condizione, quella dell'uso di gruppo presso "i gradini" di Villagrazia-Falsomiele di RM, che è avversata dagli elementi di prova indicati analiticamente dal giudice di merito.
Inoltre il ricorrente assume una reinterpretazione di un dato fattuale cui la Corte di merito ha già dato compiuta valutazione sottraendosi così a qualsivoglia censura di legittimità. 14.3 - Anche il terzo motivo di gravame non è fondato e va respinto (violazione dell'art. 62 bis c.p.). Quanto alla valutazione generale concernente il diniego delle attenuanti generiche si richiama, in relazione ai principi di diritto da applicarsi in materia, a quanto già espresso sub punto 13.3;
in particolare si osserva che la Corte territoriale ha fatto esplicito riferimento al ruolo avuto dal NF nell'ambito associativo ove svolgeva una stretta attività collaborativa con il RS, coordinatore a sua volta dell'organizzazione criminale. OT ZI;
15.1 - Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
L'unico motivo di gravame contiene per vero sollecitazioni difensive generiche ed espresse in fatto non proponibili in questa sede di legittimità.
Il provvedimento gravato chiarisce che alcun dubbio vi può essere in ordine alla identificazione del ricorrente vuoi perché emerge dalle conversazioni intercettate la sua condizione di arrestato domiciliarmente, vuoi perché l'utenza captata era a lui intestata (e il relativo cellulare è stato rinvenuto nella sua disponibilità al momento dell'arresto), vuoi infine perché gli stessi operatori che avevano proceduto alle intercettazioni avevano riconosciuto, senza ombra di dubbio, la sua voce.
Si richiama qui inoltre a tale riguardo e in termini, la giurisprudenza di questa Corte, in tema di contestata identificazione di persone colloquianti, citata al punto 21.1 di questa stessa sentenza.
Va inoltre osservato che, con argomentazioni logiche e congrue, il giudice del merito ha analizzato il contenuto delle intercettazioni concludendo per l'illiceità delle transazioni ivi trattate esprimendosi in valutazioni compiute ed esaurienti prive di illogicità e contraddittorietà.
In particolare è la stessa lettura combinata e completa delle captazioni all'OT riferibili che è dato comprendere la natura illecita degli incarichi dati al fratello, sia per il linguaggio criptico e di copertura usato durante i reciproci contatti, sia per l'arresto eseguito in data 8 agosto 2003, sia infine per il compenso promesso dal ricorrente al fratello per avergli portato un cliente "buono".
LD IO;
16.1 - Il motivo di ricorso non è fondato e va rigettato (difetto di motivazione in merito ai reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, artt. 73 e 74, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
e).
Circa la sussistenza della organizzazione criminosa il giudice della cognizione si è soffermato in modo analitico sulle risultanze di indagine, ma anche e soprattutto sulle dichiarazioni dei capitani dei Carabinieri operanti (DE e LA) e sulle numerose intercettazioni effettuate nel corso delle indagini preliminari e da cui è emerso che la famiglia LD aveva costituito un'associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti dove i genitori (PP LD e AL RA) si incaricavano di contattare i fornitori e a pagare la droga provvedendo poi al taglio e al confezionamento e alla successiva consegna ai figli (tra cui LD IO) per l'ulteriore smercio;
i figli, a cessioni avvenute, riconsegnavano il ricavato in danaro della vendita al minuto alla madre, chiudendo così il ciclo del traffico illecito.
Tutto ciò, secondo quanto emerso dalle intercettazioni e fatto valere in sentenza dal giudice, avveniva, nella piena consapevolezza dei propri e degli altrui ruoli degli altri famigliari, nel mutuo e collaborativo aiuto di tutti per l'attività famigliare. L'esame globale delle intercettazioni, argomentava ancora la Corte territoriale, e segnatamente di quelle successive all'arresto di LD IO, permetteva poi di acquisire la tranquillante conferma che l'oggetto del linguaggio criptato utilizzato dalla famiglia durante le relative conversazioni (si parlava di panini, del fornaio, di pasta...) altro non era se non droga.
A ciò dovevano essere aggiunte le propalazioni del collaboratore di giustizia IC IN che aveva riferito che LD PP e la moglie AL RA spacciavano a Falsomiele e che la AL Pi. si era dedicata allo spaccio di sostanze stupefacenti finanche nel periodo in cui si trovava agli arresti domiciliari tanto da essere stata trovata nella disponibilità di 400 grami di eroina.
Il quadro probatorio si chiudeva infine, secondo le valutazioni esaurienti del giudice di merito, con le parziali ammissioni degli stessi LD PP e AL RA e di LD AS.
16.2 - Da respingersi è altresì il secondo motivo di gravame (violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6). Il giudice di seconde cure ha chiarito che, sebbene le transazioni al minuto della droga fossero di modeste quantità, occorreva pur sempre far riferimento al volume d'affari gestito dall'associazione (si fa riferimento in sentenza di incassi per 300 milioni di lire) e alla continuità delle forniture sicché le diminuenti in parola non erano ravvisabili.
La Corte territoriale ha anche precisato che il collaboratore di giustizia IN ha sì riferito che i LD erano spacciatori al minuto ma che si doveva tener presente tuttavia che quanto doveva venire in rilievo ai fini valutativi del fatto nel suo complesso era, a monte, il consolidato e solido apporto contributivo su cui gli spacciatori al minuto potevano contare e cui strettamente inerivano.
Se è vero che questa Corte di legittimità ha già espresso il principio di diritto secondo cui anche la cessione continuativa a terzi di sostanze stupefacenti può integrare il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, dello stesso D.P.R., è anche certo che il giudice può aver riguardo, per escluderla, alla quantità e qualità della sostanza detenuta e spacciata, alla complessità ed all'ampiezza della organizzazione, al numero ed alla qualità dei soggetti coinvolti, nonché, più in generale, ad ogni altro profilo della vicenda che, secondo il giudizio discrezionale ma motivato del giudice di merito, appaia idoneo ad incidere sulla entità del fatto (Cass., Sez. 6^, 10 marzo 1995, n. 5415, Corrente ed altri, rv. 201644).
La Corte territoriale ha assolto al proprio compito motivazionale, anche alla luce del principio di diritto anzi esposto, avendo correttamente chiarito che il narcotraffico dei LD, per la sua ampiezza, complessità e volume degli introiti, non poteva essere circoscritto nei parametri di minor offensività dell'interesse tutelato dalla fattispecie attenuata di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6.
16.3 - Da respingersi è anche il terzo motivo di gravame (violazione dell'art. 112 c.p., commi 2 e 3). Il giudice di secondo grado fonda la sussistenza dell'aggravante sull'impiego da parte dell'associazione di minorenni, nella specie del "piccolo" LD PP, figlio di LD IO e AS RI, così come emerso dal vaglio delle intercettazioni telefoniche.
La circostanza dell'utilizzo del minore, proprio perché effettuato all'interno di una famiglia, giusta per la circolarità degli incarichi svolti dal minore, era conosciuta ed accettata da tutti i compartecipi alla organizzazione e a maggior ragione dal ricorrente che del minore ne era anche il padre.
16.4 - Da respingersi è altresì il quarto motivo di gravame (violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5). Correttamente la Corte ha escluso la diminuente invocata facendo riferimento alle stesse valutazioni espresse a proposito della esclusione della ipotesi attenuata di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6.
AS RI;
17.1 - Il motivo di ricorso non è fondato e va reietto (violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, per difetto di motivazione).
Sulla sussistenza della organizzazione criminosa e sugli altri profili generali affrontati in gravame si rinvia al punto 16.1. In relazione invece alla posizione specifica di AS RI va osservato che il giudice del merito fa specifico riferimento ai trasporti di danaro di cui alle conversazioni 25 agosto 2003 e 7 settembre 2003, trasporti che risulterebbero essere stati effettuati anche da altre captazioni da cui emerge il coinvolgimento diretto della donna vuoi per i conteggi di danaro, vuoi nella gestione di quantitativi di cocaina, prestandosi anche di far circolare all'interno della organizzazione comunicazioni di altri associati (quale quello del marito) e a impiegare il figlio minore LD PP nel trasporto della droga alla suocera.
17.2 - Anche il secondo motivo di gravame va respinto (violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6). Sulla questione va richiamato quanto già espresso al precedente punto 16.2 trattandosi delle stesse tematiche.
17.3 - Parimenti anche il terzo motivo di gravame va rigettato (violazione dell'art. 112 c.p., commi 2 e 3). Le argomentazioni sono rinvenibili al punto 16.3 trattandosi della medesima questione già affrontata.
17.4 - Il quarto motivo di gravame è privo di fondamento. Nella sentenza gravata viene chiarito che dalle intercettazioni telefoniche emerge con chiarezza non tanto lo spaccio al minuto della droga, quanto il fatto che la ricorrente si fosse resa consegnataria della droga (che inviava anche alla suocera, come si è accennato, per il tramite oltretutto di un minore) oltre che di danaro illecito. 17.5 - Nel respingere il motivo di gravame di cui al quinto motivo (violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5) va richiamato quanto espresso al punto 16.4.
AD IO;
18.1 - Sulla questione attinente alla censura di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui al primo motivo di ricorso, si richiama quanto già esposto al punto 13.1.
18.2 - Il secondo motivo di gravame è infondato e va respinto (violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 125 c.p.p., comma 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 e art. 74, comma 2) così come vanno respinte le stesse doglianze espresse nella memoria difensiva.
La sentenza gravata ha posto per vero in evidenza, con argomentazioni avulse da vizi e censure di legittimità, l'esistenza di una terza struttura associativa facente capo all'AD, organizzazione che, avvalendosi anche delle figure dell'NG AR e del EL era dedita al traffico di sostanze stupefacenti come risultato non solo dalle dichiarazioni degli operanti (i nominati capitani DE e LA), ma anche dalle intercettazioni telefoniche da cui emergevano contatti, in qualità di rifornimento di droga, anche con la famiglia LD oltre che con NG AR.
Chiariva il giudice di merito che i frequenti viaggi dell'AD a Napoli non lasciavano dubbi sul fatto che fossero finalizzati all'approvvigionamento di droga attesi vari elementi di prova quali:
le scuse approntate a tal fine ai propri familiari ai quali diceva di andare invece in campagna (con buona pace delle argomentazioni difensive che propugnano la tesi che l'AD si occupasse dell'azienda di famiglia per la cura della quale certamente non avrebbe dovuto mentire ai propri parenti stretti); l'intensificarsi dei contatti con il MA nell'imminenza di tali viaggi e durante gli stessi, giusto il ruolo di trasportatore di droga di quest'ultimo come delineatosi nel corso di giudizio;
il linguaggio di copertura usato durante le conversazioni con i propri referenti;
la cautela impiegata per gli incontri e i contatti medesimi;
le conseguenti consegne di droga fatte al EL (in concomitanza temporale dei viaggi a Napoli), come comprovato dal sequestro di droga del 20 dicembre 2003; i servizi di osservazione;
i numerosissimi contatti fra i compartecipi, senza che fosse stata alcuna giustificazione alternativa da parte degli imputati. 18.3 - Il terzo motivo di gravame è inammissibile (eccessività della pena).
Non vengono per vero censurati vizi di legittimità, bensì mere doglianze di merito che non possono essere proposte in questa sede di legittimità.
MA NG;
19.1 - Il ricorso è privo di manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile (la motivazione della sentenza è manifestamente illogica e lacunosa, in relazione all'affermazione della penale responsabilità D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art.73). Le sollecitazioni difensive sono infatti di ordine fattuale e non possono essere esaminate, in quanto tali, innanzi a questa Corte. A fronte di ciò il giudice del merito si è espresso con argomentazioni congrue e pertinenti, immuni da vizi logici e giuridici, essendo stato operato sufficiente richiamo alle conversazioni telefoniche intrattenute, con linguaggio di copertura, tra l'AD e il MA.
A comprova poi che il linguaggio criptico impiegato tra due vertesse su sostanze stupefacenti e non su questioni lecite ha trovato conferma, secondo le indicazioni del giudice del merito, nel dato obbiettivo del sequestro di droga (hashish) eseguito in data 24 dicembre 2003 a carico dello steso MA.
Correttamente il giudice ne ha dedotto che, siccome nell'episodio che aveva condotto all'arresto del MA per il possesso dell'hashish era stato utilizzato il medesimo linguaggio convenzionale usato, a parità di analogia di contatti e di uguali modalità di incontro, il pacco voluminoso consegnato nella circostanza per cui giudizio non poteva che contenere droga. 19.2 - Quanto alla censurata valutazione negativa da parte della Corte di merito circa l'esercitata facoltà di non rispondere all'interrogatorio del MA, deve osservarsi che la stessa non afferisce al riconoscimento della penale responsabilità dell'inputato, bensì alla mera constatazione che, comunque, l'odierno ricorrente, nell'esercizio della sua difesa, non ha contribuito ad avversare le prove acquisite che pur gli facevano carico.
Non è stato quindi valutato il significato probatorio dell'esercizio della legittima facoltà esercitata, che rimane sacrosanta, quanto piuttosto il comportamento tenuto in rapporto alle risultanze di prova quando già indicative, di per sè sole, della penale responsabilità dell'imputato.
Non può per vero ritenersi la condotta endoprocessuale tenuta dall'imputato un fattore neutro, sia che lo stesso serbi silenzio rifiutandosi di rendere l'interrogatorio sia che lo renda o faccia spontanee dichiarazioni (tanto è vero che il "buon comportamento processuale" può essere lo spunto per la richiesta o la concessione delle attenuanti generiche), bensì costituisce una precisa presa di posizione processualmente (strategicamente voluta) che può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, purché in modo motivato e congruo.
NG AR;
20.1 - Il motivo di ricorso in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche non è fondato e va respinto. Si richiama quanto più sopra espresso al punto 13.1.
20.2 - Da respingersi è altresì il secondo motivo di gravame (inosservanza per erronea applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, artt. 73 e 74, e dell'art. 192 c.p.p.).
In relazione alla struttura associativa tra il ricorrente, l'AD e il EL si richiama quanto già scritto al punto 18.2.
Per quanto specificatamente attiene al ricorrente, la Corte ha evidenziato la sussistenza di perduranti contatti con l'AD e il linguaggio criptico dagli stessi usato in costanza delle loro numerose conversazioni, nonché il risultato delle osservazioni di polizia giudiziaria che hanno posto il ricorrente in stretta contiguità e cointeressenza con l'attività associativa sia durante la cessione della droga agli agrigentini che durante la consegna del pacco voluminoso da parte del MA, contribuzione confermata dai sequestri di droga eseguiti.
20.3 - Da respingersi è altresì il terzo motivo di gravame (inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74, comma 6 e cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73, comma 5).
La Corte argomenta, ancorché in modo sintetico, sulla non ravvisabilità del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74, comma 6 facendo riferimento ai quantitativi di droga compravenduti (come comprovato dagli operati sequestri) e dalla circostanza che il EL e l'AD non risultavano essere spacciatori al minuto. Si richiama qui il principio di diritto espresso al punto 16.2.
20.4 - Da respingersi è altresì l'ultimo motivo di gravame (inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p. e per mancanza e illogicità della motivazione).
Nel confermare il trattamento dosimetrico (sia con specifico riferimento alla pena base che agli aumenti per la continuazione e la recidiva) la Corte si è valsa dei criteri di cui all'art. 133 c.p. appellandosi alla gravità dei dati, alla reiterazione degli stessi e ai precedenti specifici.
L'obbligo motivazionale sul punto può dirsi congruamente assolto. NG IT;
21.1 - Il ricorso è privo di fondamento e va respinto.
Le valutazioni espresse in gravame, in particolare quelle concernenti il possibile erroneo giudizio da parte dell'operatore maresciallo pagano circa il riconoscimento della voce del ricorrente, sono mere valutazioni di merito tendenti a sovrapporsi a quelle già spese in modo logico e coerente dal giudice di merito e che, in quanto tali, non sono ammissibili in questa sede.
In relazione alla necessità di una perizia fonica onde accertare la paternità della voce, deve ribadirsi il principio di diritto già espresso da questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata. (Fattispecie in cui l'individuazione è avvenuta tenendo conto dei nomi e dei soprannomi delle persone menzionate nel corso dei colloqui, nonché sulla base del riconoscimento delle voci da parte del personale di polizia giudiziaria, che le aveva ascoltate e individuate nel corso di precedenti intercettazioni) (Cass., Sez. 6^, 8 gennaio 2008, n. 17619, Gionta e altri, rv. 239725). Ciò posto, la Corte di merito è stata ossequiosa di questi principi facendo valere a tal fine il riconoscimento detto da parte di chi ha seguito le conversazioni per mesi, tenuto peraltro conto che durante le conversazioni intercettate l'NG IT (figlio di NG AR), nel parlare con NG AR, lo chiama "papà". EL LU;
22.1 - In relazione alla tematica trattata dal motivo di ricorso concernente la censura di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche si richiama quanto sviluppato al punto 13.1. 22.2 - Da respingersi è anche il secondo motivo di gravame (violazione dell'art. 99 c.p.). Il giudice del merito, nell'applicare la recidiva, ha tenuto conto del fatto che il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73 costituente il precedente che ha reso possibile la contestazione della recidiva, doveva ritenersi in ogni caso temporalmente antecedente al reato associativo stante la natura permanente di quest'ultimo che andava appunto ritenuto consumato per ultimo, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (finendo così con il sopravanzare il momento consumativo del singolo reato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73) quando la sentenza di condanna per l'altro delitto già era passaggio in cosa giudicata. 22.3 - Da respingersi è anche il terzo motivo di gravame (violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74). La Corte ha argomentato in modo compiuto e sufficiente il suo convincimento circa la responsabilità del EL. Le conversazioni telefoniche, durante le quali è stato usato un linguaggio convenzionale, ben noto ai due interlocutori, comprovavano contatti non occasionali e finalizzati all'acquisto di sostanze stupefacenti come dimostrato dall'arresto del EL medesimo in data 17 ottobre 2003 allorquando il prevenuto è stato trovato nella disponibilità di 104 gr di cocaina.
L'intraneità del EL era comprovata altresì, secondo le argomentate valutazioni del giudice, dal fatto che egli fosse a conoscenza dei canali di rifornimento e dunque delle fonti primarie di approvvigionamento della droga.
22.4 - Da respingersi è altresì il quarto motivo di gravame atteso che la Corte territoriale, ancorché in modo stringato, ha richiamato le valutazioni espresse nella stessa sentenza di merito a proposito delle posizioni dell'NG e dell'AD.
I motivi difensivi possono direi pertanto implicitamente confutati per rinvio, che nella circostanza è consentito costituendo la parte della sentenza richiamata una risposta a tal fine esauriente. 22.5 - Il quinto, sesto e settimo motivo di gravame (attinenti alle censure che si incentrano sullo status di latitanza del ricorrente) possono essere trattati unitariamente vertendo sulle stesse tematiche.
I motivi sono infondati e vanno respinti.
Giova osservare che l'accertata assenza del ricercato nel territorio dello Stato è, di per sè, circostanza sufficiente per la dichiarazione di latitanza, che cessa soltanto con l'arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero in base a indicazioni circa il suo luogo di residenza (Cass., Sez. 6^, 10 aprile 2003, Dattilo, rv 225484); si veda anche Cass., Sez. Un. 26 marzo 2003, Caridi, rv. 224134, per cui l'arresto dell'imputato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa comporta la cessazione dello stato di latitanza. 22.5.1 - Inoltre, in punto di nullità attinenti al decreto di latitanza, questo Collegio intende dar continuità al principio di diritto secondo cui, pur rivestendo carattere generale, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) (v. Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2008, n. 5032, Caccavallo, rv. 243345) l'erronea dichiarazione di latitanza, formulata in assenza di prove della volontaria irreperibilità qualificata dalla consapevolezza che il provvedimento restrittivo è stato o può essere emesso, determina la nullità degli atti conseguenti, in specie della citazione a giudizio e della sentenza contestualmente pronunciata, che pertanto deve essere annullata senza rinvio, che tuttavia non è inscrivibile nel novero delle nullità assolute (Sez. Un., 27 ottobre 2004, n. 119/2005, Palumbo, massima n. 229539). 22.5.2 - In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre infatti soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.. Tanto comporta che, non avendo la parte interessata eccepito nel corso del giudizio di primo grado la invalidità degli atti impugnati (tutti risalenti alla fase processuale anteriore), la nullità non può essere dedotta (nè rilevata) dopo la scadenza del termine di decadenza, scandito dalla data della deliberazione della sentenza di primo grado, per il divieto stabilito dall'art. 180 c.p.p. (Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2009, n. 41305, Gjoka e altro, rv. 245037). È ben vero che il ricorrente ha assunto di aver fatto presente sia in primo che in secondo grado di non aver avuto notizia del decreto di citazione a giudizio (notificato infatti con il rito dei latitanti), ma è anche certo che il EL non è comparso al solo fine di far valere tale eccezione, rifiutando il contraddittorio, essendosi invece limitato a far rilevare il fatto senza nulla specificatamente eccepire e soprattutto senza sollecitare un provvedimento immediato del giudice sulla condizione di irregolarità processuale venutasi a creare, nulla peraltro eccependo neppure il difensore che pur esercitava il suo ministero di assistente tecnico dell'imputato (Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2004, Pastore, rv. 229520; Sez. 1^, 6 aprile 2000, Nardi, rv. 216198). 22.5.3 - Giova altresì rilevare che le sollecitazioni difensive concernenti la non volontarietà della sottrazione del EL alla misura cautelare emessa nei suoi confronti involgono valutazioni di stretto merito (improponibili in questa sede di legittimità) che sarebbero dovute essere proposte ed esaminate dal giudice di merito e che, per contro, allo stesso sono state sottratte per carenza di una specifica presa di posizione dell'imputato che si è limitato a comunicare, rimanendo presente, un difetto di vocatio in jus senza lamentare un deficit difensivo o una vulnerazione della propria posizione di imputato.
22.5.4 - Peraltro è appena il caso di osservare che se è vero, come ribadisce il EL in gravame, che egli fosse irreperibile in un periodo antecedente al decreto di latitanza, è anche certo che il rito notificatorio sarebbe stato del tutto analogo a quello poi effettivamente eseguito (con il rito per i latitanti) e che il suo difensore ha avuto piena contezza del provvedimento. NG LL;
23.1. - In relazione alla tematica trattata dal motivo di ricorso (eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni), si richiama quanto sviluppato al punto 13.1.
23.2. - Anche il relazione al secondo motivo di ricorso (violazione degli artt. 444 e 448 c.p.p., in relazione all'art. 125 c.p.p.) si rinvia a quanto ribadito al punto 13.2.
23.3- - Da respingersi è altresì il terzo motivo di gravame. In relazione alla fattispecie di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 1, si richiama quanto già espresso al punto 20.3.
In relazione alla sussistenza dei singoli episodi di spaccio la Corte territoriale ha dato implicita motivazione.
23.4 - Da respingersi è il quarto motivo di ricorso (difetto di motivazione in relazione alla pena).
Ancorché stringata la motivazione addotta dal giudice di secondo grado è da ritenersi sufficiente in relazione al richiamo dei precedenti penali gravi, reiterati e specifici che ha ritenuto anche ostativi alla concessione delle attenuanti generiche. Deve ritenersi altresì implicita la sottovalorizzazione della confessione cui si fa riferimento in gravame per non essere stata la medesima esaustiva e completa.
23.5 - Da respingersi è altresì il quinto motivo di gravame (violazione dell'art. 62 bis c.p.). Non si comprende in che senso il giudice del merito sia caduto in contraddizione non applicando le attenuanti generiche, ma inscrivendo la condotta del prevenuto nell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, atteso che le due attenuanti valorizzano profili di moderazione della sanzione punitiva affatto diversa.
Quello di cui all'art. 62 bis c.p. richiama per vero i criteri generici di cui all'art. 133 c.p., mentre l'art. 73, comma 5 menzionato afferisce alla valutazione oggettiva della specifica condotta illecita in materia di cessione di sostanze stupefacenti, raffrontandosi con criteri normativi che sono a loro volta parametrati a criteri di minor o maggior offensività del reato in relazione alla contenutezza o meno del fenomeno delittuoso. 23.6 - Da respingersi è altresì l'ultimo motivo di gravame (mancata motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione). Deve per vero ritenersi che il giudice di merito ha dato implicita motivazione invocando la gravità dei fatti così come espressi nella sentenza di condanna posta in continuazione ovvero con quelli per cui è giudizio.
24. - Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010