Sentenza 21 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'affermazione di penale responsabilità dell'agente a titolo di partecipazione presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento del medesimo nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche, le quali possono consistere, oltreché nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale, anche nello svolgimento di attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma).
Commentari • 2
- 1. Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico [36]https://www.filodiritto.com/
- 2. Due sentenze della Cassazione in tema di condotta partecipativa aMonica Raimondi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2017, n. 25452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25452 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2017 |
Testo completo
25452-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE - N. - Consigliere 437 Dott. ANTONIO PRESTIPINO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIOVNN VERGA - N. 49620/2016 - Consigliere - Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI NN N. IL 07/12/1970 IS AR N. IL 20/10/1983 IA AL N. IL 13/05/1973 CO FR N. IL 14/07/1967 GA NICOLA N. IL 18/04/1977 avverso l'ordinanza n. 1247/2016 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 28/09/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVNN VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fulsio BaloL, che ha chiesto il ri des ricorsi гідей Usht, i difenson Arr. Ramond, no Fian MA for bas DI MI AN e MI ER Anne, TI RO дег A . Calie Пеходван 2 .e 4 ano AL on che ノ ricorsi fli mento dei Jer Udit i difenser Avv.; RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 28.9.2016 il Tribunale del Riesame di Torino ha confermato l'ordinanza del GIP del 28.7.2016 che aveva applicato a la misura cautelare della detenzione in carcere a IS RC, IA AN, CO DO, GA NI e MI AN in ordine al reato sub A) violazione dell'art. 270 bis c.p.. In particolare veniva addebitato a CO DO, GA NI e MI AN di avere, in correità con altri, anche all'estero, promosso, costituito ed organizzato l'associazione avente finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico denominata FAI/FRI Federazione HI Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale, e a IS RC e a IA AN di avere partecipato a detta compagine associativa, con riguardo al IS a far data dal 2008, essendo il periodo dal 2003 al 2008 coperto da una precedente sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Bologna, ex articolo 425 codice procedura penale. La misura cautelare è stata confermata nei confronti del CO anche con riguardo ai reati scopo dell'associazione contestati nei capi da C) a M), ossia : • Operazione AR PU: attentato al RIS Carabinieri di Parma nell'ottobre del 2005 (violazione legge armi); invio di un pacco bomba al sindaco pro tempore di Bologna Sergio Cofferati in data 2 novembre 2005 (art. 280 co 1 e 2 c.p. e violazione legge armi) rivendicati dalla sigla Cooperativa Artigiana Fuoco e Affini/FAI. ( capi C, D ed E) Operazione FAI DA TE: duplice esplosione avvenuta il 2.6.2006 presso la Scuola . Carabinieri di SA(art. 285 c.p. e violazione Legge Armi); invio di pacchi esplosivi del luglio 2006 alla ditta "COEMA Edilità" e al sindaco di Torino Chiamparino e al direttore del Quotidiano Torino Cronaca (art. 280 c.p. e violazione Legge Armi); triplice esplosione avvenuta a Torino nella zona pedonale del quartiere della OCtta nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2007 rivendicati dalla sigla FAI/RAT- IV NI e DA (art. 285 c.p. e violazione Legge Armi) (capi F, G, H, L, M). Il Tribunale ha invece annullato l'ordinanza genetica nella parte in cui applicava a MI AN la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di cui ai capi di imputazione C) D) ed E) (operazione AR PU) confermandola con riguardo ai capi F), G), H), L) e M) (Operazione FAI DA TE). Il Tribunale del riesame ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese e l'eccezione di ne bis in idem sollevata sul presupposto che i fatti oggetto del presente procedimento, con riferimento alla posizione di IS, erano già stati vagliati dall'autorità giudiziaria bolognese, procedimento conclusosi con sentenza ex articolo 425 codice di procedura penale, e, con riferimento a MI e CO, erano stati oggetto di altri N procedimenti a Roma e Perugia, conclusosi con pronunce assolutorie con riguardo alla sussistenza del reato di cui all'art. 270 bis c.p. 1 Ricorrono per Cassazione, con un unico ricorso, a mezzo dei difensori, gli indagati deducendo:
1. violazione di legge in relazione al disposto di cui agli articoli 8 e 9 codice procedura penale e all'articolo 25 costituzione. Lamentano i ricorrenti che il Tribunale attribuisce alla difesa un percorso argomentativo che non risponde a quello dalla stessa suggerito nella memoria depositata in camera di consiglio a sostegno dei motivi di riesame. Sostengono che nel caso di specie non vi è alcun elemento concreto che consenta di individuare il luogo nel quale sia maturato un accordo criminoso tra gli associati. Quindi seguendo l'iter logico indicato dalla Suprema Corte nella sentenza numero 33724 del 2016, non potendosi fare riferimento al criterio del luogo di stipulazione del patto criminoso non può che farsi riferimento al luogo nel quale l'operatività dell'associazione si è manifestata per la prima volta tramite un elemento espressivo dell'esistenza del sodalizio essendo irrilevante il luogo di commissione dei reati fine contestati. Quindi valorizzando la regola di cui all'articolo 8 comma 3 c.p.p. e non i criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p. sostengono che non può che essere individuato il Tribunale di Bologna quale giudice territorialmente competente perché, dalla stessa ricostruzione storica effettuata nell'ordinanza genetica, si evince che le prime manifestazioni materiali della presunta associazione denominata FAI risalgono al dicembre 2003 periodo in cui nel capoluogo felsineo si sono susseguiti una serie di eventi delittuosi. Il GIP prima e il Tribunale del riesame poi hanno invece valorizzato elementi relativi alla supposta posizione apicale di CO, GA e MI all'interno della struttura associativa al fine di individuare il momento programmatico e direzionale nella città di Torino, elementi che non possono essere ritenuti rilevanti perché riferibili ad epoche successive e non a quello della prima esternazione operativa del FAI.
2. Violazione di legge in relazione all'articolo 649 codice di procedura penale. Lamentano che il Tribunale liquida l'argomento in maniera affrettata e sbrigativa. Sostengono che non v'è dubbio che in tema di applicazione di misure cautelari personali e reali il principio del ne bis in idem sia ostativo alla reiterazione della misura medesima quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito gli stessi elementi già ritenuti insufficienti e insussistenti in precedenti pronunce. Sul punto viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa corte numero 14535 del 2006. Si sostiene che gli elementi indiziari contestati al IS sono stati interamente presi in considerazione nel procedimento bolognese. In particolare viene evidenziato che tutti gli elementi in di gravità, cui il GIP ha attribuito rilevanza, per sostenere la partecipazione del IS al sodalizio in esame sono totalmente mutuati dall'ordinanza di custodia cautelare bolognese rimanendo all'esterno di tale perimetro esclusivamente la partecipazione ad un'iniziativa pubblica (presidio di solidarietà), una cena ed una passeggiata, elementi confermativi - nella stessa ottica del giudice della cautela - della persistenza di un vincolo, la cui dimostrazione è tuttavia demandata al ruolo assunto negli anni 2003 e seguenti, nella redazione della rivista OC NE HI. Si ritiene priva di qualsiasi pregio giuridico e 2 W quindi inconferente rispetto alla questione in esame, l'affermazione fatta dal Tribunale del riesame secondo il quale la sentenza bolognese potrebbe essere oggetto di revoca considerato che al momento non risulta che sia stata adottata alcuna decisione in merito Con riguardo alla posizione di MI e CO, già processati ed assolti in ordine al reato di cui all'articolo 270 bis c.p. in due diversi procedimenti celebrati a Roma e Perugia viene rilevato che il Tribunale ha ritenuto che possono essere nuovamente sottoposti a processo in relazione alle attività svolte nei frammenti di tempo che vanno dal 2003 al 2007 e dal 2011 al 2016. I ricorrenti rilevano che non possono richiamarsi le pronunce di legittimità relative ai processi di mafia in quanto nel caso in esame non si è di fronte alla partecipazione in diverse epoche temporali ad un'associazione strutturalmente esistente risultando invece giudizialmente accertata l'inesistenza di un vincolo associativo tra gli imputati al di là della comune appartenenza all'area anarchica e l'assenza di una stabile struttura organizzativa. Si sostiene che al di là delle differenze formali attinenti al capo di imputazione è stato accertato che al 2013, data della sentenza di primo grado, non era emersa alcuna prova circa l'esistenza di una struttura organizzata operante in Lazio, Umbria o in altro luogo. Viene altresì rilevato come non si parli di un'altra associazione ma esattamente di quella contestata nel presente procedimento come emerge con chiarezza dalla lettura delle pagine 9 e seguenti della sentenza di assoluzione della Corte Perugina.
3. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'ipotesi associativa di cui al capo A) e alla ritenuta gravità indiziaria per tutti i ricorrenti. Lamentano i ricorrenti che il Tribunale del riesame si è limitato a riprodurre l'ordinanza cautelare genetica omettendo di compiere quella valutazione critica del provvedimento impugnato anche alla luce degli argomenti svolti dalla difesa. In particolare ha omesso di confrontarsi con le risultanze dei procedimenti di merito (confermati dalla corte di cassazione) che nel corso degli anni hanno dichiarato come il FAI non abbia in concreto, al di là dei proclami nei documenti di rivendicazione, assunto le caratteristiche dell'associazione eversiva, vale a dire una dimensione associativa caratterizzata da stabilità, organizzazione, comunanza di mezzi. Viene rilevato che il legislatore, abrogando con la legge 24 febbraio 2006 numero 85 il delitto di propaganda sovversiva, ha indubbiamente voluto escludere la rilevanza penale di qualunque esternazione politica meramente dissenziente e quindi legittimare la diffusione, anche in forma associata, di ideologie politiche violente in conformità al disposto costituzionale contenuto negli articoli 18 comma 1 e 21 Costituzione. Viene rilevato che il contenuto di tale pubblicazione è stato utilizzato nell'ordinanza genetica per dimostrare la sussistenza nel tempo del più grave reato di cui all'articolo 270 bis e addirittura per attribuire agli indagati l'ideazione, la programmazione e l'esecuzione dei reati compiuti da ignoti nell'arco di un rilevantissimo periodo di tempo. Rilevano che il Tribunale del riesame ha cercato una sorta di copertura formale al proprio argomentare, circa la sussistenza del delitto associativo, dalle sentenze della corte di cassazione numero 21686 del 2008 e numero 463440 del 2013 sottraendosi però al 3 confronto con la critica difensiva che sosteneva come l'esistenza della struttura organizzativa doveva emergere da elementi fattuali a prescindere dalla commissione o meno dei reati scopo. Proprio per evidenziare l'erroneità del ragionamento svolto dall'indicata sentenza della cassazione numero 21686 venivano allegate la sentenza di merito con le quali gli imputati erano stati assolti dal reato di cui al capo A perché il fatto non sussiste. Viene sottolineato come nella motivazione fornita dal Tribunale del riesame vengono privilegiati espedienti argomentativi privi di alcun apparato giustificativo che in buona sostanza si risolvono nell'elevare al rango di indizi delle mere congetture. Si tratta di sospetti meritevole di approfondimento investigativo inidonei però ad integrare i gravi indizi di colpevolezza. Il tema inizialmente proposto dal PM e fatto proprio dal GIP e dal Tribunale, secondo le difese, è fondato su un dato assiomatico indimostrato che per essere convalidato richiederebbe una preventiva dimostrazione su un punto centrale della prospettazione accusatoria e cioè che tutti coloro che nella loro vita hanno espresso posizioni definite "lottarmatiste", pubblicando i propri scritti nelle riviste e nei blog del movimento anarchico, sono passati successivamente all'azione e abbiano solo per questo deciso di operare in un contesto associativo e quindi debbono necessariamente essere ritenuti partecipi dell'associazione eversiva investigata Lamentano che il GIP prima e il Tribunale poi hanno apoditticamente affermato che alcune riviste, pubblicazioni - veniva censurata in particolare OC NE HI - costituiscono un elemento strumentale alla FAI/FRI, omettendo però di fornire in ordine all'affermazione una adeguata e congrua motivazione. Viene altresì rilevato che l'aver posto in essere un reato specifico in concorso tra loro, pur rivendicato con la sigla FAI, non fa di CO e GA due sicuri partecipe dell'associazione ipotizzata né tanto meno capi o promotori del supposto sodalizio. Viene rilevato che gli stessi documenti depositati nel corso del processo di Genova celebrato per il ferimento dell'ingegnere Adinolfi, così come gli scritti pubblicati nel corso della detenzione, dimostrano il loro essere anarchici individualisti e nichilisti che rifuggono da qualsiasi adesione ad ipotesi associative. Così come gli elementi valorizzati con riguardo alla MI dimostrano solo il fatto, dalla stessa liberamente e pubblicamente affermato, che è un' anarchica ma non fanno di lei una associata Con riguardo agli elementi posti a carico del IS: attività di promozione e redazione della rivista OC NE HI e avere pubblicato un articolo sul volantino KNO3; servizio di osservazione del 10 maggio due 2005 e rinvenimento di due timer all'esito della perquisizione domiciliare ordinata dall'autorità giudiziaria di Bologna;
contatti telefonici telematici con EM e AL nell'anno 2004 inerenti le pubblicazioni su OC NE HI;
viene rilevato che gli stessi erano già stati ampiamente esaminati all'interno dell'indagine bolognese conclusosi con la sentenza di non luogo a procedere. Con riguardo ai fatti relativi al periodo successivo al 2011 rilevano che si tratta di congetture, sospetti, che non possono trovare 4 ル ingresso nel processo penale (p.37 ricorso). Viene sottolineato che OC NE è a tutti gli effetti una rivista di movimento non composta da redattori ignoti o stampata o divulgata clandestinamente, quindi anche a ritenere che la FAI ha realizzato le riviste al fine di divulgare la propria ideologia e mantenere le cellule federate in comunità non vi è prova che il IS fosse a conoscenza dello strumentale utilizzo delle riviste e quindi avesse partecipato alle stesse con l'intento di prestare il proprio contributo alla realizzazione del programma Con riguardo a IA AN si lamenta che il Tribunale non ha fatto altro che confermare l'ordinanza genetica. AI IA è contestato di essere rimasto a disposizione dell'organizzazione per anni ma nulla si dice sulle condotte che concretamente dimostrino che lo stesso abbia svolto compiti per conto e nell'interesse dell'associazione. Sono stati annotati solo numerosi incontri, perlopiù pubblici, cui lo stesso ha partecipato a partire dal 2001 e che sono del tutto inidonei a dimostrare la sussistenza di un pactum sceleris che vada al di là della comune condivisione di idee. E' stato dato valore ad elementi come le passeggiate con IS e MI in quartieri di Torino che risultano privi di qualsiasi valenza accusatoria in quanto avvenuti alla luce del sole fra persone che si conoscono da vent'anni. Viene altresì rilevato che dal copioso materiale di indagine non è emerso che il IA abbia fornito qualsiasi tipo di contributo, sia relativamente alla vita della ritenuta associazione, sia in ordine alla realizzazione dell'evento criminoso, ferimento Adinolfi, addebitato definitivamente a CO e GA.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi da C) a M) Dopo avere rilevato un contrasto giurisprudenziale con riguardo alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'emissione di ordinanze di custodia cautelare in caso di presenza di prove indirette veniva rilevato che il GIP si era limitato a ripercorrere gli elementi indiziari proposti dal pubblico ministero senza fornire alcuna valutazione critica degli stessi. La mancanza di valutazione che era stato già oggetto di censura in sede di riesame, era stata disattesa, secondo le difese, con affermazione del tutto tautologica e circolare. Ciò premesso lamentano: ■ con riguardo all'operazione FAI DA TE (capi F, G, H, L, M) l'interpretazione data dai giudici di merito alla conversazione intercettata fra CO e MI in data 24 giugno 2007, due giorni prima del recapito dei messaggi minatori a firma FAI/RAT alla redazione dell'emittente radio blackout e del quotidiano la Repubblica, il cui contenuto si caratterizza per minacce nei confronti della Coema Ediltà e del sindaco Chiamparino, nonché per un riferimento al pregresso attentato al quartiere OCtta. Si dolgono comunque che al di là dell'interpretazione della conversazione, piegata al fine di attribuire l'intera campagna FAI DA TE alla coppia CO MI, che tale 5 ル conversazione non è certamente idonea ad integrare un grave indizio di colpevolezza risolvendosi al più in un mero sospetto. Viene altresì rilevato che il Tribunale ritiene di poter attribuire alla coppia anche la responsabilità dell'operazione AR PU perché nella seconda rivendicazione, inviata il 2 novembre 2005, vi sarebbe il medesimo elemento individualizzante della "R" contenuto nella lettera di minacce inviate a radio Blackout e Repubblica del giugno 2007, mentre, come emerge pacificamente dalla informativa riepilogativa della Digos di Torino del 25 settembre 2014, il difetto della R non è stato riscontrato in nessuno dei testi di rivendicazione delle due campagne, costituenti reati scopo attribuiti ai ricorrenti, ma esclusivamente nelle due lettere di minacce del 26 giugno 2007. Così come vengono ritenuti elementi suggestivi la consulenza grafologica e la consulenza stilistico attributiva;
con riguardo all'operazione AR PU (capi C), D) ed E) viene rilevato che la paternità di tali reati a CO si fondava sostanzialmente sul rinvenimento sui manici del sacchetto, in cui era contenuto l'ordigno collocato nei pressi del RIS di Parma, di un profilo genotipico misto risultato compatibile con il suo DNA. Viene rilevato che in relazione a tale circostanza era stata richiesta l'applicazione di misure cautelari rigettata dal GIP di Genova che aveva ritenuto che tale elemento non integrava un grave indizio di colpevolezza in considerazione del fatto che la traccia non era stata rinvenuta sull'ordigno, ma sulla busta che lo conteneva, e come tale poteva essere maneggiata da chiunque, considerate le frequentazioni da parte del CO di luoghi dove poteva trovarsi l'autore dell'attentato. Così come non può assurgere ad indizio l'asserita comunanza di movente (l'arresto dei redattori di OC NE HI ) tra le due operazioni anche perché tale movente è risultato smentito dalle allegazioni difensive che hanno dimostrato che al tempo della rivendicazione, risalente al giugno 2006, da diversi mesi era intervenuta la sentenza di assoluzione nei confronti dei militanti anarchici arrestati tra cui la sorella del CO, ossia di quei soggetti in solidarietà dei quali, secondo l'accusa e i giudici della cautela, si sarebbero rivolte le azioni dell'operazione in contestazione.
5. violazione di legge vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari con particolare riguardo al requisito dell'attualità che non è stato evidenziato dal Tribunale I difensori di CO, GA e MI presentavano motivi nuovi ribadendo la doglianza in ordine all'omessa motivazione alle argomentazioni spese dalla difesa nella memoria difensiva e nella discussione orale volte a contestare la valutazione indiziaria attribuita dal GIP a fatti privi di alcuna idoneità dimostrativa in punto di ascrivibilità in capo ai ricorrenti delle molteplici condotte criminose loro addebitate. CONSIDERATO IN DIRITTO 6 ル 1. I ricorsi sono infondati.
2. Con riguardo alla competenza territoriale deve rilevarsi che, come ricordato dal provvedimento impugnato, la competenza territoriale è stata ritenuta sulla scorta dei principi enunciati nella sentenza n. 16666 del 2016 Rv. 266724. Pronuncia che richiamando i contrastanti orientamenti affermatisi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ricordato che accanto ad un indirizzo che ha ritenuto che criterio da adottare sarebbe quello del luogo in cui l'associazione si è costituita, in quanto, trattandosi di un reato di natura permanente, la consumazione si avrebbe nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, dovrebbe farsi ricorso al criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati (così sez. 1, 18 dicembre 1995, Confl, comp. in proc. Dilandro, rv. 203609; sez. 6, 21 maggio 1998, Caruana, Rv. 213573, relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.; sez. 1, 24 aprile 2001, Confl, comp. in proc. Simonetti ed altri, Rv. 219220; sez. 6, 23 aprile 2004, n. 26010, Loccisano, Rv. 229972; 11 Sez. 4, 7 giugno 2005, n. 35229, Mercado Vasquez, rv. 232081; sez. 3, 6 luglio 2007, n. 35521, Pizzolante, rv.237397; sez. 2, 3 giugno 2009, n. 26285, Del Regno, rv. 244666), ve ne è un altro che fa riferimento al luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare a nulla rilevando il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris. ( Cfr. sez. 1, n. 2098 del 28.4.2015, Minerva e altri, rv. 263612). Nel medesimo senso anche le successive pronunce che hanno ribadito come assuma rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (così sez. 4, n. 48837 del 22.9.2015, Banev ed altri, rv. 265281; conf. sez. 2, n. 50338 del 3.12.2015, Signoretta, rv. 265282). Secondo il principio affermato in tali pronunce, riguardanti sia associazioni per delinquere semplici che associazioni ex art. 416 bis c.p. e ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui si realizza la effettiva operatività del sodalizio e si sviluppa il momento programmatico e direzionale. La sentenza n. 33724/2016, richiamata dalla difesa, non ha negato quanto affermato nella pronuncia posta dal giudice della cautela a fondamento della propria competenza essendosi limitata, nel tentativo di condurre ad unità i diversi orientamenti, a ritenere che il criterio affermato dalla sentenza n. 16666 del 2016 trova applicazione in via graduata rispetto al momento "psicologico" del pactum sceleris affermando che molteplici possono essere le "1 risultanze processuali che consentano di individuare il luogo in cui è sorta l'associazione per delinquere o quello in cui la stessa è divenuta operativa, ideando, programmando o dirigendo la commissione dei reati fine ed eventualmente approntando e conservando (e, il più delle volte, occultando) i mezzi materiali necessari all'attuazione del piano criminoso. Esse vanno 7 IL dalle intercettazioni telefoniche o dalle captazioni ambientali che attestino il raggiungimento dell'accordo illecito al rinvenimento di un "covo" dell'associazione, di depositi di armi o munizioni o di attrezzature varie comunque utili alla commissione dei reati programmati 11 E il Tribunale, proprio sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto che nel caso di specie non essendo possibile stabilire con la dovuta sicurezza il luogo in cui era sorto il pactum sceleris tra i vari associati della FAI, doveva farsi riferimento al criterio fissato in via graduata ossia quello del luogo in cui l'associazione ha manifestato i propri caratteri programmatici organizzativi. Ha quindi ritenuto, sulla scorta delle emergenze processuali che tale luogo doveva essere individuato in Torino perché dalle indagini era infatti emerso che nel capoluogo piemontese vi era la sede direzionale della federazione, non solo perché lì risiedevano CO, GA e MI, indicate come figure principali e propulsive della compagine associativa, ma soprattutto perché a Torino erano state svolte le attività di programmazione e di ideazione della federazione tramite la pubblicazione di riviste destinate a promuovere il programma delittuoso della compagine associativa (Pagine in IV, il cui primo numero è stato prodotto presso l'abitazione di CO, KNO3, OC NE HI pag. 13 provvedimento impugnato) e lì erano state deliberate le azioni violente (si fa riferimento in particolare a quanto accaduto nelle fasi prodromiche dell'attentato ad Adinolfi, o alla programmazione ed esecuzione degli attentati rientranti nell'ambito dell'operazione FAI DA TE). Che Torino fosse la sede dell'associazione era altresì dimostrato dal fatto che in tale città erano stati monitorati incontri sospetti tra gli imputati e che, sempre nel capoluogo piemontese la MI, dopo l'arresto di CO e GA, ha programmato e pianificato le attività volte a raccogliere fondi per le spese legali degli associati. Correttamente pertanto, allo stato degli atti, ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese.
3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale lamentano violazione dell'art. 649 c.p.p. rilevando che i fatti oggetto del presente procedimento, con riferimento alla posizione di IS erano già stati vagliati dall'autorità giudiziaria bolognese, procedimento conclusosi con sentenza ex articolo 425 codice procedura penale, e con riferimento a MI e CO erano stati oggetto di altri procedimenti a Roma e Perugia conclusisi con pronunce assolutorie con riguardo alla sussistenza del reato di cui all'art. 270 bis c.p. Sul punto deve rilevarsi che il Tribunale ha ritenuto che la pronuncia resa all'esito del procedimento romano non poneva alcun problema in ordine al principio di ne bis in idem perché la sentenza aveva interessato la condotta di MI e CO in epoca precedente (1985-1996) rispetto a quella presa in considerazione dalla indagine in argomento. Quanto alla pronuncia resa dalla Corte d'Assise di Perugia osservava che la stessa copriva il periodo dal 2007 in avanti e quindi con cessazione della permanenza alla data di emissione del decreto che dispone il giudizio (10 gennaio 2011) mentre l'associazione oggetto del presente 8 procedimento è contestata come operante dal 2003 fino ai giorni nostri, con la conseguenza che la pronuncia assolutoria non copre il periodo che va dal 2003 al 2007 e dal 2011 al 2016. Questa Corte ha avuto modo di affermare che nel caso di reato permanente, la delimitazione del fatto contestato sotto il profilo della sua durata nel tempo dipende dalle indicazioni contenute nel capo d'accusa, nel senso che l'individuazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta comporta la pertinenza dell'addebito al tempo intercorrente fino alla sentenza di primo grado, mentre l'indicazione di una data finale (qual è anche l'espressione "fino ad oggi") implica che la contestazione comprenda la sola porzione del fatto antecedente al rinvio a giudizio. ( in tal senso Cass N. 49525 del 2003 Rv. 229504, N. 4554 del 2011 Rv. 249263; N. 7605 del 2016 Rv. 269053). Nel caso in esame, come indicato nel provvedimento impugnato, la contestazione ex art. 270 bis c.p. nell'ambito del procedimento celebrato avanti la Corte d'Assise di Perugia, sotto il profilo della durata era indicata come "in Umbria e in Lazio dal settembre 2007 ad oggi" con conseguente delimitazione della durata della contestazione e, quindi, della cessazione della permanenza alla data di formulazione dell'accusa, indicata come avvenuta il 10.1.2011, data del decreto di rinvio a giudizio. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la pronuncia assolutoria della Corte di Assist di Perugia non copre il periodo che va dal 2003 al 2007 e dal 2011 al 2016. Con riguardo alla sentenza bolognese di non doversi procedere non può che rilevarsi che, come indicato dal Tribunale, il giudice della cautela ha, allo stato, prudenzialmente circoscritto la contestazione associativa al IS dall'anno 2008 e quindi ad epoca successiva al periodo coperto dalla sentenza ex art. 425 c.p.p. dell'Autorità giudiziaria bolognese.
4. I motivi sub 3 e 4 possono essere raggruppati in due temi principali attinenti, il primo,, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 270 bis c.p. e cioè della associazione eversiva di cui MI, CO e GA sono stati ritenuti promotori e IA e IS partecipi, il secondo, alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai singoli episodi contestati a CO (Operazione AR PU e Operazione FAI DA TE) e alla MI (Operazione FAI DA TE).
5. Quanto alla gravità indiziaria in ordine ai capi F, G, H, L, M (Operazione FAI DA TE) consistiti nella duplice esplosione avvenuta il 2.6.2006 presso la Scuola Carabinieri di SA ( capi F e G) violazione art. 285 c.p. e violazione Legge Armi); invio di pacchi esplosivi del luglio 2006 alla ditta "COEMA Edilità" e al sindaco di Torino Chiamparino e al direttore del Quotidiano Torino Cronaca ( capi H e L) violazione art. 280 c.p. e violazione Legge Armi); triplice esplosione avvenuta a Torino nella zona pedonale del quartiere della OCtta nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2007 rivendicati dalla sigla FAI/RAT- IV NI e DA ( capo M) violazione dell' art. 285 c.p. e violazione Legge Armi) singoli episodi contestati alla MI e al CO deve rilevarsi che il Tribunale ha dato atto che gli accertamenti eseguiti con 9 W riferimento ai fatti in argomento rivendicati dalla F.A.I.-R.A.T. attestavano due circostanze: gli attentati erano stati commessi nell'ambito dello stesso progetto unitario ed erano stati ideati ed eseguiti da una stessa mano. L'attività di indagine espletata e specificatamente riportatara pagina 27 a pagina 34 del provvedimento impugnato, consistita in attività di controllo, attività captativa e consulenza grafologica ha portato a ritenere che non solo i testi inneggianti agli attentati commessi nel quartiere OCtta e ai danni della ditta COEMA ed al sindaco Chiamparino fossero stati redatti e diffusi dai ricorrenti, ma anche che le etichette apposte sui plichi esplosivi fossero state vergate dagli imputati. Si tratta di elementi, in effetti, di grosso spessore e concludenti attraverso la loro coordinazione logica e fattuale, a fronte dei quali i ricorrenti tentano di atomizzare gli indizi per scardinarne la convergenza, mediante un procedimento logico che non è però consentito, poiché soltanto l'esame globale degli indizi conduce ad apprezzare la gravità indiziaria.
6. Ciò vale anche per i reati di cui ai capi C, D ed E (Operazione AR PU) consistiti nell'attentato al RIS Carabinieri di Parma nell'ottobre del 2005 (capo C) violazione legge armi); invio di un pacco bomba al sindaco pro tempore di Bologna Sergio Cofferati in data 2 novembre 2005 ( Capi D) ed E) art. 280 co 1 e 2 c.p. e violazione legge armi) rivendicati dalla sigla Cooperativa Artigiana Fuoco e Affini/FAI. Per il Tribunale l'acclarata presenza sui manici della busta contenente l'ordigno esplosivo rinvenuto nel Parco Ducale di Parma del DNA di CO, elemento già altamente significativo della continuità del ricorrente nell'ambiente anarchico lottoarmatista in cui è stato maturato l'attentato, ma che non assurgeva a grave indizio di colpevolezza in capo al medesimo se non corroborato da ulteriori elementi che, come indicato nel provvedimento impugnato alle pagine 41 e 42, sono emersi solo nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura di Torino in seguito agli attentati al quartiere OCtta del 2007. Elementi che hanno condotto sia a rafforzare la ricostruzione del movente sotteso agli attacchi, sia a mettere in luce un significativo numero di elementi comuni tra l'attentato del 2005 al R.I.S. di Parma e quelli pianificati in seno all'operazione FAI DA TE. In particolare era emerso dal contenuto del comunicato di rivendicazione diffuso nell'immediatezza dell'attentato di Parma che lo stesso rappresentava una ritorsione per l'arresto dei redattori della rivista OC NE HI con i quali CO vantava comune militanza e con due dei quali era anche legato da rapporto di parentela (CO CL e AL MO AN). Il comunicato inviato dall'autore dell'attentato contro il R.I.S. di Parma per evidenziare il mancato rinvenimento dell'ordigno e preannunciare l'invio del pacco esplosivo a Cofferati era stato scritto con un normografo che evidenziava la stessa anomala tracciatura della lettera "B", anomalia che compare anche nel messaggio di rivendicazione dell'invio di pacchi esplosivi nel luglio 2006 riconducibili alla coppia CO- MI. Nell'ordigno rinvenuto nel parco ducale di Parma figura anche un interruttore dello stesso identico tipo di quello utilizzato per il confezionamento dell' ordigno esploso in occasione dell'attentato al quartiere OCtta riconducibile, come già indicato a CO e 10 W MI. Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che il rinvenimento del sacchetto contenente l'ordigno del genotipo di CO, valutato congiuntamente agli altri elementi evidenziati, assume una valenza indiziaria di forte portata nei confronti di quest'ultimo quanto al suo ruolo di ideatore ed esecutore dell'operazione AR PU. I pretesi elementi di contrasto indicati dal ricorrente appaiono dal loro canto inconsistenti poiché, il Tribunale ha indicato ulteriori elementi oggettivi, diversi dal movente espresso nel comunicato di rivendicazione, rinvenuti successivamente al rigetto della richiesta cautelare, congiuntamente valutati con il rinvenimento del genotipo del ricorrente, considerato da solo non sufficiente a fondare un giudizio di gravità indiziaria.
7. Quanto al secondo gruppo dei motivi di ricorso occorre premettere che, come affermato in più occasioni da questa Corte di legittimità, è incontroverso che la sola costituzione dell'associazione integra il reato previsto dall'art. 270 bis c.p., e che, ai fini della sussistenza del reato, non è necessario il compimento degli atti criminosi costituenti espressione del programma criminoso e strumentali alla particolare finalità perseguita, così come è altrettanto indubbio che la struttura organizzativa deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e da giustificare, quindi, la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura alla realizzazione della serie indeterminata di reati per il cui compimento l'associazione stessa è stata costituita (Cass. Sez. 1, 11 ottobre 2006, n. 19646, Bouyahia ed altri). E' stato infatti affermato che sminuendo il dato strutturale e organizzativo insito nel delitto associativo, l'anticipazione della repressione penale finirebbe per sanzionare la semplice adesione ad un'astratta ideologia che, pur aberrante per l'esaltazione della indiscriminata violenza e per la diffusione del terrore, non è accompagnata dalla possibilità di attuazione del programma;
si finirebbe così per reprimere idee, piuttosto che fatti. Ciò premesso deve rilevarsi che il Tribunale del riesame ha dato conto della riconducibilità della FAI agli schemi tipici di un'associazione con finalità terroristiche ed eversive dell'ordine democratico, ai sensi dell'art. 270 bis c.p., alla luce della pluralità di persone che la compongono, i cui ruoli sono, seppur in modo embrionale, suddivisi tra i vari partecipi, oltre che della struttura organizzativa perdurante negli anni e dotata di appositi strumenti divulgativi (in primo luogo le riviste di settore). Senza contare i numerosi attentati posti in essere a partire dal 2003 rivendicati dalla sigla F.A.I./F.R.I. da considerarsi reati scopo dell'associazione. La capillarità degli eventi delittuosi e l'attenta pianificazione degli stessi, posto che tutti gli attentati sono stati attuati nell'ambito di "operazioni" spesso articolate in fasi (si pensi all'operazione AR PU del 2005 e all'operazione FAI DA TE del 2006, ancora l'attentato ad Adinolfi, apertamente rivendicato da CO e GA che, nel farlo, hanno manifestato la loro fedeltà agli ideali della F.A.I.), sono tutti elementi indicativi della presenza di un'organizzazione tutt'altro che improvvisata ma, anzi dotata di indubbia capacità organizzativa ed operativa. E' stato altresì evidenziato come ogni azione sovversiva sia stata 11 h accompagnata da una costante attività di elaborazione teorica, propaganda e di informazione svolta dai suoi stessi membri attraverso le pagine di pubblicazioni come Pagine in IV, OC NE HI e KNO3. In presenza di un gruppo che aveva fatto dell'eversione il proprio scopo, attraverso la deliberazione di un programma ed il compimento concreto di atti di violenza e che aveva inoltre realizzato in parte tale programma, non vi è dubbio che ci si trovi di fronte ad una associazione eversiva, così come ritenuto in altri casi analoghi da questa Corte, pur in presenza di strutture definite ugualmente rudimentali (Cass. N. 1072 del 2007 Rv. 235289, N. 34989 del 2007 Rv. 237630, N. 21686 del 2008 Rv. 240075, N. 46308 del 2012 Rv. 253943).
8. Così come il Tribunale ha dato conto della posizione di rilievo rivestita da CO, GA e MI AN, sottolineando come il coinvolgimento della donna in svariati reati rivendicati dalla sigla F.A.I. dimostra come non si sia certamente limitata ad una mera condivisione degli ideali della federazione, ma abbia operato in modo concreto per portare a completa attuazione i propositi della stessa 9. Per quanto riguarda la condotta di partecipazione ad associazioni terroristiche, occorre richiamare i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito del delitto associativo previsto dall'art. 416 bis c.p. che hanno chiarito che "si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è ma fa parte della (meglio ancora: prende parte alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima" (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, rv. 231673). E' evidente che la prova della partecipazione ad associazioni terroristiche non può essere desunta dal solo riferimento all'adesione psicologica o ideologica al programma criminale, ma la dichiarazione di responsabilità presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale. Ne segue che la partecipazione può concretarsi anche in condotte strumentali e di supporto logistico alle attività dell'associazione che inequivocamente rivelino il suo inserimento nell'organizzazione. Ciò detto deve rilevarsi che lo sviluppo argomentativo della motivazione della pronuncia impugnata è fondato su una coerente analisi critica di tutti gli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di IS e IA in 12 il ordine al delitto di partecipazione all'associazione in argomento, sulla scorta dei principi enunciati. E' stato infatti sottolineato, con il richiamo ad elementi specifici il ruolo dinamico dei due ricorrenti, a disposizione dell'associazione per il conseguimento dei comuni fini criminosi, fornendo un contributo a quanti realizzavano in prima persona i reati scopo. Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può che arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. 10. Infondato ai limiti dell'inammissibilità è anche il quinto motivo di ricorso. Il Tribunale ha fornito ampia motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, rifacendosi alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. e rilevando come la stessa risulti ulteriormente corroborata dal fatto che gli indagati abbiano continuato a supportare le iniziative della federazione anche dopo le indagini scaturite in merito all'attentato ad Adinolfi. In tal senso deve ritenersi che il giudice del riesame abbia correttamente assolto l'onere motivazionale impostogli dalla legge processuale sul punto. Va infatti ricordato come, anche all'esito dell'intervento riformatore di cui alla I. n. 47/2015, a fronte della contestazione dei delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, l'art. 275 comma 3 c.p.p. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Sul piano pratico, tale disciplina si traduce, da un lato, in un'inversione dell'onere probatorio in favore della pubblica accusa, che è sollevata dal dovere di dimostrare l'esistenza dei pericula líbertatís e l'idoneità della sola custodia in carcere, aspetti presupposti dalla valutazione "bloccata" del legislatore;
dall'altro lato, in una semplificazione dell'impianto argomentativo dei provvedimenti de libertate ed in una marcata attenuazione dell'onere di motivazione. Come è stato efficacemente rilevato, la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula líbertatís, ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 6 ottobre 2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 1, n. 5787 del 21 ottobre 2015, Calandrino, Rv. 265986). L'obbligo di 13 ル motivazione può così ritenersi compiutamente assolto allorquando il giudice abbia dato atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'assenza delle condizioni per ritenere del tutto assenti detti perícula, così da vincere la presunzione, con il corollario che spetta all'indagato confutare i presupposti e dunque dimostrare l'inesistenza in radice delle esigenze cautelari. Soltanto nel caso in cui l'indagato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno contrario, il giudicante sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione (ex multís e da ultima Sez. 6 n. 23012 del 20 aprile 2016, Notarianni, in motivazione). La presunzione di cui si tratta copre tutti gli elementi connotativi delle esigenze cautelari. E' dunque onere della difesa evidenziare gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità, onere che nel caso di specie non è stato assolto. Ed infatti i ricorrenti si sono limitati ad eccepire il difetto di motivazione dell'attualità della misura senza indicare gli specifici elementi in grado di rivelare la cessazione dei pericula evocati nel provvedimento cautelare. 11. Manifestamente infondati sono anche i motivi aggiunti con i quali CO, GA e MI lamentano omessa motivazione in ordine alle controdeduzioni difensive, espresse nella memoria depositata avanti il Tribunale, con la quale avrebbero svilito il dato assiomatico, fondante l'ipotesi accusatoria, facendone residuare solo singoli elementi fattuali privi di alcuna autonoma idoneità dimostrativa. Controdeduzioni individuate: nel rigetto da parte del GIP di Genova della richiesta cautelare relativa alla "OPERAZIONE AR PU"; nella non corretta valutazione dei testi di rivendicazione;
nella maliziosa sottolineatura dell'interruttore; nell'attribuzione di una idoneità dimostrativa alla consulenza grafologica;
nella valorizzazione del difetto del normografo e del contenuto dell'intercettazione ambientale del 24.6.2008. Come si è avuto modo di indicare il Tribunale si è confrontato con tutte le deduzioni difensive e ha ritenuto sussistenti i gravi indizi per i reati per i quali la misura è stata confermata con motivazione coerente e logica. I ricorrenti con le censure indicate nei motivi aggiunti, trincerandosi dietro il vizio di omessa motivazione, in realtà contestano la valutazione data dai giudici di merito ai singoli elementi indiziari, valutati in maniera non parcellizzata. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. peri. (per questa ragione l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi)( Cass. N. 37878 del 2007 Rv. 237475; N. 36079 del 2012 Rv 253511). 14 ル L'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Nel caso in esame il giudice di merito si è attenuto a detti principi dando conto, con motivazione coerente, specifica e priva di vizi logici degli elementi a carico degli indagati. I ricorsi devono pertanto essere respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1 ter Disp. Att. Cod. proc. pen. Così deliberato in Roma il 21.2.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Franco FIANDANESE Giovanna VERGA franco fandary Ve r DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 MAG. 2017 IL CANCELLERE) E CL Planelli R P U S 15