Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2017, n. 25452
CASS
Sentenza 21 febbraio 2017

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In tema di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'affermazione di penale responsabilità dell'agente a titolo di partecipazione presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento del medesimo nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche, le quali possono consistere, oltreché nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale, anche nello svolgimento di attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma).

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    Monica Raimondi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2017, n. 25452
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25452
Data del deposito : 21 febbraio 2017

Testo completo