Sentenza 29 maggio 2014
Massime • 1
L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero sulla mancata considerazione in primo grado della recidiva ex art. 99, comma terzo, cod. pen., trattandosi di questione in rapporto di connessione essenziale con il punto concernente l'entità della pena, appellato anch'esso in via principale dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2014, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/05/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 907
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 2735/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.G. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 06/07/2011 della Corte di Appello di Lecce;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dr. Scardaccione Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza resa il 29.11.2010 all'esito di giudizio ordinario il Tribunale di Brindisi sezione di Francavilla Fontana ha riconosciuto G.G. colpevole del reato di omessa erogazione dei mezzi di sussistenza, fino a tutto l'ottobre 2009, in favore della figlia minorenne (nata nel XXXX), non avendo versato alla ex convivente affidataria della bambina la somma mensile di Euro 150 stabilita a suo carico dal Tribunale per i Minorenni. Per l'effetto il G. è stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione ed Euro 300 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. Adita dall'impugnazione del G. e dall'appello incidentale del pubblico ministero quoad poenam, la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 6.7.2011 ha confermato in punto di responsabilità la decisione di primo grado (respingendo i motivi di censura dell'imputato), che ha parzialmente riformato - in accoglimento dell'appello del p.m. - in ordine al trattamento punitivo, rideterminato (tenendo conto della recidiva qualificata contestata all'imputato e ignorata dal giudice di primo grado) nella misura di sei mesi di reclusione ed Euro 600 di multa.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto personale ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i motivi di censura di seguito sintetizzati.
3.1. Erronea applicazione dell'art. 570 c.p., comma 2 e difetto di motivazione con riferimento alla impossibilità economica dell'imputato di adempiere l'obbligazione contributiva in favore della figlia e alla congiunta insussistenza di un effettivo stato di bisogno dell'avente diritto.
L'imputato è stato per lungo tempo detenuto e, quindi, privo di lavoro e di fonti di reddito che gli permettessero di versare in tutto o in parte alla ex convivente la somma fissata dal Tribunale minorile. Egli si è venuto a trovare in una situazione di impossibilità assoluta per uno stato di necessità ex art. 54 c.p. che esclude la sussistenza del reato ascrittogli. In ogni caso, a prescindere dalla concreta incapacità finanziaria del ricorrente, la figlia minorenne dello stesso non ha patito alcun nocumento dalla mancata erogazione della dovuta somma mensile, perché non si è trovata in stato di effettivo bisogno. Alle sue esigenze, infatti, ha agevolmente provveduto la madre grazie alla propria attività lavorativa e agli aiuti economici dei suoi genitori presso i quali ha sempre coabitato. L'assenza di reddito utile elide in radice, per altro, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, versando l'imputato in stato di incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti per far fronte all'obbligo di versamento della predetta somma mensile.
3.2. Erronea applicazione dell'art. 595 c.p.p.. L'accolto appello incidentale del p.m. andava dichiarato inammissibile, non essendo stato proposto con riguardo ai temi della decisione resi oggetto dell'appello principale dell'imputato. Il gravame del G. avverso la decisione del Tribunale di Brindisi concerneva unicamente la responsabilità del prevenuto senza alcun riferimento all'entità della pena inflitta. Profilo, quest'ultimo, non devoluto al giudice di secondo grado e sul quale deve ritenersi formato il giudicato parziale, ostativo alla proposizione dell'appello incidentale del rappresentante della pubblica accusa.
4. L'impugnazione proposta da G.G. va dichiarata inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei prefigurati motivi di ricorso.
4.1. I rilievi critici che attengono al merito valutativo del fatto reato attribuito al ricorrente non solo replicano in gran parte i motivi di appello adeguatamente vagliati dai giudici di secondo grado, ma prospettano una rivisitazione meramente fattuale delle fonti di prova estranea al giudizio di legittimità e comunque contraddetta dalla esauriente e logica motivazione della sentenza impugnata, da cui emerge altresì come le censure enunciate in ricorso siano - in rapporto alle concrete risultanze processuali - anche prive di ogni giuridico pregio.
Quanto alla pretesa incapacità finanziaria dell'imputato, la Corte di Appello ha rilevato che, imputandosi al G. l'inadempimento contributivo dal 2006 al 2009, lo stesso è stato arrestato soltanto nel giugno 2008 per una lunga detenzione, avendo in precedenza sofferto soltanto brevi periodi di custodia carceraria, astenendosi tuttavia, durante tutto il suo stato di libertà, dal versare qualsiasi somma a beneficio della figlia per le sue fondamentali esigenze di vita. Per altro l'addotta e solo labiale impossibilità economica non ha impedito al G. di formarsi (per sua stessa ammissione) una nuova famiglia, alle cui esigenze si mostra ben in grado di provvedere. Evenienza che accredita un totale disinteresse, non soltanto economico, dell'imputato verso la figlia nata nel XXXX e che vale a sgombrare il campo da ogni illazione in punto di supposta carenza del dolo generico dell'ascritto reato, atteso che l'elemento soggettivo della illecita condotta di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non richiede la qualificazione finalistica della condotta, sì che la stessa sia determinata dallo specifico intento di far mancare quei mezzi all'avente diritto, essendo sufficiente la volontà di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità genitoriale con la coeva consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo (ex plurimis: Sez. 6, n. 785/11 del 22.12.2010, Rv. 249202). Sotto quest'ultimo aspetto dello stato di bisogno del destinatario della contribuzione, poi, la sentenza di appello non ha mancato di sottolineare, sulla scia della consolidata giurisprudenza di legittimità, che la minore età del beneficiario, non in grado di procurarsi un reddito proprio, lascia presumerne la condizione di bisogno, cui debbono far fronte entrambi i genitori. Con la conseguenza che la convinzione dell'imputato che al mantenimento del minore possa provvedere l'altro genitore o altre persone della cerchia familiare non fa venir meno la configurabilità del reato e la penale rilevanza del contegno omissivo, non scriminato da un errore di fatto, ne' dalla pretesa ignoranza della legge penale (ex plurimis: Sez. 6, n. 35520 del 15.6.2011, Rv. 250838; Sez. 6, n. 8912 del 4.2.2011, Rv. 249639).
4.2. Manifesta deve ritenersi l'infondatezza della doglianza involgente la addotta inammissibilità dell'appello incidentale del pubblico ministero.
Come affermato con decisione del 2006 delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 10251/07 del 17.10.2006, Michaeler, Rv. 235699), l'appello incidentale è proponibile soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. Ora nel caso in esame è facile constatare che l'appello formulato dall'imputato avverso la decisione di primo grado non è stato limitato, come erroneamente si sostiene nell'odierno ricorso, al tema della responsabilità penale dell'imputato, ma ha riguardato anche il subordinato profilo della entità della pena, invocandosene espressamente una determinazione più favorevole all'imputato, sino a renderla corrispondente alla misura minima edittale.
L'appello incidentale del pubblico ministero ha investito questo peculiare tema dell'appello principale dell'imputato, che costituisce uno specifico punto della decisione, come tale suscettibile di autonomo apprezzamento e legittimamente aggredibile dall'incidentale gravame del pubblico ministero, che ha congruamente censurato la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado della recidiva ex art. 99 c.p., comma 3 contestata dall'imputato. Recidiva che la Corte territoriale ha ritenuto di includere nel calcolo della pena inflitta al G. (cfr. Sez. 6, n. 73/12 del 21.9.2011, Aguì, Rv. 251780).
A seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso, il ricorrente va onerato del pagamento delle spese processuali e del versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in misura di Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015