Sentenza 15 dicembre 2003
Massime • 3
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del procedimento non riguarda il contenuto di dialoghi intervenuti tra persone soggette alle indagini e percepiti da agenti di polizia giudiziaria presenti per finalità diverse dall'accertamento dei fatti, in quanto si tratta di dichiarazioni raccolte per ragioni estranee al procedimento e non rappresentative di fatti antecedenti. (Fattispecie relativa all'ascolto, da parte di un agente di P.G., del colloquio tra due degli autori di un sequestro di persona in corso di esecuzione, uno dei quali ricoverato in ospedale, al fine dichiarato di prevenire accordi circa attività pregiudizievoli per le indagini o per l'incolumità dell'ostaggio).
L'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali comporta la cessazione del suo stato di latitanza, ma non implica la nullità delle successive notifiche, ancorchè effettuate nelle forme previste per il latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell'arresto, con modalità tali da far ritenere il fatto processualmente accertato. (Nella specie la Corte ha escluso ogni invalidità in un caso nel quale il decreto dispositivo del giudizio era stato notificato, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., dopo la cattura dell'imputato all'estero ma nell'assenza di qualunque atto che documentasse la cognizione giudiziale del fatto al momento della notifica).
Il divieto di utilizzare la testimonianza di chi non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso i fatti oggetto dell'esame non si applica nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2003, n. 14239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14239 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 15/12/2003
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMANO CE - Consigliere - N. 1673
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI OV - Consigliere - N. 39751/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA OV;
contro la sentenza in data 3 maggio 2002 della Corte di assise di appello di Roma. Visti gli atti e la sentenza impugnata.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Bruno Oliva. Udito il Procuratore Generale, Dott. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv.to MANAGÒ A., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
1) Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di assise di appello di Roma, a conferma della sentenza pronunciata il 29 marzo 2001 dalla Corte di assise di Roma, ha ritenuto NA OV responsabile del sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di NI EP, permanente dal 17 giugno 1997, data del prelevamento dell'ostaggio in Manerbio (BS), al 9 febbraio 1998, data di rilascio in Firenze, località Impruneta, a seguito del pagamento controllato di cinque miliardi, convertiti in 2.770.000 dollari U.S.A.- Delitto aggravato dall'aver cagionato un danno di particolare gravità, dal numero delle persone concorrenti nel reato, dall'aver commesso il delitto durante il tempo in cui si sottraeva ad un provvedimento restrittivo emesso a seguito dell'evasione durante l'esecuzione di una condanna comminata, tra l'altro, per un precedente sequestro di persona, dall'aver agito con crudeltà amputando in due distinte occasioni porzioni delle orecchie dell'ostaggio, dalla recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale.
2) In origine il NA era stato tratto a giudizio per rispondere, in concorso con altri imputati (BR LD, BE IO, PI VA, IO TI, AN SO, AI PI, ER RG, RA IA, CI CO, ZI CE, ZI OV e MO IO, quest'ultimo successivamente deceduto), non solo del sequestro del NI, ma anche del sequestro di persona in danno della moglie di costui, delle lesioni personali gravissime in danno del NI, dell'omicidio dell'ispettore di polizia Samuele Donafoni avvenuto il 17 ottobre 1997 presso Rifreddo nel corso di un conflitto a fuoco conseguente a contatti tra i banditi ed emissari della famiglia, della detenzione e porto di varie armi e munizioni, del danneggiamento di un'autovettura. La posizione del NA era stata però stralciata (8 febbraio 2000) dalla prima Corte di assise di Roma in conseguenza del contemporaneo stato di detenzione in Australia per importazione illegale di 75.000 dollari U.S.A. facenti parte del riscatto, in parte depositato presso una banca svizzera. La richiesta di estradizione avanzata dall'Italia era stata accolta per il sequestro del NI, e la terza sezione della Corte di assise di Roma, cui era stato affidato il procedimento, aveva proceduto soltanto per questo reato, disponendo la separazione degli altri in ordine ai quali, avendo il NA, in stato di detenzione in Italia dal 25 maggio 2000, dichiarato di non accettare la giurisdizione italiana, era stata attivata una distinta procedura di estradizione.
3) Ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del NA i Giudici di merito hanno valorizzato una serie di convergenti ed univoche risultanze probatorie, quali:
a) le accuse di MO IO, rimasto ferito nell'anzidetto conflitto a fuoco e deceduto il 13 gennaio 1998, quando il procedimento era ancora nella fase delle indagini preliminari. Costui aveva reso ampia confessione al P.M. il 29 ottobre e 11 novembre 1997, riferendo in ordine alla programmazione ed esecuzione del sequestro (cui aveva partecipato assieme a IO TI, BR LD, ER RG e, con il ruolo di basista, AI PI, a conoscenza delle notevoli disponibilità economiche della famiglia NI), al ruolo di carcerieri svolta dai latitanti BE IO e una persona presentatagli come NA OV, ai quali era stato consegnato l'ostaggio in un parcheggio dell'autostrada del sole, poco prima dell'uscita di Arezzo. Dichiarazioni circostanziate, ritenute attendibili e riscontrate da quelle rese sia, in sede di incidente probatorio, dai rei confessi AI, ER e IO, sia dal NI in ordine a taluni particolari della sua prigionia, nonché dagli accertamenti tecnici di polizia;
b) l'individuazione neh"attuale imputato del OV NA, presentato assieme al BE al MO, nella fase di programmazione del sequestro, dal coimputato ZI CE e che il MO aveva appreso essere di Orane;
c) il possesso da parte dell'imputato, accertato in occasione di un controllo doganale avvenuto nell'aeroporto di Sidney il 15 agosto 1998, di 75.000 dollari U.S.A. provenienti dal riscatto pagato dai familiari dell'ostaggio, nonché il bonifico di 20.000 dollari australiani, effettuato dall'istituto di credito svizzero, ove era stato depositato il riscatto, in favore di IA LU, pseudonimo utilizzato dal NA sia nel corso del suo soggiorno in Svizzera dopo la liberazione dell'ostaggio, sia nel viaggio verso l'Australia e nel soggiorno in questa nazione;
d) le impronte digitali presenti su più giornali, recanti date di pubblicazione coeve al periodo di prigionia del NI, rinvenuti in uno dei covi utilizzati dai sequestratori e prossimo al luogo ove era stato pagato il riscatto;
e) il rinvenimento l'11 marzo 1998 nei luoghi della prigionia, in uno zaino abbandonato da due individui armati datisi alla fuga alla vista degli agenti di polizia, sia di due foto tessera a colori raffiguranti il NA OV, sia di un'agenda elettronica e un telefono cellulare - quest'ultimo utilizzato dai rapitori per mantenere i contatti con i complici -, entrambi conservati all'interno dell'autovettura Panda sottratta il 27 ottobre 1997 a Cesari Maurizio;
f) la conoscenza che il NA aveva dei luoghi ove il NI era stato tenuto prigioniero, nonché dalla corrispondenza della sua struttura fisica con la descrizione data dall'ostaggio di un carceriere;
g) l'utilizzazione in un'occasione di un'autovettura Panda per gli spostamenti.
4) Il NA ha proposto ricorso per cassazione per vari motivi, trattati anche in successive memorie, che qui di seguito verranno illustrati.
4-1) Con i primi due ha denunciato la violazione degli art. 165, 169, 416 e segg., e 429 c.p.p. con riferimento al decreto dispositivo del giudizio e alla notificazione dello stesso, di cui si eccepisce la nullità, erroneamente disattesa in sede di merito, essendosi proceduto con il rito predisposto per il latitante nonostante il suo stato di detenzione in Australia.
Ha chiarito in fatto il ricorrente di essere stato arrestato il 21 agosto 1998 in Australia sotto il nome di LU IA per importazione illegale di valuta estera e successivamente il 30 settembre 1998 a fini estradizionali. Nel frattempo l'udienza preliminare relativa al presente giudizio si era tenuta il 17 settembre 1998 ed il relativo decreto con cui era stato disposto il giudizio, emesso in pari data, era stato notificato il 27 ottobre dello stesso anno nelle forme del rito predisposto per l'imputato latitante. La sua consegna all'Italia a seguito dell'estradizione era avvenuta il 22 maggio 2000.
Orbene, nel disattendere la tesi della Corte territoriale secondo cui non erano ravvisabili le eccepite nullità nella formazione del contraddittorio, poiché, per un verso, l'arresto all'estero per reati ivi commessi non rileva ai fini della cessazione dello stato di latitanza, che avviene soltanto all'atto della consegna dell'imputato all'autorità giudiziaria italiana, e, per altro verso, non vi è prova che il giudice avesse avuto ufficiale contezza dell'arresto a fini estradizionali in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del NA dal GIP di Brescia il 21 ottobre 1997, il ricorrente ha opposto:
- che sin dal 21 agosto 1998 e a maggior ragione all'epoca della notificazione del decreto con cui era stato disposto il giudizio era notorio che egli era detenuto presso il carcere di Silverwater di Sydney (Australia), per cui era venuto meno il presupposto fattuale dello stato di latitanza, occorreva procedere alle notificazioni secondo le forme predisposte per l'imputato detenuto all'estero e la situazione venutasi a determinare costituiva un caso di legittimo impedimento a comparire;
- che la previsione del quarto comma dell'art. 296 c.p.p. in ordine alle situazioni in presenza delle quali cessa la qualità di latitante assume un valore tassativo in considerazione delle conseguenze che il sistema fa derivare dallo stato di latitanza, e che le forme delle notificazioni all'estero si estendono anche a colui che ivi risulta detenuto per un reato ivi commesso;
- che è da escludere una sanatoria à termini dell'art. 184 c.p.p. dell'eccepita nullità assoluta della citazione per effetto della sua comparizione in stato di detenzione, in quanto costituì l'effetto di un ordine di traduzione e dalla stessa non può desumersi il conseguimento dello scopo al quale la citazione è preordinata, e cioè la previa conoscenza e accettazione del capo d'imputazione e del procedimento in corso (ex plurimis Cass. 11.10.1993, Manfredi);
- che, peraltro, la questione, a più riprese eccepita innanzi ai giudici di merito, aveva trovato favorevole riconoscimento, implicito, da parte della stessa Corte di assise, che in data 8/2/2000, nel disporre lo stralcio di un troncone del procedimento, attualmente pendente di fronte alla 4^ sezione della Corte di assise di Roma, aveva disposto la rinnovazione per tal parte, del decreto dispositivo del giudizio, e esplicito nell'ordinanza 22 gennaio 2003 della detta sezione della Corte di assise con cui era stata disposta la rinnovazione dell'anzidetto decreto.
Le esposte censure non possono essere condivise.
È senza dubbio esatto il rilievo del ricorrente, conforme ad un accreditato indirizzo giurisprudenziale (ex plurimis, Cass. sez. 1, 18 aprile 1990, in proc. Abate ed altri, e da ultimo Cass. Sez. Un. 26 marzo 2003, ric. Caridi), "che la situazione oggettiva di latitanza cessa nel momento in cui la libertà personale del ricercato viene meno per arresto o detenzione, dato che da quel momento più non esiste il presupposto della volontaria sottrazione alla cattura, versando il soggetto nella materiale impossibilità di determinare i propri movimenti. Allorquando ciò avviene all'estero, in esecuzione di un provvedimento coercitivo emesso dall'autorità italiana, detta cattura altro non è che la conseguenza dell'esercizio della giurisdizione italiana attraverso la collaborazione tra gli Stati, sicché non possono farsi derivare a carico dell'arrestato effetti negativi a cagione del ritardo nella sua estradizione e consegna all'Autorità italiana, anche se il detto ritardo dipende dall'esercizio dei diritti attribuiti dalla legge all'arrestato in ordine alla procedura di estradizione". In tale evenienza, secondo la citata sentenza delle Sezioni Unite, deve "ritenersi il legittimo assoluto impedimento dell'imputato a comparire dopo il suo arresto all'estero a fini estradizionali e, di tanto resi cogniti, i giudici" debbono assumere "i consequenziali provvedimenti di legge, ai sensi dell'art. 484.2 bis ed in riferimento all'art. 598 c.p.p.", pena una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p.- Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non risulta dagli atti, ne' è stato documentato dal NA, che il giudice all'epoca procedente abbia avuto effettiva conoscenza, con modalità tali da far ritenere il fatto processualmente accertato, del suo arresto a fini estradizionali prima della data del 27 ottobre 1998, epoca di notificazione del decreto dispositivo del giudizio con le modalità previste per il caso di latitanza. Nè contrastano con tale accertamento le due ordinanze richiamate dal ricorrente, trovando esse giustificazione nella necessità di disporre un separato giudizio per quelle ulteriori imputazioni che, come in seguito appreso, avrebbero costituito oggetto di una separata richiesta di estradizione. Non è, quindi, ravvisabile il requisito, con chiarezza posto in evidenza dalle Sezioni Unite, della effettiva conoscenza all'epoca dello stato di detenzione in Australia del NA, per cui in tale situazione di fatto la decisione adottata sui punti in esame dalla Corte territoriale è esente da censure.
4-2) Con i successivi due motivi ha lamentato l'inosservanza dell'art. 512 c.p.p. relativamente alle dichiarazioni rese il 29 ottobre e 11 novembre 1997 al P.M. dal correo IO MO, deceduto il 13 gennaio 1998, acquisite agli atti del giudizio previo rigetto della richiesta della difesa volta all'ammissione di una perizia medicolegale onde accertare se le condizioni di salute del MO rendessero prevedibile al momento degli interrogatori l'esito infausto della patologia da cui era affetto. Si osserva al riguardo che la Corte territoriale ha motivatamente escluso che le condizioni fisiche del MO - che su autorizzazione dei medici curanti aveva reso i due interrogatori, uno dei quali di rilevante durata, sempre in grado di comprendere le domande e di rispondere con piena coerenza, e in seguito, dimesso dall'ospedale, era stato trasferito presso la Casa circondariale di Opera - lasciassero presagire l'esito mortale poi verificatosi. Motivazione, questa, che, per un verso, appare esente da vizi logici e da interne incongruenze, e perciò incensurabile in sede di legittimità, e, per altro verso, giustifica, secondo una corretta valutazione ex ante dei dati disponibili all'epoca nel corso delle indagini, il diniego di una postuma perizia medico-legale onde accertare la prevedibilità o meno della sopravvenuta impossibilità dell'esame del IO MO in dibattimento. A diverse conclusioni circa la prevedibilità dell'evento mortale non induce il fatto che il 27 novembre 1997 il Pubblico Ministero ritenne di richiedere al Giudice delle indagini preliminari l'esame del MO nelle forme dell'incidente probatorio, la cui data fu fissata il 12 gennaio 1998, dal momento che, secondo la esauriente ricostruzione dei giudici di appello, tale richiesta riguardò anche altri indagati e fu dettata dall'opportunità, svincolata da un'eventuale prevedibile prognosi infausta delle condizioni fisiche del MO, di consacrare in prova formale, data la loro particolare rilevanza, i contenuti delle dichiarazioni rese dai vari coindagati.
La valutazione dell'imprevedibilità dell'evento, che ha reso impossibile la ripetizione degli atti in precedenza assunti e giustificato la lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p., resiste, quindi, alle critiche del ricorrente.
4-3) Infondato è anche il quinto motivo, con il quale il NA ha posto in evidenza la violazione del primo comma dell'art. 606 c.p.p. in relazione agli art. 62 e 191 dello stesso codice e con riferimento alla deposizione del carabiniere NT AM, che aveva riferito in dibattimento quanto da lui percepito nel corso del colloquio, avvenuto il 27 ottobre 1997 presso l'ospedale di Grosseto, tra IO MO e CE ZI in ordine all'invito che su richiesta del MO, ed al fine di evitare che la sua posizione processuale fosse ulteriormente aggravata, lo ZI avrebbe dovuto rivolgere al NA perché il NI fosse liberato.
Al riguardo il Collegio ritiene di dover ribadire l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il divieto di testimonianza ex art. 62 c.p.p. concerne soltanto le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti rese da indiziati nel corso del procedimento, e non riguarda le dichiarazioni scambiatesi da altri soggetti e percepite per ragioni estranee al procedimento, quale la presenza del AM al colloquio tra il MO e lo ZI consigliata dalla necessità di evitare che tra i due "potessero essere concordati comportamenti pregiudizievoli per le indagini ovvero per la vita e l'incolumità dell'ostaggio".
4-4) Con il sesto mezzo il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 605, 1 comma, c.p.p. in relazione agli art. 178, 180, 360 dello stesso codice e con riferimento agli accertamenti dattiloscopici, stante l'assoluta genericità dell'avviso, notificato il 28 aprile 1998 al difensore di ufficio, concernente il conferimento dell'incarico per lo svolgimento di un accertamento tecnico irripetibile consistente nell'esaltazione delle impronte papillari rinvenute su materiale sequestrato. Infatti l'oggetto dell'accertamento tecnico non era ricavabile nemmeno per relationem dall'avviso notificato, visto che il verbale di sequestro del materiale sequestrato il 22 marzo 1998 in località S. Leonardo dei Monti della Caldana riguardava ben 156 voci e non era possibile comprendere a quale voce si facesse riferimento e quale accertamento si intendesse compiere, se balistico, ematico, dattiloscopico ecc.. La censura è infondata, dovendosi condividere sul punto le conclusioni della Corte territoriale secondo cui, trattandosi di accertamento tecnico irripetibile sottoposto alla disciplina dettata dall'art. 360 c.p.p. e concernente cose descritte nel verbale di sequestro già depositato nel corso delle indagini preliminari, l'avviso comunicato, seppure sommario, consentiva al difensore l'esercizio di tutte le facoltà a garanzia del patrocinato, quali la presenza e la partecipazione all'atto del conferimento dell'incarico e della formulazione del quesito, nonché la nomina di eventuali consulenti di parte.
4-5) Egualmente infondato è il settimo motivo, con il quale il ricorrente ha rappresentato la violazione del 1 comma, lett. c), dell'art. 606 c.p.p. in relazione agli art. 191 e 195, 7 comma, dello stesso codice e con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi GO SA e AN SS circa fatti - attinenti all'ingresso del NA in Australia ed ai suoi movimenti in Svizzera - sempre sotto il falso nome di LU LA -, ai numeri seriali delle banconote trovate in suo possesso al momento dell'arresto, al traffico telefonico diretto in Italia da utenze installate in alberghi di cui si era servito a Sydney - appresi de relato da fonti genericamente indicate come appartenenti ad organismi stranieri o internazionali di polizia. Premesso che i due testimoni hanno riportato le risultanze di indagini svolte in ambito internazionale, per cui alle loro dichiarazioni non si applica, come pretende il ricorrente, il divieto di utilizzazione di cui al settimo comma dell'art. 195 c.p.p., sul punto si debbono in ogni caso condividere le esatte considerazioni dei giudici di merito, che hanno posto in giusta evidenza che costoro, pur non conoscendo le generalità dei soggetti che avevano trasmesso le notizie, avevano indicato la fonte delle proprie conoscenze indirette - organismi di polizia internazionale qualificati e ben individuati - e nessuna delle parti aveva fatto richiesta, mentre la prove venivano raccolte e prima che i testi de relato fossero licenziati, di individuazione e escussione dei diretti autori degli accertamenti rilevanti rispetto ai temi d'indagine. 4-6) Con l'ottavo motivo il NA ha lamentato la violazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento alla valutazione della chiamata in correità di IO MO nei suoi confronti con la specifica funzione di custode dell'ostaggio, non risultando sciolto il problema della credibilità del dichiarante e tanto meno verificata l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni alla luce dei tradizionali "iteri della precisione, coerenza, costanza e spontaneità.
La critica non può essere condivisa poiché l'impugnata sentenza, letta in doverosa congiunzione con quella di primo grado, illustra in modo logico e compiuto gli elementi che giustificano la valutazione di piena attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni del MO - indicato come ideatore, organizzatore e coautore del sequestro, e quindi in grado di fornire esatte informazioni sui fatti e sui partecipanti al delitto, dai correi AI, ER, IO, e rimasto ferito nell'operazione di polizia che aveva condotto all'arresto di vari componenti della banda e alla morte dell'Ispettore Donadoni - che avevano trovato piena conferma nel racconto del sequestro fatto dal NI e dagli altri imputati confessi. D'altro canto non può non rilevarsi anche il logico riferimento all'interesse del MO, raggiunto da gravissime prove di reità, a fornire esatti elementi di identificazione di coloro che detenevano ancora l'ostaggio, onde evitare ulteriori conseguenze penali.
4-7) Miglior sorte non può essere riconosciuto al nono mezzo, con il quale il NA ha denunciato il vizio motivazionale insito nell'aprioristica esclusione che il MO intendesse riferirsi con le sue dichiarazioni ad un OV NA, nato in [...] il [...], omonimo dell'attuale ricorrente, anch'egli latitante in relazione ad una pregressa condanna.
La doglianza, con la quale il ricorrente si duole che l'impugnata sentenza abbia negato qualsiasi apporto conoscitivo derivante dall'acquisizione della sentenza pronunciata nei confronti del nominato OV NA, nato in [...], e dai possibili accertamenti presso l'amministrazione carceraria circa lo stato di latitanza del medesimo e la sua costituzione presso il carcere di Nuoro avvenuta nel gennaio 2000, si rivela non specifica, non essendo stato contestata l'esauriente indicazione dei giudici di merito circa i dati fattuali che confortano l'identificazione in esame, quali la permanenza in Orune della famiglia dell'attuale ricorrente fino al 1954, i rapporti tra la famiglia ZI e quella dell'imputato e la comune residenza in una piccola frazione del comune di Civitella Paganico, la solidarietà e fiducia che legava costui allo ZI CE, la presentazione che quest'ultimo ne fece al MO in occasione del sequestro, l'anzidetta sollecitazione da costui rivolta perché fosse liberato l'ostaggio, l'insussistenza di ogni menzione di eventuali rapporti tra lo ZI -incaricato di recapitare al carceriere il messaggio - e l'omonimo dell'imputato cui la difesa si riferisce, nonché, infine, il riconoscimento fotografico del ricorrente effettuato dal IO, concorrente nello stesso reato. 4-8) A quest'ultimo proposito il NA ha posto in evidenza con il decimo motivo il vizio della motivazione con riferimento al riconoscimento fotografico dell'imputato come carceriere del NI, operato da TI IO il 26 gennaio 1998 in sede di incidente probatorio, a conferma di precedenti riconoscimenti effettuati di fronte alla Polizia giudiziaria. In particolare il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia risposto alle puntuali critiche svolte con l'atto di appello, ove si era evidenziato che il 21 ottobre 1997 quotidiani e telegiornali avevano diffuso le sue immagini, che il 23 ottobre 1997 il IO, scorrendo un album fotografico, aveva riconosciuto nella foto n 9 il latitante di cui aveva parlato, precisando anche che la foto era di scadente qualità rispetto a quella mostratagli a Grosseto dalla polizia giudiziaria, e che in sostanza il 23 ottobre 1997 e 26 gennaio 1998 il dichiarante più che effettuare un riconoscimento fotografico, che ingiustamente si era implicitamente negato di rinnovare, aveva assecondato un'ipotesi investigativa. Ma la Corte territoriale ha dimostrato con esauriente motivazione di poter decidere allo stato degli atti, sottolineando senza incongruenze o salti logici sia la valenza dei reiterati riconoscimenti, del resto corrispondenti alla descrizione fornita del soggetto da riconoscere, a loro volta corrispondenti alle fotografie formato tessera rinvenute nello zaino abbandonato sui monti della Callosa da due individui datisi alla fuga alla vista delle forze di polizia, sia l'interesse, perdurando all'epoca il sequestro del NI, per un verso, del IO a guadagnarsi possibili benefici con dichiarazioni veritiere, e, per altro verso, delle forze dell'ordine di non suggestionare il dichiarante e alterare così le indagini in corso.
4-9) Con l'undicesimo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla valenza probatoria attribuita alle quattro immagini formato tessera a colori rinvenute all'interno di uno zaino abbandonato sui monti della Caldana di Prato, e alla mancata acquisizione della sentenza della seconda sezione della Corte di assise di Roma, che all'esito di giudizio abbreviato aveva escluso, con decisione ormai irrevocabile, che le fotografie in discorso fossero state estrapolate, come ritenuto dagli organi inquirenti con riflessione che non aveva superato il vaglio giudiziale, da una videoripresa effettuata da CO CI nella presunta veste di fiancheggiatore. Ma non vi è nulla di incoerente nel ritenere decisivo anche il rinvenimento delle anzidette fotografie e, peraltro, si risolve in una censura in punto di fatto il tentativo del ricorrente di ribaltare le conclusioni dei giudici di merito circa la mancanza di concretezza nelle illazioni prospettate in ordine alla possibile predisposizione di elementi di prova artatamente manipolate da parte di soggetti non identificati.
4-10) Con il dodicesimo ed ultimo motivo del ricorso ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La censura è infondata, poiché i giudici di merito hanno dato esauriente conto dell'esercizio del potere discrezionale, di per sè incensurabile in questa sede, loro riconosciuto dall'ordinamento, ponendo l'accento su una serie di elementi quanto mai significativi della elevatissima capacità a delinquere del NA e delle sue scadenti qualità morali, quali la precedente condanna a 27 anni di reclusione per due precedenti sequestri di persona;
l'esecuzione del delitto in esame durante il tempo in cui si sottraeva all'esecuzione della pena;
le crudeli modalità della prigionia del NI, durata 237 giorni, nel corso della quale costui era stato persino sottoposto a mutuazioni;
il fatto che non fosse emerso alcuna circostanza idonea a giustificare tale beneficio ed in particolare che l'imputato si fosse fatto veramente paladino, spinto da umana pietà e non dalla necessità di garantirsi il frutto sperato, della sopravvivenza dell'ostaggio.
5) In conclusione la sentenza in esame, in cui si evidenzia la grave valenza indiziaria di altri - e non contestati - dati indiziari (quali il possesso, accertato dalle autorità doganali australiane di 73600 dollari U.S.A. provento del riscatto pagato ai sequestratoli;
l'inverosimile giustificazione resa al riguardo;
il bonifico di 20000 dollari australiani operato da una filiale della banca Credit Suisse su un istituto bancario di Sydney a favore di LU IA, alias NA OV;
la presenza in Svizzera del IA all'epoca dell'apertura del conto corrente da parte di due personaggi, rivelatisi noti al ricorrente, con versamento di 1.470.000 dollari in banconote da cento dollari;
il prelievo dal detto conto dei 20000 dollari dianzi menzionati;
la sicura attribuzione al NA delle impronte digitali rilevate dagli inquirenti sul materiale cartaceo rinvenuto in uno dei covi riconosciuti con certezza dal NI) resiste alle critiche del ricorrente, per cui il ricorso deve essere rigettato. Segue a noma di legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2005