Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2015, n. 16053
CASS
Sentenza 25 marzo 2015

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Massime1

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2015, n. 16053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16053
Data del deposito : 25 marzo 2015

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