Sentenza 23 aprile 2014
Massime • 1
La parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Castrovillari ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Rossano, appellata dalla parte civile P. Pasquale, che aveva assolto R. Giammaria dall'addebito di diffamazione in danno del P. 1.1. È fatto carico all'imputato di avere offeso la reputazione della parte offesa in una missiva, trasmessa al Comune di Rossano - Ufficio del personale e Ufficio Economato - in cui si accusava il P. di insistere nel "trattenere illegittimamente le somme liquidate in favore dei figli, peraltro lasciati in gravissime ristrettezze economiche". 1.2. Il Tribunale, così come il giudice di primo grado, ha rilevato …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste in caso di falsa accusa per reato procedibile a querela, se questa è tardivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela e questa sia stata presentata tardivamente, qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini (Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza emessa in data 18 febbraio …
Leggi di più… - 3. Avvocato che scrive al datore di lavoro della controparte: nessuna esimente (Cass. 27936/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2018
L'esimente concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (nella specie un procedimento disciplinare) non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in una memoria difensiva inviata ad autorità diverse dal legittimo contraddittore del procedimento. L'operatività dell'esimente è funzionale al libero esercizio del diritto di difesa e deve restare circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. V PENALE …
Leggi di più… - 4. Stampate o screenshot sono prove nel processo penale (Cass. 8736/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2018
La possibilità di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato: l'articolo 239 c.p.p.. stabilisce che "se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni." L'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2014, n. 25469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25469 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 23/04/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 581
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 7193/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AN AR N. IL 28/12/1965;
nei confronti di:
CO VI N. IL 17/11/1938;
avverso la sentenza n. 15291/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 28/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. STABILE Carmine, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
L'avv. CUPPONE Michele, difensore della parte civile LO NN MA nel procedimento a carico di EC EN, nel giudizio R.G. 15291/2013, propone istanza di riconoscimento delle spese di costituzione di parte civile, come richiesto nel giudizio, in relazione alla sentenza del 28 gennaio 2014, con la quale la Quinta Sezione di questa Corte disponeva l'annullamento della sentenza del Giudice di pace di San Pietro Vernotico, limitatamente al reato di minaccia, con rinvio per nuovo esame, senza alcun riferimento alle spese di parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'istanza dell'avv. Cuppone è stata correttamente intesa quale ricorso per correzione di errore materiale, ancorché presentata sulla base del solo dispositivo della sentenza e prima del deposito della motivazione.
2. Nel merito l'istanza va disattesa.
La condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado è subordinata alla pronuncia di una sentenza di accoglimento della domanda di risarcimento del danno (art. 541 c.p.p., comma 1), allo stato ancora mancante;
ciò non toglie,
ovviamente, che nell'ipotesi di futuro accoglimento di siffatta domanda, conseguente all'accertamento della responsabilità penale del EC, il Giudice di pace di San Pietro Vernotico dovrà provvedere anche in ordine a tali spese, nonché in ordine a quelle sostenute dalla parte civile nel giudizio di primo grado. In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez. 2^, n. 32440 del 10/07/2003, Larnè, Rv. 226260).
3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014