Sentenza 9 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze. (Fattispecie in cui il giudice del merito aveva operato il giudizio di comparazione tra circostanze ritenendo subvalente l'attenuante del risarcimento del danno in ragione della gravità del reato, elemento questo che era stato già considerato nella graduazione della sanzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2007, n. 45206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45206 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 09/11/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1097
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 018363/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS AZ SE, N. IL 04/03/1965;
2) SS LU, N. IL 07/05/1966
avverso SENTENZA del 11/01/2007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO Filiberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di SO IO e SO IG ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto continuato di concorso in rapina in un istituto di credito, lesioni resistenza e danneggiamento. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al giudizio di comparazione delle circostanze del reato, avendo la corte territoriale ritenuto subvalente la attenuante del risarcimento del danno in considerazione della gravità del reato, elemento già considerato nella graduazione della sanzione. Con altro motivo eccepisce gli stessi vizi della decisione con riferimento alla sussistenza del delitto di resistenza rilevando che la manovra di speronamento dell'autovettura dei carabinieri non è indicativa della volontà di realizzare un'azione violenta mirata a neutralizzare i pubblici ufficiali allo scopo di guadagnare la fuga. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale può ben utilizzare più volte lo stesso fattore (a favore ma anche contro l'imputato) per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente, così da rendere legittima la plurima utilizzazione sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze (cfr. Cass. Il 5.3.04 n. 18892, depositata 22.4.04, rv. 229221; Sez. 5^, 13/10/1980 - 22/1/1981, n. 330, Tirotta, riv. 147363; Sez. 1^, 13/10 - 11/11/1981, n. 10140, Sola, riv. 150936;
Sez. 5^, 15/12/1982 - 22/3/1983, n. 2490, Savarè, riv. 158013; Sez. 5^, 21/12/1983 - 19/1/1984, n. 494, Raccuglia, riv. 162167; Sez. 1^, 28/10/1997 - 5/2/1998, n. 1376, Brembilla, riv. 209841). La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del "ne bis in idem" sostanziale.
Il secondo motivo si sostanzia in una censura di fatto non ammissibile in sede di legittimità. Al riguardo l'indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il compito del Giudice di legittimità è quello di stabilire se il Giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6^ 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al Giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Nella concreta fattispecie i Giudici di merito hanno reso una motivazione del tutto logica ed immune da censure avendo opposto all'attività di controllo del personale di polizia violenza fisica speronando volontariamente l'autovettura per aprirsi una via di fuga.
L'impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché ciascuno al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio,il 9 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007