Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
TEATRO REGIONALE ABBRUZZESE "G. D'ANNUNZIO", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Dott. Vittorio Miconi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in L'Aquila, corso Federico II n. 36;
- intimato -
avverso la sentenza n. 93/9/99 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, sez. n. 9, il 29 ottobre 1999 e depositata il 9 novembre 1999;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 22/10/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Teatro Regionale Abruzzese "G. D'Annunzio" produceva in data 1 marzo 1995 la dichiarazione IVA per l'anno 1994 chiedendo a rimborso la somma di lire 40.811.000. L'Ufficio IVA di L'Aquila respingeva detta istanza poiché nella dichiarazione d'inizio attività, a suo tempo presentata, l'Ente teatrale aveva omesso di optare per il regime normale di imposta ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 633/72. Avverso detto rifiuto il contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di L'Aquila, sostenendo di aver erroneamente incluso (indicando un codice ISTAT non esatto) la propria attività in una categoria sbagliata, con il conseguente inquadramento nel regime forfettario a norma dell'art. 19 D.P.R. 633/72. Xn seguito, lo stesso Teatro aveva provveduto a variare il codice errato con quello esatto, corrispondente all'effettiva attività svolta, sanando l'irregolarità con apposita istanza e versamento ex art. 19 bis D.L. 41/95. Il giudice di primo grado, con decisione 531 del 30 novembre 1998, accoglieva il ricorso.
Avverso detta sentenza si appellava l'Ufficio delle Entrate di L'Aquila, negando il rimborso sulla base dell'errore formale di indicazione del codice ISTAT.
La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, con sentenza 93/9/99 depositata il 9 novembre 1999, respingeva il gravame dell'Ufficio. Avverso detta sentenza ricorreva per Cassazione il Ministero con un unico motivo.
Non svolgeva attività difensiva l'Ente teatrale intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo del ricorso il Ministero ha denunciato "la violazione e falsa applicazione degli artt. 74 D.P.R. 633/72, dell'art. 3, lett. b, l. n. 662/96, D.P.R. 10.11.1997, n. 442, Decreti Legislativi
18.12.1997 n. 471, 472, 473, nonché motivazione erronea su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Secondo l'Amministrazione l'opzione per sostituire il regime forfettario dell'IVA di cui all'art. 74 D.P.R. 633/72 con quello ordinario deve essere esercitata dal contribuente mediante apposita e autonoma dichiarazione di volontà diretta al competente Ufficio Iva e non può essere desunta pertanto da altri atti privi del carattere di dichiarazione di volontà, ovvero da comportamenti che osservino le disposizioni disciplinanti il regime ordinario dell'imposta. Secondo il Ministero, pertanto, la decisione della Commissione sarebbe in contrasto con la normativa vigente, ne' sarebbe attinente al caso di specie la considerazione delle novità introdotte dall'art. 3 comma 137 della L. N. 662/96 che ha prodotto effetto solo a partire dal 7 gennaio 1998.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
È infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, per il cui superamento non sono stati addotti motivi nuovi o diversi da quelli già in precedenza scrutinati e disattesi, che in tema di Iva, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, di cui all'art. 31, ultimo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, avendo il legislatore previsto con l'art. 1 D.P.R. 10 novembre 1997 n. 442, - con disposizione applicabile, per disposizione espressa del legislatore, contenuta nell'art. 4 l. 21 novembre 2000 n. 342, anche ai comportamenti tenuti dal contribuente anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 442 del 97 - che i comportamenti concludenti tenuti dal contribuente o le modalità di tenuta della contabilità costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto (cfr. Cass. 11455/2001 - Cass. 11270/2001 - Cass. 3354/2000).
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004