Sentenza 11 luglio 2000
Massime • 1
Non integra violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., atteso che la partecipazione ad associazione mafiosa e concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose ma distinte modalità di partecipazione criminosa, la decisione con la quale l'imputato, rinviato a giudizio per concorso esterno a una associazione mafiosa, sia stato condannato per partecipazione alla medesima associazione, una volta che il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione e con la sentenza l'imputato sia stato ritenuto responsabile proprio di quel "fatto".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2000, n. 10457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10457 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO - Presidente - del 11/07/2000
1. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. UGO LUIGI SCELFO - Consigliere - N. 1398
3. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 9215/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
1) AL DI, n. a Marsala il 02.06.1962
2) GI FR, n. a Paceco il 05.05.1963
3) VA AN, n. a Castellammare del Golfo il 06.05.1944 4) EN OS, n. a Castellammare del Golfo il 17.10.1965 avverso la sentenza in data 16 settembre 1999 della Corte di appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. NN Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto delle richieste di giudizio abbreviato e nel merito per la inammissibilità dei ricorsi di CI, VA, EN e per il rigetto del ricorso di GI;
Uditi l'avv. Rocco Cassarà per il EN e VA e, in sostituzione dell'avv. Napoli, per l'CI e l'avv. Nicola Liotti per il GI, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 18 maggio 1999, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani in data 10 luglio 1998, con la quale venivano condannati AL DI alla pena di anni otto di reclusione e lire quattro milioni di multa, GI FR alla pena di anni sette di reclusione, VA AN alla pena di anni nove, mesi sei di reclusione e lire quattro milioni di multa e EN OS alla pena di anni dieci, mesi tre di reclusione e lire cinque milioni di multa, quali responsabili, l'CI, dei reati di cui agli artt. 110, 112, 61 n. 2, 81 c.p., 2 e 4 l. n. 895 del 1967 e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (capo C, in Trapani, in epoca prossima all'11 luglio 1992), 110, 112, 61 n. 2, 81 c.p., 2 e 4 l. n. 895 del 1967 e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (capo
D, in Marsala, in epoca prossima all'11 luglio 1992), 61 n. 2, 81 c.p., 2 e 4 l. n. 895 del 1967 e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (capo
E, in Marsala, in epoca antecedente e prossima all'1 settembre 1992);
il GI, del reato di cui all'art. 416/bis commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto c.p. (capo F, in Trapani e altre località della provincia, sino al 1996); il VA e il EN, del reato di cui agli artt. 110, 112, 61 n. 2, 81 c.p., 2 e 4 l. n. 895 del 1967 (capo A, in agro di Alcamo, tra il 3 e l'8 maggio 1991).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.
L'CI, a mezzo del difensore, avv. Michele Napoli, ha denunciato, con un primo motivo, la violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. e il vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove.
Si osserva al riguardo che la sentenza impugnata, dopo avere espresso un giudizio di credibilità in merito alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, prescinde dal prendere in esame le specifiche dichiarazioni relative alla posizione del VA, che si limitano alla mera indicazione della sua appartenenza alla consorteria criminale. Inoltre, le dichiarazioni del chiamante principale TI AN risultano incerte e contraddittorie, e altrettanto contraddittorie, oltre che generiche, risultano le dichiarazioni del OR e del BR, che sono per di più de relato.
Con un secondo motivo si denuncia il difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendosi la Corte di merito basata esclusivamente sulla personalità dell'imputato, desunta da precedenti remoti.
Il GI, a mezzo del difensore, avv. Nicola Liotti, ha denunciato, con un primo motivo, la violazione dell'art. 96 c.p.p. e la conseguente nullità ex artt. 178 comma 1 lett.c) e 179 comma 1 c.p.p., avendo il Tribunale ignorato la nomina del secondo difensore avv. Alfredo Biondi effettuata dal carcere dall'imputato 118 luglio 1998, il che ha impedito al predetto difensore di assistere l'imputato nel giudizio di primo grado, di proporre appello e di partecipare al giudizio di secondo grado.
Con un secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 429, 516, 518, 519, 521 comma 2, 533 comma 1 e 546 c.p.p., con conseguente nullità assoluta e insanabile, essendo stato il GI condannato per partecipazione ad associazione mafiosa nonostante egli fosse stato rinviato a giudizio per concorso esterno in tale associazione. Trattandosi di due distinte ipotesi criminose, ed essendo stato l'imputato condannato per un reato diverso da quello contestatogli, ciò ha comportato una nullità assoluta per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza.
Con un terzo motivo, si lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa;
da un lato, non essendosi considerata la inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti TI AN e OR EN, in relazione alla "crescita" progressiva e "a puntate" dei riferimenti da essi fatti alla posizione del GI;
dall'altro, perché le dichiarazioni del OR, che riferisce de relato circa l'ospitalità che il GI avrebbe dato al latitante AC EA, non sono nemmeno corroborate da riscontri, tali non potendosi considerare le dichiarazioni del TI, che non ha mai riferito di una simile condotta da parte dell'imputato. Lo stesso vale: per l'ospitalità che il GI avrebbe dato, sempre a dire del OR, al latitante GA EN, che oltre a non essere riscontrate sono per di più evidentemente contraddette dai riferimenti temporali dallo stesso forniti;
per le contraddittorie dichiarazioni del TI circa l'aiuto che il GI gli avrebbe dato nella ricerca di LA IO e CA RD, che il collaborante voleva sopprimere;
per le dichiarazioni del collaborante AZ AN circa il coinvolgimento dell'imputato nel tentato omicidio di RB NN, che sono state già ritenute inconsistenti dalla Corte di cassazione (sent. n. 4299/98 della prima sezione penale) e che comunque riguardano un episodio per il quale pende separato procedimento.
Infine, il ricorrente si duole della mancanza di motivazione circa la richiesta subordinata di configurabilità del reato di favoreggiamento personale, in luogo di quello di partecipazione ad associazione mafiosa, nonché circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il VA e il EN, a mezzo del loro difensore, avv. Rocco Cassarà, impugnano, contestualmente alla predetta sentenza, l'ordinanza dibattimentale con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di ispezione dei casolari di tali Cavataio e Gruppuso, siti in contrada Kaggera di Calatafimi, dolendosi, con un primo motivo, della mancata assunzione di una prova decisiva ex art.606 comma 1 lett. d) c.p.p. e del relativo difetto di motivazione, il primo immobile riguardando il casolare che secondo l'imputazione i coimputati avevano danneggiato e il secondo il luogo dove, secondo i chiamanti, essi si sarebbero a tal fine appostati. La mancata verifica delle condizioni dei luoghi, si osserva, ha impedito di controllare l'esattezza delle dichiarazioni rese al riguardo dai collaboranti.
Con un secondo motivo, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p., osservandosi che la sentenza impugnata ha dato credito alle dichiarazioni dei collaboranti, in realtà inattendibili, in quanto frutto di progressivi aggiustamenti, e comunque sfornite di riscontri. In particolare, si osserva che i vari collaboranti (BR, OR, FE, AR) hanno assegnato al VA e al EN ruoli esecutivi e condotte preparatorie del tutto discordanti, sicché esse non si possono reciprocamente corroborare.
Con un terzo motivo si denuncia l'erronea applicazione dell'art.133 c.p. in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla eccessiva determinazione della pena, non essendosi tenuto adeguato conto del modesto ruolo ricoperto dagli imputati. Infine, si lamenta, per il solo EN, la mancata applicazione dell'art. 81 c.p., non essendosi assorbito il reato di porto d'armi in quello di detenzione illegale attesa la contestualità delle condotte ascritte all'imputato.
Il VA ha poi proposto separato ricorso, a mezzo dell'avv. NN Anania.
Il ricorrente denuncia il difetto di motivazione in punto di sussistenza del fatto, data la mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, osservando in particolare che la Corte di merito ha travisato i riferimenti temporali riguardanti sia l'affiliazione del VA alla cosca di Castellammare sia l'attentato dinamitardo del casolare in contrada Kaggera. Successivamente alla proposizione dei ricorsi, tutti i ricorrenti hanno fatto pervenire richiesta di definizione del presente processo mediante giudizio abbreviato.
Inoltre, l'CI, il VA e il EN hanno depositato in data 4 maggio 2000, "motivi nuovi", deducendo che essi ricorrenti non avevano a suo tempo presentato richiesta di rito abbreviato ritenendo che il pubblico ministero non avrebbe prestato il consenso, stante l'evidente carenza probatoria che non permetteva la definibilità del processo allo stato degli atti, come ha dimostrato lo svolgimento dei giudizi di primo e secondo grado. Ora, intervenuta la nuova disciplina recata dalla legge n. 479 del 1999, gli imputati hanno però una legittima aspettativa a ottenere l'accesso a un rito che, prescindendo dal consenso del pubblico ministero, assicura loro un consistente beneficio sanzionatorio in caso di condanna. Detti ricorrenti chiedono pertanto, in via gradata, senza rinuncia ai motivi di gravame precedentemente dedotti: l'accesso al rito, con conseguente riduzione della pena in misura di un terzo;
la rimessione del ricorso alle Sezioni unite, data la speciale importanza della questione giuridica proposta;
la devoluzione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità degli artt. 438/442 c.p.p. e dell'art. 223 d. lgs. n. 41 (recte, n. 51) del 1998, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Diritto
Va preliminarmente esaminata la richiesta di definizione del presente processo con il rito abbreviato.
Tale richiesta deve essere respinta. Il giudizio abbreviato implica un accordo tra le parti circa la definizione della vicenda processuale sulla base di regole di utilizzazione probatoria diverse da quelle ordinarie dibattimentali, della quale non può quindi che essere investito, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge, il giudice di merito. Tale rito è infatti ontologicamente incompatibile con il giudizio di cassazione, in cui non si introducono ne'- si elaborano prove, consistendo il sindacato demandato alla Suprema Corte - in un quadro probatorio definito e cristallizzato in sede di merito, e nei limiti del devoluto - nel controllo del rispetto della legge sostanziale e processuale e del dovere di motivazione da parte dei giudici di merito.
Del resto il legislatore, nel disciplinare l'applicazione transitoria delle nuove norme sul giudizio abbreviato recate dalla l.16 dicembre 1999, n. 479, ha positivamente escluso che tale rito possa essere introdotto in sede di giudizio di cassazione (v. decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, come modificato dalla legge di conversine
5 giugno 2000, n. 144, art. 4/ter). Dette considerazioni rendono evidente la inconsistenza della questione di costituzionalità, per il vero solo adombrata dalla difesa, non determinando la disciplina censurata ne' lesione del diritto di difesa ne' disparità di trattamento tra imputati, proprio per la differente situazione processuale in cui versa l'imputato giunto davanti alla Corte di cassazione;
sicché, stante il legame indissolubile tra trattamento sanzionatorio e speciali regole di utilizzazione probatoria (aspetto questo che, come riconosciuto più volte dalla Corte costituzionale - v. ad es. sent. n, 593 del 1990 - è l'essenza fondante e il connotato ineliminabile del rito abbreviato) tale diversità processuale rende pienamente ragione del divieto normativo, e prima ancora della impossibilità logico- giuridica, di applicabilità del giudizio abbreviato in sede di legittimità.
Quanto al merito dei ricorsi, essi si rivelano infondati. Va in primo luogo disattesa la eccezione di nullità dei giudizi di primo e secondo grado avanzata dal GI, in relazione al mancato avviso dell'udienza davanti al Tribunale di Trapani al secondo difensore avv. Alfredo Biondi. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite (v. Sez. un., u.p. 1 ottobre 1991, De Lena;
Sez. un., c.c. 25 giugno 1997, Gattellaro), tale omissione, ove uno dei due difensori sia stato regolarmente avvisato, comporta una nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., che resta sanata se, come nella specie si è verificato, la parte presente all'udienza non la eccepisce a norma dell'art. 182 comma 2 c.p.p. (v. anche, da ultimo, Cass., sez. 5^, u.p. 2 giugno 1999, Poce).
Parimenti infondata è l'impugnativa della ordinanza con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di ispezione dei Casolari di Cavataio e Gruppuso siti in contrada Kaggera. In tale provvedimento, la Corte di merito ha ragionevolmente considerato l'assoluta inutilità di un tale atto istruttorio a distanza di circa sette anni dai fatti, data la naturale modificazione dello stato dei luoghi intercorso in tale lungo lasso di tempo. Si tratta dunque di valutazione che, in quanto logicamente motivata, risulta incensurabile in sede di legittimità.
Tutte le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 c.p.p. o al vizio di motivazione in punto di valutazione delle varie risultanze probatorie e, in primis, alle dichiarazioni delle fonti di accusa, sono inammissibili, in quanto, per il primo aspetto, avuto riguardo alle varie posizioni dei ricorrenti, nessun discostamento rispetto al paradigma normativo in questione è dato rilevare e, rispetto al secondo, le censure si risolvono in inammissibili tentativi di proporre una interpretazione delle risultanze processuali alternativa a quella privilegiata, con motivazione del tutto adeguata e logica, dalla Corte di appello.
Lo stesso è da dirsi per i motivi di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio: anche a tal proposito deve prendersi atto di valutazioni di merito puntuali e coerenti, e pertanto non sindacabili in sede di legittimità.
Relativamente alla doglianza del EN circa il mancato assorbimento del reato di porto d'armi in quello di detenzione, va qui ribadito che il delitto di porto illegale comprende e assorbe per continenza quello di detenzione, escludendo il concorso materiale tra i due reati, solo quando l'azione del detenere l'arma inizi contestualmente con quella di portare la medesima in luogo pubblico e vi sia la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (v., ex plurimis, Cass., sez. 1^, c.c. 11 giugno 1996, Zavettieri); il che però è stato positivamente escluso dai giudici di merito, che hanno rilevato come fosse stato pienamente accertato attraverso molteplici fonti accusatorie che il EN fosse l'"armiere" del gruppo, occupandosi della custodia delle armi e degli esplosivi, del montaggio e smontaggio delle varie parti, della loro manutenzione, del loro porto nei vari luoghi ove i sodali si riunivano: condotte, queste, che, in quanto diversamente collocabili temporalmente e spazialmente, evidentemente escludono la contestualità fra detenzione e porto che sola potrebbe condurre alla conclusione in jure auspicata dal ricorrente.
Resta da esaminare il motivo di ricorso del GI circa la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza che avrebbe commesso la Corte di appello nel ritenere il fatto contestato come integrante la partecipazione ad associazione mafiosa, mentre l'imputato era stato rinviato a giudizio per concorso esterno all'associazione.
Al riguardo va preliminarmente osservato che partecipazione ad associazione mafiosa e concorso esterno non costituiscono due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità di partecipazione criminosa (cfr. Cass., sez. 1^, c.c. 5 maggio 1997, Arfuso;
Cass., sez. 6^, C.C. 20 ottobre 1995, Masselli): l'una implicante l'affectio societatis e la tendenzialmente stabile permanenza nel sodalizio, l'altra il contributo puntuale da parte di un soggetto non aderente, funzionalmente e temporalmente delimitato, alla realizzazione degli scopi illeciti propri dell'associazione. Chi concorre ab externo alla associazione mafiosa, fornendo un contributo determinante o quantomeno utile per la vita e il funzionamento di essa, risponde del reato di cui all'art. 416/bis, non diversamente dal partecipe. Ora, che si tratti di partecipazione criminosa o concorso esterno, ciò che rileva è che non vi sia divergenza tra contestazione e sentenza. Sicché, una volta che il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione ex art.429 comma 1 lett. c) c.p.p., e quindi non vi sia incertezza sulla contestazione, e l'imputato sia stato ritenuto responsabile proprio di quel "fatto", l'aspetto qualificatorio della condotta non incide nè sul diritto di difesa ne' implica una immutazione della imputazione, vietata dall'art. 521 c.p.p. solo quando il fatto ritenuto dal giudice sia materialmente diverso, quanto ad elementi costitutivi, rispetto a quello per il quale l'imputato è stato rinviato a giudizio (v. da per continenza quello di detenzione, escludendo il concorso materiale tra i due reati, solo quando l'azione del detenere l'arma inizi contestualmente con quella di portare la medesima in luogo pubblico e vi sia la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (v., ex plurimis, Cass., sez. 1^, c.c. 11 giugno 1996, Zavettieri); il che però è stato positivamente escluso dai giudici di merito, che hanno rilevato come fosse stato pienamente accertato attraverso molteplici fonti accusatorie che il EN fosse l'"armiere" del gruppo. occupandosi della custodia delle armi e degli esplosivi, del montaggio e smontaggio delle varie parti, della loro manutenzione, del loro porto nei vari luoghi ove i sodali si riunivano: condotte, queste, che, in quanto diversamente collocabili temporalmente e spazialmente, evidentemente escludono la contestualità fra detenzione e porto che sola potrebbe condurre alla conclusione in jure auspicata dal ricorrente.
Resta da esaminare il motivo di ricorso del GI circa la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza che avrebbe commesso la Corte di appello nel ritenere il fatto contestato come integrante la partecipazione ad associazione mafiosa, mentre l'imputato era stato rinviato a giudizio per concorso esterno all'associazione.
Al riguardo va preliminarmente osservato che partecipazione ad associazione mafiosa e concorso esterno non costituiscono due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità di partecipazione criminosa (cfr. Cass., sez. 1^, c.c. 5 maggio 1997, Arfuso;
Cass., sez. 6^, C.C. 20 ottobre 1995, Masselli): l'una implicante l'affectio societatis e la tendenzialmente stabile permanenza nel sodalizio, l'altra il contributo puntuale da parte di un soggetto non aderente, funzionalmente e temporalmente delimitato, alla realizzazione degli scopi illeciti propri dell'associazione. Chi concorre ab externo alla associazione mafiosa, fornendo un contributo determinante o quantomeno utile per la vita e il funzionamento di essa, risponde del reato di cui all'art. 416/bis, non diversamente dal partecipe. Ora, che si tratti di partecipazione criminosa o concorso esterno, ciò che rileva è che non vi sia divergenza tra contestazione e sentenza. Sicché, una volta che il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione ex art.429 comma 1 lett. c) c.p.p., e quindi non vi sia incertezza sulla contestazione, e l'imputato sia stato ritenuto responsabile proprio di quel "fatto", l'aspetto qualificatorio della condotta non incide nè sul diritto di difesa ne' implica una immutazione della imputazione, vietata dall'art. 521 c.p.p. solo quando il fatto ritenuto dal giudice sia materialmente diverso, quanto ad elementi costitutivi, rispetto a quello per il quale l'imputato è stato rinviato a giudizio (v. da ultimo Cass., sez. 5^, u.p. 30 settembre 1997, Poggi).
Nel caso in esame, non è dato riscontrare alcuna divergenza tra il fatto contestato e quello ritenuto dai giudici di merito: il GI è stato rinviato a giudizio e (come inequivocabilmente risulta dalla sentenza impugnata) condannato "per avere concorso al perseguimento delle finalità dell'associazione di tipo mafioso denominata 'Cosa Nostra' mediante condotta diretta ad agevolare l'esecuzione di attività delittuose e a favorire la latitanza di alcuni suoi membri, gestendo e comunque curando in particolare la latitanza di esponenti di spicco del sodalizio criminoso (...) e ponendosi a disposizione di TI AN (...) nelle fasi preparatorie dell'esecuzione di progetti di attentato alla vita di LA IO e CA RD, fornendo indicazioni utili per la loro individuazione".
L'opinione dei giudici di appello secondo cui, al di là del dato della non formale affiliazione del GI alla cosca mafiosa era da ritenere provato che l'imputato fosse "un partecipe di essa avendo fornito la propria disponibilità al sodalizio criminoso, concretantesi in un apporto stabile, continuo e rilevante, costituito, ora dall'appoggio a boss di spicco durante la latitanza, ora dal fornire informazioni utili a reperire individui che l'organizzazione voleva sopprimere" (p. 44 della sentenza), anche se in ipotesi opinabile, non incide ne' sul principio di correlazione tra imputazione e sentenza (data la perfetta corrispondenza tra il fatto contestato e quello per il quale è stata inflitta la condanna) nè sul trattamento sanzionatorio, che è stato evidentemente commisurato alla concreta condotta accertata.
Su tale punto, del resto, non vi sono doglianze del ricorrente:
il GI non ha sollecitato, ne' aveva evidentemente interesse a farlo, una qualificazione del fatto come concorso esterno in luogo della ritenuta partecipazione associativa, limitandosi invece a prospettare, in via subordinata, che il fatto, così come accertato, doveva qualificarsi come favoreggiamento personale. Ma anche tale assunto è infondato, atteso che la differenza tra il reato di partecipazione ad associazione criminosa (o di concorso esterno a essa) e il reato di favoreggiamento consiste nel fatto che nel primo caso l'agente opera (organicamente o meno) al servizio dell'organizzazione criminosa mentre nel secondo egli fornisce sporadicamente aiuto a un associato a eludere le investigazioni o le ricerche dell'autorità (v. Cass., sez. 1^, u. p. 28 settembre 1998, Bruno). Ora, nel caso di specie, l'attività attribuita al GI, secondo la ineccepibile ricostruzione dei giudici di merito, non è si è limitata a un aiuto sporadico ad personam ma è stata prestata in considerazione della qualità di appartenenti di spicco a una associazione mafiosa rivestita dai soggetti che la sollecitavano (ad es. il TI) e di quelli che ne beneficiavano (AC, GA). Inoltre il GI non si è limitato a fornire rifugio ai latitanti, ma è stato coinvolto anche ai fini della individuazione di soggetti che l'organizzazione in tendeva sopprimere (LA e CA);
attività, questa, che evidentemente fuoriesce dal paradigma del reato di cui all'art. 378 c.p. Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2000