Sentenza 30 giugno 2004
Massime • 1
L'arresto dell'imputato all'estero per una causa diversa dall'estradizione comporta la cessazione dello stato di latitanza, purché lo stato di detenzione sia noto all'autorità giudiziaria che procede; infatti, per l'imputato latitante, a differenza di quello irreperibile, non sono necessarie nuove ricerche prima dell'emanazione del decreto di citazione e, inoltre, l'assoluto impedimento a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter comma primo cod. proc. pen., deve "risultare" dagli atti e non deve essere verificato dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/06/2004, n. 36780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36780 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO VA Silvio Presidente del 30/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Consigliere N. 1029
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio Consigliere N. 046494/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC AN N. IL 12/03/1957;
2) RN ET N. IL 26/10/1964;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 02/07/2003 di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Errico DELEHAYE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore dell'RC, avv. AN CIPOLLONE, che ha chiesto per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RC VA e RN GA, unitamente ad altri imputati, sono stati rinviati a giudizio del Tribunale di Roma, in relazione a varie violazioni della normativa sulle sostanze stupefacenti, ed in particolare per importazioni dall'estero di alcuni quantitativi di cocaina, avvenute negli anni 1994 e 1995, facilitati dalla collaborazione prestata da un Maresciallo dei Carabinieri in servizio all'Aeroporto di Fiumicino, tale EO DI.
Nei confronti dell'RC, colpito da ordinanza di custodia cautelare, fin dal 15 giugno 1996, dopo l'acquisizione del verbale di vane ricerche, veniva emesso decreto di latitanza ai sensi degli artt. 295 e 296 c.p.p., e gli atti venivano notificati al difensore a norma dell'art. 165 c.p.p.. Il giudice di primo grado, con sentenza del 20 luglio 2001, ha dichiarato VRC colpevole del delitto associativo previsto dall'art 74 D.P.R. 309/90, di alcuni episodi di importazione di importazione di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90), tranne uno dell'aprile 1995, e di concorso nella corruzione del EO. Lo stesso Tribunale ha dichiarato il RN, che era stato già giudicato per altro reato di importazione di kg. 1, 750 di cocaina, commesso il 24.1.1995, colpevole di altro episodio verificatosi il 15.9.1994, nel corso del quale il RN avrebbe dovuto importare in Italia circa kg. 16 di cocaina, che, per timore, riconsegnava ai trafficanti colombiani, mentre lo assolveva dal reato associativo per non avere commesso il fatto.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 2.7.2003, ha ridotto ad anni dodici di reclusione ed E. 51.000,00 di multa la pena inflitta all'RC, previa concessione delle attenuanti generiche, ed ha ritenuto per il RN la continuazione con l'altro reato per il quale era stato già giudicato con sentenza della Corte di Appello di Roma del 31.1.1996, divenuta irrevocabile il 9.7.1997, limitandosi quindi al relativo aumento di pena ex art. 81 cpv c.p.. Per ciò che concerne l'RC, la Corte di merito ha disatteso l'eccezione di nullità del decreto di latitanza e di tutti gli atti successivi, comprese le notifiche ex art. 165 c.p.p., e la dichiarazione di contumacia, proposta dall'appellante per essere già nota la sua detenzione in Venezuela fin dall'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Roma del 15.6.1996. La Corte territoriale ha ritenuto, in base alla documentazione prodotta dal P.G. di udienza, che l'Autorità Giudiziaria procedente non ha avuto cognizione della detenzione all'estero, in quanto il Ministero della Giustizia si era limitato a chiedere l'arresto provvisorio ai fini estradizionali il 13.12.1996 solo in relazione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio il 27.1.1996, senza poi dare seguito alla domanda di estradizione. Viceversa nessuna richiesta risultava per questo procedimento, ed essendo stato l'RC detenuto in Venezuela per reato commesso in tale Stato, soddisfatto il debito di giustizia, faceva volontario rientro in Italia, dove era tratto in arresto per l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma il 20.9.2001. In tale situazione di fatto, il giudice di merito ha ritenuto regolare remissione del decreto di latitanza, la dichiarazione di contumacia e le notifiche ex art. 165.
Nel merito, la Corte ha ritenuto intrinsecamente credibili le dichiarazioni dell'ER ES e del EO, perché dettagliate, disinteressate, essendo stato poi il EO già condannato con sentenza definitiva, e riscontrate: a) dai biglietti aerei che attestavano un viaggio compiuto dall'RC con il corriere AM PE il 18.8.1994; b) dalle dichiarazioni concordanti dell'altro imputato EL, il quale confermava quanto riferito dall'ER ES sulla circostanza che l'RC viaggiava con il falso nome di OM SI AZ;
c) dalle vicende inequivocabili del viaggio del RN su incarico dell'RC, del quale si dirà fra breve.
Dopo una lunga esposizione dei motivi per i quali veniva ritenuta anche la partecipazione ad un'associazione per delinquere, la Corte di Appello ha concesso all'RC le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., al fine di razionalizzare l'eccesso derivante da una pluralità di condanne a pene rilevanti, di cui una passata in giudicato, e ricalcolava la pena, rideterminandola in quella già indicata di anni dodici di reclusione ed _ 51.000, 00 di multa. Per ciò che concerne il RN, la Corte territoriale ha confermato la declaratoria di responsabilità, ritenendo documentalmente riscontrate le dichiarazioni dei coimputati ER ES e EO, attraverso la produzione dei biglietti di viaggio aereo intestati all'imputato per il tratto Roma-CA-Bogotà-Roma, sui voli del 13 e 15 settembre 1994. I predetti avevano affermato che il RN era stato ingaggiato dall'RC per il trasporto della cocaina, ed aveva preso accordi con il EO per sottrarre il proprio bagaglio ai controlli doganali al rientro, ma poi il RN, intimorito dagli attenti controlli effettuati all'aeroporto di CA, aveva frettolosamente abbandonato la droga in detto scalo aereo.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma hanno proposto ricorso per Cassazione l'RC, sia personalmente che a mezzo del proprio difensore, che il RN, a mezzo del proprio difensore. I primi due motivi di ricorso dell'RC, proposti personalmente e del proprio difensore sono identici.
Con il primo motivo il ricorrente ha riproposto l'eccezione di nullità dell'originario decreto di latitanza e di tutti gli atti consequenziali non essendosi neppure costituito il rapporto processuale.
Il ricorrente ha assunto che non vi è stata mai latitanza, perché l'RC, detenuto in Venezuela, era impossibilitato a comparire. Inoltre, lo stato di detenzione era ben noto per avere il Ministero della Giustizia inoltrato domanda di estradizione in relazione all'ordinanza di custodia cautelare emessa del GIP del Tribunale di Busto Arsizio del 27.1.1996, e quindi anteriormente all'emissione di quella del GIP di Roma.
Con un secondo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed evidente travisamento del fatto in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90. L'RC ha sostenuto: a) che la Corte non ha tenuto conto delle dichiarazioni di altri coimputati che lo avevano scagionato;
b) che l'ER ES non era attendibile, per avere fornito dichiarazioni solo interessate;
c) che il EO non aveva detto nulla di rilevante;
d) che il AZ SI, alias IA, era stato erroneamente identificato come l'RC, e che comunque il contenuto di alcune telefonate era stato travisato;
e) che manca un'adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del pactum sceleris;
f) che alcune telefonate sarebbero smentite dalla circostanze che nell'ottobre 1994 l'RC si trovava in America. Con un terzo motivo dedotto solo dall'RC personalmente è stato ritenuto un erroneo calcolo della pena detentiva, pare derivato dalla circostanza che in primo grado era stato ritenuto più grave il reato sub b), mentre in appello è stato ritenuto il reato sub e). Con memoria depositata l'I giugno 2004 il ricorrente ha segnalato che la sentenza Cariai delle sezioni unite del 26.3.2003 ha ritenuto che le detenzione dell'imputato all'estero, a seguito di domanda di estradizione, costituisce legittimo impedimento a comparire e comporta la cessazione dello stato di latitanza.
Il ricorrente ha poi eccepito la nullità dell'acquisizione delle dichiarazioni di EO DI, che si era avvalso della facoltà di non rispondere in dibattimento, per violazione dell'art. 513 c.p.p.. RN GA, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza od erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha sostenuto, in primo luogo, che le dichiarazioni dell'ER ES e del EO sono solo de relato, riferendosi ad un "ragazzo di ET indicato dall'RC, e da loro mai conosciuto. Inoltre, il ricorrente è di AN e non di NE, e non vi è stato alcun riconoscimento nei suoi confronti. In ogni caso, poi, anche se si ritenessero veri i fatti come esposti, nessuna detenzione illecita di sostanza stupefacente può essere addebitata al ricorrente, stante l'assenza di prove sulla circostanza che egli sia mai entrato in possesso della droga, e la sua volontaria desistenza, circostanze che avrebbero quanto meno legittimato una sentenza assolutoria ex art. 530, 2 comma, c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'RC ha dedotto la nullità del decreto di latitanza e della consequenziale declaratoria di contumacia che avrebbe determinato la nullità del giudizio di primo grado e di quello di appello.
Il motivo di ricorso è infondato e va rigettato. Va rilevato che il decreto di latitanza riguardante questo procedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Roma in data 21.6.1996, allorché l'RC non era detenuto in Venezuela, dove è stato arrestato per reato commesso in tale Stato nel novembre 1996, come risulta dalla documentazione prodotta dal Procuratore Generale preso la Corte di Appello di Roma all'udienza di secondo grado, e, in particolare, dalla nota del 18.2.2003 del Ministero dell'Interno. Nè dall'esame del verbale di vane ricerche del R.O.S. Carabinieri del 18.6.1996 risulta attestato uno stato di detenzione, che, d'altronde, essendo inesistente, non poteva essere certificato. Nel verbale, infatti, oltre alla precisazione consueta che le indagini avevano dato esito negativo, è scritto che "premesso nella pregressa indagine l'RC risultava solitamente soggiornare in Sud America ed in particolare in Venezuela, non si esclude che lo stesso attualmente possa trovarsi al di fuori del territorio dello Stato, siccome già latitante per altre cause".
Ne consegue, con lapalissiana evidenza, che il decreto di latitanza è stato legittimamente emesso a norma degli artt. 295 e 296 c.p.p. e che nessuna nullità è riscontrabile in relazione a tale atto. Neppure successivamente si riscontra alcuna nullità, riferendosi la giurisprudenza citata dal ricorrente a fattispecie diversa. Infetti, sempre dalla documentazione prodotta dal P.G. territoriale, ed acquisita dalla Corte di Appello, risulta che l'autorità giudiziaria procedente (e cioè prima il P.M. e poi il Tribunale di Roma), non è mai stata informata del successivo arresto in Venezuela dell'RC. Infatti, la richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali, redatta ai sensi dell'art 720, 5 comma, c.p.p., è stata inoltrata il 13.12.1996 dall'allora Ministro di Grazia e Giustizia (copia della missiva è agli atti) solo in relazione all'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del ricorrente dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio in data 27.1.1996 per più violazioni della vigente normativa sulle sostanze stupefacenti.
Infine, l'RC è stato arrestato, dopo il suo rientro in Italia, in data 20.9.2001, dopo l'emissione della sentenza di primo grado del 20.7.2001.
Il Ministero dell'Interno, con la citata nota del 18.2.2003, precisa che una ulteriore richiesta di avanzare domanda di estradizione al Ministero degli Esteri, comprendente anche l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 15.6.1996, e cioè quella che ha originato l'emissione del decreto di latitanza, è stata emessa il 23.7.2001, e quindi successivamente all'emissione della sentenza di primo grado, ma "senza che sia effettuata alcuna ricerca in campo internazionale ai fini estradizionali" (nota del 12.2.2003) e "senza che nessun periodo di detenzione ai fini estradizionali" sia stato sofferto dall'RC, detenuto in Venezuela solo per reati commessi in tale Stato.
Pertanto, non vi è prova alcuna che fino alla conclusione del giudizio di primo grado l'autorità giudiziaria procedente fosse informata della circostanza che il ricorrente era detenuto in Venezuela.
Il richiamo, pertanto, del ricorrente alla sentenza a sezioni unite di questa Corte Cariai n. 21035 del 26.3.2003 non è pertinente. La fattispecie oggetto del giudizio delle sezioni unite riguardava imputato detenuto in Brasile ai fini estradizionali, e del cui arresto quindi l'autorità giudiziaria era ben a conoscenza;
e in tale procedimento la Corte di merito che lo aveva giudicato, aveva erroneamente ritenuto che lo stato di detenzione non costituiva legittimo impedimento alla comparizione al dibattimento in Italia. È vero che, nella citata sentenza è ritenuto incidentalmente che anche l'arresto dell'imputato all'estero "per altra causa" comporta la cessazione dello stato di latitanza, ma va ricordato che l'art. 296 c.p.p., al 1 comma, definisce latitante chi "si sottrae volontariamente alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione", e, al 4 comma, che "la qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'alt. 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso".
Nella specie, è indubbio che l'RC si sia volontariamente sottratto alla custodia cautelare, riparando in Venezuela, o comunque rendendosi non rintracciabile, e poi trasferendosi in Venezuela, da persona "libera" al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare, per cui nessuna nullità può riguardare la dichiarazione di latitanza del 21.6.1996.
Ma anche i presupposti per la revoca non si sono mai realizzati, in quanto, come è stato condivisibilmente ritenuto, "lo stato di latitanza viene meno, oltre che per le cause previste dall'art. 296, 4 comma, c.p.p. soltanto con la cattura o la costituzione spontanea in Italia ovvero con l'arresto dell'imputato all'estero ai fini estradizionali, in relazione al reato per il quale si procede, poiché in questo modo l'imputato viene a trovarsi anche nella disponibilità dell'autorità giudiziaria italiana" (Cass. 1.7.2002, Santollà).
La consapevolezza dello stato di latitanza presuppone, quindi, ai fini della cessazione o di una situazione processuale specificamente indicata dal citato 4 comma dell'art. 296 ovvero di un atto spontaneo del latitante che si ponga a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana, circostanze che devono comunque essere conosciute dal giudice che procede.
Non sembra che le sezioni unite, con la sentenza Caridi, pongano in discussione tale consolidata giurisprudenza, avendo esaminato una fattispecie in cui l'imputato era detenuto all'estero ai fini estradizionali, e quindi l'autorità giudiziaria italiana aveva cognizione di tale situazione fattuale.
Ad analoghe conclusioni si perviene in ordine ad altra questione, che ha maggiore carattere di novità, e cioè la declaratoria di contumacia dell'RC nel giudizio di primo grado. Come è noto, in caso di latitanza, a differenza della irreperibilità, non sono necessarie nuove ricerche "sul presupposto dell'insussistenza di un'omologia di situazione procedimentale tra le citate condizioni, perché, mentre la dichiarazione, solo formale, di irreperibilità necessita di essere controllata secondo le cadenze individuate dal legislatore, potendo tale condizione processuale risolversi con l'individuazione di un domicilio dell'interessato, lo stato di latitanza non può non permanere per tutto il tempo in cui il soggetto si sottrae volontariamente alla cattura e si astiene dal costituirsi" (Cass. 22.8.1996, Turchetti, che ha ritenuto manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata per violazione dell'art. 3 Cost). Ne consegue che il Tribunale di Roma non aveva alcun obbligo di procedere a nuove indagini prima di dichiarare la contumacia dell'RC, stante la legittima emissione del decreto di latitanza. Aggiungendosi a ciò la circostanza che il Tribunale di Roma non era a conoscenza dello stato di detenzione all'estero del ricorrente (essendo ininfluente che lo sapessero eventualmente il Ministero dell'Interno e quello della Giustizia, che nulla risulta abbiano comunicato all'autorità procedente), la declaratoria di contumacia è del tutto legittima, essendo regolare la notifica al difensore ex art 165 c.p.p. del decreto di citazione a giudizio, e non si ritiene possa configurarsi una violazione dell'art. 420 ter, 1 comma, c.p.p., e cioè di avere proceduto al dibattimento malgrado la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato. Se si premette che il ricorrente si era volontariamente sottratto alla custodia cautelare, che nessuna richiesta di estradizione era stata fetta per mancanza di cognizione della sua detenzione all'estero, che non si era verificata alcuna delle condizioni previste dal 4 comma dell'art. 296, che il ricorrente stesso non aveva manifestato alcuna volontà di costituirsi, facendo così cessare il suo stato di latitanza, e che nessuna istanza di rinvio era stata proposta, si deve concludere che il Tribunale non è stato assolutamente messo in condizione di valutare l'impedimento a comparire.
L'art. 420 ter, 1 comma, citato contiene, un decisivo inciso allorché precisa che l'impedimento deve "risultare", altrimenti si perverrebbe all'aberrante conclusione che il giudice, prima di procedere al dibattimento, dovrebbe fare un'indagine in ogni procedimento in cui l'imputato non presenzia per verificare se ciò sia dovuto "ad assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento".
Invece, la limitazione ai casi in cui l'impedimento "risulta" dagli atti del procedimento costituisce un giusto criterio di equilibrio tra il fondamentale diritto soggettivo dell'imputato di presenziare al dibattimento, in modo che questo si svolga in contraddittorio ed egli possa esercitare adeguatamente tutte le garanzie difensive previste dalla legge e l'esigenza collettiva (e anche individuale) di una celere ed efficiente amministrazione della giustizia, principi entrambi ora garantiti costituzionalmente dall'art. 111 Cost. Concludendo, il principio indicato dalla condivisibile e analitica sentenza Caridi, secondo il quale l'arresto dell'imputato all'estero "per altra causa" comporta la cessazione dello stato di latitanza, si applica solo alle ipotesi in cui l'autorità giudiziaria italiana procedente venga comunque a conoscenza dell'arresto, ma non riguarda nè la revoca dello stato di latitanza ne' l'illegittimità della declaratoria di contumacia, quando lo stato di detenzione non sia reso noto all'autorità giudiziaria italiana che procede, in quanto per l'imputato latitante, a differenza dell'imputato irreperibile, non sono necessarie nuove ricerche prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, e l'art 420 ter, 1 comma, c.p.p., si applica solo se l'impedimento a comparire "risulta" dagli atti. Con il secondo motivo di ricorso, l'RC ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, contestando che le chiamate in correità dell'ER ES e del EO siano credibili e suffragate da riscontri, mentre la Corte di merito non avrebbe tenuto conto di altre circostanza, favorevoli all'imputato.
Va, in primo luogo, rilevato che, con la memoria difensiva depositata il 3.6.2004, il ricorrente ha per la prima volta dedotta l'irritualità dell'acquisizione delle dichiarazioni rese in prime cura dal EO, ed acquisite in dibattimento, ove il coimputato non si era rifiutato di rispondere, per violazione dell'art. 513 c.p.p.. Si osserva che la deduzione è inammissibile per molteplici ragioni:
a) perché non ha costituito motivo di appello (art 606, 3 comma, c.p.p.); b) perché non dedotta con i motivi di ricorso, e quindi tardivamente in violazione dell'art. 585 c.p.p.; c) perché è generica, ex art. 581 lett. e) c.p.p., non comprendendosi gli esatti termini della questione proposta, che sembra riguardare l'art. 210 c.p.p., e non l'art. 513 dello stesso codice.
In ordine alle chiamate in correità, va ribadito che "neanche allorché sia denunziata in Cassazione la violazione dell'art. 192, 3 comma, c.p.p., può essere delibata in sede di legittimità una verità processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, allorquando la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto della regola e della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità, alle risultanze del quadro probatorio" (Cass. 21.6.1999 n. 9148). La sentenza sulla chiamata in correità si ricollega peraltro alla giurisprudenza (di carattere generale) sui limiti di valutazione della motivazione da parte del giudice di legittimità (si cita a solo titolo di esempio la sentenza a sezioni unite n. 18 del 24.9.2003). In particolare, poi, la Corte di Cassazione - proprio in tema di chiamata in correità - ha costantemente interpretato l'art. 192, 3 comma, c.p.p. nel senso che l'utilizzazione della chiamata di correo come prova diretta della colpevolezza dell'accusato, è subordinata all'esistenza di tre requisiti: la credibilità del soggetto (il confidente e l'accusatore); la credibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie;
l'esistenza di riscontri esterni dell'affidabilità (definiti dalla norma "elementi di prova che", valutati unitamente alle dichiarazioni del coimputato, "ne confermano l'attendibilità)" (Cass. 18.1.2000 n. 4888; Cass. sez. un. 19.4.1993 n. 1653; Cass. 98/13 272; 97/ 5649; 97/ 5036; di recente anche Cass. 26.1.2004 n. 8415). Nella specie, il giudice di merito si è senz' altro attenuto a tali principi, motivando la propria decisione nel merito, ritenendo intrinsecamente credibili le dichiarazioni dell'ER ES e del EO, perché dettagliate, disinteressate, essendo stato il EO già condannato con sentenza definitiva, e riscontrate: a) dai biglietti aerei che attestavano un viaggio compiuto dall'RC con il corriere AM PE il 18.8.1994; b) dalle dichiarazioni concordanti dell'altro imputato EL, il quale confermava quanto riferito dall'ER ES sulla circostanza che l'RC viaggiava con il falso nome di OM SI AZ;
c) dalle vicende inequivocabili del viaggio del RN su incarico dell'RC.
Essendo tale motivazione logica e congrua, e addirittura analitica in ordine al reato associativo (pag. 15-20 sentenza di appello), è insindacabile in sede di legittimità la diversa prospettazione delle risultanze probatorie fornita dal ricorrente.
L'ultimo motivo di ricorso, formulato peraltro dal solo imputato, ma non anche dal suo difensore, è palesemente infondato, essendo il calcolo della pena immune da censure, avendo il giudice di appello ritenuto il reato più grave quello di cui al capo c), e poi applicato dettagliatamente gli aumenti per la continuazione ex art. 81 c.p., pervenendo peraltro, attraverso la concessione delle attenuanti generiche, ad una riduzione consistente della pena, di quattro anni inferiore rispetto a quella inflitta in primo grado. È vero che il Tribunale aveva ritenuto il reato più grave quello di cui al capo b), ma in realtà è di pari gravita rispetto al capo c), essendo in entrambi contestate le violazioni degli artt. 110 c.p., 73, 1 e 6 comma, e 80, 2 comma, D.P.R. 309/90 per l'importazione nel territorio dello Stato, in due diverse occasioni, il 18.8.1994 e il 15.9.1994, di un quantitativo identico di kg. 16 di cocaina. Nel riformulare la pena, la Corte territoriale ha ben potuto ritenere come reato più grave, per poi calcolare gli aumenti dovuti alla continuazione, un delitto che sia come titolo del reato, sia come fatto concreto, è del tutto identico a quello ritenuto più grave dal Tribunale.
Anche RN GA, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per Cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione. Il motivo di ricorso, qualificato come unico, riguarda invece due questioni che vanno trattate distintamente.
La prima si concreta in una censura alla sentenza impugnata, che ha ritenuto l'attendibilità dei chiamanti in correità ER ES e EO, malgrado si tratti di dichiarazioni de relato per non avere i predetti mai conosciuto personalmente il ricorrente, e per averlo indicato come un ragazzo di NE, mentre all'epoca abitava in AN.
La chiamata in correità de relato, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, può costituire la prova della colpevolezza solo se è sorretta da adeguati riscontri estrinseci che devono riguardare specificamente il fatto che forma oggetto dell'accusa e la persona dell'incolpato, in quanto il minore tasso di affidabilità di una dichiarazione resa su accadimenti non direttamente percepiti dal dichiarante rende necessaria l'individualizzazione del riscontro (Cass. 10.4.2002 n. 24711; Cass.
7.12.2001 n. 17804; Cass. 25.10.2001 n. 43928; Cass.
2.11.1998 n.
1472). Nella specie, il RN è stato accusato (capo c)) di essere stato ingaggiato dall'RC per trasportare, nel settembre 1994, sedici kg. di cocaina dal Sud America. Il EO, in servizio all'aeroporto di Fiumicino, avrebbe garantito il passaggio del "corriere" al ritorno in Italia, senonché il RN, impaurito dei controlli all'aeroporto di CA, ha ivi "abbandonato frettolosamente" la sostanza stupefacente.
L'esposizione dei fatti da parte dei chiamanti in correità appare reale e credibile, ma, trattandosi di chiamata de relato, occorre accertare la presenza del riscontro individualizzante. Come ha logicamente e correttamente ritenuto la Corte di merito, "al processo è stato acquisito il riscontro documentale delle indicazioni provenienti dall'ER ES e dal EO, rappresentato dai biglietti aerei rilasciati al RN, tra i quali, appunto, quelli per la tratta Roma-CA-Bogotà-Roma sui voli del 13 e del 15 settembre 1994".
È evidente che il riscontro è rilevante, perché documentale, ed individualizzante, perché i biglietti sono intestati al RN, per cui nella specie vi è un conforto probatorio certo alle chiamate in correità, peraltro plurime, ancorché de relato, ed il riscontro è indubbiamente individualizzante, perché direttamente riferito alla persona del ricorrente, e del tutto insignificante è la circostanza sull'attribuzione del luogo di residenza (peraltro in zona vicina a quella indicata dal ricorrente), che costituisce un particolare che non può inficiare l'individuazione del complice, provata attraverso l'acquisizione dei biglietti per i voli intercontinentali.
La seconda questione prospettata dal RN riguarda la configurabilità del delitto di detenzione al fine di importazione di cocaina (art. 73 D.P.R. 30990) contestata dal ricorrente, in quanto non è dato sapere se egli sia mai entrato in possesso della sostanza stupefacente che doveva ritirare all'estero, e, anche in caso affermativo, l'abbandono della stessa sostanza all'aeroporto di CA non consentirebbe di ritenere consumato il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Va premesso che il RN è stato giudicato in Italia, ricorrendo la condizione di cui all'art. 9, 1 comma, c.p., contestata nel capo di imputazione, i ricorrendo le condizioni per la perseguibilità del reato commesso in territorio estero dal cittadino italiano, e cioè che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisca la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, e che il cittadino si trovi nel territorio della Stato.
Trattasi, quindi, nella specie, così come contestato, di reato di detenzione illecita, e non di importazione, di cocaina. La giurisprudenza consolidata di legittimità ha costantemente ritenuto che il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la sostanza stupefacente, ma va inteso come disponibilità di fatto di questa, realizzata anche senza l'esercizio continuo di un potere manuale, mediante l'attrazione di essa nell'ambito della sfera di custodia del soggetto attivo (Cass. 9.6.1997, Satanassi;
Cass. 27.2.1995, Malservigi).
Nella specie, pertanto, non vi è alcun dubbio sulla disponibilità della sostanza stupefacente da parte del ricorrente, che la ha "abbandonata frettolosamente" per timore dei controlli all'aeroporto di CA (dove il RN non era "coperto" dal EO), come si evince dalle chiamate in correità, ritenute attendibili, essendo anche logica l'esposizione dei fatti da parte dei chiamanti in correità e recepita dai giudici di merito.
In conclusione, per le ragioni esposte, i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004