Sentenza 1 marzo 2013
Massime • 1
Le notificazioni all'imputato latitante devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia o d'ufficio sino a quando non sia stata processualmente accertata la cessazione della latitanza, senza che sia necessaria la rinnovazione delle ricerche ad ogni passaggio di fase o grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2013, n. 29503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29503 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/03/2013
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 777
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 33606/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA NV N. IL 15/04/1980;
avverso l'ordinanza n. 27/2012 TRIBUNALE di LODI, del 09/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, il quale ha chiesto che si annulli l'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il cittadino albanese HA NV - condannato, con sentenza 10 luglio 2008 del Tribunale di Lodi, divenuta irrevocabile il 30 giugno 2009, nell'ambito di un procedimento nel quale era stato dichiarato latitante (con decreto del 27 maggio 2005) - ha proposto incidente contestando la validità del relativo decreto, in quanto egli, regolarmente residente a Sassuolo sino al 23 maggio 2005, in quella data aveva fatto ritorno in Albania, varcando la frontiera con il proprio passaporto, stabilendosi nei Comune di Bubq con il suo nucleo familiare, e sul presupposto che le ricerche compiute, anche da ultimo, prima della notifica della sentenza, dovevano ritenersi insufficienti, in quanto nell'impresa ove aveva lavorato in Italia sino al 21 maggio 2005 (la Vega s.r.l.) era impiegato suo fratello, che ove interpellato, "avrebbe potuto fornire indicazioni utili, al fine di reperirlo", ha contestualmente chiesto, in via principale, che venisse dichiarata la non esecutività della sentenza di condanna, notificata in data 15 maggio 2009 al difensore di ufficio;
in via subordinata la restituzione nel termine per proporre impugnazione.
2. L'incidente è stato respinto dal Tribunale collegiale di Lodi, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 9 giugno 2012, nella quale si rileva: che sia gli accertamenti che avevano preceduto l'emissione del decreto di latitanza, sia quelli compiuti per la notifica della sentenza risultavano completi;
che in particolare non era esigibile un'attività di ricerca nello stato d'origine, atteso che la circostanza che il HA fosse ritornato nel proprio paese non era assolutamente nota;
che l'istanza di restituzione in termini, era inammissibile in quanto proposta tardivamente, posto che il HA era stato arrestato il 16 settembre 2011, in esecuzione della sentenza di cui trattasi.
3. Avverso questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce: violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata effettuazione di esaurienti ricerche prima dell'emissione dei decreti di irreperibilità che avrebbero consentito senz'altro di accertare la residenza all'estero del suo assistito nel Comune di nascita (Bubq).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutte le censure mosse all'ordinanza impugnata sono prive di fondamento e l'impugnazione deve quindi essere rigettata. Con riferimento alla questione attinente all'invalidità del decreto di latitanza, risulta assorbente il preliminare rilievo che la validità di esso e l'esaustività delle previe ricerche (le quali, per altro, come evidenziato nel provvedimento impugnato, vennero condotte sia nel luogo di residenza - Sassuolo - sia presso il luogo di lavoro - Fiorano Modenese ove aveva sede la Vega s.r.l., dalla quale il HA si era dimesso il 21 maggio 2005 - non sono mai state messe in discussione nella fase di cognizione e che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5A 27/10/98, Vista, rv. 213.075) una volta che la latitanza sia stata dichiarata sulla base di quanto risultante agli atti, le notifiche all'imputato che si trovi in tale condizione debbono essere effettuate nelle forme prescritte dall'art. 165 c.p.p. sino a quando non ne sia stata processualmente accertata la cessazione, senza che sia necessaria la rinnovazione delle ricerche ad ogni passaggio di fase o grado (in tal senso, anche Sez. 1, n. 43140 del 28/09/2004 - dep. 04/11/2004, Guzel, Rv. 231021), fermo restando, per altro, che anche prima della notifica della sentenza di condanna sono state condotte ricerche dell'imputato, dalle quali era emerso che dal 17 ottobre 2006 lo stesso era stato cancellato dall'anagrafe del Comune di Sassuolo e che lo stesso non risultava detenuto, come da attestazione del DAP del 4 maggio 2009.
1.1 Per completezza di esposizione va per altro ribadito, che secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale che il Collegio ritiene di dover senz'altro condividere, l'obbligo di disporre le ricerche, ai fini del decreto di irreperibilità, anche all'estero, sorge soltanto se le ricerche svolte nel territorio dello Stato consentano di individuare la località ove l'imputato dimori o eserciti abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, possano utilmente effettuarsi le ricerche per l'accertamento di un esatto indirizzo (Sez. 2, n. 22662 del 18/02/2009 - dep. 29/05/2009, Rapce, Rv. 244726), eventualità questa che nel presente giudizio, riposa soltanto su non verificabili deduzioni in fatto del ricorrente.
2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013