Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2002, n. 12838
CASS
Sentenza 16 dicembre 2002

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (conv. con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 4), in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui offre l'interpretazione autentica del novellato art. 442 comma 2 cod. proc. pen., che ha ammesso il giudizio abbreviato anche per i reati punibili con l'ergastolo, stabilendo che l'espressione "pena dell'ergastolo" debba essere riferita "all'ergastolo senza isolamento diurno", in quanto deve escludersi che risulti violato il diritto di difesa dell'imputato che, prima di tale norma interpretativa, abbia richiesto il giudizio abbreviato per una serie di reati puniti con l'ergastolo, al quale, per effetto delle disposizioni sul concorso di reati, debba essere aggiunta anche la sanzione dell'isolamento diurno, dal momento che l'art. 8 del cit. decreto-legge ha dettato una specifica disciplina transitoria, prevedendo che in tali casi, qualora sia stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 4-ter comma 2 della legge 5 giugno 2000, n. 144 (di conversione del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82), l'imputato possa revocare la richiesta precedentemente presentata (la Corte ha precisato come tale disposizione transitoria, attraverso la facoltà di revoca, riconosca all'interessato il pieno esercizio del suo diritto di difesa, rimettendogli la scelta sul se sottoporsi o meno al rito speciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2002, n. 12838
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12838
    Data del deposito : 16 dicembre 2002

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