Sentenza 16 dicembre 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (conv. con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 4), in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui offre l'interpretazione autentica del novellato art. 442 comma 2 cod. proc. pen., che ha ammesso il giudizio abbreviato anche per i reati punibili con l'ergastolo, stabilendo che l'espressione "pena dell'ergastolo" debba essere riferita "all'ergastolo senza isolamento diurno", in quanto deve escludersi che risulti violato il diritto di difesa dell'imputato che, prima di tale norma interpretativa, abbia richiesto il giudizio abbreviato per una serie di reati puniti con l'ergastolo, al quale, per effetto delle disposizioni sul concorso di reati, debba essere aggiunta anche la sanzione dell'isolamento diurno, dal momento che l'art. 8 del cit. decreto-legge ha dettato una specifica disciplina transitoria, prevedendo che in tali casi, qualora sia stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 4-ter comma 2 della legge 5 giugno 2000, n. 144 (di conversione del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82), l'imputato possa revocare la richiesta precedentemente presentata (la Corte ha precisato come tale disposizione transitoria, attraverso la facoltà di revoca, riconosca all'interessato il pieno esercizio del suo diritto di difesa, rimettendogli la scelta sul se sottoporsi o meno al rito speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2002, n. 12838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12838 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MORELLI FRANCESCO PRESIDENTE
1. Dott. COSENTINO US CONSIGLIERE
2. Dott.DI JORIO GIORGIO
3. Dott. PODO CARLA "
4.Dott.AC ALBERTO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) EL AN N.
2) PI NT N.
3) EO AN N.
4) NO US N.
5) DERT NT N.
6) AN AN N. 7) INDACO FILIPPO N. 8) LIGGIERI GIAMPAOLO N.
9) CO LO N.
10) CO ER N.
11) RE GA N.
12) PI UM N.
12838/ 03 38
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/12/2002
SENTENZA
N. 01266/2002
REGISTRO GENERALE
N. 012631/2002
IL 11/02/1973
IL 18/05/1967
IL 18/11/1968
IL 01/01/1937
IL 13/10/1962
IL 21/10/1954
IL 31/12/1962
IL 13/06/1967
IL 22/07/1970
IL 28/10/1974
IL 07/11/1965
IL 18/12/1967
14) ST BA N. IL 19/02/1958
N. IL 12/04/1953 15) DA NT
N. IL 17/01/1951 16) LA NT
N. IL 13/01/1974 17) LA US
avverso SENTENZA del 21/12/2000
CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
AC ALBERTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Dutonis Albano che ha concluso per l'inammissibilità nei confronti di bell'Ante MU, UD IP, LI UP, CO ER, Home Gueters PU ER, Restuccie Sebastions;
- Peril rigetto dei ricorsi di CO sutarins, CA UE, LU GI, FO RA, CO angelo, PR RT, UO Autonino, idre utano ilie livslipe. Per l'ouellemento senza riavio limitatamente all' aggrovente stell' Art. 629 k.p. 1 mei confronti di ON EU e rigetto nel resto. Udito, per la parte civile, l'Avv. Excentia Prolo Reagle del foro di Siracuse.
Udit difensor Avv.Giambattiste Rizze stel foro di Siracusa per EL معنی LIi MI e in sostituzione dell'AW. IA Troie suche
Giampaols; AW. WO NZ del food Catoria jer luguo Give/fc nouché l'AW. Musco Euto del forsoli Cateria. l'AN- LU RU del foro di Siracuse for Marie Gartons. Favallo Gionfraves;
l'AW. OL LU stel foro of Milano I'Aw. Quton's Manago del for di Reggio Callie jeper Cotones LE Svolgimento del processo
All'esito di un complesso procedimento promosso per i reati di associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione ed altro, con sentenza del 21 dicembre 2000, la
Corte di assise di appello di Catania - in parziale riforma della sentenza emessa dalla
Corte di assise di Siracusa il 13 maggio 1999 ha, per quello che qui interessa, così statuito, confermando nel resto le determinazioni assunte con la sentenza di primo grado in riferimento alla posizione dei sottoindicati imputati: ha dichiarato LA NO colpevole dei reati ascrittigli, fatta eccezione per i reati di cui ai capi T1), U1), Z1), C2), D2), ed 12) dell'imputazione, e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato, applicati gli artt.
4-ter, commi 2 e 3, lett. b), della legge n. 144 del 2000 e 7 del d.l. n. 341 del 2000, alla pena dell'ergastolo; ha dichiarato LA PE colpevole dei reati ascrittigli, fatta eccezione per i reati di cui ai capi T1), C2), ed I2) dell'imputazione, e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni tredici e mesi uno di reclusione e lire sette milioni di multa;
ha dichiarato PI NO colpevole dei reati di cui ai capi B1), Z), A1), ed O1) dell'imputazione, e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione e lire sei milioni di multa;
ha confermato la sentenza di primo grado con la quale DA NO è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi G1), H1) ed M1) della imputazione, e, ritenuta la continuazione, è stato condannato alla pena di anni undici di reclusione e lire cinque milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella legale durante l'espiazione della pena;
ha confermato la sentenza di primo grado con la quale EL MI è stato dichiarato colpevole del delitto di cui al capo C2) della imputazione, e, unificato tale reato sotto il vincolo della continuazione con il delitto per il quale il medesimo riportò condanna alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione e lire
800.000 di multa con sentenza della Corte di appello di Catania del 30 settembre 1997, ha rideterminato la pena complessiva in anni nove e mesi sei di reclusione e lire quattro milioni di multa, condannandolo, altresì, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella legale durante l'espiazione della pena;
ha dichiarato EO LE colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato, applicati gli artt.
4-ter, commi 2 e 3, lett. b), della. legge n. 144 del 2000 e 7 del d.l. n. 341 del 2000, alla pena dell'ergastolo; ha dichiarato NO PE colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione e alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
ha confermato la sentenza di primo grado con la quale DERT ON è stato dichiarato colpevole del delitto di cui al capo E1) della imputazione, qualificato il fatto a titolo di tentativo, e condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione e lire 1.800.000 di multa, nonchè alla interdizione dai pubblico uffici per anni cinque;
ha dichiarato AN RA colpevole del reato di cui agli artt. 110 e
416-bis cod. pen., e lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione;
ha dichiarato DA IP colpevole dei reati ascrittigli e lo ha condannato allapena di anni sedici di reclusione;
ha confermato la sentenza di primo grado con la quale IG GI è stato dichiarato colpevole del delitto di cui al capo A) della imputazione e, esclusa l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., e, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla ulteriore aggravante contestata, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
ha confermato la sentenza di primo grado con la quale CO LO (classe
1970) è stato dichiarato colpevole dei delitti di cui ai capi A), esclusa l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., e C2) della imputazione, e, unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle ulteriori aggravanti cointestate, lo ha condannato
2 alla pena di anni sette di reclusione e lire 2.500.000 di multa, nonchè alla interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed a quella legale durante l'espiazione della pena;
ha confermato la sentenza di primo grado con la quale CO IE è stato dichiarato colpevole del delitto di cui al capo A) della imputazione, esclusa l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., e, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla ulteriore aggravante contestata, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
ha dichiarato RE AE colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
ha confermato la sentenza di primo grado con la quale PI RT è stato dichiarato colpevole del delitto di cui al capo E1), qualificato il fatto a titolo di tentativo, e lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione e lire
1.800.000 di multa, nonchè alla interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
ha dichiarato ZO ER colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione, e lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione;
ha dichiarato ST IA colpevole dei reati di cui ai capi O1) ed
L2) della imputazione, e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione e lire quattro milioni di multa.
Il procedimento ha riguardato numerosi episodi delittuosi, in particolare omicidi ed estorsioni, riferiti ad un sodalizio di tipo mafioso operante nella provincia di
Siracusa. Nel tracciare la dinamica secondo la quale il fenomeno mafioso si sarebbe diffuso ed articolato nelle singole realtà periferiche, i giudici del merito hanno sottolineato come la più vasta organizzazione mafiosa operante in Sicilia, vale a dire
"Cosa Nostra", avrebbe tradizionalmente sviluppato la propria presenza nella zona di
Palermo, diradando invece le proprie strutture nelle regioni orientali dell'isola, al punto che in Catania si è avuta contezza di una sola "famiglia”, rappresentata dal clan
3 Santapaola-Ercolano. Nelle zone orientali, dunque, la realtà mafiosa sarebbe stata pertanto occupata da una pluralità di strutture, anche se le cellule locali di “Cosa
Nostra" avrebbero generalmente svolto ruoli di primo piano. Da varie sentenza passate in giudicato, infatti, era emerso che gruppi di criminalità organizzata operanti in Catania ed in varie zone della Sicilia orientale, tra cui la provincia di Siracusa, si erano evoluti in sodalizi di tipo mafioso collegandosi, per l'interscambio di uomini e mezzi, con il clan Santapaola-Ercolano. Al tempo stesso, era peraltro anche emerso che i principali gruppi catanesi concorrenti di "Cosa Nostra" (i "Cursoti", il clan
LL, nelle sue varie articolazioni, il clan LA, ecc.), avevano a loro volta fornito appoggio alle aggregazioni locali in contrasto con i referenti, parimenti locali, della già indicata "famiglia” catanese di "Cosa Nostra". Gruppi locali, quindi, in origine caratterizzati da circoscritta valenza e spessore operativo, avrebbero nel tempo subito una sorta di riconversione, emulando l'atteggiamento delle organizzazioni mafiose più note ed estese, ed intessendo rapporti di collegamento con esse così da poterne utilizzare il relativo "prestigio". Il sodalizio oggetto del presente procedimento – sottolineano i giudici del merito - si iscriverebbe appieno in tale quadro di riferimento, fornendo così lettura adeguata anche a numerosi episodi delittuosi. Il gruppo facente capo a LA NO, infatti, operante nelle zone più meridionali della provincia di Siracusa, era collegato ad altri gruppi analoghi, a loro volta presenti ed attivi nel capoluogo aretuseo ed in altri centri limitrofi;
tutti questi gruppi, consorziati all'interno di un cartello che vedeva confluite le associazioni degli AP, dei DO e dei TR, erano a loro volta collegati con la
"famiglia” catanese di "Cosa Nostra". In senso inverso operavano, invece, le strutture locali collegate con i concorrenti catanesi del clan Santapaola-Ercolano, e tra questi, in particolare, i gruppi collegati al clan LL: e di ciò sottolinea la pronuncia di appello - varie vicende omicidiarie ed estorsive hanno rappresentato adeguato banco di prova, così come lo sarebbero le sentenze passate in giudicato, con le quali sono stati condannati alcuni affiliati del gruppo TR e lo stesso LA NO.
4 Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati suddetti, rassegnando motivi vari a sostegno dell'interposto gravame.
Nell'interesse di LA NO sono stati presentati distinti motivi, articolati in ragione dei vari episodi delittuosi in ordine ai quali è stata affermata la di lui penale responsabilità. In riferimento all'omicidio commesso in danno di RU
RA e reati connessi, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge, incentrandosi in particolare le doglianze sulla circostanza che i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a ripercorrere la decisione di primo grado, incorrendo negli stessi errori già denunciati nei motivi di appello, specie sotto il profilo della violazione dei canoni di valutazione probatoria riferiti alle varie fonti dichiarative, giungendo ad una ricostruzione che integrerebbe, a dire della difesa del ricorrente,
«un travisamento delle prove processuali». Contraddittorie sarebbero, infatti, le dichiarazioni rese in ordine al luogo in cui si sarebbe svolto l'incontro relativo alla preordinazione del delitto, al movente omicidiario, alla preparazione pomeridiana della esecuzione, alla fase esecutiva del delitto. Al tempo stesso, la Corte non avrebbe adeguatamente considerato le contrarie risultanze che, rispetto a quelle dichiarazioni sarebbero state offerte da altre emergenze probatorie, quali la perizia medico-legale ed il mancato rinvenimento di tracce di sparo sulla persona del Cataneo, malgrado il tempestivo prelievo, così come non sarebbe stato effettuato un pertinente controllo di attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaborante AR, vuoi sul piano generico che su quello specifico.
Identiche sono le censure che la difesa del LA svolge anche in relazione all'omicidio commesso in danno di LI IA e LI RA. Varie,
ed analiticamente passate in rassegna, sono infatti le contraddizioni che minerebbero l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti in ordine al movente omicidiario;
accanto a ciò, nessuno dei quattro moventi asseritamente indicati, sarebbe comprovato da adeguati riscontri, ma, anzi, smentito da elementi di opposto segno. La Corte, inoltre, avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile a titolo di concorso morale, avendo questi - si puntualizza nel ricorso - «limitato la sua condotta
5 nell'avere approvato e fatta propria la decisione adottata da altri»: una condotta, dunque, che esulerebbe dal contesto dell'art. 110 cod. pen., in quanto di acquiescenza asettica alle altrui decisioni illecite», cosicchè la sentenza impugnata risulterebbe viziata per violazione di legge e per manifesta illogicità della motivazione.
Non dissimili, nella sostanza, i motivi che la difesa di LA NO
sviluppa in relazione al duplice omicidio commesso in danno di NI RA e
SP RO e per il tentato omicidio ai danni di NO AU e reati connessi, denunciando il ricorrente mancanza di motivazione, inosservanza delle norme processuali, erronea applicazione della legge penale, nonchè manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti. Ad avviso del ricorrente, infatti, i giudici del merito avrebbero utilizzato le dichiarazioni dei collaboranti, in violazione dei canoni di valutazione probatoria, malgrado le asseritamente vistose contraddizioni e l'assenza di riscontri: contraddizioni che sottolinea il ricorrente - riguarderebbero, come si puntualizza nell'atto di impugnazione, il movente omicidiario, la fase di preordinazione e quella esecutiva dei delitti, i soggetti agenti ed i mezzi usati. In particolare, specie per ciò che attiene alla ricostruzione della dinamica dei fatti in occasione dell'agguato, i giudici del merito si sarebbero spinti sul piano di enunciazioni ipotetiche, dandosi per scontato, si afferma in ricorso, che il NI avrebbe «avvistato gli occupanti della Thema individuandoli in TR e TR», con la conseguenza di rendere «incongruente...la retromarcia del NI per andare
- incontro alla morte». Contrastanti emergenze sarebbero poi desumibili dalla sentenza impugnata, tanto in ordine alle armi usate che in merito al ritrovamento di una autovettura Thema. Ancora una volta, il tutto si rifletterebbe su una erronea interpretazione della prova ed una violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., giacchè - afferma il ricorrente - una corretta lettura delle risultanze processuali avrebbe dovuto far risalire ai due collaboranti, IN e TR, «la decisione autonoma e la esecuzione materiale dell'omicidio, al di fuori di qualsiasi mandato ricevuto dal ricorrente e al di fuori di qualsiasi logica di gruppo».
6 Anche in relazione all'omicidio commesso in danno di IA AT, la difesa di LA NO propone ricorso per mancanza di motivazione, inosservanza delle norme processuali, erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti. Pure per tale episodio, infatti, si registrerebbe violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e travisamento dei fatti, in considerazione delle «inconciliabili contraddizioni>> che si coglierebbero nelle dichiarazioni dei vari collaboranti escussi, tanto in ordine alla fase preparatoria che a quella esecutiva dell'omicidio così come, infine, anche in relazione a quella successiva al crimine: contraddizioni che la sentenza impugnata si sforzerebbe di ricomporre, «distorcendo, con tale forma di pregiudiziale giustificazionismo, la interpretazione realistica degli atti processuali, con ciò stesso determinando un travisamento delle risultanze probatorie».
Per PI NO e LA NO si propone ricorso in relazione ai capi Z) ed A1), concernenti le lesioni in danno di Di DE IA, per carenza di motivazione, per inosservanza di norme processuali, per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. Le dichiarazioni dei collaboranti sarebbero, infatti, generiche, contraddittorie e prive di riscontri e la sentenza impugnata opererebbe un travisamento dei fatti, in quanto sostituirebbe alle risultanze processuali una «interpretazione personale», attribuendo «ai dichiaranti volontà operative» che non troverebbero riscontro nelle prove acquisite. La sentenza impugnata avrebbe inoltre omesso di motivare in ordine alla richiesta subordinata di esclusione della aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 - trattandosi di circostanza che prevede una duplice ipotesi alternativa la quale, ad avviso dei ricorrenti, non ne consentirebbe l'applicazione ai compartecipi in associazione mafiosa ed avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alla richiesta
-
concessione delle attenuanti generiche in favore del PI.
Nell'interesse di PI NO, LA NO e LA PE viene proposto ricorso in relazione ai reati di cui ai capi B1), C1) e D1), concernenti l'estorsione ai danni di NO ER e RI, titolari della concessionaria
7 Piaggio, e reati connessi, sempre per carenza di motivazione, violazione di legge, sostanziale e processuale, nonchè illogicità manifesta della motivazione e travisamento dei fatti. Per PI, in particolare, si lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e travisamento dei fatti, in quanto l'unica fonte di accusa non soltanto non sarebbe stata confermata da altri elementi, ma addirittura ne sarebbe stata smentita l'attendibilità; per LA NO e LA PE, poi, le dichiarazioni rese dal collaborante OT AO, sarebbero generiche e non riscontrate e inutilizzabili in quanto il dichiarante non avrebbe indicato la fonte de relato. Si ripropone, inoltre, la questione relativa alla aggravante di cui all'art. 7 del d.l n. 152 del 1991, che sarebbe altresì incompatibile con l'altra aggravane contestata e prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., in quanto rappresenterebbero gli stessi contenuti giuridici e le stesse finalità operative». Mancherebbe, infine, qualsiasi motivazione in relazione alla richiesta concessione delle attenuanti generiche da applicare al PI ed al LA PE.
Identici i vizi denunciati nell'interesse di LA NO e LA
PE in relazione alle estorsioni commesse ai danni di AN RA (capo
F1), RU IA e RU EA (capi R1) ed S1), NU PE
NU RA e NU ON (capi N2) ed O2), nonchè ai danni di ID
IA (capo P2), e reati connessi. Quanto al primo di tali episodi la Corte avrebbe ritenuto credibili le dichiarazioni rese dal collaborante NO, già condannato per estorsioni ai danni dei gestori delle pompe funebri di Pachino, senza
' considerare che da quelle vicende emergeva l'attività illecita svolta dallo stesso
NO autonomamente ed al di fuori del gruppo LA. Inutilizzabili, a norma dell'art. 195 cod. proc. pen., sarebbero, poi, le dichiarazioni indirette rese dal collaborante ES AU. Quanto alla estorsione ai danni di RU IA
ed EA, titolari delle concessionarie FIAT di Avola e Siracusa, le dichiarazioni del
NO sarebbero prive di riscontro e smentite da opposte risultanze, mentre non possono fungere da elemento di verifica le dichiarazioni rese da ET IO, in quanto le stesse vertono su fatti appresi proprio dallo stesso NO, suo convivente.
8 Circa l'estorsione commessa ai danni dei NU, l'impugnata sentenza sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, in quanto avrebbe negato la sussistenza di un rapporto societario tra gli stessi NU ed i LA, malgrado le dichiarazioni dei collaboranti NO e TR ne abbiano confermato i contenuti e le attività. La
motivazione della sentenza sarebbe inoltre contraddittoria, perchè, da un lato, ha escluso che esistesse un rapporto societario e, dall'altro, ha ammesso che esisteva, individuandolo però come un fenomeno estorsivo. Analoghe le considerazioni svolte anche in relazione alla estorsione ai danni di ID IA, essendosi i giudici basati esclusivamente sulle dichiarazioni di costui, non riscontrate da altri elementi e neppure supportate contrariamente a quanto dedotto dalla sentenza impugnata
-
dalla deposizione del collaborante NO. Ancora una volta si propone, poi, la questione relativa alla compatibilità della aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, e si lamenta l'omessa motivazione in merito alla richiesta di attenuanti generiche per LA PE.
Carenza di motivazione, violazione di legge, sostanziale e processuale, motivazione manifestamente illogica e travisamento dei fatti vengono lamentati anche, nell'interesse di DA NO, LA NO e LA
PE, in relazione alle estorsioni commesse ai danni di TE AO, AP
RA e LF EN (capi G1), H1), L1), M1) ed N1). Ancora una volta, la sentenza sarebbe inficiata dalla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.,in quanto ritiene che le uniche dichiarazioni accusatorie del collaborante NO trovino riscontro nelle dichiarazioni della collaborante ET IO, la quale, invece, non può fungere da teste di riscontro, avendo la stessa sempre ammesso che la sua unica fonte de relato era lo stesso NO, suo convivente. Dagli atti, invece, deducono i ricorrenti, emergerebbe che le estorsioni contestate rientravano nel novero delle attività personali compiute dal NO, con concorrenti vari e al di fuori del gruppo
LA. Si sottolinea, infine, un errore di data in cui sarebbe incorso il NO
nell'indicare l'epoca in cui si sarebbe svolto un pranzo in occasione del quale sarebbe stata raggiunta l'intesa tra estorsori ed estorti. Anche in questo caso si
9 propone la questione relativa alla mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 e si lamenta la omessa motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche richieste in favore di DA NO e
LA PE.
Gli identici vizi sono denunciati anche nei motivi di ricorso rassegnati nell'interesse di PI NO, LA NO e LA PE in relazione alla estorsione in danno di BÈ PE e BÈ IA (capi O1),
P1) e Q1), e reati connessi. Per PI, la Corte avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni della parte offesa BÈ PE, interpretando erronamente una frase che il PI, preoccupato per la gravità della situazione, avrebbe rivolto all'«amico BÈ» invitandolo a pagare. Si contesta, ancora, la compatibilità della aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 con quella di cui all'art. 628, terzo comma, n, 3, cod. pen., e vi sarebbe carenza di motivazione in ordine alla richiesta concessione delle attenuanti generiche. Quanto al LA
NO e LA PE, si evidenzia come il collaborante NO abbia collocato temporalmente la vicenda estorsiva in un'epoca in cui il gruppo LA non era stato ancora creato. Si lamenta, poi, la mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, reputata incompatibile tanto con la qualità di partecipe ad associazione mafiosa, che in rapporto alla aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod.pen., e si denuncia l'omessa motivazione in relazione alla richiesta concessione delle attenuanti generiche in favore di LA PE.
Sempre per carenza di motivazione, violazione di legge, processuale e sostanziale, illogicità di motivazione e travisamento dei fatti, vengono dedotti i motivi di ricorso nell'interesse di LA NO, in relazione alla estorsione in danno di RA IC AR e reati connessi (capi A2) e B2), ed a quella commessa ai danni di SU EL (capi E2), F2) e G2) e reati connessi. Quanto al primo episodio, si contesta la congruità delle dichiarazioni rese dal NO, da reputarsi unica fonte di prova, giacchè, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non possono valere a conferma le dichiarazioni rese dall'IN e al TR, perchè
10 non riferibili con certezza a quella vicenda. Inoltre, dalla versione offerta dalla parte lesa emergerebbe che i fatti sono riconducibili esclusivamente ad una iniziativa personale del NO. Analoghe considerazioni vengono svolte anche in relazione all'altra estorsione, posto che tanto le dichiarazioni del NO che quelle degli altri collaboranti sarebbero contraddittorie, generiche e non riscontrate. Si lamenta, poi, ancora una volta, l'omessa motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991.
Vari i motivi articolati nell'interesse di EL MI. Nel primo si lamenta violazione dell'art. 606 lett. d), cod. proc. pen., per mancata assunzione di prova decisiva. Si lamenta, infatti, il mancato espletamento, tanto in primo che in secondo grado, della ricognizione personale dell'imputato da parte della persona offesa IR PE, contestandosi le motivazioni al riguardo addotte nei due gradi di merito. Si lamenta, poi, violazione di legge e illogicità della motivazione.
Sostiene, infatti, il ricorrente, che la Corte territoriale avrebbe fondato la condanna del EL sulle sole due chiamate in reità operate dal NO e dal AR, incorrendo in violazione di legge sotto il profilo della violazione dei canoni normativi che presiedono all'apprezzamento probatorio della chiamata in reità, erroneamente equiparata alla chiamata in correità, correlativamente andando incontro a vizio di manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata avrebbe inoltre omesso di scrutinare correttamente l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti ed i riscontri esterni alle relative propalazioni, non potendo a ciò soccorrere le dichiarazioni di
ET IO, ex convivente del NO, sua fonte diretta. La sentenza, inoltre,
avrebbe omesso di esaminare in modo approfondito le contraddizioni tra i dichiaranti, la loro personalità e le produzioni documentali asseritamente dimostrative della relativa inattendibilità. Viene poi dedotta, come quarto motivo, la insussistenza della aggravante dell'aver commesso l'estorsione in più persone riunite, in quanto dagli atti emergerebbe che la parte offesa avrebbe chiarito che gli autori del fatto «venivano uno alla volta». Si denuncia, come quinto motivo, la insussistenza della aggravante di appartenente alla associazione mafiosa denominata TR. Si osserva al riguardo che
11 i secondi giudici hanno escluso l'aggravante ma non sarebbero intervenuti «perchè di fatto la prima sentenza non aveva tenuto conto dell'aggravante nella commisurazione del trattamento sanzionatorio», il che fa insorgere il ricorrente il quale deduce che l'imputato «ha comunque interesse ad essere assolto rispetto ad una fattispecie aggravata che gli è estranea». Viene prospettata, inoltre, violazione di legge nella parte in cui la sentenza ritiene che la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n.
152 del 1991 possa concorrere con quella prevista dal combinato disposto degli artt.
629 cpv. e 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. e si censura la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui motiva la sussistenza della aggravante richiamando l'estorsione ai danni di LI LU, posto che nella relativa sentenza tale aggravante era stata esclusa. Si lamenta, infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Negli atti di ricorso proposti nell'interesse di EO LE si prospettano plurime censure, variamente articolate in relazione ai singoli episodi delittuosi contestati. In linea generale si deduce, anzitutto, violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in rapporto all'art. 192 dello stesso codice. Ad avviso del ricorrente, infatti, la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare il criterio logico di valutazione della attendibilità dei collaboratori di giustizia, ragion per cui, non avendo superato tale primo stadio ove un corretto metodo di euristica probatoria
-
avrebbe impedito l'apprezzamento e l'utilizzazione delle relative dichiarazioni - la
Corte stessa non avrebbe potuto passare alla valutazione dei cosiddetti riscontri esterni. Ciò in quanto, rammenta il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni avuto modo di affermare che, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità il giudice deve, in primo luogo, sciogliere il problema della credibilità del dichiarante;
in secondo luogo verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante e, infine, deve esaminare i riscontri esterni. In relazione all'omicidio di RU RA (capi I) ed L), si mettono in particolare risalto le notevoli discrasie che incrinano la ricostruzione dei fatti offerta dai collaboranti;
l'errore di ritenere le dichiarazioni riscontrate da conferme di fonti
12 de relato dello stesso dichiarante, avuto riguardo alla giurisprudenza in tema di cosiddetta confessione stragiudiziale;
l'inattendibilità le contraddizioni e l'assenza di effettivi riscontri in merito alle dichiarazioni del Marci tali non potendosi
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legittimamente qualificare gli elementi circostanziali del fatto di sangue - così come censurabili sono le considerazioni che la sentenza svolge a proposito del mancato reperimento della perizia sullo stub e delle ipotesi che congetturalmente i giudici del merito hanno articolato in merito alle condotte che l'imputato avrebbe potuto realizzare per «far sparire le tracce dei residui di sparo dalle mani». Anche per le lesioni personali ai danni di Di DE IA e reati connessi (capi Z) ed A1) e per l'estorsione e reati connessi, commessi ai danni di NO RI e NO
ER, titolari della Concessionaria “PIAGGIO" di Avola (capo B1), si lamenta erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, trattandosi di affermazioni de relato, non riscontrate e contraddittorie. Si censura, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, mentre per gli altri reati non sarebbe stata dimostrata la sussistenza dei relativi presupposti in fatto. Quanto al reato associativo contestato al capo A) della rubrica, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, in ordine alla sussistenza o meno di un collegamento tra il gruppo
TR e "Cosa Nostra”, e laddove - malgrado le contrarie affermazioni di principio – deduce la qualità di associato dai reati fine. Inoltre, la stessa pronuncia avrebbe omesso di dimostrare l'esistenza sul territorio di una associazione di stampo mafioso, nè avrebbe fornito adeguata dimostrazione della "proiezione esterna” di tale sodalizio criminoso nei confronti della popolazione circostante, non potendosi certo desumere tale aspetto da singoli episodi di estorsione. La Corte, ancora, non avrebbe neppure indicato gli elementi di fatto in base ai quali ritenere l'intervenuta adesione del ricorrente al supposto sodalizio criminoso. Si lamenta, poi, vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla ritenuta sussistenza delle aggravanti e si deduce, infine, violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 442 dello stesso codice. Sostiene infatti il ricorrente che «l'imputato
13 era stato ammesso al rito abbreviato sotto l'imperio della precedente normativa e cioè della legge 5.6.2000 n. 144», sicchè «la Corte non avrebbe potuto tenere conto di una normativa sopravvenuta per inasprire la pena prevista dalla legge che regolava quell'istituto nel momento in cui l'imputato ne ha fatto richiesta>>.
Nei due distinti atti di ricorso proposti nell'interesse di NO PE vengono articolati motivi solo in parte coincidenti. Nel ricorso datato 30 settembre
2001 si prospetta, quale primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge, sostanziale e processuale. Il giudice dell'appello, infatti, disattendendo l'iter dei primi giudici e discostandosi anche dagli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno, ha osservato che la contestazione di tale figura di concorso nel delitto associativo deve essere considerata del tutto equivalente a quella del partecipe;
quindi, il contributo occasionale ed eventuale dato al sodalizio, sarebbe identico a quello stabilmente fornito dai partecipi al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. In ciò si ravvisa erronea applicazione di tale norma, in quanto si confondono realtà strutturalmente diverse, e si determina una violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza. Infatti, altro e la partecipazione al delitto di associazione mafiosa, così come ritenuto dal Giudice di appello, altro è l'imputazione di "concorso eventuale" nel delitto associativo, giacchè quest'ultima ipotesi, a differenza di quella costituita dalla partecipazione “organica", «si caratterizza per l'assenza di una compenetrazione strutturale ed un vincolo psicologico-finalistico stabile». Come secondo motivo si prospetta, poi, cumulativamente, vizio di motivazione e travisamento del fatto, nonché violazione di legge sostanziale e processuale in
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particolare, con riferimento al trattamento sanzionatorio, nonché alle fattispecie di cui agli art. 416-bis, 418 e 378 cod. pen. – nonché mancata assunzione di prova decisiva.
Dopo un diffuso excursus condotto sulla falsariga delle emergenze processuali, e messe in risalto le contraddizioni, le carenze di riscontri, la mancata valorizzazione di elementi di opposto segno e le emergenze scaturite anche da altri procedimenti, che contrasterebbero con talune affermazioni dei collaboranti e, più in generale, con la ricostruzione asseritamene travisante offerta dai giudici a quibus, il ricorrente
14 sottolinea come l'impugnata sentenza abbia misconosciuto l'alternativa ipotesi che il
NO non fosse sodale del gruppo TR, ma vittima di uno stato di intimidazione. Da ciò la doglianza di mancata assunzione delle testimonianze richieste, posto che le stesse - a dire del ricorrente avrebbero consentito non solo
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l'accertamento delle intimidazioni patite dal dott. CU e dello stato d'animo dell'imputato all'epoca dei fatti, ma lo stesso nesso di condizionamento della condotta tenuta dal direttore di banca». Si osserva, poi, che, essendo stato accertato che l'imputato si sarebbe limitato a dare rifugio a LA NO, egli dovrebbe rispondere del delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 cod. pen., in quanto l'assistenza è stata apprestata non in favore dell'associazione, intesa nel suo complesso o di una frazione di essa, ma nei confronti di un singolo soggetto. Si aggiunge pure che, non essendo stato accertato alcun fatto specifico, l'imputato non potrebbe in ogni caso essere chiamato a rispondere nè di concorso nel reato associativo, né di partecipazione “organica" all'associazione mafiosa, ma di favoreggiamento personale: ciò anche in considerazione della assenza di elementi dai quali dedurre che l'imputato «avesse accettato di partecipare al fine di continuare a conseguire gli scopi dell'associazione stessa». Si lamenta, infine, che la Corte territoriale, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche, non abbia «ritenuto di mitigare la pena base» in ciò violando - attraverso una motivazione censurabile - i parametri offerti dagli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Nel ricorso datato 23 ottobre 2001, si denuncia, come primo motivo, la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 418 e 416-bis cod. pen., ed i relazione agli artt. 40 e 43 cod. pen., per la ritenuta responsabilità in ordine al reato associativo. Al riguardo, nel censurare i passaggi su cui si fonda la tesi della Corte in merito alla figura del concorso eventuale, si sottolinea come la stessa si discosti dalla giurisprudenza di legittimità, tanto nelle pronunce più risalenti che nei più recenti approdi, non poco innovativi sul punto. Configurata, infatti, la condotta dell'imputato come agevolativa di una singola persona, la Corte avrebbe dovuto optare o per «il riscontro della mancanza di tipicità nell'agire del ricorrente o per il riscontro di altra ipotesi
15 criminosa, così come prospettato dalla difesa». Il comportamento dell'imputato, dunque, non era reato secondo i parametri dettati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza MI, e a maggior ragione non lo sarebbero oggi, alla luce della più recente elaborazione giurisprudenziale. Come secondo motivo si lamenta omessa osservanza dei criteri di valutazione della prova, omesso esame dei motivi dedotti con il gravame e mancanza ed illogicità manifesta della motivazione. Vengono in particolare censurate le considerazioni sulla cui base sarebbero stati disattesi i rilievi posti a fondamento dell'appello e relativi: a) al prospettato stato di necessità, nel contesto del quale andrebbe letta la condotta dell'imputato; b) alla inattendibilità dei collaboranti in merito agli episodi che denoterebbero l'inserimento del ricorrente nella associazione, sia pure a titolo di concorso eventuale, con prova logica desunta dal comportamento del medesimo quale direttore di banca, negativo sul piano dei favori offerti agli associati;
c) all'errore nella configurazione della fattispecie di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., e viceversa, alla mancata configurazione del reato di assistenza all'associato di cui all'art. 418 cod. pen. Come terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., per mancanza o illogicità della motivazione riguardo al rigetto della richiesta di provare per mezzo di testimoni,
l'esistenza di una serie di episodi di intimidazione nei confronti dell'imputato.
Doglianza, questa, che si propone in relazione alla vaghezza dei riferimenti cronologici desumibili dalla deposizione del teste NU PE (su cui si
"sarebbe fondata la ritenuta inconferenza di quelle testimonianze, perchè relative a
- fatti successivi alla condotta contestata all'imputato), ed in relazione alla indimostrata provenienza delle intimidazioni da appartenenti del contrapposto clan IA, come ipotizzato dai giudici a quibus. Si lamenta, infine, come quarto motivo, violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonchè manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui «nega l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche>>.
Nel ricorso proposto da DERT ON si lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto la dichiarazione di responsabilità
16 si sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa: dichiarazioni, dunque, da valutare scrupolosamente sul piano della attendibilità e che i giudici, al contrario, avrebbero acriticamente utilizzato, addirittura giustificando talune lacune della narrazione con un supposto stato di intimidazione.
Nell'interesse di AN RA si denuncia la violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc pen., in quanto la Corte di secondo grado ha disatteso il punto di gravame con il quale si rilevava la mancata osservanza del principio di correlazione tra il reato contestato (art. 110, 416-bis, cod. pen.) e quello ritenuto nella sentenza di primo grado (violazione continuata dell'art. 648 cod. pen.). Nella sentenza impugnata, infatti, i giudici avrebbero omesso di applicare i fondamentali principi che regolano l'ipotesi della modifica della imputazione, e che consisterebbero: a) nel divieto di mutazione dell'accusa meno repressa ad una diversa punita con maggior rigore;
b) nel divieto di trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'oggetto della imputazione;
c) nel divieto di creare un pregiudizio a qualsiasi possibilità di esercizio del diritto di difesa. Si prospetta, poi, vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla affermata configurabilità della violazione dell'art. 416-bis cod. pen. I giudici dell'appello avrebbero infatti confuso tra la ipotesi di partecipazione ad una associazione mafiosa e la partecipazione eventuale ovvero occasionale a tal genere di sodalizio, rammentandosi, a quest'ultimo riguardo, le varie posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità, fino alle più recenti e innovative pronunce. Ebbene, sostiene il ricorrente, nella sentenza impugnata i giudici dell'appello, andando di contrario avviso rispetto alla decisone di primo grado, avrebbero ritenuto di attribuire all'imputato l'ipotesi del concorso esterno sulla base di «falsi presupposti e mediante una motivazione errata». Ciò in quanto la asserita condotta di acquisto di preziosi di provenienza illecita non può essere collegata - in mancanza di prova di un concerto - alla attività esterna ed agli eventi della associazione oggetto principale del processo.
Si prospetta, inoltre, mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto, si puntualizza in ricorso, «con specifico motivo di gravame e nel corso del dibattimento
17 di seconde cure, veniva ritualmente avanzata istanza istruttoria intesa ad una verifica oggettiva delle affermazioni di reità» promananti dalle dichiarazioni dei collaboratori.
Si lamenta, poi, vizio di motivazione e violazione dell'art. 192, in quanto la Corte avrebbe privilegiato le dichiarazioni accusatorie, non riscontrate e de relato, rispetto alla prova documentale. Nel ricorso proposto dall'interessato si denuncia, analogamente, violazione di legge in riferimento alla prospettata nullità della sentenza di primo grado, e conseguentemente di quella di appello, per violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza;
si contesta, poi, la configurabilità del reato di partecipazione ex art. 110 cod. pen. alla associazione mafiosa, sicchè il relativo «appello del pubblico ministero doveva essere rigettato», sia perché mancherebbe la prova della provenienza illecita dell'oro asseritamente ricettato, sia perché non sarebbero stati raccolti elementi atti a suffragare il collegamento con il supposto sodalizio criminoso;
si lamenta, infine, vizio di motivazione in rapporto alla mancata concessione dei benefici di cui agli artt. 62-bis,
e 163 cod. pen. Con memoria datata 19 novembre 2002, le doglianze poste a fondamento del ricorso sono state ulteriormente ribadite. Si sottolinea, in particolare, che nei confronti degli appartenenti al contestato sodalizio mafioso vengono contestati fatti omicidiari, delitti di estorsione e violazioni sulla legge delle armi, mentre non vi sarebbe alcuna contestazione di reati “con aspetti patrimoniali” ed in particolare furti o rapine, che peraltro sarebbero i delitti presupposti dei fatti di ricettazione ascritti al ricorrente;
delitti, comunque, riferiti dai collaboranti nel quadro
-di propalazioni “mai oggettivamente controllate". Sulla base di quanto affermato in sede cautelare da questa stessa Corte, non sussisterebbe, dunque, l'ipotizzato concorso esterno nella associazione, posto che l'accusa avrebbe profilato una condotta (quella di ricettatore di beni di provenienza furtiva) non prestata a favore del nucleo associativo guidato dai LA, ma solo in favore di singoli personaggi più
o meno vicini all'associazione o, addirittura, non appartenenti alla stessa.
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☑ Nell'interesse di DA IP si prospetta violazione degli artt. 62-bis e
133 cod. pen. in rapporto al trattamento sanzionatorio prescelto dai giudici del merito, stante la collaborazione prestata dall'imputato.
Per IG GI viene lamentata l'erronea valutazione del compendio probatorio, operata valorizzando taluni elementi scaturiti dalle dichiarazioni acquisite e sottacendone altri di opposto segno, e ci si duole della
«immotivata≫ decisione di non mitigare il trattamento sanzionatorio già statuito in prime cure.
Nell'interesse di CO LO (classe 1970), si censura il malgoverno delle regole di valutazione probatoria, specie per ciò che attiene all'apprezzamento delle chiamate in reità, mancando al riguardo adeguata verifica intrinseca ed estrinseca e scrutinio complessivo delle emergenze processuali. Si lamenta, poi, mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti, violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio e mancanza di prova circa la sussistenza dei presupposti in ordine alla aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991.
Nell'interesse di CO IE si denuncia erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie, stante l'evanescenza del quadro indiziario, l'ambiguità delle acquisizioni e l'assenza di riscontri individualizzanti. Si lamenta, poi, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante.
Per RE AE si prospetta, quale primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., in quanto, avuto riguardo ai principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di concorso esterno, i giudici del merito non avrebbero dimostrato nè l'esistenza di una situazione di difficoltà per l'associazione, né la volontà dell'imputato di contribuire al superamento di tale situazione. Viene anche dedotta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe utilizzato dichiarazioni di accusa prive di riscontro ed avrebbe, travisando i fatti, ignorato tutte le risultanze processuali favorevoli all'imputato.
19 Nel ricorso proposto da PI RT si lamenta, come primo motivo, vizio di motivazione in rapporto al contraddittorio apprezzamento che i giudici avrebbero condotto in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa NO RI;
viene prospettata, poi, violazione dell'art. 192 del codice di rito e vizio di motivazione in merito alle dichiarazioni rese dai collaboratori;
insussistenza della aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., ed insussistenza della aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3) cod. pen., che si afferma esser stata «ritenuta anche nella sentenza di primo grado, seppure non contestata», anche in presenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n.
152 del 1991.
Per ZO ER si contesta la congruità degli elementi evidenziati dai giudici ai fini della ipotizzata sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa, essendosi valorizzati elementi neutri ed al contrario non utilizzate, con prospettato travisamento dei fatti, dichiarazioni che inficiano la validità dell'assunto accusatorio, così da rendere meramente assertiva l'affermazione secondo la quale l'imputato avrebbe fornito un contributo stabile e continuativo alla vita associativa.
La Corte avrebbe poi omesso di motivare in ordine alla subordinata richiesta di derubricare il reato in quello di favoreggiamento personale.
Nell'interesse di ST IA, il ricorso è proposto per vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale. In ordine alla estorsione ai danni di BÈ IA e BÈ PE (capi O1), P1) e Q1), si lamenta che l'imputato sarebbe stato ritenuto responsabile soltanto per aver pronunciato una frase;
per la tentata estorsione ai danni di Di MA NA (capo L2), ci si duole, invece, del fatto che le dichiarazioni rese dalla parte offesa sarebbero state travisate.
Motivi della decisione
Preliminare alle varie questioni proposte è la disamina della eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di EO LE nel corso
20 della udienza. E' stata infatti prospettata la illegittimità costituzionale del «decreto- legge n. 341 del 2000, nella parte in cui non viene considerata la natura sostanziale
(ai fini della pena) della modifica legislativa e, quindi, la violazione dei diritti di difesa di un imputato che aveva scelto il rito abbreviato, rinunziando ad una congrua difesa, al solo fine di ottenere, in caso di affermazione della responsabilità, una pena più gradata». La mancata indicazione, da parte del ricorrente, del parametro di costituzionalità che si assume esser stato violato, nonchè il generico riferimento alla integralità di un corpo normativo - quale l'intero decreto-legge n. 341 del 2000
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anzichè la puntale indicazione della norma attinta dal dubbio di costituzionalità potrebbero, a tutta prima, indurre ad una declaratoria di manifesta inammissibilità del quesito, perchè formulato in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 23, primo comma, lettere a) e b), della legge 11 marzo 1953, n. 87. Tuttavia, avuto riguardo al petitum sostanziale che il ricorrente fa mostra di perseguire, e, soprattutto, ove si consideri che la questio ora espressamente formulata rappresenta null'altro che il naturale sviluppo dei "rilievi” posti a fondamento del correlato motivo di ricorso, nel quale si
è, a ben guardare, sollecitato questa Corte ad operare una interpretazione adeguatrice secundum constitutionem, della composita disciplina normativa coinvolta, risulteranno più che chiare tanto le “ragioni” del dubbio di costituzionalità che
“l'oggetto" del medesimo. Nell'ultimo motivo di ricorso, infatti, il ricorrente aveva osservato che, essendo stato l'imputato ammesso al rito abbreviato sulla base della normativa transitoria introdotta dalla legge n. 144 del 2000, doveva essergli applicata
- la pena prevista nel momento in cui esso ricorrente era stato ammesso al rito», senza dunque fare applicazione della disciplina di maggior rigore nel frattempo introdotta dalla previsione normativa ora censurata. A parere del ricorrente, invero, «il decreto legge con cui è stata inasprita la pena per coloro che risultavano ammessi al rito abbreviato, con l'esclusione del solo isolamento diurno e con la conferma invece della pena dell'ergastolo, non può non essere considerato come norma di carattere sostanziale, perchè è proprio l'entità della pena a venire ad essere modificata». Da ciò, dunque, la «manifesta incostituzionalità» del ragionamento seguito dalla Corte
212 1 territoriale, per «irreparabile» lesione dei diritti della difesa previsti dall'art. 24 Cost., giacchè la scelta operata da un imputato nel momento in cui, nel vigore della legge 5 giugno 2000, n. 144, ha fatto richiesta dell'applicazione del giudizio abbreviato, sapendo di poter contare, nella peggiore delle ipotesi, in una condanna a trent'anni di reclusione, verrebbe poi ad essere vanificata da una norma sopravvenuta, non prevista al momento della richiesta, che verrebbe ad implicare una condanna più grave».
Parametro di costituzionalità a norma impugnata, risultano, quindi, perfettamente individuati ove il succinto enunciato in cui si articola la formale eccezione sia iscritto nel più ampio sviluppo argomentativo in cui si articola il pertinente motivo di ricorso.
Nel merito, però, tanto l'eccezione che il motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Con l'art. 7, comma 1, infatti, il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, ha offerto interpretazione autentica dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che l'espressione «pena dell'ergastolo»> ivi contenuta, «deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno». Interpretazione autentica che come si
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precisa nella Relazione governativa accompagnatoria del disegno di legge di conversione fu dettata dall'intendimento di risolvere, in via interpretativa, i seri
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dubbi emersi in ordine alla applicabilità della disciplina del giudizio abbreviato
(quale scaturita dalla novella introdotta dalla legge n. 479 del 1999) ai casi in cui, stante il concorso di reati, alla pena dell'ergastolo dovesse aggiungersi anche la sanzione dell'isolamento diurno. Al riguardo, puntalizzò infatti la Relazione, secondo una prima tesi, sulla pena di trenta anni di reclusione sostituita all'ergastolo a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., dovrebbero necessariamente operare le norme sul concorso dei reati dettate dagli artt. 72 e segg. cod. pen., con la conseguenza che, in luogo della menzionata pena detentiva temporanea dovrebbe applicarsi l'ergastolo se concorrente con altra condanna a pena non inferiore a ventiquattro anni, derivante anch'essa o meno da rito abbreviato. Secondo altro orientamento - sottolineò ancora il documento governativo dovrebbero prima applicarsi le norme sul concorso dei reati e solo successivamente, sulla pena dell'ergastolo, opererebbe la sostituzione a
22 trenta anni di reclusione per la diminuente del rito: ma accogliendo tale ricostruzione
-ha precisato, ancora la Relazione verrebbero ineluttabilmente a profilarsi difficoltà applicative di non facile soluzione». Da tutto ciò, quindi, il dichiarato intendimento (evidentemente non sindacabile sul piano della discrezionalità legislativa) di «fornire una soluzione a tali questioni che, senza eliminare la possibilità di ricorrere al giudizio abbreviato, quale che sia il numero e la natura delle imputazioni, chiarisca nel contempo quale pena debba essere applicata nelle ipotesi di concorso di reati e di reato continuato». Il tutto, evidentemente, senza dimenticare che la disciplina del concorso dei reati è tema rilevante non soltanto in fase di cognizione ma anche in executivis, con l'ulteriore corollario derivante dalla necessità di una "interpretazione" del sistema che eviti disparità sul piano della determinazione del trattamento sanzionatorio "complessivo", a seconda del fatto – meramente casuale che i reati concorrenti vengano o meno trattati “unitariamente", nell'ambito dello
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stesso processo. Ciò, dunque, “giustificherebbe", sul piano della legittimità costituzionale, l'intervento chiarificatore operato attraverso la norma di
interpretazione autentica, posto che l'assunto secondo il quale il diritto dell'imputato si "cristallizzerebbe" come mostra di reputare il ricorrente al momento della
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relativa domanda, in tanto potrebbe, in ipotesi, assumersi per valido, in quanto sanzione e rito fossero aspetti fra loro inscindibilmente correlati. Ma ciò nel caso di specie evidentemente non è, giacchè al binomio ergastolo-abbreviato deve sostituirsi, come si è visto, la “variabile” rappresentata dalla disciplina sul concorso dei reati dettata dal codice sostanziale. Ora, è ben vero che, proprio in tema di giudizio abbreviato, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. un., 6 marzo 1992, Piccillo),
a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 1991, che aveva dichiarato la incostituzionalità, per eccesso di delega, della previsione della sostituibilità dell'ergastolo con la pena di trenta anni di reclusione contenuta nell'originario testo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., avevano affermato che avrebbe violato l'art.25, comma 2, Cost. (parametro, questo, inespresso, ma implicitamente evocato dall'odierno ricorrente) estendere gli effetti della declaratoria
23 di illegittimità costituzionale agli imputati di reati punibili con l'ergastolo che avevano richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione di incostituzionalità, perchè ciò avrebbe determinato, retroattivamente, effetti svantaggiosi in punto di trattamento penale, non rilevando la natura processuale dell'istituto su cui aveva inciso la sentenza, dato lo stretto collegamento con il rito degli aspetti sanzionatori. Ma il profilo della irretroattività della norma penale di sfavore in tanto si può porre, in quanto, appunto, sanzione e rito siano fra loro collegati, sul piano biunivoco, da una correlazione di reciproca ed automatica interferenza, nel senso che, espletato quel determinato modulo processuale, una sanzione "determinata" viene ad essere sostituita da altra sanzione, anch'essa automaticamente “determinata”. E' evidente, infatti, come l'intera costruzione logica finisca per entrare ineluttabilmente in crisi allorchè l'indicata simmetria venga contaminata dal fenomeno (variabile e variegato) derivante dal concorso di reati, giacchè in tal caso, come è eventuale l'ingenerarsi del cumulo processuale, altrettanto variabile è il regime sanzionatorio "complessivamente" applicabile. In sostanza, agli effetti che qui rilevano, la pena dell'ergastolo non è affatto la stessa cosa dell'ergastolo con isolamento diurno, allo stesso modo in cui il giudizio abbreviato per "un" reato punibile con la pena dell'ergastolo, non può reputarsi realtà omologabile, in tutto e per tutto, a quella del giudizio abbreviato che si celebri per
"più" reati, in ipotesi ciascuno dei quali punibile con la pena perpetua: ed è evidente, allora, che a situazioni diverse ben possano corrispondere trattamenti normativamente differenziati, senza che ciò possa in alcun modo incidere su di un malinteso canone di
“irretroattività" della legge penale “sfavorevole". Ma l'aspetto che definitivamente esclude qualsiasi fondamento alle doglianze prospettate dal ricorrente e, con esse, alla proposta questione di legittimità costituzionale, deriva dalla specifica disciplina transitoria dettata dal'art. 8 del citato d.l. n. 341 del 2000. Viene infatti stabilito che, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nei casi in cui, appunto, è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata - come nella specie - la richiesta di cui al comma 2 dell'art.
4-ter del
24 decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2000, n. 144, «l'imputato può revocare la richiesta». Essendo quindi rimessa all'interessato la scelta se mantenere o meno la domanda di giudizio abbreviato e, con esso, il relativo trattamento sanzionatorio in ipotesi di condanna, ne deriva che nessuna violazione può venire a subire come deduce il ricorrente - il diritto di
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difesa, posto che è proprio la facoltà di revoca a rappresentare una espressione tipica di quel diritto, che ne risulta evidentemente accresciuto e non certo conculcato. La questione di legittimità costituzionale indicata in premessa deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.
La maggior parte delle censure dei ricorrenti si concentrano sui vizi che affliggerebbero la motivazione della impugnata sentenza, a tratti contestata per carenza e contraddittorietà di singoli passaggi argomentativi e con riverberi che hanno finito espressamente per coinvolgere anche profili di travisamento del fatto, e, più in generale, sottoposta a critica per la asserita labilità ed evanescenza degli elementi di fatto e delle considerazioni di ordine logico ritenute di risalto
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meramente congetturale sulla cui base i giudici dell'appello sono pervenuti a
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conclusioni largamente sovrapponibili a quelle rassegnate dai primi giudici. A tal proposito, occorre qui subito ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del
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legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari. punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve dunque essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, risultando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata,
25 purchè siano spiegate in modo logico e adeguato, come senz'altro è avvenuto nella specie, le ragioni del convincimento (cfr., da ultimo, Cass., Sez.un., 24 novembre
1999, Spina). Al tempo stesso, va pure ribadito che esula dai poteri del giudice della legittimità quello di procedere - come pure i ricorrenti pretenderebbero – ad una
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"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali: principi, questi, non a caso più volte affermati con specifico riferimento alla valutazione di attendibilità delle fonti dichiarative, a proposito della quali, invece, i ricorrenti si diffondono in rilievi tutti tesi a conseguire una profonda rivisitazione del merito (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez.un., 30 aprile 1997, Dessimone;
Cass., Sez.III, 23 maggio 2000, Torresan).
Si è puntualizzato, al riguardo, che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno. Infatti, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivo al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri delibativi da cui essa è “geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass., Sez.un., 31 maggio
2000, Jakani). A proposito, poi, del travisamento del fatto, pure evocato dai ricorrenti con riferimento a presunti erronei apprezzamenti delle risultanze processuali, va ugualmente riaffermato che il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti impugnati, fuori della ipotesi estrema della mancanza di qualsiasi indicazione giustificativa del decisum, correttamente sussumibile nella
262 6 previsione dell'art. 606, lett. b), cod.proc.pen., in quanto idoneo ad integrare un vizio di carenza grafica del corredo argomentativo, è consentito solo quando il vizio denunciato sia di tale imponenza da minare al suo interno le strutture della pronuncia
(illogicità interna) a causa della evidente incoerenza ravvisabile nella serie concatenata di proposizioni finalizzate a convalidare l'assunto conclusivo. Non già, dunque, allorché per cogliere la disarmonia del discorso sviluppato dal giudice di merito sia necessario ricorrere a criteri di valutazione mutuati dall'esterno (siano questi suggeriti dalla parte interessata o prescelti dallo stesso giudice di legittimità), sebbene essi possano, per avventura, essere ritenuti più consoni a modelli di ragionamento comuni (illogicità esterna). Il vizio di motivazione noto come
"travisamento del fatto”, pertanto, può sopravvivere soltanto nella ipotesi, prevalentemente teorica e che certamente non ricorre nel caso di specie, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga, sul piano giuridico, conclusioni confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa (cfr., da ultimo, Cass., Sez.I, 13 gennaio
1999, Di Cuonzo). A proposito, poi, dei rilievi svolti in merito alla adeguatezza e coerenza della motivazione in riferimento alla prospettata carenza di argomenti che connoterebbe l'apprezzamento di singole emergenze probatorie, insistentemente denunciata con ampie digressioni nel merito - specie nei ricorsi che si sono
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concentrati sui singoli episodi specifici che hanno formato oggetto di imputazione, va pure ribadito che la tipicità della disposizione di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dettata in tema di ricorso per cassazione al fine di definire l'ammissibilità del gravame per ragioni connesse alla motivazione, esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando invece la diversa ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo articolo.
L'espediente si è detto non è consentito, sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite «a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza»), sia perchè la puntuale indicazione contenuta
27 nella lettera e), riferita al «testo del provvedimento impugnato», collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Nè il riferimento
- si è puntualizzato - a dati probatori acquisiti può costituire motivo di ricorso sotto il profilo della omessa motivazione. Se è vero, infatti, che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto alla analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore che gli è attribuito in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere, dunque, il vizio di motivazione per la omessa menzione di un tale elemento nella sentenza, comporterebbe il rischio di annullare decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili: rischio, questo, per scongiurare il quale la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass., Sez. I, 11 novembre 1998, Maniscalco). Principi, quelli testè passati in come si avrà modo di accennarerassegna, che permettono di escludere, con
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riferimento ai singoli snodi argomentativi attinti dalle censure dei ricorrenti, la fondatezza dei rilievi che, in punto di motivazione, affliggerebbero l'impugnata sentenza.
Altro aspetto insistentemente evocato in numerosi atti di ricorso, attiene alla pretesa incompatibilità della aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 con il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Si osserva, infatti, che la condotta
"qualificante della intimidazione, dell'assoggettamento e della omertà è un elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen", sicchè, posto che la condotta finalizzata ad agevolare l'associazione costituisce, per ogni singolo associato, il fine del vincolo associativo, non potrebbe essere contestata a titolo di aggravante "come
28 se si trattasse di un quid pluris rispetto agli elementi costitutivi del reato". Il tutto in linea, d'altra parte, con gli approdi cui è pervenuta parte della giurisprudenza di questa Corte, attenta a rimarcare come, sia il tenore letterale della norma che si
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riferisce ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ovvero alla finalità di agevolare le associazioni previste dal medesimo articolo - sia lo scopo perseguito dal legislatore (l'aggravamento delle pene per chi commette reati con “metodi" mafiosi o per agevolare tale tipo di associazioni criminose), indurrebbero ad escludere che essa sia applicabile a coloro che già fanno parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso e siano, pertanto, responsabili di tale reato. Correlativamente e sulla base, nella sostanza, dello stesso sviluppo argomentativo peraltro già puntualmente esaminato e motivatamente disatteso nella sentenza impugnata numerosi ricorrenti prospettano anche l'incompatibilità della
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medesima aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, con quella prevista dal combinato disposto degli artt. 629 cpv. e 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., invocando a conforto di siffatta tesi la prevalente giurisprudenza di legittimità, citata anche dai giudici a quibus. Il contrasto su entrambi gli accennati profili è stato però da ultimo composto in senso contrario a quello prospettato dagli odierni ricorrenti. Si
è infatti affermato (Cass., Sez.un., 28 marzo 2001, Cinalli), da un lato, che la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della. finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per
-- delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso. Dall'altro, si è pure ritenuto che, in tema di rapina ed estorsione, la medesima circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 ( nella duplice accennata forma, quella "oggettiva”, costituita dall'impiego del metodo mafioso nella commissione dei delitti, e quella "soggettiva" che si sostanzia nella volontà specifica di favorire, attraverso il delitto, l'attività del sodalizio) può concorrere con quella di cui agli artt. 628, comma 3, n.3) e 629, secondo comma, cod. pen. (violenza o minaccia posta in essere dall'appartenente ad
29 una associazione di stampo mafioso). Si è infatti osservato, al riguardo, che il metodo mafioso previsto dall'art. 416-bis cod. pen. e quello di cui alla disposizione che sancisce l'aggravamento di pena, integrano due distinte realtà: il primo, invero, connota il fenomeno associativo ed è, al pari del vincolo, un elemento che permane indipendentemente dalla commissione dei vari reati;
il secondo, invece, costituisca una caratteristica eventuale di un concreto fatto delittuoso, ben potendo accadere, all'inverso, che un associato ponga in essere una condotta integrante un reato fine senza avvalersi del potere intimidatorio del clan. Dovendosi poi escludere che la partecipazione contemplata dall'art. 628, comma 3, n. 3) cod. pen. si traduca in addebito di attività mafiosa, ne deriva la compatibilità, anche con tale ipotesi, della più volte menzionata aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991. Quanto poi all'assunto, prospettato dal difensore del EO, secondo il quale l'aggravante stessa non sarebbe configurabile per i reati puniti con la pena perpetua, occorre qui ribadire che, ai fini dell'applicazione della aggravante in parola, il presupposto ivi. previsto della punibilità del delitto cui essa accede con pena diversa dall'ergastolo va inteso con riguardo alla pena inflitta in concreto e non con riferimento a quella edittale (Cass., Sez. I, 10 gennaio 2002, Ferraioli). D'altra parte, attesa, anche, la ratio della norma in questione, non vi sarebbe ragione alcuna nel rendere inapplicabile una previsione di aggravamento del trattamento sanzionatorio proprio con riferimento ai delitti più gravi, quando, in realtà, la stessa analisi testuale del dato
"normativo, univocamente depone nel senso che il riferimento ai «delitti punibili con
· pena diversa dall'ergastolo», è evidentemente raccordato alla specifica previsione che detta l'aumento di pena (evidentemente temporanea), senza in alcun modo voler escludere dalla portata della norma i delitti puniti con pena perpetua.
Altra tematica comune a più ricorrenti e, in particolare, evocata con specifico riferimento alle posizioni del NO, del AN e del RE, attiene alla configurabilità o meno del concorso esterno nel reato associativo previsto dall'art. 416-bis del codice penale. Il tema ha formato oggetto di puntuale analisi da parte dei giudici di appello, ed altrettanto analitiche sono state le censure mosse dai ricorrenti,
30 tanto allo sviluppo argomentativo che alle conclusioni cui è pervenuta al riguardo la sentenza oggetto di impugnativa, specie alla luce dei più recenti sviluppi che avrebbe subito la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi su tale specifica problematica. La sentenza impugnata rammenta, infatti, come, a partire dalla nota sentenza MI (Sez.un., 5 ottobre 1994, MI), l'orientamento di questa Corte si fosse venuto a consolidare nel senso della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso: in quella pronuncia, invero, non si mancò di sottolineare la diversità di ruoli tra il partecipe all'associazione ed il concorrente eventuale materiale, nel senso che il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza;
il partecipe - si puntualizzò in quella decisione -
è dunque colui che agisce nella "fisiologia", nella vita corrente quotidiana dell'associazione, mentre il concorrente eventuale è, per definizione, colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a "far parte”, ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione», attraverso una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno;
si tratterebbe, in sostanza, di un soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa. Correlativo l'approdo cui pervenne la giurisprudenza delle Sezioni unite anche in punto di elemento soggettivo, essendosi ritenuto che, ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo, non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi della associazione
(Cass., Sez. un., 27 settembre 1995, Mannino;
Cass., Sez. VI, 27 marzo 1995,
Alfano). Tale indirizzo interpretativo - sottolinea la Corte territoriale sembrerebbe-
31 dunque fondarsi sull'assunto per il quale il concorso esterno nel reato associativo sia configurabile a carico di chi, senza concorrere direttamente alla realizzazione della condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice, fornisca alla realizzazione di essa un consapevole contributo causale. A tale ricostruzione, peraltro, i giudici dell'appello obiettano che la condotta tipica del reato associativo, rilevante al fine di individuare la figura dell'intraneo al sodalizio, sarebbe data, non già dalla semplice partecipazione all'accordo associativo, ma dalla partecipazione alla associazione, vale a dire dalla partecipazione all'attuazione del programma delittuoso;
sicchè afferma la sentenza impugnata - ogni stabile e consapevole contributo causale fornito all'attuazione di tale programma, integrerebbe «la condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice e realizza il concorso nel reato (già configurato dalla predetta norma come concorso necessario), senza che sia giuridicamente proponibile un concorso eventuale esterno». Intraneo al sodalizio, non potrebbe che essere, pertanto, chiunque apporti un contributo causale, significativamente stabile, ad una o più della attività oggetto del programma associativo, a nulla rilevando che il singolo agente non venga coinvolto né reso edotto della integralità delle operazioni, bastando che la sua azione sia in concreto idonea a fornire un contributo riferibile all'intero aggregato criminale. In tale prospettiva, dunque, il concorso esterno assumerebbe null'altro che
«la veste di mera modalità della condotta», con l'ovvio corollario di far ritenere conclusivamente ai giudici del merito la contestazione di concorso esterno come «in tutto equivalente a quella di partecipe», posto che, in concreto, non sussisterebbe
«alcuna immutazione del fatto contestato, né del titolo giuridico da attribuire alla fattispecie criminosa». Tali conclusioni, come si è accennato, fanno insorgere i ricorrenti, non soltanto in relazione alla asseritamente indebita mutatio libelli, quanto, soprattutto, perchè la sentenza impugnata, negando fondamento alla giurisprudenza di legittimità, specie nelle sue più recenti pronunce, avrebbe omesso di considerare le profonde differenze strutturali che caratterizzano l'ipotesi del concorso esterno dalla condotta di partecipazione ad associazione mafiosa. Le opposte prospettive devono, dunque, essere sottoposte a verifica. Come i ricorrenti hanno, sia pure fugacemente,
32 accennato, la giurisprudenza di questa Corte si è più volte soffermata sul tema del concorso esterno alla associazione mafiosa, talora ripercorrendo, in termini sostanzialmente riproduttivi, gli argomenti e le tematiche già sviluppate dalla più volte citata sentenza MI (cfr., ad es., Cass., Sez. VI, 26 marzo 1997, Funaro;
Cass., Sez. VI, 25 giugno 1999, Cusumano;
Cass., Sez. V, 22 dicembre 2000,
Cangialosi), e talaltra evolvendo in senso parzialmente innovativo la nozione della figura del concorso esterno ed i relativi paradigmi di riconoscibilità. Si è così affermato che, in tema di reato associativo, l'elemento che discrimina le fattispecie di cui agli arttt. 416 e 416-bis cod. pen., dalla semplice compartecipazione criminosa di cui all'art. 110 cod. pen., è costituito dalla natura dell'accordo criminoso;
nel concorso di persone nel reato l'accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce;
nei delitti associativi, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi. La differenza tra l'ipotesi della partecipazione alla associazione mafiosa e quella del concorso esterno, andrebbe in particolare ravvisata nel fatto che chi pone in essere un comportamento nell'interesse dell'associazione, deve intervenire in un momento in cui il sodalizio si trovi in una condizione di difficoltà, tendendo proprio a far sì che l'associazione venga, attraverso il suo contributo, "salvata", purchè il concorrente esterno sappia di questa situazione: il concorso, quindi, varrebbe a qualificare il reato
-- posto in essere per salvare l'associazione non come reato-fine, ma come reato-mezzo, realizzato per gli scopi del sodalizio, in mancanza della volontà di farli propri (Cass.,
Sez. VI, 22 gennaio 1997, Dominante. Per una ipotesi particolare in tema di riscossione del "pizzo” da parte di soggetto asseritamente estraneo alla associazione,
v. Cass., Sez.V, 23 aprile 1997, Montalto). A proposito, poi, della paradigmatica eventualità dell'imprenditore "colluso" con organizzazioni mafiose, non si è neppure mancato di sottolineare come, ove risultasse stabilita la compenetrazione e l'inquadramento dell'imprenditore stesso nella struttura dell'organismo criminale,
33 dovrà senz'altro ritenersi sussistente la condotta tipica del reato associativo, mentre, in mancanza di tale inserimento, dovrà considerarsi configurabile il concorso da parte dell'extraneus, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora dovesse riscontrarsi l'esistenza di un suo contributo consapevolmente e volontariamente prestato per il mantenimento e per il consolidamento dell'organizzazione mafiosa (Cass., Sez. I, 5 gennaio 1999,
Cabib. V., anche, Cass., Sez. VI, 7 gennaio 1999, Tronci, nonchè, in tema di procacciamento di voto, Cass., Sez. V, 16 marzo 2000, Frasca. A proposito del concorso esterno in rapporto ad ipotesi di "vicinanza” tra uomini politici e sodalizi mafiosi, v. Cass., Sez. VI, 14 maggio 2000, Pangallo ). L'indicata evoluzione giurisprudenziale ha peraltro subito, come hanno anche rammentato alcuni ricorrenti, un arresto con una recente decisione nella quale, sottoponendosi a critica gli argomenti e le tesi a suo tempo affermate nella sentenza MI, si perviene all'assunto secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, il combinato disposto degli artt. 110 e 115 cod. pen., precluderebbe la configurabilità di un concorso esterno o eventuale, atteso che l'aiuto portato all'associzione nei momenti di crisi o fibrillazione, integra, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la condotta del "far parte" del sodalizio criminoso (Cass., Sez. VI, 21 settembre 2000,
Villeco). L'epilogo è recentissimo. Investite nuovamente del tema, le Sezioni unite di questa Corte, nell'udienza del 30 ottobre 2002 (ric.Carnevale) hanno deliberato di adottare come da informazioni provvisorie rispettivamente recanti i numeri 28 e29
- le seguenti soluzioni in ordine alle questioni sottoposte. A proposito del quesito:
-- "Se, e in quali limiti, sia configurabile il concorso “esterno” o “eventuale” di persone nel reato di associazione di tipo mafioso", si è infatti adottata la soluzione positiva, affermando che «assume la qualità di concorrente “esterno” nel reato di associazione di tipo mafioso la persona che, priva dell'affectio societatis e non essendo stabilmente inserita nella struttura organizzativa dell'associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purchè questo abbia un'effettival rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima». In merito, poi, all'ulteriore questione su "quali siano i criteri di valutazione della chiamata in reità o in correità in tema di concorso “esterno” nel reato di associazione di tipo mafioso", le stesse Sezioni unite hanno affermato che «la prova del concorso “esterno” nel reato di associazione di tipo mafioso (in particolare,
i riscontri individualizzanti delle distinte chiamate in correità o in reità dei collaboratori, attraverso la c.d. "convergenza del molteplice") deve avere per oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie, con riferimento allo specifico contributo, consapevole, effettivo e causalmente idoneo, recato dal concorrente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione ed alla realizzazione del programma criminoso della medesima». Ne deriva, dunque, che, dovendo il contributo del concorrente “esterno” essere orientato al perseguimento degli obiettivi del sodalizio, l'elemento soggettivo dovrà raccordarsi a tale proiezione, assumendo, dunque, connotazioni non dissimili da quello che anima la condotta del partecipe
"interno" alla struttura associativa. Così come, l'insistito appello alla concretezza, effettività ed idoneità causale del contributo prestato, finisce evidentemente per assegnare al concorrente pur non organico del sodalizio, una funzione di spessore non certo minore della attività "sociale" svolta da chi – essendo partecipe di quello stesso sodalizio è elemento costitutivo della relativa compagine: alla differenza di ruolo
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"strutturale", dunque, sembrerebbe finire per corrispondere una sostanziale. assimilabilità di posizioni “funzionali”, in linea con una prospettiva per così dire aperta della fattispecie associativa. Posto, infatti, che, una volta realizzatasi, la struttura associativa ben può ammettere rapporti di "collaborazione esterna", con individui o altre entità collettive, è evidente che siffatte fenomenologie non devono necessariamente passare attraverso un meccanismo di “conglobamento” delle responsabilità all'interno della fattispecie associativa, venendo in discorso null'altro che la ordinaria responsabilità a titolo di concorso nel reato, con tutto ciò che ne consegue, vuoi sul piano del contributo materiale, vuoi su quello dell'elemento psicologico. Correlativamente, e per ciò che più direttamente attiene al versante probatorio, il convergere delle voci di accusa non potrà limitarsi ad un generico
35 richiamo alla "vicinanza" del soggetto alla associazione, ma dovrà prendere a riferimento la “base fattuale" su cui si radica lo specifico contributo offerto dall'estraneo, qualificato dallo scopo di aiutare l'associazione nella sua esistenza e nella realizzazione del programma criminoso. Deriva quindi da ciò, fra l'altro,
l'evidente infondatezza delle censure, formulate da alcuni ricorrenti, secondo le quali la responsabilità ritenuta a titolo di partecipazione anzichè di concorso esterno viceversa fondata sulla asserita diversità “strutturale" delle fattispecie, integrerebbe un indebito mutamento del quadro dell'accusa. D'altra parte, già in passato questa
Corte ebbe modo di affermare - proprio facendo leva sulla considerazione che la partecipazione alla associazione mafiosa e concorso esterno non rappresentassero due diverse ipotesi criminose, ma due distinte modalità di partecipazione criminosa - che non integrava violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale l'imputato, rinviato a giudizio per concorso esterno ad una associazione mafiosa, fosse stato condannato per partecipazione alla medesima associazione, una volta che il fatto materiale fosse stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione e con la sentenza l'imputato fosse stato ritenuto responsabile proprio di quel "fatto” (Cass., Sez. VI, 11 luglio
2000, Aleci).
Alla luce dei principi di cui innanzi si è detto, le statuizioni adottate nei confronti del NO, del AN e del RE, si rivelano, dunque, del tutto esenti da censure. Quanto al NO, infatti, entrambe le sentenze di merito sono provvide nell'evidenziare, sulla base delle indagini e delle plurime indicazioni di reità, tutte puntualmente esaminate e scrutinate sul piano della attendibilità e dei riscontri, il ruolo svolto dall'imputato non soltanto nell'approntare il rifugio per LA
NO, ma anche la cooperazione da esso prestata in occasione di vicende estorsive ed altri significativi accadimenti, di certo interesse per la vita e gli scopi del sodalizio. Gli sforzi dei ricorrenti per accreditare l'ipotesi che il NO fosse stato vittima delle intimidazioni subite, anzichè solidale con il gruppo del LA, si rivelano meramente deduttivi, a fronte dell'ampia e coerente motivazione che i
36 giudici dell'appello hanno fornito su tale punto, già rassegnato quale motivo di appello. La storia del NO, infatti che, come emerge dai ricorsi, era direttore
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generale della Cassa di Risparmio di Pachino, presente sulla piazza con quattro sportelli bancari, e, dunque, in posizione di non evanescente rilievo sul territorio ove operava, fra gli altri, il gruppo LA - non è priva di significativi "precedenti", giacchè questi, prima di entrare in contatto col LA, era strettamente legato a tale AT IA, il quale era il referente a Pachino della organizzazione catanese "LL-Pillera" e che - proprio perchè al vertice di un sodalizio appartenente ad un "cartello" antagonista. venne poi assassinato per ordine del
LA. Da qui "l'avvicinamento” del NO al LA, evidentemente interessato osserva la sentenza impugnata ad «appropriarsi di tutti i possibili appoggi di cui godeva il "predecessore”», e l'assenza di elementi dai quali dedurre un qualche fondamento - anche solo sul piano logico - atto a corroborare la tesi difensiva secondo la quale le fantomatiche minacce patite dall'imputato provenissero dal LA e, soprattutto, avessero rappresentato la "causa” della condotta collaborativa prestata in favore di quel sodalizio criminoso. In questa prospettiva viene dunque coerentemente a porsi anche la decisione dei giudici dell'appello di non assumere le testimonianze sollecitate, posto che le deposizioni non avrebbero mai potuto mettere in relazione gli "inseguimenti" asseritamente patiti dal NO, con la concessione della casa al LA. Si rivela, dunque, palesemente inconsistente il relativo motivo di ricorso, anche alla luce dei rigorosi confini che contrassegnano
7 l'istituto della rinnovazione della istruzione dibattimentale in appello, del tutto in linea, d'altra parte, con i postulati tipici del modello accusatorio (in sè, per di più, idealmente alieno al doppio grado di merito a devoluzione non circoscritta), ed ora, anche, con le esigenze di speditezza altrimenti compromesse dallo svolgimento di attività non indispensabile - costituzionalmente presidiate dal principio della durata ragionevole del processo. Affermazioni, d'altra parte, più volte ribadite nella giurisprudenza di questa Corte, consolidata nell'affermare che, in tema di giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di
37 completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica del tutto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. II, 26 aprile 2000, Accettola;
Cass., Sez.
III, 19 ottobre 1999, Crilleli;
Cass., Sez. V, 21 aprile 1999, Jovino). Per altro verso, pure destituita di fondamento è l'ulteriore censura del ricorrente secondo la quale la condotta del NO sarebbe stata circoscritta al mero ausilio prestato in favore del
LA realizzatasi esclusivamente attraverso la concessione in uso l'alloggio durante la sua latitanza, giacchè la sentenza impugnata chiaramente consente di escludere siffatta riduttiva eventualità. Per un verso, infatti, i giudici del merito hanno puntualmente sottolineato come l'abitazione fornita dal NO non fosse affatto un semplice ricovero, estemporaneo e precario, ma avesse assunto nella piena
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consapevolezza del ricorrente - le caratteristiche di una vera e propria base logistica della associazione, destinata non soltanto a "proteggere” la latitanza e l'operatività del capo del sodalizio, ma anche a fungere da luogo di convegno, ove - talora anche alla presenza dello stesso NO convenivano i sodali più rappresentativi ed i membri di clan collegati, e dove furono deliberate e programmate varie azioni delittuose, fra le quali, anche, azioni omicidiarie. La conoscenza del NO da parte degli altri associati, la sua presenza nella abitazione-covo, la continuità dei rapporti intessuti con il sodalizio, sono, dunque, circostanze che i giudici del merito hanno congruamente apprezzato al fine di escludere, motivatamente, che i fatti
○ ascritti all'imputato potessero integrare una ipotesi di favoreggiamento o il delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 cod. pen. L'ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale, infatti, in forza della clausola di esclusione contenuta. nell'art. 378 cod. pen., in tanto ricorre, in quanto il soggetto non sia stato coinvolto nel reato presupposto nè oggettivamente, mediante un apporto materiale alla sua consumazione, nè soggettivamente, attraverso la manifestazione, antecedente all'esecuzione del reato, di disponibilità a fornire all'autore, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la determinazione a delinquere (Cass., Sez. I, 26
38 giugno 2001, Capasso). D'altra parte, e come gli stessi giudici a quibus rammentano,
L'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato tipicamente permanente, come quello di associazione per delinquere, dà luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento,
a meno che tale aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali venga attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazione all'attività di uno degli esponenti di tale associazione
(Cass., Sez. I, 28 settembre 1998, NO). Il fornire una base logistica alla associazione non può dunque integrare una ipotesi di favoreggiamento, così come è da escludersi la sussistenza della residuale figura delineata dall'art. 418 cod. pen.
(Cass., Sez. I, 13 giugno 1987, Abbate), tenuto conto del contributo certo eccedente rispetto a quello postulato dalla norma. D'altra parte, l'intimo collegamento fiduciario e la stabile disponibilità dell'imputato sono stati scolpiti dalle sentenze di merito anche alla luce delle propalazioni che coinvolgevano il NO nella estorsione commessa ai danni di AN RA, titolare di un'agenzia di pompe funebri (capo F1) ed in quella ai danni di SU EL, gestore di un negozio di nautica (capo E2); episodi, questi, per i quali, pur non essendo stati conseguiti adeguati elementi di riscontro agli effetti della diretta responsabilità dell'imputato, sono stati reputati dai giudici del merito come denotativi dell'intimo e fiduciario raccordo serbato dal NO con il sodalizio e le sue attività, avuto riguardo alla
¨ - verificata attendibilità delle rispettive fonti di riferimento. In tale conteso assume,
dunque, uno specifico risalto sul piano qualificativo della condotta, la circostanza che il MA abbia riferito di essere stato avvisato proprio dal NO di un provvedimento di custodia cautelare emesso nei suoi confronti, così come diviene probatoriamente pregnante il concorde riferimento - offerto da numerosi dichiaranti intranei al fatto che il direttore NO fosse per tutti un qualificato soggetto di
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riferimento ed uno stabile appoggio per le esigenze del sodalizio, al punto che anche appartenenti a gruppi collegati, come il clan AP o il gruppo dei lentinesi, facente
39 capo a DO IA, sapevano di poter contare sulla sua disponibilità. In tale prospettiva finisce quindi per assumere connotazioni di limpida convergenza logica l'accurata analisi che i giudici dell'appello hanno condotto a proposito dei “favori" bancari del NO, sottolineando come la specifica posizione dell'imputato, il suo ruolo di prestigio, e la sua notorietà sulla piazza, lo portassero a svolgere, accanto a compiti di agevolazione nel settore del credito, anche un ruolo per così dire
"mediativo", come il coinvolgimento nelle vicende relative alle estorsioni AN e
SU stavano a dimostrare, unitamente alle specifiche e convergenti notizie offerte sul conto dell'imputato dalle numerose e qualificate voci dei dichiaranti.
Del tutto infondate si rivelano, infine, le censure proposte nei ricorsi in ordine al trattamento sanzionatorio riservato al NO dai giudici di appello, giacchè la sentenza, con motivazione sul punto ineccepibile, ha dato atto delle ragioni per le quali ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche, già applicate dai primi giudici nella massima estensione, dovessero essere invece "ridimensionate nei loro effetti limitatamente alla riduzione di un anno", in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero. Segue, dunque, il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse del NO, con le conseguenze di legge.
A conclusioni analoghe occorre pervenire anche per ciò che concerne il ricorso proposto nell'interesse di AN RA. Le sentenze di entrambi i gradi di merito sviluppano, infatti, un ordito motivazionale quanto mai ampio ed analitico sul conto dell'imputato, analizzando accuratamente le singole fonti di prova - delle quali viene saggiata l'affidabilità generica e specifica - verificandone gli elementi esterni di verifica e ricomponendo, all'esito, ciascun tassello del mosaico probatorio all'interno di un coerente quadro di riferimento, non senza una puntuale disamina della nutrita gamma di censure sollevate nei motivi di appello ed ora in gran parte riprodotte nei motivi di ricorso. All'esito, infatti, di un percorso argomentativo scrupoloso e logicamente ineccepibile, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione di ritenere che le indicazioni di reità, plurime e convergenti, offerte dalle varie fonti di prova sul conto del AN – particolarmente significative perchè
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40 provenienti anche da ambienti estranei al sodalizio oggetto di imputazione unitamente agli elementi di riscontro conseguiti, rappresentassero un corredo probatorio univoco nel delineare l'abituale disponibilità del AN a svolgere il compito di ricettatore di preziosi di illecita provenienza in favore del gruppo
LA, per questa via fornendo un significativo contributo ad un settore evidentemente di rilievo per il sodalizio, nel quadro di una collaborazione causalmente orientata alla realizzazione dei fini propri della associazione. Un contributo del quale il AN mutuava la metodologia mafiosa, essendo emerso che l'imputato, non soltanto si avvaleva del "controllo" esercitato dal sodalizio sul territorio che lo portava evidentemente ad assumere una posizione "dominante" agli effetti dell'illecito traffico ma anche ad utilizzare direttamente personaggi del
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sodalizio per riscuotere i numerosi crediti che vantava nei confronti di clienti del proprio esercizio commerciale. La circostanza, poi, che le dichiarazioni dei vari collaboratori sarebbero false in quanto le rapine dai medesimi indicate non sarebbero state obiettivamente riscontrate, si rivela neutra sul piano degli effetti che da essa si pretenderebbe desumere, giacchè - come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata la lontananza nel tempo di quegli episodi (riferiti a distanza di anni) e,
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soprattutto, la verosimile mancata denuncia di alcuni dei fatti indicati, offrono una adeguata lettura del perchè quelle vicende pur concordemente evocate
- non
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abbiano potuto conseguire verifica documentale alla luce delle eventuali indagini all'epoca attivate. Nè risalto dirimente può annettersi all'ulteriore rilievo secondo il
- quale - alla luce delle imputazioni contestate le rapine ed i furti non avrebbero
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rappresentato il settore "principale" del gruppo LA, posto che, anche a voler prescindere dalle dichiarazioni al riguardo rese dai vari collaboratori, la partecipazione a delicate operazioni di estorsione (ramo di elezione del gruppo) presupponeva come emerge dalla stessa decisione impugnata una sorta di
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"apprendistato" in delitti contro il patrimonio di più agevole approntamento e realizzazione. Del pari inane si rivela lo sforzo del ricorrente di ricondurre le dichiarazioni degli accusatori ad indimostrate ragioni di malanimo, così come del
41 tutto sterile è il tentativo di sminuire la portata delle dichiarazioni rese dalla ex moglie del AN, le cui affermazioni si tacciano di falsità a causa dell'«enorme odio» che avrebbe nutrito nei confronti dell'ex marito. La sentenza impugnata, infatti, ha prudentemente operato una accurata scansione delle dichiarazioni rese dalla donna, isolando quelle prevalentemente di carattere
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personale rispetto alle quali poteva maggiormente risaltare l'animosità dei pregressi rapporti, ed operando, invece, un apprezzamento secondo gli ordinari parametri di valutazione della narrazione relativa a fatti o episodi specifici: un contributo, dunque, cautamente delibato, in una ed in stretta coesione con le restanti acquisizioni
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processuali, non senza rimarcare, peraltro, il "significato" (puntualmente sottolineato dalla sentenza di appello) che nel contesto della vicenda ebbe ad assumere l'attentato
(incendio della autovettura) che la donna subì, dopo la separazione dal AN, proprio per ordine del LA e per «fare un favore» all'odierno ricorrente.
Quanto ai singoli motivi di ricorso, si lamenta che i giudici dell'appello avrebbero erroneamente disatteso il punto del gravame relativo alla mancanza di correlazione tra sentenza ed accusa contestata: in particolare - sottolinea la difesa del AN
- la Corte di assise di primo grado avrebbe "stravolto" l'addebito, passando da una
«imputazione più ristretta (art. 416-bis, primo comma, cod. pen.) ad una più ampia e maggiormente repressa (violazione continuata dell'art. 648 cod. pen. reato che prevede anche una misura pecuniaria di pena)», mentre la nuova denominazione giuridica assegnata al fatto avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, in quanto l'imputato si sarebbe visto «negare la possibilità di eccepire la nullità della nuova imputazione (ricettazione) per l'assoluta indeterminatezza della contestazione>>.
L'assunto è evidentemente fallace. Questa Corte ha infatti reiteratamente avuto modo di affermare che si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza o nullità
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della sentenza per difetto di contestazione - quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione originaria: il che accade nell'ipotesi in cui il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi
42 una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto in tal modo di fronte ad un fatto
"nuovo", rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. I, 27 ottobre 1997, Carelli;
Cass., Sez. III, 13 luglio 1999,
Firrincielli; Cass., Sez. V, 14 dicembre 2000, Mungo). La novatio, lesiva del valore preservato dalla norma dettata dall'art. 521 del codice di rito, si misura, quindi, sulla falsariga del principio del contraddittorio: solo qualora quest'ultimo - in dipendenza del mutamento del quadro di accusa - sia stato vulnerato sotto lo specifico profilo del diritto alla prova, diretta e contraria, allora potrà assumersi tale evenienza quale indice del vizio che affligge la decisone. Ebbene, posto che nei confronti del
AN l'originario addebito associativo era stato contestato per aver egli fornito un contributo stabile e protratto nel tempo al perseguimento delle finalità della associazione mafiosa diretta da LA NO e LA PE, consistito nel ricettare sistematicamente tutti gli oggetti d'oro e preziosi in genere provenienti da reati contro il patrimonio commessi da componenti dell'associazione suddetta», è di tutta evidenza che da tale addebito ben si possa passare ad una degradazione di contenuti, isolando i delitti di ricettazione, e poi, ritornare alla originaria configurazione dei fatti, senza per questo turbare in alcun modo le potenzialità difensive. Correttamente, dunque, i giudici dell'appello hanno ritenuto che la "materialità" della condotta del reato associativo fosse «stata contestata in forma coincidente con la materialità della condotta del reato ritenuto» nella sentenza di primo grado, e che pertanto quella sentenza non dovesse reputarsi «nulla, ma semplicemente infondata», con l'ovvio corollario di ammetterne la revisione, a seguito dell'appello proposto dal pubblico ministero. Quanto, poi, alla doglianza relativa al mancato espletamento di accertamenti istruttori in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalle varie fonti di prova, la sentenza impugnata fornisce motivazione logicamente ineccepibile circa le ragioni che indussero i giudici del merito a non da corso alle sollecitate testimonianze degli esercenti del luogo, così come nessun vizio di motivazione o violazione dei parametri tracciati dall'art. 192
43 cod. proc. pen., può dirsi rinvenibile nella corposa disamina che la Corte territoriale ha compiuto in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni di accusa ed ai riscontri che è stato possibile conseguire. Ciò soprattutto alla luce della meticolosa “risposta” che i giudici dell'appello hanno fornito alle singole censure poste a base del gravame, doverosamente attenta, peraltro, a mantenere una lettura coerente ed unitaria delle plurime acquisizioni probatorie. Del tutto inconsistente si rivela, infine, l'ultima a censura dedotta nel ricorso proposto direttamente dall'imputato e relativa alla mancata concessione dei benefici di cui agli artt. 62-bis e 163 cod. pen., avendo la sentenza impugnata offerto congrua motivazione sul punto, evocando, in particolare, lo specifico contesto di criminalità organizzata in cui si è inserito il contributo dell'imputato e la specifica natura dello stesso.
Infondato è anche il ricorso proposto nell'interesse di RE AE. Nel primo motivo si lamenta, infatti, violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., in quanto, tenuto conto dei principi affermati nella nota sentenza MI ed in altre successive che si sono espresse nei medesimi termini, la Corte di merito non avrebbe dimostrato l'esistenza di uno stato di “fibrillazione" della associazione mafiosa che faceva capo ai LA, nè dimostrato la volontà dell'imputato di contribuire al superamento della situazione di difficoltà. L'assunto è evidentemente contraddetto dai più recenti approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso esterno in associazione mafiosa ed i cui principi di diritto sono stati già innanzi illustrati;
principi, va ora osservato, che appaiono essere pienamente rispondenti al ruolo svolto dall'imputato nell'interesse del sodalizio mafioso oggetto di imputazione. La sentenza impugnata, infatti, diffusamente analizza le specifiche condotte poste in essere dal RE in favore del gruppo LA, partendo dalla significativa vicenda estorsiva posta in essere ai danni di LI LU, titolare di un autosalone a Rosolini e soffermandosi, poi, sulle dichiarazioni rese da ET
IO e da NO AN, con il quale l'imputato stabilì un patto di collaborazione informativa assecondato dalla sua qualità di appartenente alla
Guardia di Finanza - su autorizzazione di LA PE che, dopo l'arresto del
44 padre NO, aveva assunto il ruolo di reggente del clan. Da qui lo sviluppo di ulteriori “collaborazioni”, quali la fornitura di notizie riservate, la consegna di munizioni, l'ausilio prestato nel consentire di superare indenni posti di blocco, informative su perquisizioni ed il coinvolgimento nel controllo delle sale di videogiochi controllate dal clan LA, attuato con metodi mafiosi. Acquisizioni, quelle appena accennate, che, alla luce, anche, delle affermazioni rese da TR e
AR – entrambi collaboratori provenienti da quello stesso clan - hanno indotto la
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Corte territoriale a ritenere provato l'«apporto continuativo, non occasionale e causalmente apprezzabile»> offerto dal RE al conseguimento dei fini della. associazione criminale. Correttamente si osserva, infatti, come il non aver denunciato quanto appreso dal LI - malgrado la qualità rivestita - l'essersi adoperato a fare da intermediario con coloro che gestivano l'estorsione, i “rimproveri” mossi al
LI dopo aver saputo delle sue dichiarazioni alla polizia, siano tutte circostanze che qualificano, sul piano soggettivo e materiale, il ruolo, “esterno”, ma non per questo inessenziale, svolto dall'imputato in favore della associazione. Quanto al secondo motivo di ricorso, incentrato sulla pretesa violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per essere state le dichiarazioni di accusa sfornite di riscontro e per avere i giudici del merito trascurato le emergenze favorevoli all'imputato, travisando i fatti, la doglianza si rivela inammissibile, prima ancora che infondata, in quanto dedotta sulla base di rilievi di merito, non scrutinabili nella presente sede. D'altra parte, a fronte di siffatte censure ed a smentirne comunque la fondatezza, stanno i puntuali
- riferimenti che la sentenza opera in ordine ai singoli spunti di verifica che le fonti di prova hanno conseguito, ed all'incrocio - convergente e logicamente incalzante - che le diverse "notizie” raccolte sul conto del RE, svilite e parcellizzate in primo grado, hanno subito all'esito della appagante disamina operata nel giudizio di appello.
Anche il ricorso proposto nell'interesse del RE deve, quindi, essere respinto.
Il tratto che accomuna i vari ricorsi rassegnati nell'interesse di LA
NO, pur nella loro variegata articolazione sviluppata in funzione dei singoli episodi volta a volta passati in rassegna, è senz'altro rappresentata dal tentativo di
45 porre in evidenza quasi sempre, peraltro, attraverso una diffusa citazione di
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dichiarazioni o di circostanze di fatto raccolte ed apprezzate nei gradi di merito aspetti di incoerenza, contraddittorietà e, dunque, di mancata convergenza probatoria, che avrebbe caratterizzato singoli tronconi del contributo dichiarativo offerto dalle numerose fonti di prova evocate nella impugnata sentenza. Varrà subito la pena osservare, a tale riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell'affermare come lo stesso giudice a quo ha in alcuni passaggi
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sottolineato - che in tema di valutazione della chiamata in correità, secondo le regole dettate dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., i riscontri alla chiamata in correità possono essere di qualsiasi natura e risultare anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali ultime, peraltro, devono caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza da pregresse intese fraudolente o da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la cosiddetta convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui ascritte. Non può però pretendersi - come il ricorrente mostra invece di richiedere una completa sovrapponibilità degli elementi di accusa forniti dai dichiaranti, essendo sufficiente l'accertamento della loro concordanza sostanziale sul nucleo centrale e significativo della questione di fatto da decidere (ex plurimis, Cass., Sez. I, 10 luglio
2002, Lamanna;
Cass., Sez. I, 18 giugno 2002, Mercurio). Il requisito della convergenza, dunque, non deve essere inteso nel senso della identità totale della articolazione narrativa delle plurime dichiarazioni accusatorie il che
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rappresenterebbe, evidentemente, non un elemento di affidante verifica, ma, al contrario, un preoccupante e sospetto indice di artificio - (v., in senso non dissimile,
Cass., Sez. I, 4 giugno 2002, Cutolo) ma va ricondotto nel ben diverso ambito della corrispondenza di contenuti qualificanti, in sè idoneo a supportare il rafforzato vaglio critico che quella particolare figura di dichiaranti normativamente postula. Ove, quindi, le narrazioni, pur se attraverso percorsi differenziati, rinvengano, poi, dei
46 nuclei fattuali sostanzialmente comuni, non potrà inferirsi dalla semplice diversità dei 3 racconti - in ipotesi frutto della diversità delle "prospettive" secondo le quali il fatto è stato vissuto
-un elemento idoneo in sè a perturbare l'affidabilità delle indicazioni di reità, specie ove le singole narrazioni siano, come nella specie, successive di anni rispetto alle vicende descritte e queste, a loro volta, presentino talvolta fra loro caratteristiche di analogia tale da rendere non sempre agevole una limpida e differenziata rielaborazione delle stesse. D'altra parte, e di ciò pare dimentico l'odierno ricorrente, agli effetti del giudizio confermativo in punto di attendibilità della chiamata, evocato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., più volte la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che, avendo il cosiddetto. riscontro esterno l'unica funzione di saggiare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'affidabilità intrinseca del narrato accusatorio, gli elementi di prova utilizzabili a questo scopo possono essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purchè idonei a quella funzione, e non nemmeno necessario che concernano in modo diretto ed esaustivo il thema probandum, e tanto meno che consistano in prove autonome della colpevolezza (cfr., fra le altre, Cass., Sez. V, 18 gennaio 2000,
Orlando; Cass., Sez. II, 19 marzo 2001, Marra). Ebbene, alla luce di tali considerazioni, emerge con chiarezza l'inconsistenza delle censure che i difensori del
LA muovono alla impugnata sentenza in relazione all'omicidio di RU
RA e reati connessi, giacchè le contraddizioni che minerebbero la attendibilità dei collaboranti, sia per ciò che attiene alla fase della preordinazione del delitto, sia per quanto riguarda il movente nonchè la fase esecutiva, oltre che non scrutinabili perchè articolate sulla base di una rilettura alternativa delle acquisizioni processuali - si scontra con il diverso e motivato argomentare dei giudici del merito, attenti, nel grado di appello, ad analizzare le doglianze, assai simili, che l'allora appellante aveva prospettato con i motivi di impugnazione. La sentenza impugnata è, infatti, estremamente analitica nell'evidenziare le ragioni per le quali le indicazioni offerte dall'DA e dal LIISTRO, a proposito delle riunioni preparatorie nel corso delle quali sarebbe maturato il programma omicidiario, si riferivano ad occasioni diverse,
47 pur se evidentemente convergevano sugli altri aspetti significativi. La stessa circostanziata e puntuale disamina viene operata, ad opera della Corte territoriale, anche per ciò che attiene al movente, agli spostamenti ed alla fase esecutiva del crimine, non senza rimarcare il circoscritto ambito in cui potevano trovare ingresso delibativo alcune dichiarazioni, piuttosto che altre, i singoli riscontri conseguiti talora, come la busta di plastica della quale la vittima era in possesso al momento dell'agguato, di risalto probatorio davvero imponente nonchè la totale
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compatibilità, sui punti più significativi, delle svariate indicazioni di reità raccolte.
Nè si comprende, poi, il vizio che affliggerebbe l'impugnata sentenza perchè avrebbe operato «un travisamento delle risultanze processuali», avendo negato i «contenuti delle indagini dibattimentali esposti nella sentenza di primo grado», nella parte in cui si attestava che dagli atti sarebbe emerso che il EO era stato condotto, dopo l'omicidio, presso la caserma dei Carabinieri, ove sarebbe stato sottoposto con esito negativo al tampon-kit, posto che di tale “fatto” i giudici di appello si sono preoccupati addirittura di ritenerlo provato in favor, malgrado lo stesso fosse loro processualmente ignoto. Nella sentenza, infatti, si dà atto di come nelle carte processuali non fosse presente "alcun verbale di prelievo nè alcuna relazione sull'esito”, sicchè, a rigore, malgrado la contraria affermazione che compariva nella sentenza di primo grado, una simile evenienza mancando la relativa
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documentazione di prova - ben avrebbe potuto non entrare nella sfera argomentativa di quei giudici, trattandosi di un grado di merito che, “sul" merito, e, dunque, sugli
☐ atti assunti, doveva fondare le proprie statuizioni. Sicchè è del tutto pretestuoso che le argomentazioni comunque svolte su un fatto non "documentato”, possano a loro volta essere censurate per il travisamento di un
- come pretenderebbe il ricorrente
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qualcosa ( i risultati del fantomatico tampon-kit) che gli stessi giudici non hanno avuto nella loro disponibilità.
Agli stessi rilievi va incontro anche il ricorso proposto, sempre nell'interesse del
LA, in reazione all'omicidio commesso ai danni di NI RA e SP
RO, e per il tentato omicidio ai danni di NO AU, e reati connessi. Il
48 ricorrente, infatti, si limita sterilmente a riproporre, cumulando indistintamente fra loro i vizi di carenza ed illogicità della motivazione “per travisamento dei fatti”, nonchè violazione di legge sostanziale e processuale, le doglianze già sollevate nei
- ancora una volta motivi di appello, in particolare incentrate su presunte
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contraddizioni che avrebbero caratterizzato le dichiarazioni dei collaboranti a proposito delle diverse fasi in cui si sarebbe articolata l'intera condotta delittuosa. Al contrario, la doviziosa rassegna dei fatti operata dai giudici del primo grado e l'altrettanto esauriente analisi che i secondi giudici hanno operato in merito all'intero articolarsi della vicenda, nell'ottica di un globale riesame della stessa alla stregua dei rilievi svolti dall'appellante, impedisce di assegnare risalto giuridico alle nuove censure, a ben guardare strette fra la generica contestazione della sentenza e l'altrettanto generica citazione di passi degli esami dibattimentali. Doglianze, quindi, che neppure sfiorano il nucleo del corredo probatorio posto a fondamento della condanna, essendosi le decisioni di merito saldamente ancorate, non ad un
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evanescente reticolo di indizi, ma ad un complesso dichiarativo assai ampio, contenutisticamente qualificato, ed a complemento del quale soccorrono significativi ed obiettivi elementi di riscontro.
Identici i vizi che la difesa del LA denuncia anche in relazione al duplice omicidio commesso in danno di LI IA e LI AT. Citando
brani di dichiarazioni, il ricorso si concentra, infatti, nel dedurre le contraddizioni che trasparirebbero fra le dichiarazioni dei collaboranti in ordine al movente dell'omicidio. Quattro, sarebbero, infatti, a dire del ricorrente, le motivazioni svelate dai dichiaranti: un primo movente, sarebbe stato rappresentato dal fatto che gli
LI potessero fare concorrenza al LA nel settore della droga;
un secondo, che LI AT potesse costituire un suo gruppo;
un terzo, rappresentato dalla concorrenza nel campo delle estorsioni, ed un quarto, infine, determinato dall'incendio dei camion di proprietà del CO. Ebbene, prospetta il ricorrente, nessuno di tali moventi sarebbe stato adeguatamente sviluppato sul piano probatorio ed asseverato processualmente, prospettandosi, anzi, elementi di opposto segno per
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49 -ancora una volta pedissequamente ripreso dai motivi di ciascuno di essi. L'assunto -
- appello – è evidentemente fallace, sia perchè la sentenza di appello ha diffusamente
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analizzato tali censure, con riferimento ai singoli aspetti, ivi compresa la vicenda relativa all'incendio dei camion di CO LO, e pervenendo all'esito ad una coerente ricostruzione delle ragioni “mafiose" poste a base dell'azione, sia perchè qualunque ipotetica contestazione sul reale movente non è in sè in grado di incrinare la coerenza intrinseca che caratterizza l'ampia trama motivazionale svolta dai giudici di entrambi i gradi a proposito dell'episodio delittuoso che qui ne occupa e delle relative responsabilità. Ancora una volta, la pluralità delle fonti, anche dirette, la convergenza dei narrati, promananti da soggetti particolarmente "qualificati", le non smentite conferme e la coerente ricomponibilità delle variegate acquisizioni, anche per ciò che attiene al movente dell'attentato, escludono la fondatezza del ricorso, mentre del tutto priva di qualsiasi base fattuale si rivela la tesi della possibile mera connivenza dell'imputato - prospettata come ultimo punto del ricorso - trattandosi di ipotesi palesemente esclusa dalla stessa sentenza impugnata, nella parte in cui riferisce che il FU, nel confessare la sua partecipazione al delitto, ebbe anche a puntualizzare di come l'ordine di uccidere l'LI fosse «partito dal carcere, da parte di LA NO e da parte di DO IA, capo del "gruppo di
I" e, quindi, alleato del gruppo LA».
Nel ricorso che la difesa di LA NO rassegna in relazione all'omicidio commesso in danno di IA AT, si lamenta che le divergenze che sarebbe
☐ dato cogliere tra le versioni rese dai collaboranti, siano state ricomposte dai giudici dell'appello, annoverandole nell'alveo di una “diversità di ricordi" o stemperate sulla base di "ragionevoli supposizioni”, distorcendo - sostiene il ricorrente - «con tale forma di pregiudiziale giustificazionismo, la interpretazione realistica degli atti processuali e con ciò stesso determinando un travisamento delle risultanze probatorie che conduce il decidente ad una conclusione di responsabilità illogica e disarticolata dalle prove dibattimentali». Censure, dunque, assertivamente demolitorie della coerenza logico argomentativa della impugnata sentenza, ma tuttavia fondate, a loro volta, su un doppio vizio di metodo e giuridico. Da un lato, infatti, il ricorrente pretende, ancora una volta, di “dimostrare" le presunte contraddizioni facendo messe di estrapolazioni dichiarative dedotte dagli esami dibattimentali;
sotto altro profilo, : anzichè sottoporre a critica l'iter seguito dai giudici per giungere ad una valutazione complessiva dei singoli aspetti della vicenda e delle plurime acquisizioni probatorie ad essa pertinenti, si cimenta in una arbitraria scomposizione delle diverse trame dichiarative, per giungere ad una atomistica individuazione di espressioni che, isolate dal complesso in cui si trovano iscritte, non possono che assumere connotazioni di ambigua lettura. Al contrario, il diffuso ed appagante discorrere dei primi giudici, attenti ad una puntuale ricostruzione dei fatti e delle responsabilità solidamente ancorata ai dati processuali sino a quel momento acquisiti, e l'altrettanto approfondita disamina critica che i giudici dell'appello hanno svolto per dissolvere la fondatezza dei rilievi inerenti alle "contraddizioni o divergenti" tra le fonti probatorie, esauriscono alla radice la fondatezza delle doglianze riproposte come motivo di ricorso. La sentenza impugnata è, infatti, provvida di articolati riferimenti nel ricostruire la “storia" del cartello siracusano degli AP, dei DO e dei TR, a sua volta alleato della famiglia mafiosa catanese di Cosa Nostra, e della iscrivibilità della azione delittuosa nel quadro delle operazioni volte ad estromettere, dalla zona di
Pachino, il punto di riferimento di una organizzazione criminale avversaria. Da qui, lo “studio” che i giudici hanno condotto in ordine alla personalità della vittima designata, la sua accertata vicinanza al clan catanese di AT LL, al punto
-- da esserne divenuto esponente locale a Pachino, la conseguente cogestione della intera operazione da parte dei clan alleati e la correlativa lettura “differenziata” dei singoli contributi dichiarativi, a seconda dei rispettivi gruppi di appartenenza e degli specifici ruoli svolti in ciascuno di essi e con riferimento all'articolato succedersi dei vari snodi in cui l'episodio si è realizzato. Tutti aspetti - estremamente qualificanti - che l'impugnata sentenza ha diffusamente passato in rassegna, senza lasciare zone d'ombra o salti logici tra un “capitolo" e l'altro della trattazione: le dichiarazioni dei collaboranti, infatti, non soltanto sono state messe in reciproco e critico confronto, ma
51 sono state anche filtrate alla luce dei "rilievi” svolti nei motivi di appello e saggiate in una con i dati di specifica raccolti all'epoca dei fatti;
e ciò tanto con riferimento ai movimenti dei vari personaggi nella fase esecutiva, che a proposito delle modalità secondo le quali si era realizzata materialmente l'azione delittuosa. Una disamina, quindi, del tutto appagante e certamente esente dalle censure che il ricorrente ha ritenuto di sviluppare nel relativo atto di impugnativa.
Nel ricorso proposto nell'interesse di PI NO e LA NO in ordine all'attentato con lesioni commesso ai danni di Di DE IA e reati connessi, prescindendo dalla già affrontata questione relativa alla compatibilità della aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 ai partecipi in associazione mafiosa, si deduce, quale motivo di ricorso, la circostanza che le deposizioni dei collaboranti sarebbero generiche ed inficiate da contraddizioni “intrinseche ed estrinseche" e non rinverrebbero riscontri di natura obiettiva negli atti processuali.
Donde, deduce il ricorrente, la loro utilizzazione quali prove certe e concrete di responsabilità costituirebbe violazione dell'art. 192 del codice di rito. L'assunto è privo di fondamento. Nessuna delle segnalate contraddizioni, peraltro già in sè del tutto flebili sul piano della relativa efficacia dimostrativa, traspaiono dal testo della impugnata sentenza, mentre il ricorso trascura completamente la quantità e la qualità davvero cospicue degli elementi probatorialemente significativi che i giudici di entrambi i gradi di merito hanno puntualmente evocato nella assai diffusa e puntuale analisi che hanno condotto in relazione alla articolata e complessa vicenda relativa alle estorsioni alle concessionarie Piaggio di Avola e Siracusa dei fratelli NO, ed al connesso attentato posto in essere ai danni del Di DE. I vizi dedotti finiscono quindi per attestarsi, non soltanto su una base fattuale non scrutinabile in questa sede, ma, soprattutto, su profili che, quand'anche portati ad emersione probatoria, nulla. aggiungerebbero o toglierebbero alla argomentata e solida costruzione operata in sentenza, vertendo gli stessi, non sul nucleo degli elementi qualificanti, ma soltanto su circostanze del tutto secondarie.
52 Ad analoga sorta va incontro anche il ricorso proposto nell'interesse di PI
NO, LA NO e LA PE, in riferimento alla segnalata. estorsione commessa ai danni di NO ER e RI, titolari della concessionaria Piaggio. Nello scarno atto di ricorso, si deduce, quanto al PI, che l'unica fonte di accusa sarebbe rappresentata dalle deposizioni del collaborante
AR, il quale lo aveva indicato come soggetto che, all'inizio delle trattative, si sarebbe presentato al cospetto dei fratelli NO per richiedere somme di denaro.
Tale accusa, sostiene il ricorrente, si sarebbe rivelata priva di fondamento, perchè smentita dalle deposizioni dibattimentali della persona offesa, NO ER, che aveva specificato di conoscere bene il PI, con il quale esisteva un rapporto di pregressa amicizia, e che costui non si era mai presentato nel loro negozio per avanzare richieste di denaro. Deduzioni, dunque, che si riflettono esclusivamente sul giudizio di merito, e che rinvengono, per di più, una palese smentita, alla luce dei diffusi richiami che la sentenza impugnata opera alla varietà delle acquisizioni ed alla corretta lettura delle affermazioni e delle vistose reticenze che hanno caratterizzato il contributo processuale delle persone offese, motivatamente ravvisando, proprio in quest'ultimo aspetto, una emblematica risultanza dello stato di assoggettamento in cui versavano gli operatori commerciali e la popolazione del territorio "controllato” dal sodalizio mafioso. Quanto ai due LA, lamenta il ricorrente che la dichiarazione di responsabilità si sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di tale OT
AO; dichiarazioni, peraltro, che si reputano generiche e non riscontrate. L'assunto,
a prescindere dal risalto meramente assertivo che lo sostiene, è però del tutto contraddetto dalla motivazione della sentenza impugnata, posto che in essa è più che adeguatamente descritto il ruolo dei LA, con riferimento alla specifica vicenda che qui ne occupa, ed il "passaggio delle consegne” avvenuto tra LA Antonino e LA PE, dopo l'arresto del primo, essendo stato processualmente accertato · sulla base di più fonti- come a seguito della perdita della libertà personale del padre, il figlio fosse divenuto il reggente della cosca e, in tale qualità, fosse il percettore delle somme della estorsione "doppia" (è risultato
53 infatti assoggettato ad estorsione non soltanto il negozio di Avola, ma anche quello di
Siracusa), provvedendo, poi, a consegnare la quota di pertinenza al OT. Del tutto infondate sono, infine, le doglianze relative al trattamento sanzionatorio riservato al
PI e a LA PE (per questo come per tutti gli altri episodi al medesimo ascritti e per i quali è stato articolato l'identico motivo di ricorso), avendo i giudici del merito con motivazione del tutto esente da censure
-correttamente fatto applicazione dei parametri delibativi di legge.
Identici, nella sostanza, i vizi denunciati nel ricorso proposto nell'interesse di
LA NO e LA PE in relazione alle estorsioni commesse in danno di AN RA (capo F1), RU IA e RU EA (capi R1) ed S1), NU PE, NU RA e NU ON (capi N2) ed O2), nonchè ai danni di ID IA (capo P2), e reati connessi. In ordine al primo di tali episodi, la tesi del ricorrente è che la Corte avrebbe irritualmente dato credito alle dichiarazioni rese da NO AN, posto che da altre vicende processuali sarebbe emerso che il collaborante aveva posto in essere estorsioni in modo autonomo ed al di fuori del gruppo LA. La tesi è stata esaminata e motivatamente disattesa dai giudici del merito, i quali hanno ben scolpito la dinamica e la logica “mafiosa” che aveva ispirato nel quadro di un settore criminoso
-
essenziale per il sodalizio, come era quello delle estorsioni la realizzazione di questo come di altri numerosi episodi dello stesso genere, escludendo per questa via
¨la possibilità di iniziative autonome ed estemporanee che avrebbero ineluttabilmente
- incrinato il prestigio e l'essenza stessa della associazione. Di tutto ciò offrendo, peraltro, non un labile quadro fondato su semplici argomentazioni deduttive, ma una coesa descrizione fattuale, basata su circostanze obiettive e dati riscontrati, come emerge dalle dichiarazioni rese dal RU e dai tentativi di accordo con gli altri operatori del settore per “scaricare" la tangente sui consumatori dalla reticenza
-
dello stessa AN, dalle dichiarazioni del IC ed altre ancora. Palesemente infondata è, poi, la prospettata violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni rese da ES AU, reputate utilizzabili «malgrado non sia
54 stata acquisita al dibattimento l'escussione della sua fonte de relato, indicata nella persona di tale GE EN. L'impugnata sentenza, puntualizza, infatti, di aver condiviso la tesi dei primi giudici i quali hanno ritenuto correttamente utilizzabili le dichiarazioni dell'ES per la parte in cui esse facevano riferimento alla notizia appresa de relato, in quanto nel corso del giudizio non era stata richiesta, a norma dell'art. 195 cod. proc. pen., la citazione della fonte primaria. Hanno comunque sottolineato i giudici dell'appello che la dichiarazione dell'ES doveva reputarsi de relato solo in riferimento alla notizia che l'estorsione era già in corso, mentre era frutto di conoscenza diretta il colloquio con il AN, così come il riferimento a quelli di Noto, confermativo del quadro probatorio emergente dalle dichiarazioni di
IC NO e di NO AN. Posto, dunque, che, come emerge dalla
Relazione al Progetto preliminare del codice vigente, «l'assunzione del testimone che abbia conoscenza diretta dei fatti è doverosa solo quando una parte ne faccia richiesta», e considerato, quindi, che la comminatoria della inutilizzabilità delle deposizioni indirette, prevista dall'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., opera soltanto se sia disattesa l'espressa richiesta di parte di audizione dei testi di riferimento, ne deriva, in ogni caso, l'infondatezza della proposta eccezione. Quanto alla estorsione in danno di RU IA e RU EA, al di là delle consuete ed irrilevanti censure di merito, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nella parte in cui l'impugnata sentenza afferma che il collaborante NO troverebbe riscontro nelle dichiarazioni della collaborante ET IO. La ET,
sostengono infatti i ricorrenti, avrebbe sempre affermato nelle sue deposizioni che l'oggetto della propria testimonianza era costituito da fatti appresi dal suo convivente
NO. Pertanto - si deduce in ricorso affermare che la ET possa costituire elemento di riscontro probatorio alle affermazioni del NO, costituirebbe una tautologia giuridica», giacchè «il riscontro può essere costituito da fonti esterne e non dallo stesso soggetto al quale il racconto è stato fatto». La tesi dei ricorrenti è infondata. Anche a voler prescindere, infatti, dalla ampia motivazione che i giudici dell'appello hanno dedicato alla attendibilità ed utilizzabilità delle dichiarazioni rese
55 dalla ET (v. pagg. 1 e segg. della impugnata sentenza), è dirimente il rilievo che i ricorrenti pretendono di desumere una inconferenza, per "tautologia probatoria”, di dichiarazioni la cui unica peculiarità sarebbe rappresentata dal fatto che l'oggetto della deposizione sia frutto di circostanze apprese dalla stessa fonte la cui attendibilità deve essere riscontrata "dall'esterno", vale a dire attraverso un elemento probatorio diverso dal “dichiarante” e dal “dichiarato", cui lo scrutinio di affidabilità deve funzionalmente correlarsi. Ebbene, a proposito della regola della c.d. corroboration delineata dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., questa Corte ha effettivamente avuto modo di affermare che, quando unica fonte di accusa a carico dell'indagato risultino essere le dichiarazioni di un unico collaboratore, queste devono essere riscontrate ab externo, cioè in base da altri elementi non provenienti dallo stesso dichiarante, onde evitare la cosiddetta circolarità della prova, vale a dire che la verifica della attendibilità del dichiarante sia tautologica ed autoreferente e che,
in definitiva, la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi accusatoria che si trae dalla chiamata in correità la chiamata stessa, cioè lo stesso dato da riscontrare
(Cass., Sez. I, 20 settembre 2002, Carvelli). Ma ciò evidentemente non toglie che l'autonomia della fonte di riscontro escluda qualsiasi possibilità di "circolarità” del controllo, proprio perchè la diversità soggettiva del dichiarante impedisce che la narrazione di chi effettua la chiamata sia controllata sulla base, per così dire, di sè medesima, giacchè, effettivamente, in tale ultima eventualità, lo scrutinio concernente
"la generica attendibilità “intrinseca" verrebbe di fatto a corrispondere con il giudizio
- relativo al riscontro estrinseco, che fa erigere la dichiarazione a prova liberamente apprezzabile. D'altra parte, una volta ammessa nel sistema la categoria della prova indiretta, sarebbe del tutto arbitrario espungerne la utilizzabilità, non come prova dei fatti affermati, ma addirittura sul piano, levior, del relativo apprezzamento come elemento di verifica della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla fonte diretta (v.,
in senso analogo, Cass., Sez. VI, 7 novembre 2001, Agosta;
Cass., Sez. VI, 29 maggio 1996, Schemmari). Altro è, semmai, il profilo della valutazione del contributo dichiarativo indiretto, ma su tale aspetto la sentenza impugnata fa
56 esemplare buon governo dei relativi canoni di giudizio. A proposito, invece, del motivo di ricorso concernente l'estorsione ai danni dei fratelli NU, le doglianze di travisamento del fatto in sè sterilmente proposte come vizio di legittimità -
-
finiscono per risolversi in un costrutto meramente assertivo e dichiaratamente volto, sulla base, ancora una volta, delle dichiarazioni dibattimentali di vari soggetti, a
«chiarire il vero contenuto dei rapporti intercorrenti fra le parti». Rapporti che, invece, sono stati già limpidamente tracciati dai giudici del merito, con risultati probatori più che affidanti, in nessun modo scalfiti dalle generiche e neppure concludenti "citazioni” degli atti di causa che caratterizzano questo capo del ricorso.
Sempre per carenza di riscontri, si lamenta, infine, violazione dell'art. 192 del codice di rito, in rapporto all'assunto di responsabilità degli imputati circa l'estorsione commessa ai danni di ID IA, essendosi tale declaratoria fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa. Anche tale doglianza è palesemente smentita dai giudici del merito, giacchè l'impugnata sentenza, dopo aver puntualmente esaminato e dissolto i vari motivi di appello proposti dagli odierni ricorrenti, ha sottolineato come la ricostruzione della intera vicenda significativamene iscritta nel lucroso settore del controllo delle sale adibite a videogiochi sia stata ricostruita sulla base delle convergenti indicazioni offerte da
NO AN e dallo stesso ID IA. Quanto, poi, alla pretesa contraddittoria indicazione delle singole responsabilità, già dedotta in appello ed ora riproposta nel ricorso, basterà accennare alla diffusa "replica” che compare in sentenza, ove si scandiscono i ruoli di LA NO e LA PE e si chiariscono le ragioni della "successione" del secondo nella gestione della vicenda intrapresa dal primo.
Inconsistenti e, in larga misura, relativi a profili già esaminati, sono i motivi rassegnati nell'interesse di DA NO, LA NO e LA
PE, in riferimento alle estorsioni commesse ai danni di TE AO, AP
RA e LF EN. Si ripropongono, infatti, le censure concernenti le dichiarazioni rese dalla ET, e si formula nuovamente la deduzione che, anche in
57 relazione a tali vicende, il NO abbia operato al di fuori di qualsiasi collegamento con il gruppo LA. Varranno, dunque, su entrambi tali aspetti (così come sul profilo concernente la compatibilità della aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 con la qualità di partecipe alla associazione mafiosa) le considerazioni già svolte in precedenza, con l'unica aggiunta rappresentata dal fatto che, anche con riferimento alle vicende relative alle estorsioni ai danni dei “tabutari”, la sentenza impugnata è oltremodo puntuale nello scandire, alla luce delle riscontrate dichiarazioni raccolte, fatti e responsabilità, univocamente coinvolgenti gli odierni imputati, non senza sottolineare la singolarità del contesto ambientale, le reticenze e le collusioni, atte a testimoniare, al di là di ogni dubbio, il controllo mafioso che l'associazione dei LA esercitava sul territorio. Del tutto congrua è, infine, la motivazione della impugnata sentenza in ordine alle ragione che hanno indotto i giudici del merito a non riconoscere al DA le circostanze attenuanti generiche
(per LA PE si è già detto), rendendo quindi palesemente infondate le doglianze poste a fondamento del relativo motivo di ricorso.
Del tutto evanescenti sono i motivi sui quali si articolano i ricorsi proposti, uno actu, nell'interesse di PI NO, LA NO e LA PE in relazione alla estorsione commessa ai danni di BÈ PE e IA e reati connessi. Per PI, infatti, il ricorrente si limita a contestare il fatto che i giudici dell'appello avrebbero fondato il loro giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni della parte offesa, BÈ PE, interpretando erroneamente una frase che il
- PI, preoccupato per la gravità della situazione, avrebbe rivolto all'«amico
BÈ» invitandolo a pagare. Nulla di tutto ciò. L'identico motivo, già proposto in sede di appello, è stato trattato in modo approfondito dai secondi giudici, i quali, nel riportare brani fin troppo eloquenti delle dichiarazioni rese dal BÈ a proposito dell'«amico» PI - forse non a caso soprannominato "scoppio"- hanno adeguatamente ricostruito la vicenda estorsiva, in questa come in altri casi caratterizzata dall'intervento di “amichevoli persuasori", secondo un collaudato e non casuale modus operandi. Circostanze che i giudici del merito hanno puntualmente
58 evocato, stavolta valorizzando i contributi ed i “silenzi” della parte offesa, quali emersi nel corso del riprodotto esame dibattimentale. Quanto, poi, al motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, varranno le considerazioni già svolte nel trattare l'analogo motivo rassegnato dal PI nel ricorso concernente l'estorsione commessa ai danni dei fratelli NO: motivazione più che congrua da parte dei giudici del merito e, dunque, palese infondatezza del ricorso. Privo di qualsiasi consistenza è anche il motivo rassegnato nell'interesse dei due LA - il NO, ancora una volta, avrebbe operato prima e al di fuori di qualsiasi collegamento con quel gruppo - giacchè doglianza del tutto analoga venne proposta in sede di appello, ove è stata in sentenza più che adeguatamente dissolta. D'altra parte, è la stessa sentenza a dissipare qualsiasi dubbio al riguardo, puntualizzando come l'indicazione dei protagonisti fosse riconducibile alla deposizione dello stesso
BÈ, il quale ebbe ad ammettere che il NO ed il SS gli dissero di agire per conto dei PI, soprannome, appunto, di LA NO e PE.
Del tutto infondato è, infine, anche il ricorso che la difesa di LA NO
propone in relazione alle estorsioni commesse ai danni di RA IC AR e ai danni di SU EL e reati connessi. Quanto al primo episodio, reputa il ricorrente che le dichiarazioni rese dall'IN e dal TR - circa il collocamento di un ordigno esplosivo - non possano fungere da riscontro alle dichiarazioni accusatorie del collaborante NO, in quanto, contrariamente a ciò che si afferma in sentenza, non sarebbero riferibili con certezza all'esercizio commerciale del RA. L'assunto,
: meramente assertivo, è del tutto inconferente. La sentenza puntualizza, infatti, che la responsabilità dell'imputato può essere dedotta da due specifiche e puntuali chiamate di correo, diverse da quelle del NO, provenienti dall'IN e dal TR.
Entrambi, infatti, hanno dichiarato che, in compagnia di LA NO e su suo incarico, collocarono un ordigno esplosivo nel negozio di mobili situato "lungo il rettilineo della SS 115 nell'immediata prossimità dell'abitazione di LI: indicazioni, queste, che, a dire dei giudici dell'appello, consentono di individuare
"con assoluta certezza” proprio il negozio di mobili del RA. Più che riscontro alle
59 dichiarazioni del NO, dunque, quelle rese dal TR e dall'IN sono state correttamente qualificate come autonome e convergenti chiamate in correità.
Palesemente inammissibili, perchè generiche e fondate su rilievi di merito, sono, poi, le censure di contraddittorietà che il ricorrente muove in ordine alle dichiarazioni dei collaboranti circa il secondo degli accennati episodi delittuosi: ancora una volta, per di più, meramente riproduttive di questioni già sollevate in appello e come tali esaurientemente trattate dai giudici del gravame.
Nell'interesse di EL MI sono stati articolati vari motivi di ricorso. Nel primo di essi si lamenta mancata assunzione di prova decisiva, in quanto l'imputato aveva chiesto sia nel corso del giudizio di primo grado che in quello di appello di essere sottoposto a ricognizione personale da parte di IR PE, persona offesa del delitto di estorsione pluriaggravata per il quale è stata pronunciata condanna. Si lamenta in particolare che, malgrado i giudici dell'appello avessero ritenuto di non condividere la motivazione reiettiva della richiesta adottata in prime cure, abbiano poi finito per adottare una consimile decisione, isolando dal contesto una affermazione del IR di non essere in grado di operare il riconoscimento.
Quest'ultimo, al contrario, nelle dichiarazioni rese nel corso del giudizio non aveva
«escluso tout court di non potere dare alcun apporto conoscitivo all'istruzione dibattimentale ove sottoposto a ricognizione di persona riguardo all'odierno ricorrente», sicchè - deduce quest'ultimo - i giudici dell'appello avrebbero negato il diritto alla prova «avvalendosi di deduzioni logiche anticipatorie del momento valutativo dei dati istruttori raccolti». La censura, pur se profilata sotto la specie di error in procedendo, si rivela essere, però, null'altro che una critica di merito: nella sentenza impugnata, infatti, i giudici dell'appello, riproducendo le dichiarazioni della parte offesa circa la sua impossibilità di operare ricognizioni personali, tanto all'epoca dei fatti che, a maggior ragione, al momento del suo esame, “perchè sono passarti cinque, sei anni", hanno correttamente ritenuto di non ammettere la prova per la sua evidente impossibilità pratica di esperimento, escludendo testualmente proprio quelle deduzioni logiche, anticipatorie dei possibili esiti del mezzo istruttorio» che,
60 sempre per i giudici di appello, aveva caratterizzato la motivazione adottata dai primi giudici (v. pag. 208 della sentenza), e che ora il ricorrente sterilmente ripropone come oggetto di doglianza, limitandosi a suggerire una diversa “lettura” degli atti. Del pari inconsistente è l'ulteriore motivo per il quale, sottolineandosi la distinzione tra indicazione di reità e chiamata di correo, i giudici del merito si sarebbero fondati sulle sole dichiarazioni del NO e del AR, violando i «canoni normativi che presiedono all'apprezzamento probatorio della chiamata in reità». Le sentenze di merito, infatti, non hanno trascurato di approfondire i profili di attendibilità generica.
e specifica delle due fonti, ne hanno apprezzato l'autonomia delle dichiarazioni, operato i relativi riscontri, e dato atto dei risultati conseguiti in una motivazione ampia e priva di arresti sul piano del relativo sviluppo logico-argomentativo. Un quadro, quindi, che, contrariamente all'assunto del ricorrente, si presenta non soltanto immune da vizi, ma anche integralmente satisfattivo delle "critiche" sollevate dalla difesa dell'imputato, essendosi i secondi giudici fatti carico, non solo di affrontare gli specifici temi devoluti con i motivi di appello, ma anche di apprezzare, sulla base di acquisizioni relative ad altro consimile episodio, la logicità del surrogarsi del
EL al NO, nei contatti con gli estorti, a seguito dell'arresto dello stesso NO avvenuto nel novembre 1992. Con ciò restando evidentemente assorbiti anche i rilievi posti a fondamento del terzo motivo di ricorso, essendosi gli stessi concentrati essenzialmente per stigmatizzare l'impropria verifica di attendibilità delle fonti di prova. A proposito dei motivi che la difesa del
EL invece articola in relazione alle varie aggravanti, la disamina non può
che essere differenziata. Palesemente inammissibile è, innanzi tutto, la censura di violazione di legge prospettata in riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 629, secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, n.1), cod. pen., trattandosi di questione che il ricorrente articolata esclusivamente sulla base di elementi di fatto che sfuggono allo scrutinio di legittimità riservato a questa Corte. Già esaminato, invece, è il tema relativo alla compatibilità della aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991
61 rispetto a quella prevista dal combinato disposto degli artt. 629, cpv., e 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., sicchè ad escludere la fondatezza di tale punto - rassegnato come sesto motivo di ricorso - basterà far riferimento alle conclusioni cui si è già pervenuti. Fondata, nei limiti di cui si dirà, è invece la doglianza nel quinto motivo di ricorso. In esso, infatti, il ricorrente osserva che i giudici dell'appello hanno ritenuto fondata la censura relativa alla insussistenza della aggravante di cui all'art. 629 cpv., in rifermento all'art. 628, comma 3, n.3), cod. pen., ed hanno conseguentemente escluso l'aggravante stessa: malgrado ciò, osserva il ricorrente, la Corte di secondo grado aveva ritenuto di non intervenire, in quanto di fatto la prima sentenza non aveva tenuto conto della aggravante nella commisurazione della pena. Da qui la censura del ricorrente, in quanto «l'interesse all'assoluzione è indipendente dal trattamento sanzionatorio concreto, consistendo anche nell'interesse ad un nomen iuris meno aggravato in seno al casellario giudiziario». Doglianza fondata, ma che può essere riparata in questa sede, senza demolizione del decisum, trattandosi di rettificazione che attiene al profilo formale della qualificazione dei fatti-reato, per il risalto che ciò può eventualmente presentare in executivis. Del tutto infondato si rivela, infine, l'ultimo motivo di ricorso, nel quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che la sentenza di appello ha diffusamente esposto, con motivazione incensurabile, i plurimi elementi alla stregua dei quali i secondi giudici non hanno reputato di mitigare il trattamento sanzionatorio attraverso l'applicazione delle richiamate attenuanti.
Nei diffusi atti di ricorso rassegnati nell'interesse di EO LE, si lamenta, innanzi tutto, che la Corte territoriale avrebbe omesso di scrutinare in modo approfondito la attendibilità delle fonti di prova utilizzate nel processo, giacchè solo all'esito di tale preliminare verifica si sarebbe dovuto poi procedere alla verifica dei cosiddetti riscontri esterni. L'assunto, valido in linea di principio, non si coniuga però alla vicenda di specie, giacchè l'impugnata sentenza - lungi dal limitarsi a sterili rassegne di giurisprudenza sulla chiamata di correo - non soltanto ha puntualmente risposto alle problematiche inerenti alla attendibilità dei dichiaranti in rapporto alla
62 loro personalità, al trascorso socio-culturale, ai singoli percorsi delinquenziali, ai momenti ed alle dinamiche delle scelte collaborative, agli elementi che, in punto di credibilità, potevano desumersi da altre vicende processuali;
ma soprattutto - ha concentrato i propri sforzi motivazionali sul raffronto tra le singole dichiarazioni, il contesto delle vicende narrate, gli elementi di conferma esterna, per desumerne, all'esito e nella progressione del segnalato percorso, una valutazione legittimamente non condivisibile nel merito, ma, certo, di spessore e ponderazione tale da sfuggire totalmente a qualsiasi difetto sindacabile da parte del giudice di legittimità. Con ciò, a ben guardare, cade larga parte dei pur diffusi motivi di ricorso, giacchè il nucleo delle doglianze prospettate si concentra proprio sul giudizio di affidabilità delle dichiarazioni rese dai vari collaboranti. Così, con riferimento all'omicidio di RU
RA, nel sottolineare come la sentenza impugnata abbia utilizzato, ai fini della prova, le dichiarazioni dei collaboratori IN e TR, oltre quelle del AR e, in tono minore, quelle del NO, il ricorrente evidenzia - in termini del tutto analoghi a quelli che compaiono nel già esaminato ricorso proposto nell'interesse di LA Antonino le contraddizioni che caratterizzerebbero il narrato delle varie fonti, in ordine alle varie fasi in cui si sarebbe articolata la vicenda delittuosa;
inoltre, posto che il NO avrebbe dichiarato di aver appreso di tale vicenda dal AR, si ricadrebbe, nell'utilizzare le fonti a reciproca conferma, in un inammissibile «criterio circolare di prova». Inoltre, sostiene il ricorrente, posto che la natura delle dichiarazioni rese dal AR al NO le assimila ad una sorta di "confessione stragiudiziale", e poichè la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che tale "confessione" non costituisce di per sè elemento probatorio, ma soltanto circostanza idonea a promuovere ulteriori indagini, ne deriverebbe l'erroneo apprezzamento di tali dichiarazioni da parte dei giudici del merito, che per di più avrebbero omesso di apprezzare la scarsa affidabilità di tale narrazione, alla luce di emergenze di opposto segno. Ma si è già detto, al contrario, di come i giudici del merito abbiano scandagliato la vicenda in termini del tutto appaganti, offrendo, in secondo grado adeguato spazio alle osservazioni degli appellanti, e procedendo ad
63 una meticolosa disamina delle singole emergenze tutte criticamente apprezzate salvo poi a ricomporre il tutto in un contesto di globale apprezzamento, nel quale, come si osservò a suo tempo, anche gli atti mancanti (i risultati del fantomatico tampon-kit) hanno ricevuto una lettura processualmente non elusiva. E' dunque
-per svilire la ritenuta senz'altro condivisibile il richiamo che il ricorrente opera attendibilità del AR alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la
-
descrizione degli elementi circostanziali di un fatto di sangue, da parte di un collaboratore di giustizia, non può mai essere considerata come elemento di riscontro nei confronti di una persona che viene accusata di un delitto dal collaboratore stesso».
Ma se, come puntualizza la sentenza impugnata, il collaboratore dichiara (v. pag.
136) di aver pedinato la vittima, di averla vista uscire dalla macelleria ove lavorava e di averlo seguito mentre si allontanava a bordo di un motorino, con una busta di plastica bianca;
e se, poi, effettivamente emerge che la vittima si trovava al momento dell'agguato con un motorino e con una busta di plastica contenente la carne prelevata dalla macelleria (v. la sentenza di primo grado a pag. 163), allora gli
"elementi circostanziali di un fatto di sangue"
- sempre per stare all'assunto del cessano di essere fattori per così dire amorfi, per divenire, invece, ricorrente-
poderosi elementi di riscontro. Considerazioni analoghe possono svolgersi anche in relazione ai rilievi sostanzialmente identici che il ricorrente muove in ordine
-
all'attentato ai danni di Di DE IA nonchè alla estorsione ai danni della
Piaggio di Avola e Siracusa e reati connessi. Si lamenta, infatti, la circostanza che le dichiarazioni dei collaboranti AR e NO siano de relato;
che le stesse provengano da "confessioni stragiudiziali", del cui problematico apporto probatorio il ricorrente aveva già trattato nel motivo concernente l'omicidio RU;
che il AR sarebbe da reputare fonte inattendibile;
che nessun contributo individualizzante sarebbe desumibile dalle dichiarazioni rese, sulla vicenda, dai collaboratori OT e
AR. Ancora una volta, però, i rilievi contestano ma non incrinano coeso tessuto probatorio evocato dai giudici del merito a fondamento della statuizione di responsabilità, giacchè la pluralità delle fonti, ciascuna delle quali sottoposta a
64 severo scrutinio interno ed esterno, i contributi dichiarativi e gli stessi “silenzi" offerti dalle parti offese, in una con le emergenze scaturite dalle stesse acquisizioni operate all'epoca dei fatti, convergono in una ricostruzione solida e logicamete coerente dei singoli passaggi storico-fattuali e delle connesse responsabilità, agevolmente iscrivibili nel quadro di una fin troppo sperimentata operatività mafiosa. A proposito, poi, della fattispecie associativa, circa la quale viene dedotto vizio di motivazione in riferimento ai parametri delineati dall'art. 192 del codice di rito, gli sforzi del ricorrente si rivelano in larga misura inconferenti e comunque fondati su prospettazioni meramente assertive. La “prova" della associazione e del ruolo dell'imputato in seno ad essa è, infatti, articolata ed ampia, nè è dato cogliere nella sentenza impugnata le denunciate "contraddizioni” a proposito della storia e delle evoluzioni subite dalle varie famiglie mafiose e di quella dei LA in particolare:
i giudici del merito, invero, hanno diffusamente e puntualmente evocato i complessi momenti di convergenza o antagonismo tra i singoli sodalizi e l'evolversi di “cartelli” criminali ai fini del controllo e dello "sfruttamento" delle singole aree di penetrazione. Tutto ciò, non soltanto sulla base di sentenze passate in giudicato - come pure denuncia il ricorrente ma alla luce dell'analisi condotta sul complesso
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delle vicende delittuose entrate nel panorama dell'accertamento giurisdizionale: vicende, tutte, altamente qualificanti e sintomatiche delle caratteristiche, finalità, struttura e metodi che il gruppo mafioso praticava su un territorio ormai gestito in forma per così dire monopolistica. Affermare, quindi, come si sostiene in ricorso, che la sentenza impugnata non avrebbe dimostrato quale «sarebbe stata la "proiezione esterna" del detto sodalizio criminoso nei confronti della intera popolazione circostante» equivale, pertanto secondo la non condivisibile prospettiva coltivata
- dal ricorrente a negare la possibilità di una “lettura” unitaria della impressionante e sistematica serie di "sopraffazioni" che traspare dagli episodi contestati, fin troppo eloquenti (ad esempio, attraverso i “silenzi” e le mancate denunce delle vittime) nel denotare i paradigmi dell'assoggettamento omertoso che la capacità di intimidazione del sodalizio era riuscita a generare. Una lettura, invece, imposta dal sistema e che i
65 giudici del merito hanno correttamente operato, senza mai discostarsi dalla base fattuale offerta dalle acquisizioni processuali. In merito, poi, al motivo concernente la asserita inapplicabilità della aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, basterà far riferimento ai rilievi già svolti, mentre per ciò che attiene alle doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il relativo motivo è del tutto evanescente, giacchè, nello stigmatizzare l'insufficienza della motivazione sul punto che comunque non è dato riscontrare non si offrono argomenti per delibare
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la sussistenza del denunciato vizio.
Nel ricorso proposto da DERT ON si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai canoni di valutazione probatoria. Sostiene, infatti, il ricorrente che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa: dichiarazioni, dunque, che il giudice, attesa proprio la peculiarità del dichiarante, avrebbe dovuto sottoporre a rigorosa verifica di attendibilità, anzichè reputare contraddittoriamente le reticenze come volte a coprire gli imputati, quando invece nei confronti del medesimo ricorrente la persona offesa non avrebbe mostrato alcun metus. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, non soltanto ha meticolosamente e criticamente riesaminato le dichiarazioni rese da NO RI,
ponendone in risalto i singoli aspetti che denotavano lacune rispetto a quelli che, sulla base degli altri apporti dichiarativi, contribuivano invece a formare un solido telaio probatorio relativo alla complessa vicenda estorsiva, ma, soprattutto, ha sottoposto l'intero materiale ad accurato saggio in punto di attendibilità generica e specifica dei dichiaranti, dando atto dei risultati conseguiti attraverso una esauriente e logicamente ineccepibile motivazione. D'altra parte, il DERT era ben conosciuto dal
NO “perchè suo compagno di scuola” (v. pag. 157 della sentenza), e sulla sua posizione e sul suo ruolo nella vicenda non possono certo sottacersi come al
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contrario fa il ricorrente - le univoche e chiare indicazioni accusatorie provenienti anche dalle dichiarazioni rese da OT AO.
66 Identiche, nella sostanza, le censure che vengono mosse anche da PI
RT, chiamato a rispondere del medesimo episodio e sulla base dei medesimi elementi. A prescindere, infatti, dal motivo relativo alla compatibilità della aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, con quella prevista dall'art. 629 cpv., in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., per il quale valgono le considerazioni già svolte allorchè il tema è stato affrontato in termini generali;
ed esclusa, al tempo stesso, qualsiasi validità all'altro motivo, nel quale si contesta la sussistenza della aggravante delle più persone riunite, circa il quale la sentenza ha già motivatamente disatteso, in fatto, la fondatezza della analoga censura proposta quale motivo di appello (v. il rinvio a pag. 252 della sentenza); i restanti rilievi finiscono per coinvolgere, nella sostanza, la attendibilità delle dichiarazioni rese da NO
RI e quelle di OT AO. Si tratta, però, di mere deduzioni alternative rispetto a quelle offerte dai giudici di merito, del tutto inidonee ad incrinare, non soltanto la coerenza intrinseca dell'apparato motivazionale - per di più, particolarmente attento ad esaminare tutte le consimili prospettazioni "critiche" già dedotte in appello e a dare a ciascuna di esse puntuale ed esauriente risposta - ma anche l'approfondito apprezzamento che, sul piano della disamina probatoria, i giudici del merito hanno condotto sulle singole emergenze, sulla reciproca interazione ed, infine, sul risultato complessivo che dalle stesse hanno reputato di trarre. Anche il ricorso del PI, dunque, è manifestamente privo di giuridica consistenza.
Per DA IP, si lamenta violazione di legge in riferimento agli artt.
62-bis e 133 cod. pen. Denuncia il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare le attenuanti non scritte sul presupposto che, essendo valutabile come unico elemento a favore dell'imputato la collaborazione prestata, e posto che a fronte di tale condotta processuale aveva già trovato applicazione la speciale diminuente all'uopo prevista, non sussistevano i presupposti per l'applicazione di ulteriori benefici, attesa la gravità dei fatti ed i gravissimi precedenti. Assunto che si contesta sulla mera deduzione della importanza della collaborazione prestata. Il ricorso è manifestamente inammissibile. I giudici dell'appello hanno, infatti, diffusamente
676 2 esposto le ragioni della mancata concessione delle richiesta attenuanti e dei criteri applicati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (v. pag. 249 della sentenza), sicchè nessuna censura può essere mossa al relativo punto, alla luce, fra l'altro, di un motivo di ricorso del tutto generico e che presuppone, erroneamente, una sorta di presunzione legale di concorrenza tra l'attenuante speciale per la collaborazione, prevista dall'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, e le circostanze attenuanti generiche.
Nel ricorso proposto nell'interesse di IG GI si lamenta violazione di legge in rapporto alla valutazione degli elementi a carico dell'imputato,
e si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante, con la conseguente mitigazione della pena.
Anche il ricorso del IG è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. La contestazione in punto di apprezzamento delle risultanze processuali è, infatti, prospettata in termini di mero antagonismo verbale rispetto alla impugnata sentenza, la quale, invece, ha diffusamente dato conto della pluralità e convergenza delle qualificanti acquisizioni sulla cui base è pervenuta (v. pag. 22 e ss.) alla decisione di conferma della sentenza di primo grado, non senza affrontare e risolvere le doglianze proposte con l'atto di appello e che ora nella sostanza si riproducono quale oggetto di ricorso. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, richieste con giudizio di prevalenza, i giudici del merito hanno già "risposto" (v. pag.
250 della sentenza) in termini tali da sottrarsi a qualsiasi rilievo di legittimità.
Per CO LO (classe 1970), viene prospettata violazione di legge in rapporto all'apprezzamento del compendio probatorio, asseritamente svolto dai giudici del merito al di fuori delle pertinenti regole processuali, ed alla conseguente sussistenza dei presupposti per ritenere integrate le figure delittuose in ordine alle quali è stata pronunciata condanna, tanto per ciò che attiene alla fattispecie associativa, che in ordine alla estorsione ai danni di IR PE che, infine, alla aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991. Si censura, poi, la motivazione della impugnata sentenza per ciò che attiene ai criteri di determinazione
68 del trattamento sanzionatorio ed al giudizio di valenza delle attenuanti. Il ricorso è manifestamente infondato ed i rilievi che vi si colgono, in larga misura di merito, appaiono nella sostanza riproduttivi di quelli già svolti nei motivi di appello: sicchè, a proposito di essi, risulta integralmente satisfattiva - e a ben guardare, neppure seriamente contestata la motivazione al riguardo offerta dai giudici
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dell'impugnazione (v. pag. 205 e ss. della sentenza di appello, nonchè, sull'episodio specifico, la sentenza di primo grado a pagg. 346 e segg.). Non soltanto, dunque, il compendio probatorio portato ad emersione dai giudici del merito si rivela, alla luce della motivazione offerta, ampio, coeso e senz'altro congruo agli effetti delle determinazioni adottate (v. pag. 24 e segg. della sentenza di appello a proposito della fattispecie associativa), ma, soprattutto, univoco nei risultati e cautamente apprezzato nei singoli contributi, tutti criticamente delibati sottoposti contrariamente al
- diverso ma assertivo assunto del ricorrente a rigoroso riscontro. A proposito, poi, del trattamento sanzionatorio, le doglianze del tutto generiche si scontrano con la motivazione ineccepibile che la Corte territoriale ha offerto su tutti gli aspetti toccati dall'atto di appello (v. pag. 250 e segg.).
Manifestamente inammissibile, per totale genericità ed inconsistenza dei motivi, è anche il ricorso proposto nell'interesse di CO IE. In esso, infatti, ci si limita a dedurre - ma senza alcun effettivo sviluppo argomentativo - la labilità del quadro indiziario e la ambiguità delle acquisizioni e ci si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Quanto al primo motivo basterà rinviare alla trattazione che alla posizione del ricorrente riserva l'impugnata sentenza, in ordine alla di lui partecipazione al contestato sodalizio criminoso (pagg. 25 e segg.), per avvedersi di come unitamente alla non meno approfondita disamina già condotta dai primi giudici - l'asserto del ricorrente confligga apertamente con lo spessore delle emergenze a lui sfavorevoli, per come analiticamente e logicamente apprezzate dalla Corte territoriale. Le numerose fonti che coinvolgono l'imputato non recano affatto, come pretenderebbe il ricorrente, un contributo "neutro", "labile” od "ambiguo”, ma operano indicazioni circostanziate,
69 sul merito delle quali i giudici, tenendo conto, anche, dei rilievi a suo tempo mossi dall'odierno ricorrente, si sono ampiamente pronunciati con motivazione del tutto esente da rilievi. Considerazioni, queste ultime, che valgono anche per ciò che attiene alle determinazioni relative al trattamento sanzionatorio, più che adeguatamente motivate in sentenza (v. pag. 251).
Nel ricorso proposto nell'interesse di ZO ER, attraverso una cumulativa censura di vizio di motivazione e violazione di legge, si contesta, nella sostanza, la congruità degli elementi che i giudici di merito hanno richiamato a fondamento della ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine alla ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa. Si sottolinea, in particolare, la circostanza che la sentenza impugnata avrebbe valorizzato circostanze prive di apprezzabile significato indiziante;
non avrebbe sottoposto a rigoroso vaglio la attendibilità dei dichiaranti ed avrebbe, travisando i fatti, omesso di assegnare il dovuto risalto ad emergenze di opposto segno: così pervenendo alla apodittica ed immotivata conclusione di reputare l'imputato come soggetto aderente alla associazione, alla quale avrebbe fornito un contributo stabile e continuativo, sia pure attraverso condotte non estese alla generalità degli associati. Donde, l'ulteriore censura relativa alla mancata derubricazione del reato in quello di favoreggiamento personale. Il ricorso è infondato. A proposito della tematica del concorso esterno in associazione mafiosa si è già detto;
ma il tema, a ben guardare, lambisce solo marginalmente la posizione dell'odierno ricorrente, giacchè la Corte territoriale, pur recependo la richiesta del pubblico ministero di attribuire al reato associativo contestato al ZO
“la modalità del concorso esterno nell'associazione diretta da TR NO", in effetti procede, poi, ad una delibazione dei fatti materiali in termini di adesione al sodalizio, pur se attraverso la puntualizzazione di una condotta partecipativa non riferita a tutte le attività del programma criminoso, e malgrado un apporto non esteso alla generalità degli associati. La sentenza ricostruisce dunque il ruolo dell'imputato come quello di una figura senz'altro minore, ma non per questo irrilevante per la vita e l'attività del sodalizio, nè di portata tale da poter essere ricondotta alla episodicità e
70 specificità, quanto a soggetti agevolati e "fatti" di agevolazione, tipica del favoreggiamento, come pure pretenderebbe, in linea gradata, l'odierno ricorrente. La
Corte territoriale (v. pag. 27 e segg.) ha infatti, sulla base dei contributi offerti da
RC, NO, IN e dalla ET - criticamente apprezzati, distinguendo, doverosamente, le indicazioni "fattuali” rispetto alle considerazioni di ordine personale diffusamente analizzato le condotte dell'imputato, evidenziando come lo
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stesso fosse stabilmente "a disposizione" del LA e dei suoi più vicini sodali, per supportare sul piano logistico – certo con mansioni secondarie, ma non per questo inessenziali – le esigenze di spostamento e di collegamento con alcuni affiliati locali, offrendo perdi più una casa di campagna, «ove LA riceveva e discuteva con gli affiliati» durante la sua latitanza. Se a ciò si aggiunge che fra gli incarichi del
ZO, come emerge dalla sentenza di primo grado (v. pag. 98), vi era anche quello di consegnare gli "stipendi" agli associati, riscuotere il "pizzo" dai commercianti, e trasportare armi da Noto a Catania, su incarico del LA che ricorreva al
ZO in quanto persona priva di pregiudizi e che come tale non destava il sospetto degli investigatori», il quadro che coerentemente i giudici del merito hanno desunto. era quello di chi, pur svolgendo funzioni gregarie, indubbiamente contribuiva alla vita ed alla attività del sodalizio. Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
Palesemente inammissibile è, invece, il ricorso proposto nell'interesse di
ST IA. Con motivi del tutto generici e manifestamente inconsistenti il ricorrente si limita, infatti, a contestare, quanto alla estorsione ai danni di BÈ IA e PE, la circostanza che l'addebito si sia fondato soltanto su una frase rivolta alla parte offesa, mentre, per ciò che attiene alla tentata estorsione ai danni di Di MA NA, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, atteso l'interessamento «soltanto amichevole» del ST.
Doglianze, quindi, insuscettibili di qualsiasi risalto, a fronte della argomentata ed ineccepibile disamina degli elementi di accusa, operata dalla Corte territoriale in ordine ad entrambi gli episodi contestati (v. pagg. 184 e segg. e pagg. 222 e segg.
71 della sentenza impugnata), e che ben scolpisce la pluralità e convergenza delle acquisizioni atte a suffragare il più che adeguatamente motivato giudizio di responsabilità penale.
Segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonchè, per i ricorsi dichiarati inammissibili, la condanna dei ricorrenti stessi al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro seicento, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
A) Dichiara inammissibili i ricorsi di PI NO, DERT ON,
DA IP, IG GI, CO LO, CO IE,
PI RT e ST IA.
B) Rigetta i ricorsi di EL MI, EO LE, NO
PE, AN RA, RE AE, ZO ER,
DA NO, LA NO, LA PE.
C) Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 341/2000 sollevata dal difensore di EO LE.
D) Dispone rettificarsi il dispositivo della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di EL MI dalla Corte di assise di Siracusa il 13
maggio 1999, integrando il medesimo con le parole “esclusa l'aggravante del fatto commesso da appartenente ad una associazione mafiosa”.
E) Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
F) Condanna altresì i ricorrenti sub A) all'ulteriore pagamento della somma di seicento euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
72 G) Condanna PI NO, EO LE, IG GI,
CO LO, CO IE, ZO ER, ST
IA, DA NO, LA NO e LA PE, in solido, al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3854, di cui 2500 di onorari oltre il 10% di spese generali +
I.V.A. e C.A.P. e 1104 per spese vive.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2002
Il Consigliere estensore If Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 19 MAR. 2007 BL COU CANGELESRE LO Mara Cangemi
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