Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2013, n. 322
CASS
Sentenza 2 ottobre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. (Nella specie è stata ritenuta l'aggravante a carico di un soggetto che aveva posto in essere un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore, affermando di essere latore di richiesta per conto di una "famiglia" operante nel territorio che pretendeva una percentuale da tutte le imprese che svolgevano appalti pubblici, prospettando, altresì danneggiamenti agli automezzi in caso di rifiuto).

Commentari2

  • 1Aggravante metodo mafioso: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 giugno 2021

  • 2Illecita concorrenza, violenza, minaccia, estorsione, concorso formaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2013, n. 322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 322
Data del deposito : 2 ottobre 2013

Testo completo