Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
Per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. (Nella specie è stata ritenuta l'aggravante a carico di un soggetto che aveva posto in essere un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore, affermando di essere latore di richiesta per conto di una "famiglia" operante nel territorio che pretendeva una percentuale da tutte le imprese che svolgevano appalti pubblici, prospettando, altresì danneggiamenti agli automezzi in caso di rifiuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2013, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 02/10/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 1913
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 22755/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NE N. IL 23/09/1987;
avverso l'ordinanza n. 311/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 04/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar il quale chiede la declaratoria di inammissibilità;
Udito il difensore Avv. Buccolato C. il quale si richiama al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
RI NE, indagato per la violazione dell'art. 629 c.p., ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 26.3.2013 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere del 26.3.2013 del Giudice delle indagini preliminari.
La difesa del ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo:
p.1.) violazione di legge ed erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7; artt. 125, 292 e 274 c.p.p., lett. c) e art. 275 c.p.p.. La difesa sostiene che il giudizio relativo alla sussistenza di un pericolo di recidivanza è strettamente collegato al fatto che è stata ritenuta la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. La difesa dopo avere illustrato i termini della vicenda, pone in evidenza che la condotta del RI sarebbe priva di carica minatoria e che l'iter esecutivo del reato porta ad escludere che il RI potesse essere ritenuto appartenente ad una famiglia mafiosa cosentina.
La difesa pone altresì in evidenza che l'aspetto minatorio, che nella specie sarebbe da ricollegarsi alla natura del delitto stesso di estorsione che nella specie è rimasto a livello di mero tentativo, sarebbe comunque privo di quella particolare carica di aggressività che non può ritenersi realizzata attraverso una semplice evocazione della esistenza di una entità "organizzata" indistinta, ne' ad un generico riferimento ad una "famiglia" di Cosenza, senza indicarne il nome.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La questione posta dalla difesa si riconduce esclusivamente alla valutazione della sussistenza dell'aggravante prevista dalla L. n.203 del 1991, art. 7perché l'indagato avrebbe tentato di estorcere denaro all'imprenditore NO MA ON che si era aggiudicato un appalto bandito dal Comune di San Benedetto Ullano, avente ad oggetto la sistemazione delle acque reflue ricadenti nel medesimo territorio comunale.
Dalla lettura della decisione impugnata si evince che l'indagato ha tentato di estorcere la somma di somma di Euro 6.000,00 prospettando di agire per conto di una "famiglia" di Cosenza alla quale le imprese che svolgevano lavori pubblici dovevano corrispondere una "tangente" del 3% sul valore dei lavori in appalto prospettando, per il caso del mancato versamento della somma il danneggiamento dei mezzi impiegati nel cantiere.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante ponendo in evidenza che lo indagato aveva adoperato il cd. metodo mafioso, avendo fatto esplicito riferimento ad un'organizzazione criminale operante sul territorio, così adoperando un comportamento concretamente idoneo ad esercitare una maggiore pressione e una particolare coazione psicologica. La decisione è corretta in diritto e non è sindacabile nel merito. Infatti, per la configurabilità del cd. metodo mafioso previsto dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 non è necessario che sia dimostrata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano una veste tipicamente maliosa;
la circostanza aggravante "de qua", infatti, non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 nell'appartenenza dell'autore del reato ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici delitti v. Cass. sez. 1 4.11.2011 n. 5881 in Ced Cass. Rv 251830. Nella specie la richiesta del pagamento di una somma di denaro correlata all'esercizio di un'attività imprenditoriale, accompagnata dall'affermazione che la richiesta è proveniente da una "famiglia" operante nel territorio la quale pretende l'esazione del 3% da tutte le imprese che svolgono appalti pubblici, con la ulteriore prospettazione di un danneggiamento degli automezzi nel caso di mancato pagamento, costituisce secondo, un giudizio di merito non manifestamente illogico e come tale non sindacabile in questa sede, una condotta connotata da "metodo mafioso" nello stesso senso v. Cass. sez 2 31.3.1998 n. 2204 in Ced Cass. Rv 211178; Cass. sez. 2 3.2.2000 n. 3061 in Ced Cass. Rv 215555; Cass. sez 1 26.11.2008 n.
4898 in Ced Cass. Rv 243346. La motivazione del provvedimento è pertanto adeguata e sfugge alle censure mosse.
Parimenti sono adeguate le considerazioni svolte con riferimento alle esigenze cautelari enucleate dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e alla necessità di ricorrere allo strumento della custodia cautelare in carcere, quale unico strumento idoneo alla tutela delle suddette esigenze.
La valutazione di pericolosità dell'indagato, illustrata dal Tribunale, correlata alla modalità di esecuzione del reato e al concreto atteggiarsi dell'indagato, costituiscono motivazione sufficiente non sindacabile nel merito.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Si manda al cancelliere per le comunicazioni di legge ex art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si comunichi ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2014