Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 2
L'arresto dell'imputato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa comporta la cessazione dello stato di latitanza.
La detenzione dell'imputato all'estero, conseguente a domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano, costituisce legittimo impedimento a comparire nel procedimento pendente in Italia nei suoi confronti e preclude, pertanto, la celebrazione del giudizio in contumacia, a nulla rilevando che egli non abbia prestato il consenso all'estradizione, in quanto dall'esercizio del relativo diritto non può derivargli, nel predetto procedimento, alcun pregiudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/03/2003, n. 21035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21035 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1) Dott. Nicola MARVULLI - - Presidente -
2) Dott. Guido IETTI - Componente -
3) Dott. PA LACANNA - Componente -
4) Dott. Giorgio LATTANZI - Componente -
5) Dott. Giovanni SILVESTRI - Componente -
6) Dott. Giuliana FERRUA - Componente -
7) Dott. Francesco MARZANO Rel. - Componente -
8) Dott. Giovanni CANZIO - Componente -
9) Dott. Aldo FIALE - Componente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID EP, n. in Condofuri il 07.03.1943;
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 8 giugno 2001. Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Vitaliano Esposito, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza e della sentenza impugnate con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria;
Uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti EP Fino e EP Nucera, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1.0 Il 19 aprile 2000 la Corte di Assise di Reggio Calabria condannava EP ID (unitamente ad altri coimputati) alla pena dell'ergastolo per imputazioni di associazione di tipo mafioso, omicidio volontario in danno di IE TO, tentato omicidio in danno di PA LB e EP ZZ, porto e detenzione abusivi di arma, vari episodi di estorsione, favoreggiamento personale.
La vicenda processuale aveva tratto origine dalla intercettazione di una serie di conversazioni telefoniche tra EP ID, dimorante in Brasile, ed i suoi familiari residenti in Reggio Calabria, "dalle quali - annotano i giudici del merito - si era delineato con chiarezza un sistema stabile di 'sfruttamento mafioso' di tutte le attività economiche che nascevano in una ben determinata zona della città (indicata come quartiere di S. Giorgio Extra)". La intercettazione delle conversazioni telefoniche dirette all'estero era stata effettuata a mezzo del sistema tecnico del c.d. "istradamento", che consentiva il blocco ed il conseguente controllo di tutte le chiamate che partivano dall'Italia verso una utenza brasiliana di tale SE Da SI NO presso le centrali internazionali della Telecom site sul territorio italiano e preposte all'inglobamento di tutte le chiamate dirette verso l'estero: da queste centrali, poi, le chiamate venivano dirottate verso le sale ascolto degli uffici di Procura o della Questura.
Le prime conversazioni rilevanti erano state intercettate nell'ambito di altro e distinto procedimento (a carico di IA PI ed altri) e la iniziale difficoltà di individuare le generalità degli interlocutori era stata poi superata grazie ad una conversazione nel corso della quale si faceva riferimento all'arrivo in Italia di due persone, una delle quali aveva da poco subito un lutto in famiglia: a seguito del controllo delle liste dei passeggeri giunti all'aeroporto di Reggio Calabria con un volo proveniente da Rio de Janeiro, i due erano stati identificati per EP ID e ON ND (anch'egli coimputato nel procedimento che occupa, che pochi giorni prima aveva avuto un lutto familiare per la morte della madre). Ulteriore conferma di tale identificazione era stata tratta da altra conversazione telefonica, nel corso della quale ID comunicava che avrebbe fatto rientro in Brasile, circostanza riscontrata a seguito del controllo dei passeggeri in partenza per quel Paese.
Il 18 dicembre 1997 nei confronti di ID era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma la misura non era stata eseguita per la latitanza dell'indagato. Tale provvedimento era stato impugnato dal difensore di quest'ultimo e questa Suprema Corte, con sentenza del 15 gennaio 1999, aveva annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella impositiva della misura cautelare. Successivamente, il 19 gennaio 1999, era stata emessa, per gli stessi fatti, nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, anche questa rimasta ineseguita per la latitanza dell'indagato.
1.1 Disposto il rinvio a giudizio di ID (e dei coimputati), la Corte di Assise di primo grado, sulla scorta del contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, perveniva all'affermazione della esistenza della cosca 'ID', operante nel territorio di San Giorgio Extra (RC), nella quale l'imputato rivestiva una posizione di vertice;
ed affermava la responsabilità di quest'ultimo in ordine agli addebiti contestatigli, condannandolo alla pena suindicata.
2.0 Impugnata tale sentenza dall'imputato, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria e dal Pubblico Ministero a quo, nel corso del giudizio di appello la Corte territoriale disponeva la riapertura della istruttoria dibattimentale per la effettuazione di una nuova perizia per la trascrizione di alcune conversazioni telefoniche, per l'esame di alcuni testi e per l'acquisizione di documenti. Indi, all'udienza del 29 marzo 2001 perveniva notizia dell'arresto a fini estradizionali di ID (sino a quel momento latitante), eseguito in Brasile in relazione alla suindicata misura custodiale del 19 gennaio 1999; ed alla successiva udienza del 3 maggio 2001 la Corte rigettava la richiesta presentata nell'interesse di tale imputato per la revoca della dichiarazione di contumacia, non ritenendo ostativa alla prosecuzione del processo la detenzione dell'imputato all'estero a fini estradizionali.
Rilevavano in particolare i giudici del gravame, nella relativa ordinanza resa alla precitata udienza del 3 maggio 2001, che l'imputato, "tratto in arresto provvisorio a fini estradizionali a Marica di Rio de Janeiro (Brasile)", "si è volontariamente sottratto all'esecuzione del provvedimento custodiale dandosi alla latitanza e che, per l'effetto, è stato giudicato e condannato in contumacia nel processo di prime cure e che ne è stata dichiarata la contumacia nel presente grado"; che "la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la condizione di custodia all'estero a fini estradizionali anziché in Italia può esser fatta cessare in qualunque momento dal soggetto con un suo atto di libera scelta, la cui mancanza è di per sè indicativa di una propensione sfavorevole all'accettazione delle conseguenze della giustizia italiana e che pertanto non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento (...) fra la situazione dell'imputato detenuto in stato di custodia cautelare in Italia e la situazione dell'imputato detenuto all'estero per lo stesso titolo che deve essere dunque considerato partecipante al dibattimento sulla base di una dichiarazione di contumacia non richiedente neppure una formale dichiarazione di rinuncia (Cass., Sez. VI, sent. 0 2006 del 15.10.1999, C.C. 31.05.1999, Rv. 214548)"; che, inoltre, avendo "la medesima giurisprudenza (...) affermato che nelle ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio italiano sia avvenuto in epoca successiva alla commissione di un reato ed in previsione dell'emissione di un provvedimento cautelare, l'allontanamento medesimo 'si risolve, dopo che il provvedimento restrittivo sia stato emesso, in un volontario sottrarsi all'esecuzione dello stesso e attribuisce la qualifica di latitante;
tale condizione permane (in caso di sopravvenuta impossibilita' di farla cessare a causa di arresto da parte dello Stato di rifugio, anche se questo sia avvenuto per fatti inerenti al procedimento che ha dato luogo al provvedimento sulla libertà personale e se sia noto il luogo della detenzione) fino a quando l'imputato non venga, all'esito della procedura di estradizione, consegnato all'Autorità italianà (Cass., Sez. VI, sent. 0 7098 del 18.07.1997, Ud. 14.05.1997, Rv. 208235)"; che, nel caso di specie, "risulta non solo che il ID EP al momento del suo arresto provvisorio o successivamente non ha mai richiesto di essere tradotto in Italia ai fini del presente giudizio, ma che per di più dallo stesso è stata resa in data 17 aprile 2001 (in presenza di soggetto autorizzato dal Supremo Tribunale Federale) espressa dichiarazione - pervenuta a questa Corte in data 28 aprile 2001 - con la quale lo stesso ha univocamente manifestato la propria volontà di opporsi all'estradizione"; che, conclusivamente, "non ricorrono allo stato le condizioni che consentono di considerare l'attuale detenzione a fini estradizionali del ID in Brasile alla stregua di un impedimento legittimo e come tale ostativo alla prosecuzione del processo nei suoi confronti ed in sua assenza".
All'udienza del 10 maggio 2001, la Corte, su istanza del difensore di ID munito di procura speciale, reiterante una pregressa analoga richiesta proposta in primo grado, disponeva procedersi con le forme del rito abbreviato.
Indi, il giudice dell'appello, con sentenza dell'8 giugno 2001, assolveva l'imputato dalla imputazione sub O) della rubrica (concernente un episodio di estorsione), confermava il giudizio di colpevolezza in ordine alle imputazioni di cui ai capi A) (associazione di stampo mafioso), C) (omicidio e tentati omicidi), D) (porto e detenzione abusiva di arma), E), F), G), H), I), L), M), V), C1) (vari episodi di estorsione), O1) (favoreggiamento personale) e, applicata la diminuente per il rito, riduceva la pena inflitta dal primo giudice ad anni trenta di reclusione, confermando nel resto.
3.0 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con due distinti atti di gravame a firma dei propri difensori. Con un primo atto - impugnandosi anche le ordinanze con le quali era stata disattesa la richiesta di stralcio della posizione di tale imputato e rigettata la richiesta di revoca dell'ordinanza contumaciale - si denunziano:
a) quanto alle impugnate ordinanze, il vizio di violazione di legge, in riferimento all'art. 606.1, lett. c), c.p.p., rilevandosi:
- che, richiamato il contenuto delle richieste formulate in sede di merito, la Corte territoriale non aveva tenuto conto che "l'autorità giudiziaria brasiliana non aveva ancora avviato la procedura di estradizione nei riguardi del ricorrente";
- che "l'imputato giammai avrebbe dovuto chiedere di essere tradotto in Italia";
- che, "in queste condizioni (...), la Corte avrebbe dovuto (...) considerare l'attuale carcerazione dell'appellante come un impedimento legittimo ostativo alla prosecuzione del processo nei suoi confronti in sua assenza", rimanendo a tal punto due soluzioni:
"quella di stralciare la posizione processuale del ID, oppure quella di revocare l'ordinanza contumaciale e di rinviare il processo fino a quando non sarà stato risolto il problema dell'estradizione";
- che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che "l'autorità giudiziaria brasiliana non aveva ancora avviato la procedura di estradizione nei riguardi del ricorrente", giacché il meccanismo della "complessa procedura di estradizione è stato azionato solo quale mese fa, e cioè dopo la pronuncia dell'impugnata sentenza";
- che la Corte di Assise di Reggio Calabria, in analoghe situazioni ed in altri procedimenti, aveva disposto la sospensione dei relativi procedimenti;
b) vizi di violazione di legge, quanto alle imputazioni sub c) e d) della rubrica, in riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giovanni Familiari, allegate al fascicolo del dibattimento, delle quali non risulterebbe essere stata a suo tempo prodotta la riproduzione fonografica o audiovisiva di cui all'art. 141 c.p.p.; e vizi di motivazione;
c) vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alle imputazioni di "partecipazione a una presunta associazione per delinquere e di concorso in una serie di estorsioni (...)". Con l'altro atto di gravame si denunziano:
d) "violazione dell'art. 407, c. 8, in relazione all'art. 335, c. 1 e 2, e all'art. 191 c.p.p.", in relazione alla addotta utilizzazione di parte degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari dopo la scadenza del termine di un anno dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato;
e) "violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 649, 434 e segg., 178 lett. b) che si ricollega all'art. 179 1° comma stesso codice", sull'assunto che il giudizio concerneva lo stesso fatto (ossia il reato di cui all'art. 416 bis c.p.) già oggetto di pregressa sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di ID il 19 aprile 1996, divenuta definitiva il 19 maggio successivo;
f) "violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 416, c. 2, 430, c.2, in relazione all'art. 179 stesso codice e agli artt. 24,101, 102 della Costituzione", sotto il profilo della mancata trasmissione al G.U.P. dei verbali contenenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
g) "violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 416 c.2, 418 c. 2, 430 c. 2, 267, 268, 271 in relazione all'art. 179 stesso codice e art. 24, 101, 102 della Costituzione", sul presupposto che "negli atti di questo processo non risulta depositato ne' il decreto n. 499/94 RIT-DDA, ne' eventuali proroghe, al fine di poter permettere alla difesa di valutare la legittimità dei medesimi ed interloquire con l'accusa sui suoi presupposti", relativamente ad una telefonata intercettata il 14 aprile 1995;
h) "violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 267 e segg. c.p.p., all'art. 271 stesso codice", in relazione alla omessa motivazione dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni telefoniche;
i) "violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 267 e 268 c. 2, in relazione ancora all'art. 271 c.p.p.", in riferimento alla addotta irritualità della richiesta di proroghe delle disposte intercettazioni telefoniche ed alla tardività dei provvedimenti di convalida;
l) "violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p.in relazione agli artt. 267 e 268, in relazione ancora all'art. 271 stesso codice in merito all'inutilizzabilità delle intercettazione c.d. brasiliane", sul presupposto che "le intercettazioni disposte con il decreto n. 458/95 del 30.11.1995 (...) sono iniziate molto prima di quanto affermato dagli inquirenti (...)" e che su tale punto "la Corte di Assise di primo grado e quella di appello hanno taciuto";
m) "violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 267 e 268, ancora in relazione all'art. 271 ed in relazione ancora all'art. 727 e 729 stesso codice, nonché al trattato di assistenza giudiziaria in materia penale formato a Roma in data 17.10.1989, ratificato con L. n. 41 del 07.01.1992", sul presupposto che, quanto al decreto che disponeva la intercettazione di comunicazioni telefoniche n. 459/95 RIT-DDA del 30 novembre 1995, si era autorizzata "l'intercettazione delle chiamate provenienti dalle centrali internazionali Telecom site sul territorio nazionale, dirette alle numerazioni indicate", mentre erano state utilizzate "telefonate in partenza dall'utenza brasiliana e dirette in Italia (...), violando la legge ed addirittura lo stesso decreto di autorizzazione che prevede solo l'intercettazione delle telefonate in partenza dal territorio italiano verso la numerazione brasiliana";
n) "violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 267 e 271, 1° comma, stesso codice, in quanto le intercettazioni telefoniche in oggetto sono state effettuate da impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica, in assenza di un decreto motivato da parte del P.M.". o) "violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 696, c. 1, 727 e 729 c.p.p., in relazione agli artt. 267, 268, c.1 e 3, e 271 stesso codice, in quanto le intercettazioni telefoniche sono state effettuate in violazione del trattato di assistenza giudiziaria e senza, inoltre, che ci sia stata la necessaria richiesta di rogatoria internazionale";
p) "violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 696, c. 1, 727 e 729 c.p.p., in relazione all'art. 191, c.2, stesso codice, riguardo all'attività di acquisizione probatoria documentale operata dai funzionari della Polizia di Stato in Brasile, attività effettuata in violazione del trattato di assistenza giudiziaria e senza che ci sia stata la necessaria richiesta di rogatoria internazionale";
q) "violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 268, c. 1, e 271 stesso codice", sull'assunto che, "esaminando i verbali delle operazioni di intercettazioni, nessuno di essi risponde alle caratteristiche volute dalla legge, in quanto non sono state riportate fedelmente ne' tutte le operazioni svolte, ne' la durata effettiva delle stesse";
r) "violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., relativamente alla contraddittorietà della motivazione e assoluta mancanza di individuazione in ordine al reato associativo ed a quello estorsivo":
s) "violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., relativamente alla contraddittorietà nella motivazione e assoluta mancanza di individuazione in ordine al reato omicidiario".
t) infine, "violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione all'art. 62 bis e 69 c.p.".
4.0 Il processo veniva assegnato alla quinta sezione penale di questa Suprema Corte, la quale, con ordinanza del 16 novembre 2002, previa separazione della posizione di ID da quella degli altri ricorrenti, disponeva la trasmissione degli atti a queste Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p.. Rilevava, infatti, la sezione remittente che sulla questione pregiudiziale sottoposta all'esame del collegio - se, per ritenere legittimo il giudizio in contumacia nel caso di detenzione all'estero in attesa di estradizione, sia sufficiente o meno che l'imputato non abbia prestato il suo consenso all'estradizione - si era determinato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, talune sentenze avendo concluso per la soluzione negativa, sul presupposto della illegittimità di un'ordinanza dichiarativa della contumacia in considerazione della mancanza di volontà da parte dell'imputato di essere consegnato all'autorità italiana, senza il previo accertamento, da compiersi con riferimento alla legislazione dello Stato richiesto, che il protrarsi della detenzione all'estero, e quindi la mancata comparizione, dipenda effettivamente dal comportamento dello stesso estradando;
altre pronunce avendo, invece, concluso per la soluzione positiva, ritenendo che la preclusione alla ordinanza dichiarativa della contumacia sia ancorata, oltre che alla prova dello stato di detenzione all'estero dell'imputato, anche alla prova della sua volontà di essere tradotto in Italia per comparire all'udienza.
4.1 Successivamente, e nelle more del procedimento di Cassazione, è intervenuta (come da documentazione acquisita) sentenza del Supremo Tribunale Federale del Brasile del 22 novembre 2001, passata in giudicato il 10 maggio 2002, con la quale quello Stato ha concesso l'estradizione del ricorrente per le imputazioni indicate nella relativa richiesta, ad eccezione di quella di detenzione e porto illegale di arma (condotte costituenti, all'epoca dei fatti contestati, contravvenzione nella legislazione dello Stato richiesto).
4.2 Con decreto del 6 dicembre 2002 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite e successivamente (dopo un rinvio per difetto di notifica dei relativi avvisi) è stata fissata l'odierna udienza per la trattazione del gavame.
5.0 Per l'evidente carattere di pregiudizialità che l'investe, è d'uopo occuparsi innanzitutto del primo suindicato motivo di gravame, concernente la dedotta illegittimità delle ordinanze dibattimentali afferenti alla ritenuta (persistente) contumacia dell'imputato, dopo il suo intervenuto arresto all'estero, doglianza che costituisce la esplicitata ragione della rimessione del procedimento a queste Sezioni Unite.
Alla stregua di quanto ritenuto dai giudici del merito nella ordinanza del 3 maggio 2001, i termini della questione possono così sintetizzarsi: se, e in quali limiti, la condizione di custodia cautelare all'estero dell'imputato latitante, il quale, arrestato a fini estradizionali, non presti il consenso all'estradizione, possa costituire legittimo impedimento a comparire che precluda la declaratoria di contumacia e la celebrazione del giudizio contumaciale.
5.1 Sotto il vigore del previgente codice di rito del 1930, ed in riferimento al suo art. 497, prima della sentenza n. 112 del 27 giugno - 10 luglio 1974 della Corte Costituzionale (della quale più oltre si dirà), era assolutamente prevalente (concordemente orientata anche la dottrina) l'affermazione della legittimità della celebrazione del giudizio nella contumacia dell'imputato detenuto all'estero, tale indirizzo giurisprudenziale inserendosi nel contesto di un complessivo atteggiamento di rigore assunto nei confronti del latitante (soprattutto in tema di notificazioni di atti processuali), sull'assunto che, una volta operata dall'imputato la scelta di sottrarsi alla cattura riparando all'estero, lo stato di latitanza doveva considerarsi permanente, e permanentemente dispiegante i suoi effetti, fin tanto che lo Stato italiano, attraverso la consegna estradizionale, non fosse posto in condizione di esercitare i poteri coercitivi connessi all'esercizio della sua attività giurisdizionale, a nulla rilevando la successiva impossibilità per il latitante di far cessare, anche volendo, tale suo stato.
Così, nella sentenza n. 1178/1968 (Sez. I, ric. Sangiovanni), si affermava che "per la determinazione dello stato di latitanza ha esclusivo rilievo l'iniziale volontaria sottrazione alle ricerche della polizia giudiziaria, mentre nessun effetto può attribuirsi all'eventuale impossibilità nella quale il latitante, fuggito all'estero, si sia venuto a trovare, di far cessare lo stato predetto", da tanto inferendosi che - in riferimento ad un imputato fuggito all'estero e la cui estradizione era stata differita ad espletamento del giudizio ed a soddisfatta giustizia nello Stato di rifugio - tale situazione, "non realizzando la possibilità che l'imputato sia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana, non vale a far cessare lo stato di latitanza agli effetti delle notificazioni da compiersi ai sensi dell'art. 173 c.p.p". Ribadiva la sentenza n. 1383/1969 (Sez. I, ric. Sannino), richiamando analogo argomentare, che "nel caso in cui egli (l'imputato) sia fuggito all'estero e lo Stato di rifugio conceda l'estradizione, la situazione di latitanza non cessa se non quando abbia luogo l'effettiva consegna del prevenuto alla autorità italiana. E prima di tale momento, l'inizio e la prosecuzione del giudizio, senza la presenza dell'imputato, sono legittimi". Ulteriormente confermava la sentenza n. 2206/1969 (Sez. II, ric. Mannini) che "ad escludere che il procedimento possa svolgersi nella contumacia dell'imputato non basta la esistenza di un qualunque impedimento dell'imputato medesimo a comparire, ma occorre che l'impedimento sia 'legittimo', nel senso che esso non deve essere determinato da un comportamento contra ius. Pertanto non versa nelle predette condizioni l'imputato che abbia volontariamente dato causa alla restrizione della sua libertà personale in uno Stato estero nel quale non siano attuabili i poteri di coercizione connessi all'esercizio della attività giurisdizionale dello Stato italiano, che, ove sia negata o non sia stata ancora concessa la estradizione del cittadino detenuto all'estero, è sprovvisto dei mezzi necessari per assicurare a quest'ultimo la possibilità di comparire nel giudizio che a suo carico si svolga in Italia". Ed in tale scia si iscrivevano anche le sentenze n. 1293/1970 (sez. VI, ric. Gasparini), n. 3864/1974 (Sez. II, ric. De Novellis), confermandosi (così in tale ultima decisione) la irrilevanza della "successiva impossibilità in cui il latitante si sia venuto a trovare di far cessare, anche volendolo, tale stato, poiché a questo fine rileva soltanto la volontaria iniziale sottrazione del catturando alle ricerche della polizia (...), mediante quindi la scelta volontaria di uno stato al quale sono connesse le conseguenze giuridiche e gli svantaggi processuali di una condizione cui ha dato luogo l'interessato con il proprio comportamento", sicché, prima della consegna dell'estradando, "l'inizio ed il proseguimento del giudizio contumaciale sono legittimi non potendo l'assenza dell'imputato ritenersi dovuta a impossibilità assoluta per legittimo impedimento, sotto il duplice profilo che l'assenza stessa è sempre riconducibile all'originario comportamento volontario dell'imputato per sottrarsi alla cattura, ponendosi quindi in condizione di non presenziare al dibattimento, e che lo stesso è in grado, volendolo, di assicurarsi la possibilità di comparire - e far cessare lo stato di latitanza - mediante il tempestivo, formale consenso all'estradizione". E mette conto di rilevare che (sempre in tale ultima sentenza) la Corte, a fronte della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata al riguardo, traeva argomenti per ritenerne la manifesta infondatezza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 57/1965, che aveva escluso la illegittimità costituzionale del regime delle notificazioni di cui all'art. 170 c.p.p. 1930 relativamente al latitante, il quale "proprio a causa del suo stato è a conoscenza dell'esistenza del processo a suo carico, con la possibilità, volendolo, di intervenirvi e di difendersi", ulteriormente rilevandosi che "una esasperazione del diritto di difesa, peraltro in favore di colui che con il suo volontario comportamento ne ha reso meno agevole l'esercizio e che non è rimasto privo della possibilità di esercitarlo adeguatamente, non può condurre alla paralizzazione del supremo interesse dello Stato alla realizzazione della pretesa punitiva ed a pregiudicare gli interessi delle parti incolpevoli". Alla stessa conclusione perveniva la giurisprudenza di legittimità anche nel caso in cui lo stato di detenzione all'estero dell'imputato fosse riconducibile a titolo diverso, cioè non a fatti afferenti al procedimento estradizionale richiesto ma a reati commessi nello Stato di rifugio. Rilevava, infatti, la sentenza n. 1340/1972 (Sez. II, ric. Valentini ed altri), - in riferimento a fattispecie in cui l'imputato latitante era detenuto in Francia per reati ivi successivamente commessi - che "l'impedimento a comparire è, nella specie, vincolato rigidamente al fatto del reo, cioè alla nuova azione delittuosa da lui compiuta all'estero in stato di latitanza, sicché, attraverso il legame derivativo delle cause, l'impossibilità della presenza in giudizio, risalendo essa a prossimi antecedenti illegittimi, finisce necessariamente a qualificarsi pur'essa come non giustificata dalla legge, e quindi inefficace ai fini che il ricorrente intende raggiungere". Confermava la sentenza n. 4013/1972 (Sez. II, ric. Segnino), che "l'assenza dell'imputato all'udienza, derivante dal suo stato di detenzione all'estero per altra causa, non costituisce un caso di assoluta impossibilità a comparire, per legittimo impedimento, nel giudizio pendente a suo carico davanti al giudice italiano, non potendosi ritenere legittimo un impedimento determinato da un comportamento contra ius dell'imputato, il quale, anche se non ha violato con il suo espatrio la legge italiana, si è però reso responsabile di crimini che hanno provocato la restrizione della sua libertà personale nello Stato straniero in cui si è recato;
risale, quindi, ad una sua azione volontaria e inescusabile l'impedimento a comparire davanti al giudice italiano che lo deve giudicare per altri reati". Ed anche l'ordinanza n. 53/1973 (Sez. II, ric. Guerrini), affermava che "lo stato di detenzione all'estero, per un reato commesso in territorio straniero, non costituisce impedimento legittimo a comparire in giudizio".
5.2 Anche la Corte Costituzionale aveva avuto modo di occuparsi, sotto il vigore del previgente codice di rito, del giudizio contumaciale, affermando principi che, nella loro evidente persistente attualità anche in riferimento al mutato quadro normativo, tornano utili nella delibazione della questione oggi sottoposta a questo Supremo Collegio. Con la sentenza n. 59/1963 aveva affermato che il sistema allora approntato dalla normativa processuale non comportava alcuna restrizione del diritto di difesa, rilevando, tra l'altro, che "la norma del terzo comma dell'art. 497 regola, sostanzialmente, un particolare giudizio che verte sulla volontarietà o meno della mancata presentazione al dibattimento dell'imputato (...)". Con altra sentenza n. 111/1970 rilevava il Giudice delle leggi che il diritto di difesa "può essere regolato dalla legge, sia nel modo sia nel tempo, per evitare sviamenti dallo scopo della protezione datagli, e soprattutto per evitare che sia attuato in maniera ingiustificatamente dilatoria o del tutto sterile, così da pregiudicare l'ordinaria amministrazione della giustizia, che è un'esigenza di interesse generale, e lo stesso svolgimento della funzione giurisdizionale, che non è nella disponibilità privata". E con la sentenza n. 186/1973 aveva anche affermato che "l'autodifesa, nell'ambito del principio del contraddittorio, ha riguardo ad un complesso di attività mediante le quali l'imputato, come protagonista del processo penale, ha facoltà di esercitarne lo sviluppo dialettico contribuendo all'acquisizione delle prove ed al controllo della legalità del suo svolgimento", sicché, ai fini dell'accertamento critico della verità nel processo "in nessun caso, per effetto di interposizione rappresentativa, può impedirsi all'imputato di partecipare, indicando quegli elementi e quelle circostanze di fatto che egli ritiene utili".
Ma particolare rilevo assume, in riferimento alla questione in esame, la sentenza n. 212/1974 (richiamata nell'ordinanza di rimessione), con la quale la Corte Costituzionale ha affrontato lo specifico tema della legittimità dell'art. 497, 1° e 3° c., c.p.p. 1930 con riferimento all'ipotesi dell'imputato detenuto all'estero. Riguardando il caso di specie un imputato detenuto (non si specifica a quale titolo) nella Repubblica Federale Tedesca, ed avendo il giudice di prime cure, a conoscenza di tanto, dichiarato la sua contumacia, "conformandosi alla giurisprudenza, secondo cui la detenzione all'estero non costituisce una ipotesi di mancata comparizione per legittimo impedimento", rilevava la Corte che, se "il legislatore nell'art. 497 c.p.p. non considera lo stato di detenzione dell'imputato come causa di per sè impeditiva della comparizione in giudizio, perché questa resta egualmente possibile attraverso il mezzo della traduzione", per altro verso, "rispetto all'imputato detenuto all'estero, ove non sia ammissibile l'estradizione o questa non sia stata tempestivamente richiesta o accordata, la detenzione si risolve, invece, in realtà, in un impedimento a comparire". Posto, poi, che l'interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale tale impedimento "è considerato non legittimo e non importa l'obbligo del giudice di disporre la sospensione o il rinvio del dibattimento (...), si fonda soprattutto sul rilievo che lo stato di detenzione all'estero dipende da un comportamento contra ius, e quindi non legittimo, del soggetto", e "questa essendo l'interpretazione corrente dell'art. 497, primo comma, la disposizione appare in contrasto con l'art. 3 Cost., giacché la detenzione all'estero può concretare un fatto di materiale impossibilità a comparire e non va, pertanto, assunta a ragionevole presupposto di una diversità di trattamento", donde la illegittimità costituzionale della norma scrutinata. Anche l'ordinanza n. 115/1983, nel dichiarare manifestamente inammissibile una sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 159 c.p.p., richiamava che, "una volta preso atto che l'imputato è detenuto all'estero, il Tribunale è comunque tenuto (...) a fare applicazione dell'art. 497 c.p.p. (come dichiarato parzialmente illegittimo dalla citata sentenza n. 212 del 1974), sospendendo o rinviando anche d'ufficio il dibattimento in corso".
5.3 Pur dopo tale intervento della Corte Costituzionale (che metteva, evidentemente, in crisi i presupposti di principio fondanti quell'indirizzo interpretativo sino ad allora prevalente e consolidato, richiamando la giurisprudenza già formatasi in materia), il giudice di legittimità è apparso restio ad abbandonare quelle affermate posizioni. Così, la sentenza n. 9699/1980 (Sez. I, ric. Milan) - che concerneva il caso di un cittadino svizzero che aveva trovato rifugio nel suo Paese di origine e nei cui confronti non era possibile la estradizione, non concedendo la Svizzera la estradizione di suoi cittadini - affermava che "il fatto di riparare nel territorio di uno Stato estero, dopo la commissione del reato ma prima della emissione del mandato di cattura, in previsione della emissione stessa, si risolve, dopo che questa sia avvenuta, in un volontario sottrarsi alla esecuzione dello stesso ed attribuisce la qualifica di latitante che permane fino a che l'azione della polizia o il comportamento del ricercato non la facciano venir meno", e "non potendosi ritenere, la sua assenza, dovuta a impossibilità di comparire per legittimo impedimento, in quanto tale assenza è sempre riconducibile all'originario comportamento volontario dell'imputato per sottrarsi alla cattura". Anche l'ordinanza n. 1404/1982 (Sez. V, ric. Raveane) - nel caso di un imputato riparato all'estero -, premesso che "la latitanza viene a cessare solo quando, all'esito della procedura di estradizione, l'imputato sia consegnato all'autorità italiana", affermava che, di conseguenza, prima del momento della consegna, l'inizio ed il proseguimento del giudizio contumaciale sono legittimi, non potendo l'assenza dell'imputato ritenersi dovuta ad impossibilità assoluta per legittimo impedimento". E tale indirizzo veniva confermato nella sentenza n. 8854/1993 (Sez. I, ric. Lenoci). In tale ambito di indirizzo giurisprudenziale, e nel contesto del rilievo attribuito allo stato di latitanza, quale prius concretizzante il comportamento contra ius da cui scaturisce la legittimità del giudizio contumaciale, si iscrivono anche le sentenze n. 9897/1988 (Sez. VI, ric. Greco), secondo cui "lo stato di latitanza è caratterizzato dalla volontaria sottrazione dell'imputato (...), anche mediante l'espatrio, e perdura fino al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 268, secondo comma, c.p.p., o quando esso venga a cessare per effetto di cattura o di costituzione spontanea;
l'immanenza di tale stato fa sì che esso spieghi i suoi effetti per tutto il tempo durante il quale il mandato o l'ordine di cattura sono eseguibili, a nulla rilevando la successiva impossibilità in cui il latitante sia venuto a trovarsi di far cessare, anche volendo, tale stato, perché a questo fine rileva soltanto la situazione alla quale sono connesse le conseguenze giuridiche e gli svantaggi processuali cui ha dato luogo l'interessato con il proprio comportamento"; la sentenza n. 15329/1990 (Sez., VI, ric. Ahamad Masalmen); la sentenza n. 7098/1997 (Sez. VI, ric. Loiacono) secondo cui "la fuga all'estero dopo la commissione di un reato, in previsione dell'emissione di mandato o ordine di cattura, si risolve, dopo che il provvedimento restrittivo sia stato emesso, in un volontario sottrarsi all'esecuzione dello stesso e attribuisce la qualifica di latitante (...). Tale condizione permane (in caso di sopravvenuta impossibilità di farla cessare a causa di arresto da parte dello Stato di rifugio, anche se questo sia avvenuto per fatti inerenti al procedimento che ha dato luogo al provvedimento sulla libertà personale e sia noto il luogo di detenzione) fino a quando l'imputato non venga, all'esito della procedura di estradizione, consegnato all'autorità italiana".
5.4 Le prime decisioni di questa Suprema Corte nelle quali la detenzione all'estero dell'imputato veniva ritenuta legittimo impedimento alla sua comparizione in giudizio (e quindi affermative di un diverso, opposto principio) attengono a fattispecie di detenzione per titolo diverso. Così la sentenza n. 10360/1980 (Sez. V, ric. Diaz) - relativa all'impedimento dedotto da un imputato detenuto per altra causa in Germania -, richiamando la sentenza n. 212/1974 della Corte Costituzionale, affermava che "lo stato di detenzione all'estero è idoneo a concretare, ove non sia ammissibile l'estradizione o questa non sia stata tempestivamente richiesta o accordata, un caso di legittimo impedimento a comparire all'udienza", e ciò anche nel caso in cui la detenzione afferisca ad altra causa, essendo, peraltro necessario, in tale ipotesi, che la circostanza risulti con "idonea certezza". Analoga determinazione era assunta nella sentenza n. 868/1982 (Sez. I, ric. Sanna), ivi affermandosi che "la detenzione all'estero costituisce legittimo impedimento". Anche la sentenza n. 7534/10 92 (Sez. II, ric. Olmo) richiamava la pronuncia della Corte Costituzionale n. 212/1974, e la sentenza n. 273/1983 (Sez. VI, ric. Locatelli) affermava, che, nel "caso in cui la persona è stata arrestata nello Stato di rifugio, in seguito a richiesta di estradizione ed in base ad un provvedimento restrittivo della nostra Autorità Giudiziaria (...), non è consentito procedere in contumacia dell'imputato, perché egli è impossibilitato a presentarsi innanzi all'autorità procedente che è a conoscenza dell'impedimento. L'autorità giudiziaria deve attendere l'esito del procedimento di estradizione". Un breve accenno al tema in questione è rinvenibile anche nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 4895/1986 (ric. Di PA): trattandosi, in tale occasione, di dirimere il contrasto giurisprudenziale sul rito da osservare nel caso in cui l'imputato detenuto abbia, prima dell'udienza, rinunciato a comparire, la Corte, nell'evidenziare i casi di legittimo impedimento, affermava, richiamando la suindicata sentenza della Corte Costituzionale, che "lo stato di detenzione costituisce di per sè legittimo impedimento se ha luogo all'estero", al pari dell'omessa traduzione nel caso di detenzione nello Stato.
Per quanto, più specificamente (rispetto alla fattispecie oggi in esame), riguarda l'ipotesi di detenzione a fini estradizionali, particolarmente significativa si appalesa la sentenza n. 48/1987 (Sez. I, ric. Arisi): l'imputato era stato arrestato, nel corso della fase istruttoria, in territorio messicano, a fini estradizionali, e frattanto rinviato a giudizio;
il giudice di primo grado, in attesa della conclusione della procedura di estradizione (alla quale l'estradando si era opposto, impugnando la decisione favorevole), aveva disposto il rinvio a tempo indeterminato del dibattimento, ritenendo legittimo l'impedimento. Tale divisamento veniva condiviso dal giudice di legittimità, "nella considerazione che il perdurare della permanenza in territorio messicano, correlativo al perdurare della pratica di estradizione mantenuta in vita con i ricorsi presentati dall'Arisi stesso all'autorità messicana, dipende in definitiva dall'esercizio di un diritto dell'imputato, il quale rende a sua volta legittimo quell'impedimento a comparire in giudizio che impone la sospensione del dibattimento".
Sulla stessa scia si ponevano anche le sentenze n. 2479/1988 (Sez. I, ric. Manzi) e n. 1025/1990 (Sez. I, in proc. Abate ed altri). Quest'ultima - interessandosi della questione relativa alla ritualità della notifica dell'ordine di cattura emesso nei confronti di imputato latitante all'estero, poi ivi tratto in arresto a fini estradizionali - puntualizzava, innanzitutto, che lo stato di latitanza "cessa nel momento in cui la libertà personale del ricercato viene meno per arresto o detenzione, dato che da quello stesso momento più non esiste il presupposto della volontaria sottrazione alla cattura, versando il soggetto nella materiale impossibilità di liberamente determinare i propri movimenti", e soggiungeva, poi, che "allorquando ciò avviene all'estero, in esecuzione di un provvedimento coercitivo emesso dall'autorità giudiziaria italiana, detta cattura altro non è che la conseguenza dell'esercizio della giurisdizione italiana attraverso la collaborazione fra gli Stati, sicché non possono farsi derivare a carico dell'arrestato effetti negativi a cagione del ritardo nella sua estradizione e consegna alle autorità italiane, anche se il ritardo dipende dall'esercizio di diritti attribuiti dalla legge all'arrestato in ordine alla procedura di estradizione. Ancor meno, poi, il ritardo può esser messo a carico del soggetto ove sia addebitabile non all'estradando bensì alle autorità".
A tale indirizzo giurisprudenziale, affermativo della tesi che la detenzione all'estero è "tipica causa di impedimento", si uniformava anche la sentenza n. 7301/1991 (Sez. I, ric. Lavazza ed altri); e la sentenza n. 11344/1993 (Sez. I, ric. Algravanti ed altri) prospettava ("anche volendosi ritenere...") che "il sopravvenuto arresto, nel corso del giudizio, dovesse comportare la sospensione di quest'ultimo", cogliendo, tuttavia, l'assorbente rilievo della tardività del gravame.
5.5 Nell'ambito di tale secondo orientamento, un filone giurisprudenziale, pur muovendo dallo stesso principio, che, cioè, la detenzione all'estero rappresenta un legittimo impedimento dell'imputato a comparire in udienza, chiariva, tuttavia, che era necessario un quid pluris: la prova della volontà dell'imputato di essere tradotto in Italia, tanto dando contezza della assolutezza dell'impedimento.
Affermava, difatti, la sentenza n. 1307/1971 (Sez. II, ric. Segnino) che "l'assenza dell'imputato all'udienza, derivante dal suo stato di detenzione all'estero per altra causa", costituisce un caso di assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, a condizione che l'imputato dimostri "di avere inutilmente fatto tempestiva istanza alle competenti autorità per la sua estradizione dall'estero in Italia, al fine di comparire in giudizio". Nello stesso senso si esprimevano la sentenza n. 4475/1984 (Sez. II, ric. Pegoraro), che riteneva "necessaria la prova della volontà dell'imputato di essere tradotto in Italia per presenziare al dibattimento;
prova senza dubbio giustificativa ed indispensabile per la istanza di rinvio"; la sentenza n. 5458/1988 (Sez. V, ric. Tripcev), che - premesso che "dopo la sentenza 9 luglio 1984, n. 212, della Corte Costituzionale (...) lo stato di detenzione all'estero per altra causa costituisce caso di legittimo impedimento a comparire in giudizio" - affermava la necessità della "prova della volontà dell'imputato, detenuto all'estero, di essere tradotto in Italia per presenziare al dibattimento, essendo tale volontà un necessario presupposto per il rinvio del dibattimento";
la sentenza n. 9024/1997 (Sez. II, ric. Ventriglia), che precisava che "lo stato di detenzione all'estero per altra causa, perché costituisca l'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, presuppone la dimostrazione della volontà dell'imputato di essere tradotto in Italia per presenziare al dibattimento". Anche la sentenza n. 4565/1998 (Sez. V, ric. Castelletti) - dopo aver affermato che la fuga all'estero, dopo la commissione di un reato ed in previsione dell'emissione di un provvedimento restrittivo, "si risolve in un volontario sottrarsi all'esecuzione dello stesso e attribuisce la qualifica di latitante", che "permane (in caso di sopravvenuta impossibilità di farla cessare a causa di arresto da parte dello Stato di rifugio (...)", e che, "di conseguenza, prima del momento di detta consegna, l'inizio ed il proseguimento del giudizio contumaciale sono legittimi (...), sotto il duplice profilo che l'assenza stessa è sempre riconducibile all'originario comportamento volontario dell'imputato per sottrarsi alla cattura, e che lo stesso è in grado, volendo, di assicurarsi la possibilità di comparire - e di far cessare lo stato di latitanza - mediante il tempestivo, formale consenso all'estradizione" - concludeva rilevando che nel caso in esame "solo formalmente l'imputato ha espresso la volontà di partecipare al giudizio, perché egli ben sapeva che la condizione apposta a detta sua formale dichiarazione (quella di non rinunciare all'opposizione alla richiesta di estradizione in corso) la rendeva in pratica e per legge inattuabile". Da ultimo, ancorché in riferimento alla decorrenza dei termini di custodia cautelare, a tale indirizzo sembra uniformarsi anche la sentenza n. 2006/1999 (Sez. VI, ric. Piccione), che afferma che la custodia all'estero "può essere fatta cessare in qualunque momento dal soggetto con un suo atto di libera scelta, la cui mancanza è di per sè indicativa di una propensione sfavorevole all'accettazione delle conseguenze della giustizia italiana".
5.6 A tale indirizzo altro si contrappone, esaustivamente reso esplicito dalla sentenza n. 2988/1990 (Sez. I, ric. Bovino ed altri), che (pur mostrando di lasciare aperta la questione della rilevanza della "volontà contraria espressa dal soggetto in sede di procedimento estradizionale") critica le argomentazioni poste a fondamento del diverso orientamento giurisprudenziale, ritenuto privo "di fondamento normativo", non "sorretto da compiuta analisi logico-testuale" e formulato "in modo apodittico". Premesso che "fu proprio la considerazione della materiale impossibilità del detenuto all'estero di comparire nel dibattimento ad ispirare la nota sentenza n. 212 del 9 luglio 1974 della Corte Costituzionale", rilevava tale sentenza che, in quella pronuncia, "manca qualsiasi accenno ad ulteriori elementi (l'espressione di volontà del detenuto all'estero) che debbano porsi quale concausa, unitamente alla detenzione in atto, del rinvio del dibattimento. Nè d'altro canto è individuabile norma nell'ordinamento processuale interno o internazionale che formuli disciplina in tal senso, senza considerare inoltre che nessuna rilevanza potrebbe essere attribuita alla volontà dell'interessato, ove manchi o sia contraria quella superiore e determinante dello Stato di detenzione". Soggiungeva la Corte che, "semmai a tutto concedere (ma la questione è parecchio discutibile) potrebbesi annettere rilievo alla volontà contraria espressa dal soggetto in sede di procedimento estradizionale, potendosi in quella ravvisare espressione del proposito di sottrarsi (temporaneamente o permanentemente) alle esigenze di giustizia dello Stato italiano". E, in riferimento al caso sottoposto al suo esame - nel quale l'estradizione era stata concessa, ancorché condizionata all'espiazione della pena inflitta all'imputato in Francia -, rilevava la Corte che nessuna "importanza concreta" poteva riconoscersi "al proponimento - inespresso o espresso - del Lasdica di comparire o no nel dibattimento di appello, restando decisiva ed assorbente la sola circostanza del mantenimento della detenzione all'estero, assolutamente impeditiva, in ogni caso, della sua presenza in Italia", e "la volontà dell'interessato avrebbe potuto o potrebbe avere valenza, e perciò rilievo giuridico, nel solo caso che da essa fosse o sia fatta dipendere la possibilità di trasferimento nello Stato richiedente, restando, altrimenti, manifestazione superflua o facilmente orientabile a fini di convenienza personale". Soggiungeva che "ancor più probante sembra l'argomento che, alla stregua dell'ordinamento processuale interno, la volontà dell'imputato sia necessaria - quando sussista materiale e legittimo impedimento a comparire, e perciò anche nel caso di detenzione all'estero - soltanto per consentire che il dibattimento abbia luogo in sua assenza (art. 497, 2. c., del codice previgente), non già nel diverso ed opposto caso in cui egli intenda avvalersi dell'impedimento sussistente, che determina, ope legis, il rinvio (o la sospensione) del dibattimento (art. 497, 1° comma), senza che a tal fine sia richiesta apposita manifestazione d'intento, o altra di analogo tenore, o mirata al medesimo scopo". Riteneva, inoltre, la Corte irrilevante la circostanza che l'imputato, "già latitante in prime cure (...), aveva raggiunto la Francia, all'evidente scopo di sottrarsi ulteriormente al giudizio che lo riguardava", giacché "il suo arresto in quel Paese fu successivo e per causa diversa, ciò concretando situazione nuova, impeditiva (...) di un possibile ripensamento e del conseguente ritorno in Italia per comparire in dibattimento, secondo suo incomprimibile diritto". Concludeva (richiamando l'ordinanza n. 1404/1982, ric. Raveane, sopra riportata) rilevando che a diverso orientamento non poteva indurre "quell'indirizzo giurisprudenziale (...) che considera perdurante lo stato di latitanza di imputato, che sia stato poi arrestato all'estero, sino a quando egli non sia consegnato, all'esito della procedura di estradizione, allo Stato italiano", giacché, "quale che sia (...) la sua fondatezza, tale orientamento può riguardare, semmai, il problema della corretta notificazione degli atti processuali, nel senso che è da ritenere valida, nel caso enunciato, quella espletata ai sensi dell'art. 173 c.p.p. (art. 165 del nuovo c.p.p.); non potrebbe riguardare, invece, la diversa questione della comparizione dell'imputato detenuto nel dibattimento, la cui soluzione, ove sussista assoluto impedimento, va riportata alle regole sopra esposte".
In termini è anche la sentenza n. 5381/1990 (Sez. I, ric. Copula), che rilevava, tra l'altro, che "la legge non richiede una manifestazione di volontà dell'imputato di adesione all'estradizione, ossia una sua rinuncia a difendersi rispetto a tale richiesta, mentre soltanto l'espressa volontà dello stesso imputato a consentire che il giudizio si svolga in sua assenza può rendere legittimo il giudizio pur essendo egli detenuto, consenso nella specie palesemente insussistente".
Di particolare interesse, per la sovrapponibilità del caso di specie a quello oggi dedotto in delibazione, è la sentenza n. 2956/2002 (Sez. V, ric. Mangia): l'imputato, resosi latitante, era stato arrestato in Brasile su richiesta dello Stato italiano ed i giudici del merito, cogniti di tale circostanza, ne avevano dichiarato la contumacia sul presupposto che "la condizione di custodia all'estero può cessare da un momento all'altro a libera scelta del Mangia". La Corte disattendeva tale affermazione, rilevando che "la detenzione all'estero di per sè costituiva un legittimo impedimento a comparire" e che "la detenzione disposta in una procedura estradizionale (...) non può cessare per una libera scelta dell'imputato ma è destinata a rimanere in vita fino al momento in cui l'autorità dello Stato richiesto disponga l'estradizione e provveda alla consegna o rimetta l'estradando in libertà". Soggiungeva che "l'eventuale consenso di questo all'estradizione, di regola, non può determinare la sua immediata consegna allo Stato richiedente ma, se lo Stato richiesto lo prevede, può semplificare il procedimento e accelerarne la conclusione (...). Certo è pure possibile che sia il comportamento dell'estradando a ritardare la conclusione del procedimento estradizionale e la consegna, e in questi casi può porsi la questione se sia o meno legittimo l'impedimento costituito dalla detenzione all'estero riconducibile in qualche modo alla stessa volontà dell'imputato (...), ma perché la questione si ponga occorre accertare che il protrarsi della detenzione all'estero, e quindi la mancata comparizione, dipende da un comportamento dell'imputato". E rilevava che "le disposizioni che legittimano il giudizio in contumacia vanno interpretate con particolare cautela perché quello di partecipare al giudizio è un diritto fondamentale dell'imputato, riconducibile all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riprodotto nell'art. 111 Cost.". A tale orientamento fa riferimento, da ultimo, la sentenza n. 31253/2002 (Sez. II, ric. Santolla ed altri), in un caso in cui l'imputato, già resosi latitante, era stato tratto in arresto in Olanda a fini estradizionali. Richiamato espressamente l'argomentare della sentenza Mangia, rilevava la Corte come, "ove l'esame della legislazione dello Stato richiesto permetta di attribuire esclusiva rilevanza, ai fini della sua consegna all'Italia, alla manifestazione di volontà dell'estradando, nel caso di mancata adesione o di manifestazione di volontà contraria all'estradizione la mancata comparizione in giudizio non possa ricondursi ad un legittimo impedimento, ma ad una precisa scelta dell'interessato con le necessarie conseguenze sul piano della contumacia"; e, nella specie, doveva trovare applicazione la normativa pattizia di cui all'art. 66 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (recepita nel diritto interno olandese nella procedura abbreviata prevista dall'Extradition Act of Nederlands), per la quale "assume rilievo decisivo, ai fini della consegna in Italia, il consenso dell'interessato". Rilevava, altresì, che, essendosi l'imputato opposto alla sua estradizione, egli "ha senz'altro legittimamente esercitato diritti riconosciutigli dalle convenzioni internazionali e dalla legislazione olandese, ma ciò in relazione ad una situazione giuridica - la detenzione all'estero ai fini estradizionali - da lui volontariamente creata con il sottrarsi all'esecuzione del provvedimento coercitivo emesso in Italia ed ha, nello stesso tempo, consapevolmente privilegiato un'opzione che ne ha determinato la mancata comparizione nel dibattimento celebratosi in Italia".
6.0 Come si è visto, il più rigoroso e restrittivo orientamento giurisprudenziale in subiecta materia muove dalla considerazione dello stato di latitanza dell'imputato e dal presupposto che per la determinazione di questo ha esclusivo rilievo l'iniziale volontaria sottrazione alle ricerche della polizia giudiziaria, mentre nessun effetto può attribuirsi all'eventuale impossibilità nella quale il latitante, fuggito all'estero, si sia successivamente venuto a trovare, di far cessare lo stato predetto.
Ma - salva la ulteriore considerazione di quanto, ed in che misura, tale assunto possa poi assorbentemente rilevare in riferimento all'istituto della contumacia, che presuppone, ben oltre una qualificazione giuridica soggettiva, quale deve ritenersi la latitanza, l'assenza di un legittimo assoluto impedimento a comparire - tale argomentare va sottoposto a critica verifica, per inferirne, come già rilevato da altre pronunce di questa Suprema Corte, necessarie puntualizzazioni che ne caducano il fondamento. La nozione di latitanza è data dall'art. 296 c.p.p. (riproducente l'analoga formula dell'art. 268 del previgente codice di rito), a termini del quale "è latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione"; e dal combinato disposto degli artt. 576, u. c., 61, n. 6, c.p.. Presupposti dello stato di latitanza sono, sotto il profilo oggettivo, la emissione di uno di quei provvedimenti di cautela personale, o di un ordine di carcerazione, e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza della emissione del provvedimento cautelare o dell'ordine di esecuzione e la volontaria sottrazione allo stesso: in particolare, il termine "si sottrae" sta ad indicare che lo stato di latitanza ed i suoi effetti sono riconducibili non già solo alla mera inesecuzione del provvedimento cautelare o dell'ordine di carcerazione, ma al concreto comportamento del ricercato che determini quella mancata esecuzione. È, quindi, necessario che la "sottrazione" al provvedimento sia, al postutto, la conseguenza di una libera determinazione del soggetto attintone, di un comportamento avvertito e volontario in tal senso inducente: e la volontarietà del comportamento presuppone, a sua volta, la libertà di determinazione del soggetto, la possibilità, quindi, di orientarsi in un senso o nell'altro, di sottoporsi o, appunto, di sottrarsi al provvedimento emesso nei suoi confronti. Lo stesso art. 296 c.p.p., nel suo quarto comma, reca che "la qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso". Non può dubitarsi (nè si è mai dubitato in dottrina e giurisprudenza) che, al di fuori di tali ipotesi espressamente disciplinate, lo stato di latitanza cessi con l'arresto del ricercato o la costituzione dello stesso, giacché in tal caso viene evidentemente meno ogni ipotizzabile persistente sottrazione al provvedimento imposto.
La successiva questione - se l'arresto o la costituzione del ricercato, idonei a far cessare lo stato di latitanza, debbano specificamente riguardare i fatti pei quali il provvedimento venne emesso, o possano afferire anche ad altre e diverse ipotesi di reato in questo non contemplate - attiene, a ben vedere, solo ai casi in cui l'arresto avvenga in territorio non nazionale, ché altrimenti l'autorità giudiziaria italiana è ben in grado di esercitare appieno i suoi poteri giurisdizionali e la concreta ottenuta disponibilità del ricercato vanifica ogni proponibile effetto di una sua iniziale volontaria sottrazione ai provvedimenti imposti: e solo in riferimento a tali casi, difatti, si è sviluppata la dialettica giurisprudenziale al riguardo.
Ora, non può non considerarsi, che nel caso in cui lo stato di detenzione all'estero sia imposto nel contesto di una avviata o avvianda procedura estradizionale (nei termini e modi stabiliti dalle regole pattizie internazionali al riguardo), per un verso il provvedimento restrittivo attiene, specificamente, ai fatti cui lo stato di (iniziale) latitanza afferisce;
e per altro verso, che trattasi pur sempre di un provvedimento restrittivo che l'autorità giudiziaria straniera assume per impulso, su richiesta specifica, dell'autorità giudiziaria italiana, cui, in via, sotto tale profilo, quanto meno mediata, il provvedimento stesso è quindi riferibile, come puntualmente di già rilevato nella sentenza n. 1025/1990 (sopra richiamata). La stessa custodia cautelare all'estero è computata nella durata complessiva stabilita dall'art. 303.4 c.p.p., fermo quanto previsto dall'art. 304.4. Non appare, allora, contestabile che l'arresto all'estero, disposto nell'ambito di una procedura estradizionale, di indagato o imputato latitanti, comporti la cessazione del loro stato di latitanza. Ma ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche nella ipotesi in cui l'arresto in territorio estero avvenga per altra causa, come nei casi di reati ivi commessi. Anche in tali evenienze, difatti, l'arresto del renitente al provvedimento cautelare o esecutivo fa venir meno ogni margine di volontarietà della sua condotta in riferimento al provvedimento restrittivo dell'autorità nazionale, nel senso che la oggettiva sottrazione allo stesso non è più affatto imputabile ad una sua libera scelta determinativa e ad una conseguente sua volontaria condotta in tal senso.
Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che l'arresto all'estero, disposto nell'ambito di una procedura estradizionale o anche per altra causa, di indagato o imputato latitanti, comporta la cessazione del loro stato di latitanza, con conseguente inapplicabilità, da quel momento, del regime proprio di tale istituto.
7.0 Gli è tuttavia, ed in ogni caso, che, tanto ritenuto quanto alla latitanza, nella tematica rilevante ai fini della questione in delibazione devono pur sempre essere tenuti distinti i profili afferenti ai diversi istituti della latitanza e della contumacia. Essi, difatti, improntati a presupposti diversi ed a diverse finalità, non sono sovrapponibili e tra loro coincidenti, nel senso, tra l'altro, che lo stato di latitanza (che sotto il profilo processuale rileva soprattutto in tema di notifiche degli atti;
sotto il profilo sostanziale rileva il precitato disposto dell'art. 61, n. 6, c.p.) può non precludere, poi, la delibazione del presupposto fondante lo stato di contumacia, ossia l'assoluto impedimento a comparire dell'imputato, per fatti susseguenti alla assunzione di quella qualificazione giuridica soggettiva da parte dell'imputato medesimo, ed in riferimento al suo diritto di autodifesa. I due istituti della latitanza e della contumacia sono, cioè, concettualmente diversi ed operano su piani altrettanto diversi e non normativamente coincidenti e sovrapponibili: per la latitanza è sufficiente e necessaria solo la volontaria sottrazione ad uno del provvedimenti indicati dalla legge;
per la contumacia, invece, è necessario, specificamente, il rifiuto di partecipare all'udienza, ancorché questo possa scaturire - ma solo a quel momento - da uno stato di perdurante latitanza;
il latitante, in altre parole, non è ancora, e solo per tale suo stato, contumace, secondo la definizione data dall'art. 420 quater c.p.p.: lo diviene, invece, quando non compare all'udienza e non ricorrano (tra le altre indicate dalla norma) le condizioni di cui all'art. 420 ter;
e solo se, al momento in cui la scelta di partecipare o meno all'udienza deve essere operata, "la volontà è libera, la non partecipazione al giudizio non è imposta, ma scelta, cosicché vi può essere contumacia;
se è coartata, la mancata comparizione è imposta, non voluta, cosicché la contumacia è esclusa", per mutuare una espressione dottrinaria. Ed in molteplici pronunce di questa Suprema Corte v'è sostanziale traccia, proprio in subiecta materia, del distinto ambito dei presupposti e della rilevanza dei due diversi istituti (come nelle già richiamate sentenze n. 868/1982, n. 7534/1982, n. 1025/1990).
7.1 Posto, dunque, che l'esame della proposta questione deve essere svolto con riferimento specifico all'istituto della contumacia, torna opportuno ricordare che nel codice di procedura penale del 1930 il giudizio contumaciale era disciplinato nell'ambito dei "giudizi speciali", al capo IV, Sez. I (artt. 497-501), unitamente al giudizio direttissimo (Sez. II) ed a quello per decreto (Sez. III). Rispetto al codice del 1865 (che escludeva la difesa nel giudizio contumaciale) ed a quello del 1913 (che precludeva al contumace la produzione di prove a discolpa), sotto il vigore dei quali l'istituto era improntato a valutazioni negative e conseguenti effetti processuali sanzionatori, il codice del 1930 assumeva un atteggiamento neutro, e nella relazione al progetto preliminare, con riferimento all'imputato all'estero ed alla procedura estradizionale, si rilevava che ragioni di opportunità avrebbero dovuto indurre a sospendere il procedimento principale in attesa della decisione dello Stato di rifugio sulla estradizione, pur essendo "sempre possibile" il giudizio in contumacia. La legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia) ebbe già ad anticipare, sia pure parzialmente, le soluzioni poi date dal nuovo codice di rito ai problemi suscitati dal processo contumaciale ed al rito degli irreperibili, nel contesto dei doveri ai quali lo Stato italiano era vincolato in virtù della Convenzione europea e della conseguente urgenza di provvedervi. La L. 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) recava all'art. 2, n. 1, l'obbligo di "attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale", ed indicava, all'art. 2, n. 77, tra l'altro, l'"obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato o il difensore sono nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (...)". In attuazione di tale delega, la nuova disciplina della contumacia è stata originariamente dettata negli artt. 486 e 487, relativi alla fase dibattimentale, del nuovo codice di procedura penale, ed a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 19 e 39 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, è stata ricollocata negli artt. 420 ter e 420 quater,
relativi all'udienza preliminare, applicabili anche alla fase dibattimentale, in quanto compatibili, per il rinvio contenuto nell'art. 484.2 bis. E deve ritenersi che la legge costituzionale del 23 novembre 1999 (che ha introdotto nuove regole sul giusto processo, riscrivendo l'art. 111 Cost.) - nel prevedere che "la persona accusata di un reato (...) abbia la facoltà davanti al giudice di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa (...)", e che "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova" - toglie definitivamente ogni proponibile dubbio sul rango costituzionale che assume il diritto dell'imputato ad essere presente al "suo processo", giacché, come giustamente è stato rilevato in dottrina, sarebbe inconcepibile la non costituzionalizzazione della premessa logico-giuridica necessaria per la concretezza ed effettività delle norme richiamate (che "quello di partecipare al giudizio è un diritto fondamentale dell'imputato, riprodotto nell'art. 111 Cost." è principio già affermato, come s'è detto, nella sentenza n. 2956/2002): dal che deriva - può anticiparsi - anche l'obbligo per il giudice di interpretare le norme medesime, quando più interpretazioni siano possibili, nel senso adesivo e non confliggente con il dettato costituzionale.
Torna opportuno, altresì evidenziare, per una compiuta ricognizione del quadro normativo di riferimento, che l'art. 722 c.p.p., concernente la detenzione a fini estradizionali, conteneva, già nella sua originaria formulazione, quanto al computo della durata della custodia cautelare, il rinvio all'art. 304.1, lett. a) (evocante "il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato...") e che la relazione ministeriale al codice chiariva che i termini di custodia rimanevano sospesi "qualora il giudizio rimanga sospeso per legittimo impedimento dell'imputato, tale ritenendosi la carcerazione subita all'estero a seguito di domanda di estradizione". La novella introdotta dall'art. 10 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche in L. 7 agosto 1992, n. 356, che ha sancito la computabilità della custodia cautelare solo agli effetti della sua durata complessiva, appare improntata alla necessità di evitare che la disponibilità fisica dell'imputato, in relazione alle varie fasi del procedimento, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, venga condizionata da vicende processuali che non sono nel dominio della stessa (cfr. Cass., Sez. VI, n. 409/1995, ric. Vaiani;
id., Sez. VI, n. 1323/1994, ric. Hanna). All'intento di superare l'impasse cui sono esposti i procedimenti penali a causa della detenzione all'estero dell'imputato è evidentemente improntato l'art. 205-ter disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 16 della L. 5 ottobre 2001, n. 367, che disciplina la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, attraverso il collegamento audiovisivo, "quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta". Stabilisce il quarto comma di tale disposto normativo che "la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o rifiuta di assistervi. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420 ter del codice". Il ricorso allo strumento del collegamento audiovisivo, quando sia possibile, è, dunque, subordinato al consenso dell'imputato, la cui mancata prestazione comporta la impossibilità di disporre la sospensione o il differimento dell'udienza, che invece, conseguentemente, non rimangono preclusi ove non sia possibile avvalersi di tale strumento, rifluendo tale ipotesi nella generale previsione dell'art. 420 ter c.p.p.. Al consenso dell'imputato fanno riferimento anche intervenuti strumenti pattizi internazionali: così l'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998, art. VI, par. 9; e l'art. 10, pag. 9, della Convenzione UE sulla mutua assistenza penale del 29 maggio 2000 stabilisce che "le audizioni sono effettuate soltanto con il consenso dell'imputato".
7.2 Anche la normativa assunta in sede di trattati internazionali sottoscritti dall'Italia reca rilevanti disposizioni al riguardo e fornisce, di conseguenza, utili ed ineludibili chiavi di lettura di quella nazionale.
La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (adottata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, ed entrata in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1955), nel suo art. 6.3, nel disciplinare il "diritto ad un processo equo", dispone che "ogni accusato ha più specialmente diritto a (...) c) difendersi da sè (..), d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico (...)". La Corte europea ha, al riguardo, affermato che "è di capitale importanza che l'imputato sia presente al processo", sia in funzione del suo riconosciuto ed affermato diritto a comparire, sia per la necessità di riscontrare le sue dichiarazioni in relazione a quelle rese da altri soggetti processuali, sicché la normativa nazionale deve tendere a "scoraggiare le assenze ingiustificate", senza tuttavia giungere alla minaccia della "privazione dei diritti dell'uomo" per costringere l'imputato ad essere presente (caso IT v. France, sentenza 23 novembre 1993, Serie A, n. 277;
caso EW v. Belgium, sentenza 27 febbraio 1980, serie N A n. 35, par. 54), altra volta puntualizzando che, quando le circostanze lo richiedano, è necessario raggiungere "un ragionevole equilibrio" tra il diritto di partecipare personalmente all'udienza e gli interessi pubblici, ed in particolare quelli della giustizia, come, ad esempio, nel caso in cui l'impossibilità di un processo in contumacia rischi di paralizzare l'esercizio dell'azione penale, quanto all'inquinamento delle prove, alla prescrizione del reato o al diniego di giustizia (caso ZZ, sent. 12 febbraio 1985, serie A, n. 89). Ed il Rapporto della Commissione di Strasburgo nei casi ZZ e IN (Requetes n. 9024/80 et 9317/81, Rapport de la Commission adoptè le 5 mai 1983) rileva che "il diritto di essere presente all'udienza è (...) un aspetto fondamentale del diritto ad un processo giusto" ("un aspect fondamental du droit à un procè s è quitable"); e che "in effetti, i diritti garantiti dall'art. 6 sono riconosciuti ad ogni imputato, che si tratti di un imputato libero, in detenzione o latitante. La garanzia di un processo giusto è una garanzia di carattere assoluto" ("En effet, les droits garantis par l'article 6 sont reconnus a tout accusè, qù il s'agisse d'un accusè libre, en dè tention ou bien en fuite. La garantie d'un procè s è quitable è une garantie de caractè re absolue").
Ancorché l'estradizione non sia materia disciplinata da tale Convenzione, la Corte europea ha avuto modo di affermare che eccezionalmente una questione riguardante l'art. 6 può anche prospettarsi in materia di estradizione, quando il fuggitivo abbia patito o rischi di patire un flagrante diniego di un processo equo nello Stato richiedente (caso Soering v. U. K., sentenza 7 luglio 1989, Serie A, n. 161, par. 113), e che sono sindacabili dagli organi di Strasburgo "le modalità di esercizio del diritto di uno Stato ad estradare un individuo", tra gli aspetti procedurali presi in considerazione ponendosi anche "il diritto dell'estradando di appellarsi ad un tribunale al fine di opporsi al provvedimento di estradizione" (caso Kolompar v. Belgium, sentenza 24 settembre 1922, Serie A, n. 235-C, par. 44-46).
La risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (richiamata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 399/1998) ha per oggetto il processo contumaciale e contiene una serie di raccomandazioni in materia di processi in assenza dell'imputato. Il preambolo esordisce con l'affermazione che la presenza dell'imputato assume "un'importanza fondamentale" sotto il duplice profilo del diritto di essere sentito e della necessità di accertare i fatti;
e si afferma, tra l'altro, che, quando l'imputato abbia avuto regolare citazione, il processo non può aver luogo, oltre che nel caso in cui la sua presenza sia ritenuta indispensabile, anche quando il giudice abbia motivo di ritenere che l'imputato si sia trovato nell'impossibilità di comparire (così evocandosi un potere discrezionale del giudice sull'apprezzamento della mancata comparizione dell'imputato).
La Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1975 (resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300), appare prevedere il procedimento contumaciale, giacché l'art. 14.2 reca che "la Parte richiedente potrà prendere le misure necessarie in vista sia di un eventuale allontanamento (renvoi) dal territorio, sia di una interruzione della prescrizione in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale". Il suo secondo protocollo addizionale introduce, tuttavia, un nuovo rifiuto dell'estradizione, fondato proprio sull'assenza dell'imputato al processo: in particolare, l'art. III prevede che, quando una parte richiede l'estradizione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena inflitta con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione se, a suo parere, il procedimento in fase di giudizio non ha rispettato i diritti minimi di difesa riconosciuti ad ogni persona accusata di un reato;
l'estradizione verrà, tuttavia, accordata, se la Parte richiedente fornisce assicurazioni ritenute sufficienti a garantire alla persona estradanda un nuovo processo che salvaguardi i diritti di difesa (l'Italia aveva dichiarato, all'atto della firma, di non accettare il capitolo III, ma ha ritirato, poi, tale riserva il 23 agosto 1990, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ritenendo che la procedura introdotta dall'art. 175 c.p.p., relativa alla restituzione nel termine, consentisse di assolvere a quanto previsto nello strumento pattizio).
Con l'entrata in vigore, nel 1992, del Trattato di Maastricht la materia attinente ai diritti fondamentali è riconosciuta a livello normativo tra i Paesi dell'Unione europea;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata dal Consiglio Europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, pubblicata in G.U. CEE 18 dicembre 2000) prevede, al par. 2, che "il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato"; ed il testo esplicativo della Carta, elaborato dal Praesidium della Convenzione, in ordine all'art. 48, sottolinea la sua corrispondenza all'art. 6, par. 2 e 3, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, e all'art. 52, par. 3, reca che "laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa".
Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore in Italia il 15 dicembre 1978, in seguito al deposito degli strumenti della ratifica intervenuta in forza della L. 25 ottobre 1977, n. 881), nel suo art. 14, par. 3), dispone che "ogni individuo accusato di un reato ha diritto (...) d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta (...); e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico (all'atto del deposito dello strumento di ratifica l'Italia ha formulato la seguente riserva: "Le disposizioni della lettera d) del paragrafo 3 dell'art. 14 sono considerate compatibili con le vigenti disposizioni italiane che disciplinano la presenza dell'imputato al processo e determinano i casi nei quali è ammessa l'autodifesa o è richiesta l'assistenza di un difensore").
Può ulteriormente ricordarsi che lo Statuto del Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia, adottato il 25 maggio 1993, prevede, tra i diritti dell'accusato, quello di essere presente al processo (art. 21, par. 4, lett. c), consentendo quindi la celebrazione dello stesso solo nei confronti di accusato detenuto e messo a disposizione del Tribunale (art. 61 delle regole di procedura e prova, per il quale, tuttavia, l'imputato, nei cui confronti sia stato emesso un mandato di arresto e che non si consegni al tribunale, può essere oggetto di un procedimento speciale in contumacia, purché sia accertato che "il tribunale abbia fatto tutto quanto in suo potere per ottenere la comparizione attraverso notifica dell'atto e la sua pubblicazione anche su organi di stampa"). Identiche disposizioni sono contenute nello Statuto del Tribunale per i crimini commessi in Ruanda (art. 20, par. 4, lett. d).
8.0 Come si è visto, il diritto all'autodifesa dell'imputato, attraverso la sua partecipazione diretta e personale al processo, è dato normativo indubitabilmente acquisito alla normativa nazionale ed a quella pattizia internazionale. Le norme che lo riguardano non possono che essere di stretta interpretazione, afferendo esse ad un diritto fondamentale la cui possibilità di esercizio connota, indefettibilmente, il processo giusto.
Il vigente sistema processuale penale, com'è noto, sostanzialmente distingue i due istituti della contumacia e dell'assenza: il primo attiene alla situazione in cui l'imputato, libero o detenuto, non compaia all'udienza e, non ravvisandosi la necessità di rinnovare la citazione, sussista la sua assoluta impossibilità di comparire all'udienza per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento;
il secondo attiene all'ipotesi in cui l'imputato, ancorché impedito, richieda o consenta che l'udienza si svolga in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi, ovvero, comparso, si allontani dall'aula di udienza: l'assenza, quindi, si caratterizza per la volontà dell'imputato di non assistere all'udienza, manifestata espressamente o tacitamente (in riferimento ai casi suindicati) e non presunta.
Rispetto agli artt. 497 e 498 c.p.p. 1930, l'art. 420 ter del codice vigente si appalesa avere contenuto più ampio: se per un verso il dato testuale non richiede più che sia "provato che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire", ma che tanto "risult(i)" (già sotto il vigore del previgente codice si discuteva circa l'onere probatorio al riguardo a carico dell'imputato: e tale tematica tuttora rileva, anche quanto ad un onere allegatorio, in riferimento allo stato di detenzione per altra causa, della quale non abbia contezza il giudice che procede nel diverso procedimento, per quel che più specificamente rileva nelle ipotesi come quella di specie), per altro verso il secondo comma della stessa norma ha introdotto anche l'ipotesi alternativa della mera "probabilità", da valutare liberamente dal giudice, con riferimento, tuttavia, solo alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, non anche di "altro legittimo impedimento".
Restringendo l'esame ai profili rilevanti nella fattispecie in esame, e quindi allo stato di detenzione all'estero dell'imputato del quale non sia stata ancora accordata (o richiesta) la estradizione, v'è da considerare che, com'è noto, la contumacia è caratterizzata dalla sussistenza di due requisiti, la assolutezza dell'impedimento e la legittimità dello stesso. Quanto al primo, essa deve concretizzarsi - per riprendere altra espressione dottrinaria - in una "impossibilità attuale, da non potersi superare in alcun modo, o almeno senza sacrifici o pericoli che non si possono ragionevolmente esigere". Ed, in prima approssimazione, non può davvero dubitarsi che la restrizione in vinculis dell'imputato costituisca una situazione paradigmatica di assoluto impedimento a comparire, affrancabile, ove egli sia detenuto in territorio nazionale, dalla disponenda sua traduzione, strumento evidentemente impraticabile ove, invece, l'imputato sia detenuto all'estero e, quindi, sottratto alla giurisdizione dello Stato, rilevando, semmai, in tale situazione gli strumenti all'uopo predisposti dalle convenzioni internazionali.
Ma, se tale rilievo si appalesa del tutto scontato, mette conto, invece, di rilevare, quanto al secondo dei suindicati profili (la legittimità dell'impedimento, ossia la sua conformità o meno a ius), che questo va apprezzato con riferimento al fatto, alla situazione cui esso si riferisce, non ai motivi che lo hanno determinato;
esso, cioè - come pure si esprime altra voce della dottrina - "deve necessariamente valutarsi alla stregua del fatto che costituisce l'impedimento, e non già alla stregua della sua genesi". E per vero, alla richiesta attualità che deve connotare l'impedimento medesimo, deve convenirsi che non può non conseguire la considerazione che esso va valutato alla stregua della situazione sussistente al momento in cui l'imputato deve liberamente determinarsi in ordine alla sua scelta di partecipare o meno al processo, quali che siano stati i pregressi comportamenti tenuti, siano o meno imputabili a sua colpa, giacché la norma non prevede tale ulteriore requisito (se così non fosse - annota ancora tale dottrina - dovrebbe negarsi validità all'impedimento di un imputato ricoverato in fin di vita in ospedale a causa di un tentativo di suicidio;
o - viene da aggiungere, con specifico riferimento alla latitanza pregressamente posta in essere - a seguito di lesioni riportate al momento della sua cattura e nel tentativo di sottrarsi ad essa); è a quel momento che va valutato il riferimento alla libertà del volere, e non appare perciò giustificato sul versante normativo il ricorso ai principi del causa causae est causa causati e del comunque imputet sibi le conseguenze di pregressi comportamenti (quasi, o senza quasi, di valenza sostanzialmente punitiva), posti in essere in epoca in cui la necessità di quella specifica scelta (la partecipazione o meno all'udienza, in riferimento alla quale solo rileva la qualità di contumace) ancora non si era posta con la definitiva ed attuale cogenza cui inerisce la qualità di contumace: tali principi, difatti, non rimangono ancorati ad alcun dato normativo che li giustifichino in riferimento all'istituto in esame e contraddicono, in ultima analisi, anche la ratio dello stesso, che, postulando come indefettibile il diritto di autodifesa dell'imputato, assegna solo ad una sua libera determinazione al riguardo la possibilità di non avvalersi di tale diritto. Se, in sostanza, l'impedimento deve essere attuale nella sua legittimità, altrettanto attuale ne deve essere il suo rilievo apprezzativo, la sua sussistenza e la sua valutazione;
quest'ultima non può essere affidata ad un giudizio ex ante, sulla scorta di comportamenti che (ancora) non afferivano alla partecipazione al giudizio. D'altra parte, nelle ipotesi come quella in esame, la opposta tesi finisce, a ben considerare, con l'assegnare, con un processo di superfetazione logica e causale, valore decisivo al riguardo allo stato di latitanza che, invece, come s'è detto, è cessato con l'arresto dell'imputato; e, per altro verso può pure, ulteriormente ma a tal punto anche ultroneamente, considerarsi che ben diversa è la situazione di libertà dell'imputato, ancorché latitante, da quella dell'imputato tratto in arresto e, in contemplazione di tanto, non è dato ritenere, se non in maniera solo arbitrariamente presuntiva, che la pregressa latitanza sia, di per sè, già ab imis definitivamente indicativa di una scelta irreversibile nel prosieguo, senz'altro comportante - pur così radicalmente mutate le condizioni di partenza - il rifiuto di partecipare all'udienza nel momento in cui, cessato lo stato di libertà, quella scelta deve essere operata, solo a quel momento, hinc et nunc, non prima.
Sorreggono tale divisamento non solo - come s'è detto - la considerazione che la norma ricollega il caso fortuito, la forza maggiore o altro legittimo impedimento solo alla "assoluta impossibilità di comparire" - in riferimento a questa dovendosi, quindi, ritenere che debba esaurirsi la delibazione richiesta - senza proporre alcun ulteriore requisito in termini di colpa o di addebitabilità, della stessa, con apprezzamento, quindi, della situazione come a quel momento riscontrata legittima o meno;
e la ratio dell'art. 420 ter c.p.p., improntato alla necessità di consentire-assicurare la presenza dell'imputato all'udienza e di valutare l'impedimento solo in relazione a tali attuali evenienze;
ma anche la normativa internazionale pattizia sul diritto di autodifesa dell'imputato, requisito necessario ad assicurare il giusto processo, che non può essere interpretato in senso restrittivo e punitivo;
e la stessa suindicata sentenza n. 212/1974 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto che lo stato di detenzione all'estero dell'imputato, "ove non sia ammissibile l'estradizione o questa non sia stata tempestivamente richiesta o accordata (...), si risolve (...), in realtà, in un impedimento a comparire", "può concretare un fatto di materiale impossibilità a comparire e non va, pertanto, assunta a ragionevole presupposto di una diversità di trattamento" (rispetto all'imputato detenuto del quale sia possibile disporre la traduzione), senza distinzione delle ragioni che hanno dato luogo a tale detenzione all'estero. Ed anzi assume rilievo conclusivo e dirimente la considerazione che alla conclusione di ritenere la illegittimità costituzionale della norma scrutinata il Giudice delle leggi pervenne proprio sul presupposto che la giurisprudenza all'epoca formatasi al riguardo "si fonda soprattutto sul rilievo che lo stato di detenzione all'estero dipende da un comportamento contra ius, e quindi non legittimo, del soggetto".
L'art. 205 ter, 4° c., delle disp. att. c.p.p. - già s'è detto - esclude che la detenzione all'estero dell'imputato possa comportare la sospensione o il differimento dell'udienza solo quando sia possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dia il suo consenso e rifiuti di assistere. Ed è significativo che anche per tale mezzo di partecipazione all'udienza sia richiesto il consenso dell'imputato, a riprova, in sostanza, del principio che, una volta accertato il legittimo impedimento dell'imputato a comparire, come a quel momento si manifesta, solo il suo consenso alla non partecipazione fisica al dibattimento può rilevare.
8.1 A sostegno della diversa tesi si sono talora richiamate le esigenze di esercizio della giurisdizione, che non può rimanere impedita da situazioni di impasse, come quella determinata dallo stato di detenzione all'estero dell'imputato, o la esigenza di evitare che il ritardato esercizio di atti di giurisdizione possa pregiudicare le posizioni delle parti incolpevoli, o quella di impedire la prescrizione dei reati (v. sentenze n. 1340/1972, n. 3864/1974, sopra riportate;
cui adde n. 12431/1990, Sez. VI, ric. Ferraresi, che richiama S.U. n. 2/1989, ric. Nigro). E però, quanto alle prime due prospettazioni non sembra dubitabile che quelle esigenze debbano, in ogni caso, essere ragguagliate all'altra esigenza - di rango costituzionale, come s'è detto - che gli atti di giurisdizione si svolgano nel pieno rispetto dei diritti garantiti all'imputato; ciò che, evidentemente, rileva al riguardo non è che un processo comunque si svolga, ma che esso si svolga secondo le regole che il sistema detta, prima fra tutte quella del contraddittorio in riferimento al diritto di autodifesa, e, per citare la già richiamata giurisprudenza comunitaria, "la garantie d'un procè s è quitable è une garantie de caractè re absolue". E quanto alla esigenza di evitare la prescrizione dei reati, essa è oggi insussistente a seguito della sentenza di queste Sezioni Unite, n. 1021/2002 (ric. Cremonese), che ha sancito il principio dell'effetto sospensivo a fini prescrizionali del rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato o del difensore, come richiamato anche dalla Corte Costituzionale (ord. n. 116/2002).
9.0 Tanto sin qui considerato, la questione, poi, del consenso o meno dell'estradando ad essere consegnato allo Stato richiedente, attiene non alla (iniziale) sussistenza o meno del legittimo impedimento a comparire, sino ad allora sussistente, ma alla rappresentazione o meno di una esplicita manifestazione di volontà idonea a caducare l'impedimento, affrancandolo così dalle connotazioni di assolutezza che lo riguardavano.
Ebbene, occorre al riguardo considerare che l'estradizione è un istituto essenzialmente convenzionale, improntato al principio di reciprocità, nonché a quello di specialità (richiamato dagli artt. 699, 721 c.p.p., 14 della Convenzione europea di estradizione), e che, in esso, il soggetto interessato è sostanzialmente "oggetto" (come si annota in dottrina) della relativa procedura, la quale postula di regola, a sua volta, un procedimento che ha natura interna, nel corso del quale l'estradando è titolare del potere di interloquire e difendersi in relazione alla proposta richiesta, sulla quale la decisione definitiva è, comunque, mancipio esclusivo dello Stato richiesto. Il consenso dell'estradando alla sua consegna allo Stato richiedente si inserisce nel contesto di tale procedimento estradizionale, consentendo, col superamento della fase giurisdizionale interna, percorsi decisionali e definitori più rapidi e semplificati: l'art. 701.2 c.p.p. (analogamente disponeva l'art. 662.2 del previgente codice di rito), in tema di estradizione per l'estero, prevede che "non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta" (anche la legislazione di altri Stati europei prevede una c.d. consegna senza formalità dell'estradando, in presenza di un suo consenso;
così l'art. 15 della legge francese sull'estradizione, il par. 41 IRG tedesca;
l'art. 437, lett. c),c.p.p. della Grecia;
gli artt. 41 e ss. della legge olandese sull'estradizione, l'art. 54 della legge sull'assistenza giudiziaria internazionale svizzera), ma specifica, nel suo terzo comma (così disponeva anche l'art. 662.3 del codice abrogato), che "la decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione"; e l'art. 708.1 c.p.p. reca che "il ministro di grazia e giustizia (ora Ministro della giustizia) decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'estradizione (...)". Il consenso dell'estradando, quindi, per la legge italiana, non assume valore definitivo e cogente, nella relativa procedura, nel senso che ad esso non consegue, di per sè, illico et immediate, la richiesta estradizione;
esso funge, invece, da circostanza semplificativa della procedura estradizionale, acceleratoria della stessa, consentendo, come s'è detto, di superare la fase giurisdizionale davanti alla corte di appello;
ma il provvedimento decisorio è solo quello che compete allo Stato richiesto, in capo all'autorità politico-amministrativa che ne è titolare. Nè, ovviamente e per converso, il mancato consenso assume rilievo alcuno in riferimento agli esiti della richiesta estradizionale, ché la sua mancata prestazione può semmai solo ritardare (per la necessità di dar luogo alla fase propriamente giurisdizionale interna), ma non certo escludere la richiesta estradizione (ove se ne riscontrino sussistenti le condizioni ed i presupposti pattiziamente previsti), sicché anche sotto tale profilo è da escludere altro rilievo a tale circostanza che non sia quello, appunto, di una sua valenza acceleratoria e semplificativa della relativa procedura.
9.1 Analoga significazione - è da ritenersi - assumono anche esplicite clausole pattizie al riguardo intervenute in sede internazionale.
L'art. 66 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 stabilisce, al par. 1, che "se l'estradizione di una persona ricercata non è manifestamente vietata in virtù del diritto della Parte contraente richiesta, questa Parte contraente può autorizzare l'estradizione senza procedura formale di estradizione, purché la persona stessa vi acconsenta (...)". Nel relativo Rapporto esplicativo (in G.U. CEE 12 dicembre 1966) si chiarisce che con tale strumento si è inteso "ridurre al minimo", in siffatte ipotesi, i tempi necessari per l'estradizione ed i periodi di detenzione a tali fini (anche la raccomandazione n. 80/ 7 del 27 giugno 1980 del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati membri a far ricorso ad una procedura semplificata di rapida consegna della persona richiesta, senza dar luogo a "formale procedura", ove questi lo consenta, nella prospettiva di velocizzare la proceduta estradizionale e, conseguentemente, di ridurre al minimo il periodo di detenzione dell'estradando); si chiarisce, inoltre, che, "finché la persona di cui si chiede l'estradizione non è consegnata alle autorità dello Stato richiedente, la procedura in tale Stato risulta paralizzata, o per lo meno rallentata. Se motivato dal rispetto del diritto della persona di opporsi all'estradizione, tale rallentamento è conforme ai principi di un procedimento penale equo. Nulla giustifica invece il ritardo se la persona non intende opporsi all'estradizione". E, quanto agli effetti del consenso sulla decisione della consegna dell'estradando, si specifica che "l'accordo dell'autorità competente dello Stato richiesto è indipendente dal consenso della persona poiché l'autorità in questione resta comunque libera di valutare l'opportunità dell'estradizione sia alla luce del contenuto della domanda che degli eventuali procedimenti in corso nei confronti della stessa persona all'interno dello Stato richiesto". Altre convenzioni internazionali in materia, che vincolano l'Italia con Stati esteri non facenti parte dell'area Schengen, prevedono norme analoghe a quella dell'art. 66 della Convenzione di Schengen, come il Trattato di estradizione Italia-U.S.A. del 13 ottobre 1983 (art. XVII), il Trattato di estradizione Italia-Australia del 26 agosto 1995 (art. 9); la Convenzione di estradizione Italia-Argentina del 9 dicembre 1987 (art. 11).
L'art. 6 del Model treaty on extradition, adottato il 14 dicembre 1990 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite prevede, a sua volta, che lo Stato richiesto, se la sua legge lo consente, può concedere l'estradizione, dopo aver ricevuto una richiesta di arresto provvisorio, se l'estradando dia esplicito consenso davanti ad un'autorità giudiziaria, e la norma è significativamente rubricata "Simplified extradition procedure".
9.2 Salvo quanto di qui a poco si dirà in riferimento alla fattispecie oggi all'esame di queste Sezioni Unite, non può, poi, sotto altro verso, non considerarsi, sotto un profilo di ordine generale, che quello di non prestare il consenso alla propria estradizione ed eventualmente di opporsi alla stessa, nelle forme e con i mezzi consentiti dal procedimento giurisdizionale interno, è, indubitabilmente, un diritto dell'imputato-estradando, il cui concreto esercizio non può ritenersi punitivamente sanzionato, solo per ciò, ad altri effetti, in particolare con la automatica confisca, al momento in cui esso vien fatto valere, del diritto di autodifesa nel procedimento che si svolge nello Stato richiedente. Se, in sostanza, l'estradando in vinculis ha il diritto non solo di non prestare il consenso, ma anche di opporsi all'estradizione (e l'eventuale esito positivo di tale sua opposizione gli guadagnerebbe il ripristino della libertà personale), il suo comportamento non può definirsi contra ius, e l'impedimento a comparire nel procedimento pendente nello Stato richiedente, sin tanto che la procedura estradizionale non sia conclusa, non può, conseguentemente, ritenersi illegittimo (come ha giustamente dedotto il P.G. in questa sede requirente, dall'esercizio di una facoltà legittima non può farsi discendere una illegittimità del comportamento).
Deve, quindi, affermarsi il principio che la detenzione dell'imputato all'estero, ai fini estradizionali, costituisce in ogni caso legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando l'imputato non ha prestato il consenso all'estradizione.
9.3 In specifico riferimento al caso che occupa, poi, deve rilevarsi - ed il rilievo, per quel che riguarda il tema del consenso, comunque assume, in ogni caso, valore decisivo e preliminarmente assorbente - che, essendo la estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile regolata dal Trattato bilaterale sottoscritto a Roma il 17 ottobre 1989, ratificato con L. 23 aprile 1991, n. 144, entrato in vigore il 1° agosto 1993
(l'assistenza giudiziaria tra i due Paesi è regolata anche dal Trattato sottoscritto a Roma lo stesso 17 ottobre 1989, ratificato con L. 7 gennaio 1992, n. 41, entrato pur esso in vigore il 1° agosto 1993), ne' tale strumento pattizio ne' la legge interna brasiliana assegnano rilievo alcuno al consenso della persona richiesta. La giurisprudenza del Supremo Tribunale Federale brasiliano è del tutto costante nel ritenere che la volontà dell'estradando di sottoporsi alla giustizia del Paese richiedente non ha alcun effetto, non essendo il Tribunale esentato con "maggiore o minor sollecitudine"("con maior ou minor explicitude") dall'effettuare il controllo sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'estradizione (nazionalità, territorialità, doppia incriminabilità, prescrizione, delitto politico, ecc.). Così nella sentenza del 12 dicembre 1979 (Ext 371, extradiçao, 15 febbraio 1980, p. 23, julgamento: 12 dicembre 1979 - tribunal pleno) riguardante l'estradizione di AN PE ANlham verso la Svizzera, il quale aveva espresso la sua volontà di immediata estradizione, il Supremo Tribunale Federale ha affermato che "a differenza di quel che accade nei Paesi del nostro continente, l'ordinamento brasiliano non accorda alcun effetto perentorio alla rinuncia dei benefici di legge, dovendo comunque il Pubblico Ministero allegare tutte le circostanze sulla legalità della richiesta". Analogamente hanno disposto la sentenza del 10 dicembre 1980 (Ext 384 extradiçao, 10 dicembre 1980, p. 65, julgamento: 10 dicembre 1980 - tribunal pleno) riguardante l'estradizione di VI De SI RA verso il Portogallo;
la sentenza del 15 maggio 1981 (Ext 389, extradiçao, 15 maggio 1981, p. 468, julgamento: 25 marzo 1981 - segunda turma) riguardante l'estradizione di RB NN verso la Germania, dove ancora esplicitamente si ribadisce che l'estradando "non può rinunciare al controllo di legalità"; la sentenza del 4 maggio 1990 (Ext 509, extradiçao, 1 giugno 1990, p. 59, julgamento: 4 maggio 1990 - tribunal pleno), relativa all'estradizione di ON DR MA verso la Spagna, ove ulteriormente si ribadisce che il controllo giurisdizionale sulla richiesta di estradizione è "una indeclinabile esigenza dell'ordinamento costituzionale e una poderosa garanzia contro atti arbitrari del proprio Stato a cui nessun estradando può rinunciare". E proprio in relazione ad una richiesta di estradizione verso l'Italia, riguardante CO BE, il Supremo organo di giustizia brasiliano, con la decisione del 4 novembre 1993 (Ext 583 extradiçao, 4 marzo 19994, p. 59, julgamento: 4 maggio 1990 - tribunal pleno), ha, ancora una volta, affermato che "la dichiarazione dell'estradando di essere immediatamente consegnato allo Stato richiedente è un atto di per sè giuridicamente irrilevante", e che "il controllo sulla legalità della richiesta costituisce nell'ordinamento brasiliano una garanzia indisponibile e irrinunciabile dello straniero". Tale orientamento è stato ulteriormente ribadito anche da altre successive sentenze:
quella del 20 aprile 1994, concernente la estradizione verso gli USA di WA HE (Ext 605, extradiçao, 6 maggio 1994, p. 100, julgamento: 20 aprile 1994 - tribunal pleno), ivi ancora esplicitandosi che "il consenso dell'estradando alla richiesta di estradizione costituisce manifestazione di volontà giuridicamente irrilevante, per cui si impone al Tribunale Supremo Federale, in ossequio al principio costituzionale del giusto processo, di dover effettuare un rigido controllo di legalità della domanda formulata dallo Stato richiedente"; quella del 24 novembre 2000, riguardante l'estradizione di CH BE verso la Germania (ext 789, extradiçao, 24 novembre 2000, p.1, julgamento: 18 ottobre 2000 - tribunal pleno); quella del 18 aprile 2001, riguardante l'estradizione di CA IA EL VE verso l'UR (Ext. 805, extradiçao, 25 maggio 2001, p. 88, julgamento: 18 apè rile 2001 - tribunal pleno).
Questi essendo, quindi, lo stato ed i termini della normativa pattizia bilaterale e di quella nazionale dello Stato richiesto, è evidente che, in effetti, nella specie neppure è proponibile il tema del consenso dell'imputato alla sua estradizione, giacché ad un eventuale atto di tal genere non sarebbe possibile, comunque, assegnare alcuna rilevanza ed alcun valore.
10.0 Traendo ora le fila dalle considerazioni sin qui svolte, erroneamente i giudici del merito, con la citata ordinanza del 3 maggio 2001, hanno ritenuto che "non ricorrono allo stato le condizioni che consentono di considerare l'attuale detenzione a fini estradizionali del ID in Brasile alla stregua di un impedimento legittimo e come tale ostativo alla prosecuzione del processo nei suoi confronti ed in sua assenza", sui presupposti ivi esplicitati:
al contrario, per tutto quanto si è sin qui detto, doveva ritenersi il legittimo assoluto impedimento dell'imputato a comparire dopo il suo arresto all'estero a fini estradizionali e, di tanto resi cogniti, i giudici del merito avrebbero dovuto assumere i consequenziali provvedimenti di legge, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., come richiamato dall'art. 484.2 bis ed in riferimento all'art. 598 c.p.p.. Il divisamento in quella guisa espresso ha dato luogo alla nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p.. Il rilievo di tale nullità non è precluso dalla circostanza che in sede di appello si sia dato ingresso al giudizio abbreviato: non si tratta qui, difatti, di delibare la utilizzabilità o meno di atti del procedimento, secondo quanto già rilevato da queste Sezioni Unite (n. 16/2000, ric. Tammaro) circa i vizi patologici o fisiologici degli atti in riferimento al rito prescelto, ma di cogliere invece, con rilievo preliminare ed assorbente, la patologia dello stesso rapporto processuale, quale determinatasi dal mancato intervento dell'imputato nel procedimento successivamente al suo arresto all'estero a fini estradizionali, che non può non rilevare, quale condizione del valido instaurarsi e del valido proseguire del rapporto processuale medesimo, quale che sia il rito prescelto ed adottato.
10.1 Torna opportuno chiarire (per i proponibili rilievi di ufficio, ancorché tanto non abbia costituito compendio della ordinanza impugnata ed oggetto di deduzioni di parte) che con isolata pronuncia n. 33909/2002 di questa Suprema Corte (Sez. II, ric. Lattaruolo) si è ritenuto che l'imputato già dichiarato contumace non possa poi allegare un legittimo impedimento a comparire ad udienze successive, sul ritenuto presupposto che "la libera scelta dell'imputato di non presenziare al dibattimento configura tutto il processo in contumacia" e che "lo stesso imputato può volontariamente porre termine alla contumacia, ma fino a quando non ritenga di farlo egli non può essere considerato impedito medio tempore, essendo rappresentato dal difensore", soggiungendosi che "del resto lo stesso art. 430 quater.4 c.p.p. prevede casi di nullità dell'ordinanza dichiarativa di contumacia, non di ordinanze per eventi successivi a tale dichiarazione". Di diverso avviso altra sentenza, n. 8594/2001, di questa Suprema Corte (ric. Santangelo), che ha ritenuto invece, che il disposto dell'art. 486 c.p.p. (ora trasfuso nell'art. 420 ter) è applicabile anche nel caso di imputato contumace.
Tale secondo orientamento deve essere condiviso. Affermandosi, invero, che l'imputato "può volontariamente porre termine alla contumacia", non si considera, poi, nel diverso indirizzo giurisprudenziale, che tale sua eventuale volontaria determinazione è frustrata proprio dal legittimo ed assoluto impedimento a comparire, che impedisce, quindi, di poter porre termine alla contumacia, D'altronde, come rilevato nella seconda delle suindicate sentenze, l'art. 420 ter.1 c.p.p. fa generico - e, deve ritenersi, onnicomprensivo - riferimento all'impossibilità dell'imputato di comparire "all'udienza", quindi anche a quelle successive, e nel suo terzo comma contempla la possibilità di comparire prima della decisione, di rendere dichiarazioni spontanee e di essere sottoposto ad interrogatorio, facoltà, queste, che rimarrebbero definitivamente ed irrimediabilmente, oltre che irragionevolmente, vanificate dal suo legittimo assoluto impedimento a comparire ad udienze successive a quella in cui pur ne venne dichiarata la contumacia.
11.0 La fondatezza di tale motivo di ricorso rende assorbiti gli altri profili di censura fatti gravatoriamente valere con lo stesso atto e la delibazione dell'altro atto di gravame.
Deve, quindi, conclusivamente disporsi l'annullamento dell'impugnata sentenza e dell'ordinanza in data 3 maggio 2001, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza nonché l'ordinanza in data 3 maggio 2001 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria.
Roma, 26 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 MAGGIO 2003.