Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2010, n. 23742
CASS
Sentenza 7 aprile 2010

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Massime1

Non sono utilizzabili, in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o del P.M., le registrazioni fonografiche di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e attraverso strumenti di captazione dalla stessa forniti.

Commentari2

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    La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, dall'imputato partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale, il cui contenuto, però, deve essere apprezzato conducendo un vaglio penetrante e rigoroso, corredato da idonea motivazione. Non pone problemi particolari il caso in cui la registrazione sia effettuata da un privato e il documento fonografico venga, quindi, ad esistenza al di fuori dell'ambito processuale e di ogni attività investigativa e assuma una propria autonomia strutturale rispetto a questi. Non v'è dubbio che, in tale ipotesi, la prova rappresentativa, formatasi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2010, n. 23742
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23742
Data del deposito : 7 aprile 2010

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