Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
Perché possa configurarsi la recidiva reiterata aggravata, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche il proprio "status" di recidivo reiterato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2013, n. 41806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41806 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 27/09/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI M. - Consigliere - N. 2044
Dott. MACCHIA A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 49409/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD TO N. IL 04/03/1974;
LO PP N. IL 16/10/1954;
AC IR N. IL 12/08/1975;
TO EL N. IL 09/04/1974;
DE SA SA N. IL 10/10/1940;
IO AL JU UI N. IL 05/02/1983;
AN TO N. IL 17/06/1952;
avverso la sentenza n. 12219/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di AC EN, TO LE e DE SA TO e rigetto degli altri.
Udito il difensore Avv. COLA Sergio per IOE e AC che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 15 giugno 2012, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città il 9 settembre 2011 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato AD ON alla pena di anni otto di reclusione, TO LE alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, DE SA TO alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione e IO AL UA LU alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, quali imputati del rato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. In parziale riforma della sentenza anzidetta, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di LO PP in quella di anni sei e mesi otto di reclusione;
ha ritenuto per AC EN la continuazione con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 3 marzo 2008, confermata dalla Corte di appello della medesima città il 6 febbraio 2009 e divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2010, e, ritenuto più grave il reato di cui al capo F) del presente procedimento, ha rideterminato la pena inflitta in quella di anni nove e mesi otto di reclusione, in essa assorbita la pena di cui alla sentenza esecutiva;
ha ritenuto infine per AN ON la continuazione con la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 28 gennaio 2008, riformata dalla Corte di appello della medesima città con sentenza del 13 febbraio 2009, irrevocabile il 25 febbraio 2010, e, ritenuti più gravi i fatti di cui alla sentenza esecutiva, ha determinato l'aumento per i reati di cui al capo H) del presente procedimento in anni uno e mesi sei di reclusione ed ha rideterminato la pena complessiva in anni quindici e mesi dieci di reclusione. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati anzidetti. Nel ricorso proposto personalmente da DE SA TO si lamenta genericamente vizio di motivazione in punto di responsabilità penale. Nel ricorso proposto nell'interesse di AD ON si lamenta nel primo motivo vizio di motivazione in ordine alla partecipazione dell'imputato alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti oggetto di contestazione, deducendosi al riguardo che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo del reato in questione. Mancherebbero, infatti, i caratteri di stabilità del sodalizio, l'esistenza di una cassa comune, di una ripartizione di ruoli e di una organizzazione sia pure rudimentale. I contatti con i presunti associati sarebbero stati sporadici e limitati ad un arco di tempo ridotto, mentre il contenuto delle conversazioni intercettate non sarebbe univoco ed anzi dimostrerebbe la scarsa frequenza dei contatti. Si contesta, poi, la sussistenza della recidiva aggravata, in quanto la condotta del reato associativo commesso dall'ottobre 2005 al marzo 2006 è antecedente al 12 marzo 2008, data del passaggio in giudicato della sentenza che è indicata al punto 2 del certificato penale. L'unico precedente da considerare sarebbe dunque una condanna risalente al 1997 per un fatto commesso nel 1994, sanzionato con la sola pena pecuniaria, cosicché si verserebbe in un caso di recidiva semplice ex art. 99 c.p., comma 1. Non sarebbe condivisibile la motivazione offerta sul punto dai giudici a quibus in quanto gli stessi si soffermano solo sulla data di irrevocabilità del secondo recedente e la data di emissione della sentenza di primo grado nel presente procedimento, sovvertendo le regole per la contestazione della recidiva. Ancorché siano state concesse le attenuanti generiche equivalenti, che hanno annullato gli effetti della recidiva, tuttavia - sottolinea il ricorrente - la circostanza che si tratti di recidiva qualificata genera effetti negativi in fase esecutiva, rispetto alla figura della recidiva semplice.
Nel ricorso proposto nell'interesse di AN ON si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove, in quanto l'aver conferito valore simbolico al riferimento a "documenti" nelle conversazioni intercettate, annettendo a quel termine il significato di "armi", risulterebbe errato, in quanto effettivamente furono trovati nella perquisizione che condusse al sequestro della pistola contestata anche documenti riferiti proprio al AN. Inoltre, non sussisterebbero i requisiti per ascrivere all'imputato il concorso nella ricettazione e detenzione dell'arma, essendo stata questa illogicamente desunta dalla asserita consapevolezza del AN circa la presenza dell'arma nella abitazione, posto che tale consapevolezza non è indicativa della disponibilità dell'arma stessa, alla stregua dei diffusi rilievi che vengono svolti in ordine alla struttura della fattispecie concorsuale. Si lamenta, poi, che i giudici dell'appello non abbiano fornito risposta alla obiezione svolta in appello circa la mancanza di elementi per ritenere sussistenti ulteriori armi ipotizzate nella imputazione ed a fronte delle quali sembrerebbe riferirsi l'aumento per la continuazione interna relativa al capo H) determinato nella sentenza di primo grado.
Nel ricorso proposto nell'interesse di CI AL UA LU si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale, in quanto difetterebbero elementi atti a suffragare l'esistenza del contestato sodalizio e la partecipazione ad esso da parte dell'imputato, posto che dalle conversazioni intercettate non trasparirebbe una struttura coesa ma, anzi, dissidi e divergenze di vedute. Viene ravvisata, in particolare, una condotta che si potrebbe iscrivere nel perimetro della fattispecie concorsuale piuttosto che in quella dei reati associativi. I singoli rilievi posti in luce nell'atto di appello - coinvolgimento dell'imputato nella ricerca di un canale ulteriore di approvvigionamento;
durata limitata dei rapporti;
natura estemporanea ed episodica della condotta serbata dall'imputato nella importazione di droga dalla Spagna;
disparità nel trattamento riservato ad altro imputato, invece prosciolto - sarebbero rimasti nella sostanza privi di adeguata risposta. La pena, infine, sarebbe eccessiva, in rapporto alla incensuratezza dell'imputato. I motivi di ricorso sono stati poi ulteriormente sviluppati in una diffusa memoria depositata in prossimità della udienza.
Nel ricorso proposto nell'interesse di LO PP, si lamenta che la sentenza impugnata abbia violato i principi alla stregua dei quali possono ritenersi sussistenti gli elementi soggettivo ed oggettivo del contestato reato associativo, giacché dal materiale raccolto emergerebbe, al più, una attività continua di vendita da parte dello AD a persone che, autonomamente, la rivendevano a terzi. Si tratterebbe, dunque, di condotte autonome e per le quali non sussisterebbe neppure la consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso, visto che lo LO aveva rapporti soltanto con lo AD e con due acquirenti, e cioè DE SA TO e CE IO. Mancherebbero poi serie indicazioni circa la natura della sostanza trattata e si verserebbe comunque nell'ambito di cessioni al dettaglio.
Per TO LE si contesta la motivazione della sentenza impugnata, in quanto dalla esiguità delle intercettazioni riferibili all'imputato non può dedursi il ruolo che gli è stato attribuito e la esistenza del sodalizio. Si lamenta anche la dosimetria della pena in rapporto ai parametri offerti dall'art. 133 c.p.. Anche nel ricorso proposto nell'interesse di AC EN si lamenta che sia stato confuso l'acquisto di stupefacenti con la stabile partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di tali sostanze, difettandone gli elementi tanto oggettivo che soggettivo. Gli elementi acquisiti asseveravano infatti l'assunto che l'imputata era una semplice acquirente che acquistava anche da altri;
che trattava sul prezzo e che si riforniva da chiunque, senza rappresentare, dunque, "un terminale precostituito" di altri. La doglianza proposta da AD ON in riferimento alla contestata e ritenuta recidiva aggravata è fondata. Sottolinea infatti il ricorrente che il precedente penale indicato come numero 2 nel certificato penale, e sulla cui base è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, si riferisce ad una sentenza di condanna passata in giudicato nel 2008, vale a dire in epoca successiva a quella cui si riferisce la condotta associativa oggetto del presente procedimento, contestata come commessa dal 1 settembre 2005 fino al 2007. Anzi, sullo specifico versante dell'epoca di operatività del sodalizio, la stessa sentenza impugnata ne circoscrive la durata, affermando che l'associazione in parola, facente capo al defunto AD EN, avrebbe operato in Napoli dal maggio-giugno 2005 fino al giugno 2006, data del decesso del promotore della stessa. L'unico precedente che verrebbe in risalto agli effetti dell'odierno precedimento sarebbe, dunque, una condanna divenuta irrevocabile nel 1997, per fatti risalenti al 1994, con la conseguenza che nei confronti dell'imputato può essere ritenuta soltanto la recidiva semplice. L'assunto del ricorrente è stato ritenuto non fondato da parte dei giudici dell'appello, sul rilievo che, secondo quanto emerge dal certificato penale, la sentenza - che costituirebbe il secondo precedente che legittimerebbe la contestazione della recidiva aggravata - "è divenuta irrevocabile nel 2008 e dunque prima dell'emissione della sentenza" oggetto di impugnazione davanti ai giudici dell'appello. Si tratta, però, di affermazioni erronee, in quanto, in tanto può evocarsi lo status di recidivo nelle varie "forme" previste dall'art. 99 c.p., in quanto le condanne utilizzate come "precedenti" siano passate in giudicato prima della commissione del fatto-reato cui la recidiva stessa si riferisce. È ben vero, infatti, che, mentre dell'art. 99, comma 1, nel far riferimento alla condizione di chi commette un reato "dopo essere stato condannato", chiaramente evoca - attraverso la locuzione "condannato" - una pronuncia di condanna irrevocabile temporalmente antecedente alla commissione del nuovo delitto, nel comma 4 dello stesso articolo, per descrivere la figura della recidiva reiterata, il legislatore adotta il diverso enunciato "se il recidivo commette un altro delitto non colposo": quasi a lasciar intendere che la condizione del "già" recidivo sorga dalla duplice condanna, a prescindere da quando è divenuta irrevocabile la seconda condanna (non si dice, infatti, come nel primo comma, che il nuovo reato è stato commesso "dopo" che la persona è stata condannata due volte). Ma è tuttavia evidente che, in tanto può parlarsi di "già" recidivo, in quanto le condanne che qualificano tale condizione siano passate in giudicato prima della commissione del nuovo reato, giacché il soggetto autore del nuovo crimine deve essere a quel momento in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, dunque, anche lo status di recidivo reiterato, (con condanne, quindi, a quella data irrevocabili), e come tale assoggettabile ad un regime sanzionatorio più grave (v. al riguardo Cass., Sez. 3^, 17 maggio 1994, Pietra, rv. n. 198204). Pertanto, poiché dal certificato penale dell'imputato emerge che la seconda condanna, relativa ad una violazione della legge sugli stupefacenti, è divenuta irrevocabile il 12 marzo 2008 e quindi dopo la consumazione del reato oggetto del presente procedimento, nei confronti dello AD può essere "utilizzata" agli effetti della recidiva, soltanto la condanna di cui al numero 1) del certificato penale, divenuta irrevocabile il 14 gennaio 1997. La eliminazione della figura aggravata della recidiva assume risalto anche se neutralizzata dal giudizio di valenza agli effetti del trattamento sanzionatorio, potendo la stessa refluire sia sul versante di un nuovo giudizio di bilanciamento fra circostanze, sia in termini di trattamento sanzionatorio globale, sia, infine, e come correttamente deduce il ricorrente, agli effetti del trattamento penitenziario. Questa Corte, d'altra parte, ha in varie occasioni affermato che sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato diretta all'esclusione di una circostanza aggravante anche quando gli effetti aggravatori del trattamento sanzionatorio siano stati neutralizzati dal giudizio di prevalenza con circostanze attenuanti, posto che il riconoscimento della sussistenza di un'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, può comunque avere influenza sulla determinazione della pena ex art. 133 c.p., (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, pur ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche). (Sez. 6^, n. 19188 del 10/01/2013 - dep. 03/05/2013, P., Rv. 255071). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per le conseguenti determinazioni scaturenti dalla applicazione della recidiva semplice.
I restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse dello AD sono invece infondati. Questa Corte ha infatti avuto modo di puntualizzare che si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sè la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune. (Sez. 6^, n. 8046 del 08/05/1995 - dep. 19/07/1995, Valente ed altri, Rv. 202031; Cass., Sez. 6^, n. 3846, del 20 novembre 2000, Finini ed altri). Ebbene, a fronte delle doglianze espresse in sede di gravame, ed ora nella sostanza riproposte in sede di ricorso, i giudici a quibus hanno puntualizzato come dall'esame delle intercettazioni sulla cui base si è in larga misura fondato lo scrutinio di colpevolezza, fosse emerso in termini eloquenti, avuto riguardo al tenore, alla frequenza, al contesto ed agli interlocutori, come la organizzazione facente capo agli AD fosse stabilmente dedita al traffico di stupefacenti, anche per partite rilevanti - come dimostravano il sequestro per il quale lo AD era stato arrestato e l'arresto di corrieri dalla Spagna - utilizzando il reticolo di rapporti intessuti con i sodali. La sentenza impugnata ha invero passato in scrupolosa rassegna le varie emergenze probatorie, sottolineando come dalle acquisizioni scaturite in particolare dalle intercettazioni, fosse emerso che lo AD concordava col fratello PP l'acquisto delle partite di cocaina - sono emersi a tale riguardo ben sette episodi in cui i fratelli avevano operato l'acquisto mettendo in comune le rispettive risorse - e la successiva vendita attraverso collaudati contatti. V'è dunque un coeso quadro probatorio dal quale correttamente è stata dedotta la sussistenza della associazione ed il ruolo in essa svolto dal ricorrente.
Le censure poste a fondamento del ricorso rassegnato nell'interesse di IO AL UA LU sono anch'esse infondate. I giudici del merito hanno infatti adeguatamente messo in luce lo specifico ruolo dell'imputato, evidenziando come allo stesso facesse capo la individuazione e l'approntamento dei canali di approvvigionamento della droga, fornendo assistenza ai corrieri dalla Spagna ed occupandosi del relativo rientro in patria, interrotto dal loro arresto. Contatti che lo avevano visto interfacciare direttamente con lo AD, del quale, dunque, finiva per risultare l'indispensabile anello di congiunzione con le fonti di acquisizione della sostanza stupefacente da introdurre in Italia e da spacciare sulla piazza controllata dal sodalizio. Si tratta, dunque, di attribuzioni tutt'altro che estemporanee e contingenti, di primissimo rilievo per il sodalizio, svolte a diretto contatto con i vertici della associazione, e dunque riconducibili ad un quadro di sodalità non circoscritto alle singole operazioni, ma cementato da un comune interesse, che presupponeva un legame fiduciario di elevato spessore. La tesi difensiva, dunque, tesa a circoscrivere i fatti nell'alveo di singole e parcellizzate vicende, non riconducibili, per durata e natura dei fatti, alla contestata figura associativa, si rivelano - oltre che puntualmente disattese nella sentenza impugnata sulla base di una motivazione adeguata e coerente - anche in contrasto con la stessa "storia" del sodalizio e con la relativa logica mercantile, posto che in tanto poteva ritenersi funzionante la catena distributiva, in quanto fosse assicurato in modo costante e "qualitativamente" certo l'approvvigionamento della sostanza stupefacente.
Sono invece palesemente inammissibili i ricorsi proposti da DE SA TO e nell'interesse di LO PP, TO LE e AC EN, in quanto, le doglianze poste a fondamento degli atti di impugnazione, oltre che essere volte a sollecitare, in larga misura, una non consentita rivalutazione del merito, prospettandosi censure di fatto che solo assertivamente coinvolgono i prospettati vizi di legittimità, risultano nella sostanza riproduttive delle stesse questioni già agitate negli atti di appello e motivatamente disattese dai giudici di grado, senza che gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata abbiano poi formato oggetto di una autonoma ed articolata critica impugnatoria. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1^, 30 settembre 2004, Burzotta;
Cass., Sez. 6^, 8 ottobre 2002, Notaristefano;
Cass., Sez. 4^, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4^, 29 marzo 2000, Barone;
Cass., Sez. 4^, 18 settembre 1997, Ahmetovic). È fondata invece la censura proposta nel ricorso di AN ON a proposito del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla applicazione della continuazione interna riferita al capo H). Nella sentenza impugnata, infatti, la sentenza si limita a precisare che per tale addebito è stata applicata (a titolo di continuazione con altro reato già giudicato) la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, senza puntualizzare se in detto computo fosse o meno compresa la continuazione interna già ritenuta in primo grado e riferita ad altre armi non meglio precisate, e per la cui responsabilità vi era contestazione in sede di gravame. Il punto relativo alla continuazione interna relativa al capo H), sulla quale non v'è stata motivazione da parte dei giudici a quibus, deve pertanto essere devoluto per nuovo esame in sede di rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Nel resto, il ricorso del AN deve essere rigettato, in quanto la sentenza impugnata ha svolto rilievi adeguati e logicamente incensurabili in ordine alla riferibilità all'imputato della disponibilità dell'arma clandestina oggetto di sequestro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AD ON limitatamente alla contestata e ritenuta recidiva aggravata, nonché nei confronti di AN ON limitatamente alla continuazione interna al capo H), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sui suddetti punti. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.
Rigetta il ricorso di IO AL UA LU;
dichiara inammissibili quelli di LO PP, AC EN, TO LE e DE SA TO;
condanna tutti i predetti al pagamento delle spese processuali, nonché LO, AC, TO e DE SA anche al versamento di euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2013