Articolo 407 del Codice di procedura civile
Articolo 384Articolo 366
Versione
21 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 1951
Art. 407.
(( (Sospensione dell'esecuzione). )) ((Il giudice dell'opposizione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1951
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