Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
In tema di recidiva, il giudice della cognizione - a differenza di quello d'esecuzione - può accertare anche i presupposti di una recidiva che non sia stata previamente dichiarata; ne deriva che la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2008, n. 41288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41288 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 25/09/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 3505
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI OL - Consigliere - N. 17048/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO OL, n. a Prato il 4 marzo 1962;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, depositata il 7 dicembre 2007;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi. Udite le conclusioni del P.M. Dott. Salzano Francesco che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore avv. Viaggiano Filippo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di OL MO in ordine al delitto di furto in alloggio.
Ricorre per cassazione OL MO e propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2 c.p. e art. 99 c.p., comma 4, lamentando che la nuova disciplina della recidiva introdotta dalla L. n. 251 del 2005 gli sia stata indebitamente applicata in ragione di precedenti condanne riportate prima dell'entrata in vigore della legge di riforma. Aggiunge che, richiedendo l'applicazione della recidiva reiterata la già intervenuta dichiarazione della recidiva semplice, almeno tale dichiarazione deve essere intervenuta dopo l'entrata in vigore della nuova legge.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine ai presupposti di applicabilità della recidiva reiterata, tuttora facoltativa, secondo la giurisprudenza costituzionale. Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce violazione del ne bis in idem sostanziale, atteso che i suoi precedenti hanno giustificato la commisurazione della pena base, il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva.
2. Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza prevalente, "la circostanza che l'art. 99 c.p., comma 3, nel prevedere l'aumento di pena per effetto della recidiva reiterata, faccia riferimento al recidivo che commette un altro reato, non suffraga la tesi secondo cui in tanto la recidiva reiterata può essere contestata in quanto in precedenza sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Infatti, dalla lettura della norma emerge evidente che il termine "recidivo" è stato usato dal legislatore per comodità di esposizione, per non ripetere la definizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo e non già per indicare una qualità del soggetto giudizialmente affermata" (Cass., sez. 3^, 20 maggio 1993, Mighetto, m. 195127, Cass., sez. 1^, 6 maggio 2003, Andreucci, m. 225233). Occorre in realtà distinguere se gli effetti ulteriori della recidiva semplice vanno riconosciuti nel giudizio di cognizione ovvero in fase esecutiva. Nel primo caso sembra ragionevole ritenere che il giudice della cognizione possa accertare i presupposti anche di una recidiva che non sia stata già dichiarata;
nel secondo caso è da escludere che una recidiva non dichiarata in sede di cognizione possa essere ritenuta dal giudice dell'esecuzione (Cass., sez. 1^, 2 febbraio 2005, Esposito, m. 231209, Cass., sez. 1^, 6 ottobre 2004, Nardelli, m. 230295). Sicché correttamente la giurisprudenza ritiene che la recidiva reiterata possa essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando non fosse stata in precedenza già dichiarata la recidiva semplice. E non v'è dubbio che i presupposti per l'applicazione della recidiva vanno accertati in conformità alla legge vigente al momento del fatto oggetto della decisione. Quanto alla giustificazione dell'applicazione della recidiva, della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche, risulta corretta la motivazione della decisione impugnata che, oltre ai precedenti dell'imputato, fa riferimento alla gravità del fatto, al valore degli oggetti sottratti e alla mancanza di altri elementi di valutazione favorevoli all'imputato, peraltro non indicati neppure nel ricorso. Sicché non sussistono ne' il dedotto vizio della motivazione ne' la dedotta violazione del ne bis in idem sostanziale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008