Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
Al fine della configurabilità del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, che è reato di pericolo, è del tutto irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando a integrarlo il solo compimento, con modalità violente o minacciose, di atti di concorrenza.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 2. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2010, n. 9750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9750 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 95
Dott. BONITO FR M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 36872/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO, nei confronti di:
1) ON GI N. IL 04/01/1974;
2) NE NO N. IL 07/04/1978;
1) SS AB N. IL 28/09/1975;
2) SS NN N. IL 02/05/1977;
3) ON NN N. IL 12/02/1951;
avverso la sentenza n. 3463/2006 CORTE APPELLO di PALERMO, del 04/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori avv.ti MORMINO, ARICÒ e GAZIANO che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 04.12.2008 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma di quella di primo grado, condannava FR FA alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre a quella accessoria di legge, e NO PE, in concorso per costui di attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, quali ritenuti colpevoli del reato loro ascritto di cui all'art. 513 bis c.p., assolvendo gli stessi e tutti gli altri imputati - NA
AB, NA NN, UT NI, L'BA ER e TU FR - da ogni altro addebito.
L'ampia indagine era riferita alle ritenute infiltrazioni mafiose nell'ambito portuale di Porto Empedocle ed in particolare nelle attività di commercializzazione del pescato. - Riteneva dunque, in sintesi, la Corte palermitana:
a) per quanto riguarda la posizione dei fratelli NA, imputati entrambi di separate estorsioni aggravate e NA NN anche di partecipazione associativa, di confermare l'assoluzione di primo grado - impugnata dall'Accusa - su tutti i reati, posto che: a.1) l'esercizio dell'attività di guardiania di barche da pesca e da diporto, da costoro svolta, era risultata effettiva - e dunque non una mera apparenza che celasse un pizzo - e frutto di regolari contratti;
a.2) nessuno dei collaboratori escussi aveva indicato i predetti quali facenti parte dell'articolazione locale di Cosa Nostra;
a.3) insufficienti erano gli elementi d'accusa in relazione alle contestate estorsioni, non potendosi ravvisare elementi intimidatori nelle intercettate conversazioni, piuttosto di tono confidenziale, ed avendo le presunte parti lese escluso di avere subito minacce, dando anche congrue spiegazioni alternative ai pagamenti.
b) quanto alla posizione di UT NI (detto anche BA e DR O"), imputato di partecipazione associativa, di accogliere l'appello difensivo e dunque di assolvere lo stesso - già condannato in prime cure - in base ai seguenti rilievi: b.1) al di là di alcune captate conversazioni, generiche e poco significative, non risultavano comportamenti tipici;
b.2) i collaboratori LE UA e Di GA UR avevano escluso che egli, pur fratello dal latitante GI, facesse parte del sodalizio;
b.3) alcune sue iniziative, come intromettersi e riscuotere il pizzo a nome del fratello, dovevano ritenersi essere state realizzate a titolo individuale e dunque non potevano essere considerate indicative dell'inserimento nella cosca. c) per quanto riguarda la posizione di L'BA ER e TU FR, imputati entrambi di turbata libertà del commercio, ex art. 513 bis c.p., aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, ed il secondo anche di partecipazione associativa, di accogliere gli appelli difensivi quanto al primo reato (mentre l'assoluzione di primo grado del TU dal reato ex art. 416 bis c.p. non era stata impugnata dall'Accusa). La vicenda, che riguarda poi pressoché specularmente anche gli imputati NO e FR, si riferisce - secondo la prospettazione accusatoria - alla disputa intervenuta per accaparrarsi il pescato della barca di LE ZO (detto EL) conteso da un lato dalla coppia L'BA - TU, avendo quest'ultimo un'attività di commercio di pesce, e dall'altro dalla coppia NO - FR, nella quale era il NO ad essere caratterizzato da analoga attività imprenditoriale. Orbene, riteneva in proposito la Corte territoriale come fosse risultato pacifico che tra il pescatore LE ed il commerciante TU PE (fratello di FR, attuale imputato) esistessero pluridecennali rapporti improntati a reciproca soddisfazione, essendo gli stessi legati dal contratto (vero uso locale) cd. di NA (vendita in esclusiva per tutto l'anno a prezzo prefissato). Il contrasto, sorto per il prezzo del ER bianco, era irrilevante, così come era significativo - in senso liberatorio - il fatto che fosse stato il LE a rivolgersi a TU FR per proporgli analogo contratto di NA (e non viceversa); infine erano state escluse minacce, violenze o semplici pressioni. Rilevava a questo punto la Corte territoriale come, escluso il reato ex art. 513 bis c.p. per il TU, ne dovesse essere assolto anche il prospettato concorrente L'BA, il cui intervento nella vicenda andava spiegato in mera chiave pacifista, posto che era contemporaneamente amico dei LE ed in buoni rapporti con il TU. - d) per quanto attiene la posizione degli imputati NO PE e FR FA, di confermare - così respinti i relativi appelli - il giudizio di condanna già formulato dal Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 513 bis c.p., assolvendoli invece da quello di concorso in tentata estorsione loro parimenti ascritto. Quanto a quest'ultimo addebito la motivazione della sentenza in esame, dopo avere rilevato la teorica configurabilità del concorso formale con il reato ex art. 513 bis c.p., si esaurisce (cfr. f. 31) nell'affermata insussistenza di sufficienti elementi di condotta. Quanto al reato di turbata libertà del commercio, con l'aggravante dell'intimidazione mafiosa, rilevava la Corte come fosse risultato che il NO, esercente attività di commercio di prodotti ittici, si fosse rivolto al FR, esponente della famiglia mafiosa di S. Elisabetta, al fine di ottenere, togliendolo al TU, il diritto di esclusiva sul pescato del LE. In particolare da alcune telefonate si aveva la certezza che il FR, a ciò richiesto dal NO, era intervenuto sul L'BA perché questi inducesse il TU a rinunciare al pescato in questione. Ciò - rilevavano i giudici del merito - integrava il contestato reato di turbativa. - 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale e gli imputati condannati NG e FR. 2.1 - Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo impugnava la sentenza in relazione alla posizione degli imputati UT, NA NN e NA AB, FR e NO.
a) quanto all'assoluzione dell'imputato UT dal reato associativo, rilevava il ricorrente P.G. come la Corte palermitana avesse omesso di valutare alcune conversazioni dalle quali emergeva il suo ruolo attivo quale vice del fratello GI, allora latitante, in settori significativi quali la raccolta delle dazioni, l'influenza nei voti, l'ingerenza negli appalti;
era stata omessa o travisata la valutazione dei collaboratori AG ZI e Di GA UR, che avevano parlato delle sue condotte tipicamente mafiose compiute per la cosca, e dello stesso fratello GI, nel frattempo arrestato e divenuto collaboratore, secondo cui UT NI raccoglieva il denaro delle estorsioni in Porto Empedocle da destinare ai familiari degli arrestati;
b) quanto all'assoluzione dei fratelli NA, imputati entrambi di estorsione e NA NN anche di partecipazione associativa, rilevava il ricorrente P.G. come la Corte palermitana avesse sottovalutato la vicenda relativa alla guadiania delle barche al porto, dovendosi ritenere, per l'illegalità amministrativa e per le equivoche modalità di esercizio, che si trattasse di una vera e propria imposizione della famiglia NA sull'attività dei pescatori, i cui proventi erano poi distribuiti anche agli associati, ancorché latitanti o in vinculis;
in proposito erano stati assai eloquenti - ma la Corte li aveva ignorati - i contributi dei collaboratori LZ SO, LE UA, AG ZI e Di GA UR i quali tutti avevano chiaramente detto che gli attuali imputati erano diretta espressione dei fratelli GE e TO (all'epoca, uno latitante e l'altro all'ergastolo) pacificamente intranei alla consorteria e che il monopolio sul porto realizzava, in sostanza, una vera e propria attività estorsiva;
in ordine poi agli specifici addebiti di estorsione, era riduttiva la lettura data dalla Corte al tenore delle conversazioni che, di contro, dimostravano le richieste con chiari accenti intimidatori, rimanendo così inaffidabili e contraddittorie le negatorie delle parti lese;
c) quanto all'assoluzione degli imputati NO e FR dal reato di concorso in tentata estorsione aggravata, rilevava il ricorrente P.G. come la Corte territoriale avesse, con motivazione quanto mai sommaria, escluso la ricorrenza del reato - pur dopo averne affermato la compatibile concorrenza con quello ex art. 513 bis c.p. - così ignorando gli stessi elementi in fatto che avevano condotto all'affermata sussistenza del delitto di illecita concorrenza.
2.2 - L'imputato NO: la Corte aveva mancato di riconoscere l'antefatto, e cioè l'accordo intercorso tra esso NO e LE ZO, in un momento in cui era saltato il precedente accordo tra quest'ultimo ed il TU, e ciò anche per i conseguenti profili psicologici;
non aveva tratto le dovute conseguenze dal fatto che in precedenza aveva chiesto l'intervento del L'BA; che quindi il richiesto intervento del FR era solo per richiamare il NO a livello personale, senza reali interferenze sul piano della concorrenza tra commercianti, essendo comunque egli rimasto soccombente.
2.3 - L'imputato FR: vizio di manifesta illogicità della motivazione, sia per mancata confutazione delle tesi proposte dalla difesa con l'atto d'appello, sia per mancato esame della fattispecie ex art. 513 bis c.p., in particolare non avendo tenuto conto che esso ricorrente non rivestiva la qualifica propria di esercente un'attività commerciale o produttiva;
in sostanza comunque non vi era stata una condotta riconducibile alla reale turbativa della lecita concorrenza, peraltro non essendosi realizzato alcun risultato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Vagliando dapprima il ricorso dell'Accusa, mosso contro le assoluzioni dei fratelli NA, del UT e di FR e NG (per la tentata estorsione), osserva la Corte come esso sia solo parzialmente fondato.
a. Quanto all'assoluzione degli imputati NO e FR in ordine al reato di concorso in tentata estorsione aggravata, il ricorso del Procuratore generale territoriale è sicuramente fondato. Ed invero la motivazione dell'impugnata sentenza, in ordine a tale reato, si esaurisce (v. f. 31 dell'elaborato) nella frase "in concreto deve escludersi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che ricorrano sufficienti elementi per affermare la sussistenza della condotta estorsiva contestata al capo D) della rubrica". È di tutta evidenza come si tratti di motivazione meramente apparente, atteso che non da conto ne' degli argomenti in fatto, ne' delle considerazioni in diritto poste a base di tale decisione. Si tratta invero di affermazione del tutto tautologica della quale non è dato assolutamente cogliere il percorso giustificativo, dando per scontato, ma in modo del tutto inespresso, la ritenuta insussistenza di sufficienti elementi probatori, per nulla esaminati. Manca del tutto la valutazione degli argomenti che portarono i giudici del primo grado a condanna sul punto. Manca qualsiasi valutazione degli argomenti degli appellanti. Tale immotivata assoluzione è poi, in sè, conflittuale - in mancanza di adeguata spiegazione - con la pronunciata condanna per il parallelo reato ex art. 513 bis c.p. a carico degli stessi imputati. Si impone, dunque, su tali posizioni, annullamento con rinvio, per nuovo più completo giudizio.
b. Il ricorso del Procuratore generale è fondato anche con riferimento alla posizione del UT, assolto dalla sentenza impugnata in relazione al reato associativo, anche in questo caso in riforma della condanna di primo grado. Sul punto va ricordato come la sentenza della Corte territoriale abbia fondato l'assoluzione sostanzialmente rilevando come le condotte pur a costui attribuite dovessero ritenersi isolate (attuate a titolo personale), senza rilevabili sintomi di intraneità alla cosca. In particolare la sentenza, come sopra si è già sintetizzato, ritiene generici e non concludenti i contenuti delle captazioni, e non risolutivi i contributi dei collaboratori di giustizia. Deve rilevarsi, in proposito, come l'appellante accusa evidenzi - di
contro
- la sussistenza di elementi di chiaro segno accusatorio ingiustamente sottovalutati e di contributi del tutto pretermessi nella valutazione operata nella sentenza impugnata. L'atto di impugnazione invero rileva, puntualmente riportandoli, passi di conversazioni - sviliti o del tutto ignorati dalla sentenza in esame - che in modo assai eloquente indicano UT NI (fratello dell'allora latitante UT GI, poi collaboratore) come soggetto intraneo (ruolo svolto con riferimento alla vicenda Incardona, pressioni in funzione elettorale per un candidato voluto dalla cosca, suo ruolo di vice del fratello, suo incontro con il rappresentante della contrapposta famiglia Iannì - L'BA, ecc). Risultano erroneamente sottovalutate le significative dichiarazioni di Di GA UR (che considerava il UT un referente sicuro per Porto Empedocle e di cui afferma che raccoglieva i soldi delle imposizioni), mentre risultano del tutto pretemesse le analoghe e quanto mai rilevanti dichiarazioni del collaboratore AG ZI (secondo cui l'odierno imputato girava e camminava per mettere a posto imprese). Peraltro, l'impugnata sentenza si fonda largamente, in funzione assolutoria, sulle dichiarazioni di LE UA, dimenticando però che le conoscenze di costui si fermano al 1997, mentre il periodo che interessa la ritenuta partecipazione associativa del UT è successivo (fino al maggio 2004). In definitiva la motivazione della sentenza impugnata è in parte carente, in riferimento al materiale di causa del tutto pretermesso, in parte contraddittoria, per avere svalutato emergenze di maggior spessore accusatorio o per avere incoerentemente valutato il significato del complesso probatorio pur esaminato. Anche in questo caso si impone, dunque, annullamento con rinvio per nuovo esame che sia esente dagli errori valutativi qui censurati.
c. Ritiene questa Corte che, di contro, non possa essere accolta l'impugnazione proposta dall'Accusa nei confronti dei fratelli NA, AB e NN, in relazione alle assoluzioni pronunciate in ordine ai reati loro ascritti. In proposito occorre rilevare come il ricorrente P.G. in sostanza non lamenti (come nel caso del UT) rilevanti lacune motivazionali rispetto al materiale a disposizione, ma invochi diversa valutazione dello stesso. Si intende proporre, in definitiva, una diversa interpretazione dello stesso quadro probatorio. Ritiene però questa Corte di dover ricordare come l'autonomia del giudice del merito non possa essere censurata, in punto effettata valutazione della prova - quando la stessa non ricada nella violazione di legge - se non per vizi di manifesta illogicità e di incompletezza, non per diverso (per quanto plausibile) convincimento che si proponga di trarre dagli acquisiti elementi. Orbene, sul punto, occorre rilevare come l'impugnazione non deduca vere e proprie carenze motivazionali (se non qualche spunto derivante dalle dichiarazioni dei collaboratori LZ, Di GA e AG), ma proponga una diversa lettura delle risultanze, che è attività che - in difetto dei suddetti vizi - questa Corte non è chiamata a compiere. In definitiva la censurata motivazione - che, nei limiti in esame, in sostanza riconduce i rapporti dei suddetti imputati nell'ambito delle relazioni familiari e gli interessi nel porto a non patologiche attività imprenditoriali - non risulta affetta da vizio di illogicità manifesta ne' di contraddizione palese con le emergenze di causa. Altrettanto è a dire in ordine ai reati di estorsione, sui quali la ricorrente Accusa si limita a rilettura a suo dire più significativa di alcuni brani di conversazioni captate o di rese deposizioni, senza però poter affermare l'implausibilità della lettura complessiva data dai giudici dell'appello. In conclusione non sussistono i margini per il chiesto annullamento. Il ricorso proposto nei confronti dei predetti imputati deve essere pertanto disatteso.
4. Venendo ora al vaglio dei paralleli ricorsi proposti dagli imputati NO e FR che hanno impugnato la condanna in ordine al concorso nel reato ex art. 513 bis c.p., se ne deve rilevare la sicura infondatezza. Va ricordato il quadro fattuale: il NO, commerciante di pesce, si rivolge al FR, mafioso conclamato, perché intervenga - come poi questi farà - sul L'BA perché, a sua volta, convinca il TU a rinunciare alla pretesa di contratto in esclusiva sul pescato del LE. Entrambi i giudici del merito hanno ritenuto tale quadro adeguatamente provato e lo stesso, connotato da intimidazione tipicamente mafiosa, ben integrare il contestato reato di cui all'art. 513 bis c.p. (introdotto nell'ordinamento dalla legge antimafia n. 646/82). - Ciò posto, vale osservare anzitutto l'infondatezza del ricorso del FR. La sua deduzione, così come quella del tutto analoga del NG, che rileva la mancanza di un concreto effetto della contestata condotta sul piano dei rapporti commerciali è del tutto errata, posto che si tratta di reato di pericolo, di mera condotta, che prescinde da eventi materiali, invero non previsti dalla norma in questione. Dal punto di vista dell'esame strutturale, infatti, risulta del tutto pacifico come il reato sia già integrato dal compimento di "atti di concorrenza" espletati "con violenza o minaccia", ed in ciò si completa ed esaurisce. Il bene protetto è, direttamente, in via anticipata, la stessa libertà della concorrenza, che non si vuole inquinata da prevaricazioni violente o intimidatorie, non già il risultato dell'azione, che non sia la stessa turbata libertà. È poi altrettanto errata la deduzione del FR che propone la mancanza, in capo ad esso imputato, della qualifica di esercente di un'attività commerciale o produttiva. In proposito va dapprima rilevato come sia del tutto pacifico che soggetto attivo del reato possa essere non solo chi abbia la qualifica formale di imprenditore, ma chiunque anche di fatto svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva (in tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 1089 in data 22.10.2008, Rv. 243187, Apicella e altri). Va poi ribadito come nel reato ben possa concorrere, con il soggetto che riveste la qualifica propria, anche l'estraneo a tale qualifica, secondo le regole generali del concorso dell'estraneo nel reato proprio (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 7627 in data 31.01.29 96, Rv. 206603, P.M./Alleruzzo e altri, per cui occorre dimostrare la conoscenza in capo all'extraneus della qualità di commerciante, anche di fatto, dell'intraneus). Nella circostanza è del tutto pacifico - ne' il ricorrente ciò contesta - che esso FR ben sapesse che il NO fosse di fatto commerciante di pesce, atteso che il suo intervento era stato richiesto proprio per vincere, con l'intimidazione mafiosa, la concorrenza, sullo stesso oggetto commerciale (il pescato del LE), del contrapposto duo TU - L'BA. Va respinta, infine, la deduzione del ricorrente NO secondo cui non vi sarebbe stata illecita interferenza nella normale libertà degli affari, sul rilievo che - si sostiene - l'accordo del LE con il TU era già saltato. Siffatto motivo di ricorso è infondato in fatto ed in diritto. Sul primo fronte, va rilevato invero come il ricorrente proponga una diversa lettura delle risultanze non consentita a questa Corte di legittimità. I giudici del merito, ed in particolare la Corte palermitana, ben hanno dato conto della loro ricostruzione, sulla base delle risultanze tutte di causa, secondo cui il contratto TU - LE era ancora sostanzialmente in essere, e comunque, quanto meno - per quel che soprattutto interessa ai fini del reato contestato - le trattative per il rinnovo ancora aperte. Sul secondo aspetto non può non ribadirsi quanto sopra già ricordato, e cioè che il reato già si realizza con l'illecita interferenza nella libertà delle attività commerciali e produttive, a prescindere dagli esiti (in tal senso cfr. anche Cass. Pen. Sez. 3, n. 44169 in data 22.10.2008, Rv. 241683, Di Nuzzo, per cui la tutela penale è più ampia rispetto a quella offerta dall'art. 2595 c.c.). I ricorsi dei due predetti imputati devono dunque essere rigettati in quanto infondati. Alla completa reiezione dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna degli stessi al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FR FA e NO PE in ordine al reato di tentata estorsione loro ascritto come impugnato dal P.G., nonché nei confronti del UT in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. a lui ascritto e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso del P.G. e rigetta i ricorsi di NO e FR che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010