Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 3458
CASS
Sentenza 13 gennaio 1999

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In tema di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni sul fatto altrui, la disciplina transitoria dettata dall'art.6 della legge 7 agosto 1997, n.267, comporta che il recupero del contraddittorio, ora da attuarsi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.361 del 1998, secondo il modulo della "capitolazione" previsto dall'art.468 cod.proc.pen., presuppone sempre la richiesta della parte interessata, giacché, in mancanza della stessa, le dichiarazioni di cui era stata già data lettura conservano la loro valenza probatoria. Ove la richiesta sia stata già formulata e sia stata disposta la citazione del dichiarante, nel caso in cui questi persista nel rifiuto di rispondere, le dichiarazioni precedentemente rese devono essere valutate non con il criterio più restrittivo delineato dall'art.6, comma 5, della legge n.267 del 1997, ma con quello indicato dall'art.500, comma 4, cod.proc.pen., in attuazione del più generale principio accolto dall'art.192, comma 3, del medesimo codice, al quale la stessa Corte costituzionale ha fatto esplicito riferimento nella richiamata sentenza.

Deve ritenersi assoggettata alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche l'ipotesi in cui una persona, nell'ambito di una attività collaborativa con le forze di polizia, celi un microfono collegato via radio alla unità centrale, in tal modo consentendo alle forze di polizia l'ascolto diretto dei colloqui. Anche attraverso tale modalità, infatti, si determina una grave ingerenza nella vita privata dei soggetti interessati, non eliminata e nemmeno attenuata dalla circostanza, meramente accidentale, che uno di essi sia consenziente.

Il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti impugnati, fuori dell'ipotesi estrema della mancanza di qualsiasi indicazione giustificativa del "decisum", correttamente sussumibile nella previsione dell'art. 606, lett. b, cod. proc. pen., è consentito solo quando il vizio denunciato sia di tale imponenza da minare al suo interno le strutture della pronuncia (illogicità interna) a causa dell'evidente incoerenza ravvisabile nella serie concatenata di proposizioni finalizzate a convalidare l'assunto conclusivo. Non già, dunque, allorché per cogliere la disarmonia del discorso sviluppato dal giudice di merito sia necessario ricorrere a criteri di valutazione mutuati dall'esterno (sia questi suggeriti dalla parte interessata o prescelti dallo stesso giudice di legittimità), sebbene essi possano, per avventura, essere ritenuti più consoni a modelli di ragionamento comuni (illogicità esterna). Il vizio di motivazione noto come "travisamento del fatto", pertanto, può sopravvivere soltanto nell'ipotesi, prevalentemente teorica, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga sul piano giuridico, conclusioni confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 3458
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3458
    Data del deposito : 13 gennaio 1999

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