Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 3
In tema di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni sul fatto altrui, la disciplina transitoria dettata dall'art.6 della legge 7 agosto 1997, n.267, comporta che il recupero del contraddittorio, ora da attuarsi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.361 del 1998, secondo il modulo della "capitolazione" previsto dall'art.468 cod.proc.pen., presuppone sempre la richiesta della parte interessata, giacché, in mancanza della stessa, le dichiarazioni di cui era stata già data lettura conservano la loro valenza probatoria. Ove la richiesta sia stata già formulata e sia stata disposta la citazione del dichiarante, nel caso in cui questi persista nel rifiuto di rispondere, le dichiarazioni precedentemente rese devono essere valutate non con il criterio più restrittivo delineato dall'art.6, comma 5, della legge n.267 del 1997, ma con quello indicato dall'art.500, comma 4, cod.proc.pen., in attuazione del più generale principio accolto dall'art.192, comma 3, del medesimo codice, al quale la stessa Corte costituzionale ha fatto esplicito riferimento nella richiamata sentenza.
Deve ritenersi assoggettata alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche l'ipotesi in cui una persona, nell'ambito di una attività collaborativa con le forze di polizia, celi un microfono collegato via radio alla unità centrale, in tal modo consentendo alle forze di polizia l'ascolto diretto dei colloqui. Anche attraverso tale modalità, infatti, si determina una grave ingerenza nella vita privata dei soggetti interessati, non eliminata e nemmeno attenuata dalla circostanza, meramente accidentale, che uno di essi sia consenziente.
Il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti impugnati, fuori dell'ipotesi estrema della mancanza di qualsiasi indicazione giustificativa del "decisum", correttamente sussumibile nella previsione dell'art. 606, lett. b, cod. proc. pen., è consentito solo quando il vizio denunciato sia di tale imponenza da minare al suo interno le strutture della pronuncia (illogicità interna) a causa dell'evidente incoerenza ravvisabile nella serie concatenata di proposizioni finalizzate a convalidare l'assunto conclusivo. Non già, dunque, allorché per cogliere la disarmonia del discorso sviluppato dal giudice di merito sia necessario ricorrere a criteri di valutazione mutuati dall'esterno (sia questi suggeriti dalla parte interessata o prescelti dallo stesso giudice di legittimità), sebbene essi possano, per avventura, essere ritenuti più consoni a modelli di ragionamento comuni (illogicità esterna). Il vizio di motivazione noto come "travisamento del fatto", pertanto, può sopravvivere soltanto nell'ipotesi, prevalentemente teorica, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga sul piano giuridico, conclusioni confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 13.1.1999
1. Dott. ROSSI NO Consigliere SENTENZA
2. " HE NI " N. 71
3. " DE AR US " REGISTRO GENERALE
4. " GG NF " N. 22176/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso Corte Appello di Milano
nei confronti di
DI ZO GG (ricorr. anche in proprio) n. il 02.01.1951 DI LO n. il 30.09.1960
UN FR n. il 25.08.1941
2) ST LL n. il 01.07.1963
3) NILI AU n. il 26.06.1968
4) DI US n. il 28.10.1962
5) TT FR n. il 04.08.1945
6) BO LO n. il 14.11.1967
7) IG DO n. il 14.11.1967
8) NO ND n. il 15.10.1956
9) NO NI n. il 06.07.1956
10) EI US n. il 02.08.1962
11) BO NZ n. il 16.10.1966
12) RI AN IA n. il 09.07.1970
13) AN IO n. il 10.09.1965
14) CA RT n. il 28.12.1967
15) CA NI n. il 26.09.1956
16) RI NI n. il 30.04.1965
17) PE IA IA n. il 23.05.1971
18) NO NZ n. il 17.02.1960
19) DE UC IN n. il 31.03.1954
20) DI EO TA n. il 13.06.1964
21) DI LOAR MM n. il 10.06.1962
22) AT IE n. il 02.11.1958
23) FR IZ n. il 13.11.1966
24) BI AN n. il 18.10.1965
25) IO NI n. il 01.08.1959
26) EL GO VI IT n. il 20.02.1940
27) IT NC n. il 16.01.1953
28) IT SA n. il 19.02.1970
29) SI LO US n. il 09.04.1960
30) RA NC n. il 16.11.1960
31) NT MO n. il 19.09.1960
32) SC AN n. il 30.07.1923
33) TI IO AN n. il 29.01.1950
34) ER NO US RT n. il 13.05.1948 35) TR NC n. il 13.03.1959
36) ZA AT n. il 26.02.1950
37) DI ZO GG n. il 02.01.1951
38) DI LO n. il 30.09.1960
Avverso sentenza del 23.10.1997 Corte Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Rossi BR
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di BR DR e di OR;
il rigetto, totale o parziale, dei ricorsi di NA, CI, Di ZO, Di LE, NO;
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del De CA;
l'annullamento con rinvio nei confronti degli altri imputati eccetto l'OL per il quale ha chiesto la rettificazione della pena ai sensi dell'art. 619 c.p.p.;
Uditi i difensori avv.ti Pecorella, Ronicli, Cerchia, Pezzotta, Anetrini (ud. 7.12.1988); CO, Ferrari NO, SC, BI, CU, AO, ES, OV, BE, VO e TO.
La Corte constatato in fatto:
La stura alle indagini sfociate in questo processo fu data nel febbraio del 1992 dALintercettazione - ad altri fini disposta sull'utenza di tale ER AN - di conversazioni concernenti un intenso traffico di sostanze stupefacenti.
Gli investigatori individuarono alcune persone coinvolte nell'illecita attività, tra le quali MA PI AG che, arrestata il 16.9.1992 nella flagranza del reato di spaccio, rendeva dichiarazioni idonee a identificare il suo fornitore di droga in UR ON.
Costui, a sua volta fermato il 28.1.1983, iniziava immediatamente a prestare agli inquirenti piena collaborazione, permettendo di ricostruire una serie di fatti criminosi consumati, tra Palermo e Milano, a partire dal 1979, per un arco di tempo di circa quindici anni, dallo stesso dichiarante, individualmente o in combutta con ambienti malavitosi siciliani, calabresi o d'altra estrazione. Il ON spingeva il suo solo Gino a coordinare con interventi personali e concreti le forse di polizia in operazioni di cattura di latitanti (IL BR) o di individuazione di siti di spaccio (box di NA Atrori), non esitando ad assumere persino la veste di agente provocatore e a rigettare i colloqui avuti con vari personaggi di notevole caratura delinquenziale, quali TO EA, RA RA ed altri incurante del rischio cui si esponeva pur di dimostrare la genuinità e la fermezza della sua scelta. Le propalazioni del ON, corroborate da quelle di numerosi altri soggetti divenuti a loro volta, collaboranti (FU, La ER, Di EO, IN, LI) o, comunque, dichiaranti sul fatto altrui (AG, RA, TA, CO, ON), nonché da elementi di natura storica o logica, determinavano il rinvio a giudizio di LO US NO e altre settantotto persone per plurime violazioni della disciplina degli stupefacenti dettata dalla legge 22.12.1975, n. 685 e dal DPR 9.10.1990, n. 309. Con sentenza del 25.7.1996 il Tribunale di Milano dichiarava gran parte degli imputati colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti e li condannava alle pene ritenute di giustizia con le statuizioni consequenziali.
A seguito delle impugnazioni proposte da quarantanove dei suddetti imputati, nonché dal Procuratore della Repubblica nei confronti di alcuni degli assolti, tra cui, per quanto qui interessa, MA RA DA DI, la Corte di appello del capoluogo lombardo con la decisione emessa il 23.10.1997, che viene ora alla cognizione di questo giudice, dopo una lunga e dotta dissertazione sulle regole e i principi cui si sarebbe attenuta nella valutazione delle risultanze processuali, segnatamente in tema di chiamata in correità, credibilità soggettiva del chiamante, attendibilità intrinseca ed estrinseca sulle sue dichiarazioni, utilizzabilità e valutabilità delle dichiarazioni su fatti altrui rese da coimputati divenuti reticenti, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 7.8.1997, n. 267, riscontri fattuali e logici, più in generale sui meccanismi di formazione del "libero" convincimento del giudice, ha provveduto nei confronti degli imputati poi ricorrenti attinti dALimpugnativa sul Procuratore Generale nei termini di seguito sinteticamente illustrati:
1) OS, LO (n. 53 dell'elenco; pag. 156 della sentenza gravata). È imputato (capo A del decreto del 29.11.1994) del delitto di cui agli artt. 110, cp., 73/4. 80/2, DPR 309/90, per avere nell'anno 1991, in concorso con ID, RA e IL ceduto al ON e a SA IT 100 Kg di hashish. I giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni accusatorie del ON, ritenute intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili, in quanto convalidate, tra l'altro, da quelle rese dALimputato in procedimento connesso, NG VE, utilizzabili e valutabili ai sensi dell'art. 6/5 della legge 7.8.1997, n. 267. Il ricorrente deduce errori di valutazione del compendio probatorio e violazione degli artt. 513, cpp e 6 della legge dianzi citata per l'uso scorretto fatto dalla corte delle dichiarazioni del VE, avvalsosi in dibattimento della facoltà di non rispondere.
2) OL, AU (n. 38 c.; pag. 38 s.g.). Imputato (capo 17 decr. 4.11.96) dei delitti di cui agli artt. 110, 81, cp., 71, L. 685/75 e 73, DPR 309/90 è stato in primo grado condannato con attenuanti generiche equivalenti e con la diminuente di cui ALart. 442, cpp alla pena di un anno di reclusione e dieci milioni di lire di multa in aumento a quella a lui inflitta con la precedente sentenza del 3.3.1992, divenuta irrevocabile. La corte distrettuale, ritenendo le riconosciute attenuanti prevalenti sull'aggravante (numero delle persone) ha ridotto a tre mesi e due milioni di lire l'aumento suddetto.
Ma così facendo, secondo il ricorrente, ha violato l'art. 596/3, cpp, in quanto, pur contenendo l'aumento in misura ridotta, ha operato assumendo come pena base non quella determinata ai sensi dell'art. 599, cpp dal giudice dell'impugnazione con la sentenza passata in giudicato, bensì la sanzione più elevata irrogata del giudice dell'udienza preliminare (a. 8, m. 8 di reclus. Oltre alla multa), infrangendo in tal modo, il divieto di "reformatio in pejus". 3) AD, US (n. 3 c.; pag. 46, s.g.). Imputato (capo 10 decr. 28.10.94) del delitto di cui agli artt. 110, 81, cp, 71/1 n. 2, L. 685/75, per avere in concorso con RE CA e RA
IT ceduto, in Buccinasco e Milano, tra la fine del 1988 e la metà del 1989, diversi quantitativi di cocaina a UR ON. È stato condannato in primo grado alla pena di otto anni di reclusione e trentacinque milioni di lire di multa, confermata dalla corte territoriale, la quale ha ritenuto che le dichiarazioni accusatorie del ON, corroborate principalmente da quelle rese al dibattimento da MU SA IR e da FI CA, nonché da quelle di NE ZI, acquirente ai sensi dell'art. 513/2, cpp, ed ancora dal riconoscimento effettuato dal ON in aula, riconoscimento solo fotografico per fatto dell'imputato sottrattosi al riconoscimento personale, fossero pienamente idonee a dimostrare il diretto coinvolgimento dell'AD, subentrato al CA e al IT (tratti in arresto) nell'attività di spaccio ed indi tornato nell'ombra dopo la liberazione dei due complici. Con il ricorso il difensore dell'imputato deduce la violazione degli artt. 213, 214 e 513, cpp, contestando la legittimità del riconoscimento e l'utilizzabilità delle dichiarazioni del ZI;
sottolinea, inoltre, l'inconsistenza dei residui elementi d'accusa evidenziati nella sentenza impugnata, di cui chiede, perciò, l'annullamento.
4) TI, NC (n. 57, pag. 56). È imputato (capo 7 decr. 28.10.94) del delitto di cui agli artt. 81, cp, 71/1, 74/2, L. 685/79, per avere in Palermo, tra il 1980 e il 1982, acquistato per lo spaccio da ON e da LE ON quantitativi, anche ingenti, di cocaina e di hashish. La corte d'appello ha ridotto a quattro anni, sei mesi di reclusione e quarantacinque milioni di lire di multa la pena irrogata ALTI in primo grado, ma ha confermato il giudizio di responsabilità, fondato, ancora una volta, sulle propalazioni del ON, parzialmente corroborate da quelle di LE ON e da una serie di altri elementi di contorno di tal valenza da fugare eventuali dubbi scaturenti da asserite incertezze e contraddizioni del clamante.
Incertezze e contraddizioni che, per contro, secondo il ricorrente non sono affatto superate dalle argomentazioni addotte dalla corte di merito, costretto a ricorrere ad artifici logici di varia natura pur di accreditare la fondatezza della prospettazione accusatoria, incorrendo così nel vizio di motivazione solo apparente. 5) NA, RL (n. 5, pag. 215). È imputato (capo 44 decr. 28.10.94) del delitto di cui agli artt. 110, cp, 73 e 80, DPR 309/90, per avere, in concorso con BR IL, offerto in vendita al ON, in Assago, nel marzo del 1993, quantitativi anche ingenti di cocaina e hashish. La corte d'appello ha ridotto a tre anni di reclusione e venti milioni di lire di multa la pena inflitta in primo grado ALimputato, ritenendo, quanto alla responsabilità, che i dettagliati racconti fatti dal ON di quattro incontri avuti con il NA e con il IL fossero legittimamente riscontrati non solo dagli esiti dei servizi di appostamento svolti dalla polizia, ma anche dal contenuto delle conversazioni intavolate al ON con i suoi fornitori di stupefacenti e registrati mercè l'impiego di un radiomicrofono collocato sulla persona del collaborante, che consentiva anche l'ascolto "in diretta" delle battute. Con il proposto gravame il NA deduce la violazione degli artt. 267 e 268, cpp, e la conseguente inutilizzabilità, a mente dell'art. 271 dello stesso codice, delle intercettazioni eseguite, in tutto assimilabili per le modalità di svolgimento, a quelle telefoniche, rigorosamente disciplinate dalla legge.
Il ricorrente contesta, altresì, la configurabilità del reato addebitatogli, in considerazione della comprovata mancanza della sostanza stupefacente, che avrebbe offerto in vendita al ON (100 kg di hashish), rimarcando l'ulteriore profilo d'illogicità della motivazione costituito dal gratuito riferimento a suoi presunti collegamenti con una nota "famiglia mafiosa" siciliana. 6) IN, DO (n. 6; pag. 64). È imputato del delitto di cui agli artt. 110, 81, cp, 73/1 e 6, DPR 309/90, per avere, in concorso con CA PI, MI UR e CA RA, importato e venduto in Italia, tra il 1991 e il 1993; migliaia di pasticche di "ecstasy" (MDMA). La Corte di appello ha ridotto a sei anni di reclusione e quaranta milioni di lire di multa la pena inflitta ALimputato in primo grado, confermando, per il resto, la decisione del tribunale, fondata essenzialmente sulle dichiarazioni rese dal coimputato RA al pubblico ministero il 14.3.1994, non confermate al dibattimento;
ma nemmeno poste in discussione, quanto alla loro intrinseca attendibilità, dalla difesa e riscontrate, comunque, da quelle dell'altro coimputato DR BR, nonché, in qualche modo, dalle ammissioni dello stesso IN. Con gli originari motivi di ricorso i difensori dell'imputato si limitano a criticare la valutazione data dai giudici di merito delle risultanze processuali e, in particolare delle propalazioni del RA.
Con i motivi nuovi depositati il 30.10.1998 gli stessi difensori, sul presupposto che la modifica apportata dal legislatore ALart. 513, cpp, non consente più al giudice l'utilizzazione delle dichiarazioni sul fatto altrui rese dal coimputato, che si avvolga, poi, della facoltà di non rispondere, insistono per l'annullamento della sentenza impugnata.
7) BR, DR (n. 7, pag. 73). È imputato (capi 19 e 20 decr. 28.10.94) dei delitti di cui agli artt. 110, 81, cp, 71/1, 74/1 n. 2, L. 685/75, 73/1, DPR 309/90. In accoglimento dell'appello concernente solo la misura della pena, la corte milanese l'ha ridotta a tre anni di reclusione e venticinque milioni di lire di multa applicando l'attenuante di cui ALart. 73/7 del decreto citato, ma operando un calcolo che, secondo il ricorrente, è errato, in quanto comporta un doppio aumento per la continuazione, uno per quella "interna" ed un secondo per quella ritenuta con i reati di cui alla sentenza del GUP del Tribunale di Milano in data 15.12.1995. 8) BR, TO (n. 56, pag. 75). È imputato (capo A decr. 14.10.94) dei delitti di cui agli artt. 110, 81, cp, 71/1 e 4, L. 685/75, 73/1, 80/2, DPR 309/90. Assolto dai fatti di cessione di droga a TO ZA, ha beneficiato anche di una riduzione di pena conseguente ALesclusione dell'aggravante contestatogli. Come il Tribunale anche la Corte d'appello ha fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni del ON, corroborate da quelle del RA e dell'imputato in procedimento connesso US FU.
Con i motivi di ricorso il difensore dell'imputato denuncia l'illegittimità della decisione per l'utilizzazione, a fini probatori, di dati sottratti alla cognizione del giudice dalla riforma introdotta dalla novella del '97, sollecitando, in via subordinata, una diversa qualificazione giuridica dei fatti e la riduzione delle pena.
9) DE, US (n. 39, pag. 38). E' imputato dei medesimi reati contestati a AU OL. La Corte d'appello ha ridotto a cinque anni di reclusione e trenta milioni di lire di multa la pena, dichiarando le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del numero dei concorrenti. Ha confermato il giudizio di responsabilità fondato, anche in questo caso, sulle dichiarazioni del ON, non risultate in contrasto con altri dati desunti da atti legalmente acquisiti e convalidate anche dagli elementi emergenti, sul piano fattuale, da una precedente sentenza (Corte app. Milano, 6.12.95). Con il proposto ricorso per cassazione il DE per mezzo del suo difensore deduce la violazione dell'art. 192/3, cpp, "per carenza e illogicità della motivazione", in ordine ALattendibilità del clamante e ALesistenza di validi riscontri alle sue accuse. 10)CA, RE (n. 9; pag. 46). Oltre che dei reati commessi in concorso con l'AD e il IT tra il1987 e il 1990, è imputato (capo 11 decr. 28.10.84) di avere acquistato dal ON in Buccirasco nel 1990 e detenuto per lo spaccio, questa volta insieme con il solo IT, rilevanti quantitativi di cocaina. La corte distrettuale, applicata per tutti i fatti contestati la normativa della legge 685/75, ha concesso al CA circostanze attenuanti generiche equivalenti ALaggravante del numero delle persone, riducendogli la pena. Per il resto, ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni del ON, confutando l'assunto difensivo secondo cui il collaborante avrebbe parlato del medesimo fatto - la cessione a RA IT di un chilogrammo di cocaina acquistato da tale SA AR - riferendosi a persone diverse e rivelando, in tal modo, la sua scarsa credibilità. Ha individuato precisi riscontri alle propalazioni del clamante nei racconti fatti dal AR e dal IR, respingendo l'eccezione di inutilizzabilità delle seconde.
Il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata sia in ordine ALattendibilità intrinseca del ON, specie con riferimento alla soluzione data al problema dello scambio operato dal collaborante tra TO e RA IT, sia in ordine ALesistenza di riscontri estrinseci, rinnovando, inoltre, l'eccezione d'inutilizzabilità delle dichiarazioni del IR, sentito dal tribunale nonostante l'opposizione spiegata dalla difesa, per il fatto che si trattava di prova non richiesta dal pubblico ministero e non ammessa dal giudice con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 495 cpp con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Il ricorrente critica la motivazione della sentenza anche riguardo al trattamento sanzionatorio, deducendo, ancora, la violazione del divieto di "reformatio in pejus" relativamente ALaumento operato per la continuazione interna al capo 10.
11) IL, NG MA (n. 55, pag. 85). È imputato (capi 28 e 42 decr. 4.11.94) del reato continuato di cui agli artt. 81 cp, 73, 80/2, DPR 309, per avere in concorso con RT IN ed altri o anche da solo, importato, acquistato, detenuto e venduto tra la fine del 1989 e la fine del 1991, quantitativi, anche ingenti, di hashish e cocaina. La corte d'appello ha integralmente confermato la decisione del tribunale, richiamando le dichiarazioni rese dal ON, che acquistò dALimputato cento chili di hashish, il riconoscimento fotografico effettuato al dibattimento dal collaborante, i riscontri esterni costituito dagli interrogatori di NO IN, resi attendibili, malgrado la facoltà di non rispondere esercitata dallo stesso, dalle convergenti affermazioni di PI AG e del figlio di questa DO TA.
Con l'atto di ricorso, che sembra, peraltro, limitato ALimputazione di cui al capo 42 (acquisito dalla AG di 80 gr. di cocaina) il IL contesta, tra l'altro, la valutazione compiuta dai giudici di merito delle risultanze processuali e denuncia la violazione dell'art. 513, cpp, nonché degli artt. 486 e 191 dello stesso codice.
12) AN, IO (n. 11, pag. 38). È imputato dei medesimi reati contestati ALOL e al DE. Si rinvia, pertanto, a quanto si è detto trattando di questi due imputati e specialmente del secondo con il quale il ricorrente condivide i motivi di doglianza contro la pronuncia impugnata.
13) IN, RT (n. 12; pag. 85). È imputato (capo 32 decr. 28.10.94) del delitto di cui agli artt. 110, 81, cp, 73/4 e 80/2 DPR 309/90, per avere, in concorso con il IL, importato dalla Spagna
verso la fine del 1991, un'ingente quantità di hashish, poi parzialmente venduta al ON. La Corte d'appello gli ha ridotto la pena, confermando il giudizio di responsabilità per considerazioni analoghe a quelle svolte per il coimputato.
Le critiche del ricorrente principalmente sulla valutazione contenuta nella sentenza gravata dagli elementi di riscontro alle propalazioni del ON in dispregio del disposto dell'art. 192/3, cpp e segnatamente, degli artt. 513/2 sullo stesso codice e 6 della legge 267/97, riguardo alle dichiarazioni del IN. Le altre censure concernono la configurabilità dell'aggravante contestata, il diniego di circostanze attenuanti generiche e l'aumento di pene, immotivatamente elevato, operato ai sensi dell'art. 81, cpv cp. 14) VA, NI (n. 13, pag. 92). È imputato (capo 15 decr. 28.10.94) del delitto di cui agli artt. 71, 74, L. 685/75, per avere, nella seconda unità del 1989, in concorso con altre persone, tra le quali il ON, impostato in Italia un'ingente quantità di cocaina (200 kg). La Corte di appello ha confermato la pronuncia di primo grado, sul presupposto della piena attendibilità del ON, che descrive l'imputato con dovizia di particolari e lo riconosce fotograficamente (l'imputato è latitante). Individua gli elementi di riscontro alla chiamata in una serie di elementi esterni, tra cui le dichiarazioni della AG e del TA.
La valenza di siffatti riscontri a convalidare l'accusa è, tuttavia, contestata dal ricorrente, che sottolinea il riferimento dei dati acquisiti a circostanze diverse da quelle specificamente addebitate. Il VA si duole, altresì, della inadeguatezza della motivazione adottata dalla Corte di merito per negargli le attenuanti generiche.
Con altri motivi, un secondo difensore deduce la nullità della sentenza di primo grado sul rilievo che l'estratto contumaciale notificato ALimputato era privo della pagina contenente la disposizione a lui riferibile. Lo stesso difensore deduce, inoltre, vizio di motivazione sulla resposanbilità.
15) CI, TO (n. 52; pag. 96). È imputato (capi 20 e 34 decr. 4.11.94) del delitto di cui agli artt. 110, 81, cp, 73/1, DPR 309/90, per avere in concorso con TO CL ed altri, quanto ai fatti del 1991, e con NG CH, quanto ai fatti del 1992 - 1993, importato, acquistato, detenuto e ceduto quantitativi diversi di cocaina. Riconoscendo ALimputato circostanze attenuanti generiche, ritenute, peraltro, non applicabili nella loro massima estensione, la Corte distrettuale ha ridotto a otto anni di reclusione e sessanta milioni di lire di multa la pena inflitta ALimputato dal primo giudice, confermando nel resto la pronuncia di condanna, fondata essenzialmente sulle propalazioni del ON relative a circostanze dallo stesso conosciute personalmente ovvero apprese dal CL e corroborate da una molteplicità di elementi di riscontro ricavabili dagli esiti delle indagini di polizia giudiziaria.
La valutazione della rilevanza di tali elementi è criticata dal ricorrente, che si duole, inoltre, della ridotta valenza conferita alle concesse attenuanti.
16) DApedri, MA RA (n. 15; pag. 107). È imputata (capo 47 decr. 28.10.94) del delitto di cui agli artt. 110 cp, 73/1 e 6, DPR 309/90, per avere, in concorso con altri, importato in Italia, nel marzo del 1992, un consistente quantitativo di cocaina. Il tribunale (pag. 48 sent.), acclarato che non di cocaina si trattava, bensì di hashish ha assolto la DApedri dal reato ascrittole, perché non ha ritenuto sufficientemente provato il suo diretto coinvolgimento nell'importazione della droga (materialmente trasferita nel nostro Paese dal corriere australiano Byrue TH SO), essendo di tale fatto ella venuta a conoscenza solo successivamente, dal destinatario della partita, tale TR. Lo stesso tribunale, tuttavia, essendo emerso da una conversazione telefonica tra la DApedri e il coimputato ER AN intercettata l'11.2.1992 e dalle ammissioni dell'imputata medesima il fatto diverso e nuovo della cessione di una piccola quantità dell'hashish portato dal Byrue al predetto AN ha disposto la trasmissione degli atti relativi a tale specifico episodio al pubblico ministero per quanto di competenza.
A seguito dell'impugnazione proposta dalla pubblica accusa contro la pronuncia assolutoria, la Corte d'appello milanese, sul presupposto che in difetto di una modifica dell'imputazione originaria ex art. 516, cpp il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521/2, cpp, ha annullato la decisione gravata in applicazione dell'art. 522/1, stesso codice, per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, secondo la più lata interpretazione dello stesso data dalla giurisprudenza di legittimità.
La correttezza giuridica di questa soluzione è messa in discussione dalla ricorrente, che, deducendo la violazione dell'art. 129, cpp., chiede l'annullamento della pronuncia impugnata, onde consentire la reviviscenza di quella di primo grado pienamente conforme alle norme di leggi vigenti.
17) NO, VI (n. 16, pag. 198). È imputato (capo 40 decr. 28.10.94) del delitto di cui agli art. 110, 81, cp, 73/1 e 80/2, DPR 309/90, per avere, in concorso con TO EA, ricevuto dal
ON in due diverse occasioni, nell'estate -autunno 92, prima 2 e, poi, 4-5 kg di cocaina. La Corte d'appello ha ridotto a sei anni di reclusione e cinquanta milioni di lire di multa, la pena inflitta ALimputato in primo grado, respingendo le altre istanze difensive. In particolare, ha ribadito la valenza indiziaria della individuazione personale del NO effettuata dal ON al dibattimento, soprattutto in considerazione della comprovata attendibilità del collaborante, ed ha respinto l'eccezione d'inutilizzabilità delle deposizioni dei funzionari di polizia che, su delega del pubblico ministero, condussero gli interrogatori del ON, dichiarando, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, cpp, in quanto non prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di funzionari di polizia, i quali compiono atti propri del pubblico ministero. Questi temi sono puntualmente riproposti in questa sede dal ricorrente, che critica, inoltre, la valutazione compiuta dalla corte di merito dei riscontri esterni alla chiamata in correità del ON.
18) De CA, IG (n. 17, pag. 117). È imputato (capi 54 e 55) del delitto di cui agli artt. 81, cp, 73/5, DPR 309/90, per avere, nella primavera e nell'estate del 1992, acquistato in più occasioni cocaina da PI AG. La Corte d'appello, riconoscendogli circostanze attenuanti generiche, ha ridotto a due anni di reclusione e dodici milioni di lire di multa la pena irrogata dal tribunale. Ha escluso che la droga, di elevata purezza, da lui comprata, dichiaratamente per conto altrui (cfr. intercettazioni telefoniche) fosse, invece, destinata al suo personale consumo.
Tale conclusione è criticata dal ricorrente, che ribadisce la tesi dell'uso personale, allegando con "motivi nuovi e aggiunti" la sentenza di assoluzione da fatti analoghi emessa dalla Corte d'appello di Brescia il 17.9.1998. 19) Di ZO, IE (n. 44; pag. 196). È imputato (capo 36 decr. 4.11.94) del delitto di cui agli artt. 110, cp, 73/1, DPR 309/90, per avere detenuto sostanza stupefacente, agendo da tramite sullo scambio di 600 gr di cocaina tra l'EA e il RA, da una parte, e il ON e SA IT, dALaltra, in un episodio caratterizzato anche dALintervento di un altro coimputato, TE RZ, e avvenuto in Milano nell'ottobre del 1992.
La Corte d'appello ha annullato ai sensi dell'art. 178, lett. C, cpp, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale, ritenendo illegittimo per violazione dell'art. 475 del codice anzidetto l'allontanamento dell'aula d'udienza dell'imputato che s'era rifiutato di sottoporsi al riconoscimento personale sollecitato dal pubblico ministero al ON, il quale, contrariamente al vero, aveva fino a quel momento insistentemente sostenuto di avere già individuato fotograficamente il coimputato nella fase delle indagini preliminari. Di tale decisione si duole, anzitutto, il ricorrente procuratore generale, secondo il quale il Di ZO abbandonò l'aula volontariamente, in assenza di qualsivoglia provvedimento coercitivo del presidente del collegio giudicante.
Anche l'imputato censura la pronuncia delle corte territoriale sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 129, cpp, pienamente giustificata, a suo avviso, dalla totale mancanza di riscontri alle già, di per sè, balbettanti e inconsistenti dichiarazioni accusatorie del ON, riconosciuto dagli stessi giudici come unica fonte di prova.
20) Di LE, AT (n. 18, pag. 124). È imputata (capi 29, 30, 31) del delitto di cui agli artt. 81, cp, 73/1 e 4, 80/2, DPR 309/90, per avere, tra il luglio del 1990 e i primi mesi del 1992, in Buccinasco e Milano, acquistato, detenuto e ceduto quantitativi anche ingenti di stupefacente (eroina, cocaina, hashish). La Corte d'appello, riconoscendole circostanze attenuanti generiche ha ridotto a sei anni, quattro mesi di reclusione e cinquanta milioni di lire di multa la pena irrogata in primo grado. Ha respinto le principali istanze difensive, ritenendo che le chiamate in correità e in reità spiegate con solo dal ON, ma anche da altri imputati in procedimenti connessi, tutti sottopostisi ad esame e controesame dibattimentale, trovassero il più valido riscontro proprio nell'assurdità della romanzesca versione dei fatti data dALimputata per giustificare il suo inserimento nell'ambiente di elevato spessore criminale in cui era pure maturato l'assassinio del suo compagno, NO FR.
Ricorre per cassazione l'imputata per mezzo del suo difensore, che censura il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del ON contenuto nella sentenza, evidenziando la palese inesattezza di alcune affermazioni del collaborante, e più in generale la ricostruzione dei fatti accolta dalla Corte di merito, in quanto frutto più di congetture che di certezze.
21) Di LO, TO (n. 19, pag. 75). È imputato (capo 28 decr. 28.10.94) dei delitti di cui agli artt. 110, 81, cp, 71/1, L. 685/75, 73/1, 80/2, DPR 309/90, perché in Corsico e Assago, tra il 1986 e il
1992, anche agendo in concorso con TO DI, acquistava, deteneva e cedeva quantitativi a volte ingenti di cocaina e di hashish. La Corte d'appello, esclusa l'aggravante e applicata la disciplina del reato continuato anche in relazione ai fatti accertati a carico dell'imputato con le precedenti sentenza del 14.4.1995, divenuta irrevocabile, ha rideterminato la pena in dodici anni, nove mesi di reclusione e ottantaquattro milioni di lire di multa. Ha ritenuto la Corte anzidetta di poter accogliere le istanze assolutorie limitatamente ALaccusa di cessione di cocaina a TO ZA, conferendo, per il resto, piena attendibilità alle dichiarazioni accusatorie del ON, confortate, tra l'altro, dai dati inequivocabili emergenti dalla sentenza richiamata, valutabile ai sensi dell'art. 238 bis, cpp.
Le argomentazioni poste dai giudici di merito a sostegno della propria decisione sono criticate dal ricorrente, il quale sottolinea specialmente il fatto che la stessa Corte di merito ha ritenuto di non poter credere al ON riguardo alla pretesa cessione di droga allo ZA, ponendo con ciò stesso in dubbio l'affidabilità del collaborante.
22) ID, LI (n. 20, pag. 156). È imputato (capo 33 decr. 28.10.94) dello stesso delitto contestato a LO OS (n. 53). La Corte d'appello, escludendo l'aggravante dell'ingente quantità ha ridotto la pena, ma ha confermato il giudizio di responsabilità, considerando validi riscontri alle dichiarazioni del ON anche le affermazioni fatte sul ruolo preminente svolto dal ID nel traffico internazionale di droga da NG VE, imputato in procedimento commesso.
Ma proprio della efficacia probatoria di tali dichiarazioni dubita il ricorrente, che ne sottolinea l'assoluta genericità e il totale disancoramento dallo specifico fatto contestato e dalla persona accusata. Il ricorrente si sofferma, quindi, sugli altri dati indicati dalla Corte a conforto della credibilità del ON per riconoscerne l'inconsistenza, denunciando, altresì, la violazione dell'art. 49, cp., in considerazione dell'inidoneità, adombrata dallo stesso ON, dell'hashish vendutogli a produrre gli effetti droganti suoi propri.
23) NC, UR (n. 21, pag. 128). È imputato (capo 18 decr. 28.10.94) del delitto di cui agli artt. 81, cp, 73/1, DPR 309/90, per avere venduto a più riprese nell'anno 1990 cocaina a CA RA. La Corte d'appello ha ritenuto l'imputato colpevole di un unico fatto di cessione di 2 kg di stupefacenti al RA commesso in violazione dell'art. 71, L. 685/75 e gli ha irrogato la pena di cinque anni di reclusione e trenta milioni di lire di multa. Ha desunto la prova della sua responsabilità dalle dichiarazioni del coimputato, acquisite ai sensi degli artt. 513/2, cpp e 6/5, L. 267/97, dal riconoscimento lografico da parte del medesimo, nonché
delle propalazioni del ON e della AG, acquisite anche le seconde a norma delle disposizioni dianzi richiamate. E il ricorrente oltre a censurare il metodo di valutazione applicato dalla corte milanese al racconto del collaborante, con riferimento ALapporto dato dal RA e dalla AG, divenuti per la separata definizione delle loro posizioni processuali imputati in procedimenti connessi, avvalsisi in questo della facoltà di non rispondere, denuncia la violazione dell'art. 513, cpp, per l'impossibilità di verificare in contraddittorio l'attendibilità delle loro dichiarazioni.
24) CH, NG (n. 46, pag. 96). È imputato (capi 21, 34, 35) del delitto di cui agli artt. 110, 81, cp, 73/1, 80/2, DPR 309/90, per avere in Milano e zone limitrofe, tra il 1989 e il 1993,
agendo da solo o in concorso con il CI, il CL e SU LU MO acquistato, tra gli altri dal ON e da SA IT, quantitativi anche ingenti di cocaina. Concedendo ALimputato circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha ridotto a sei anni, otto mesi di reclusione e quaranta milioni di lire di multa la pena irrogata dal Tribunale, ha confermato nel resto la pronuncia appellata, superando le obiezioni difensive concernenti il mancato riconoscimento del CH da parte del collaborante con la considerazione che fu soprattutto SA IT ad avere i contatti con il coimputato e con il richiamo agli esiti delle indagini di polizia giudiziaria, idonei a fugare ogni possibile dubbio sulla identità dello spacciatore individuato con precisione anche dal MO.
Le censure del ricorrente investono queste tematiche ed evidenziano, in particolare, la mancanza di validi elementi di riscontro alle propalazioni dei vari accusatori.
25) DI, TO (n. 23, pag. 75). È imputato (capo 28 decr. 28.10.94) degli stessi reati contestati al Di LO. Anche per il DI la Corte di merito, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla precedente sentenza del 14.4.1995, ha rideterminato la pena, fissandola in nove anni, sette mesi, venti giorni di reclusione e cinquantanove milioni di lire di multa. Quanto alla responsabilità la Corte anzidetta ha fondato il suo convincimento su considerazioni analoghe a quelle svolte per il coimputato.
Le critiche del ricorrente, che ha presentato due distinti atti di ricorso da lui personalmente sottoscritti, riguardano essenzialmente la valutazione compiuta dai giudici di merito dell'attendibilità del ON, fortemente incrinato anche dal parere espresso dal perito chimico nominato dal Tribunale per verificare la correttezza di un'affermazione del collaborante relativa a una partita di cocaina avariata, e la mancanza di validi riscontri alle sue esternazioni. Il ricorrente denuncia, altresì, la violazione dell'art. 649, cpp, sull'assunto che i fatti per cui si procede coinciderebbero con quelli accertati con la sentenza del '95.
26) RT, GO (n. 54, pag. 165). E' imputato (capo 47 decr. 4.11.94) del delitto di cui agli artt. 110, cp, 73/1 e 4, DPR 309/90, per avere, in Milano, nella seconda metà del '91, in concorso con RA RA, offerto in vendita al ON una partita di hashish. La Corte territoriale ha integralmente confermato la pronuncia di condanna di primo grado, respingendo tutte le istanze difensive. Disattesa un'eccezione di nullita' della sentenza appellata per violazione dell'art. 178, lett. C, cpp, in relazione agli artt. 24, Cost. e 6, Conv. eur. Diritti dell'uomo, sul presupposto di fatto della mancanza di prove delle tempestiva richiesta dell'imputato di essere sottoposto a esame, la Corte anzidetta basa il suo convincimento circa la colpevolezza del RT sulla chiamata in correità del ON, avallata dalla contiguità dell'imputato con il gruppo criminale EA - RA, desumibile questa in modo certo anche dalle dichiarazioni rese da RI MP, socio del collaborante, e CA RA. Il ricorrente con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità di cui s'è detto, precisando di avere inoltrato al Tribunale il 22.2.1996, vale a dire prima della chiusura del dibattimento, avvenuta il giorno 24 dello stesso mese, una seconda richiesta d'intervento. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 192/3 cpp, relativamente alla valutazione dell'attendibilità del ON e ALindividuazione di validi riscontri, tali non potendo considerarsi le generiche affermazioni del MP e del RA, avvalsisi, peraltro, della facoltà di non rispondere. Il ricorrente denuncia, infine, vizio di motivazione della pronuncia gravata in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena.
27) OR, LO (n. 26, pag. 25). È imputato (capo 13 decr. 4.11.1994) del delitto di cui agli artt. 81, cp, 71/1, L. 685/75, per avere, nel corso del 1986, acquistato a più riprese da UR ON e, quindi, spacciato in Milano e Assago vari quantitativi di cocaina. Il nominativo di quest'imputato non figura nel dispositivo della pronuncia impugnata del che dà atto in motivazione la stessa corte d'appello. Dell'omissione si duole, oltre allo stesso OR, il procuratore generale, sollecitando entrambi la declaratoria di nullità della sentenza in parte qua.
28) TA, RA (n. 27, pag. 46). È imputato degli stessi fatti (capi 10 e 11 decr. 28.10.1994) contestati ALAD (n. 3) e al CA (n. 13). La Corte d'appello ha ridotto a dieci anni di reclusione e quarantacinque milioni di lire di multa la pena inflitta in primo grado ALimputato, respingendo le altre istanze difensive per considerazioni analoghe a quelle svolte trattando di due coimputati.
Con l'atto di ricorso si critica la valutazione data dai giudici di merito dell'attendibilità del ON incorso "in un clamoroso errore" l'unica volta che aveva cercato di arricchire il suo racconto (fatto ripetuto due volte con l'indicazione di protagonisti diversi, prima TO e poi RA IT), per il resto generico, impreciso e tale da suscitare molti dubbi e incertezze (avvalorati dal mancato riconoscimento dell'imputato) sulla stessa circostanza degli asseriti ripetuti incontri del collaborante con l'imputato. Il secondo motivo di gravame concerne la sussistenza di elementi di riscontro alle propalazioni del ON e l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal IR per le ragioni illustrate parlando del CA.
Il ricorrente deduce, infine, vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
29) IT, SA (n. 28, pagg. 150, 156, 193, 212, sent.). È imputato (capi 22, 34, 38, 42, 43 decr. 28.10.94) del delitto di cui agli artt. 110, 81, cp, 73/1, 80/2, DPR 309/90, per avere a più riprese tra il 1991 e il 1992, in concorso con persone diverse, importato, acquistato, detenuto e ceduto quantitativi, anche ingenti, di cocaina e hashish.
Quanto ai fatti di cui ai capi 22 e 43 del decreto in data 28.10.94, commessi fino a tutto il 1992 in concorso con il ON, con il quale l'imputato aveva costituito una vera e propria società, che veniva rifornita di cocaina dalla famiglia LI per il tramite di TO IT, fratello di RA, la Corte di merito ha considerato validi fonti di prova le dichiarazioni del ON, corroborate da quelle della AG, di TE RZ, del RA e di RT TR, tutti cessionari della droga, acquisite e valutate ai sensi dell'art. 6/2, 3 e 5 della legge 267/97, nonché da altri elementi emergenti delle indagini di polizia giudiziaria, estensibili per traslazione oggettiva, in mancanza di specifiche doglianze difensive, anche allo specifico episodio di vendita di stupefacente a RA ZO (capo 43). Anche per i fatti di cui al capo 34, relativi ALacquisto, avvenuto intorno alla metà del '91, di 100 kg di hashish (venditori OS, ID, RA e IL), la Corte anzidetta ha fondato il suo convincimento sulle propalazioni del ON, concorrente nell'operazione conclusasi con la restituzione della merce rivelatasi di pessima qualità. I riscontri ALattendibilità del collaborante sono stati rinvenuti, ancora una volta, nelle dichiarazioni del RA, comprovanti la disponibilità da parte del IT del grosso quantitativo di droga.
Quanto ai fatti di cui ai capi 38 e 42 del decreto citato, relativi, il primo, ALimpostazione dalla Jugoslavia, in concorso con RA, ON ed EA, di oltre 17 kg di cocaina pura, distribuita, poi, tra diverse persone;
il secondo, alla detenzione e cessione di 600 gr della stessa sostanza, acquistati, insieme con il ON, dALEA e dal RA, offerti al RZ e, quindi, restituiti ALEA tramite GE Di ZO, la Corte distrettuale ha fatto ancora riferimento al racconto del collaborante, corroborato dalle dichiarazioni della AG e dalla circostanza di fatto dell'accertata pertinenza al IT del "box" di Cesano Boscone dove fu nascosta la cocaina importata.
Ad onta della pluralità e gravità delle accuse mosse ALimputato, la corte d'appello gli ha riconosciuto le attenuanti generiche e ridotto la pena.
Con i motivi di ricorso il difensore del IT, dopo un lungo "excursus" sui principi informatori della novella del 1997 e sulla corretta interpretazione del comma quinto dell'art. 6, che vieta di attribuire valore di prova a due chiamate in correità incrociate, acquisite entrambe documentalmente, conclude per l'inutilizzabilità come riscontri delle dichiarazioni dei soggetti menzionati nella sentenza impugnata con conseguente sopravvivenza delle sole propalazioni del ON, inidonee, di per sè, a legittimare un giudizio di colpevolezza, peraltro incongruamente motivato. 30) CO, US (n. 48, pag. 25). È imputato (capo 13 decr. 4.11.94) del delitto di cui agli artt. 81, cp, 71/1, L. 685/75, per avere, nel corso del 1986, in Milano e Assago, acquistato, a fine di ulteriore spaccio, veri quantitativi di cocaina dal ON. Riconoscendogli circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello ha ridotto a due anni di reclusione e quattordici milioni di lire di multa (interamente condonati) la pena inflitta ALimputato in primo grado. Ha individuato riscontri alle dichiarazioni accusatorie del ON nelle ammissioni fatte dallo stesso CO durante l'interrogatorio dell'8.2.1994, acquisito ai sensi dell'art. 513/1, cpp, di frequentare il collaborante presentatogli dal OR o da LO Andena, e di conoscere la sua attività di trafficante di droga.
Le conclusioni cui perviene la Corte milanese sono criticate dal ricorrente, sia con riguardo alla ritenuta attendibilità intrinseca del "delatore", sia con riguardo alla sussistenza di specifici e univoci riscontri dei fatti contestati. Con la "memoria" successivamente depositata il ricorrente riprende, sviluppandogli ulteriormente, i temi proposti con i motivi originari. 31) OR, RA (n. 49. Pag. 133). Imputato (capo 8 decr. 4.11.94) del delitto di cui agli artt. 81, cp, 71/1, L. 685/75, per avere importato dalla Spagna, a più riprese nel corso del 1990, consistenti quantitativi di cocaina, ceduti in due occasioni anche al ON.
Confermando il giudizio di responsabilità, la corte d'appello ha ritenuto che le dettagliate dichiarazioni del ON, corroborate da quelle del RA, della AG e del figlio di questa, DO (Rudy) TA, nonche da altri elementi, tra cui l'accertato passaggio dALimputato al collaborante, nei primi mesi del 1992, di un'autovettura "Porche 928", verosimilmente attribuibile al saldo di un debito connesso ALacquisto di droga.
Con l'atto di ricorso il NT, per mezzo del suo difensore, denuncia violazione di legge nella valutazione della prova e, segnatamente, delle contraddittorie affermazioni del ON, nonché dei dati di riscontro, individuati anche nelle dichiarazioni di soggetti avvalsisi della facoltà di non rispondere e, quindi - come precisato nei motivi aggiunti del 5.3.1998 - in violazione dell'art. 513, cpp.
33) LI, NI (n. 30, pagg. 174-184, sent.). È imputato (capo 23 decr. 28.10.94) dei delitti di cui agli artt. 110, 81, cp, 71/1, L. 685/75, 73/1, DPR 309/90, per avere in più occasioni, tra il 1990 e il 1992, in Milano, unitamente al MP, acquistato dal ON, dal RA, da SA IT e, una volta, anche dalla AG, quantitativi di 40/50 gr di cocaina destinati alla diffusione. La Corte di merito, riconoscendo ALimputato anche la circostanza attenuante di cui ALart. 73/5, DPR 309/90, ha ridotto la pena a un anno, due mesi di reclusione e venticinque milioni di lire di multa. Ha basato l'affermazione di responsabilità sulle propalazioni del ON, attestanti la regolare somministrazione di cocaina al LI, mercante d'arte ultrasettantenne, gestore di una galleria in Foro Bonaparte, normalmente per mezzo del MP, ed ha individuato riscontri nelle dichiarazioni del RA e della AG, utilizzate e valutate a norma dell'art. 6 della legge 267/97. Con l'atto di ricorso, integrato da motivi aggiunti depositati il 24.11.1998, il difensore dell'imputato, oltre a censurare la valutazione data dalla Corte territoriale degli elementi che dimostrerebbero l'attività di spaccio prospettata dALaccusa, sottolinea l'inesistenza di riscontri alle dichiarazioni, peraltro "de relato", rese dal ON, tali non potendo considerarsi le deposizioni del RA e della AG, inutilizzabili, come tali, secondo la disciplina transitoria dettata dalla legge del 97 e, in ogni caso, alla stregua delle modifiche introdotte nella normativa dALintervento spiegato dalla Corte costituzionale sull'art. 513, cpp con la sentenza n. 361/98, applicabili anche alla vicenda in esame in virtù del principio del "continuum probatorio" affermato dalle sezioni unite penali di questa Corte di legittimità. Il ricorrente si duole, inoltre, del diniego degli invocati benefici di legge.
34) PIttini, NA AN (n. 31, pag. 143). È imputato (capo 25 decr. 28.10.94) del delitto di cui agli artt. 110, 81, cp, 73/1, DPR 309/90, per avere detenuto in custodia per conto di TE RZ
vari quantitativi di cocaina acquistati dal ON e da SA IT e, poi, rivenduti ad altri, tra i quali il MP, in Milano e Cesano Boscone, tra il 1992 e il 1993. La Corte ha riconosciuto ALimputato anche l'attenuante di cui ALart. 114/1, cp, riducendogli la pena a quattro anni, sei mesi di reclusione e trenta milioni di lire di multa. I giudici di merito, dato atto che il ON aveva ripetutamente dichiarato di non ricordare se il PIttini, titolare di un'agenzia di assicurazioni, oltre al denaro custodisse per il RZ anche la droga e, altresì, che il RZ, le cui dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell'art. 513, cpp, aveva escluso che il coimputato fosse in qualche modo coinvolto nell'illecita attività, hanno affermato che anche il semplice fatto - da ritenersi, nella specie, certo - di custodire e gestire i ricavi di quell'attività con la consapevolezza della loro provenienza, comprovata questa dal racconto del ON sugli incontri serali tra lui, il RZ e il PIttini per il pagamento delle forniture, realizzava un'ipotesi di concorso nel reato sotto il profilo dell'agevolazione.
Tale conclusione è contestata dal ricorrente sia per l'inattendibilità del collaborante, smentito anche dal RZ, sia, in ogni caso, per l'insussistenza del reato contestato, potendo nella sua condotta eventualmente ravvisarsi "l'inconsapevole favoreggiamento" di una persona amica.
35) MP, RI US RT (n. 35, pagg. 174-184 sent. imp.). È imputato dello stesso reato contestato (capo 23 decr. 28.10.94) a NI LI (n. 33).
In considerazione della singolare posizione di intermediario per l'approvvigionamento di un unico cliente, il LI per l'appunto, la Corte d'appello ha riconosciuto al MP la diminuente della lieve entità del fatto di cui al comma quinto dell'art. 73, DPR 309/90, riducendogli la pena a sei anni di reclusione e quarantacinque milioni di lire di multa. Quanto alla responsabilità, prendendo le mosse dalle propalazioni del ON sulle continue forniture di cocaina al MP ad opera sua, del RA e di SA IT, suoi soci, e, in un'occasione, dalla AG la Corte anzidetta ravvisa validi elementi di riscontro alle medesime nelle dichiarazioni dei nominati RA e AG, nonché di TE RZ, tutte acquisite ai sensi dell'art. 513, cpp. Il ricorrente, pur convenendo sull'utilizzabilità, in astratto, delle dichiarazioni in parola, sottolinea che essa è subordinata, tuttavia, alla particolare condizione indicata nel comma quinto dell'art. 6 della legge del '97, condizione da non potersi ritenere verificata nel caso concreto. Evidenzia, comunque, l'inidoneita' delle dichiarazioni medesime a rafforzare il discorso del ON, in quanto affette da insanabili contraddizioni, in sè e per sè considerate e rispetto a quelle del collaborante.
Un'ulteriore censura concerne la misura della pena. 36) RA, RA (n. 58, pagg. 156, 165, 168, 193, 203). È imputato del reato di cui agli artt. 110, cp, 73/4, 80/2, DPR 309/90 in relazione alla cessione di 100 kg di hashish a favore del ON e di SA IT eseguito, in concorso con l'OS e il ID a Milano, verso la metà del 91; dello stesso reato, non aggravato (capo 58 decr. cit.), in relazione ALofferta al ON di un altro quantitativo della medesima sostanza, nella seconda metà dello stesso anno, fatto questo commesso in concorso con GO RT;
del reato di cui agli artt. 110, cp, 73/1, DPR 309/90 (capo 35 stesso decr.), in relazione alla detenzione in concorso con TO ON di 5 gr di cocaina, venduti, ALinizio del 1992, al ON da questo ceduta al ZO;
dello stesso reato (capo 38), ma aggravato ex art. 80/2 del decr. cit., commesso in concorso con il ON, l'EA, LE LI ed altri calabresi non identificati, in relazione ALimportazione dalla Jugoslavia di 17,5 kg di cocaina pura al 90%, destinata allo spaccio ed effettivamente distribuita tra varie persone nell'estate e nell'autunno del 1992.
Eliminando rispetto ALimputazione di cui al capo 33 (cessione di 100 kg di hashish) l'aggravante della quantità ingente, la Corte di merito ha ridotto a quindici anni, sei mesi di reclusione e centottantasei milioni di lire di multa la pena inflitta in primo grado ALimputato. Quanto alla responsabilità, la Corte anzidetto ha, ancora una volta, considerato, riguardo a tutti i fatti contestati, decisivi gli elementi di prova desumibili dalle propalazioni del ON, corroborate dal complesso di dati dimostrativi della collocazione del RA ALinterno del gruppo criminale facente capo ALEA (dichiarazione di La ER e MP) e, soprattutto, dal contenuto delle registrazioni eseguite dal collaborante in veste di agente provocatore.
Con i diffusi motivi di ricorso, integrati da note aggiunte (depositate il 18.11.1998), il RA, per mezzo del suo difensore e personalmente, deduce, in primo luogo, l'inutilizzabilità della registrazione eseguita dal ON il 16.2.1993 nel ristorante "La quarta carbonaia" e la nullità della stessa, in quanto assimilabile per le modalità di esecuzione alle intercettazioni telefoniche, regolate da precise disposizioni di legge, nella specie completamente ignorate. Deduce, quindi, vizio di motivazione in ordine alla valutazione della chiamata in correità del ON, in quanto compiuta senza l'osservanza del disposto dell'art. 192/3, cpp, per la mancanza di idonei elementi di riscontro. Analogo vizio deduce in ordine alla commisurazione della pena, alla configurabilità dell'aggravante di cui ALart. 80/2, DPR 309/90 e al diniego di circostanze attenuanti generiche. Con un ultimo motivo solleva la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal La ER, dal MP e dal RA alla luce della modifica normativa introdotta dalla novella del 1997. Questo tema viene nuovamente affrontato e sviluppato dal ricorrente, anche in considerazione dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 361/98), con una "memoria" pervenuta quest'Ufficio il 30.12.1998.
37) ZA, TO (n. 36, pag. 81). È imputato dei delitti di cui agli artt. 81, cp, 71/1, L. 685/75, 73/1, DPR 309/90, per avere in Assago e Corsico, tra il1986 e il 1992, acquistato a fine dispaccio dal ON quantitativi di 50/100 gr di cocaina per volta, che, poi, rivendeva ad altri, tra cui il BR, il DI e il Di LO. Riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello ha ridotto a sei anni, due mesi di reclusione e quarantaquattro milioni di lire di multa la pena - erroneamente indicata nel dispositivo, senza lagnanza del pubblico ministero in cinque anni, due mesi di reclusione e ventiquattro milioni di lire di multa - inflitta ALimputato in primo grado. Ha fondato il giudizio di responsabilità sulle ammissioni dello stesso ZA e, soprattutto, sulle dichiarazioni del ON, corroborate da quelle rese da CA RA.
I motivi di ricorso investono la valutazione contenuta nella sentenza gravata di tali elementi di prova, ritenuti dal proponente del tutto inidonei a legittimare una pronuncia di condanna.
38) MB, NC (n. 33, pag. 174). È imputato (capo 53) del delitto di cui agli artt. 81, 378, 61, n. 9, cp, per avere, in qualità di dipendente della SIP, aiutato, tra l'estate 92 e l'autunno 93, il RZ, il ON e il MP a eludere le investigazioni dell'autorità sui loro illeciti traffici, avvertendoli delle intercettazioni telefoniche in corso. La Corte d'appello ha assolto il MB ai sensi dell'art. 530/2, cpp, ritenendo non del tutto inverosimile la tesi difensiva di una millanteria dello stesso, pressoché impossibilitato, per le sue particolari mansioni in senso ALente, ad avere anche indirettamente notizie sulle intercettazioni.
Di ciò si duole il ricorrente procuratore generale, che, qualificando la motivazione adottata dalla corte di merito illogica e contraddittoria, chiede l'annullamento della decisione. Tanto premesso in fatto la Corte afferma in diritto:
A. Numerosi imputati, vale a dire, eccettuati il NA e il OR, tutti quelli nei cui confronti si dispone l'annullamento della sentenza gravata, con i motivi di ricorso hanno sollevato, in termini più o meno espliciti, ma, in ogni caso pertinenti al tema probatorio e meritevoli, perciò di considerazione sotto il profilo di cui si dirà, il problema della corretta applicazione della legge 7.8.1997, n. 267, che ha sostituito (art. 1) l'art. 513, cpp,
dettando anche delle norme transitorie (art. 6/2-6), e taluno, inoltre, quello dell'incidenza sulla materia della sentenza con la quale la Corte costituzionale (26 ottobre - 2 novembre 1998, n. 361) ha apportato ulteriori modifiche al testo della tormentata disposizione.
A.1. È d'uopo, dunque, affrontare subito tali questioni che per il loro carattere decisivo e assorbente precedono in ordine logico tutte le altre, compresa quella, anch'essa di natura strettamente procedurale (intercettazione e registrazione di conversazioni ambientali) posta principalmente dal NA e dal RA, sulla quale è comunque necessario soffermarsi se non altro per dare al giudice del rinvio le necessaria direttive.
A.
2. occorre premettere che al quesito - nel silenzio del legislatore, nient'affatto peregrino - sulle ragioni legittimanti nel giudizio di cassazione il provvedimento ablativo di una pronuncia immune da "errores in iudicando ant in procedendo", pienamente conforme alle regole processuali sulla prova vigenti nel momento in cui fu adottata, hanno dato esauriente risposta le sezioni unite penali di questa Corte suprema con due note sentenze (25.2.1998, Gerina;
13.7.1998, Citaristi) entrambe ispirate sostanzialmente al principio dell'impossibilità di avallare una decisione fondata su elementi che in sede di verifica nomofilacica risultino inutilizzabili a causa di mutamenti normativi nel frattempo interventi.
A.
3. Il procedimento iniziato con l'ammissione delle prove, proseguito con la loro assunzione e acquisizione si conclude, infatti, soltanto con il raggiungimento del "risultato gnoseologico offerto alla percezione del giudice" e cioè, con la valutazione della prova medesima.
A.
4. Versandosi, dunque, in ipotesi d'inutilizzabilità della prova (non di nullità, rispetto alla quale il canone espresso con l'aforisma "tempus regit actum" non subisce menomazioni), il divieto sancito dalla novella del '97, direttamente ricollegabili al disposto dell'art. 191, cpp, che svolge il ruolo di norma "garante del principio di legalita' della prova e di presidio di diritti costituzionalmente protetti, dei quali le parti sono titolari ALinterno del processo", opera anche nel giudizio di legittimità, perché la particolare natura del sindacato della Corte di cassazione non esclude la valutazione delle prove sulle quali è fondata la decisione impugnata, che è, anzi, imposta dALesigenza di controllare la conformità della motivazione alle regole del diritto e della logica, nonché alle massime di comune esperienza. A.
5. Tale conclusione, corroborata dai precisi riferimenti normativi rappresentati dal disposto degli artt. 609/2, ultima parte, e 619/3, cpp, postula, dunque, che, dovendo il procedimento probatorio considerarsi ancora in fieri ogni qual volta la Corte suprema sia chiamata a sindacare le ragioni addotte dal giudice di merito a sostegno delle scelte compiute nell'esplicazione del suo potere - dovere di interpretare i dati probatori, la Corte medesima nell'adempimento die suoi obblighi istituzionali è tenuta a rilevare se la decisione impugnata si fondi su risultati conoscitivi il cui caso non è più consentito dalla legge.
A.
6. Tutto ciò con alcune importanti avvertenze e limitazioni senza le quali il giudizio di cassazione ne risulterebbe completamente snaturato.
Connettendosi, infatti, la sanzione d'inutilizzabilità alla mancata acquiescenza delle parti, occorre, in primo luogo, che il ricorso abbia rimesso alla cognizione della corte di legittimità il controllo della motivazione sul punto relativo alle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimento connesso o collegato.
In secondo luogo, che la questione relativa ALapplicazione della normativa transitoria sia stata effettivamente introdotta nel giudizio, ancorché non motivi nuovi, che sono, in tal caso, ammissibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 606/3 e 609/2, cpp. Occorre, in terzo luogo, sotto un diverso profilo, che la censura superi il vaglio della Corte circa la rilevanza sul "dictum" degli elementi probatori desunti dalla lettura delle dichiarazioni predibattimentali non più consentita.
A.
7. Queste precisazioni assumono un particolare rilievo anche ai fini della corretta soluzione dei problemi aperti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/98, la quale ha apportato ulteriori modifiche al regime legale di utilizzabilità delle dichiarazioni sul fatto altrui rese dai soggetti indicati nell'art. 210, cpp (ora anche i coimputati), divenuti reticenti. Invero, al possibilità offerta al giudice dALart. 6 della legge del '97 di servirsi delle dichiarazioni anzidette laddove manchi un'esplicita iniziativa della parte interessata intesa al recupero del contraddittorio, consente di delineare una forma d'"inutilizzabilità relativa", che, come tale, non deve essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, quando, come s'è accennato, difetti qualsiasi sollecitazione in tal senso del proponete.
A.
8. Ne consegue, di leggieri, che nessun provvedimento ablativo può essere adottato nel presente processo nei confronti di quegli imputati i quali, quantunquè giudicati anche mercè l'utilizzazione di dichiarazioni su fatto altrui non reiterate nel dibattimento e valutate, quindi, dalla Corte d'appello ai sensi del comma quinto dell'art. 6 della legge n. 267/97, non hanno sollevato obiezioni in merito, neppure per ciò che attiene alla corretta applicazione dei parametri di valutazioni indicati dalla disposizione anzidetta. Diversamente, proprio perché la richiamata pronuncia del giudice delle leggi pone in discussione anche la sopravvivenza di tali parametri la questione deve ritenersi comunque sollevata con la conseguente necessità di affrontarla e risolverla. A.
9. A tale scopo appare opportuno ripercorrere sinteticamente l'"iter" che attraverso modifiche legislative e plurimi interventi dalla Corte costituzionale ha condotto ALattuale assetto normativo della spinosa materia nell'affannosa ricerca di un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare la conservazione degli elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini preliminari e quella di garantire l'attuazione di uno dei principi cardine del nuovo processo penale, il contraddittorio.
Nella sua formulazione originaria il comma secondo dell'art. 513, cpp, consentiva al giudice di disporre la lettura (art. 511) delle dichiarazioni rese al P.M. o al G.I.P. dalle persone indicate nell'art. 210 (imputati in procedimento connesso o di reato collegato), delle quali non era possibile ottenere la presenza, previa semplice audizione delle parti.
La Corte costituzionale con sentenza del 3.6.1992, n. 254 aveva esteso tale possibilità di lettura e utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni anzidette al caso che il dichiarante si avvalesse della facoltà di non rispondere.
Questa disciplina è stata profondamente modificata dALart. 1 della legge 7.8.1997, n. 267, che nell'intento di conseguire un integrale recupero del contraddittorio su elementi spesso risolutivi nell'economia del giudizio, ha stabilito che, eccettuata l'ipotesi di assenza del dichiarante o d'impossibilità di sentirlo per fatto o circostanze imprevedibili al momento in cui le dichiarazioni furono rese (art. 512), la lettura delle dichiarazioni medesime è consentita soltanto con l'accordo delle parti. In mancanza del quale - precisa l'art. 6 della legge citata, il quale con i commi 2, 3, 4, 5 e 6 detta una serie di norme transitorie - pendendo il giudizio di primo grado, il giudice, ove le parti ne facciano richiesta, è tenuto a disporre la citazione del dichiarante.
Altrettanto deve fare, sempre su richiesta delle parti, il giudice dell'appello quando l'impugnazione coinvolga anche le dichiarazioni in questione.
In entrambi i casi, in presenza di una causa d'impossibilità - non riconducibile a fatti o circostanze imprevedibili - di esaminare il dichiarante sul fatto altrui, il giudice, nonostante il dissenso della parte interessata, può dare lettura e utilizzare le sue dichiarazioni, ma, conformemente al disposto dell'art. 192/3, cpp, può conferire loro valore di prova quando l'attendibilità ne sia confermata da altri elementi, con l'ulteriore limitazione che questi ultimi non devono essere desunti da dichiarazioni analoghe di cui, per contingenze temporali, sia già stata data semplice lettura secondo il disposto del tutto previgente dell'art. 513. A.10. In questo quadro s'inserisce la decisione della Consulta, la quale, dichiarando, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del secondo comma della predetta disposizione, ha stabilito che, in mancanza del consenso delle parti alla lettura, alle dichiarazioni dei soggetti indicati nell'art. 210, nella formulazione ampliata dALinserimento della categoria dei coimputati nel medesimo procedimento, si applica il disposto dell'art. 500, commi 2 bis e 4, vale a dire lo stesso regime previsto per le dichiarazioni testimoniali.
A.11. La Corte costituzionale, benché espressamente sollecitata in tal senso, non è intervenuta sulle norme transitorie, restituendo gli atti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate, alla luce della disciplina che, per effetto delle modifiche apportate alle disposizioni di riferimento, consente il recupero, mediante il sistema delle contestazioni di singoli contenuti narrativi, delle dichiarazioni predibattimentali.
Ma, a ben guardare, l'attenzione dell'interprete deve concentrarsi esclusivamente sul problema della sopravvivenza del quinto comma del più volte citato art. 6, essendovi, per il resto, piena coincidenza tra il meccanismo procedurale delineato dai commi secondo, terzo e quarto di tale disposizione e quello da applicare per la concreta attuazione del dettato dell'art. 500/2 bis e 4, cpp.
La circostanza che il recupero del contraddittorio debba ora avvenire in questa forma e, quindi, praticamente, secondo il modulo della "capitolazione" prevista dALart. 468, cpp, non incide, peraltro, sulla condizione cui le norme transitorie subordinano l'innesco della procedura, vale a dire la richiesta della parte interessata, difettando la quale le dichiarazioni di cui era già stata data lettura conservano la loro valenza probatoria. Ma fuori di questa ipotesi, quando, cioè, un impulso a provocare il contraddittorio vi sia stato e sia stata già anche disposta la citazione del dichiarante, è evidente che sul criterio di valutazione più restrittivo emergenti dALart. 6/5 della legge del 97 deve prevalere quello indicato dALart. 500/4, cpp, in attuazione del più generale principio accolto dALart. 192/3, al quale la stessa Corte costituzionale fa esplicito riferimento.
A.12. La possibilità ora riconosciuta alle parti di contestare, punto per punto, al dichiarante, trascinato, se del caso, con la forza dinanzi al giudice del dibattimento, il contenuto delle affermazioni da lui fatte in precedenza fa venir meno, invero, l'esigenza di attenersi a parametri di maggior rigore nell'esame delle stesse e giustifica la piena riaffermazione di quelli comunemente applicati nella valutazione della prova. Con l'avvertenza, tuttavia, che neppure questa può assumersi come regola assoluta e inderogabile, giacché, in qualche caso, la sua automatica applicazione può risolversi in un pregiudizio grave per l'imputato, come quando il giudice del rinvio sia investito della questione a seguito di annullamento di una pronuncia assolutoria su ricorso del P.M. incidente sulla valutazione delle prove. È chiaro che in un'ipotesi del genere è rimesso al saggio apprezzamento del giudice di merito, il quale in ossequio alla nuova normativa abbia attuato il sistema delle contestazioni "per capitoli", di scegliere la soluzione più consona al generale divieto della "riformatio in pejus", la cui corretta applicazione implica necessariamente anche l'esigenza di evitare, nel rispetto del "devolutum", il conseguimento di un risultato per l'imputato più sfavorevole di quello ottenuto con il giudizio primitivo espresso in base a criteri di valutazione della prova diversi da quelli consentiti dalla normativa entrata in vigore successivamente. A.13. Questa particolare situazione, alla quale si è voluto accennare solo per completezza di esposizione, non è, peraltro, riscontrabile nella fattispecie, nella quale sono solo alcuni imputati a dolersi, anche facendo con motivi nuovi specifico riferimento al mutamento dell'assetto normativo della materia prodotto dALintervento della Corte costituzionale, della violazione dell'art. 513 cpp e del diritto transitorio, sotto profili svariati, tutti attinenti, però, al tema dell'utilizzabilità e della valutazione delle dichiarazioni sul fatto altrui rese da coimputati o imputati in procedimenti connessi, che citati per il rinnovato dibattimento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. E, in effetti, dALesame dell'articolata motivazione adottata dalla Corte territoriale risulta che per molti dei ricorrenti il giudizio di responsabilità riposa sul riconoscimento come validi riscontri alle propalazioni del ON, in via esclusiva o preminente rispetto ad altri dati, delle dichiarazioni dei soggetti anzidetti. In particolare, come più dettagliatamente esposto in narrativa, per l'OS si richiamano le dichiarazioni di NG VE;
per IN, quelle di CA RA;
per TO BR, ancora quelle del RA;
per IL, le dichiarazioni di NO IN, PI AG e DO TA;
per IN, quelle del IN;
per ID, quelle del VE;
per NC, quelle di RA e AG;
per RT, quelle di RA;
per SA IT, quelle di TE RZ, della AG, del RA e di RT TR;
per il NT, le dichiarazioni di RA, AG e TA;
per il LI, ancora quelle di RA e AG;
per PIttini, quelle del RZ;
per il MP, quelle di RA, AG e RZ;
per il RA, infine, quelle di La ER, MP e RA. In tutti questi caso, inoltre, il complesso argomentativo della sentenza impugnata non è in grado di superare la "prova di resistenza" di cui si è detto, nel senso che esso privato dell'apporto datagli dai riscontri menzionati s'indebolisce al punto da apparire inidoneo a sorreggere validamente una pronuncia di condanna.
Ciò appare evidente anche riguardo a una posizione, quella del PIttini, apparentemente più problematica perché le dichiarazioni del RZ attestano comunque un coinvolgimento del predetto nell'illecita attività e sono state, effettivamente, utilizzate dal giudice di merito per dimostrare che l'imputato agevolò, se non altro, la condotta del correo, custodendo e gestendo i proventi del traffico di stupefacenti.
A.14. In conclusione, può affermarsi, quindi, che rispetto ai ricorrente elencati sussistono tutte le condizioni richieste dalle sezioni unite di questa Corte per l'applicabilità della disciplina dettata dai commi terzo e quarto dell'art. 6 della legge n. 267/97. Ne consegue che nei confronti dei medesimi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che dovrà disporre nuovamente la citazione dei coimputati reticenti e procedere, qualora questi persistono nel loro atteggiamento negativo, alle contestazioni "per singoli contenuti narrativi" delle dichiarazioni rese al P.M. o al G.I.P., delle quali potrà, poi, far uso secondo i parametri di valutazione dettati, non più dal comma quinto dell'art. 6 della legge del '97, bensi' dALart. 192/3, cpp.
All'esito di tale giudizio affronterà le altre questioni proposte dai ricorrenti da ritenersi ora assorbite dal motivo di ricorso attinente alla responsabilità (per BR, TO: qualificazione giuridica del fatto accertato e misura della pena;
per IN:
configurabilità dell'aggravante ex art. 80/2, DPR 309/90; misura della pena e diniego di circostanze attenuanti generiche;
per ID: violazione dell'art. 49, cp, in considerazione dell'inidoneità dello stupefacente venduto a produrre effetti droganti;
per il LI: diniego dei benefici di legge;
per il PIttini: qualificazione giuridica del fatto;
per il MP: la misura della pena;
per il RA: configurabilità dell'aggravante ex art. 80/2, DPR 309/90, diniego di circostanze attenuanti generiche e misura della pena).
B. Devono, per contro, essere esaminate in questa sede, per il loro carattere pregiudiziale, le eccezioni di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 486, cpp "in tutti i suoi commi" (pag. 2 atto di ricorso) sollevata dal IL, e per violazione dell'art. 501/1, cpp, in relazione ALart. 178, lett. C, stesso codice, sollevata dal RT.
Particolare attenzione va dedicata anche al problema dell'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite dalla polizia con la collaborazione del ON, costituendo esse l'oggetto principale dell'impugnazione del NA a uno dei motivi centrali di quella proposta dal RA, non assorbito per la sua autonoma rilevanza degli altri.
B.
1. Orbene, quanto alla prima eccezione, va notato che, in effetti, il ricorrente la ripropone in termini estremamente vaghi e generici, senza muovere alcuna critica alle argomentazioni usate dalla Corte territoriale per respingerla (cfr. pag. 87 della sent. imp.). D'altro canto, l'art. 18/1, lett. C, cpp, nell'ottica pluralistica del nuovo codice consente al giudice di disporre la separazione, anche temporanea, dei procedimenti, in caso d'impedimento di uno degli imputati con la conseguente possibilità di riunire nuovamente gli stessi (art. 17/1, cpp) ove il giudizio di colpevolezza fosse fondato anche su elementi acquisiti durante l'assenza dell'interessato. Ma tale eventualità, con una valutazione di fatto sottratta al sindacato di questa Corte, è stata espressamente esclusa dalla sentenza impugnata e il ricorrente non ha sollevato in proposito alcuna obiezione.
B.
2. Invia di mero fatto, con la conseguenza preclusiva sopra evidenziata, la Corte d'appello ha risolto anche la questione proposta dal RT, ritenendo (pag. 165 sent.) in alcun modo dimostrata l'esistenza di una tempestiva richiesta dell'imputato d'intervenire nel dibattimento per essere sottoposto a esame, sull'assunto che nel fascicolo non è dato rinvenire, come ammesso dalla stessa difesa, quella datata 18.1.1996, mentre è tardiva la seconda, inoltrata il 22.2.1996 e contrastata da un regolare provvedimento del presidente del tribunale, non fatto oggetto dALappellante di contestazioni.
B.
3. Di spessore ben maggior è la questione sollevata dal NA e del RA.
I giudici di merito l'hanno risolta, anche sulla scorta di alcune decisioni di questa corte, operando una distinzione tra la registrazione di una conversazione privata eseguita, spontaneamente o no, da uno degli interlocutori, eventualmente con l'impiego di apparecchiature fornitegli dalla polizia, e l'intercettazione della stessa conversazione, ALinsaputa di entrambi o anche di uno solo dei colloquianti, con strumenti di captazione preventivamente installati dalla polizia.
La distinzione è palesemente arbitraria.
Premesso in fatto che, come risulta anche dal testo della sentenza impugnata (cfr. pag. 20), consentendo le modalità attuative dell'operazione l'ascolto diretto dei colloqui da parte degli investigatori, è lecito arguire che sulla persona del ON fu celato non un "registratore", bensì un dispositivo assai meno ingombrante, vale a dire un semplice microfono collegato via radio ALunita centrale, è piuttosto arduo credere che la fattispecie si verifichi dal collocamento dello stesso apparecchio nell'ambiente frequentato dalle persone delle quali s'intendono intercettare le comunicazioni, collocamento soggetto, a norma dell'art. 266/2, cpp, alle medesime rigorose regole che disciplinano le intercettazioni di comunicazioni tra persone collegate tra loro solo da sistemi elettro - meccanici o elettronici.
In entrambi i caso, perverso, si determina una grave ingerenza nella vita privata dei soggetti interessati, non eliminata e nemmeno attenuata della circostanza meramente accidentale che uno di loro sia consenziente. Chè anzi, come emerge chiaramente nel caso in esame, in cui le registrazioni furono effettuate nell'ambito dell'attività collaborativa prestata del ON, proprio l'adesione di uno degli interlocutori ALiniziativa e il conseguente incanalamento dei colloqui su temi preordinati rende l'interferenza ancora più penetrante ed invasive con rilevante lesione del diritto, anche penalmente protetto (artt. 615 bis, 617, 617 bis, 623 bis, cp) a ciascuno riconosciuto dALordinamento alla libertà di mantenere nella propria sfera fatti e notizie che non si vuole siano conosciuti da terzi.
E proprio in considerazione dell'esigenza di salvaguardare il cittadino da possibili arbitri dell'Autorità la legge circonda di cautele questo tipo d'investigazioni, subordinandone la liceità ALautorizzazione o alla ratifica del giudice, il quale ha, per l'appunto, il compito di verificare se in concreto sussistono le condizioni specificamente previste che giustificano il sacrificio del ben tutelato, comminando, in caso contrario, la sanzione (art. 271, cpp) dell'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni, in quanto prove illegittimamente acquisite (art. 191 cpp). Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata anche nei confronti del NA, rispetto al quale le registrazioni eseguite dalla polizia per il "tramite fisico" del ON giocano nell'economia del giudizio di condanna un ruolo tutt'altro che trascurabile.
Verificherà il giudice del rinvio nell'esplicazione del suo apprezzamento di merito se i residui elementi probatori emergenti a carico dell'imputato siano sufficienti a legittimare ugualmente la conferma della pronuncia di primo grado, astenendosi, comunque, anche nei riguardi del RA, da qualsiasi riferimento a dati desumibili dell'esito di indagini con consentite.
C. Proseguendo l'esame delle posizioni degli imputati che dovranno essere sottoposti a nuovo giudizio, vengono in considerazione, infine, quelle del OR e del MB.
C.
1. Quanto al primo, è sufficiente rilevare che lo stesso giudice di merito ha riconosciuto l'errore segnalato dalle ricorrenti parti, pubblica e privata, sicché a questa Corte non resta che prenderne atto e annullare la sentenza gravata nel cui dispositivo non figura il nome dell'imputato appellante, con pedissequa restituzione degli atti ALUfficio di provenienza per il giudizio.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cfr. tra le più recenti: Cass. sez. III, 24.6.1997, n. 2166), la mancanza o incompletezza del dispositivo, nel quale si estrinseca la volontà del giudice e rispetto al quale la motivazione svolge una funzione semplicemente strumentale, determina la nullità della sentenza con conseguente necessità di una nuova pronuncia.
C.
2. Quanto al secondo, è d'uopo rimarcare l'intima contraddittorietà che inficia la motivazione della sentenza gravata, laddove questa dopo avere diligentemente elencato i molteplici elementi emergenti a favore della tesi accusatoria, controbattendo anche le obiezioni intese a sminuirli, in guisa da errore nel lettore la legittima aspettativa di una conclusione coerente con la premessa, sblocca, invece, inopinatamente, in una pronuncia assolutoria fondata essenzialmente sull'asserzione che non poteva definirsi "assolutamente inverosimile la versione difensiva" di una "millanteria" del MB. Asserzione che non trova, però, sostegno nella indicazione di dati storici contrapponibili efficacemente a quelli di segno contrario già elencati, bensì in mere congetture e ipotesi inidonee come tali a riequilibrare la struttura della sentenza.
Si è in presenza dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal MB nella memoria depositata il 1^-12-1998, di un caso scolastico di illogicità della motivazione che, in quanto incidente sulla linearità e ragionevolezza dell'intero discorso seguito dal giudice di merito, risulta in modo palese dallo stesso testo del provvedimento impugnato, senza che sia necessario per evidenziarlo il ricorso a criteri comparativi mutuati dALinterno secondo una metodologia che deve, peraltro, considerarsi ormai espunta dal giudizio di legittimità.
Anche riguardo al MB s'impone, pertanto, una revisione della decisione emessa dalla Corte milanese, la quale - giova ricordarlo - nel giudizio di rinvio, nella misura in cui riterrà di utilizzare a supporto delle propalazioni accusatorie del ON le dichiarazioni dei coimputati divenuti reticenti (RA, RZ) e il contenuto delle intercettazioni ambientali, dovrà necessariamente attenersi ai principi di diritto dianzi enunciati.
D. Tutti gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili o rigettati.
D.
1. Cominciando da questi ultimi e più precisamente da quello proposto dal Procuratore generale nei confronti di GE Di ZO, va notato che, quand'anche si tralasciasse di sottolineare come il ricorrente, nel momento stesso in cui dà dei fatti una versione alternativa a quella accolta dalla Corte d'appello, finisce per esigere da questo giudice una valutazione di merito non rientrante nei suoi compiti istituzionali, non potrebbe farsi a meno di considerare che è proprio la ricostruzione della vicenda consentita, secondo il pubblico ministero, dalla registrazione fonografica dell'udienza a rivelare che l'imputato, se non fu oggetto di un vero e proprio ordine di allontanamento dALaula (art. 475, cpp), tuttavia, a seguito del suo rifiuto di sottoporsi a riconoscimento, venne a trovarsi obiettivamente in una situazione tale da legittimarne il convincimento di essere stato estromesso e di non potere più presenziare al dibattimento con conseguente violazione del suo diritto di difesa.
Giuridicamente corretta e, dunque, la soluzione prescelta dalla Corte territoriale, la quale di fronte alla constatazione della nullità del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 178, lett. C, cpp, avrebbe potuto adottare una pronuncia assolutoria soltanto ove avesse riconosciuto l'innocenza dell'imputato sulla base di elementi incontrovertibili ricavabili dagli atti e non già delle semplici contrapposizioni dell'appellante alle argomentazioni esposte a sostegno della sentenza di condanna dal Tribunale.
D.
2. Privilegiando la via imposta dal vizio procedurale rilevato, il giudice di merito ha evidentemente escluso tale possibilità e non spetta certamente a questa Corte di sindacarne le ragioni, perché ciò comporterebbe delle valutazioni di fatto che non le competono:
il giudice di legittimità e, invero, tenuto, nei congrui casi, a rilevare anche d'ufficio (art. 609/1, cpp) l'esistenza delle condizioni previste dALart. 129/1, cpp, solo quando la situazione cristallizzata nella sentenza gravata lo consenta senza necessità di compulsare le carte processuali.
Ne consegue che anche il ricorso proposto dal Di ZO deve essere respinto, residuando, comunque, per il medesimo la facoltà di far valere le sue ragioni nell'instaurando nuovo processo. E. Oltre a quello del Di ZO, la cui posizione è stata trattata con precedenza solo per la concomitante impugnazione della parte pubblica, devono essere altresì rigettati, siccome infondati, i ricorsi di AD, DE, CA, AN, CI, DApedri, NO, Di LE, CH, RA IT e ZA. E.
1. Quanto ALAD, si osserva che le sole questioni pertinenti al giudizio di legittimità proposte dal ricorrente sono quelle relative alla valenza probatoria del riconoscimento compiuto dal ON e l'altra, appena accennata, della "violazione dell'art. 513", risolvendosi le residue censure in una serie di considerazioni generiche ed astratte che non scalfiscono minimamente l'apparato argomentativo della pronuncia gravata.
E.
1.1. Sul primo punto va ricordato che, come questa Corte ha già ripetutamente chiarito (tra le più recenti: Sez. II, 2.7.1997, n. 6404; Sez. Vi, 13.3.1996, n. 2662), il riconoscimento informale operato dal coimputato o dal testimone in dibattimento ha il carattere di un accertamento di fatto e la sua valenza probatoria non è connessa tanto ALatto in sè e per sè considerato, quanto, piuttosto, ALattendibilità della persona che lo compie, dicendosi certa della identità del soggetto da individuare.
E.
1.2. E la Corte milanese ha ampiamente motivato il suo convincimento circa la credibilità del ON, indicando come precisi riscontri alle sue dichiarazioni accusatorie quelle rese dal IR e dal AR. Ha richiamato, pervero, anche le dichiarazioni NE ZI, acquisite ai sensi dell'art. 513/2, cpp, nella formulazione vigente anteriormente ALintervento della Corte costituzionale (sent. n. 361/98), ma solo al fine di completare con un tocco di calore finale il quadro probatorio già perfettamente delineato attraverso l'analisi approfondita degli altri dati offerti dagli atti. Sotto questo profilo, la motivazione adottata dalla Corte anzidetta appare certamente in grado di resistere ALesclusione di apporti probatori illegittimi, sicché neppure la censura mossa alla decisione impugnata su questo secondo punto si appalesa meritevole di accoglimento.
E.
2. Quanto a DE e al AN, due posizioni accomunate anche nell'atto di ricorso unico, va notato che i motivi di gravame consistono in buona parte nella rilettura, in chiave diversa, delle circostanze di fatto sulle quali i giudici di merito hanno basato il loro convincimento.
Il vizio di motivazione denunciato viene, invero, essenzialmente desunto non già dalla constatazione di incongruenze nel percorso logico seguito nella sentenza per pervenire dalle premesse di fatto alle conclusioni in diritto, bensì da un preteso contrasto tra tali conclusioni e le risultanze processuali con il risultato di esigere da questa Corte (lo si evince anche dALallegazione di un estratto dell'interrogatorio reso dal ON al P.M. il 21.1.93) un'incursione negli atti preclusole dalla legge (art. 606/1, lett. E, cpp).
D'alto canto, gli stessi ricorrenti ammettono che sulla richiesta di acquisizione degli interrogatori resi dal ON in sede di indagini preliminari la Corte di merito si formalmente pronunciata, rigettandola e a tale specifico provvedimento non muovono alcuna obiezione.
È da escludersi, infine, che possa considerarsi causa di nullità delle decisione impugnata la scelta compiuta dalla Corte medesima, nell'esercizio del suo potere di apprezzare liberamente i dati di fatto acquisiti, di riservare agli imputati trattamenti sanzionatori difformi, attribuendo un valore più o meno rilevante ad elementi di giudizio omogenei a seconda del soggetto di volta in volta considerato.
E.
3. Quanto al CA, le principali critiche rivolte dal medesimo alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del ON si appuntano sulla soluzione data dalla sentenza gravata al problema dell'errore in cui sarebbe incorso il collaborante confondendo RA con TO IT, persona, la seconda, in alcun modo a lui collegata.
E.
3.1. Ma la Corte territoriale, secondando le perplessità difensive e acquisendo il processo verbale dell'interrogatorio reso dal ON al P.M. il 17.2.1993, ha dimostrato mediante la rigorosa disamina del contenuto di tale atto che il dichiarante operò una netta distinzione tra i due personaggi, riferendo prima di TO IT, a proposito dell'omicidio di SA AR, e successivamente, nella stessa deposizione, forse per assonanza vocale o ideativa, di RA IT, quale destinatario di una fornitura di cocaina di pessima qualità, immediatamente restituita. E proprio dal mancato riconoscimento fotografico del IT - anche questo fortemente stigmatizzato dal ricorrente, il quale, per la verità, parla più del coimputato che di se medesimo - la Corte protetta trae un ulteriore argomento per affermare la lealtà e, quindi, l'affidabilità del ON anche con riferimento alla posizione del CA.
E.
3.2. La questione più rilevante sotto il profilo della legittimità della decisione impugnata e, tuttavia, un'altra e precisamente quella dell'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da MU SA IR, imputato in procedimento connesso, ammesso dal Tribunale a deporre su richiesta formulata dal pubblico ministero solo a dibattimento inoltrato e, quindi, secondo il ricorrente, tardivamente (art. 493, cpp). La soluzione data al problema della Corte d'appello è giuridicamente corretta.
A mente dell'art. 191/1, cpp, d'inutilizzabilità può parlarsi solo al riguardo alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Ma l'art. 483 citato dal ricorrente a differenza dell'art. 468/1, il quale stabilisce l'inammissibilità dell'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici non indicati nella lista da depositare almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, non pone alcuna limitazione alla richiesta di prove ulteriori e non commina alcuna decadenza in ordine ad una deduzione apparentemente tardiva, che non riguardi i casi contemplati dal terzo comma, rispetto ai quali prevede, peraltro, la possibilità di una "rimessione in termini", quando la parte provi di non avere potuto agire tempestivamente.
Pertanto, senza scomodare l'art. 507, cpp, più correttamente riferibile ALipotesi che la domanda di nuove prove venga formulata quando sia "terminata" l'acquisizione di quelle già ammesse, sicché il giudice è tenuto a procedere soltanto se "risulta assolutamente necessario", non v'è alcuna valida ragione di creare degli artificiosi sbarramenti alla ricerca della verità, allorché, come è accaduto nella specie (cfr. pag. 52 sent. imp.), la parte privata sia stata messa in grado di conoscere preventivamente il contenuto delle dichiarazioni già rese dal soggetto poi ammesso a deporre in dibattimento, venendosi essa in tal caso a trovare in una posizione di sostanziale parità con quella pubblica, con la quale condivide la facoltà di esaminare il dichiarante e contestargli eventuali imprecisioni, contraddizioni a divergenze da quanto detto in passato. E.
3.3. Nè la Corte milanese conferendo alle dichiarazioni del IR e del AR il valore di riscontri alla chiamata in correità del ON ha violato il disposto dell'art. 192/3, cpp. Giurisprudenza e dottrina hanno dedicato a questo argomento molta attenzione, ma qui è sufficiente ricordare che un'interpretazione corretta della norma non può prescindere dal rilievo che il legislatore considera le dichiarazioni del coimputato e degli altri soggetti a lui assimilati come "elementi di prova", i quali tuttavia, a differenza di quelli ricavabili dalla testimonianza (art. 194, cpp), di per sè datata, se non contrastata, di piena efficacia dimostrativa, abbisognano di dati che ne corroborino l'attendibilità. Nel caso della testimonianza, quindi, basta che il giudice verifichi la mancanza di elementi dissonanti;
in quello della chiamata in correità o in reità è necessario che accerti l'esistenza di elementi consonanti.
Ma proprio perché le fonti da ultimo menzionate hanno già, normativamente, valenza probatoria è chiaro che "gli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" non devono avere un'attitudine dimostrativa dei singoli fatti per cui si procede tale da rendere persino superfluo il ricorso alle fonti anzidette, soppiantate dai dati "di riscontro".
Correttamente, perciò, la corte territoriale ha utilizzato i contributi forniti dal IR e dal AR, che, logicamente coordinati tra loro e con le altre risultanze processuali, appaiono idonei a provare il coinvolgimento del CA in un'intensa attività di scambio di sostanze stupefacenti con il ON. E.
3.4. Le residue censure attinenti al trattamento sanzionatorio sono palesemente infondate, giacché la Corte d'appello ha spiegato le ragioni per le quali, pur riconoscendo ALimputato circostanze attenuanti generiche, non ha ritenuto ("livello dell'attività di spaccio e suo perdurare") di dichiararle prevalenti sull'aggravante ed ha, d'altra parte, determinato l'aumento per la continuazione interna ed esterna in misura assolutamente esigua rispetto a quella consentita dALart. 81 cpv. cp. E.
4. Quanto al CI, contenendo la verifica di legittimità della decisione gravata nei limiti tracciati dALatto di ricorso e prescindendo, quindi, dalle più ampie e inammissibilmente innovative argomentazioni svolte verbalmente dal difensore ALodierna udienza, va notato che ALanalisi dettagliata e approfondita compiuta dalla Corte distrettuale sugli elementi comprovanti la colpevolezza dell'imputato, si oppongono considerazioni generiche e meramente assertive, che sembrano non tenere in alcun conto le esaurienti risposte che la pronuncia gravata dà alle critiche mosse con l'appello a quella di primo grado.
La Corte di merito, invero, non s'è affatto sottratta ALonere di elencare i singoli elementi attestanti, di là da ogni ragionevole dubbio, l'attiva compartecipazione del CI nel traffico orchestrato dal CL, indicando tutta una serie di dati obiettivi (esito delle investigazioni, intercettazioni telefoniche, deposizioni degli agenti operanti) idonei a dissipare ogni perplessità. E.
4.1. Infondata è, anche, la censura riguardante il trattamento sanzionatorio, giacché la corte anzidetta, collocando l'imputato in una posizione subordinata rispetto al CL, ma preminente rispetto al CH (cfr. pag. 104 sent. imp.) ha dato conto della decisione di limitare, anche nei confronti del CI, malgrado il suo stato d'incensuratezza, l'efficacia mitigante delle concesse attenuanti.
E.
5. Quanto alla DApedri, si osserva che uno dei principi cardine del nostro ordinamento processuale è quello della correlazione tra imputazione e sentenza consacrato nell'art. 521/1,cpp. Tale principio che risponde ad un'imprescindibile, quanto ovvia, esigenza di giustizia, non soffre alcuna lesione allorquando, ALesito del dibattimento, il giudice pur ritenendo che il fatto accertato sia diverso da quello contestato per aspetti marginali, non incidenti sulla struttura stessa del reato e non riguardanti, quindi, elementi essenziali, condizioni di punibilità e circostanze aggravanti, pervenga ad una pronuncia assolutoria (o anche di condanna allorché la diversità contestata sia favorevole al reo). Nel caso di specie, quindi, se l'imputazione elevata nei confronti della DApedri fosse stata limitata al fatto d'importazione della droga il tribunale milanese non sarebbe incorso in alcun errore di diritto, ove, preso atto della diversità della specie, di sostanza trasferita in Italia dal Byrue, avesse ritenuto l'imputata comunque estranea ALoperazione, assolvendola dALaccusa. Avrebbe, inoltre, puntualmente applicato il disposto degli artt. 518/1 e 521/2, cpp, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente al fatto, da considerarsi nell'ipotizzato contesto del tutto nuovo, della cessione da parte della DApedri di un piccolo quantitativo di hashish ad ER AN.
In realtà, il giudice suddetto, a prescindere dal rilievo che avrebbe dovuto, in ogni caso, menzionare nel dispositivo della sua sentenza la diversa qualificazione giuridica attribuibile al fatto così come accertato, ha comunque trascurato di considerare che il capo n. 47 dell'imputazione non si riferisce alla sola importazione di stupefacente, bensì anche alla detenzione a fine di spaccio della sostanza importata, attività questa che, secondo lo stesso giudice, sarebbe, almeno in via d'ipotesi, ascrivibile anche alla DApedri in favore del AN.
Nè consegue, di leggieri, che l'assoluzione dell'imputata dALaccusa mossale, considerata nella sua duplice prospettazione (importazione e detenzione a fine di spaccio) comporta un'inaccettabile preclusione ALaccertamento proprio del "fatto nuovo" sul quale il tribunale ha chiamato il pubblico ministero a indagare.
Alla luce di questa osservazioni la soluzione data al problema della Corte d'appello appare giuridicamente esatta, sicché anche il ricorso della PE deve essere respinto.
E.
6. Quanto al NO, va anzitutto ribadita la manifesta infondatezza dell'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 197, cpp già dichiarata dalla Corte di merito, che ha fatto corretto riferimento al disposto dell'art. 62, cpp. Questo, escludendo che le dichiarazioni rese dALindagato o dALimputato nel corso del procedimento possono formare oggetto di testimonianza risolve in radice il problema posto dal ricorrente e rende pienamente utilizzabili, per il resto, le deposizioni rese da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto di atti compiuti di propria iniziativa (art. 55, cpp) o su delega del pubblico ministero (art. 370, cpp, come mod. dalla legge n. 356/92) e, quindi, anche sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (art. 195, cpp, come modif. dalla Corte cost. con sentenza 20/31.1.1992, n. 24) con la sola esclusione di quelle, ancorché concernenti il fatto altrui, rese dALimputato (arg. ex sent. Corte cost. 26/10.2.11.1998, parag. 2.1.).
E.
6.1. Riguardo al riconoscimento dell'imputato ad opera del ON, che, secondo il ricorrente, risulterebbe infirmato dalle particolari modalità di svolgimento, si richiamano, in primo luogo, le considerazioni svolte sulla valenza probatoria di tale atto, trattando dell'AD (supra, pag. 35). Occorre poi rilevare che l'eventuale violazione della norma dettata dALart. 499/2 cpp, per la quale non è comminata nessuna sanzione di nullità, ne' specifica, ne' derivata dalla regola generale dell'art. 178, cpp, non è neppure sussumibile nella previsione dell'art. 191, cpp, il quale trova applicazione quando la prova sia assunta contro il divieto posto da una precisa disposizione di legge e non quando l'assunzione, sebbene consentita, venga effettuata senza l'osservanza delle prescritte formalità o, come nella specie, delle "raccomandazioni" del legislatore (Cfr. anche tra le più recenti: Cass. Sez. V, 10.11.1997, n. 10046 D'Ambrosio). È chiaro, allora, che la questione va affrontata sul diverso piano dell'efficacia ai fini della decisione di una prova inquinata dal mancato rispetto, in tutto o in parte, della disciplina che presiede alla sua acquisizione.
La Corte territoriale ha esaminato anche tale aspetto del problema, pervenendo alla conclusione, fondata su un apprezzamento di merito come tale insindacabile in sede di legittimità, che la comprovata attendibilità del ON fugava ogni possibile dubbio scaturente dalle particolari modalità esecutive dell'individuazione. E.
6.2. Le residue censure mosse dal ricorrente alla decisione, benché formulate "sub specie" di violazione di legge o vizio di motivazione in ordine alla valutazione compiuta dalla Corte d'appello dei dati storici o logici assunti come elementi di riscontro alle propalazioni del collaborante, si risolvono, sostanzialmente, nella prospettazione di una diversa interpretazione di quegli stessi dati e, persino, nell'introduzione di elementi di giudizio nuovi, non risultanti dal testo della sentenza gravata.
Si tratta, dunque, ALevidenza, di motivi non deducibili in sede di legittimità, che rendono, per tale aspetto, il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606/3, cpp.
E.
7. Quanto alla Di LE, dALesame del ricorso, che si conclude addirittura con la formulazione di richieste assolutorie o di riduzione di pena, emerge con chiarezza che si è in presenza di una sostanziale riproduzione dell'atto d'appello, fondata, come tale, per lo più su considerazioni di merito.
E.
7.1. Più conformi ai canoni del giudizio di cassazione sono le "note difensive" successivamente depositata dal difensore dell'imputata, le quali pur riprendendo il tema principale indicato nell'impugnazione originaria, vale a dire l'attendibilità del ON, si sforzano, però, di ricondurre la doglianza nell'alveo dell'art. 606, cpp, finendo, tuttavia, per esorbitare dai limiti del "devolutum" e formulare motivi del tutto nuovi e autonomi rispetto a quelli iniziali e, in quanto, tali inammissibili (Cfr. Cass. sez. un. pen., 25.2.1998, n. 2 - Bono ed altri). E.
7.2. Sull'interpretazione dell'art. 192/3, cpp, si richiamano, ad ogni modo, le osservazioni fatte a proposito del ricorso del CA (supra, pagg. 36, segg.). Per il resto, basterà rilevare che la Corte d'appello non ha tralasciato di considerare alcuna delle obiezioni mosse dalla difesa alla ricostruzione e valutazione dei fatti esposte nella sentenza. Prendendo le mosse dai dati storici incontrovertibili offerti da plurime chiamate in correità, rese ancor più attendibili dalla reciproca corroborazione, essa ha esaminato - evidentemente con la dose di attenzione imposta da un siffatto pregnante contesto probatorio, ulteriormente arricchito dalla constatazione dell'assurdità della linea difensiva scelta dALimputata - i due argomenti cui l'atto di ricorso dedica ancora ampio spazio (mancanza di timbri sul passaporto della "corriera";
trasferimento nell'abitazione di via De Retis, 91 soltanto nel 1990), dando delle presunte incongruenze del racconto del ON spiegazioni non in contrasto con i canoni fondamentali della logica e sottratte, perciò, al potere di controllo di questa Corte. E.
8. Quanto al CH, va rilevato che anche nel suo caso la Corte milanese si è fatta carico di chiarire anzitutto le ragioni del mancato riconoscimento fotografico da parte del ON e della trascurabile incidenza di tale fatto sull'attendibilità del clamante in considerazione della convergenza sulla persona dell'imputato, volontariamente sottrattosi alla identificazione personale, degli elementi acquisiti in sede dibattimentale.
La stessa Corte ha affrontato, poi, il tema dell'attendibilità dell'altro collaborante, SU LU MO, che attribuisce al CH la qualifica di "spacciatore di via Fleming", sottolineando la lealtà dimostrata dal medesimo nel riferire eventi dichiaratamente appresi solo in parte per via diretta e confutando, in tal modo, il "fuorviante rilievo" difensivo di un dubbio manifestato sul punto dallo stesso primo giudice.
E.
8.1. Nè la Corte predetta s'è sottratta ALonere di fornire le necessarie delucidazioni su un presunto contrasto tra il ON e il MO circa il ruolo svolto dALimputato in seno alla "triade" composta con il CL e il CI, evidenziando il particolare rapporto fiduciario che, secondo il primo collaborante, si era instaurato tra il "cliente abituale", CH, e il suo fornitore, CL, tanto da indurre questo, come precisato, per l'appunto, dal secondo collaborante non in contraddizione ma in armonia con il racconto del ON, a servirsene come depositario e custode della droga da smerciare.
Anche con riferimento al CH la motivazione della sentenza impugnata e, dunque, completa ed esaustiva, sicché le critiche mossele appaiono del tutto infondate.
E.
9. Quanto a RA IT, va notato che i primi due motivi di ricorso sono in tutto e per tutto coincidenti con quelli indicati dal CA, sicché al Collegio non rimane che rinviare alle considerazioni svolte in precedenza (supra, pagg. 36, segg.). E.
9.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
La censura è infondata. Premesso che il giudice nel delibare la richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio non è tenuto, nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dALart. 132, cp, a valutare tutti gli elementi elencati nei successivi artt. 133 e 133 bis, ma solo quelli considerati risolutivi ai fini della decisione, deve rilevarsi che la Corte milanese facendo riferimento ALimportante ruolo svolto dALimputato nel traffico di stupefacenti diretto dALAD, alla condanna dal medesimo in precedenza subita per un reato della stessa specie e, quindi, in definitiva, alla sua pericolosità sociale, ha pienamente adempiuto l'obbligo di illustrare le ragioni del proprio convincimento e non merita, perciò, alcun rimprovero.
E.10. Quanto, infine, allo ZA, il suo ricorso investe le valutazioni compiute dalla Corte territoriale dei tre elementi su cui si fonda essenzialmente l'affermazione di responsabilità, vale a dire le chiamate in correità del ON e del RA e le ammissioni dello stesso imputato.
E.10.1. Va subito chiarito che il ricorrente non ha espresso alcuna riserva sull'utilizzabilità delle dichiarazioni del RA, che, per quanto sopra (pag. 22, segg.) s'è detto sulla valenza relativa di tale causa di espunzione dal contesto probatorio delle dichiarazioni sul fatto altrui rese dai soggetti di cui ALart. 210, cpp, divenuti reticenti (Cfr. sent. Corte cost. n. 361/98), non può essere rilevata d'ufficio da questa Corte.
I giudici di merito, del resto, pur attribuendo notevole efficacia corroborativa alle propalazioni del RA, hanno ravvisato solidi riscontri alla chiamata in correità del ON principalmente nelle dichiarazioni rese dallo stesso ZA, sicché nell'economia della pronuncia gravata il riferimento al contributo dato dal coimputato sottrattosi ALesame dibattimentale appare, tutto sommato, piuttosto secondario e marginale.
E.10.2. Ciò, che, in ogni caso, importa sottolineare è che la Corte d'appello attraverso un'attenta analisi dei rapporti intercorrenti tra il BR, il DI, il Di LO e lo ZA e, poi, con l'approfondimento dei dati relativi ALattività di smistamento di modeste quantità di stupefacenti espletata dal ricorrente nella sua abitazione, divenuta una vera e propria base logicista, e a quelle d'intermediazione tra gli acquirenti e il ON per il trasferimento di quantitativi superiori ha dato conto delle ragioni per le quali la sentenza di condanna di primo grado le appariva ineccepibile.
E.10.3. D'altro canto, le perplessità manifestate dalla difesa nell'atto d'impugnazione, che, pur richiamando tutte indistintamente le cause di nullità elencati dALart. 606, cpp, si esaurisce nella critica dell'apparato argomentativo posto a sostegno della sentenza impugnata, scaturiscono, a ben guardare, da considerazioni, peraltro alquanto vaghe e generiche, che attengono propriamente al merito del giudizio e non possono avere ingresso in questa sede. Al collegio è sufficiente constatare che la motivazione della decisione di cui si afferma la nullità, anche per ciò che concerne lo ZA, obbedisce ai canoni della coerenza e della correttezza giuridica.
E, in effetti, essa si snoda lungo una pregnante e approfondita disamina delle emergenze processuali ed è connotata da scelte volutative niente affatto irragionevoli e tutte comprese nello spazio istituzionalmente destinato ALesercizio dei poteri di apprezzamento della prova demandati in via esclusiva al giudice di merito e, correlativamente, sottratti a quello di legittimità, cui la legge vieta di erigersi a terzo arbitro del fatto.
E.10.4. Giova ricordare in proposito che nell'intento del nuovo legislatore - nella pratica, peraltro, spesso frustrato dalla diffusa tendenza e dilatare oltre misura il giudizio di merito - l'intervento della Corte di cassazione sulla motivazione dei provvedimenti impugnati, fuori dell'ipotesi estrema della mancanza di qualsivoglia indicazione giustificativa del "decisum" (artt. 125/3, cpp;
111 Cost.), correttamente sussumibile, questa, nella previsione dell'art. 606, lett. B. cpp, è consentito solo quando il vizio denunciato sia di tale imponenza da minare al suo interno la struttura della pronuncia (illogicità interna) a causa dell'evidente incoerenza ravvisabile nella serie concatenata di proposizioni finalizzate a convalidare l'assunto conclusivo. Non già, dunque, allorché per cogliere la disarmonia del discorso sviluppato dal giudice di merito sia necessario ricorrere a criteri di valutazione mutuati dALesterno (siano questi suggeriti dalla parte interessata o prescelti dallo stesso giudice di legittimità), sebbene essi possono, per avventura, essere ritenuti più consoni a modelli di ragionamento comuni
E.10.5. (illogicità esterna). In tale ottica va inquadrato anche quel particolare vizio di motivazione noto come "travisamento del fatto", che formalmente espunto dALattuale giudizio di legittimità per l'esplicito rinvio del legislatore al "testo del provvedimento impugnato" (art. 606/1, lett. E, cpp) può sopravvivere soltanto nell'ipotesi, più che altro accademica, in cui il giudice dopo avere fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga sul piano giuridico conclusioni confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa. E.10.6. Non sembra inutile rimarcare, infine, che l'art. 544/1 cpp prevede come normale la redazione immediata della sentenza anche nella parte relativa ALesposizione delle ragioni di fatto e di diritto che la sostengono. È evidente, allora, che il legislatore (cfr. sul punto Relaz. al prog. prel. cpp) esige una motivazione incisiva, ma succinta, che non implica l'esame analitico e la confutazione di tutti gli argomenti prospettati dalle parti a sostegno di una decisione diversa da quella adottata con la conseguenza che eventuali omissioni in merito non possono essere di per sè addotte come vizio inficiante la validità del provvedimento. Per le esposte considerazioni anche il ricorso dello ZA va respinto.
F. Inammissibili sono, invece, le impugnazioni proposte da OL, TI, DR RU, VA, De CA, Di LO, DI, CO e OR.
F.
1. Il ricorso dell'OR è inammissibile ai sensi degli artt. 581, lett. C, 591/1, lett. C, cpp, perché il proponente ha omesso di indicare le ragioni della sua protesta;
gli altri, ai sensi delle stesse disposizioni, nonché di quella dettata dALart. 606/3 dello stesso codice, perché i motivi indicati o non sono specifici o non sono compresi tra quelli consentiti dalla legge o sono manifestamente infondati ovvero denunciano violazioni di legge non proposte con i motivi d'appello.
Soffermandosi brevemente sulle singole posizioni, il collegio osserva:
F.
2. Quanto ALOL, che ne' dalla sentenza di primo grado, ne' da quella di secondo e neppure dALatto di ricorso risulta la sanzione minore che la Corte d'appello di Milano con la pronuncia del 3.3.1992, riformando la decisione del giudice dell'udienza preliminare, avrebbe irrogato ALimputato. A questa Corte e, dunque, preclusa la possibilità di verificare la fondatezza della censura proposta, che si appalesa, dunque, generica e meramente assertiva (artt. 581, lett. C, 591/1, lett. C, cpp).
F.
3. Quanto ALTI, che alle osservazioni esaustive e coerenti svolte dalla Corte di merito sia in ordine al presunto "errore di persona" in cui sarebbe caduto il ON - escluso anche in base ad una serie di dati obiettivi emersi dalle investigazioni della polizia - sia in ordine alla idoneità delle dichiarazioni di LE ON a convalidare quelle del collaborante, il ricorrente, oltre a non sollevare alcuna obiezione sull'utilizzabilità di quanto riferito dal coimputato divenuto reticente e valutato dai giudici di merito ai sensi dell'art. 6/5 della legge n. 267/97, contrappone considerazioni che possono essere valide solo sul piano teorico, ma che non intaccano minimamente il costrutto motivazionale della sentenza gravata (artt. 581, lett. C, 591/1, lett. C, cpp).
F.
4. Quanto al BR (DR), che l'asserita violazione dell'art. 81, cpv, cp, non fu dedotta nell'atto d'appello, con il quale l'imputato si limitò a chiedere (cfr. pag. 73, 4^ cpv. sent. imp.) "la riduzione della pena al minimo in considerazione della piena collaborazione..." prestata (art. 606/3, terza ipotesi). F.
5. Quanto al VA, che le censure attinenti ad una pretesa erronea applicazione dell'art. 192 cpp e, in particolare, del terzo comma di tale disposizione, alla luce di quanto si è già osservato (supra, pag. 38) sul significato e la portata della norma, appaiono, oltre che non specifiche (art. 581, lett. C, cpp), manifestamente infondate (art. 606/3, 2^ ipotesi, cpp).
È opportuno aggiungere che il ricorrente non ha contestato l'utilizzabilità come riscontri alle accuse del ON, delle dichiarazioni della AG e del TA, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, rivestono comunque un'importanza assolutamente trascurabile.
F.
5.1. Destituita di fondamento e, inoltre, l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado proposta dal VA ai sensi dell'art. 178, lett. C, cpp, giacché l'asserita notificazione dell'estratto contumaciale incompleto non fu dedotta nel termine di cui ALart. 180, cpp, ne' con l'atto d'appello, ne' nel corso del giudizio d'impugnazione con la conseguente decadenza dell'interessato dalla facoltà di eccepirla, comminata dALart. 182/3 stesso codice per tutte le nullità non comprese, come, per l'appunto, quella in discussione nel novero delle nullità assolute (art. 179, cpp). F.
6. Quanto al De CA, che l'atto di ricorso propone, in buona sostanza, un'interpretazione in chiave diversa della particolare circostanza, assunta dalla Corte di merito come una delle ragioni fondamentali della pronuncia di condanna, vale a dire l'elevato grado di purezza della cocaina che l'imputato acquistava periodicamente dalla AG.
A sostegno della tesi dell'uso personale della droga il De CA ha anche prodotto la copia di una sentenza di assoluzione da un episodio di detenzione di oltre 3 gr di stupefacente (accertato in Osio Sopra il 19.6.1992). Anche qui, è evidente che il ricorrente tralascia di considerare l'impossibilità di questa Corte di verificare la tenuta logica della sentenza gravata operando un raffronto tra le argomentazioni che la sorreggono e modelli di ragionamento alternativi.
F.
6.1. Nell'ottica monodistica del nuovo legislatore, che, come si è già accennato, fa espresso riferimento al "testo" del provvedimento impugnato, questo si presenta come un prodotto del pensiero articolato in una serie di proposizioni concatenate costituenti nel loro complesso un "sistema logico" in sè compiuto e autonomo, non passibile di intrusioni concettuali estranee al suo ambito. Ne consegue che il sindacato di legittimità è confinato nei limiti di un controllo sulla coesione logica della decisione, condotto alla stregua degli stessi parametri valutativi cui risulta informata (amplius supra, pagg. 45, segg.).
F.
7. Quanto al Di LO, che proprio l'assoluzione dell'imputato dALaccusa di avere ceduto cocaina anche allo ZA testimonia lo scrupolo e l'attenzione con cui, ancora una volta, la Corte d'appello ha vagliato le dichiarazioni del ON, operando una netta distinzione tra quelle pienamente credibili in quanto assistite da validi elementi di riscontro e quelle rimaste priva dei dati idonei a sostenerle, e utilizzando ai fini del giudizio di responsabilità soltanto le prime.
Le generiche censure mosse dal ricorrente alla sentenza gravata sono, pertanto, anche manifestamente infondate (artt. 581, lett. C, 591/1, lett. C, 606/3 cpp.). F.
8. Quanto al DI, osserva il collegio che mentre per quanto riguarda le generiche critiche rivolte dal ricorrente alla valutazione delle propalazioni del ON contenuta nella sentenza impugnata è sufficiente richiamare le considerazioni già fatte sulla valenza probatoria conferita dal legislatore alle dichiarazioni dei soggetti indicati dALart. 210 cpp, per quelle più specifiche concernenti la soluzione data dalla Corte distrettuale al presunto contrasto tra il racconto del collaborante e l'esito della perizia tecnica disposta dal Tribunale va rilevato che, alla luce della spiegazione data dalla sentenza, la quale distingue tra la constatazione del pessimo stato di conservazione dello stupefacente e l'ipotesi formulata dal collaborante, al di fuori di qualsivoglia pretesa di esattezza scientifica, sulla causa del fenomeno, la denunciata discrepanza è solo apparente.
E.
8.1. I giudici di merito hanno, d'altro canto, affrontato e risolto adeguatamente tutti gli altri problemi sollevati con l'atto d'appello, anche con riferimento agli errori commessi dal ON e dALaltro collaborante (GI CC) nell'indicare il DI come "calabrese", l'uno, come "tarantino", l'altro, per ribadire, infine, mediante il logico collegamento dei molteplici elementi emersi a carico dell'imputato e dei suoi correi, la correttezza della pronuncia di primo grado.
F.
8.2. Riguardo ALasserita violazione dell'art. 649, cpp, basterà osservare che la Corte milanese, ravvisando il vincolo della continuazione tra le violazioni della disciplina degli stupefacenti accertate con le due distinte sentenze di condanna, ha escluso, in linea di fatto, che si trattasse delle medesime imputazioni, precludendo con ciò ogni intervento di legittimità sul punto. F.
9. Quanto al CO, che la lunga e dotta dissertazione contenuta nell'atto di ricorso e nella memoria successivamente depositata sebbene pregevole sul piano teorico, appare, in concreto, completamente svincolata dal caso di specie, tanto che, per analogia con quanto spesso si legge a proposito delle motivazioni delle sentenze, potrebbe parlarsi di "impugnazione apparente". Ciò perché il ricorrente sembra tenere in un assoluto non cale le puntuali osservazioni della Corte di merito, illustrate prima nella parte generale della sua pronuncia e, poi, trattando delle singole posizioni, in ordine alla credibilità del collaborante, ALattendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni e ALesistenza di circostanze e dati di varia natura annoverabili tra gli "altri elementi di prova" di cui ALart. 192/3 cpp, secondo l'interpretazione che se ne deve dare (supra, CA ed altri). F.
9.1. Riguardo ALaffidabilità del ON la Corte anzidetta evidenzia, come dato particolarmente significativo, le ammissioni dello stesso imputato sui rapporti instaurati con il collaborante tramite LO DI e LO OR, anch'essi coinvolti nello spaccio di cocaina praticato in Milano e Assago negli anni '80, per trarne la conclusione, sotto il profilo logico ineccepibile, che se il CO era a conoscenza - come ha sostenuto - dell'illecita attivita' del suo accusatore, il quale ovviamente non aveva alcun interesse a renderla nota a persone estranee "al giro", doveva esservi necessariamente implicato anche lui, come confermato, del resto, dalla denuncia subita per un episodio analogo in quel di Bergamo.
A tale complesso argomentativo il ricorrente non contrappone alcuna specifica censura, limitandosi, in sostanza, ad una sterile e asettica illustrazione dei principi che governano la valutazione della prova.
Dell'OR si è già detto.
A mente dell'art. 616, cpp, gli imputati i cui ricorsi vengono rigettati e quelli i cui ricorsi vengono dichiarati inammissibili sono tenuti solidalmente al pagamento delle spese processuali;
i secondi, singolarmente, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria, che stimasi congruo fissare in un milione di lire.
Per questi motivi
La Corte suprema di cassazione, visto l'art. 1, L. cost. 9.2.1948, n. 1, dichiara manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità
costituzionale proposta da NO, VI. Visti gli artt. 581, 591, 606, 615, 616, cpp, dichiara inammissibili i ricorsi proposti da OL, TI, BR DR, VA, De CA, Di LO, DI, CO e OR e condanna ciascun ricorrente al pagamento della somma di un milione di lire in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso del procuratore generale
contro
Di ZO, nonché i ricorsi di AD, DE, CA, AN, CI, DApedri, NO, Di ZO, Di LE, CH, IT RA e ZA e condanna detti imputati in solido tra loro e con OL, TI, BR DR, VA, De CA, Di LO, DI, CO e OR al pagamento delle spese processuali. In accoglimento dei residui ricorsi del procuratore generale e di quelli degli altri imputati annulla la sentenza impugnata nei confronti di OS, NA, IN, BR TO, IL, IN, ID, NC, RT, OR, IT SA, NT, LI, PIttini, MB, MP e RA e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Fissa per il deposito della sentenza il termine di novanta giorni. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1999