Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 1
È configurabile il reato di estorsione (art. 629 cod. pen.) e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.) allorché il terzo incaricato della esazione del credito a titolo di mandatario agisca nei confronti del debitore, con violenza o minaccia, al fine di conseguire un proprio ingiusto profitto trattenendo per sè il bene, oggetto della prestazione del debitore.
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Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
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(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2002, n. 29015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29015 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 12/07/2002
1. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - N. 915
3. Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 12004/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per
1) IG Santo, n. Portigliola il 4.2.69;
2) D'AG Santo, n. Locri il 31.5.57;
3) IP Domenico, n. Locri il 17.3.69;
avverso sentenza 18.7.01 della C.A. di Torino;
udita la relazione del Consigliere Dott. M. ROTELLA;
udite le richieste di rigetto dei ricorsi, del P.M., il s. P.G., Dott. E. DELEHAYE;
uditi i difensori, Avv. A. MANAGÒ per D'GO; M. ANETRINI, per AL e FI;
ritenuto
1 - Il Tribunale di Torino con sentenza 15.1.98 aveva condannato D'GO, AL e FI, per (1) associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni, nonché per vari reati di estorsione tentata e consumata (4-5-6-7), e lo stesso D'GO anche per trasporto e cessione continuata di stupefacenti (2) e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, negando solo a D'GO le generiche.
La condanna si fonda tra l'altro su dichiarazioni variamente riscontrate di coimputato di reati connessi SI OB (giudicato separatamente) che, pur partecipe di estorsioni, cui tutti si dedicavano, profittando di incarichi per il recupero crediti, si diceva lui stesso vittima della tentata estorsione di cui a capo 4, e di altri.
La C.A., su impugnazione degl'imputati e del P.M., con sentenza 11.11.99, ha assolto D'GO, relativamente alle armi da guerra (capo 3) e ridotto la pena a lui inflitta in a.9 e m. 2 rec. e L.
3.200.000 m., dichiarato FE AT (già assolto), responsabile della tentata estorsione sub 4, e ridotto le pene inflitte ad AL e FI.
Questa Corte, con sentenza 6.10.00, ha annullato con rinvio le statuizioni di condanna, per mancata valutazione di attendibilità di SI, e per motivazione manchevole circa le questioni dedotte in impugnazione.
Con la sentenza impugnata, la C.A. di Torino in sede di rinvio assolve D'GO e FI dal reato di associazione per delinquere di cui al capo 1, per insussistenza del fatto;
riqualifica il reato sub 4, già ritenuto tentata estorsione, quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 e dichiara n.d.p., per mancanza di querela, nei confronti di tutti e tre gli attuali ricorrenti e, ferme le generiche equivalenti per il solo FI, ridetermina le pene per i reati residui (D'GO: capi 2 - 3 - 5 - 6 -7; FI: capi 5 - 7), ritenendo più grave il reato sub 7, nei confronti di D'GO in a.7 e m. 10 rec. e L.
3.100.000 e di FI in a.5 e m.8 rec. e L. 1.300.000.
Motiva che SI è attendibile, ancorché persona offesa del reato sub 4 (già cointeressato con D'GO, nella ditta ENOBIRRA, ne era stato minacciato perché si adeguasse alle sue richieste, in vista della separazione), e fonda le condanne:
quanto al capo 2 (stupefacenti), su accuse dello stesso SI, di MO e Di AS;
quanto al capo 3 (armi), su accuse di SI e Di AS, e sul ritrovamento di una cal. 7,65 parabellum nel negozio di gomme di FI, di fatto gestito da D'GO;
quanto al capo 5 (estorsione in danno di LI OB, in ragione dell'ottenimento con violenze varie e minacce, di cambiali per un debito per causa illecita di LI verso GR IA, separatamente processato e prosciolto), su dichiarazioni autoaccusatorie ed accusatorie di SI e Di AS, dichiarazioni di GR, denuncia di LI, nonché del rinvenimento di titoli a firma LI nel negozio di FI (che è comparso in un secondo momento nella vicenda e non ha mai reso dichiarazioni in proposito nel processo);
quanto al capo 6 (estorsione continuata in danno di VA DO - circa la quale FI era stato assolto - connessa a quella in danno di LI: VA aveva rilasciato a LI, per un debito, un assegno con preghiera di non porlo subito all'incasso;
LI, altrimenti pressato, lo aveva consegnato a Di AS;
l'assegno era stato protestato;
LI aveva avvertito D'GO e gli altri di essere ancora creditore di VA, che era costretto a consegnare a D'GO la propria autovettura;
portato il denaro, non riceveva il veicolo in restituzione, ed era anzi costretto a rilasciare altro assegno per L. 2.700.000) sulla scorta di dichiarazioni di SI e Di AS;
quanto al capo 7 (estorsione in danno di Di NT Claudio, che nasce da un'operazione di recupero crediti, ca. L. 14 milioni, per conto di AL OV, per "prestazioni dentistiche" non pagate a fronte di titoli insoluti;
lo stesso AL ha asserito di non aver ottenuto alcunché da D'GO, con cui aveva patteggiato di lasciargli il 50% a compenso e per le spese) sulla scorta di dichiarazioni di SI, dell'offeso e di sua moglie LO, nonché del ritrovamento di titoli presso il negozio di FI a firma di Di NT e di LO, titolare di una lavanderia.
2 - Con ricorso comune per IG e IP si denuncia: 1) vizio di motivazione in punto di attendibilità di SI (erroneità del riferimento al principio della valutazione frazionata delle sue dichiarazioni: vi sarebbe, v. ricorso per D'GO, un'interferenza fattuale e logica nel narrato) e diversa valutazione della posizione di AL (capo 4), circa gli accadimenti del 15.9.93, rispetto a quella identica a quella di FE, assolto;
2) violazione di legge, in ordine all'estorsione LI, salvo più corretta qualificazione ai sensi dell'art. 393 CP, perché il comportamento di FI deve nel caso ritenersi un post - factum non punibile a titolo di concorso in estorsione, in quanto (v. pg. 21 sentenza) egli non ha preso parte a tutti i fatti, ma solo all'ultimo (fase del ritiro mobili), ed eventualmente in questo sarebbe ravvisabile un favoreggiamento, vieppiù che il ritrovamento delle cambiali presso il suo negozio non rileva in relazione alle minacce ed alla sua consapevole partecipazione e, al più, al fatto sarebbe applicabile l'art. 116 CP;
3) violazione artt. 629 - 393 CP circa l'estorsione Del NT, perché nel caso non s'innesta una richiesta nuova ed autonoma rispetto a quella già esistente, e non è la percentuale di remunerazione (quella pattuita da D'GO con AL) che determina la qualificazione giuridica del fatto, bensì la richiesta al debitore di versamenti non dovuti.
Con il ricorso per D'AG si denuncia: violazione artt. 192/2 - 3 - 627 CPP, e di legge penale in relazione a tutti i reati (previa esposizione della questione comune all'altro ricorso, circa la valutazione di attendibilità resa intorno a SI): 1^) capo 2 - droga, in quanto SI è ritenuto inattendibile rispetto a più trasporti e riscontrato da Di AS circa uno soltanto, mentre sono controversi la quantità, il destinatario e la natura dello stupefacente (MO e Di AS avevano parlato di cocaina) anche in quell'unico caso;
2^) capo 3 - armi: i giudici di merito, che pure non hanno ritenuto credibili SI e Di AS, assolvendo D'GO per le armi da guerra, li ritengono altrimenti credibili, mentre non servono al riscontro le dichiarazioni di ON e RI, che non concernono l'arma ritrovata;
3^) capo 5 - estorsione LI, in quanto non è riscontro il ritrovamento presso il negozio FI dei titoli, perché la causale non è rapportabile a D'GO, ma ai creditori GR e SI che, peraltro, non risiedendo a Torino, aveva chiesto di lasciare i titoli nel negozio in cui sono stati ritrovati;
ed in quanto la sentenza ritiene contraddittoriamente inattendibile ed attendibile lo stesso LI, mentre nulla dimostra che D'GO sapesse della causale illecita del credito, e comunque era applicabile l'art. 393, poiché proprio SI, creditore con GR (come da costui precisato), si recava con D'GO da LI;
4^) capo 6 - estorsione VA, in quanto LI, così la stessa sentenza, aveva maturato un credito di L.
5.800.000 nei confronti di VA, per cui SI si era sostituito a LI nella riscossione, per interesse personale;
quanto alla seconda fase, se la vettura era stata rilasciata pro solvendo, sarebbe stata sicuramente restituita al proprietario, soddisfatto il credito, pertanto era applicabile l'art. 393, o al più il tentativo di estorsione (la macchina era data a mò di pegno e il denaro non è mai stato consegnato); 5^) capo 7 - estorsione Di NT, perché nel caso il debitore non ha pagato una lira più del dovuto e il credito aveva natura lecita (prestazioni professionali), mentre non incide sulla liceità della pretesa la percentuale pattuita dall'incaricato con il creditore, ai fini della qualificazione del fatto e, a voler ritenere attendibile SI, circa la mancata consegna di denaro a AL, al più si sarebbe trattato di appropriazione indebita, non di estorsione
contro
Di NT, mentre che D'GO perseguisse autonomi interessi è irrilevante, fermo che nulla più del dovuto era stato richiesto al debitore, e dunque al più si tratterebbe di art. 393 CP;
6^) violazione artt. 62 bis - 133 CP perché, escludendo la concessione di generiche per gravità e pluralità di reati denotanti una particolare capacità a delinquere, la Corte dimentica che si è ritenuta la continuazione, per cui era sicuramente da ridimensionarsi la ritenuta gravità, ed è la stessa Corte a rilevare i precedenti non gravi e remoti.
3 - Il ricorso per IG è manifestamente infondato. La Corte, riqualificato il fatto, ha prosciolto AL, condannato in 1^ grado, per mancanza di querela. La mancanza di condizione di procedibilità non è una causa di estinzione del reato, cui si applica il disposto dell'art. 129/2 CPP, ma causa che esclude aprioristicamente la possibilità di nuova pronuncia sul fatto storico per cui, se rilevata in appello a seguito di condanna di 1^ grado, non concorre con la causa di proscioglimento nel merito, ma deve essere immediatamente applicata allo stato ai sensi dell'art. 129/1. Pertanto, l'eventuale motivazione d'appello in punto di prova circa AL costituisce un obiter dictum, ed è irrilevante che parallelamente si sia confermata l'assoluzione pronunciata nei confronti di FE in 1^ grado dall'imputazione originaria di tentata estorsione, semplicemente perché è inverificabile, nel caso che si assume analogo di AL, l'assunto errore logico.
La questione comune circa la motivazione di attendibilità di SI, influente sulle posizioni FI e D'GO, è infondata. La frazionabilità deve bensì l'escludere interdipendenza tra i vari aspetti del narrato, come sottolineato nei ricorsi, ma proprio perciò pertiene al momento logico del narrato (cd. attendibilità oggettiva intrinseca), onde il problema non può essere risolto apoditticamente con riferimento alle sostenute ragioni personali di SI di mentire. Circa queste ultime (attendibilità soggettiva intrinseca: credibilità), la sentenza spiega che, per quanto SI fosse stato lui stesso oggetto di minacce ad opera del gruppo, non aveva altrimenti obiettivi calunniatori per coprire responsabilità proprie e degli altri, anche perché non vi è proporzione tra il suo interesse a sottrarsi alle minacce di D'GO in relazione alla vicenda Enobirra, con il sacrificio dell'impunità per i reati commessi in concorso. E tale motivazione è completa e non è manifestamente illogica.
4 - Passando alle questioni non concernenti i reati di estorsione, che interessano il solo D'GO, il motivo circa il reato sub 2 (stupefacenti) è infondato. La sentenza risponde alle questioni circa le divergenze tra i dichiaranti, dimostrandole infondate ("non è vero che...", ult. cpv. pg. 15: il trasporto non è l'unico elemento comune), apparenti (circa la quantità), irrilevanti (circa "il destinatario", posti i passaggi certi della droga - e la "natura" reale di quest'ultima, per errore di talun dichiarante, in ragione del tempo trascorso).
È infondato il motivo relativo al reato sub 3. La motivazione s'incentra sull'incrocio tra le dichiarazioni di SI e Di AS, anche circa il luogo in cui D'GO custodiva le armi, ed il ritrovamento, in quel luogo, della pistola con matricola abrasa. Il seguito del ragionamento risulta conforme a logica, nella valutazione di apparenti o irrilevanti discrasie.
5 - Circa i reati di estorsione va premesso che, per ormai costante giurisprudenza, l'elemento materiale del delitto di estorsione e di quello esercizio arbitrario delle proprie ragioni è identico, mentre è diverso il dolo specifico di ciascun reato, e cioè è diversa la ragione discriminazione. Di questo principio la sentenza ha fatto applicazione, palesemente, proprio nel caso della derubricazione del reato sub 4, da cui i ricorsi traggono spunto. Appunto perciò, i ricorsi non contestano il principio, anzi lo fanno proprio per chiedere la derubricazione in ogni altro caso, ma a torto, come si rileva qui di seguito.
Quanto all'estorsione LI, la richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 393 CP, è manifestamente infondata. Invero la sentenza rimarca, ed è l'argomento - chiave sul quale i ricorsi sorvolano, che il titolo della pretesa è in un negozio illecito, come tale non agibile in giudizio. Di tanto erano ben consapevoli gli agenti se avevano ricevuto ed accettato un mandato e se lo stesso SI, concorrente anche nel fatto materiale, era uno dei mandanti con GR, onde miravano ad un ingiusto profitto, per sè od altri.
Per completezza si rileva che la tesi del post - factum non punibile, o diversamente qualificabile (favoreggiamento) di FI, è smentita in sentenza sul piano storico: anche nella seconda fase sono state attuate minacce, e l'argomento di una limitata consapevolezza del ricorrente implica supposizioni e valutazioni di fatto impossibili in questa sede.
Passando alle altre due estorsioni residue, la questione è più complessa, perché involge quella dei limiti di valenza in caso di gestione di negozio lecito altrui, fatto per il quale può ritenersi il reato di cui all'art. 393 invece di quello di cui all'articolo 629 CP. Invero la richiesta di derubricazione è infondata nel caso VA, benché la pretesa creditoria di LI nei suoi confronti fosse lecita (pg. 23 pen. cpv.). La questione del rilascio dell'autovettura, pro solvendo o pro soluto è irrilevante per il giudice di merito (e manifestamente infondata sul piano delle implicazioni penali, postocché quello che conta è il conseguimento di disponibilità della cosa, che VA è stato costretto a concedere). Ed a ragione. Difatti la sentenza ritiene a monte illecite le pretese esercitate con minaccia, esplicita o implicita, dagl'imputati nei confronti di VA, perché "trovano origine nelle vicenda di estorsione in danno del LI" (pg. 24 cpv.). L'eccesso di sintesi implica difficoltà di lettura. Difatti altro è che nei confronti di LI non potesse essere esercitata azione in giudizio, altro che LI vantasse nei confronti di VA una pretesa legittima, e D'GO ne fosse portatore quale gestore di negozio altrui. In questa luce, il ricorrente ha ragione nel rimarcare che i fatti sono diversi. Ma l'efficacia del rilievo si ferma a questo punto. Tale diversità, difatti, non ha implicazione sulla qualificazione del fatto in danno di VA alla luce del seguente principio.
Ferma l'illicelità penale della condotta vessatoria di cui all'articolo 629 o 393 CP, la diversa ragione d'incriminazione in ciascun caso è nel fine specifico perseguito dall'agente. Pertanto se tal fine è comunque quello di procurarsi un ingiusto profitto, gestendo il negozio della persona nei cui confronti l'agente avanzi pretesa illecita, tale gestione è mero strumento del fine illecito. È difatti anche indifferente, per la configurazione del reato di estorsione, che il profitto ingiusto non sia conseguito in danno dello stesso coartato che, indicato come "taluno" nell'art. 629 CPP, può essere persona diversa da quella cui si riferisce "l'altrui" danno.
In questo senso è proprio vero che la pretesa, illecita nei confronti di LI, rende illecita la stessa gestione del suo negozio astrattamente lecito, nei confronti di VA. In altri termini, poiché il giudice di merito ritiene in fatto che D'GO ed altri abbiano assunto una condotta vessatoria nei confronti di VA nell'interesse proprio, che non è quello di ottenere compenso per l'opera svolta in nome altrui, bensì di conseguire il profitto di un contratto illecito nei danni di LI, non hanno agito per conto di costui, operando con vessazioni nei confronti del debitore VA.
Quanto al caso Di NT la sentenza ha fatto applicazione di un diverso corollario del principio enunciato di identità dell'elemento oggettivo - diversità di quello soggettivo, che significa le distinte ragioni di incriminazione di cui agli artt. 393 e 629 CPP, e cioè che "si tratta di estorsione allorché il terzo incaricato dell'esazione del credito non si limiti ad una negotiorum gestio, bensì agisca anche e soprattutto per il perseguimento di propri autonomi interessi illeciti (Cass., sez. 2^, 4681/97)". Così formulato, in particolare per quell'"anche e soprattutto", troppo legati al fatto nella massimazione, il principio appare inadeguato al caso. Di più, in effetti, il lemma chiave è "mandato" non "gestione di negozio".
Giova osservare che astrattamente, la pretesa esercitata quale mandatario per il cd. recupero crediti è in sè lecita, e sono ipoteticamente irrilevanti per la configurazione del reato di estorsione i patti interni con il mandante. Sennonché è stato ricostruito in fatto che D'GO ha tradito il mandato, ottenendo in proprio e trattenendo i titoli rilasciatigli dal debitore e da sua moglie (per inciso è perciò anche manifestamente infondato l'argomento che, non essendo i titoli denaro contante, si possa parlare solo di tentata estorsione). Questo comportamento invero non è conforme alla causa fiduciaria, che rende lecita la pretesa, e significa l'obiettivo di un profitto personale ingiusto. In sintesi il principio va così formulato: il fine del mandatario di ottenere in proprio la prestazione debitoria, quali che siano i patti interni tra lui ed il creditore che gli affidi il recupero del suo credito, esclude la causa fiduciaria che giustifica la pretesa, onde se il mandatario consegue tale obiettivo proprio e come tale ingiusto con minaccia, commette estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
In questa luce, l'esorbitanza o mancata giustificazione dell'entità della richiesta di compenso al mandante sono meri elementi sintomatici della causa scoeleris che, incontestati nei ricorsi, confermano la correttezza di motivazione. Pertanto i motivi circa le estorsioni, di FI e di D'GO, sono tutti infondati.
È altresì infondato l'ultimo circa (a pena: altro è la continuazione che implica, in ragione dell'ideazione unitaria di più reati, ove riconosciuta, il beneficio del cumulo giuridico, altro la reiterazione per se stessa, cioè come fatto storico, delle condotte criminose, che è un indice di capacità criminale, da adottarsi per la determinazione della stessa pena base, in caso di continuazione. Non vì è dunque la sostenuta contraddizione in punto di pena.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di AL, e rigetta quelli di D'GO e FI: condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spose del procedimento ed AL, inoltre, alla somma di Euro 500 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002