Sentenza 21 dicembre 2004
Massime • 1
La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri. (Ribadendo il principio la Corte ha escluso nella fattispecie la sussistenza dell'attenuante attesa la quantità dello stupefacente - oltre 570 grammi di cocaina -, il grado di purezza e la possibilità di ricavarne ben 3852 dosi singole medie).
Commentari • 3
- 1. Il fatto di lieve entità per gli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 13 ottobre 2023
- 2. Lieve entità in Giurisprudenza degli Anni DuemilaAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 21 febbraio 2020
- 3. Sull'uso di stupefacenti da parte dei RastaAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2004, n. 10211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10211 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 21/12/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1849
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 029338/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
1) D'QU MI N. IL 26/02/1971;
avverso SENTENZA del 22/04/2004 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vittorio MELONI che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al riconoscimento dell'attenuante speciale del 5^ comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90;
udito il difensore avv. MERLUZZI Fabrizio, in sostituzione dell'avv. GARATTI Luciano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 22.4.2004 del Tribunale di Roma con la quale, a seguito di rito abbreviato, D'QU IA era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81, 61 n. 2 c.p. e 73 D.P.R. 309/90, e, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuta l'ipotesi di cui al 5^ comma, condannato alla pena di anni uno di reclusione ed E. 1.400,00 di multa, oltre statuizioni accessorie.
Il Tribunale aveva concesso l'attenuante speciale del fatto di lieve entità, ritenendo che non era risultato essere in atto un'attività effettiva di spaccio, ne' legami del condannato con organizzazioni criminali. Inoltre, anche l'assenza del reperimento di sostanze da taglio o di somme di danaro provento dell'illecita attività e la circostanza che il D'QU non era noto alle forze di polizia come persona abitualmente dedita allo spaccio facevano ritenere non razionale e proporzionale alla reale offensività del fatto la pena minima di anni otto di reclusione ed E. 25.822,00 di multa. Il P.G. ricorrente ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, sostenendo che il giudice di merito non ha tenuto conto di tutti gli elementi indicati dal 5^ comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90, e che uno solo di essi vale ad escludere la possibilità di ritenere il fatto di lieve entità, come ritenuto anche nella sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 17 del 21.9.2000. Il P.G. ha individuato nel dato ponderale il parametro impeditivo, stante il grado di purezza della cocaina sequestrata, dalla quale erano ricavabili 3852 dosi medie, circostanza che inficiava anche il giudizio di occasionalità dell'attività di spaccio e di minore offensività per la collettività, effettuato dal Tribunale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'impugnazione del P.G. territoriale non va qualificata come ricorso per saltum in Cassazione, ma come unico mezzo di gravame previsto dall'art. 443, 2^ comma, c.p.p., essendo inibito l'appello del P.M. avverso le sentenze di condanna pronunciate a seguito di rito abbreviato, a nulla rilevando che, in materia di stupefacenti, sia stato ravvisata l'attenuante del fatto di lieve entità (Cass. 22.4.1997, Saraglia;
Cass. 28.4.1992, Zappici).
Il ricorso è, poi, fondato e va accolto. Il 5^ comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90 prevede una notevole diminuzione delle pene per le violazioni sulla legge degli stupefacenti di cui al 1^ e al 4^ comma della stessa norma "quando per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità".
La giurisprudenza di legittimità è in misura pressocché costante orientata nel ritenere che "la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficiente ad escludere l'attenuante in questione il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta)" (Cass. sezioni unite 2L6.2000 n. 17).
Nella specie, non appare correttamente applicato il 5^ comma dell'art. 73 in quanto il dato ponderale non si può ritenere di lieve entità, valutata la quantità complessiva della cocaina (gr. 570,70), il suo grado di purezza, e cioè 67,5 % (pag. 2 sentenza impugnata), e la possibilità di ricavarne ben 3852 singole dosi medie giornaliere.
Un principio mitigatore è stato espresso da questa Corte con la non condivisibile sentenza n. 21962 del 2.4.2003, secondo la quale il dato ponderale, per assumere valore preclusivo, deve essere "rilevante", là dove il riconoscimento del fatto di lieve entità è giustificato non tanto dalla preponderanza notevole di un elemento, quanto dall'esiguità e dalla minima offensività del fatto. Ma, anche a volere applicare il principio appena esposto, è manifestamente illogica la motivazione della sentenza nella parte in cui, a pag. 3, si è ritenuto "trattarsi di un'ipotesi lieve di detenzione a fine di spaccio". Il rilevante numero di dosi ricavabile dallo stupefacente caduto in sequestro fa ritenere - al contrario di quanto esposto dal giudice di merito - un'attività di spaccio di dimensioni significative ed il sicuro collegamento con fornitori ben inseriti nel traffico di sostanze stupefacenti.
Pertanto, pur dandosi atto dell'impegno motivazionale del Tribunale monocratico, la sentenza impugnata va annullata, ai sensi dell'art. 623 lett. d) c.p.p., limitatamente al punto riguardante la sussistenza dell'attenuante di cui al 5^ comma del citato art. 73, ed il giudice di rinvio, nel decidere, dovrà osservare l'orientamento espresso dalle SS.UU. con la sentenza n. 17/2000, e soprariportato, valutando in particolare il dato ponderale e tenendo conto che se viene meno uno solo dei parametri indicati nella norma citata, l'attenuante speciale non è più concedibile.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della sussistenza della attenuante di cui all'art. 73, 5^ comma, D.P.R. 309/90, e rinvia al Tribunale di Roma, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005