Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2004, n. 10211
CASS
Sentenza 21 dicembre 2004

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La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri. (Ribadendo il principio la Corte ha escluso nella fattispecie la sussistenza dell'attenuante attesa la quantità dello stupefacente - oltre 570 grammi di cocaina -, il grado di purezza e la possibilità di ricavarne ben 3852 dosi singole medie).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2004, n. 10211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10211
Data del deposito : 21 dicembre 2004

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