Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15964 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
C.C. 6290p BA REGISTRAZIONE DSE G.P.R. 26/4/1986 TAB ALL. B- N. 5AFERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 5 964/ 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZNE TRIBUTARIA Composta dagli Ill Presidente R.G.N. 3787/99 Dott. Ugo FAVAL Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere 32476 Cron. Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE - Consigliere Ud. 20/03/03 Dott. Stefano SCHIRO' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62909 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LL EZ;
intimato avverso la sentenza n. 69/97 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 26/01/98; 834 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito, per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato GUIDA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Generale Dott. Vincenzo MARINELLI il rigetto del ricorso.
1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvo- catura Generale dello Stato, ricorre
contro
SC IO, rappresentato e difeso come in atti, per la cas- sazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale il giudice a quo ha riconosciuto al resistente il diritto al rimborso della ritenuta operata a titolo di IRPEF sulla somma percepita nel 1989 a titolo di inden- nità per ferie non godute, sul presupposto della natura risarcitoria della stessa. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce carenza di motivazione e violazione e falsa applicazione degli art. 46 e 48 DPR 917/1986. 2. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato è merita accoglimento. Come è noto, secondo giurisprudenza consolidata di questa Cor- te Suprema "l'indennità sostitutiva di ferie non godute 2 va assoggettata ad I. R. P.E.F. ai sensi degli artt. 46 e 48 del d. P. R. 22 dicembre 1986 n. 917 (e quindi a rite- nuta d'acconto), atteso che tale indennità, abbia i connotati di retribuzione aggiuntiva, rivolta a remune- rare la prestazione "usurante" svolta durante il perio- do feriale, ovvero di ristoro del pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisiche del dipendente, pre- senta la natura e la funzione di compenso, nell'accezione lata adottata dalle menzionate norme (tanto da comprendervi i rimborsi e le erogazioni libe- rali), in quanto mira a riequilibrare sotto il profilo economico gli effetti del lavoro reso e ricevuto nel suddetto periodo, ed inoltre deriva dal rapporto di la- voro, in quanto trae origine dalle posizioni soggettive con esso costituite" (ex plurimis, Sez. I Civ. 19 mag- gio 1999, n. 4834; conf. 4134/99, 7188/99, 7202/99, 10941/99, e, più risalente, 7868/94). Tale indirizzo giurisprudenziale va confermato in assenza di validi argomenti contrari. Pertanto, il ricorso deve essere accolto in appli- cazione del principio di diritto esposto, assorbito ogni altro motivo. Nel merito, conseguentemente, aj sensi dell'art. 384, 1° comma c.p.c., la domanda introduttiva del giu- dizio, intesa ad ottenere il rimborso delle ritenute 3 operate sulle indennità per ferie non godute, deve es- sere respinta. Stimasi equo compensare le spese dell'intero giudi- zio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ex art. 384, 1° comma, c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Com- pensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 20 marzo 2003. Il Consigliere, estensore Il Presidente SUPREMA (dr. Antonio Merone) Favara) (dr. ugo razg DEPOSITATE IN CANCELLERIA вишь CANCELLIERE O Ярать ошо 23.01.2003 A W/CANCELLIERE Oggi AM (3 4