Articolo 167 del Codice di procedura penale
Articolo 165Articolo 168
Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
Art. 167. Notificazioni ad altri soggetti (( 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1.
Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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