Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2007, n. 6847
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Sentenza 29 ottobre 2007

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Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso l'applicazione della misura di sicurezza, quale prevista dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto; il che, peraltro, non dà luogo alla configurabilità di una pericolosità sociale presunta "ex lege" (istituto espunto dall'ordinamento in forza dell'art. 31 della L. 10 ottobre 1986 n. 663), dovendosi invece ritenere l'operatività di una presunzione semplice (desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla connaturata persistenza nel tempo del vincolo malavitoso), la quale è pertanto superabile quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere la concreta sussistenza della pericolosità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2007, n. 6847
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6847
    Data del deposito : 29 ottobre 2007

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