Sentenza 29 ottobre 2007
Massime • 1
Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso l'applicazione della misura di sicurezza, quale prevista dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto; il che, peraltro, non dà luogo alla configurabilità di una pericolosità sociale presunta "ex lege" (istituto espunto dall'ordinamento in forza dell'art. 31 della L. 10 ottobre 1986 n. 663), dovendosi invece ritenere l'operatività di una presunzione semplice (desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla connaturata persistenza nel tempo del vincolo malavitoso), la quale è pertanto superabile quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere la concreta sussistenza della pericolosità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2007, n. 6847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6847 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/10/2007
Dott. BARDOVAGNI LO - Consigliere - SENTENZA
Dott. IO Umberto - Consigliere - N. 1307
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 010841/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
01) AT LO N. IL 17/08/1978;
02) AM RE N. IL 25/12/1962;
03) DE FR N. IL 24/03/1941;
04) EO AZ N. IL 20/09/1960;
05) DA TR N. IL 03/11/1944;
06) ON LO N. IL 14/06/1951;
07) AS SI N. IL 17/08/1962;
08) AG CH N. IL 18/01/1965;
09) CA TR N. IL 16/09/1946;
10) ZZ NO IO N. IL 04/09/1973;
11) AR NO N. IL 23/04/1967;
12) DI IO FA N. IL 09/09/1968;
13) DI FE OR N. IL 10/03/1925;
14) DI CO NO N. IL 10/09/1936;
15) DI OR GI N. IL 25/08/1965;
16) DI IA GI N. IL 19/03/1951;
17) AN EP N. IL 08/12/1927;
18) CI AT N. IL 08/08/1964;
19) FL ME N. IL 27/02/1965;
20) AL VI N. IL 10/10/1973;
21) OF TR LO N. IL 20/03/1969;
22) IO AT N. IL 16/08/1965;
23) GI FR N. IL 06/10/1969;
24) RE US RI CI N. IL 31/08/1956;
25) RE EP N. IL 06/04/1962;
26) TT FR N. IL 22/04/1980;
27) TT EP N. IL 18/08/1948;
28) LO AS SP N. IL 11/09/1942;
29) LO AS GI N. IL 25/08/1926;
30) LO AS EP N. IL 21/05/1960;
31) LO AS LO N. IL 02/02/1971;
32) BA FR N. IL 22/10/1949;
33) MA IO N. IL 01/12/1966;
34) IL MA N. IL 14/09/1963;
35) PI IO TA N. IL 24/07/1949;
36) AC NO N. IL 04/09/1955;
37) SC FA UI N. IL 13/01/1963;
38) TI OR N. IL 15/04/1957;
39) TI OR N. IL 06/12/1938;
40) CA GI N. IL 27/04/1955;
41) IT EL N. IL 06/05/1958;
avverso SENTENZA del 24/05/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI LO;
Sentito, all'udienza dell'undici ottobre 2007, il Procuratore Generale in persona del Dott. Eugenio SELVAGGI, il quale ha concluso per la rideterminazione della pena inflitta a TT IU mediante riduzione di un anno e 4 mesi;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SC BI UI limitatamente alla durata della misura di sicurezza;
il rigetto nel resto dei ricorsi dei predetti;
l'inammissibilità dei ricorsi di AT LO e DI IA VA;
il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
Uditi:
all'udienza dell'undici ottobre 2007, i difensori Avv. Cristoforo CI per DE ES;
MA FA per DI IO TE, OF IE LO e GI ES;
IO ZI per AG LE nonché, in sostituzione del titolare della difesa, per EO ZI;
RG INDELICATO per DI IA VA;
RG NA per AR TO, RE EP, TT ES e IU;
VA DI BE per SC BI UI;
TO EI per DA IE e LO AS AR;
VA IC per DA IE;
IO G. SA per RE EP, TT ES e IU;
IN UN per AT LO, AS SI, IT GE e SC BI UI nonché, in sostituzione dell'Avv. IN FRAGALÀ, per DI CO AN;
CA NO per AM AN;
all'udienza del 12.10.2007, gli Avv. Giovambattista MAZZUCA per LO AS VA e MA IO;
Roberto GENNA per AN IU, LO AS VA e IU;
CE DI per DI OR RO;
IE NO per PI IO TI;
CH per CA MO.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza in data 24.5.2006 della Corte d'Appello di Palermo, che ha in tutto o in parte confermato le condanne inflitte il 5.4.2004 dal G.U.P. della sede. Precisamente, AT LO e OF IE LO sono stati ritenuti responsabili di concorso in rapina aggravata, sequestro di persona, illegale detenzione e porto di arma comune da fuoco, in continuazione. Gli elementi a carico sono ravvisati nella denuncia della persona offesa e nell'esito di intercettazioni telefoniche. Agli imputati, gravati da modesti precedenti, erano concesse le attenuanti generiche, equivalenti attesa la gravita dei fatti e la rilevanza delle circostanze di opposto segno;
pena base congrua è ritenuta per entrambi quella di anni quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il più grave reato di rapina, aumentata ad anni cinque ed Euro 900,00 per la continuazione e ridotta a tre anni e otto mesi ed Euro 600,00 per la diminuente del rito. Il ricorso nell'interesse dell'AT denuncia l'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova e delle norme incriminatici, con difetto motivazionale, contestando l'appartenenza del cellulare intercettato - che non poteva essere desunta dalle dichiarazioni del OF, le cui spiegazioni erano state ritenute inattendibili - e il significato attribuito a conversazioni frammentarie, in parte incomprensibili e di non univoca interpretazione. Una ulteriore censura investe il difetto di motivazione circa la quantificazione, in misura superiore al minimo edittale, della pena base. Il gravame nell'interesse del OF denuncia del pari la illogica interpretazione delle intercettazioni, con più analitici riferimenti, nonché la palese inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa;
segnala inoltre che il 29.1.2002 era intervenuta archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, e la riapertura disposta immediatamente dopo (1.2.2002) non poteva trovare giustificazione in una nuova informativa di P.G., che si limitava a ripetere elementi già esposti in altra precedente. AM AN, in precedenza definitivamente condannato per reato associativo (sentenza di primo grado in data 24.6.1999), è ritenuto affiliato alla "famiglia" mafiosa di CI, capeggiata da IU TT, in forza di intercettazioni ambientali nell'abitazione di costui e sulla vettura di PP SA e del contributo collaborativo di quest'ultimo, risultanze considerate dimostrative del ristabilimento dei contatti con il sodalizio dopo la scarcerazione (aprile 2000). Adeguato è ritenuto il trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice, in considerazione del precedente specifico. Il ricorso del difensore, con un primo e complesso motivo, censura diffusamente la mancanza di puntuale esame delle deduzioni formulate con l'appello e l'illogico e travisante apprezzamento delle risultanze probatorie, costituite da conversazioni cui il ricorrente non ha partecipato, per la maggior parte intercorse fra soggetti di assai limitato spessore delinquenziale (il SA e DE FL), con riferimenti che ben possono risalire al periodo già coperto da giudicato o costituiscono mere congetture dei colloquianti. Viene denunciato anche vizio di motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, la misura della pena, l'applicazione e durata della disposta misura di sicurezza della libertà vigilata, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
DE ES è ritenuto responsabile di partecipazione alla "famiglia" mafiosa di Villagrazia. Già condannato per lo stesso reato in relazione a precedente periodo, la persistenza dell'inserimento associativo è desunta da una conversazione intercettata e da uno dei "pizzini" sequestrati in occasione dell'arresto di TO FF.
Il gravame nell'interesse dell'DE denuncia inosservanza delle regole di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio della motivazione. In sostanza, la responsabilità sarebbe stata affermata sulla base della "affectio societatis" senza individuare alcun concreto apporto successivo alla precedente condanna - alla vita del sodalizio ne' considerare l'inconsistenza, già assodata in sede cautelare, della vicenda relativa alla reggenza del mandamento della Guadagna e la mancanza di indicazioni specifiche circa la partecipazione associativa da parte del FF A..
EO ZI venne ritenuto responsabile di acquisto da SA e FL, detenzione e trasporto di 500 gr. di eroina in base ad una conversazione intercetta sull'autovettura dei fornitori ed alle dichiarazioni del SA. Ricorre, secondo i giudici di merito, la contestata aggravante del concorso di tre o più persone (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6) perché nelle varie fasi della condotta criminosa sono intervenuti VA LO AS, oltre a SA e FL, che per suo conto agivano, come emerso dall'intercettazione. Vengono escluse le attenuanti generiche in ragione del precedente specifico. Il ricorso nell'interesse dell'EO denuncia inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e vizio della motivazione. L'identificazione del ricorrente da parte del SA proviene da persona, come riconosciuto dalla sentenza impugnata, di dubbia attendibilità che, pur affermando una risalente conoscenza, ne ignora il cognome. Erroneo ed illogico è anche il riconoscimento dell'aggravante del concorso con tre persone - trattandosi di acquisto compiuto in proprio da unico soggetto, al quale non può farsi carico dell'esistenza di un mandante dei propri fornitori e il diniego delle attenuanti generiche, cui non è di per sè ostativa la sussistenza di precedenti.
DA IE è ritenuto inserito, in qualità di reggente, nella "famiglia" mafiosa di Pagliarelli-Mezzomonreale. Già condannato per analogo reato, la condotta partecipativa tra la fine della precedente carcerazione (febbraio 2000) e l'inizio di un nuovo periodo detentivo (28.3.2003) è ricavata da conversazioni captate nella casa del TT. La richiesta di attenuanti generiche e contenimento della pena non viene accolta per il precedente specifico e il ruolo di rilevo rivestito nell'associazione. Il ricorso nell'interesse del DA denuncia l'erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. e art. 649 c.p.p.; un contributo all'operatività del sodalizio non poteva essere ricavato da estorsioni non avvenute, ne' erano conducenti generiche affermazioni di terzi circa il controllo di attività edilizie. Le notizie contenute in una informativa di polizia menzionata in sentenza si riferivano a fatti anteriori al febbraio 2000, sicché doveva valutarsi se la contestazione non investisse una condotta coperta dal giudicato. Illogico era anche il diniego delle attenuanti generiche, che finiva per porre a carico del soggetto - non autore di comportamenti in sè rilevanti - il giudizio di pericolosità inerente all'associazione.
ON EL è ritenuto responsabile di favoreggiamento personale. La S.p.a. FR AR aveva subito un furto di merci per un valore di circa L. 500.000.000 e, come risulta dalle conversazioni intercettate nell'abitazione del TT, questi venne prontamente informato dell'accaduto dal sodale SC UI BI;
i due convennero, per interessamento di certo EL CI, mai identificato, di rintracciare la refurtiva e restituirla, dietro compensi per l'organizzazione e per gli autori della sottrazione, da loro già individuati. Di fatto - come emerge da ulteriori captazioni - l'impresa rinunciò a recuperare i beni, sebbene solo parzialmente assicurati, ma si obbligò a versare ugualmente un compenso per l'interessamento (e, verosimilmente, per stornare, dopo molte analoghe disavventure, ulteriori attività illecite). I giudici di primo grado non avevano ritenuto raggiunta la prova dell'effettivo pagamento, onde avevano qualificato il fatto come tentativo di estorsione. Sentito dalla polizia giudiziaria, l'imputato aveva negato qualsiasi richiesta estorsiva. Con il ricorso presentato nel suo interesse viene denunciato vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito si erano basati su notizie provenienti, in ultima analisi, da una fonte non identificata (il EL CI di cui si è detto) e, pur non essendo accertato alcun versamento, avevano ritenuto EL ON al corrente dei fatti, sebbene non investito della rappresentanza legale della società.
AS SI è ritenuto inserito nella "famiglia" mafiosa di CI in base alle intercettazioni sulla vettura del SA e nell'abitazione del TT. Non vengono concesse le attenuanti generiche perché, pur trattandosi di incensurato, il contributo offerto all'associazione investiva il settore cruciale della raccolta dei proventi illeciti. Con il ricorso viene denunciata l'erronea ed illogica applicazione dell'art. 416 bis c.p.. Sia il SA, sia il TT mostrano di non conoscere il AS, sicché un suo inserimento nel nucleo associativo doveva essere escluso, tanto più che viene menzionato soltanto in poche e isolate conversazioni, di dubbio significato, nell'arco di un prolungato controllo. Nè - come evidenziato con ulteriore motivo - era stato correttamente valutato il significato delle dichiarazioni del SA, che escludono la conoscenza, da parte del collaboratore, di qualsiasi coinvolgimento del ricorrente in ambito associativo. Ulteriore doglianza riguarda il diniego delle attenuanti generiche, che ben potevano essere concesse in considerazione dell'incensuratezza, della spontanea ed immediata costituzione dopo l'emissione di provvedimento coercitivo, del legame familiare con lo SC, del carattere marginale ed occasionale dei fatti che i giudici di merito hanno ritenuto accertati.
AG LE è ritenuto responsabile di favoreggiamento personale, avendo negato nelle sommarie informazioni rese alla P.G. di avere subito richieste estorsive, sebbene nelle conversazioni intercettate risulti il versamento di somme all'organizzazione criminale. Con il ricorso viene denunciata illogica motivazione, poiché risulta contitolare dell'azienda il padre TO, che ben poteva essere il soggetto avvicinato dai malavitosi e non avere rivelato le loro pretese al congiunto - del resto non riconosciuto dal SA, che si occupava della riscossione - per tutelarne la sicurezza e la serenità.
CA IE è ritenuto componente della "famiglia" mafiosa di Belmonte Mezzagno sulla base delle dichiarazioni del collaboratore TO FF, riscontrate da conversazioni intercettate nella casa del TT. La pena irrogata in primo grado (quattro anni di reclusione) è ritenuta congrua, al pari del diniego delle attenuanti generiche, in ragione della gravita del fatto, della durata della permanenza e in assenza di elementi favorevolmente valutabili. Con il ricorso nell'interesse del CA IE viene anzitutto dedotta l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per difetto di motivazione dei provvedimenti autorizzativi, in particolare del decreto di proroga in data 22.11.1999. Con altro motivo viene denunciato l'omesso esame delle censure avanzate con l'appello circa l'attendibilità delle dichiarazioni del FF A., pur in presenza di gravi ed evidenti incertezze e genericità. Analoga doglianza investe il significato attribuito dalla Corte territoriale alle conversazioni intercettate, con omesso esame di altre puntualmente menzionate dalla difesa a sostegno di una diversa interpretazione. Infine, viene denunciata contraddittoria motivazione circa la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, anche in relazione alla posizione non certo di primo piano attribuita al CA IE.
ZZ TO NO è ritenuto partecipe a "cosa nostra" in base alle intercettazioni ambientali presso l'abitazione del TT. La partecipazione associativa riguarda un gruppo criminale armato, onde ricorre la relativa aggravante, rientrando la dotazione di armi di "cosa nostra" e delle sue articolazioni nell'ambito della comune esperienza storica e giudiziaria, che non può essere ignorata senza colpa. La misura di sicurezza della libertà vigilata consegue alla condanna a norma dell'art. 417 c.p., non richiedendo ulteriori indagini sulla pericolosità sociale del soggetto, che in relazione al titolo del reato è da presumere analogamente a quanto previsto dall'art. 275 c.p.p., comma 3. Con il gravame nell'interesse del ZZ TO viene anzitutto prospettata, sotto plurimi profili, l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite presso l'abitazione del TT. Con altro subordinato motivo viene denunciata l'illogica interpretazione delle conversazioni intercettate, di non piena comprensibilità ne' univoco significato, che muoveva dal preconcetto dell'appartenenza alla mafia degli interlocutori e non considerava, quanto al ZZ A., l'alternativa ipotesi, pure prospettata, di vanterie dovute al condizionamento ambientale. Viene altresì censurato il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, ravvisabile, secondo il ricorrente, solo quando sia armato il singolo gruppo di appartenenza dell'imputato e questi abbia la disponibilità delle armi. Un'ultima doglianza riguarda l'applicazione della misura di sicurezza senza previo accertamento dell'attuale pericolosità. AR TO è ritenuto partecipe a "cosa nostra" sulla base di una conversazione intercettata con il TT, nella quale non solo riferisce di avere coperto la latitanza di Di RE ES, ma offre la disponibilità di ambienti appartati ove svolgere incontri fra i vertici dell'organizzazione mafiosa. Con il ricorso nell'interesse del detto imputato viene censurato l'erroneo ed illogico riconoscimento del vincolo associativo, mentre l'aiuto prestato al latitante Di RE F. trova spiegazione in un assodato rapporto di lontana parentela;
l'interessamento per procurare un locale al TT va del pari posto in relazione ad antichi vincoli di amicizia e solidarietà fra il capo mafioso e il padre del AR, ne' d'altra parte la disponibilità da questi manifestata si era poi tradotta in un effettivo contributo all'organizzazione.
DI OR RO è ritenuto partecipe a "cosa nostra" e responsabile di detenzione, trasporto e cessione a terzi di 2 kg. di sostanza stupefacente "tipo cocaina", nonché di incendio dell'abitazione di CI EN e tre autovetture. Le conversazioni intercettate, ad avviso della Corte territoriale, sono di univoco significato e dimostrano la sistematica partecipazione al traffico di stupefacente;
in particolare, il 4.11.2000, il DI OR aveva informato il SA - recatosi per un acquisto di droga a Milano - di avere trovato "quattro balle di stoffa" e lo invitava a rientrare (l'arrivo all'aeroporto di Palermo venne osservato dalla P.G.). Conversazioni di poco successive chiariscono che con l'espressione "stoffa" era indicata sostanza stupefacente e che un mezzo chilo era stato poi affidato per lo smercio a SA e FL. Tali risultanze sono confermate dalle dichiarazioni collaborative del SA, che attribuisce a DI OR la veste di "depositario" della droga per conto di VA LO AS. Quanto all'incendio, la sua preparazione ed esecuzione erano state seguite dalla P.G. sia tramite le conversazioni intercettate, sia mediante diretta osservazione;
che si sia trattato di un evento disastroso, tale da mettere in serio pericolo le persone presenti all'interno dell'edificio, e quindi da qualificare ex art. 423 c.p. e art. 425 c.p., n. 2, è ritenuto comprovato dalle foto in atti. L'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 è riconosciuta sul rilievo che - secondo le dichiarazioni del SA - gli esecutori agirono, su mandato di VA LO AS, perché le persone prese di mira erano sospettate di furti non autorizzati dall'organizzazione criminale. L'ambito di operatività del DI OR è dunque compreso e integrato in quello dell'associazione mafiosa;
di qui la condanna anche per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., con l'aggravante al comma 4, attesa la notoria disponibilità di armi da parte del sodalizio. L'imputato ha proposto personalmente ricorso, sviluppato con pertinenti motivi nuovi dal difensore. Denuncia l'erroneo ed illogico apprezzamento delle risultanze probatorie quanto al reato in tema di stupefacente, poiché gli indizi emergenti dalle conversazioni intercettate investono genericamente il coinvolgimento nel traffico di droga, ma nessun elemento offrono in ordine allo specifico episodio contestato e non tengono conto delle dichiarazioni del SA - da esaminare nella loro veste originale e non in una trascrizione e traduzione dal dialetto spesso infedele - da cui risulta che il collaboratore nulla sa dell'effettivo reperimento della sostanza, che non ha neppure visto e di cui ignora la natura;
a quest'ultimo proposito viene evidenziato che, secondo il collaboratore, il DI OR trattava per la "maggior parte eroina, cocaina poco", circostanza non coerente con lo specifico addebito, che si riferisce ad una rilevante quantità di quest'ultimo stupefacente. La veste di semplice depositario della droga esclude comunque l'attribuzione del ruolo di procacciatore, nel quale si sarebbe sostanziato il contributo del ricorrente al sodalizio criminale. Analoghe doglianze investono l'imputazione di incendio, essendo l'episodio, e il relativo movente, ricostruiti sulla base di una non verificata chiamata in correità del SA, senza neppure considerare se l'azione fosse sorretta da semplice dolo di danneggiamento. Altre censure investono le aggravanti di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e - per il reato associativo - all'art. 416 bis c.p., comma 4. DI IO TE è ritenuto partecipe a "cosa nostra" e concorrente in estorsioni ai danni di un esercizio di ristorante e della s.r.l. CELF. La prova è ricavata dalle intercettazioni ambientali del 28.11.1999 e del 15.3.2001 nell'abitazione del TT. Dalla protratta attività estorsiva, rilevante per i fini del sodalizio, viene arguito anche l'inserimento associativo. La pena irrogata in primo grado (ritenuta la continuazione, sei anni e dieci mesi di reclusione, Euro 300,00 di multa) è considerata adeguata alla gravita dei fatti ed alla protrazione nel tempo dell'attività criminosa. Il ricorso nell'interesse del DI IO denuncia, con un motivo logicamente preliminare, l'inutilizzabilità sotto molteplici profili delle intercettazioni presso l'abitazione del TT. Le altre doglianze riguardano la corretta e logica interpretazione delle conversazioni utilizzate dalla Corte territoriale. Nella prima il TT fa riferimenti personali certamente non univoci;
la seconda non può riferirsi alle stesse persone, perché il capo mafioso mostra di non conoscerle e chiede chiarimenti al suo interlocutore. In ogni caso, quest'ultima conversazione, assai frammentaria, contiene vaghe ed ipotetiche congetture circa eventuali pagamenti della CELF, che non confluiscono nella cassa comune del sodalizio. In tale situazione non era possibile liquidare come reticenti le dichiarazioni degli imprenditori interessati, che avevano escluso richieste estorsive (il titolare della CELF è oltretutto membro attivo di un'associazione antiracket). Tutti gli addebiti mossi al ricorrente sono pertanto inconsistenti. Un ultimo motivo di doglianza riguarda il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, giustificati con la durata dell'attività estorsiva che non è desumibile dalle isolate e scarne risultanze delle captazioni.
DI FE LO, detto "zio LO", già condannato per reato di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza irrevocabile il 13.3.1998, è ritenuto partecipe, con funzioni direttive, a "cosa nostra" e responsabile di estorsione aggravata ai danni di IA AL. La Corte territoriale rileva che la posizione apicale nell'ambito del "mandamento" di CI - quale soggetto preposto alla "famiglia" di CE e, durante una precedente detenzione del TT, sovraordinato ad ogni altro - è attestata sia dal contributo collaborativo del SA, sia dai discorsi tra questi e il FL, sia dalle conversazioni in cui viene discusso l'atteggiamento da tenere verso un "pentito", sia dalla diretta osservazione da parte delle forze di polizia di incontri tra mafiosi, nel corso dei quali il DI FE si apparta per parlare riservatamente con il capo mandamento e con LO AS VA. Quanto all'altra imputazione, la prova è ricavata da conversazione intercettata il 16.5.2001. Ritenuta la continuazione con il segmento di condotta associativa già coperto da giudicato e più grave il delitto di estorsione, è considerata congrua la pena complessivamente determinata in primo grado, escludendo le attenuanti generiche per la gravita dei fatti e il ruolo rivestito. La misura di sicurezza della libertà vigilata consegue alla condanna ex art. 417 c.p.. Ricorre personalmente per cassazione il DI FE, sollevando questione di patologica inutilizzabilita delle intercettazioni telefoniche sotto vari profili. Con altro motivo viene denunciata la violazione dell'art. 192 c.p.p., con difetto di motivazione, poiché non era stato espresso alcun giudizio di attendibilità circa le generiche accuse del SA. Quanto all'estorsione, l'unica conversazione che ne aveva fatto menzione era ambigua e non sorretta da altri elementi di conferma. Ulteriori censure sono rivolte alla ritenuta veste direttiva in ambito associativo ed all'aggravante dell'associazione armata, all'immotivata quantificazione della pena con esclusione delle attenuanti generiche, all'applicazione e durata minima della misura di sicurezza senza previo accertamento della pericolosità sociale.
DI CO AN è ritenuto partecipe a "cosa nostra" in base agli esiti delle intercettazioni e dei servizi di osservazione. La pena irrogata in primo grado (tre anni e due mesi di reclusione, all'esito della riduzione per il rito) è ritenuta proporzionata all'importanza del contributo fornito e del resto prossima al minimo edittale, quindi non suscettibile di contenimento per attenuanti generiche. Con il ricorso nell'interesse del DI CO viene denunciata erronea valutazione delle prove e qualificazione del fatto, con incongrua motivazione. In sostanza, il ricorrente si sarebbe limitato a fare occasionalmente da autista ad un parente verso il quale nutriva sentimenti di riconoscenza nel breve periodo in cui questi, privato della patente, non aveva la disponibilità di un idoneo ciclomotore. Del tutto congetturale era l'identificazione di certo "Tanino", menzionato dal TT nelle conversazioni intercettate, per il DI CO, trattandosi di soprannome assai diffuso. Nè l'imputato aveva presenziato, o comunque attivamente interloquito, nelle conversazioni intercorse fra i capi mafiosi, sicché non era prospettabile la consapevolezza di un apporto al gruppo criminale ma, semmai, soltanto un favoreggiamento a vantaggio del TT. In ragione del corretto atteggiamento processuale e dell'età avanzata potevano essere concesse le attenuanti generiche, mentre le deduzioni difensive al proposito non erano state considerate.
Analoga è la posizione di VA DI IA, condannato alla stessa pena per il reato associativo. Con il ricorso nel suo interesse viene denunciato difetto di motivazione circa l'individuazione del programma associativo, il contributo offerto in concreto alla sua realizzazione e gli indici di stabile inserimento. Con altro motivo viene censurata la qualificazione del fatto che, risolvendosi in un rapporto con il solo TT, andava correttamente ricondotto alla previsione dell'art. 418 c.p.. AN IU è ritenuto partecipe alla "famiglia" mafiosa di CI;
già definitivamente condannato per reato associativo (la sentenza di primo grado risale al 13.7.1996) il persistente inserimento nell'organizzazione è desunto dalle dichiarazioni del SA e del teste ES LO nonché dalla conversazione intercettata durante la quale SC e TT discutono la proposta del DI FE di assegnargli un ruolo direttivo. Con il ricorso nell'interesse del AN IU viene denunciata l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., con motivazione illogica e travisante. È posta in discussione l'attendibilità del LO ES, le cui dichiarazioni, al pari di quelle del SA, non sono precise ne' conducenti e vengono erroneamente riferite;
il colloquio fra SC e TT è semmai indicativo della ritenuta incapacità del ricorrente (soggetto in età avanzata) di ricoprire incarichi nell'organizzazione. Anche la disponibilità di un affiliato a svolgere per lui - con rischio di incorrere in misure di prevenzione - funzioni di autista non può essere intesa come indice di inserimento nel sodalizio, che dispone di ben più sicuri sistemi per assicurare la "mobilità" degli adepti. In definitiva, quindi, l'affermazione di responsabilità deriva dalla precedente condanna e dalla mancanza di aperta dissociazione, senza il sostegno di alcun concreto e personale comportamento atto a dimostrare la persistenza in atto del vincolo malavitoso.
CI AL è ritenuto partecipe alla "famiglia" mafiosa di Villagrazia di Palermo in base alle dichiarazioni collaborative - ritenute attendibili - di TO FF, riscontrate dal contenuto di "pizzini" sequestratigli e da conversazioni intercettate. La posizione di rilievo nel contesto associativo è di ostacolo ad un contenimento della pena ed alla concessione delle attenuanti generiche. Con il ricorso nell'interesse del CI viene denunciata l'inutilizzabilità delle intercettazioni (presso l'abitazione del TT) per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi e dei provvedimenti esecutivi che disponevano l'impiego di impianti esterni alla Procura. Con altro motivo viene denunciata erronea applicazione di norme sostanziali e processuali e difetto di motivazione, non essendo stata verificata l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni collaborative, particolarmente quanto all'asserita custodia di armi, alla congetturale attribuzione del soprannome RE, alla mancata verifica con perizia grafica della provenienza di un "pizzino" che il FF A. assume scritto dal ricorrente, all'incertezza dell'identificazione di un soggetto menzionato nelle intercettazioni col solo cognome CI, cognato di DE (che non è affine in tal grado con l'imputato). Un'ultima doglianza riguarda l'erronea ed illogica quantificazione della pena ed il diniego delle attenuanti generiche, nonostante la mancata individuazione di uno specifico e rilevante ruolo associativo e l'incensuratezza del soggetto. FL DE è ritenuto responsabile di partecipazione a "cosa nostra", estorsioni aggravate, tentate e consumate, di cui ai capi F, H, O, V, A-1, C-1, D-1, H-1, I-1, L-1, A-2 e delitti in tema di stupefacenti ai capi C, M, R e Q-1. Gli elementi a carico emergono essenzialmente dalle intercettazioni sulla vettura del SA, insieme al quale operava in maniera sistematica nel settore strategico delle estorsioni;
a ciò va aggiunto il contributo collaborativo dello stesso SA e l'esito delle indagini volte ad identificare le vittime delle estorsioni, nonché un sequestro di eroina. I singoli episodi di maneggio della droga sono ritenuti autonomi e non riconducibili ad unico contesto (tra i fatti è comunque ravvisata la continuazione). Ricorre personalmente il FL, deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte con decreti n. 655/99, 1007/99 (in casa del TT), 1593/99, 1161/99, 1189/99 e 641/2000 per difetto di motivazione dei provvedimenti esecutivi circa le ragioni dell'impiego di impianti esterni alla Procura (inidoneità degli apparecchi interni ed eccezionale urgenza). Con altri motivi viene contestata la corretta valutazione delle prove in ordine ai singoli addebiti, che vengono a cadere per l'inutilizzabilità delle intercettazioni e l'inconsistenza degli ulteriori elementi indicati. AL VI è ritenuto partecipe alla "famiglia" mafiosa dell'Acquasanta e responsabile di detenzione e porto illeciti di pistola. Già definitivamente condannato per associazione mafiosa, il suo persistente inserimento nel sodalizio è ricavato da dichiarazioni collaborative di ES TO che gli attribuiscono la delega, da parte del padre EN, alla gestione delle estorsioni;
la notizia si riferisce ad epoca anteriore al 1996, ma la protrazione della condotta criminosa è desunta da intercettazioni nell'abitazione del TT. Da conversazione del 29.1.2001 emerge che ha regalato a SC una pistola. Con il ricorso nell'interesse del AL viene denunciata l'erronea ed illogica applicazione dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p. quanto al reato associativo, atteso che le notizie riferite dall'TO risalgono ad epoca remota e considerate l'incompletezza ed incomprensibilità delle intercettazioni e l'esistenza di più omonimi. Con altro motivo viene dedotto analogo vizio quanto all'imputazione concernente l'arma, atteso che la conversazione intercettata offriva un mero indizio, e non una prova piena. Ulteriori doglianze riguardano la ritenuta aggravante dell'associazione armata e il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso nell'interesse di IO AL - ritenuto responsabile di favoreggiamento personale - investe unicamente la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate sul rilievo dei precedenti e della gravita della condotta (avviso agli associati dell'intrapresa collaborazione di un congiunto). GI ES - già definitivamente condannato per reato associativo e detenuto dal 1995 - è ritenuto responsabile di partecipazione a "cosa nostra" e concorso con il DI IO nelle due estorsioni a questi addebitate, sulla base degli elementi già esposti a proposito del concorrente;
inoltre, gli è attribuita una ulteriore estorsione ai danni del bar "Messina", perché in una conversazione intercettata lo SC riferisce al TT che l'esercizio versava 800.000 L. mensili al GI, ma egli, in quanto reggente della "famiglia" di Corso dei Mille, l'aveva poi assegnata a LO DI FE. Poiché il destinatario delle somme estorte le percepisce tramite familiari, lo stato di detenzione non è di ostacolo al riconoscimento della responsabilità. Con il ricorso nell'interesse del GI viene denunciata inosservanza delle regole di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p. ed incongrua motivazione, attesa la frammentarietà ed incomprensibilità delle intercettazioni, l'applicazione del rigoroso regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario fin dall'inizio della detenzione, l'assenza di colloqui in carcere con il DI IO, l'incertezza dell'identificazione dei soggetti menzionati nelle conversazioni intercettate.
RE IU - già condannato per condotta associativa sino al 26.7.1996 - è ritenuto partecipe alla "famiglia" mafiosa di S. Maria di Gesù, in base alle dichiarazioni collaborative di FF TO, che lo descrive come soggetto di fiducia dei massimi vertici associativi, il quale aveva mantenuto con lui contatti per conto di UL AM, impedito per ragioni di salute. Il riscontro è principalmente ravvisato in una conversazione intercettata presso il TT, il quale risolve d'autorità una questione di denaro cui era interessato il RE. Con il ricorso nell'interesse di questi viene dedotta erronea applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p., con carenza di motivazione. Le dichiarazioni del FF A. - che contrastano, quanto all'epoca dell'inserimento associativo, con quelle dei collaboratori CA e CE - erano prive di effettivo riscontro e non fornivano alcun elemento dimostrativo di una persistenza della condotta associativa dopo la precedente condanna;
tale non poteva considerarsi la vicenda di un debito trattata tramite intermediari, e non già in prima persona. Come anticipato, TT IU è ritenuto capo del "mandamento" mafioso di CI. Già due volte definitivamente condannato per reato associativo, la condotta qui contestata parte dal 18.11.1996 e non sarebbe stata interrotta da periodi di detenzione (l'ultimo dal dicembre 1999 al dicembre 2000). È inoltre ritenuto responsabile di estorsioni consumate e tentate di cui ai capi D-3, D-4, E-4, G-4, U-4 ed A-5 (quest'ultima in danno di EL ON, di cui si è già detto), nonché di detenzione illegale di una pistola cal. 22 cedutagli da SC. Le accuse sono, ad avviso della Corte territoriale, comprovate dall'osservazione da parte della P.G. di incontri riservati con altri capi mafiosi, dalle conversazioni di univoco significato intercettate nella sua abitazione e sull'autovettura del SA, dalle dichiarazioni collaborative di questi e di TO FF. I reati sono ritenuti in continuazione con quelli già giudicati con sentenza 27.5.1998 della Corte d'Appello di Palermo, con individuazione del fatto più grave nell'estorsione pluriaggravata sub D-3; la pena complessiva è determinata in 30 anni di reclusione ed Euro 6.100 di multa;
vengono detratti 10 anni di reclusione già inflitti con la precedente sentenza di cui sopra e quindi, operata la diminuzione per il rito, la pena da irrogare in concreto risulta di 13 anni e 4 mesi di reclusione ed Euro 4.734,00 di multa.
La moglie di IU TT, RE EP, e il figlio ES sono ritenuti concorrenti esterni, perché da conversazione intercettate e videoregistrate dei colloqui intrattenuti durante il periodo (1999 - 2000) di detenzione del congiunto, gli avrebbero fornito notizie inerenti alle dinamiche associative e ricevuto istruzioni in ordine a richieste e messaggi da inoltrare agli affiliati, pur se egli prende cura di non esporli a rischi con palesi frequentazioni e dirette partecipazioni alle fasi decisionali.
Hanno proposto ricorsi per cassazione l'Avv. RG Monaco per IU TT e, separatamente, per RE EP e ES TT, e l'Avv. IO NT, per tutti con unico atto;
eccepiscono l'inutilizzabilità delle intercettazioni nell'abitazione di IU TT sotto vari profili, già evidenziati anche da altri ricorrenti. L'Avv. NT estende l'eccezione alle captazioni in carcere, eseguite a cura dei Carabinieri con apparecchiature di una ditta privata senza enunciazione di eccezionali motivi di urgenza. Entrambi i gravami nell'interesse di IU TT censurano diffusamente la valutazione delle risultanze probatorie da parte della Corte territoriale. L'Avv. Monaco denuncia carenza di motivazione circa la ritenuta adeguatezza della pena irrogata;
l'Avv. NT sostiene che, indicando come base di computo la pena per un reato in questa sede contestato, sarebbe stato violato il giudicato precedentemente intervenuto;
inoltre, posto che il giudice di primo grado aveva, in violazione dell'art. 78 c.p., fissato una pena complessiva di 32 anni di reclusione e che in appello l'imputato è stato assolto da due imputazioni, la riduzione operata (di due anni) doveva partire dal massimo legale insuperabile di 30 anni, e quindi la pena, al lordo dell'abbattimento per il rito, doveva essere di 28 anni.
I gravami nell'interesse di RE EP e TT ES censurano l'affermazione del concorso esterno, poiché le conversazioni intercettate non sono logicamente interpretabili come pertinenti ad interessi associativi, ne' risulta che come tali siano stati percepiti dai ricorrenti richieste e consigli del congiunto, il quale ha anzi esplicitamente, ripetutamente e con forza voluto escluderli da contatti pregiudizievoli;
in ogni caso, non è ravvisabile ne' individuato alcun concreto contributo alla vita ed all'operatività del sodalizio. Il ricorso dell'Avv. NT censura altresì la riconosciuta aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4. LO AS AR è ritenuto partecipe al "mandamento" mafioso di CI, in base alle conversazioni intercettate sull'autovettura del SA ed alle dichiarazioni collaborative di costui, riscontrate da controlli di polizia, che ne evidenziano l'attivo interessamento al settore delle estorsioni gestite dal sodalizio. La non piena coincidenza tra le dichiarazioni del SA e quelle di LE GL (peraltro inutilizzabili) circa la "famiglia" di inserimento (per il primo CE, per l'altro CI) è ritenuta irrilevante, trattandosi di zone contigue e comprese nel medesimo "mandamento". Con il ricorso nell'interesse di LO AS AR viene denunciata l'inattendibilità e la mancanza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del SA, essendo le contrastanti affermazioni del GL pienamente utilizzabili a favore dell'imputato. LO AS VA - già definitivamente condannato per reato associativo - è ritenuto responsabile di partecipazione, con funzioni direttive, a "cosa nostra", otto estorsioni consumate o tentate e due reati in materia di stupefacenti, nonché mandante dell'incendio di cui si è detto a proposito del DI OR;
le prove a carico vengono ricavate dalle intercettazioni sulla vettura del SA e dal contributo collaborativo da questi fornito, oltreché dalla diretta osservazione di un incontro con personaggi al vertice della locale articolazione mafiosa. Nel suo interesse hanno presentato ricorsi gli Avv. Roberto Genna e Titta Mazzuca. Il primo censura il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti qui in esame e il precedente giudicato per reato associativo, nonché il giudizio di responsabilità sulla base di conversazioni cui il ricorrente è estraneo e viene congetturalmente identificato per il soggetto dagli interlocutori chiamato "zio VA". Con il ricorso dell'Avv. Mazzuca viene censurato il diniego delle attenuanti generiche a persona di avanzata età (nata nel 1926) ed in gravi condizioni di salute, valutabili ex art. 133 C.P. sotto il profilo della riduzione della capacità a delinquere, cui viene contrapposta la gravità della condotta pur in assenza di specifiche argomentazioni circa il ruolo direttivo attribuito. È inoltre denunciata mancanza di motivazione circa l'entità (11 anni e due mesi di reclusione) dell'aumento sulla pena base operato, nell'ambito della riconosciuta continuazione, per i reati di estorsione, realizzati in breve arco di tempo con identiche modalità. LO AS IU, figlio del precedente ricorrente, è ritenuto partecipe alla "famiglia" mafiosa di CI in base alle conversazioni intercettate sull'autovettura del SA - da cui risulta la conoscenza delle dinamiche associative - ed alla constatata partecipazione ad incontri con altri associati. Con il ricorso presentato nel suo interesse viene denunciata carenza della motivazione, essendogli la veste di associato attribuita principalmente in conseguenza dei rapporti familiari;
le intercettazioni dimostrano, semmai, una palese insofferenza nei confronti del SA.
LO AS LO è ritenuto responsabile di detenzione e trasporto di un kg. di cocaina, parte della partita procurata dal DI OR. La prova è ricavata da una intercettazione sulla vettura del SA e dal contributo collaborativo di costui. La Corte territoriale rileva che si tratta di episodio diverso - anzitutto sotto il profilo quantitativo - da altro per cui l'imputato è già stato arrestato e condannato (detenzione di gr. 20 di eroina). Con il ricorso personale viene denunciata carenza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., risultando soltanto il possesso di una busta di eroina e non emergendo alcun elemento certo e preciso dalle dichiarazioni del SA.
BA ES è ritenuto partecipe alla "famiglia" mafiosa di CI. Lo svolgimento di funzioni fiduciarie (autista ed accompagnatore di personaggi di vertice in occasione di convegni;
addetto alla riscossione delle estorsioni) è considerato comprovato da intercettazioni nella casa del TT e diretta osservazione da parte della P.G.. Con gravame personale l'imputato deduce l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche per motivi - già esposti comuni ad altri ricorrenti, l'erronea valutazione del materiale probatorio ed applicazione della norma incriminatrice, non risultando alcun sintomo di formale affiliazione nè di fattivo contributo all'associazione criminale ed essendo il nome "ES", più volte menzionato nelle conversazioni intercettate, assai comune ed a lui attribuito solo in relazione ad alcune irrilevanti circostanze, come l'apertura di una pizzeria. Mancante la motivazione in ordine alla richiesta di attenuanti generiche.
MA IO è ritenuto responsabile del reato associativo, di estorsione alla s.r.l. "Idea 80", di due episodi di traffico di droga, di detenzione, porto e ricettazione di una pistola clandestina, che farebbe parte dell'arsenale della cosca. Le accuse vengono considerate provate in base a conversazioni intercettate sulla vettura del SA, al contributo collaborativo da questi fornito ed alle indagini correlate. Hanno proposto separatamente ricorsi i difensori, Avv. Titta Mazzuca e Roberto Genna. Il primo censura l'affermazione della partecipazione associativa pur in assenza di uno stabile inserimento, essendo semmai apprezzabili a diverso titolo le condotte individuate, l'illogica motivazione in ordine al più grave addebito di traffico di due kg. di cocaina, l'illogica quantificazione della pena, poiché per tale reato - più grave nell'ambito della ritenuta continuazione - è stata indicata come congrua e prossima al minimo edittale quella di 11 anni di reclusione ed Euro 48.000 di multa, sebbene la L. 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, abbia ridotto tale minimo a sei anni ed Euro 26.000, l'eccessiva entità dell'aumento per continuazione e il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso dell'Avv. Genna deduce erronea ed illogica applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p., anche in ordine all'aggravante D.L. 13 maggio 1991, n. 152, ex art.7, ritenuta per l'estorsione.
IL MA, già condannato per concorso esterno, è ritenuto partecipe alla "famiglia" mafiosa di CI in base a dichiarazioni e riconoscimento fotografico da parte di SA PP ed alle risultanze di conversazioni intercettate sull'autovettura del collaboratore e nell'abitazione del TT. Con il ricorso del difensore viene censurata la motivazione, per mancata verifica dell'attendibilità dell'accusa e incongruo riferimento al ricorrente di conversazioni concernenti un non meglio individuato MA. Altre censure riguardano l'aggravante dell'associazione armata, la mancata concessione delle attenuanti generiche, l'eccessivo aumento per la continuazione ritenuta con il fatto precedentemente giudicato, la mancanza di motivazione circa la condanna al risarcimento liquidato in favore dell'associazione "SOS Impresa", costituita parte civile. PI IO TI è ritenuto reggente della "famiglia" mafiosa di NI principalmente in base a conversazioni intercettate - fra le quali quella in cui rassicura il TT circa la possibilità di inserire persone influenti che aveva "nelle mani" nel consiglio dell'area di sviluppo industriale comprendente il Comune di NI ed altri contermini - e alla rilevata consegna di un congegno per la ricerca di microspie da parte dello stesso TT. Con il ricorso nell'interesse del PI viene eccepita l'inutilizzabilità di tutti gli elementi di prova in quanto una precedente indagine per lo stesso reato era stata archiviata il 4.9.1991 ed era stata riaperta solo il 12.7.2002, dopo che i detti elementi erano stati raccolti. Con altri motivi viene censurato il discorso giustificativo della decisione per mancata individuazione di un consapevole contributo all'operatività dell'associazione, e tanto meno di uno specifico ruolo direttivo.
AC TO - già condannato per lo stesso reato - è ritenuto tuttora partecipe all'associazione mafiosa sulla base di conversazioni intercettate, dalle quali emerge una continuità di rapporti anche ad elevato livello, con possibilità di influenzare le decisioni dei capi e richiedere favori. Con il gravame presentato nel suo interesse viene dedotta la inutilizzabilità delle intercettazioni, per ragioni sostanzialmente comuni agli altri ricorsi che hanno sollevato la stessa questione. Con altro motivo viene censurata la correttezza del discorso giustificativo della decisione, consistente in affermazioni apodittiche che non individuano un contributo alla realizzazione delle finalità associative. Ulteriori doglianze riguardano la mancata concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. SC BI UI è ritenuto partecipe, con funzioni direttive, a "cosa nostra" e responsabile di illegale detenzione e cessione di una pistola cal. 22 e delle estorsioni, consumate o tentate, ai capi D-3, D-4, E-4, G-4, U-4 ed A-5 principalmente in forza delle molteplici risultanze delle intercettazioni, cui si è già fatto in parte riferimento trattando altre posizioni. Con il ricorso nel suo interesse viene dedotta l'inutilizzabilità delle captazioni sotto plurimi profili, già prospettati da altri ricorrenti, ed inoltre in conseguenza del tardivo deposito dei decreti, dei verbali e delle registrazioni, avvenuto dopo l'avviso di conclusione delle indagini e senza concedere venti giorni prima della richiesta di rinvio a giudizio in violazione dell'art. 415 bis c.p.p., il che comporterebbe altresì la nullità dell'atto e di tutti quelli successivi. Altre doglianze investono la corretta e logica valutazione del materiale probatorio. Quanto all'imputazione sub G-4 vi sarebbe altresì immutazione del fatto, qualificato in motivazione come estorsione consumata sebbene in primo grado fosse stato ritenuto il tentativo. Analoga doglianza investe anche l'imputazione concernente la pistola cal. 22, posto che ad essa viene riferita una espressione indicante un fucile. Viene ancora censurata l'affermazione del ruolo direttivo nell'associazione, pur in assenza di autonomia decisionale. Ulteriori rilievi investono la ritenuta circostanza dell'associazione armata, la compatibilità delle aggravanti contestate per le estorsioni ai sensi dell'art. 628 c.p., n. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 il diniego delle attenuanti generiche, la misura della pena principale e di quelle accessorie, l'applicazione e durata minima della libertà vigilata, la legittimazione della parte civile e le relative statuizioni, compresa la solidarietà fra i condannati e l'omessa considerazione della parziale soccombenza a seguito dell'assoluzione da alcuni addebiti.
TI GO - già definitivamente condannato per partecipazione associativa - è ritenuto tuttora inserito nel sodalizio criminale sulla base di conversazioni intercettate con il TT, e fra questi ed altri affiliati, interpretate come significative di familiarità di rapporti e condivisione di strategie malavitose. Con il ricorso nell'interesse dell'imputato viene denunciato l'erroneo apprezzamento delle scarne risultanze probatorie, di cui vengono riportati singoli frammenti senza ricostruire il loro complessivo significato, che depone semmai per un giudizio non positivo del vertice mafioso circa l'utilità del contributo del TI. D'altra parte, le intercettazioni valutate dovevano ritenersi inutilizzabili per mancanza di data certa del provvedimento autorizzativo e di alcuni di quelli di proroga. TI LO - pure già definitivamente condannato per analogo reato - è ritenuto tuttora partecipe a "cosa nostra" in forza di conversazioni intercettate, che si ritiene dimostrino la trattazione di affari e la condivisione degli scopi dell'associazione. Con il ricorso nell'interesse dell'imputato viene denunciata illogica e contraddittoria motivazione. CA MO è ritenuto partecipe all'associazione mafiosa in base a colloqui intercettati cui partecipa il TT. Nell'interesse del CA hanno presentato ricorsi gli Avv. ES Inzerillo e LE Miccoli. Il primo denuncia erronea ed illogica applicazione della norma incriminatrice e dei criteri di valutazione della prova, attesa l'ambiguità degli esiti delle intercettazioni, a fronte della quale non poteva essere considerato irrilevante il mancato riconoscimento in fotografia da parte del SA e di LE GL. Viene altresì censurata per difetto di motivazione la quantificazione, in misura non di poco superiore al minimo, della pena. Il ricorso dell'Avv. Miccoli deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni, per ragioni già anticipate in quanto comuni ad altri ricorrenti;
la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi per tardivo deposito della documentazione relativa alle intercettazioni in data successiva alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini;
la illogica valutazione degli esiti delle intercettazioni ambientali, di non univoco ne' conducente significato, non più riscontrate dalle dichiarazioni collaborative di LE GL, che il giudice di appello ha ritenuto inutilizzabili;
l'esistenza di precedente sentenza di non luogo a procedere per il reato associativo del 7.11.1996, mai revocata, che non consentiva nuove indagini e rende inutilizzabili le prove raccolte;
l'illogica valutazione di queste;
il difetto di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e l'entità della pena.
IT GE è ritenuto partecipe all'associazione mafiosa sulla base delle risultanze delle intercettazioni e delle dichiarazioni del SA, che lo riconosce in fotografia, indicandolo come soggetto appartenente alla "famiglia" di Corso dei Mille. Con il ricorso nell'interesse del IT viene denunciata l'erronea ed illogica valutazione delle risultanze probatorie, che trasferisce arbitrariamente elementi individualizzanti forniti dal SA a soggetto non meglio identificato indicato dallo SC, cui non vengono del resto attribuiti comportamenti tali da concretare un contributo alla realizzazione degli scopi del sodalizio criminale. Nè era stata verificata e riscontrata l'attendibilità del SA, il quale, per le sue mansioni esecutive, non poteva ragionevolmente avere conoscenza dell'affiliazione di un soggetto a "famiglia" diversa da quella di appartenenza. I ricorsi sono stati discussi alle udienze dell'undici e 12 ottobre 2007 e decisi - previo differimento ai sensi dell'art. 615 c.p.p., comma 1, per la molteplicità ed importanza delle questioni trattate - il 29.10.2007. MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché le statuizioni di condanna sono probatoriamente sorrette, in tutto o in parte, dagli esiti delle intercettazioni, le numerose questioni - di cui si è fatto prima sommariamente cenno - relative alla loro utilizzabilità, sollevate dai alcuni ricorrenti, sono in linea di principio estensibili agli altri. Va tuttavia chiarito che in concreto devono essere esaminate soltanto quelle specificamente pertinenti alle singole posizioni ed alle conversazioni utilizzate nei confronti di ciascuno, non essendo demandata al giudice dell'impugnazione una generale ricognizione sulla legittimità del procedimento autorizzativo indipendentemente dalla rilevanza nel giudizio. Sono perciò inammissibili le censure espresse in maniera generica e riferite all'intera attività di captazione svolta nel corso delle indagini preliminari, o ad una sua parte di cui non è indicata ne' desumibile dalle sentenze di merito la rilevanza;
ad esempio, il ricorso del FL censura per difetto di motivazione tutti i provvedimenti autorizzativi concernenti le "intercettazioni ambientali acquisite con i decreti n. 655/99, 1007/99, 1593/99, 1161/99, 1189/99 e 641/2000", omettendo di considerare che le captazioni eseguite in forza del primo decreto sono state già ritenute inutilizzabili dai giudici di merito (v. pag. 15 della sentenza impugnata) e non specificando come le altre influiscano sulla sua posizione.
Vi è tuttavia una questione preliminare che, se fondata, precluderebbe "in toto" l'utilizzazione delle captazioni. Poiché l'avviso di conclusione delle indagini risulta emesso il 27.1.2003 mentre il deposito dei decreti, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni è oggetto di altro avviso datato 5.2.2003, si sostiene che sarebbe stata violata la disposizione dell'art. 415 bis c.p.p., comma 2, che prescrive il deposito della "documentazione relativa alle indagini" unitamente alla comunicazione della loro conclusione, e si invoca il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, in tal caso, non si verifica nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti, ma inutilizzabilità degli atti di cui sia stato omesso il deposito. L'eccezione è chiaramente infondata;
la segnalata, lieve sfasatura temporale tra i due avvisi (l'uno ex art. 415 bis c.p.p., l'altro ex art. 268 c.p.p., comma 6) comporta, semmai,
ritardo, e non già omissione del deposito della documentazione relativa alle intercettazioni;
in tal caso, si applica la regola per cui, quando il deposito degli atti dell'indagine preliminare avvenga successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, il termine di venti giorni indicato al comma 3 dell'art.415 bis c.p.p. per l'esercizio delle facoltà concesse all'indagato inizia a decorrere solo a seguito del deposito (Cass., Sez. 6^, 17.6/2.8.2004, Condorelli ed altri). Ove poi di tale termine la difesa non abbia potuto interamente fruire, per essere stata la richiesta di rinvio a giudizio formulata prima della scadenza, calcolata dalla data del deposito tardivo, si ha nullità a regime intermedio, nella fattispecie sanata ex art. 183 c.p.p. dall'intervenuta opzione per il giudizio abbreviato (cfr., per l'efficacia sanante della scelta del rito, Cass., Sez. Un., 26.9/28.11.2006, Cieslinsky e altri). Ciò premesso, le questioni ammissibili e rilevanti riguardano anzitutto l'intercettazione ambientale - i cui esiti sono stati utilizzati nei confronti di molti ricorrenti - nell'abitazione di IU TT in Palermo, via dei Cosmi 15, iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 267 c.p.p., comma 5, al n. 1007/99 e disposta in via d'urgenza dal P.M. con decreto datato 29.7.1999, ore 11, pervenuto il giorno stesso, ad ore 12.30, all'ufficio del G.I.P. in sede per la convalida, come da attestazione di cancelleria in calce. L'intercettazione era disposta ex art. 295 c.p.p., comma 3 (bis), a fine di ricerca del latitante Di RE
ES, colpito da ordinanza coercitiva per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., i cui parenti e sodali avevano rapporti di frequentazione con il TT, come da elementi investigativi esposti nell'informativa allegata al decreto "quale parte integrante". Il recepimento in questa forma dell'atto di indagine è indubbiamente dimostrativo di conoscenza e meditata adesione al suo contenuto rappresentativo e integra, secondo consolidata giurisprudenza, adeguata motivazione. Nè ha fondamento il rilievo di carenza motivazionale in ordine alla sussistenza di gravi o sufficienti indizi di reato, trattandosi di atto diretto alla cattura di latitante, attinto da provvedimento coercitivo che necessariamente presuppone gravi indizi in ordine alla commissione di un reato. È stata messa in discussione la sussistenza dei presupposti che legittimano l'intervento d'urgenza del P.M. sul rilievo che all'epoca (come noto agli investigatori da altra intercettazione in corso) il TT si trovava in una diversa abitazione estiva in Aspra, sicché le operazioni avevano di fatto avuto inizio solo il 24.9.1999. Trattasi di obiezione priva di pregio, se non altro perché la casa palermitana restava nella disponibilità del proprietario e non cessava di costituire la sua normale dimora, cui poteva in ogni momento accedere, ne' risulta che gli organi investigativi avessero elementi per stabilire quando vi sarebbe rientrato.
Dall'informativa costituente allegato al provvedimento dispositivo delle captazioni emerge che ai fini dell'esecuzione delle operazioni si intendeva "accedere all'interno della già menzionata struttura abitativa"; di qui l'ulteriore eccezione di inutilizzabilità per violazione di un diritto soggettivo (inviolabilità del domicilio) direttamente tutelato dalla Costituzione (art. 14) o, in alternativa, la questione di costituzionalità dell'art. 266 c.p.p., comma 2, e D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13 (convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203), se interpretati nel senso che rendono possibile l'accesso clandestino in privata dimora al fine di collocarvi apparati di captazione senza neppure prevedere una specifica disciplina delle modalità di intrusione. Questa Corte ha in più occasioni già affrontato il tema in discussione, concludendo nel senso della manifesta infondatezza della questione. Infatti, il principio dell'inviolabilità del domicilio art. 14 della Costituzione - va correlato con la facoltà, attribuita dal successivo art. 15 alla legge ordinaria, di prevedere e regolare intromissioni nel privato anche con la limitazione di ogni forma di comunicazione per atto motivato dell'autorità giudiziaria;
limitazione conseguente al privilegio che compete all'interesse generale la cui attuazione è demandata al pubblico ministero dall'art. 112 della Costituzione (cfr. Cass., Sez. 1^, 19.10/2.12.1992, Leggieri per l'affermazione del principio, poi ribadito da Sez. 6^ 10.11.1997/21.1.1998, Greco, da Sez. 6^ 21.1/16.02.2004, Parisi e da Sez. 4^ 28.9/30.12.2005, Cornetto ed altri). In altri termini il diritto all'inviolabilità del domicilio, proclamato dalle norme costituzionali citate, incontra un limite in relazione alla possibilità, dalle stesse prevista, che la legge ordinaria ne regoli casi e modi, adeguatamente garantiti, di compressione;
la riserva di legge risulta poi rispettata proprio grazie alla dettagliata disciplina di cui agli artt. 266 e 271 c.p.p. ed alla esplicita estensione (capoverso dell'art. 266 c.p.p.) della stessa (con limitazioni ulteriori, non applicabili però per i reati di criminalità organizzata) alla intercettazione di comunicazioni fra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p.. Tale estensione va correlata, da un lato, all'assenza di specifiche restrizioni sulle modalità attuative delle intercettazioni ambientali e, dall'altro, al carattere per così dire naturale (seppure non necessariamente esclusivo) dell'esecuzione dell'intercettazione ambientale domiciliare a mezzo di microspie collocate nell'appartamento. Va pertanto anche ora ribadito che il detto mezzo è ammesso dalla legge e non viola, per le considerazioni innanzi svolte, alcuna norma costituzionale (in tal senso, oltre alla giurisprudenza citata, v. ancora Cass., Sez. 6^, 8/28.5.1992, Corvasce ed altri). Nè con tale conclusione contrasta la mancata previsione di una specifica disciplina delle concrete modalità dell'intrusione; infatti, poiché l'intercettazione ambientale costituisce un atto "a sorpresa", non è ipotizzabile che il pubblico ministero possa, nel decreto autorizzativo, prevedere e specificare le modalità di azione, non potendo conoscere le situazioni di fatto che si presenteranno al momento dell'operazione (Cass., Sez. 5^, 5.11/9.12.2003, Anghelone ed altri). Nella stessa data del 29.7.1999 il P.M. emetteva decreto esecutivo della disposta intercettazione mediante impianti in dotazione ai Carabinieri - R.O.S. - Sezione anticrimine di Palermo ex art. 268 c.p.p., comma 3. Una prima questione sollevata (v. in particolare il ricorso nell'interesse dello SC) è la mancanza di sottoscrizione dell'ausiliario e di attestazione di deposito, onde l'atto, mancante di data certa, non avrebbe mai assunto rilevanza esterna. Va al proposito richiamato quanto già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza circa i decreti autorizzativi del giudice: anche i provvedimenti emessi in via di urgenza dal pubblico ministero e quelli che ne dispongono e regolano le modalità di attuazione non sono affetti da nullità - e meno ancora possono considerarsi atti interni irrilevanti - in mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario attestante il deposito presso la segreteria, sempre che risulti da altri elementi del pari fidefacenti, e quindi anche dalle formalità di ricezione presso l'ente gestore dei servizi di telefonia, il momento in cui hanno assunto rilevanza esterna (cfr. Cass., Sez. 2^, 8.6/21.9.2006, Ubaldini). Poiché qui trattasi di decreto con cui il P.M. dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica ex art. 268 c.p.p., comma 3, - che deve essere emesso e può essere eventualmente integrato dal P.M. soltanto prima dell'inizio dell'esecuzione delle operazioni (Cass., Sez. Un., 29.11.2005/24.1.2006, Campennì) - è a tal fine sufficiente che l'atto dal quale risulta la certezza della data sia anteriore al 24.9.1999, giorno di inizio delle captazioni;
ed in effetti esiste una richiesta della Procura della Repubblica alla direzione TELECOM di predisporre - con specifico riferimento al decreto n. 1007/99 - le linee occorrenti per l'intercettazione; il documento reca in calce una sigla per ricevuta e la data del 10.9.1999. La doglianza dei ricorrenti è quindi infondata.
Altre censure investono pretesi vizi della motivazione in ordine ai due presupposti cui è subordinata l'esecuzione delle operazioni con apparati diversi da quelli collocati presso l'ufficio del P.M.:
insufficienza o inidoneità degli impianti in dotazione ed eccezionali ragioni di urgenza. Va al proposito ribadito che le eccezionali ragioni di urgenza che consentono, in caso di intercettazioni disposte per la cattura del latitante, il ricorso ad impianti esterni alla Procura della Repubblica non sono riferibili a necessità investigative, ma all'esigenza di catturare prontamente chi si sottrae a un provvedimento coercitivo, correlata al pericolo della sua definitiva irreperibilità e alla possibilità che egli, in stato di libertà, possa reiterare gravi reati, specie quando trattasi di affiliato ad un'organizzazione mafiosa;
in tale situazione, pertanto, non è richiesta una particolare motivazione in relazione alle indilazionabili ragioni di urgenza (Cass., Sez. 1^, 4/24.11.2004, Galla ed altri;
Sez. 2^ 4.12.2006/9.1.2007, Figliuzzi e altri). Altrettanto correttamente l'inidoneità degli apparati disponibili presso l'ufficio del P.M. e l'utilizzazione di impianti situati presso un comando territoriale di polizia possono essere motivati con l'esigenza di consentire in tempo reale il coordinamento tra l'attività di intercettazione e quella di riscontro e intervento sul territorio (Cass., Sez. 1^, 15.12.2005/13.2.2006, Calabrò;
17.2/31.3.2006, Vecchione ed altro, che si adeguano ad un consolidato principio generale per cui l'idoneità va valutata anche sul piano funzionale, cioè in relazione alle caratteristiche concrete delle operazioni captative ed alle finalità perseguite: v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 12/26.7.2007, Aguneche ed altri). Poiché nel caso di specie il provvedimento è motivato nei termini sopra indicati non è ravvisabile il denunciato vizio motivazionale.
Con decreto del 31.7.1999, ore 10, il G.I.P. provvedeva alla convalida del provvedimento d'urgenza del P.M., richiamando in fatto le circostanze rappresentategli e giungendo alla conclusione che "appare indispensabile disporre l'intercettazione all'interno della privata dimora, potendosi profilare concretamente la forte probabilità che ivi si possa realizzare l'attività criminosa volta al favoreggiamento del latitante"; giustificazione certamente espressiva di autonomo e ragionato apprezzamento delle circostanze di fatto risultanti dalla richiesta e dall'informativa allegata, onde non hanno pregio le doglianze relative ad una pretesa carenza di motivazione.
Poiché il decreto del G.I.P. è privo di attestato di deposito in cancelleria taluni ricorrenti - invocando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche a tale atto si applica la regola generale stabilita dall'art. 128 c.p.p., per cui l'atto giurisdizionale assume giuridica rilevanza soltanto con il detto deposito (ma v. contra Cass., Sez. 6^, 4.5/27.6.2004, Greco, inedita, relativa ad un coimputato separatamente giudicato) - deducono la mancata convalida nei termini, evidenziando che il timbro attestante la consegna del provvedimento al P.M. reca la data del 4.8.1999 (onde la tempestività della convalida rimane esclusa anche attraverso le annotazioni di passaggio tra gli uffici interessati). La questione è irrilevante poiché, come già altra volta affermato da questa Corte, qualora il G.I.P. provveda tardivamente alla convalida del decreto adottato in via d'urgenza da parte del P.M. ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2, la stessa convalida può configurarsi come autorizzazione per le successive operazioni di intercettazione, purché abbia i requisiti di forma e di sostanza previsti dal primo comma dell'articolo. In tal caso, infatti, la captazione è regolarmente disposta sulla base di un provvedimento avente forma e sostanza di autorizzazione, con la quale il giudice di merito ha esercitato i suoi poteri di controllo circa l'ammissibilità e le modalità dell'intercettazione, realizzando quanto previsto dalla legge a tutela del diritto costituzionalmente protetto alla riservatezza delle comunicazioni (Cass., Sez. 1^, 10.4/12.7.2001, Faletti ed altri). Nella fattispecie il provvedimento è stato emesso nelle forme del decreto motivato e il giudice ha positivamente verificato i presupposti di legittimità della captazione;
ne' - considerato che le operazioni di ascolto non erano ancora iniziate e, come si è detto, sarebbero state attivate soltanto il 24.9.1999 - esistono acquisizioni non coperte da autorizzazione;
tanto meno rileva il divieto di "proseguire" l'intercettazione (ultimo periodo dell'art. 267 c.p.p., comma 2), che ne presuppone l'avvenuto inizio.
Viene ancora obbiettato che il timbro di ricevuta dell'ufficio del P.M. è un semplice datario non sottoscritto, sicché mancherebbe comunque un attestato idoneo a dare certezza alla data. Al proposito va rinviato a quanto già osservato circa la comunicazione alla TELECOM, certamente anteriore all'inizio delle operazioni;
d'altra parte - e ciò vale anche per vari provvedimenti di proroga non corredati dell'attestazione di deposito in cancelleria i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni sono efficaci dal momento in cui gli stessi sono annotati, in ordine cronologico, nell'apposito registro riservato, tenuto nell'ufficio del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 5, ed, a tal fine, è irrilevante la sottoscrizione dell'ausiliario (Cass., Sez. 1^, 9.7/26.8.2003, Guttadauro); ne segue che è al detto registro (del quale gli interessati, avvenuta la "discovery", sono legittimati ad ottenere estratto) che occorre far riferimento per stabilire la datazione dei provvedimenti concernenti l'intercettazione. Pertanto, le doglianze basate sulla semplice assenza dell'attestato di deposito del cancelliere e non corredate da altri elementi di verifica (in ordine ai quali esiste a carico della parte quanto meno un onere di allegazione) sono inammissibili per irrilevanza e genericità.
Plurime doglianze in ordine alla mera apparenza di motivazione dei provvedimenti di proroga sono infondate. Infatti, l'apparato giustificativo dei decreti di proroga può essere caratterizzato anche da minore specificità rispetto a quello del decreto di autorizzazione, limitandosi il controllo giurisdizionale alla verifica di persistenza di una situazione legittimante già riconosciuta;
può dunque risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero perché, mancando una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza motivazionale non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante (Cass., Sez. 3^, 3.9/3.10.1999, Pasimeni;
14.5/29.7.2004, Belforte e altri). I provvedimenti di proroga oggetto di specifiche doglianze dei ricorrenti rispondono a tale schema motivazionale, attestando l'avvenuto esame delle richieste e la constatata persistenza delle ragioni originariamente poste alla base dell'autorizzazione. Inammissibili sono le questioni concernenti non già l'adeguatezza della motivazione, ma la sua fondatezza nel merito, come quelle circa l'utilità della prosecuzione dell'intercettazione nel periodo in cui il TT era detenuto (ma la sua casa era abitata e frequentata); ne' può rilevare, al fine di escludere un meditato apprezzamento dei dati rappresentati dal P.M., il "lapsus" in rare occasioni verificatosi nel definire "telefoniche", e non ambientali, le captazioni.
Con il ricorso nell'interesse dello SC vengono prospettate doglianze relative alla pretesa tardività di due provvedimenti di proroga - con calcolo erroneamente effettuato a partire dalla data dei provvedimenti esecutivi del P.M., e non da quella di effettiva scadenza del periodo precedentemente autorizzato - e di mancata motivazione, nei provvedimenti esecutivi, circa la persistenza delle condizioni per l'impiego di impianti esterni alla Procura. In proposito va ribadito il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il decreto del G.I.P. di proroga della durata delle operazioni non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, e pertanto non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del P.M., di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative (Cass., Sez. Un., 31.10/28.11.2001, Policastro ed altri). Infine, il gravame nell'interesse dello SC denuncia la "pulitura" dei nastri registrati pertinenti all'intercettazione, al fine di eliminare disturbi e rumori di fondo, avvenuta nel corso delle indagini su autorizzazione del P.M.. Ammesso che, come affermato, tale operazione abbia nella fattispecie comportato una irreversibile manomissione della registrazione originale (è peraltro possibile effettuarla anche tramite una riproduzione filtrata) non si verificherebbe comunque un'ipotesi di inutilizzabilità. Infatti, l'eliminazione di interferenze irrilevanti ed inquinanti è riconducibile alla generale previsione dell'art. 268 c.p.p., comma 6, relativa all'estromissione di materiale non pertinente e manifestamente privo di interesse probatorio;
tale attività deve avvenire a cura del giudice e con avviso e possibilità di intervento delle parti. L'inosservanza delle dette garanzie non rende però inutilizzabile il materiale residuo, poiché tale sanzione processuale va riferita solo alla violazione delle norme dell'art.267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (cfr., per l'affermazione del principio, Cass., Sez. Un, 25.3/2.6.1998, Manno ed altro;
con specifico riferimento allo stralcio delle registrazioni, Cass., Sez. 1^, 3.7/8.10.1991, Mirabile); la violazione del diritto del difensore di partecipare alle operazioni di cui all'art. 268 c.p.p., comma 6, va invece fatta rientrare tra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c) (Cass., Sez. 6^, 22.11.2005/28.3.2006, Palazzoni), coperte da sanatoria ex art. 183 del codice di rito in conseguenza dell'avvenuta opzione per il rito abbreviato. Con il ricorso dell'Avv. NT viene prospettata l'inutilizzabilità delle intercettazioni svoltesi in carcere, durante la detenzione di IU TT, mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria;
il P.M., nel disporle, avrebbe motivato circa l'urgenza ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2, ma non circa il carattere eccezionale dell'urgenza stessa, requisito ulteriore richiesto dal successivo art. 268 c.p.p., comma 3 perché possa derogarsi alla regola del collocamento degli apparati di captazione presso l'ufficio del P.M.. L'assunto è infondato. L'intercettazione (e contestuale videoripresa, modalità che rendeva necessario l'impiego di impianti collocati sul posto) era infatti correlata alla ritenuta posizione apicale del TT in "cosa nostra" ed all'esigenza di cogliere (proseguendo il già avviato ascolto a domicilio) istruzioni e contatti relativi all'attività del sodalizio;
in tal caso, per consolidata giurisprudenza, l'eccezionalità delle ragioni di urgenza è configurata dalla situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati fine dell'associazione (Cass., Sez. Un., 31.10/28.11.2001, Policastro ed altri;
26.11.2003/19.1.2004, Gatto;
29.11.2005/24.1.2006, Campennì; 12/26.7.2007, Aguneche ed altri). Altre doglianze sul tema dell'utilizzabilità delle intercettazioni sono prospettate solo genericamente da vari ricorrenti. Affermata pertanto l'utilizzabilità delle captazioni probatoriamente rilevanti nel giudizio, si può passare all'esame delle residue questioni sollevate con i singoli ricorsi, a cominciare da quelli di AT LO e OF IE LO, suscettibili di unitaria trattazione, cui è contestato un particolare episodio criminoso che non risulta collegato al contesto associativo sottostante alle altre posizioni. Tale episodio (v. ricorso OF) aveva formato oggetto di precedente archiviazione per esserne ignoti gli autori, e la riapertura delle indagini su richiesta del P.M. (che si assume fondata su elementi privi di qualsiasi requisito di sostanziale novità) è irrilevante, poiché, per consolidata giurisprudenza, nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (Cass., Sez. Un., 28.3/12.4.2006, P.M. in proc. Ignoti). Tanto premesso, le doglianze dei ricorrenti in punto di responsabilità sono rivolte a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze probatorie non illogicamente apprezzate dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto le conversazioni intercettate, per localizzazione degli apparecchi e contenuto globalmente considerato, tali da documentare attività preparatorie ed esecutive della rapina a mano armata di un carico di cartoni di latte, avvenuta 24.7.1991 ai danni dell'autotrasportatore GI RO, poi trattenuto dagli autori per un tempo apprezzabile al fine di evitare una immediata denuncia;
il OF aveva riconosciuto di avere nel periodo in questione parlato tramite cellulare con l'AT, il quale quindi - al di là delle inattendibili giustificazioni dei colloqui - andava identificato come possessore dell'altra utenza mobile utilizzata nel corso delle attività criminose. Il giudice "a quo" ha anche dato congrua spiegazione del trattamento sanzionatorio adottato, ne' in proposito vengono formulate specifiche doglianze. Infondato è altresì il gravame nell'interesse di AM AN. Questi è ritenuto affiliato alla "famiglia" mafiosa di CI, nel periodo successivo alla scarcerazione dopo la precedente condanna (secondo il ricorrente, 3 luglio - e non aprile - 2000), sulla base di intercettazioni che contengono riferimenti al suo rinnovato contributo al sodalizio, specie nel settore della droga (ma non in quello delle estorsioni); contributo attuale, e non riconducibile al periodo pregresso di militanza associativa (v. in particolare, nel novembre 2000, la frase "sta lavorando con il fumo" e la riferita disponibilità a prestare la propria opera in occasione di un programmato sbarco di stupefacente nella conversazione del 28.2.2001). L'individuazione per il soggetto menzionato dagli interlocutori, attraverso riferimenti a legami familiari, e l'attualità della condotta partecipativa sono logicamente giustificate dalla sentenza impugnata, e le obiezioni avanzate in proposito sono rivolte a proporre un riesame del merito attraverso spiegazioni alternative. Nè merita censura l'argomento - prospettato dalla Corte territoriale come meramente indiziario e rafforzativo - della condanna riportata per lo stesso reato relativamente ad un periodo anteriore e della perpetuità connaturata al vincolo malavitoso, che non viene utilizzato con inammissibile automatismo, ma come elemento da solo non rilevante se non sia raggiunta la prova positiva dell'attuale persistenza di un contributo agli scopi del sodalizio criminale. Quanto al trattamento sanzionatorio (ed alla misura di sicurezza che ne consegue) il giudice di appello ha congruamente giustificato la condivisione delle determinazioni adottate in primo grado, con riferimento alla gravità della condotta ed al precedente specifico, e i motivi di doglianza sono generici. Neppure il ricorso di DE ES è fondato. Il perdurante inserimento associativo è ricavato dalla conversazione intercettata nella casa del TT, capo del "mandamento" di CI, in cui si menziona un intervento, dopo la scarcerazione, a favore di un suo parente resosi responsabile di indiscrezioni e da uno dei "pizzini" sequestrati in occasione dell'arresto di FF TO il quale, divenuto collaboratore, ne ha fatto risalire la spedizione a NA VE (nella missiva era menzionato un incontro fra l'DE e il TT). Tali elementi - pur se è rimasta "solo vagamente delineata" la presa di posizione del ricorrente in ordine alla scelta del reggente del "mandamento" della Guadagna - sono ragionevolmente ritenuti sintomatici di partecipazione ai processi decisionali del sodalizio. Congrua giustificazione è fornita quanto all'individuazione di EO ZI per l'acquirente della partita di droga cui si riferisce l'imputazione nei suoi confronti elevata;
infatti, in una conversazione intercettata sulla vettura dei fornitori l'acquirente è chiamato ZI;
in altre successive vi sono riferimenti al pagamento del prezzo. Il SA ha poi identificato il compratore per ZI "della Guadagna", già in precedenza detenuto per analogo fatto, e ne ha riconosciuto la foto in quella dell'EO. Vi è quindi una chiamata in correità ritenuta nella fattispecie attendibile e precisa quanto ai riferimenti personali, riscontrata dalle intercettazioni che collegano l'incolpato alla specifica vicenda criminosa. Il gravame va dunque per questa parte respinto.
Fondata è invece la doglianza relativa alla ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6 (concorso di tre o più persone). Infatti, in tema di spaccio di sostanze stupefacenti la circostanza in questione richiede che la pluralità di soggetti sia riferibile a una delle condotte necessarie per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto) e non alla somma delle tre, poiché l'ordinamento connette uno specifico disvalore proprio al coinvolgimento di più persone nel medesimo ruolo. D'altro canto, trattandosi di reato a concorso necessario costituito dallo scambio tra almeno due persone che si realizza sovente attraverso l'intermediazione di terzi, l'aggravante sarebbe altrimenti pressoché implicita nella stessa ipotesi semplice (Cass., Sez, 6^, 16.4/20.6.1997, Milone;
Sez. 4^ 4.10/4.11.2006, ON e altri). Ne segue che nel caso di specie non può essere ravvisata a carico dell'acquirente EO ne' per il fatto che tre erano i fornitori (LO AS ed i suoi incaricati SA e FL), ne' sul rilievo che - essendo contestati, oltre all'acquisto, anche la detenzione, il trasporto e la successiva cessione della sostanza - tale ulteriore fase di distribuzione implicava l'intervento di altri soggetti (affermazione meramente congetturale, a sostegno della quale non viene indicato alcuno specifico elemento). La sentenza impugnata va dunque in questa parte annullata, con esclusione dell'aggravante e rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale per la rideterminazione della pena;
resta a tal fine assorbito e rimesso al giudice di rinvio il motivo concernente l'eventuale applicazione delle attenuanti generiche.
Il ricorso nell'interesse del DA è infondato. Le conversazioni captate nell'abitazione del TT, da cui emergono interventi al fine di ottenere l'esenzione dal "pizzo" di alcuni esercizi commerciali, sono ragionevolmente interpretate come sintomatiche di attuale inserimento, in posizione elevata, nell'organico dell'associazione, non essendo certamente concepibile, nei confronti di un estraneo, la benevola considerazione di siffatti interessamenti in favore di "amici" o parenti. Inoltre, viene menzionato dagli interlocutori il controllo da parte del ricorrente di lavori nella zona di corso Calatafimi. La posizione di rilievo in ambito associativo esclude di per sè che le condotte possano essere considerate di scarso allarme sociale ai fini delle invocate attenuanti generiche.
Infondato è anche il ricorso nell'interesse di ON EL. La prova del tentativo di estorsione (negato agli inquirenti) ai danni della società da lui rappresentata emerge direttamente dai colloqui intercettati fra TT e SC, e a nulla rileva che vi fosse coinvolto un intermediario non identificato, ne' al proposito possono invocarsi le regole sancite dall'art. 195 c.p.p. in tema di testimonianza indiretta, che non sono estensibili a conversazioni captate all'insaputa degli interlocutori con il mezzo dell'intercettazione, la cui genuinità non abbisogna di specifica verifica. La conoscenza della trattativa con il gruppo malavitoso è ragionevolmente ritenuta dalla Corte territoriale in quanto il ricorrente, per sua ammissione, era amministratore con pieni poteri e la sua autorizzazione era necessaria per qualsiasi movimento di denaro, mentre il padre, presidente della società, era figura eminentemente rappresentativa, anche in ragione dell'età (84 anni).
Pure infondato è il ricorso di AS SI, il cui inserimento nella "famiglia" mafiosa è ragionevolmente affermato in base alle conversazioni intercettate: il FL lo indica al SA - mediante inequivoci riferimenti personali - come soggetto che si occupava di estorsioni;
suo cognato BI SC gli attribuiva la funzione di esattore dei proventi versati dai tenutari di videogiochi e il TT ne prospettava l'impiego come intermediario presso un possibile candidato al Senato, gradito all'organizzazione. Infine, viene menzionato un suo intervento nei confronti di soggetto che si era appropriato di somme destinate ad altra "famiglia". Trattasi di condotte che presuppongono un ruolo non secondario nella strategia del sodalizio, ed escludono (anche ai fini delle invocate attenuanti) l'asserito carattere marginale ed occasionale dell'attività in favore di questa prestata;
con il gravame viene prospettata una alternativa (ed incompleta) lettura delle risultanze probatorie, senza evidenziare aspetti di illogicità della motivazione.
AG LE, dichiaratosi "titolare" della ditta soggetta ad estorsione, è stato perciò ragionevolmente ritenuto al corrente della vicenda criminosa su cui è rimasto reticente;
le obiezioni avanzate con il ricorso sono anche in questo caso rivolte a prospettare un alternativo apprezzamento di merito, che esula dal controllo demandato a questa Corte.
L'inserimento associativo di CA IE è stato non illogicamente ritenuto in base alle dichiarazioni collaborative ed alle intercettazioni. Sebbene in talune occasioni ne venga storpiato il cognome ("Lo GA o "GA) la sua identità è considerata certa per il riferimento ad assodate frequentazioni e rapporti familiari. Significativi gli indici di inserimento nel sodalizio, con compiti prevalentemente di collegamento, che emergono dalle risultanze citate. L'esclusione da una riunione di vertice per inadeguatezza (il TT lo definisce "un cretino") non vale ad escludere la partecipazione associativa, non essendo d'altra parte contestata alcuna qualifica dirigenziale. Le argomentazioni esposte con il gravame consistono in una alternativa lettura delle risultanze probatorie, che non integra censura proponibile in sede di legittimità. Il diniego delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio sono congruamente giustificati dalla sentenza impugnata.
ZZ TO NO - figlio di NE, capo della "famiglia" mafiosa di Villagrazia - è ritenuto partecipe a "cosa nostra" in base agli esiti dell'intercettazione ambientale presso l'abitazione del TT, dai quali emergono un trattamento di riguardo da parte del capo di CI e la discussione in via riservata di dissidi insorti tra gli associati di Villagrazia durante la detenzione di NE ZZ;
l'interessamento per una fornitura di armi, anche munite di silenziatore;
la discussione della percentuale dovuta da un'impresa soggetta ad estorsione. Si tratta di plurimi e convergenti indici di partecipazione associativa, e il ricorso oppone soltanto generiche obiezioni in punto di fatto. Infondata è la doglianza relativa all'applicazione dell'aggravante della disponibilità delle armi (art. 416 bis c.p., commi 4 e 5), che non richiede la diretta detenzione ne' il porto di esse, onde è sufficiente che il gruppo criminale o singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi per il conseguimento dei fini associativi perché detta aggravante, di natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi tenute dagli associati a disposizione del sodalizio, o lo ignori per colpa, giusta la previsione dell'art. 59 c.p., comma 2, introdotto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19 (cfr. Cass., Sez. 1^, 27.10/5.11.1997, Carelli ed altri;
29.9/11.12.1998, UN ed altri;
Sez. 6^ 14.12.1999/8.5.2000, D'RO ed altri;
4.12.2003/23.2.2004, P.G. in proc. AN ed altri). Nè un'ignoranza incolpevole può ravvisarsi quando la disponibilità sia desumibile dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale (cfr. Cass., Sez. 5^, 6.10.2003/20.1.2004, Camiti ed altri), tanto meno da parte dei partecipi all'associazione denominata "cosa nostra", che l'esperienza storica e giudiziaria consente di ritenere notoriamente dotata di stabile armamento (cfr. le decisioni in proc. UN ed D'RO sopra citate).
Quanto alla misura di sicurezza che deve essere "sempre ordinata" a norma dell'art. 417 c.p., va riconfermato l'orientamento di questa Corte, secondo il quale ai fini dell'applicazione della libertà vigilata conseguente a condanna per reato di associazione di tipo mafioso non è necessario - coerentemente con l'analoga disciplina introdotta dall'art. 275 c.p.p., comma 3 in riferimento alle misure cautelari - che il giudice compia in concreto alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato (Cass., Sez. 5^, 3.5/9.7.2001, Corso ed altri), precisando che tale affermazione non intende configurare una pericolosità sociale presunta "ex lege" (istituto espunto dall'ordinamento in forza della L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31), ma una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio mafioso e dalla connaturata persistenza nel tempo del vincolo malavitoso e come tale superabile quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto la pericolosità;
elementi non dedotti ne' emergenti dalla sentenza impugnata per quanto riguarda il ZZ.
Infondate sono le doglianze sollevate con il ricorso nell'interesse di AR TO;
i giudici di merito, in base al contesto ed al globale esame contenutistico dell'intercettazione in cui è coinvolto il ricorrente, hanno coerentemente dedotto che questi gode di una posizione di rilievo nell'ambito associativo. Figlio di un luogotenente del TT soppresso nel 1988, non solo è trattato con riguardo dal suo interlocutore ma, a sua richiesta, gli fornisce indicazioni sui luoghi adatti per convegni con altri capi mafiosi e gli mette a disposizione suoi immobili;
disponibilità ragionevolmente ritenuta sintomatica di un vincolo fiduciario con il capo del mandamento ed espressiva di un contributo offerto e prestato al nucleo associativo nel suo insieme, e non solo a singoli esponenti con i quali ha rapporti privilegiati, che vale anche a qualificare la copertura della latitanza di ES Di RE. Le doglianze esposte con il ricorso si risolvono in una lettura alternativa e frammentaria delle risultanze dell'intercettazione, non deducibile in sede di legittimità.
Analoghi rilievi vanno mossi al gravame di RO DI OR. Va premesso che mancano specifiche contestazioni in ordine al sistematico coinvolgimento in traffici di droga, chiaramente risultante dalle intercettazioni, nel quale si sarebbe principalmente concretato l'apporto del ricorrente al sodalizio criminale. Circa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, rimandando a quanto già osservato riguardo all'analogo motivo di gravame proposto dal ZZ, va rilevata l'infondatezza dell'argomento secondo il quale il possesso di armi da parte della mafia e, conseguentemente, la generale consapevolezza o conoscibilità di esso non potrebbero farsi discendere dalla natura stessa del sodalizio, perché il legislatore non avrebbe altrimenti concepito la circostanza in questione come elemento accidentale ed eventuale, ma bensì costitutivo della fattispecie tipica;
infatti, l'aggravante dell'"associazione armata" non investe necessariamente qualsiasi organizzazione "di tipo" mafioso contemplata dall'art. 416 bis c.p., ma ben può ritenersi connaturata a quelle che per dato di esperienza si sono dotate di stabile armamento, come "cosa nostra". Le doglianze relative all'unico episodio di narcotraffico specificamente contestato (capo M) si esauriscono in questioni di fatto comunque irrilevanti, in quanto finiscono per investire esclusivamente il ruolo del ricorrente (che sarebbe semplice depositario) e la natura della sostanza (eroina, anziché cocaina). Al proposito basterà rammentare che, da un lato, il capo d'imputazione, riferendosi a "stupefacente del tipo cocaina", ben può comprendere una qualsiasi sostanza tabellarmente omologa, e che nella telefonata del 4.11.2000 riportata a pag. 119 della sentenza il DI OR dice al SA "te ne puoi andare... perché io... l'ho capitata... la stoffa..." (droga, come emerso dalle successive intercettazioni) "ne ho capitate quattro balle"; espressioni chiaramente indicative di personale opera di procacciamento (fermo restando che anche la semplice detenzione - pure menzionata nel capo d'imputazione - in qualità di depositario sarebbe condotta punibile ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73). Quanto all'imputazione di incendio,
manifestamente infondate sono le doglianze in punto di responsabilità. Anzitutto, la decisione non è basata, se non secondariamente, sulla chiamata in correità del SA, bensì, in primo luogo, sulle conversazioni intercettate fra questi e il ricorrente nella fase preparatoria e in quella esecutiva del delitto, e addirittura sulla diretta osservazione della loro condotta da parte della Polizia (pag. 126 e seguenti della sentenza). In ordine alle caratteristiche disastrose dell'evento il giudice di merito ha dato congrua giustificazione del convincimento maturato. Le modalità con cui è stato appiccato il fuoco - spargendo carburante sia sul portone dell'abitazione, sia sulle macchine parcheggiate al lato opposto della strada e collegando con una striscia di benzina le due aree prese di mira - rendono evidente che gli autori si sono rappresentati quanto meno l'eventualità di cagionare un vero e proprio incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta, ed escludono l'ipotesi di danneggiamento seguito da incendio, che presuppone per costante giurisprudenza (v., ad es., Cass., Sez. 1^, 7.5/13.6.2003, Sgambellone ed altro) un voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. La ritenuta aggravante di avere agito con modalità mafiose è chiaramente espressa dalle circostanze di fatto rappresentate in sentenza, ne' può essere condiviso l'assunto che la previsione del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 sarebbe applicabile solo a persone non inserite nell'organizzazione criminale, riguardando invece le oggettive modalità o finalità dell'azione, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva dell'agente come partecipe o estraneo all'associazione, onde opera anche sui reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso (Cass., Sez. Un., 28.3/27.4.2001, Cinalli ed altri). Il ricorso nell'interesse di TE DI IO, per quanto concerne la responsabilità, si fonda su una valutazione alternativa di risultanze non illogicamente apprezzate dai giudici di merito. Va al proposito brevemente osservato che nella prima intercettazione rilevante il TT, conversando con GO TI, gli ricorda che suo figlioccio riceve da anni, tramite il cognato, il "pizzo" da un ristoratore. DI IO è effettivamente cognato di ES GI, figlioccio del TI. Nella seconda intercettazione - fra il capo mandamento e il suo luogotenente SC - il figlioccio del TI è indicato anche come figlio del postino (effettivamente il padre del GI, a nome AL, era dipendente delle poste) e il cognato - che cura la riscossione - come TE. Il coordinamento dei dati personali così acquisiti giustifica razionalmente l'identificazione del materiale percettore dei proventi estorsivi per DI IO TE. Il ricorrente in sostanza fornisce una sua diversa interpretazione delle conversazioni onde porne in dubbio la rilevanza dimostrativa e la reciproca integrabilità, così sollecitando un riesame del merito in questa sede non consentito. Infondate sono le censure relative al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio;
la sentenza impugnata ha correttamente affermato la gravita dei fatti con riferimento alla protrazione della condotta estorsiva. Infatti, è emerso che il ricorrente percepiva il "pizzo" per conto del cognato ES GI e questi è detenuto fin dal 1995, onde la condotta del congiunto si è necessariamente sviluppata negli anni successivi e almeno fino al momento delle captazioni (1999- 2001), e rientra nell'ambito delle finalità associative (finanziamento e sostegno economico ai carcerati). Pure infondato è il gravame di LO DI FE. La
partecipazione associativa in veste di capo ed organizzatore è per così dire certificata nel modo più esplicito dal TT nelle conversazioni citate a pag. 146-147 della sentenza, ed emerge dalla direttamente osservata partecipazione a vertici mafiosi e dalla trattazione di questioni di rilevanza strategica per il sodalizio (contegno verso un pentito); sono perciò irrilevanti le doglianze relative all'attendibilità del SA, le cui dichiarazioni - del resto già "anticipate" dalle captazioni sulla sua vettura - non hanno rilevanza decisiva. In ordine all'aggravante della partecipazione ad associazione armata, oltre a quanto già osservato trattando le posizioni ZZ e DI OR, è da notare che per DI FE è positivamente comprovata la piena consapevolezza dell'armamento a disposizione del sodalizio (conversazione riportata a pag. 148 della sentenza). L'imputazione di estorsione è pure ragionevolmente ritenuta provata dal colloquio intercettato in cui TT rivela al suo interlocutore che a IA AL "zio LO gli ha fatto cacciare i soldi", destinati al sostentamento dei carcerati, affermazione inequivoca che non abbisogna di elementi di conferma. La rilevanza del ruolo associativo ed il precedente specifico giustificano adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena e della durata della misura di sicurezza, che risulta pure correttamente applicata in considerazione della pericolosità insita nell'inserimento al vertice dell'organizzazione criminale ed in mancanza di elementi che depongano per una sua sopravvenuta cessazione (si rimanda a quanto al proposito osservato trattando la posizione del ZZ).
Infondato è del pari il gravame nell'interesse del DI CO. Cugino del TT e in rapporti di familiarità con lui, aveva, come risulta dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione, predisposto incontri con altri esponenti mafiosi, accompagnandolo, e ricevuto una rilevante somma di denaro;
è stato indicato ai familiari dal TT, durante la sua detenzione, come soggetto idoneo a compiere una delicata indagine a seguito di atti di violenza nei confronti di persona protetta dall'organizzazione; svolge attività di guardiania presso la ditta TRAMEL, esentata dal "pizzo" precedentemente versato ma con la raccomandazione di un trattamento di riguardo nei suoi confronti;
presenzia a colloqui intercettati - concernenti questioni di rilevanza strategica per l'organizzazione. Dalla globale e coordinata valutazione di tali risultanze la Corte territoriale ricava, con procedimento logico ineccepibile, l'inserimento organico nell'organizzazione criminale, non trattandosi di prestazioni occasionali ad esclusivo favore del cugino, ma di collaborazione alla conservazione del sodalizio ed alla realizzazione degli scopi associativi. Con il ricorso viene prospettata una parcellare e riduttiva interpretazione delle acquisizioni probatorie, sollecitando un riesame del merito in questa sede non consentito. Quanto al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha indicato gli elementi ritenuti prevalenti nella valutazione, che risulta perciò incensurabile. Le stesse considerazioni valgono per l'analoga posizione del DI IA. Egli, secondo le captazioni ed i servizi di osservazione, avrebbe riferito al TT quanto appreso dal DI FE circa le esitazioni di un "pentito", partecipato all'organizzazione di un vertice mafioso, accompagnato con la propria macchina, in più riprese, i capi interessati, presenziato a discorsi confidenziali concernenti vicende interne e riservate del sodalizio;
è indicato come referente per accertamenti relativi ad un incendio nella casa di un affine del capo mandamento. Il carattere non episodico ne' limitato a prestazioni in favore di un singolo associato esclude, ad avviso della Corte territoriale, la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 418 c.p., configurando invece un pieno, stabile e consapevole apporto al conseguimento degli scopi del gruppo criminale. A tale ragionevole conclusione il ricorso oppone enunciazioni di principio scollegate dal contesto probatorio globalmente valutato dalla sentenza impugnata o affermazioni volte a sollecitare un riesame del merito. Anche il gravame nell'interesse di AN IU è, in sostanza, rivolto a proporre una diversa lettura delle risultanze probatorie e infondatamente denuncia una erronea valutazione da parte del giudice "a quo". Infatti, la persistente militanza associativa è logicamente collegata, nella sentenza impugnata, a convergenti indici dati dalla pregressa appartenenza al sodalizio, dal ruolo di rilievo (attestato anche dal SA) inerente alla proposta di assegnargli una funzione decisionale, dalla disponibilità di un associato a prestargli la propria opera di autista anche a rischio di esporsi a misure di prevenzione, dall'attività di raccolta e trasmissione di messaggi riferita dal LO.
Pure infondato è il ricorso nell'interesse del CI. L'accusa del FF A. - sulla cui attendibilità non vengono esposte specifiche obiezioni - è correttamente ritenuta riscontrata dal contenuto del "pizzino" sequestrato da cui risulta l'interessamento di RE alla scelta del rappresentante provinciale dell'organizzazione criminale in Agrigento, nonché dalle conversazioni intercettate, nelle quali lo si menziona come possessore di un "trappeto" (frantoio) ove avvenivano incontri fra esponenti del sodalizio. L'identificazione è ritenuta certa per riferimenti personali (giovane età, plausibilità del soprannome RE per assonanza con il cognome, disponibilità di un'azienda agricola di proprietà della moglie, ove presta la propria opera, rapporti di parentela e di affinità, in particolare con ES DE, pur se inesattamente indicato in una conversazione come cognato, anziché cognato del padre). Tali elementi, se isolatamente considerati - hanno un margine di ambiguità indicativa, nel loro insieme convergono inequivocamente nel collegare la persona del ricorrente al ruolo associativo attribuitogli;
le obiezioni avanzate con il gravame sono frutto di una lettura frazionata che isola i singoli dati logicamente coordinati dai giudici merito, e talora richiedono una verifica in punto di fatto esclusa in sede di legittimità. Corretta è altresì, alla stregua delle risultanze indicate, l'attribuzione di un ruolo associativo di rilievo, con i riflessi che ne conseguono sul trattamento sanzionatorio e l'esclusione delle attenuanti generiche. Non può trovare accoglimento il ricorso del FL, che muove dall'assunto dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, di cui è stata chiarita l'infondatezza in apertura della parte motiva. Ciò considerato, le captazioni integrate dal contributo collaborativo e dalle altre risultanze indicate dalla sentenza impugnata - forniscono adeguato supporto probatorio all'affermazione di responsabilità per tutti i fatti in ordine ai quali è stata pronunciata condanna, e le doglianze del ricorrente, attesa l'impostazione del gravame, sono necessariamente frammentarie e irrilevanti, o si risolvono in questioni di fatto in questa sede non valutabili.
Neppure fondate sono le doglianze nell'interesse del AL. Con queste viene proposta una frazionata lettura delle conversazioni intercettate, di significato - si assume - non univoco, ove isolatamente considerate. In effetti la sentenza impugnata ne ha dato una coordinata interpretazione alla luce di attendibili regole di esperienza pertinenti al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, giungendo, con procedimento logico ineccepibile, a ricostruire il nucleo essenziale della condotta partecipativa, costituito dalla stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. In tal senso significative, ove unitariamente valutate, sono la pregressa veste di vicario del padre detenuto e le captazioni, dalle quali risulta che le estorsioni sono tuttora controllate dai "Galati", e in particolare dal "figlio di EN", nella zona di competenza della "famiglia"; inoltre, i vertici di CI richiedono una "lezione" a persona ivi residente a VI AL. Circa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 si rimanda a quanto osservato trattando i gravami del ZZ e del DI OR. Quanto alla vicenda relativa alla pistola, la conversazione captata è del tutto univoca e costituisce prova autosufficiente, e non già mero indizio. Aspecifiche sono le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla sentenza impugnata con riferimento ai precedenti, alla reiterazione della condotta illecita dopo la riportata condanna ed alla mancanza di noti o dedotti elementi favorevolmente valutabili.
Quanto a IO AL, il ricorso, con il quale viene censurato unicamente il diniego delle attenuanti generiche, è del pari infondato, avendo ritenuto i giudici di merito prevalenti nella valutazione, oltre ai precedenti, la gravità del favoreggiamento commesso, consistito non solo nel dare notizia all'organizzazione criminale del manifestato proposito collaborativo di un congiunto, ma anche in un attivo ed efficace contributo all'opera di convincimento volta a farlo rientrare o neutralizzarlo, che va al di là della mera precauzione contro vendette trasversali. Con il gravame viene semplicemente evidenziato quest'ultimo elemento, senza alcuno spunto critico pertinente alle argomentate conclusioni della sentenza impugnata.
Neppure il ricorso nell'interesse di GI ES è fondato. Come si è rilevato a proposito della posizione (in gran parte comune) del DI IO, il coordinamento fra gli esiti delle intercettazioni pertinenti indica - secondo la logica e globale interpretazione dei giudici di merito - il GI come "titolare" e finale destinatario della "rendita" assicurata da alcuni esercizi sottoposti ad estorsione, la cui materiale percezione avviene tramite congiunti in libertà, onde non rileva il suo stato detentivo. Il ricorrente contrappone un'alternativa e frazionata lettura delle captazioni, onde sminuirne il significato, con argomentazioni non apprezzabili in sede di legittimità. Neppure fondato è il gravame nell'interesse di RE IU. Secondo il ricorrente, la chiamata in correità di FF TO non sarebbe riscontrata, ne' emergerebbero elementi idonei a sostenere una protrazione della condotta associativa dopo la precedente condanna. Ora, non si contesta che il contributo attribuito al ricorrente dal FF A. - di portavoce di AM UL, impedito per malattia, in affari di interesse dei vertici del sodalizio sia successivo alla chiusura della precedente contestazione, e d'altra parte il riscontro (che non costituisce prova autonoma, ma semplice elemento di conferma) ben può essere costituito dall'intervento d'autorità del capo del "mandamento" (TT) per la soluzione di una questione economica di suo interesse, in quanto dimostrativo dell'inserimento organico e del suo "essere a disposizione" del vertice dell'associazione. Le ulteriori doglianze sollevate con il gravame investono questioni di fatto e valutazioni non illogicamente espresse dalla sentenza impugnata. Stabilita, per le ragioni esposte in apertura della parte motiva, l'utilizzabilità delle intercettazioni, i gravami nell'interesse di IU TT si rivelano infondati. L'abbondante ed univoco materiale citato dalla sentenza impugnata dimostra oltre ogni ragionevole dubbio sia la persistenza del legame associativo, sia la veste direttiva assunta nel "mandamento" di CI (basterà richiamare la conversazione poco sopra citata, relativa alla soluzione di una questione economica, che si apre con l'affermazione "ora, una volta che sono il capo..."). Inconsistenti, oltreché inammissibilmente rivolti a prospettare una rivalutazione del dato probatorio, sono gli argomenti con i quali da un lato si sollevano dubbi circa l'identificazione per il ricorrente (di professione medico) del "dottore" citato in più intercettazioni, dall'altro i suoi diretti interventi vengono letti come semplici reminiscenze storiche del passato mafioso. Anche il concorso nelle estorsioni, consumate o tentate, per cui è intervenuta condanna è correttamente ritenuto in base a specifiche direttive o sollecitazioni alla riscossione rivolte agli adepti, ai rendiconti resigli oppure a lamentele per esenzioni malvolentieri concesse - su intervento di associati - ad aziende che in precedenza pagavano il "pizzo". Quanto alla tentata estorsione nei confronti del ON, va richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il delitto è configurato anche nell'ipotesi in cui taluno, essendo a conoscenza del furto di una cosa, usi di siffatta conoscenza come mezzo di pressione morale sull'animo del derubato, richiedendogli l'esborso di danaro per farlo rientrare in possesso della refurtiva. In tal caso infatti la costrizione richiesta per l'integrazione del suddetto delitto è determinata dalla minaccia implicita, contestuale alla stessa richiesta di pagamento, essendo il derubato consapevole del fatto che l'omesso versamento si tradurrebbe nella perdita definitiva del bene sottrattogli (v., ad es., Cass., Sez. 2^, 27.4/25.7.1989, Coruzzolo); situazione ravvisabile anche quando l'iniziativa dell'offerta di pagamento sia presa dalla stessa persona offesa (ad es., Cass., Sez. 2^, 29.10.1980/4.4.1981, Natale). Infine, la ricezione e detenzione di una pistola cal. 22 emergono dal contenuto non equivoco di colloqui intercettati, e le contestazioni sollevate con i ricorsi sono unicamente rivolte a prospettarne un'alternativa interpretazione.
Quanto all'applicazione della continuazione con fatti precedentemente giudicati, va anzitutto ribadito il principio ormai costantemente affermato secondo il quale al giudice del merito non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81 c.p. quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dell'imputato per fatti anche meno gravi di quelli sottoposti al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento ai reati meno gravi già giudicati (v., ad es., Cass., Sez. 6^, 12.3/17.5.2004, Del Regno ed altri). Non esiste quindi la violazione del giudicato denunciata con i ricorsi, ne' l'imputato ha interesse a dedurla, poiché il cumulo giuridico adottato è a lui più favorevole di quello materiale. Quanto all'ulteriore questione prospettata, va ricordato che il giudice di primo grado aveva determinato la pena complessiva per il reato continuato in 32 anni di reclusione, prima di operare l'abbattimento ex art. 442 c.p.p.. Tale metodo di calcolo si poneva in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo il quale la riduzione conseguente al giudizio abbreviato, risolvendosi in un'operazione puramente aritmetica di natura processuale che dipende dalla scelta del rito ad opera dell'imputato, deve essere eseguita dal giudice logicamente e temporalmente dopo la determinazione della pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme di natura sostanziale previste dal codice penale, in particolare del disposto dell'art. 78, diretto a temperare la regola del cumulo materiale delle pene, per cui non può essere superato il limite di anni trenta anche in caso di aumento derivante dalla continuazione (Cass., Sez. 5^, 12.3/21.4.2004, Bajtrami ed altri;
l'affermazione è stata recentemente ribadita dalle Sezioni Unite con decisione n. 18 pronunciata all'udienza del 25.10.2007 in proc. Volpe e altro). Con la sentenza di appello la Corte territoriale ha assolto l'imputato da due delle imputazioni concorrenti e riportato la pena complessiva per il reato continuato al limite legale di 30 anni, operando all'esito la riduzione del rito, con corrispondente diminuzione della pena irrogata in primo grado. Ciò considerato, poiché il "tetto" dei 30 anni costituisce un criterio moderatore esterno al cumulo (materiale o giuridico), e nessuno degli elementi di calcolo è stato alterato in pregiudizio dell'imputato, non si è verificata "reformatio in peius" ne' violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 4, attesa la effettiva riduzione della pena finale. Generiche sono le doglianze circa l'entità in concreto del trattamento sanzionatorio, congruamente giustificata con riferimento alla specificità, particolare gravita e molteplicità dei precedenti, in assenza di elementi favorevolmente valutabili. Infondati - una volta riconosciuta, per le ragioni in premessa indicate, l'utilizzabilità delle intercettazioni svoltesi in carcere durante la detenzione del congiunto - sono i gravami nell'interesse di RE EP e ES TT. Dal complessivo esame del contenuto delle conversazioni e dalle modalità (di per sè indizianti) adottate dagli interlocutori per eludere l'ascolto e il controllo visivo del personale di custodia la sentenza impugnata ha potuto stabilire che il figlio e la moglie di IU TT da un lato gli forniscono, di propria iniziativa, notizie rilevanti per la gestione associativa (ad esempio, sull'avvio nel territorio di nuove attività economiche suscettibili di taglieggiamento), dall'altro si prestano a trasmettere, con le cautele prescritte dal detenuto, messaggi agli affiliati in libertà. Le doglianze dei ricorrenti si esauriscono in una frammentaria considerazione dei singoli brani di conversazione, dai quali non sempre può essere colto l'oggetto specifico dei messaggi trasmessi o recepiti, senza considerarne il globale significato indiziante, sorretto in alcuni casi da inequivoci riferimenti al contesto associativo (ad es., per la RE, l'accolto invito a far "mettere il cappellino" - ragionevolmente interpretato come imposizione del "pizzo" - ad un'attività imprenditoriale;
per ES TT, la richiesta di avviare un'indagine su molestie subite da un protetto del sodalizio, che "deve essere ufficiale", cioè promanante dall'organizzazione, e non a fini personali). Ciò considerato, e dato atto che d'altra parte il capo mandamento invita costantemente i detti congiunti ad astenersi da frequentazioni compromettenti e dalla partecipazione ad attività deliberative o decisionali, disponendo che i messaggi loro affidati vengano comunicati ai propri luogotenenti per il tramite di persone affidabili e defilate, correttamente è stato ravvisato il concorso esterno nell'associazione mafiosa, trattandosi di persone che il vertice esclude volutamente dall'inserimento associativo, ma utilizza in via occasionale per superare le difficoltà inerenti alla propria temporanea detenzione;
ciò concreta un loro effettivo contributo all'operatività del sodalizio, di certo consapevolmente prestato, tanto che è proprio IU TT a doverne inibire energicamente iniziative tendenti ad un più diretto coinvolgimento (cfr. i noti principi enunciati da Cass., Sez. Un., 5.10/28.12.1994, Demitry;
30.10.2002/21.5.2003, Carnevale;
12.7/20.9.2005, Mannino). Tale consapevolezza, riguardando un'articolazione di "cosa nostra", comporta anche l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 (cfr. quanto osservato trattando le posizioni ZZ e DI OR).
Infondato è pure il ricorso nell'interesse di LO AS AR, con il quale vengono in sostanza riproposte doglianze già esaminate e non illogicamente disattese dai giudici di merito. Basterà rammentare che sulla vettura del SA venne intercettato un colloquio relativo alla gestione delle estorsioni, e che i Carabinieri, effettuando nell'occasione un controllo dell'automezzo, vi trovarono il ricorrente;
circostanza che vale - prima che come riscontro alla successiva chiamata in correità del SA - come prova diretta della partecipazione associativa. I ricorsi nell'interesse di LO AS VA non possono trovare accoglimento. Le risultanze delle intercettazioni costituiscono prova autonoma e piena dei fatti contestati, e l'identificazione dello "zio VA" per il ricorrente è logicamente ancorata al riferimento a legami familiari ed alla partecipazione, osservata dalla P.G., ad un vertice del gruppo criminale, oltre che alla accertata gestione, desumibile anche da elementi esterni, del "rientro" del pentimento di LE GL. La richiesta di unificazione ex art. 81 c.p. del segmento di condotta associativa (ex art. 416 c.p., secondo la legge dell'epoca) accertato sino al settembre 1982 da sentenza irrevocabile del 10.12.1990 non risulta avanzata con l'appello, sicché potrà essere fatta valere in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., non essendo stata valutata nel giudizio di cognizione. Le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, anche in ordine agli aumenti operati ex art. 81 c.p., non sono qui apprezzabili, richiedendo un riesame del merito, posto che la sentenza impugnata ha indicato fra gli elementi di valutazione quelli ritenuti prevalenti (numero e gravita dei reati commessi). Anche il gravame nell'interesse di IU LO AS è infondato, risolvendosi in una alternativa interpretazione delle singole conversazioni intercettate, senza ulteriori censure alla globale disamina non illogicamente effettuata dai giudici di merito. Analoghe considerazioni valgono per il ricorso di LO AS LO, che si esaurisce in una diversa lettura delle risultanze probatorie, senza effettiva critica al percorso motivazionale della sentenza impugnata.
Neppure fondato è il gravame del BA, una volta chiarita l'utilizzabilità delle intercettazioni. La sua identificazione per il soggetto chiamato ES nelle conversazioni captate è ragionevolmente ritenuta sicura in base a riferimenti personali (precedente lunga detenzione, morte della moglie, apertura di una pizzeria finanziata da LO DI FE) ed ai servizi di osservazione;
le obiezioni avanzate con il ricorso sono prospettate in base ad alternative valutazioni ed elementi di fatto, comunque non idonei ad escludere l'inserimento associativo (che non postula necessariamente una formale affiliazione). Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha chiarito che le mansioni fiduciarie svolte, seppure a livello esecutivo, non consentono un più mite trattamento sanzionatorio, ne' al proposito vengono avanzate doglianze specifiche.
Manifestamente infondate sono le doglianze in punto di responsabilità formulate con i ricorsi nell'interesse di MA IO. Quanto alla partecipazione associativa, va ricordato che il ricorrente è stato ritenuto responsabile di avere fatto "parte a pieno titolo della famiglia", secondo le dichiarazioni del SA riportate a pag. 364 della sentenza impugnata ed in conformità al capo d'imputazione, nel quale gli viene attribuito l'organico ruolo consistente, "tra l'altro", nella "attività di custodia di sostanza stupefacente e armi a disposizione dell'organizzazione". Non rileva quindi l'incongrua citazione, in apertura della motivazione (pag. 361) peraltro come affermazione generale, e non con riferimento alla posizione specifica del ricorrente - di una massima estratta da Cass., Sez. 2^, 12.12.2002/3.4.2003 n. 15756, P.G. in proc. Contrada, che si riferisce invece al concorso esterno, e le argomentazioni su tale base svolte nel gravame dell'Avv. Mazzuca sono inconferenti. Tanto premesso, le censure mosse nei due ricorsi all'affermazione di responsabilità per i reati contestati sono per il resto inammissibilmente rivolte a proporre una alternativa interpretazione delle risultanze probatorie unitariamente e non illogicamente apprezzate dai giudici di merito;
in particolare, l'identificazione nel ricorrente del "Totò" menzionato durante le conversazioni captate è ragionevolmente ritenuta sicura per elementi esterni di verifica e perché il soggetto viene qualificato dagli interlocutori come nipote di zio VA "il capo famiglia" (il MA ha sposato una nipote di VA LO AS). Quanto alle circostanze, l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è insita nell'avere i concorrenti agito valendosi della dichiarata veste di appartenenti a "cosa nostra"; le attenuanti generiche sono state negate per la molteplicità e gravita dei reati commessi, che prevalgono sugli elementi scarsamente significativi indicati nell'atto di appello (valutazione di merito qui incensurabile). Fondate sono invece le doglianze concernenti la determinazione della pena;
infatti la sentenza impugnata, per il più grave reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, (capo M), ha ritenuto la sanzione di 11 anni di reclusione, oltre multa, "congrua" in quanto "appena superiore al minimo edittale", senza tener conto, come prescritto dall'art. 2 c.p., comma 4, della più favorevole disciplina introdotta nel corso del giudizio dalla L. n. 49 del 2006, che ha abbassato il detto minimo -limitatamente alla reclusione - da 8 a 6 anni, sicché la pena detentiva irrogata non può più dirsi ad esso prossima.
Consegue l'annullamento sul punto, che investe anche l'aumento per i reati satelliti, necessariamente proporzionato alla sanzione da determinarsi per quello più grave.
Infondato è il gravame nell'interesse di MA IL. I giudici di merito hanno ritenuto la chiamata in correità attendibile intrinsecamente perché precisa e dettagliata, ne' il ricorrente evidenzia circostanze che valgano a minare la credibilità soggettiva del dichiarante, limitandosi a dare un proprio alternativo apprezzamento sulla consistenza e credibilità delle dichiarazioni. Quanto agli elementi estrinseci di controllo, i riferimenti contenuti nelle conversazioni intercettate sono ragionevolmente ricondotti alla persona del IL perché il "MA" viene indicato come soggetto che era stato in carcere "per mafia" ed era stato rimesso in libertà per "scadenza", riprendendo l'attività di raccolta dei proventi delle estorsioni;
ed in effetti il ricorrente fu detenuto dal 26.3.1996 al 28.3.1997 e scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare siccome indagato (e poi condannato) per concorso esterno. Le circostanze di fatto in base alle quali viene contestata tale identificazione non risultano da atti del processo specificamente indicati ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e le relative doglianze sono quindi in questa sede improponibili. Le condotte attribuite nelle conversazioni a "MA" risalgono ad epoca successiva al 10.2.2000, data della sentenza di primo grado nel precedente giudizio per reato associativo;
non è pertanto configurabile duplicazione di giudicati. Corretto è il riconoscimento dell'aggravante della partecipazione ad associazione armata, per le ragioni già esposte trattando le posizioni ZZ e DI OR. Il diniego delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio (anche riguardo all'aumento di pena operato ex art. 81 c.p.) sono giustificati dalla recidiva specifica e dalla protrazione della condotta associativa, e le doglianze formulate con il ricorso sono aspecifiche e tendenti a sollecitare un riesame del merito. Quanto infine alla condanna al risarcimento in favore della parte civile, la sentenza impugnata ha osservato che il ruolo rivestito, di raccoglitore dei proventi delle estorsioni, comporta una diretta lesione degli interessi morali e materiali della costituita associazione a tutela delle imprese, ed a tale rilievo nessuna puntuale replica è fornita con il gravame, essendo sufficiente a concretare pregiudizio il contributo apportato all'attività svolta nel settore dall'organizzazione criminale indipendentemente dalla condanna per fatti specificamente individuati.
Quanto al ricorso nell'interesse di PI IO TI, non ha fondamento l'assunto che il materiale probatorio raccolto dopo l'archiviazione per il reato associativo disposta il 4.9.1991 e prima del provvedimento di riapertura del 12.7.2002 sarebbe inutilizzabile. Nell'ipotesi di reato permanente l'efficacia preclusiva del decreto di archiviazione impedisce soltanto che, in assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini, si indaghi sul segmento temporale della condotta illecita già preso in considerazione o che si utilizzino per lo stesso periodo gli elementi probatori in precedenza acquisiti (Cass., Sez. 5^, 18.1/6.5.2005, Sorce); la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 c.p.p. colpisce solo gli atti concernenti lo stesso fatto storico che ha formato oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con quelli in precedenza indagati, e l'applicazione di tale principio ai reati permanenti - come quello di associazione per delinquere di tipo mafioso - comporta che il provvedimento di archiviazione relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi (Cass., Sez. 3^, 28.9/11.11.2004, Israel Rodriguez). Nel caso di specie nuovi elementi investigativi - emersi a seguito della casuale menzione del PI nel corso di indagini concernenti altri soggetti - furono acquisiti a partire dal 14.8.2000, con riferimento a condotte certamente coeve e non riferibili al precedente segmento temporale oggetto dell'archiviazione del settembre 1991; ne segue la loro piena utilizzabilità, indipendentemente dal provvedimento di riapertura, che vale soltanto a "recuperare" i contributi collaborativi raccolti prima della remota archiviazione e riguardanti vicende anteriori. Corretto è quindi l'esercizio dell'azione penale per una condotta associativa contestata sino al 24.2.2003. Tanto premesso, l'inserimento e il conseguito ruolo direttivo del ricorrente sono logicamente ricavati da plurimi e significativi indici elencati nella sentenza impugnata, come l'interferenza in attività amministrative locali di rilevanza economica, l'invio di un incaricato per la "messa a posto" del "mercatone" di NI, la ricezione di mezzi per eludere intercettazioni forniti da un associato di alto livello;
le censure formulate al proposito con il ricorso sono rivolte a proporre - inammissibilmente in questa sede una frammentaria e riduttiva lettura degli elementi globalmente valutati dai giudici di merito. Assodata l'utilizzabilità delle intercettazioni, il ricorso nell'interesse di AC TO non può trovare accoglimento, consistendo essenzialmente in una rielaborazione delle risultanze probatorie al fine di contestare l'individuazione di uno specifico ruolo associativo. Al proposito i rilievi della sentenza impugnata non incorrono in palesi vizi logici;
che il ricorrente, già affiliato, sia tuttora "a disposizione" del sodalizio emerge da molteplici indici ed è "autorevolmente" attestato dal TT ("si accorda a come diciamo noi" - v. conversazione citata a pag. 401). Il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono giustificati dai plurimi e specifici precedenti, e al proposito il ricorrente sollecita una rivalutazione del merito in questa sede non consentita.
È stata già rilevata l'infondatezza delle molteplici questioni sollevate con il gravame nell'interesse di SC BI UI in tema di intercettazioni;
una volta stabilita l'utilizzabilità dei loro esiti, emerge l'inconsistenza delle deduzioni difensive in punto di responsabilità.
Infatti, il ricorrente è interlocutore privilegiato del TT, e la sua posizione apicale nell'ambito del sodalizio criminale è da questi "certificata" quando - delineato l'organico del "mandamento" - lo colloca allo stesso livello di "zio VA" LO AS;
numerose conversazioni gli attribuiscono una funzione essenziale nella gestione del "pizzo" e ne attestano il contributo ai singoli episodi per cui è stata pronunciata condanna, sui quali le doglianze sollevate con il ricorso sono rivolte a proporre una interpretazione alternativa incompatibile con il contesto. Quanto al tentativo di estorsione nei confronti del ON, si rimanda per la configurabilità del reato alle considerazioni già svolte trattando la posizione del TT. Per ciò che riguarda il fatto sub G-4 (in danno dell'esercizio "La Rosa Discount"), satellite nell'ambito della continuazione, esso risulta contestato (e ritenuto in primo grado) come tentativo, e non come estorsione consumata, pur se nello stesso capo d'imputazione si da atto del materiale versamento di somme non determinate;
la motivazione della sentenza di appello lo qualifica come reato consumato, ma il dispositivo conferma sul punto le determinazioni del primo giudice, sicché - prevalendo in tal caso, secondo la generale opinione degli interpreti, il dispositivo (v., ad es., Cass., Sez. 2^, 9/22.6.2005, P.G. in proc. Gasparrini) - non si verifica immutazione del fatto contestato ne' alcuna conseguenza pregiudizievole all'imputato. Circa le aggravanti, quella della partecipazione ad associazione armata (art. 416 bis c.p., comma 4) è correttamente ritenuta (si rimanda in proposito a quanto osservato trattando le posizioni ZZ e DI OR); alla giurisprudenza richiamata trattando una delle imputazioni ascritte al DI OR va fatto rinvio circa la piena compatibilità tra l'appartenenza all'associazione mafiosa e l'aggravante D.L. n. 152 del 1991, sub art.
7. Quanto all'altra circostanza contestata per le estorsioni (art. 628 c.p., comma 3, n. 3, richiamato dall'art. 629 c.p., comma 2) il ricorrente sostiene che, consistendo nel mero fatto dell'appartenenza dell'autore del reato ad una associazione mafiosa, essa dovrebbe ritenersi incompatibile con la contestuale condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., verificandosi altrimenti, in applicazione dei principi generali e dell'art. 84 c.p. in tema di reato complesso, una situazione di assorbimento.
L'assunto è manifestamente infondato. Come osservato dalla già citata decisione delle Sezioni Unite 28.3/27.4.2001, Cinalli ed altri, l'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, individua una circostanza di posizione, in relazione alla quale rileva l'appartenenza all'associazione come fatto storico e non l'agire incriminato dall'art. 416 bis c.p. (v. anche Cass., Sez. 6^, 26.10.1989/16.3.1990, Casaroli e, per inciso, Sez. Un. 14.7/3.9.1999, Ruga ed altri): pertanto esula, per ciò che concerne i rapporti tra le due citate norme, la figura del reato complesso di cui all'art. 84 c.p.. Quest'ultima, infatti, presuppone la fusione in un'unica fattispecie criminosa di diversi fatti costituenti autonomi reati e di conseguenza essa non ricorre là ove un reato è preso in considerazione esclusivamente per il suo collegamento con un altro, collegamento che può essere teleologico (art. 61 c.p., n. 2) oppure soggettivo, cioè determinato dalla peculiarità che l'autore di uno degli illeciti penali sia al contempo autore di quello ulteriore. Quanto alla detenzione della pistola cal. 22 ceduta al TT, il fatto che questi chiede "una 9/21 o una 22 col silenziatore" e poi qualifica "scoppetta" l'arma ricevuta non determina alcuna incertezza, posto che lo SC replica alla richiesta con riferimento ad una "22", cui correttamente fa esclusivo riferimento il capo d'imputazione; tanto meno può dar luogo a divergenza tra condanna e contestazione.
Gli elementi indicati dalla Corte territoriale (pluralità e gravità dei reati commessi e dei precedenti;
assenza di elementi, dedotti o risultanti "ex actis", suscettibili di favorevole valutazione) forniscono congrua giustificazione delle determinazioni adottate circa il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione delle pene principali ed accessorie e della durata minima della misura di sicurezza. Questa è stata legittimamente applicata, in considerazione della pericolosità insita nell'inserimento al vertice dell'organizzazione criminale ed in mancanza di elementi che depongano per una sua sopravvenuta cessazione (si rimanda a quanto al proposito osservato trattando la posizione del ZZ). Quanto alle statuizioni civili, correttamente è stata ritenuta ammissibile la costituzione dell'associazione "S.O.S. Impresa", in quanto riconosciuta come dedita a scopi di "assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive", e quindi portatrice non (soltanto) di un interesse diffuso alla libertà d'impresa, ma di una specifica finalità solidaristica che comporta oneri economici e danni materiali e morali in conseguenza delle condotte criminose qui contestate. È infatti generalmente riconosciuta la legittimazione di associazioni che abbiano direttamente subito per effetto del reato un danno patrimoniale (per i costi di attività riparatorie e di sostegno alle vittime) o non patrimoniale (per l'allarme derivante dalla frustrazione dei fini istituzionali), non applicandosi ad esse le previsioni dell'art. 91 c.p.p. (cfr., ad es., Cass., Sez. 3^, 21.10/2.12.2004, p.c. e resp. civ. in proc. Morrà). La condanna solidale investe soggetti tutti partecipi del medesimo delitto associativo (che contempla fra i reati scopo, quale fondamentale mezzo di finanziamento, il taglieggiamento delle attività imprenditoriali), sicché corretta è la disposta solidarietà del risarcimento, la cui quantificazione è stata ragionevolmente ritenuta congrua, se non altro in ragione dell'allarme cagionato, e non suscettibile di contenimento per l'esclusione di taluni singoli reati fine. Assodata l'utilizzabilità delle intercettazioni, le residue questioni sollevate nell'interesse di TI GO circa l'interpretazione delle conversazioni che lo riguardano sono inammissibilmente rivolte a proporre una alternativa valutazione delle risultanze probatorie, non illogicamente ne' frammentariamente apprezzate dai giudici di merito. Il fatto che, in una singola occasione, il contributo del ricorrente non sia valutato positivamente dai vertici del gruppo criminale non esclude la condotta partecipativa, analogamente a quanto già osservato trattando il gravame del CA.
Analoghe considerazioni valgono per il ricorso di TI LO, essendo del tutto congruo l'apparato motivazionale della sentenza impugnata. Particolarmente significativo è l'incarico conferitogli di mettere in contatto un capo mafioso latitante con lo SC, che doveva consegnargli un "pizzino" del TT. Quanto ai gravami dei difensori del CA, si è già chiarita l'infondatezza delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni e di quella concernente il tardivo deposito della relativa documentazione. Circa la precedente sentenza di non luogo a procedere per reato di cui all'art. 416 bis c.p., va ricordato che i conseguenti effetti preclusivi non si verificano se si procede per fatto "diverso" da quello per cui la detta sentenza è intervenuta, dovendosi valutare l'identità del fatto in relazione agli elementi costitutivi del reato (condotta, evento e nesso causale), in applicazione analogica dei criteri elaborati per l'applicazione del divieto di "bis in idem" di cui all'art. 649 c.p.p.. In tema di reato permanente qual è il delitto associativo, quando l'ipotesi di incolpazione sia circoscritta a un determinato segmento temporale, si è avvertito in giurisprudenza che il protrarsi dell'offesa al di là dei limiti cronologici fissati comporta un'ulteriore, specifica incriminazione perché costituisce fatto diverso;
da ciò discende che potranno essere legittimamente acquisiti gli elementi di prova, emessi nuovi provvedimenti cautelari e disposto il rinvio a giudizio con riferimento ai fatti storici costituenti ulteriore estrinsecazione dell'attività criminosa, pur non ontologicamente disgiungibili dai precedenti ma distinti nel tempo, siccome non rientranti nell'originaria accusa (cfr. Cass., Sez. 1^, 17.6/16.7.2003, Lo Iacono;
Sez. 6^ 13.7/4.9.2001, Calcagno). Nel caso di specie gli elementi acquisiti si riferiscono appunto a condotte chiaramente successive alla sentenza di non luogo a procedere del 7.11.1996 (irrevocabile il 7.1.1997), sicché non opera l'invocata preclusione.
Tanto premesso, i giudici di merito hanno evidenziato che dalle conversazioni intercettate emergono plurimi riferimenti a "Giacomino", soggetto interessato ad attività economiche nel settore delle costruzioni;
l'identificazione per il ricorrente è ritenuta certa in base alla diretta titolarità di un'impresa denominata "Edil Vaccaro", all'intestazione a suoi affini di altra società, alla prossimità delle rispettive sedi a quella di azienda datrice di lavoro del figlio del TT, subentrata di fatto alla s.r.l. "Cater Bond" indicata dai collaboratori siino e cannella come gestita dai capi del "mandamento" di CI, alla menzione del cognome, sia pure storpiato ("Vaccaria") in una delle conversazioni;
tale coordinata disamina non presenta elementi di palese illogicità, e le doglianze difensive si traducono in una alternativa interpretazione e nella richiesta di verifiche in fatto estranee al giudizio di legittimità. Le captazioni evidenziano altresì plurimi collegamenti tra il "Giacomino" e soggetti ed interessi del "mandamento" mafioso, onde può ragionevolmente arguirsene il nesso organico con il sodalizio.
Il trattamento sanzionatorio (non attenuato ex art. 62 bis c.p.) è stato giustificato dalla sentenza impugnata con riferimento ai precedenti giudiziari ed alla negativa personalità che emerge dai fatti qui giudicati;
le doglianze formulate con i ricorsi sono aspecifiche. Infondato è anche il ricorso nell'interesse del IT. L'identificazione da parte del SA come soggetto (riconosciuto in fotografia e mediante riferimenti personali) appartenente ad altra "famiglia" dello stesso "mandamento" è riconducibile al flusso di informazioni circolanti all'interno del sodalizio, mentre la mancanza di più specifiche indicazioni circa il ruolo rivestito è spiegabile appunto con la diversità dei contesti di inserimento e con il livello esecutivo di operatività del dichiarante, sicché la contestazione dell'attendibilità di quest'ultimo non evidenzia elementi di illogicità nella motivazione e si riduce ad una alternativa valutazione del merito non proponibile in questa sede. Nelle conversazioni intercettate sull'autovettura viene menzionato un associato a nome "Angiluzzu", con particolari personali che lo identificano sicuramente per IT GE (matrimonio della figlia con NO RS dopo una fuga da casa, professione di camionista); a lui sono quindi ragionevolmente attribuiti i riferimenti ad "Angeluzzu... che gira sempre con i camion", proposto come portatore di messaggi e accompagnatore di soggetti inseriti nell'associazione dallo SC in colloqui con il TT, ed anche sotto questo aspetto la sentenza impugnata non è suscettibile di censure in sede di legittimità ed evidenzia indici di stabile appartenenza al sodalizio con mansioni di collegamento e scorta. In conclusione, pertanto, va esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, nei confronti dell'EO; la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale, per la rideterminazione delle pene a lui ed a MA inflitte, come specificato trattando le rispettive posizioni;
i ricorsi dei suddetti vanno per il resto respinti;
tutti gli altri gravami devono essere rigettati, con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di EO ZI limitatamente all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, che esclude, e nei confronti di MA IO limitatamente all'entità della pena inflitta per il reato continuato;
rinvia per la determinazione delle pene ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Rigetta nel resto i ricorsi di EO e MA. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna in solido il ricorrenti - ad eccezione di EO e MA - al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2008